Decreto cautelare 7 agosto 2025
Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 15/04/2026, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00890/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01942/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1942 del 2025, proposto da
NI UZ s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B57532B31C, rappresentata e difesa dall’avvocato AN Borney, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di Alessandria, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Simone Bellingeri, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
Azienda Regionale per l’Innovazione e dli Acquisti - ARIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Gallo, Giuseppina Squillace e Alice Castrogiovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
nei confronti
Consorzio EO SE e RI “Società Cooperativa Consortile Stabile”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Valente, Marco Orlando, Antonietta Favale e Gabriele Tricamo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l’annullamento
- dei provvedimenti del 14/04/2025 e del 07/05/2025, assunti nell’ambito la gara aperta ex art. 71 d.lgs. 36/2023 per l’affidamento di lavori di « Rifunzionalizzazione degli immobili pubblici complesso S. NC residenze universitarie lotto 1.1 » della Città di Alessandria (ID 195499082), a mezzo dei quali il RUP ha ritenuto che i chiarimenti resi dal Consorzio EO RI e SE per giustificare l’anomalia della propria offerta fossero esaustivi e ha proceduto « con la proposta di aggiudicazione a favore dell’operatore economico Consorzio EO SE e RI dell’appalto »;
- in via consequenziale, del provvedimento del 21/05/2025 n. 860, a mezzo del quale la Stazione Appaltante ha approvato inter alia i verbali del 14/04/2025 n. 8 e del 07/05/2025 n. 9, inerenti la valutazione di anomalia dell’offerta del Consorzio EO RI e SE, e ha affidato a quest’ultimo i lavori denominati « appalto residenze universitarie e biblioteca civica suddiviso in due lotti: lotto 1.1 stralcio residenze universitarie e lotto 2 biblioteca civica, nell’ambito del programma PINQUA (PNRR missione M5C2 componente C2 investimento 2.3) – CUP I39J21000480001 », relativamente al Lotto 1.1. residenze universitarie;
- dei verbali del seggio di gara del 27/03/2025, del 14/04/2025 e del 07/05/2025 con i quali è stata proposta l’aggiudicazione dell’appalto al Consorzio EO SE e RI e sono state valutate, con esito positivo, le giustificazioni presentate dal Consorzio EO SE e RI rispetto alla anomalia dell’offerta presentata in gara, in particolare per quanto attiene l’offerta di riduzione dei tempi di completamento delle opere;
- nonché di ogni altro atto presupposto o conseguente ancorché non noto;
E per la declaratoria del diritto della ricorrente di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori denominati « appalto residenze universitarie e biblioteca civica suddiviso in due lotti: lotto 1.1 stralcio residenze universitarie e lotto 2 biblioteca civica, nell’ambito del programma PINQUA (PNRR missione M5C2 componente C2 investimento 2.3) – CUP I39J21000480001 », relativamente al Lotto 1.1., nonché, ove necessario, per la declaratoria di nullità ed inefficacia del contratto per l’esecuzione dell’appalto dei lavori denominati « appalto residenze universitarie e biblioteca civica suddiviso in due lotti: lotto 1.1 stralcio residenze universitarie e lotto 2 biblioteca civica, nell’ambito del programma PINQUA (PNRR missione M5C2 componente C2 investimento 2.3) – CUP I39J21000480001 », relativamente al Lotto 1.1., nelle more intervenuto, fra la Città di Alessandria e il Consorzio EO SE e RI;
Nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente al subentro nel contratto per l’esecuzione dell’appalto dei lavori denominati « appalto residenze universitarie e biblioteca civica suddiviso in due lotti: lotto 1.1 stralcio residenze universitarie e lotto 2 biblioteca civica, nell’ambito del programma PINQUA (PNRR missione M5C2 componente C2 investimento 2.3) – CUP I39J21000480001 », relativamente al Lotto 1.1., ove nelle more intervenuto, ovvero per il risarcimento dei danni per equivalente, come verranno determinati in corso di giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio EO SE e RI “Società Cooperativa Consortile Stabile”, del Comune di Alessandria, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti – ARIA s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° aprile 2026 il dott. AN NC LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – NI UZ s.r.l. ha partecipato alla procedura aperta, indetta dal Comune di Alessandria, per l’affidamento dei lavori di rifunzionalizzazione delle residenze universitarie comunali, di importo pari ad € 11.314.758,00 (Bando del 21/01/2025, doc. 1 NI).
All’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, il Consorzio EO SE e RI “Società Cooperativa Consortile Stabile” (di seguito “ Consorzio EO ”) ha conseguito un punteggio di 100/100, classificandosi provvisoriamente al primo posto della graduatoria. Avendo il Consorzio EO integralmente saturato il punteggio previsto dall’art. 18 del Disciplinare di gara, la Stazione appaltante ha avviato ex art. 110 d.lgs. 36/2023 una verifica di congruità dell’offerta, sollecitando giustificazioni con riferimento sia alla proposta economica sia alla proposta tecnica (doc. 5 NI). L’operatore economico ha fornito i propri chiarimenti con note del 08/04/2025 e del 14/04/2025 (docc. 6 e 9 NI).
Il RUP « con il supporto della Commissione e di professionisti incaricati per la progettazione delle opere nonché della Direzione dei RI » ha esaminato le giustificazioni fornite e ne ha ritenuto l’esaustività e la congruità (Verbale n. 9 del 7/5/2025: doc. 11 ricorrente). La gara è stata quindi aggiudicata in favore del Consorzio EO con Determina dirigenziale n. 860 del 21/05/2025 (doc. 12 ricorrente).
Nelle more della procedura, la NI UZ, classificatasi seconda in graduatoria (con un punteggio di 76,386/100), ha formulato in data accesso agli atti, chiedendo l’ostensione delle offerte delle concorrenti nonché dei giustificativi forniti dal Consorzio EO ai rilievi di anomalia. Presa visione della documentazione di gara, la società si è determinata a proporre l’odierna impugnazione, chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione e degli atti presupposto.
2. – Il ricorso di NI UZ, affidato ad un unico motivo di doglianza (rubricato « 1. Violazione di legge – violazione dell’art. 110 del D.Lgs. 36/2023 – eccesso di potere – difetto di istruttoria - difetto di motivazione – travisamento dei fatti 1.1. Premessa »), è diretto rivendicare l’esclusione del Consorzio EO dalla procedura di gara ex art. 110, co. 5 d.lgs. 36/2023, in ragione dell’insostenibilità delle proposte di riduzione dei tempi di realizzazione dei lavori.
La ricorrente formula tre distinti rilievi, sostenendo che l’offerta della prima classificata sarebbe affetta da tre irrisolvibili profili di anomalia.
In primo luogo, tenuto conto del costo medio del personale qualificato (così come indicato nel prezziario Piemonte 2024 adottato per la gara: doc. 22 NI), il numero di lavoratori impiegati dalla controinteressata non consentirebbe di rispettare i tempi indicati nell’offerta. In secondo luogo, la contrazione dei tempi prospettata dal Consorzio EO imporrebbe una sovrapposizione delle lavorazioni di portata tale da comportare modifiche progettuali radicali nonché l’integrale revisione delle condizioni di sicurezza dei lavori, che invece la Stazione appaltante non ha preteso. Vi sarebbero infine macroscopiche contraddizioni nell’indicazione dei tempi di realizzazione di alcune delle lavorazioni dell’appalto (in particolare le fasi di “spicconatura” e di “consolidamento murature esistenti”), giacché lo stesso cronoprogramma del Consorzio EO richiederebbe l’impiego di un numero di lavoratori significativamente più alto di quello dichiarato in sede di gara.
3. – Le parti intimate si sono costituite in giudizio, chiedendo l’integrale reiezione delle pretese avverse.
La controinteressata ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto scopertamente diretto a sollecitare un sindacato sostitutivo delle scelte tecnico-discrezionali della Commissione giudicatrice e in quanto, in ogni caso, insuscettibile di scalfire l’attendibilità complessiva dell’offerta del Consorzio EO.
Quanto al merito delle censure attoree, il Comune di Alessandria e il Consorzio EO hanno rivendicato l’esaustività dell’istruttoria svolta dalla Stazione appaltante e hanno sostenuto che gli assunti difensivi avversi siano fondati su di un errore materiale. La ricorrente avrebbe in particolare equivocato il numero di operai che il Consorzio EO avrebbe inteso impiegare per l’espletamento dei lavori, erroneamente reputando che i lavoratori menzionati nella nota di chiarimenti del 08/04/2025 costituissero l’intera la forza lavoro a disposizione del consorzio, anziché una componente specializzata avente particolare esperienza nelle lavorazioni oggetto dell’appalto.
4. – Il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare contenuta nel ricorso, reputando che l’impugnazione non fosse assistita da apprezzabili profili di fondatezza e, in ogni caso, che il pregiudizio paventato dalla ricorrente non rivestisse carattere di irreparabilità ai fini di cui all’art. 125, co. 2 c.p.a. (TAR Piemonte, Sez. I, dec. 07/08/2025 n. 360; nonché Id. ord. 11/09/2025 n. 433).
5. – All’esito dello scambio delle memorie conclusive ex art. 73, co. 1 c.p.a., la causa è stata introitata per la decisione all’udienza pubblica del 01/04/2026, previa discussione delle parti.
6. – Le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla controinteressata non sono fondate.
La ricorrente ha motivato con ampiezza le ragioni per le quali reputa che il cronoprogramma elaborato dal Consorzio EO sia irrealistico e le soluzioni proposte per la riduzione della durata dei lavori siano irrealizzabili. Nessun dubbio può esservi sull’ammissibilità del ricorso sul piano deduttivo, giacché le argomentazioni attoree – quand’anche non condivisibili nel merito – sono dirette a mettere in luce profili di macroscopica inattendibilità delle valutazioni tecnico-discrezionali compiute dalla Stazione appaltante. L’eventuale statuizione di accoglimento si muoverebbe dunque nel perimetro del sindacato estrinseco c.d. “forte”, non già sostitutivo, del Giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez. III, 05/06/2025, n. 4898; Id. 20/05/2025, n. 4337).
Sotto altro profilo, le incongruenze e gli errori denunciati dalla NI UZ sarebbero di tale immediata evidenza e radicalità da minare la credibilità della complessiva offerta del Consorzio EO, così giustificando la regressione del procedimento alla fase istruttoria ai fini di una nuova valutazione di anomalia. Impregiudicato dunque il merito delle censure attoree, il ricorso si appalesa pienamente ammissibile.
7. – Venendo al merito dell’impugnazione, in assenza di una espressa graduazione dei (sotto-)motivi di doglianza, è possibile e opportuno scrutinare congiuntamente il primo e il terzo profilo di anomalia denunciati dalla NI UZ. Entrambe le doglianze sono dirette a contestare l’irrealizzabilità del cronoprogramma proposto dal Consorzio EO, in ragione dell’insufficiente numero di lavoratori impiegati nei lavori.
7.1 - Tali assunti difensivi muovono da un presupposto comune, riconducibile al contenuto delle note di chiarimenti rese dalla controinteressata in sede di gara.
Nella nota del 09/04/2025 si legge in particolare: « Con riferimento alle tempistiche di gestione dell’appalto, si sono identificati i termini di durata in 10 mesi verificando le interconnessioni con gli appalti attualmente in corso e con le tempistiche di fornitura. Si prevede infatti che le opere strutturali e di messa in sicurezza per gli appalti in corso attualmente per la società abbiano il termine a maggio 2025 e, pertanto, si potrebbero iniziare immediatamente le opere di riqualificazione del complesso San NC con le stesse maestranze che stanno attualmente eseguendo la stessa tipologia di lavorazione presso il cantiere Tabarca. Tale elemento risulta particolarmente dirimente poiché permette di sviluppare al meglio la produzione aziendale e la produttività che ne deriva. Analogamente, come già espresso nei paragrafi precedenti, anche le forniture verrebbero condivise con gli altri appalti in corso determinando un potere contrattuale in termini di prezzo e di priorità di fornitura presso il fornitore » (doc. 6 ricorrente, pag. 10).
Nella nota del 18/04/2025, avente specificamente ad oggetto il cronoprogramma dei lavori (come richiesto dalla Stazione Appaltante: doc. 8b ricorrente), si legge: « Come descritto nell’elaborato, la nostra azienda sta attualmente eseguendo un importante lavoro di riqualificazione nell’ambito dell’OG2 che è il cantiere denominato “Tabarca” a Genova. Tale cantiere occupa al momento, per l’esecuzione delle lavorazioni, le seguenti unità : […] Delle 27 unità sopra esposte, si prevede di poterne destinare 21 alla realizzazione della ristrutturazione del Complesso San NC a partire dal mese di maggio poiché al cantiere “Tabarca” saranno terminate le lavorazioni di rinforzo strutturale. Dal momento che le lavorazioni da eseguire all’interno del Complesso San NC risultano del tutto analoghe rispetto a quelle attualmente in corso di esecuzione a Genova, si prevede che le maestranze possano vantare economie di scopo rilevanti » (doc. 9 ricorrente, pagg. 1 e 2).
Sulla scorta di tali passaggi argomentativi, la ricorrente ha contestato che il cronoprogramma del Consorzio EO fosse del tutto irrealistico. Mediante l’impiego di ventuno operai, infatti, nessuna delle lavorazioni messe a bando sarebbe realizzabile anche solo nelle tempistiche poste a base di gara (495 giorni complessivi). A fortiori , dunque, dette lavorazioni sarebbero irrealizzabili nei tempi prospettati dalla controinteressata, che ha proposto una riduzione di circa il 40% del periodo complessivo di esecuzione dell’appalto (300 giorni complessivi).
7.2 - Tali argomentazioni poggiano su un evidente equivoco.
Nella propria offerta, il Consorzio EO non ha prospettato di voler realizzare i lavori d’appalto impiegando complessivamente ventuno operai. Esso ha indicato unicamente di poter impiegare, a partire dal mese di maggio 2025, anche ventuno degli operai allora impegnati nella realizzazione di un diverso appalto, avente – nella prospettazione della controinteressata – caratteristiche “del tutto analoghe” a quelle oggetto della procedura di Alessandria. Si sarebbe cioè trattato di manodopera ulteriore , avente esperienza e competenza specifiche e perciò capace di integrare le maestranze già attive e ridurre significativamente la velocità di realizzazione dei lavori.
Ulteriori passaggi della nota del 18/04/2025 rendono palese tale circostanza. Quanto alle lavorazioni impiantistiche, ad esempio, il Consorzio ha precisato di volersi affidare ad una consorziata, la quale « oltre ad avere 71 dipendenti diretti, sta attualmente eseguendo un’altra commessa per la medesima Committenza e, pertanto, ha sul territorio alessandrino già una squadra di Project Management e di operai addetti alla realizzazione di opere elettriche e temo meccaniche in grado di gestire anche la commessa del Complesso San NC in continuità rispetto a quanto attualmente già in corso ». In linea generale, ha poi aggiunto che, in caso di difficoltà o rallentamento da parte dell’Impresa incaricata dei lavori (tale COSMO - UZ Moderne S.r.l.), la “forza lavoro” del Consorzio avrebbe potuto “affiancare” – e financo “sostituire” – l’esecutrice in fase di gara « a maggior garanzia e salvaguardia delle tempistiche dell’appalto » (pag. 4).
Da ciò consegue che, impregiudicata la congruità tecnica delle soluzioni prospettate dalla controinteressata ( infra §8), i calcoli proposti dalla ricorrente circa il numero di ore necessarie a realizzare i lavori non rispecchiano il reale contenuto della proposta tecnica formulata dal Consorzio EO, per l’assorbente ragione che quest’ultimo non ha mai proposto di realizzare i lavori ricorrendo complessivamente a ventuno operai.
7.3 - Si consideri poi che le doglianze attoree assumono, quale base di calcolo del monte-ore, il costo medio orario della manodopera indicato nel prezziario di riferimento per la procedura.
I valori indicati nel Prezziario regione Piemonte 2024 sono tuttavia rappresentativi di un valore lordo, giacché includono una percentuale di costi pari al 27,6%, comprensiva di spese generali (pari al 16%) e utile di impresa (pari a 10%).
L’offerta del Consorzio EO contiene, quale proposta economica migliorativa, una diversa ripartizione dei costi, giacché limita l’incidenza delle spese generali al 8% e dell’utile al 3%. La nota del 08/04/2026 si diffonde sul punto e fornisce giustificazioni economiche che la Stazione appaltante ha reputato non incongrue (« Dal momento che, per l’anno 2025 si prevede una produzione pari a 21.537.100,00 €, l’impatto di 915.411,67 € di spese generali impatta per il 4.25%. Al momento dello studio dell’offerta, al fine di utilizzare un criterio di prudenza, si è optato per l’applicazione di un’aliquota pari all’8% al fine di poter gestire eventuali necessità di ulteriori assunzioni di personale di sede e, rapportando il totale delle spese generali alla durata dei lavori, si è applicato il 6,67% di spese generali (derivante dal seguente calcolo: 8% diviso 12 mesi x 10). La differenza tra il 6,67% di spese generali applicati nei singoli prezzi unitari per l’elaborazione dell’offerta ed il 4,25% risultante dal valore “reale” delle spese generali di COSMO rappresenta un’ulteriore copertura sotto il profilo economico-finanziario per la gestione dell’offerta. […] Riteniamo utile precisare che il 3% pur rappresentando una marginalità inferiore rispetto a quanto convenzionalmente stabilito, ovvero il 10%, è funzionale allo sviluppo delle attività della società e si “innesta” su un percorso di crescita chiaro e predeterminato. L’utile d’impresa pari al 3%, adeguato alla durata del cantiere, porta ad un’aliquota pari al 2,5% (derivante dal seguente calcolo: 3% diviso 12 mesi x 10). […] Occorre altresì sottolineare che una marginalità pari al 3% deve essere necessariamente rapportata al valore assoluto che questa determina in capo all’azienda poiché percentuali aprioristicamente definite come potenzialmente “contenute” possono incidere in maniera significativa sulla marginalità aziendale in senso assoluto: tale elemento risulta perfettamente applicabile ed in linea nel caso di specie in cui il 3% su base annua rappresenta, in termini assoluti poco meno di 170.000,00 €. Il modesto utile espresso in termini percentuali, comporta, nel caso di specie, un vantaggio significativo in valore assoluto »).
La ricorrente non ha preso posizione su alcune di tali circostanze e dunque non ha fornito, anche solo sul piano deduttivo, alcuna argomentazione per dubitare della congruità sul piano tecnico-economico della proposta economica del Consorzio EO. In ogni caso, anche sotto il profilo della ripartizione dei costi “netti” della manodopera, le doglianze attoree non rispecchiano il reale contenuto della proposta tecnica del Consorzio EO. Le censure della NI UZ non meritano dunque accoglimento.
7.4 - All’infondatezza delle censure in esame non sopperiscono le deduzioni in replica contenute negli scritti conclusivi della ricorrente, dirette a denunciare – invero piuttosto cursoriamente – la genericità dell’offerta di controparte, quanto al numero di operai concretamente impiegati per la realizzazione dei lavori d’appalto. Le rispettive argomentazioni difensive poggiano su presupposti antitetici: le prime, contenute nel ricorso introduttivo, muovono dall’assunto secondo cui il numero di operai indicato dal Consorzio EO non sia sufficiente; le seconde, contenute nella memoria del 16/03/2026, muovono dall’assunto secondo cui la concorrente non abbia indicato il numero di operai da impiegare. La doglianza contenuta nella memoria conclusiva non è dunque ammissibile, in quanto diretta a introdurre un profilo di doglianza diverso e ulteriore da (e incompatibile con) quello contenuto nel ricorso introduttivo.
Né è decisivo, ai fini dell’accoglimento del ricorso, il fatto che il Consorzio EO abbia prospettato, a conferma della solidità della propria offerta, un possibile affiancamento e financo la sostituzione dell’impresa incaricata dei lavori, in caso di difficoltà o rallentamento della commessa. Al momento dell’adozione delle determinazioni impugnate, la sostituzione dell’impresa esecutrice era del tutto eventuale, di talché il rischio paventato dalla NI UZ era privo di ogni attualità e concretezza. A ciò si aggiunga che – come riconosciuto dalla stessa ricorrente – il Consorzio EO, in quanto “stabile”, è dotato di un’autonoma struttura consortile autonoma e distinta dalle consorziate, di talché è tale soggetto il titolare formale e sostanziale del rapporto con la Stazione Appaltante, nonché unico interlocutore dell’Amministrazione sia nella fase della procedura concorsuale sia in quella successiva di esecuzione del contratto. Ne consegue che gli eventuali mutamenti interni della struttura consortile, quali l’estromissione della consorziata designata, ovvero la designazione di una nuova consorziata in luogo di quella originaria, rilevano come mutamenti di rapporti interorganici interni alla struttura, senza assumere valenza intersoggettiva a rilevanza esterna (così da ultimo ex multis TAR Campania, Napoli, Sez. I, 04/03/2025, n. 1782).
7.5 - In definitiva, il primo e il terzo profilo di anomalia denunciati dalla NI UZ non sono fondati.
8. – Considerazioni non dissimili mettono a nudo l’inconsistenza del secondo profilo di anomalia denunciato dalla NI UZ.
Salvo per un cenno al rapporto tra la fase di demolizione delle coperture e quella di installazione dei ponteggi (pag. 11 del ricorso introduttivo), la società ricorrente non ha chiarito quali modifiche progettuali sarebbero state concretamente imposte dalla sovrapposizione delle lavorazioni proposta dal Consorzio EO, né ha precisato sotto quale specifico profilo la proposta del concorrente non garantisse adeguate condizioni di sicurezza.
Anche a trascurare la genericità della doglianza, le affermazioni attoree non sono assistite dal più minimo supporto tecnico-argomentativo (si pensi ad una relazione peritale di parte, che approfondisca sul piano tecnico l’incongruenza del progetto della controinteressata) o da un qualche riscontro probatorio. Gli assunti difensivi attorei non poggiano insomma su alcun elemento oggettivo e si riducono ad affermazioni del tutto unilaterali. In altri termini, le censure attoree impingono nel merito della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione senza evidenziare macroscopiche illogicità/inattendibilità e, dunque, si appalesano inammissibili.
Si rileva inoltre che nelle note di chiarimenti (in particolare in quella del 18/04/2025) il Consorzio EO ha esplicitato le soluzioni tecniche impiegate per poter garantire la riduzione dei tempi, pervenendo ad una significativa sovrapposizione delle lavorazioni. La ricorrente non ha preso specifica posizione su alcuna delle soluzioni prospettate dalla concorrente, ma si è limitata a richiamare genericamente – e apoditticamente – la necessità di revisioni progettuali. Anche sotto questo profilo, dunque, la censura è inammissibile e va definitivamente respinta.
9. – Le considerazioni che precedono conducono all’integrale reiezione del ricorso. È dunque superflua ogni ulteriore indagine in ordine all’ammissibilità ex art. 48 d.l. n. 77/2021 della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto.
10. – Sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite sostenute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti - ARIA s.p.a., i quali, pur ritualmente costituiti, non hanno rassegnato difese di merito.
La ricorrente deve invece essere condannata, in forza del criterio della soccombenza, a rifondere le spese di lite sostenute dal Comune di Alessandria e dal Consorzio EO. La liquidazione delle somme dovute a titolo di compensi professionali di avvocato deve avvenire sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come da ultimo aggiornati, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4 co. 1 del predetto DM.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra la società ricorrente e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti - ARIA s.p.a.;
- condanna la società ricorrente a rifondere alle altre parti intimate le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL PE, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
AN NC LO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN NC LO | EL PE |
IL SEGRETARIO