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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/12/2025, n. 2219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2219 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. NO DI, all'esito dell'udienza del
05/12/2025 ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n. 2862/2018 R.G., promossa da:
Parte_1 nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] cf: elettivamente domiciliata in Brolo via C. Colombo n° 5 presso lo studio C.F. 1
dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici-indebito disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Con ricorso depositato il 13/09/2018, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze del Consorzio Pac Prod. Controparte_2 p.iva P.IVA_1 nell'anno 2011,
,
come si rileva dalla documentazione che si produce (DMAG e dalle buste paga e dichiarazioni responsabilità), lavorando in tale anno per 102 giornate;
- che stante la sussistenza del rapporto di lavoro, veniva regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
- che conseguentemente le venivano erogate le prestazioni cui aveva diritto;
- Che con nota del 18/10/2017, pervenuta in data notevolmente successiva, l'CP_1 la informava
"che nel periodo che va dal 01.01.2011 al 31.12.2011 sono stati pagati €. 2.023,48 in più sulla sua prestazione di DISOCCUPAZIONE AGRICOLA cat. DSAGR n. 2". Precisava, altresì, che "sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi". Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma.
- Che stante la palese infondatezza di detta comunicazione, in data 01/02/2018 veniva proposto ricorso amministrativo, come da produzione, rimasto infruttuoso.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso;
L'CP_1 si costituiva eccependo preliminarmente la decadenza ex art. dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa istruita documentalmente, all'udienza odierna, matura per la decisione, veniva discussa e decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Preliminarmente va scrutinata la tempestività del ricorso.
Risulta dagli atti, vedesi allegati alla memoria di costituzione, che l'CP_1 ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura della parte ricorrente essendo stata cancellata dagli elenchi dei braccianti agricoli, per il 2011, con pubblicazione dal 15/09/2014 al 30/09/2014.
Ha prodotto, gli elenchi di variazione con l'indicazione del nome della parte ricorrente, e le giornate cancellate, rigo 69, per il 2011.
Orbene, la pubblicazione telematica vale come notifica ai lavoratori agricoli interessati dai provvedimenti ivi contenuti, come previsto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n.
111, che prevede la forma della pubblicazione telematica effettuata dall' CP_1 nel proprio sito internet per la durata di giorni 15.
Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: "Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore (oggi Tribunale) nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza".
Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli:
1) Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2) Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello
CA (oggi sostituito dall' CP_1) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza" (Cass. Civ., sez. 6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez. L, n. 20086/2013).
Come sopra evidenziato, l'CP_1 ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura della parte ricorrente per il 2011 con la variazione pubblicata dal 15/07/2014 al 30/09/2014, sicché dopo 30 giorni, dal 30/09/2014, sono cominciati a decorrere i termini decadenziali di cui all'art. 22, comma
1, del D.L. 7/70, pari a 30 giorni, che scadevano il 30/10/2014, entro cui avrebbe dovuto proporre ricorso amministrativo per impugnare il provvedimento di cancellazione del proprio nominativo dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni e per le giornate necessarie ai fini del riconoscimento della prestazione invocata.
Ricorso che non risulta presentato entro tali termini, essendo stato presentato per l'indebito in data
01/02/2018, ricevuta n.1396691.
Pertanto, dalla ultima data del 30/10/2014, è cominciato a decorrere il termine di 120 giorni entro cui per la normativa sopra citata, la parte ricorrente avrebbe dovuto proporre il ricorso giudiziario, termine che scadeva il 28/02/2015, mentre il presente ricorso è stato presentato in data 13/09/2018,
a distanza di oltre 3 anni.
Pertanto, l'azione risulta non tempestivamente proposta.
Sul punto, può richiamarsi la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8650 del 03/04/2008, secondo la quale “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso".
Va dunque dichiarata l'intempestività del ricorso, per maturata decadenza ex D.L. 7/70, rilevabile d'ufficio.
Infatti, la Suprema Corte di Cassazione, ha recentemente affermato (Cass. 19/12/2016, n.26161;
Cass. Sez. L, n. 9622 del 12/5/2015) che "in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno." (conf. a Cass. Sez. Lav., n.
15813 del 6/7/2009 e n. 18528 del 9/9/2011).
Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 22, comma 1, D.lgs 7/1970, convertito in L. 83/1970.
Ogni altra questione di merito resta assorbita.
Le spese del giudizio, vista l'autocertificazione in atti, e l'evoluzione giurisprudenziale, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro l' CP_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Dichiara inammissibile il ricorso e conseguentemente rigetta le domande;
2) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti, 05/12/2025.
Il Giudice on.
NO DI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. NO DI, all'esito dell'udienza del
05/12/2025 ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n. 2862/2018 R.G., promossa da:
Parte_1 nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] cf: elettivamente domiciliata in Brolo via C. Colombo n° 5 presso lo studio C.F. 1
dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici-indebito disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Con ricorso depositato il 13/09/2018, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze del Consorzio Pac Prod. Controparte_2 p.iva P.IVA_1 nell'anno 2011,
,
come si rileva dalla documentazione che si produce (DMAG e dalle buste paga e dichiarazioni responsabilità), lavorando in tale anno per 102 giornate;
- che stante la sussistenza del rapporto di lavoro, veniva regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
- che conseguentemente le venivano erogate le prestazioni cui aveva diritto;
- Che con nota del 18/10/2017, pervenuta in data notevolmente successiva, l'CP_1 la informava
"che nel periodo che va dal 01.01.2011 al 31.12.2011 sono stati pagati €. 2.023,48 in più sulla sua prestazione di DISOCCUPAZIONE AGRICOLA cat. DSAGR n. 2". Precisava, altresì, che "sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi". Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma.
- Che stante la palese infondatezza di detta comunicazione, in data 01/02/2018 veniva proposto ricorso amministrativo, come da produzione, rimasto infruttuoso.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso;
L'CP_1 si costituiva eccependo preliminarmente la decadenza ex art. dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa istruita documentalmente, all'udienza odierna, matura per la decisione, veniva discussa e decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Preliminarmente va scrutinata la tempestività del ricorso.
Risulta dagli atti, vedesi allegati alla memoria di costituzione, che l'CP_1 ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura della parte ricorrente essendo stata cancellata dagli elenchi dei braccianti agricoli, per il 2011, con pubblicazione dal 15/09/2014 al 30/09/2014.
Ha prodotto, gli elenchi di variazione con l'indicazione del nome della parte ricorrente, e le giornate cancellate, rigo 69, per il 2011.
Orbene, la pubblicazione telematica vale come notifica ai lavoratori agricoli interessati dai provvedimenti ivi contenuti, come previsto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n.
111, che prevede la forma della pubblicazione telematica effettuata dall' CP_1 nel proprio sito internet per la durata di giorni 15.
Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: "Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore (oggi Tribunale) nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza".
Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli:
1) Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2) Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello
CA (oggi sostituito dall' CP_1) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza" (Cass. Civ., sez. 6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez. L, n. 20086/2013).
Come sopra evidenziato, l'CP_1 ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura della parte ricorrente per il 2011 con la variazione pubblicata dal 15/07/2014 al 30/09/2014, sicché dopo 30 giorni, dal 30/09/2014, sono cominciati a decorrere i termini decadenziali di cui all'art. 22, comma
1, del D.L. 7/70, pari a 30 giorni, che scadevano il 30/10/2014, entro cui avrebbe dovuto proporre ricorso amministrativo per impugnare il provvedimento di cancellazione del proprio nominativo dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni e per le giornate necessarie ai fini del riconoscimento della prestazione invocata.
Ricorso che non risulta presentato entro tali termini, essendo stato presentato per l'indebito in data
01/02/2018, ricevuta n.1396691.
Pertanto, dalla ultima data del 30/10/2014, è cominciato a decorrere il termine di 120 giorni entro cui per la normativa sopra citata, la parte ricorrente avrebbe dovuto proporre il ricorso giudiziario, termine che scadeva il 28/02/2015, mentre il presente ricorso è stato presentato in data 13/09/2018,
a distanza di oltre 3 anni.
Pertanto, l'azione risulta non tempestivamente proposta.
Sul punto, può richiamarsi la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8650 del 03/04/2008, secondo la quale “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso".
Va dunque dichiarata l'intempestività del ricorso, per maturata decadenza ex D.L. 7/70, rilevabile d'ufficio.
Infatti, la Suprema Corte di Cassazione, ha recentemente affermato (Cass. 19/12/2016, n.26161;
Cass. Sez. L, n. 9622 del 12/5/2015) che "in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno." (conf. a Cass. Sez. Lav., n.
15813 del 6/7/2009 e n. 18528 del 9/9/2011).
Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 22, comma 1, D.lgs 7/1970, convertito in L. 83/1970.
Ogni altra questione di merito resta assorbita.
Le spese del giudizio, vista l'autocertificazione in atti, e l'evoluzione giurisprudenziale, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro l' CP_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Dichiara inammissibile il ricorso e conseguentemente rigetta le domande;
2) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti, 05/12/2025.
Il Giudice on.
NO DI