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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/04/2025, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Dante
Martino, nella causa iscritta al N. 2551/2024 R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to RUSSO ANTONINO ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Via Marchese di Villabianca n. 111 a
Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in CP_1
Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dai dott.ri Margherita Colombo e Ramon Romano.
- resistente –
All'esito dell'udienza del 07/04/2025, trattata in forma scritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 22/02/2024, la sig.ra convenne in Parte_1 giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge CP_1 per fruire dei benefici previdenziali previsti dall'art. 80, co. 3, della L. 388/2000, in quanto invalida in misura pari o superiore al 74%, dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resistette in giudizio l' convenuto eccependo, preliminarmente, la carenza CP_2
d'interesse ad agire “non risultando l'accertamento tecnico preventivo richiesto in alcun modo funzionale all'ottenimento della prestazione assistenziale, peraltro, genericamente prospettata” e nel merito l'infondatezza della domanda di cui chiese il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
Preliminarmente, va ribadito l'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) della ricorrente, visto che ha chiesto accettarsi il suo grado di invalidità civile non al fine di percepire l'assegno di invalidità, al quale non avrebbe diritto per ragioni di reddito, bensì al fine di fruire della maggiorazione contributiva prevista dall'art. 80, comma 3, della L. 388/2000. Ciò premesso la domanda è fondata.
Il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha infatti concluso che , a causa delle patologie da cui è affetta, è da ritenersi invalida Parte_1 nella misura del 75% a far data dalla presentazione della domanda amministrativa.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico- giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che è in possesso dei requisiti sanitari Parte_1 richiesti dalla legge per fruire dei benefici previsti dall'art. 80, comma 3, della L. 388/2000 a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dell'avv. RUSSO ANTONINO che ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto compenso alcuno.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, già liquidate.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso dichiara che è in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dall'art. 80, comma 3, della L. 388/2000 a decorrere dalla data della domanda amministrativa (10.7.2023).
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.500,00 CP_1 per compensi professionali, ordinandone la distrazione in favore dell'avv.to RUSSO
ANTONINO.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Così deciso in Palermo il 08/04/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Dante
Martino, nella causa iscritta al N. 2551/2024 R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to RUSSO ANTONINO ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Via Marchese di Villabianca n. 111 a
Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in CP_1
Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dai dott.ri Margherita Colombo e Ramon Romano.
- resistente –
All'esito dell'udienza del 07/04/2025, trattata in forma scritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 22/02/2024, la sig.ra convenne in Parte_1 giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge CP_1 per fruire dei benefici previdenziali previsti dall'art. 80, co. 3, della L. 388/2000, in quanto invalida in misura pari o superiore al 74%, dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resistette in giudizio l' convenuto eccependo, preliminarmente, la carenza CP_2
d'interesse ad agire “non risultando l'accertamento tecnico preventivo richiesto in alcun modo funzionale all'ottenimento della prestazione assistenziale, peraltro, genericamente prospettata” e nel merito l'infondatezza della domanda di cui chiese il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
Preliminarmente, va ribadito l'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) della ricorrente, visto che ha chiesto accettarsi il suo grado di invalidità civile non al fine di percepire l'assegno di invalidità, al quale non avrebbe diritto per ragioni di reddito, bensì al fine di fruire della maggiorazione contributiva prevista dall'art. 80, comma 3, della L. 388/2000. Ciò premesso la domanda è fondata.
Il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha infatti concluso che , a causa delle patologie da cui è affetta, è da ritenersi invalida Parte_1 nella misura del 75% a far data dalla presentazione della domanda amministrativa.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico- giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che è in possesso dei requisiti sanitari Parte_1 richiesti dalla legge per fruire dei benefici previsti dall'art. 80, comma 3, della L. 388/2000 a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dell'avv. RUSSO ANTONINO che ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto compenso alcuno.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, già liquidate.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso dichiara che è in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dall'art. 80, comma 3, della L. 388/2000 a decorrere dalla data della domanda amministrativa (10.7.2023).
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.500,00 CP_1 per compensi professionali, ordinandone la distrazione in favore dell'avv.to RUSSO
ANTONINO.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Così deciso in Palermo il 08/04/2025
IL GIUDICE
Dante Martino