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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 27/08/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 541/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il TR in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice relatore dott. Alessandro Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 541/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCISANO Parte_1 C.F._1
MARIA FRANCESCA,
ricorrente;
contro
(C.F. ),con il patrocinio dell'avv. POZZI Controparte_1 C.F._2
LUCIA,
resistente;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo TR.
CONCLUSIONI CONGIUNTE come indicate nel verbale redatto il 8.7.2025 e in seguito riportate “- Affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento paritario Per_1 secondo il calendario che segue, con mantenimento della residenza anagrafica presso l'abitazione paterna;
- settimana 1 (a partire da lunedì 14 luglio): la mamma starà con dal lunedì pomeriggio fino Per_1 al mercoledì mattina, con riaccompagnato presso l'istituto scolastico. starà con il padre dal Per_1 mercoledì pomeriggio fino alla domenica sera ore 18.00, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
- settimana 2: la mamma starà con dal lunedì pomeriggio fino al mercoledì mattina, con Per_1 riaccompagnato presso l'istituto scolastico. starà con il padre dal mercoledì dall'uscita di Per_1 scuola fino al venerdì mattina, con riaccompagnamento presso l'istituto scolastico. starà con Per_1 la madre dal venerdì dopo l'uscita di scuola fino alla domenica sera ore 18.00, con riaccompagnamento presso l'abitazione paterna.
- per le vacanze estive: per il 2025 si recherà per due settimane al mare con il papà nel mese Per_1 di agosto. Per il futuro trascorrerà con ciascun genitore un periodo di 15 giorni, anche non Per_1 consecutivi, durante il periodo estivo, da concordare entro il 31 maggio. Per il resto verrà mantenuto il calendario ordinario, salvo diversi accordi tra le parti
- per le vacanze di Natale: starà ad anni alterni dalla fine della scuola fino al 31.12, ora di Per_1 pranzo, con un genitore;
trascorrerà la cena della vigilia e il pranzo di Natale con l'altro Per_1 genitore;
dal 31.12 (ora di pranzo) fino alla ripresa della scuola con l'altro genitore. Per il 2025 Per_1 trascorrerà il primo periodo con il papà;
- per le vacanze pasquali: trascorrerà ad anni alterni dalla fine della scuola alla domenica di Per_1
Pasqua con un genitore e da Lunedì dell'Angelo fino alla ripresa scolastica con l'altro genitore;
- i ponti e le ulteriori festività verranno suddivise tra i genitori secondo il principio dell'alternanza;
- il Sig. rinuncia a percepire l'assegno unico, dichiarandosi disponibile a sottoscrivere CP_1 eventuali pratiche in tal senso, che pertanto verrà percepito integralmente dalla sig.ra Giudici.
- le spese straordinarie per la cui disciplina si richiama il Protocollo in uso presso questo TR restano in carico al Sig. al 100%, nel momento in cui la sig.ra Giudici reperirà attività CP_1 lavorativa le spese straordinarie verranno suddivise pari al 70% per il sig. e al 30% per la CP_1 sig.ra Giudici;
- spese di lite compensate.” RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.4.2025, ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 all'intestato TR , deducendo di avere intrattenuto con lo stesso una Controparte_1 relazione more uxorio, nel corso della quale è nato il figlio in Lecco il 27.09.2014 e chiedendo Per_1 disporsi l'affidamento condiviso del minore, con collocamento paritario tra i genitori, nonché regolamentazione del diritto di visita con le modalità indicate nel piano genitoriale (cfr. doc. 19, fascicolo parte ricorrente). In punto economico ha chiesto che, in ragione delle condizioni reddituali delle parti, il sig. versi un assegno di mantenimento in misura pari ad euro 300 a favore della CP_1 ricorrente, nonché l'obbligo a carico dello stesso di provvedere integralmente alle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio , contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 chiedendo l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso di lui, con regolamentazione del diritto di visita con le modalità indicate nel piano genitoriale (cfr. doc. 3, fascicolo parte resistente). In punto economico ha chiesto disporsi l'obbligo a carico della sig.ra Giudici di versare a favore del padre, quale contributo al mantenimento di , Per_1 la somma di euro 150, oltre la ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza di comparizione personale delle parti innanzi al Giudice relatore, le stesse sono addivenute alla consensualizzazione del ricorso alle condizioni concordemente indicate nel verbale di udienza redatto l'8.7.2025, come sopra riportate.
Indi per cui la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni congiunte sopra riportate.
Il TR, esaminate le condizioni indicate nel verbale di udienza redatto l'8.7.2025 e sopra riportate e ritenuto che le stesse siano conformi al precipuo interesse del figlio minore , Per_1 provvede in conformità.
Alla consensualizzazione del ricorso consegue l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il TR in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di , ogni Parte_1 Controparte_1 diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- omologa le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte;
- compensa le spese di causa integralmente tra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 09/07/2025. Il Giudice
dr.ssa Marta Paganini
Il Presidente
dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il TR in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice relatore dott. Alessandro Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 541/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCISANO Parte_1 C.F._1
MARIA FRANCESCA,
ricorrente;
contro
(C.F. ),con il patrocinio dell'avv. POZZI Controparte_1 C.F._2
LUCIA,
resistente;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo TR.
CONCLUSIONI CONGIUNTE come indicate nel verbale redatto il 8.7.2025 e in seguito riportate “- Affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento paritario Per_1 secondo il calendario che segue, con mantenimento della residenza anagrafica presso l'abitazione paterna;
- settimana 1 (a partire da lunedì 14 luglio): la mamma starà con dal lunedì pomeriggio fino Per_1 al mercoledì mattina, con riaccompagnato presso l'istituto scolastico. starà con il padre dal Per_1 mercoledì pomeriggio fino alla domenica sera ore 18.00, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
- settimana 2: la mamma starà con dal lunedì pomeriggio fino al mercoledì mattina, con Per_1 riaccompagnato presso l'istituto scolastico. starà con il padre dal mercoledì dall'uscita di Per_1 scuola fino al venerdì mattina, con riaccompagnamento presso l'istituto scolastico. starà con Per_1 la madre dal venerdì dopo l'uscita di scuola fino alla domenica sera ore 18.00, con riaccompagnamento presso l'abitazione paterna.
- per le vacanze estive: per il 2025 si recherà per due settimane al mare con il papà nel mese Per_1 di agosto. Per il futuro trascorrerà con ciascun genitore un periodo di 15 giorni, anche non Per_1 consecutivi, durante il periodo estivo, da concordare entro il 31 maggio. Per il resto verrà mantenuto il calendario ordinario, salvo diversi accordi tra le parti
- per le vacanze di Natale: starà ad anni alterni dalla fine della scuola fino al 31.12, ora di Per_1 pranzo, con un genitore;
trascorrerà la cena della vigilia e il pranzo di Natale con l'altro Per_1 genitore;
dal 31.12 (ora di pranzo) fino alla ripresa della scuola con l'altro genitore. Per il 2025 Per_1 trascorrerà il primo periodo con il papà;
- per le vacanze pasquali: trascorrerà ad anni alterni dalla fine della scuola alla domenica di Per_1
Pasqua con un genitore e da Lunedì dell'Angelo fino alla ripresa scolastica con l'altro genitore;
- i ponti e le ulteriori festività verranno suddivise tra i genitori secondo il principio dell'alternanza;
- il Sig. rinuncia a percepire l'assegno unico, dichiarandosi disponibile a sottoscrivere CP_1 eventuali pratiche in tal senso, che pertanto verrà percepito integralmente dalla sig.ra Giudici.
- le spese straordinarie per la cui disciplina si richiama il Protocollo in uso presso questo TR restano in carico al Sig. al 100%, nel momento in cui la sig.ra Giudici reperirà attività CP_1 lavorativa le spese straordinarie verranno suddivise pari al 70% per il sig. e al 30% per la CP_1 sig.ra Giudici;
- spese di lite compensate.” RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.4.2025, ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 all'intestato TR , deducendo di avere intrattenuto con lo stesso una Controparte_1 relazione more uxorio, nel corso della quale è nato il figlio in Lecco il 27.09.2014 e chiedendo Per_1 disporsi l'affidamento condiviso del minore, con collocamento paritario tra i genitori, nonché regolamentazione del diritto di visita con le modalità indicate nel piano genitoriale (cfr. doc. 19, fascicolo parte ricorrente). In punto economico ha chiesto che, in ragione delle condizioni reddituali delle parti, il sig. versi un assegno di mantenimento in misura pari ad euro 300 a favore della CP_1 ricorrente, nonché l'obbligo a carico dello stesso di provvedere integralmente alle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio , contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 chiedendo l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso di lui, con regolamentazione del diritto di visita con le modalità indicate nel piano genitoriale (cfr. doc. 3, fascicolo parte resistente). In punto economico ha chiesto disporsi l'obbligo a carico della sig.ra Giudici di versare a favore del padre, quale contributo al mantenimento di , Per_1 la somma di euro 150, oltre la ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza di comparizione personale delle parti innanzi al Giudice relatore, le stesse sono addivenute alla consensualizzazione del ricorso alle condizioni concordemente indicate nel verbale di udienza redatto l'8.7.2025, come sopra riportate.
Indi per cui la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni congiunte sopra riportate.
Il TR, esaminate le condizioni indicate nel verbale di udienza redatto l'8.7.2025 e sopra riportate e ritenuto che le stesse siano conformi al precipuo interesse del figlio minore , Per_1 provvede in conformità.
Alla consensualizzazione del ricorso consegue l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il TR in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di , ogni Parte_1 Controparte_1 diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- omologa le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte;
- compensa le spese di causa integralmente tra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 09/07/2025. Il Giudice
dr.ssa Marta Paganini
Il Presidente
dott. Marco Tremolada