Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 08/04/2025, n. 2980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2980 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02980/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05561/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5561 del 2021, proposto dalla Aias Sez. Nola Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Kivel Mazuy, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Asl 108 - Napoli 3, in persona del Direttore pro tempore , e Comune di Cicciano, in persona del Sindaco pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- della nota prot. n. 197607 del 7/10/2021 emessa dal Dipartimento di prevenzione Direzione Commissione Aziendale ex DGRC 7301/01 e ss.mm.ii dell'Asl Na 3 Sud ad oggetto la comunicazione alla ricorrente degli esiti dell'istruttoria della Commissione competente al rilascio del parere per l'autorizzazione alla realizzazione per l'attività di S.I.R. (struttura Intermedia Residenziale Psichiatrica) con dotazione n. 20 p.l. e Centro Diurno Psichiatrico con dotazione di n. 20 p.l. presso la struttura sanitaria AIAS Onlus sez. di Nola e del verbale n. 28 del 15/9/2021 alla stessa nota allegato;
- della nota della Regione Campania – Direzione Generale Tutela della Salute ed il coordinamento del SSR prot. n. 410133 del 5/8/2021, conosciuta in quanto allegata alla nota prot. n. 197607/2021, con la quale viene arrestato l'iter istruttorio di autorizzazione alla realizzazione per l'attività di SIR e Centro Diurno Psichiatrico richiesta dalla ricorrente con le domande assunte rispettivamente al prot. n. 4752 del 12/6/2015 e prot. n. 9967 del 15/12/2017;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente in quanto lesivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata da parte ricorrente il 3.2.2025;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria del giorno 27 marzo 2025 la dott.ssa Elena Farhat e udito il difensore per parte ricorrente, nessuno presente per parte resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- parte ricorrente, in data 3.2.2025 la manifestato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio;
Ritenuto che:
- in caso di espressa dichiarazione di parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può \decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e di diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione medesima, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso (ex plurimis, Cons. Stato, VI, 5 giugno 2023, n. 5503; Cons. Stato, VII, 23 maggio 2023, n. 5159; Cons. Stato, V, 15 febbraio 2023, n. 1599; Cons. Stato, II, 4 gennaio 2023, n. 120; Cons. Stato, III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, VI, 6 marzo 2018, n. 1446);
Ritenuto, pertanto, che:
- il Collegio, per le superiori ragioni, debba prendere atto della dichiarazione di parte ricorrente e pronunciarsi in rito ai sensi dell’art. 35, comma1, lett. c), c.p.a.;
- le spese di giudizio vadano compensate tra le parti costituite in ragione della decisione di rito. Nessuna statuizione invece è dovuta sulle spese di giudizio per le parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate tra le parti costituite.
Nulla sulle spese per le parti non costituite
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Luce, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Elena Farhat, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Farhat | Rita Luce |
IL SEGRETARIO