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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 2648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2648 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dr.
Francesco Rigato, all'esito della camera di consiglio seguita alla pubblica udienza celebrata il 4 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 40293/2023 R.G.
TRA rappresentato e difeso dagli Avvocati Vincenzo Iacovino, Parte_1
Silvio Iafigliola e Antonio Rubino, per procura allegata al ricorso telematico, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Iacovino in Roma, Via
Lima n. 20
- ricorrente -
E
in persona del Direttore della COoparte_1
Direzione degli Affari Legali e Societari, Avv. Francesco Spadafora, in virtù dei poteri conferiti con procura del 3.12.2018 per atto del Notaio di Roma - Per_1
Rep. n. 8759 Raccolta n. 2993, rappresentata e difesa, come da procura allegata alla memoria difensiva, dagli Avv.ti Carlo Boursier Niutta ed Enrico Boursier Niutta, presso il cui studio in Roma, Viale Giulio Cesare n. 23 è elettivamente domiciliata
- resistente -
E
1 , in persona COoparte_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Clotilde
Mazza come da procura generale alle liti per atti Notaio in Roma, del Persona_2
22/03/2024, Rep. n. 37875 – Racc. N. 7313, elettivamente domiciliati in Roma presso l'Ufficio Legale Metropolitano dell' , alla Via Cesare Beccaria n. 29. CP_2
- resistente -
OGGETTO: inquadramento superiore;
differenze retributive;
omessa corresponsione di premio incentivante.
CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nei verbali di causa.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in forma telematica il 18 dicembre 2023 il ricorrente
[...]
conveniva in giudizio la in persona del Pt_1 COoparte_1
legale rappresentante pro tempore, esponendo di essere stato assunto a seguito di specifica selezione con contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dalla il 22/6/1993 come Tecnico Procedurista ED (livello 5) ex CCL CP_1
applicato dall'azienda. Nel 1996 aveva superato concorso interno per periti informatici e di aver visto il mutamento delle proprie mansioni in quelle di Tecnico di livello 5°, con assegnazione al reparto di Progettazione e manutenzione Informatica della Direzione Radiofonia. Nel 1997 gli era poi stato riconosciuto il livello 3°. A seguito di accordo sindacale, nel corso dell'anno 2000 il suo profilo professionale era divenuto quello di Tecnico della Produzione. Conseguita laurea in Scienze dell'Informazione il 19.3.2003, il successivo 1.7.2003 era poi assegnato al 2° livello. CO A seguito di verbale di conciliazione sindacale del 23.1.2017 la gli aveva poi riconosciuto il livello 1° ex CCL applicato in azienda con decorrenza dal 1.10.2016
(all. 6). A decorrere da maggio 2017 le sue mansioni cambiavano da tecnico della produzione (cod. T20) a tecnico (cod. Y01).
In data 1.3.2023 il ricorrente era poi stato distaccato presso la Direzione Produzione
2 TV/Ingegneria come persona qualificata a seguire i progetti di Digitalizzazione TV
(cfr all.2 Distacco 4/3/2013) in ragione della esperienza maturata in attuazione di analoghi progetti seguiti per il reparto Radiofonia. A seguito di successiva proroga, a decorrere dall' 1.2.2015 il ricorrente veniva definitivamente assegnato alla Direzione
Produzione TV.
Il 7.6.2017 il ricorrente veniva assegnato all'area “Centro di Competenza Studi” dell'Unità Organizzativa Ingegneria - Direzione Produzione TV.
A decorrere dal 3/3/2015 e sino al 19/7/2017 il ricorrente veniva assegnato formalmente al “Gruppo di lavoro Digitalizzazione TGR” e inserito nell'organigramma all'interno della comunicazione “Digitalizzazione Testate
Giornalistiche Regionali” (cfr all. 5). Deduceva di avere assunto in tale ambito ruolo di coordinamento delle attività di supporto tecnico verso le Sedi Regionali e partecipava alle riunioni di coordinamento tra Direzioni a livelli apicali.
A decorrere dal giugno 2017, pur formalmente inquadrato nell'ambito dell'area
“Centro di Competenza Studi” aveva poi svolto il ruolo di referente per il progetto
Sistemi di Produzione per la TGR.
Deduceva di aver ricoperto a partire dalla fine 2017 il ruolo di estensore dei capitolati e progettista nell'ambito di gare pubbliche, relazionandosi direttamente con il dirigente Capostruttura.
Descritte più in dettaglio le mansioni svolte nell'arco della sua vita lavorativa (cap.
61 pagg. 16 e 17), rappresentava inoltre di aver svolto a decorrere dal mese di giugno del 2019 funzioni di Direttore dell'Esecuzione dei COatti (DEC) e di Responsabile dell'esecuzione dei contratti (REC), svolgendo più precisamente nell'ambito dei contratti menzionati il compito di coordinare, dirigere e gestire il controllo tecnico- contabile del contratto stipulato dalla appaltante sino al collaudo, con precisazione che nello svolgimento dei contratti più complessi, il REC/DEC è tenuto a dare il suo benestare al pagamento, secondo gli accordi contrattuali, a stato di avanzamento lavori o alla consegna della merce o allo svolgimento di un determinato servizio.
Deduceva che a decorrere dal mese di giugno del 2019 aveva iniziato a definire egli
3 stesso quale doveva essere la richiesta, in termini contrattuali, per il rinnovo del
Sistema di Produzione per la TGR. ON In tale contesto, secondo il ricorrente la aveva omesso la corresponsione in suo favore degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del codice degli appalti pubblici d.lgs 50/2016 e art. 45 co. 1 d.lgs 36/2023, spettanti al non Pt_1
solo per l'incarico svolto continuativamente sino all'attualità in virtù della nomina come R.E.C./D.E.C. a decorrere dal giugno del 2019, ma anche per il ruolo di estensore di capitolati tecnici.
Con nota di diffida e messa in mora del 14.11.2022 il dr aveva rivendicato il Pt_1
proprio diritto all'inquadramento superiore di Livello A - profilo di funzionario - per effetto delle mansioni superiori di fatto continuativamente svolte con decorrenza dal
23.1.2017, con conseguente diritto al pagamento delle relative differenze retributive e ON contributive. Aveva anche provveduto a chiedere alla la corresponsione in suo favore degli incentivi maturati in relazione alle funzioni tecniche di fatto svolte con decorrenza dal giugno 2017 alla attualità. La convenuta aveva tuttavia riscontrato le richieste del ricorrente assumendo lo svolgimento da parte sua di mansioni corrispondenti al profilo di appartenenza.
Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo:
“
1. Accertare e dichiarare che le mansioni enunciate nel ricorso e di fatto espletate da parte dell'odierno ricorrente dal giorno 1.10.2016 (o da altra data ritenuta di giustizia) ad oggi sono riconducibili alla superiore qualifica quadro A – profilo funzionario – ai sensi del C.C.L. applicato dalla vigente rationae temporis. CP_1
2. Condannare, per l'effetto, la società resistente all'attribuzione in favore CP_1 del ricorrente del superiore inquadramento di Quadro livello A con decorrenza dal 1.10.2016 (o da altra data ritenuta di giustizia) e sino a tutt'oggi, nonché al pagamento, in favore del medesimo, di tutte le differenze retributive maturate e dovute per effetto del giusto inquadramento di cui ai punti che precedono quantificate nella somma di euro 51.811,32 maturata dal 1.10.2016 sino al 28.2.2023 oltre alle somme successivamente maturate sino all'effettiva attribuzione del superiore inquadramento contrattuale rivendicato o comunque sino all'emananda sentenza ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia che emergerà eventualmente all'esito della nominanda CTU contabile ed in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria.
4
3. Per effetto di quanto sopra condannare la resistente alla conseguente regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente presso l' per CP_2
l'intero periodo dedotto. CO
4. Accertare e dichiarare che la anche previo ordine di adozione del Regolamento e costituzione del Fondo ex art. 113 Codice degli Appalti d.lgs 50/2016 e disapplicazione degli accordi sindacali del 23.12.2014 e del 28.2.2018, è obbligata ex lege a corrispondere al ricorrente gli incentivi per funzioni tecniche di cui al Codice degli Appalti per un importo di euro 164.787,74 (il cui calcolo è esposto in atti) o quello diverso ritenuto di giustizia che emergerà eventualmente all'esito della nominanda CTU contabile. In subordine al punto che precede:
5. Dichiarare, previo accertamento, il diritto del ricorrente al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. derivante da inadempimento contrattuale da commisurarsi alla mancata corresponsione del premio incentivante a seguito dell'omessa costituzione del fondo ex art. 113 codice degli appalti da quantificarsi nella somma di euro 164.787,74 od altra somma ritenuta di giustizia che emergerà eventualmente all'esito della nominanda CTU contabile.
6. Condannare la alla refusione delle spese, diritti ed onorari oltre iva e cap CP_1
e rimborso forfettario da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”.
*******
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la
[...]
, che rilevava anzitutto come il ricorso, a causa della sua COoparte_1
ipetroficità e dell'eccesso di particolari riportati in ordine allo svolgimento delle attività lavorative asseritamente svolte dal ricorrente nel corso del tempo, deve ritenersi nullo per difetto di specificazione delle mansioni cui ricondurre il fondamento della domanda volta al conseguimento di inquadramento superiore.
CO La osservava inoltre che il il 14.1.2016, adducendo di aver seguito Pt_1
progetti di informatizzazione della produzione di livello strategico per l'azienda, aveva chiesto il riconoscimento del livello 1 del profilo Tecnico. In seguito a tale istanza, introdotta a mezzo della organizzazione sindacale di suo riferimento, la vertenza era stata conciliata con verbale sottoscritto in sede sindacale il 23 gennaio ON 2017. In tale occasione la aveva riconosciuto al l'inquadramento nel Pt_1
ON 1°livello del CCL vigente a decorrere dal 1.10.2016 e il da parte sua Pt_1
5 aveva dichiarato di accettare quanto convenuto in via transattiva, dichiarando di “non
ON aver altro a pretendere dalla per qualsiasi ragione, causa o titolo comunque connessi, direttamente o indirettamente, con la qualifica e l'inquadramento categoriale spettantigli, nonché con il relativo trattamento economico e normativo sino alla data di sottoscrizione del presente verbale, nonché a transazione di ogni possibile contestazione anche a carattere retributivo e/o risarcitorio” (cfr. doc. 4).
A decorrere dal 19.4.2017, fermo restando il suo inquadramento nel livello 1, il profilo professionale del era poi stato modificato da Tecnico della Pt_1
Produzione a Tecnico.
Dopo aver ampiamente descritto le mansioni che secondo la ricostruzione della convenuta sarebbero di volta in volta state svolte dal la resistente osservava Pt_1
come le mansioni svolte dal siano da ritenere in realtà perfettamente Pt_1
riconducibili al suo inquadramento nel 1° livello e non sono riconducibili alla qualifica di Quadro- profilo di Funzionario.
Richiamando la declaratoria posta a definizione del 1° livello, ossia quello più elevato della qualifica di tecnico, in esso rientrano “i lavoratori che, con capacità ideative, creative e/o innovative, operano con discrezionalità di poteri e autonomia di decisione, ai quali viene assegnata la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative, ovvero di lavoratori con mansioni specialistiche di elevato livello, per ampiezza e natura” (art. 59 CCL Rai 2004-2007 nonché CCL Rai 2018).
Per contro, la qualifica di è attribuita ai “lavoratori che svolgono con Pt_2
carattere di continuità, con personale contributo di particolare originalità, con un grado elevato di capacità gestionale e organizzativa, in posizione di rilevante importanza e responsabilità, con ampia discrezionalità di poteri – anche di rappresentanza – ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali, funzioni specialistiche e/o ideativo/produttive, e/o di guida e/o di coordinamento e/o di controllo di risorse umane e tecnico produttive nell'ambito di unità organizzative, aree di attività, specifici progetti produttivi essenziali dell'azienda che siano di elevata complessità, importanza e di significativo impatto gestionale a livello
6 aziendale nonché di particolare rilevanza nei rapporti istituzionali e/o economici e/o commerciali e/o produttivi, tenuti anche con enti esterni all'Azienda” (cfr. art. 58
CCL Rai 2004-2007). In tale declaratoria è compreso il Quadro A cui appartengono i lavoratori inquadrati nell'ambito del livello retributivo A, che comprende “i lavoratori che sono preposti ad unità organizzative o ad aree di attività definite o individuate dalla Società e specificamente menzionate in formali comunicazioni organizzative, ovvero con spiccate capacità ideative, creative e/o innovative, preposti ad attività specialistiche che richiedano il possesso di conoscenze e metodologie professionali complesse, caratterizzate da procedure prevalentemente non standard in contesti organizzativi articolati e complessi parimenti definiti e individuati dalla
Società” (cfr. art. 59 CCL Rai 2004-2007)
La declaratoria del livello A è stata modificata dal CCL Rai di rinnovo del 28 febbraio 2018, in base al quale vi rientrano i “lavoratori che sono preposti ad unità organizzative o ad aree di attività definite o individuate dalla Società e specificamente menzionate in formali comunicazioni organizzative, ovvero con spiccate capacità ideative, creative, direttive e/o innovative, preposti ad attività altamente specialistiche che richiedano il possesso di conoscenze e metodologie professionali complesse, caratterizzate da procedure prevalentemente non standard in contesti organizzativi articolati e complessi parimenti definiti ed individuati dalla ON Società” (cfr. art. 59 CCL 2018, p. 50). Rilevava parte resistente che la comparazione delle due declaratorie consente l'emersione delle differenze, tali da denotare il difetto in capo al ricorrente delle connotazioni di Quadro A, e la conferma del suo inquadramento quale tecnico di 1° livello, difettando in capo al BA posizione di rilevante importanza e responsabilità, oltre che attività di carattere direttivo e iniziative connotate da innovatività e originalità, oltre che il potere di rappresentanza. Rileva inoltre la resistente che nelle mansioni concretamente svolte dal non è neppure ravvisabile un personale contributo che abbia dimostrato Pt_1
la richiesta capacità gestionale ed organizzativa. In altre parole, la resistente deduce che già dalle stesse allegazioni del ricorrente emerge come egli ha svolto in via
7 prevalente se non esclusiva l'attività di referente, sempre entro i limiti delle procedure e delle prassi aziendali interne e soprattutto delle direttive impartire dai suoi superiori.
Mentre nell'inquadramento nel 1° livello sono compresi i lavoratori cui “viene assegnata la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative” ovvero i “lavoratori con mansioni specialistiche di elevato livello, per ampiezza e natura”, la qualifica di Quadro A appartiene ai lavoratori cui vengono assegnate
“funzioni specialistiche e/o ideativo/produttive, e/o di guida e/o di coordinamento e/o di controllo di risorse umane e tecnico produttive nell'ambito di unità organizzative, aree di attività, specifici progetti produttivi essenziali dell'azienda che siano di elevata complessità, importanza e di significativo impatto gestionale a livello aziendale nonché di particolare rilevanza nei rapporti istituzionali e/o economici e/o commerciali e/o produttivi, tenuti anche con enti esterni all'Azienda”.
Sia il lavoratore inquadrato nel 1° livello che il Quadro possono coordinare e controllare unità organizzative, dando le direttive a risorse a loro sottoposte.
Tuttavia, la posizione di comprende necessariamente le funzioni Pt_2
specialistiche di guida e/o di coordinamento e/o di controllo di risorse umane e tecnico produttive nell'ambito non solo di unità organizzative, bensì – ciò che rileva ed è qualificante - aree di attività, specifici progetti produttivi essenziali dell'azienda che siano di elevata complessità, importanza e di significativo impatto gestionale”, ciò che è mancato nell'attività svolta dal ricorrente cui non è stata affidata alcuna area né tantomeno un'area di significativo impatto gestionale a livello aziendale.
Rilevava poi ancora l'azienda resistente che, fermo restando che ogni pretesa fino al
23.1.2017, data di sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale sopra menzionato, è coperta dalla rinunzia effettuata dal ricorrente, i conteggi proposti dal ricorrente sono errati e procedeva pertanto a specifiche contestazioni.
Esplicitamente contestato da parte della convenuta è anche quanto proposto dal ricorrente in merito al disposto dell'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016.
8 Al riguardo segnalava la resistente che il ha chiesto la corresponsione dei Pt_1
c.d. incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del Codice degli Appalti, nella misura pari alla metà della sua retribuzione annua rilevando che le somme CO riconosciutegli a titolo incentivante dalla ai sensi dell'accordo collettivo del
28.2.2028 con specifico riferimento allo svolgimento del ruolo tecnico di Rec/Dec, non sarebbero idonee a soddisfare quanto imposto inderogabilmente dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016 come modificato dal d.lgs. 56/2017. Tuttavia, lo stesso art. 113 del
Codice degli Appalti prevede al secondo comma che il fondo al quale le amministrazioni aggiudicatrici destinano risorse finanziarie per la remunerazione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti per i contratti di appalto “non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione” delle predette funzioni. Restano quindi esclusi dalla disciplina dettata dalla norma in questione tutti gli enti che abbiano autonomamente previsto diverse modalità per retribuire lo svolgimento delle funzioni tecniche di Rec/Dec e Rup da parte dei propri dipendenti. Deve pertanto essere esclusa la inderogabilità della norma la cui applicazione viene invocata dal ricorrente. A ciò la resistente aggiungeva poi che il tenore letterale della norma in questione, secondo la quale ““Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo”, evidenzia che essa non fissa alcun compenso minimo per la remunerazione dello svolgimento dei ruoli tecnici da esso disciplinati, ma al contrario stabilisce il solo tetto massimo annuo che l'incentivo non può superare. Deve pertanto essere ritenuta pienamente legittima la diversa CO regolamentazione di detti incentivi che la ha espressamente concordato con le parti collettive e regolamentato nell'ambito della complessiva disciplina del rapporto di lavoro dettata dal CCL. ONestava in ogni caso in dettaglio anche le modalità di calcolo di detti incentivi. Eccepiva infine la prescrizione quinquennale del diritto ad eventuali differenze retributive e decennale quanto al diritto ed all'azione aventi ad
9 oggetto il superiore inquadramento. Il relativo termine decorre in corso di rapporto, avendo la RAI, com'è notorio più di 15 dipendenti ed essendo il rapporto di lavoro del ricorrente assistito dalla tutela reale contro il licenziamento. Evidenziava poi come il ricorrente, nel pretendere anche le “somme successivamente maturate sino all'effettiva attribuzione del superiore inquadramento contrattuale rivendicato”, chiede una inammissibile condanna in futuro.
Concludeva quindi chiedendo di:
“- rigettare il ricorso perché inammissibile e, comunque integralmente infondato in fatto ed in diritto;
- condannare il ricorrente al pagamento dei compensi professionali e delle spese di lite”.
*******
Con memoria difensiva depositata il 28.4.2024 si costituiva in giudizio anche l' CP_2
che rilevava anzitutto che dall'estratto contributivo emerge che il ricorrente appartiene al Gruppo II° impiegati/maestranze con qualifica 201 impiegato amministrativo/tecnici dipendenti da imprese audiovisivi, per cui è iscritto obbligatoriamente – ex art. 3, comma 1, del D.Lgs. C.P.S. n.708/47 e successive modificazioni ed integrazioni – al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo
(FPLS).
Rilevato poi, in linea generale, che l'obbligo contributivo grava sempre su colui che si avvale delle prestazioni lavorative, evidenziava che solo a seguito dell'eventuale intervenuto riconoscimento di quanto richiesto dal ricorrente all'esito del presente giudizio, l' potrebbe attivare la procedura di riscossione della differenza dei CP_2
contributi dovuti nei confronti del datore di lavoro, pur sempre nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dal giorno di scadenza del pagamento, e richiedere la condanna generica ex art. 2116 c.c., applicando le sanzioni previste ex lege.
Concludeva pertanto, per il caso di accertata sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di quanto richiesto giudizialmente dal ricorrente, chiedendo di
10 ON condannare la al superiore inquadramento ed al pagamento delle rispettive differenze contributive ovvero di quant'altro dovuto ex lege per il rispettivo periodo di competenza all' , entro i termini prescrizionali ovvero al pagamento delle CP_2
eventuali ed ulteriori somme che saranno quantificate dall' o dall'eventuale CP_2
CTU contabile, sempre entro i limiti della prescrizione, in rapporto alle retribuzioni riconosciute al ricorrente per il rispettivo periodo di riferimento.
In ogni caso con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' . CP_2
Preso atto della insussistenza dei presupposti per giungere ad un accordo conciliativo, la controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione versata in giudizio da entrambe le parti oltre che a mezzo di prova orale.
Autorizzato il deposito di note scritte, all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli scritti difensivi e nei verbali di causa, il giudizio veniva deciso.
******* Così ricostruito l'iter procedimentale e il tenore delle difese spiegate dalle parti, è opinione del Tribunale che il ricorso sia infondato e che quindi non possa trovare accoglimento.
Il ricorrente spiega due diverse domande:
- con la prima chiede il riconoscimento della qualifica di quadro A - profilo di
Funzionario - del CCL, superiore a quella in suo possesso di Tecnico rientrante nel I livello a decorrere dal 1° ottobre 2016, con condanna alle relative differenze retributive, che quantifica in € 51.811,32;
- con la seconda chiede la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del Codice degli appalti, D. Lgs. n. 50/2016, in ragione di € ON 164.787,74, o la condanna della al pagamento medesima somma di denaro a titolo di risarcimento del danno.
11 Come già visto sopra, sin dalla data della assunzione (22.6.1993) il ricorrente era stato assegnato a mansioni di tecnico, progredendo poi nel tempo attraverso i vari livelli del CCL applicato dall'azienda. Superata selezione interna per periti informatici, gli era quindi stato riconosciuto inquadramento quale tecnico di V livello ed era stato assegnato al Reparto progettazione e manutenzione informatica della
Direzione Radiofonia. Aveva poi conseguito il 3° livello nel 1997. A seguito di accordo sindacale, nel corso dell'anno 2000 gli era stato attribuito il profilo professionale di Tecnico della Produzione. L'1.7.2003 passava al 2° livello e a seguito di verbale di conciliazione sottoscritto il 23.1.2017, gli era poi stato anche ON riconosciuto il 1° livello del CCL applicato in con decorrenza dall'1.10.2016.
Nel corso del mese di maggio del 2017 le sue mansioni passavano da quelle di
Tecnico della produzione (cod. T20) a quelle di Tecnico (cod. Y01). Dall'1.3.2013 era stato poi distaccato presso la Direzione Produzione TV/Ingegneria, come addetto qualificato a seguire i progetti di digitalizzazione TV. A decorrere dal 3/3/2015 e sino al 19/7/2017 il ricorrente era stato quindi assegnato formalmente al “Gruppo di lavoro Digitalizzazione TGR” e inserito nell'organigramma all'interno della comunicazione “Digitalizzazione Testate Giornalistiche Regionali” (cfr all. 5). Il ricorrente assume di avere assunto in tale ambito ruolo di coordinamento delle attività di supporto tecnico verso le Sedi Regionali e di aver partecipato alle riunioni di coordinamento tra Direzioni a livelli apicali. Il ricorrente assume inoltre che in tale CO CO contesto aveva in seguito svolto ruoli di e di contratti anche di complessa esecuzione, occupandosi di coordinare, dirigere e gestire il controllo tecnico contabile sino al collaudo, dando il benestare al pagamento di beni e servizi in base agli stati di avanzamento dei lavori o alla consegna di merci.
L'istruttoria svolta non conforta la tesi del ricorrente. ON Il teste , ingegnere che ha lavorato per la da settembre 2013 Testimone_1
sino ad aprile del 2023 allorché ha presentato le dimissioni preferendo lavorare per la pubblica amministrazione, in tale momento inquadrato al primo livello tecnico, ha dichiarato di aver conosciuto il ricorrente perché inserito al pari del in un Pt_1
12 gruppo di lavoro che doveva occuparsi della digitalizzazione dei TGR presso le sedi regionali ove allo scopo si recavano. Il teste non era in grado di riferire di cosa si occupasse il ricorrente prima del 2015 perché i due lavoravano in ambiti e sedi diverse. Precisava infatti che dal 2015, pur essendo stato assegnato al gruppo di lavoro appena descritto, il era rimasto assegnato alla sede di Milano. Il gruppo Tes_1
di lavoro del e del svolgeva attività che interessavano molteplici Tes_1 Pt_1
ON comparti della e secondo quanto riferito dal teste il ricorrente si occupava dei rapporti con i vari settori di volta in volta interessati. Il teste non era tuttavia in grado di collocare cronologicamente quanto appena riferito, pur affermando che il gruppo di lavoro si occupò inizialmente della digitalizzazione delle sedi regionali mediante installazione di server e storage, che erano sistemi di memoria digitale, che in un secondo momento necessitarono di essere sostituiti. Il teste dichiarava inoltre di non essere in grado di riferire in merito alla prospettata partecipazione del a Pt_1
riunioni di coordinamento tra direzioni aziendali alle quali partecipavano i rispettivi dirigenti, circostanziando tale risposta in ragione del fatto che egli lavorava a Milano, mentre il ricorrente si trovava a Roma. Altrettanto generiche le affermazioni del teste in ordine alla investitura formale del ricorrente, circa la quale nulla sapeva riferire. Il teste affermava essere corrispondente al vero che il ricorrente si fosse occupato della prima installazione del sistema integrato di produzione denominato “DALET”. Il dichiarava inoltre di ricordare che il ricorrente era stato responsabile del Tes_1
contratto in relazione ai progetti di cambio storage e per l'upgrade del sistema da
Dalet a Dalet Galaxy. Precisava che in relazione al sistema Dalet si sono succeduti numerosi contratti e il ricorrente era responsabile del contratto nei confronti della ditta Dalet. Il ricorrente coordinava vari reparti nell'ambito del progetto di sostituzione storage. Il teste affermava inoltre che i servizi prestati dal loro gruppo di lavoro comportavano anche interventi sui sistemi, che in tali frangenti venivano disattivati, con conseguente necessità di informazione e coordinamento tra i vari settori interessati. Il in tale contesto aveva sempre fatto riferimento al Tes_1
che si occupava di tenere aggiornati i settori interessati circa la durata degli Pt_1
13 interventi che comportassero l'interruzione del funzionamento del sistema. Era lo stesso che coordinava le attività di sostituzione materiale degli storage. Il Pt_1
teste non era tuttavia a conoscenza se nell'ambito dei contratti di appalto il Pt_1
si fosse occupato di ricerche di mercato presso i fornitori. Con riferimento alle specifiche mansioni svolte dal il teste precisava che il ricorrente Pt_1
coordinava, dirigeva e svolgeva controllo tecnico-contabile del contratto di appalto sino al collaudo. Non si occupava del coordinamento delle ditte esterne. Il suo compito era verificare che gli interventi rispondessero tecnicamente a quanto previsto in capitolato. Il era sul posto quando venivano effettuati gli interventi ed era Pt_1
accaduto che il teste fosse presente quando capitò che dovesse verificare la conformità degli interventi al capitolato. Non sapeva tuttavia riferire se avesse voce in capitolo per quanto riguarda indicazioni da dare durante gli interventi al fine di contenere i costi. Il presenziava al collaudo “fisico” dei sistemi che Pt_1
venivano installati, ma nulla sapeva riferire circa la eventuale rendicontazione contabile degli interventi che venivano svolti di volta in volta da parte del Pt_1
Era tuttavia accaduto che il teste avesse avuto modo di assistere personalmente a casi in cui il ricorrente aveva dovuto segnalare all'azienda casi di “non conformità” degli interventi rispetto al capitolato. Il ricorrente controllava anche che fossero rispettati i tempi di esecuzione dei lavori previsti dai contratti.
Il teste non era a conoscenza se il ricorrente si occupasse del controllo delle scorte di magazzino e se effettuasse inserimenti di richieste di acquisto di materiali. Il ricorrente predisponeva il calendario degli interventi. Nulla sapeva riferire il teste circa il rilascio da parte del di documentazione di progetto ed era capitato Pt_1
che il ricorrente avesse manifestato la possibilità di migliorie da apportare ai sistemi di cui si occupavano. Il teste non confermava che vi fossero interventi che sottostavano alla organizzazione del ma affermava che il pensava Pt_1 Pt_1
e attuava con il reparto il progetto da realizzare.
ON Il teste , ingegnere informatico e funzionario che si occupa Testimone_2
14 quale responsabile - sin dal 2019 - dell'area Sistemi di produzione nell'ambito della struttura denominata “realizzazione e gestione contenuti” che fa parte della Direzione
dichiarava di occuparsi, oltre che del coordinamento dell'ufficio, Parte_3
anche della progettazione e della realizzazione degli impianti televisivi al servizio della produzione News sia nazionale che regionale, della post-produzione a livello nazionale per le reti e i programmi e della dotazione di impianto per le riprese
“leggere” ENG. Nell'ambito della digitalizzazione delle testate giornalistiche della CO alla Direzione Produzione TV – ingegneria venne temporaneamente assegnato personale proveniente da altre aree aziendali per collaborare alla realizzazione della digitalizzazione. Il era uno degli ingegneri interessati oltre che uno degli Tes_2
estensori dei progetti e dei capitolati tecnici dai quali poi erano derivati gli interventi di digitalizzazione. In tale contesto nel 2013 era giunto anche il che al Pt_1
momento non aveva esperienza in campo televisivo, mentre ne aveva in campo radiofonico ed era dotato di conoscenze informatiche. Aveva lavorato al CED per la sede di Viale Mazzini in precedenza.
Il teste ha negato recisamente che il ricorrente abbia mai svolto il ruolo di project manager in alcun progetto di cui il settore facente capo al si è occupato. Tale Tes_2
figura non era prevista. L'esecuzione dei progetti è seguita in prima persona dal
Garaio quale responsabile dell'ufficio ed è il medesimo che assegna i compiti Tes_2
alle persone che si trovano sotto la sua diretta responsabilità. Ciò avviene da maggio
2019, anno in cui di fatto è stato incaricato della direzione dell'ufficio. La formalizzazione dell'incarico è avvenuta a dicembre 2019.
Il teste precisava poi che dal 2013 al 2015 il aveva avuto lo stesso capo Pt_1
ufficio del , ossia Il ricorrente ed io in tale periodo eravamo Tes_2 Testimone_3
vicini di scrivania. Le prime attività di cui il si era occupato a partire dal Pt_1
15 Precisava inoltre che il era un funzionario e in tale veste, essendo anche il Tes_3
capo ufficio, teneva i rapporti con i dirigenti e i capi struttura.
Dichiarava poi che quando vennero creati nell'ambito della Direzione Produzione TV
i due “gruppi di lavoro” denominati “infrastruttura unica di produzione delle news nazionali” e “digitalizzazione/informatizzazione della Testata Regionale”, il personale ad essi assegnato venne individuato non con lettere individuali di assegnazione formale. Detti gruppi di lavoro vennero predisposti con provvedimenti non ad personam ma generali. In quella occasione lo stesso venne assegnato al Tes_2
gruppo delle news nazionali. Il ricorrente contestualmente venne assegnato al gruppo delle news regionali. Ciò non alterava l'organigramma aziendale perché si trattava di una assegnazione finalizzata alla esecuzione del progetto. Sia il che il Tes_2
rimasero infatti anche fisicamente nell'ufficio post produzione e grafica. Pt_1
I due gruppi agivano sotto la responsabilità e il coordinamento del dirigente Per_3
. Il primo dei due gruppi menzionati era diretto dal funzionario
[...] Testimone_3
e il secondo da In tale contesto il operava con una certa Persona_4 Pt_1
discrezionalità esclusivamente nel suo ambito tecnico specialistico e comunque sempre sotto il coordinamento dei superiori e dei dirigenti che erano molto puntigliosi nella esecuzione dei progetti oltre ad essere anche molto addentro ai dettagli tecnici e alle minuzie. In tale contesto accadeva in modo ordinario che alcuni tecnici specialisti prendessero parte a riunioni anche a livello manageriale per supportare e affiancare in relazione a dettagli tecnici il funzionario o il dirigente nel corso delle medesime riunioni.
In tale contesto il ricorrente collaborava alla stesura del capitolato tecnico per progetti denominati Videoserver in tecnologia IP.
Il affermava inoltre che l'assegnazione degli incarichi nella attuazione dei Tes_2
progetti di competenza della Direzione è compito di sua spettanza. Il personale dell'ufficio da lui diretto è intercambiabile e ciascuno è in grado di sostituire l'altro.
A fronte di una necessità tecnica o in caso di necessità di carattere amministrativo, tutti sono in grado di seguire ogni aspetto lavorativo dell'ufficio. Non sono previsti
16 ruoli specifici. I funzionari sottoposti al non hanno responsabilità di area, ma Tes_2
hanno il medesimo suo inquadramento.
Il teste precisava inoltre che il ricorrente, con il quale condivideva la stanza, non ha mai avuto responsabilità strutturali né formali né di fatto, mentre è abilitato a prende- re decisioni solamente di carattere tecnico legate all'attuazione del singolo progetto.
Il teste precisava poi che annualmente il Direttore individua i dipendenti che di volta in volta vengono abilitati a svolgere funzioni di DEC o di REC e ciò indipendentemente dal livello di inquadramento. Ciò vale per tutte le direzioni aziendali. E' comunque necessario il consenso scritto del Garaio per le richieste di acquisto (RDA). Nei casi di criticità nella esecuzione del progetto di aggiornamento informatico delle sedi regionali, per il quale il ricorrente ha ruolo di REC, vengono coinvolti tutti i livelli di responsabilità aziendale in relazione alla delicatezza del caso. Con riferimento al caso in esame tutto è poi rientrato e non sono state applicate penali, che peraltro sono di competenza del RUP. Precisava inoltre che il REC è abilitato ai contatti formali con le aziende appaltatrici, ma prestazioni aggiuntive o applicazioni di penali sono di competenza del responsabile dell'ufficio o del
Direttore, in ragione della delicatezza degli interventi e aggiungeva che il ha Pt_1
sempre agito sotto la supervisione dei superiori e negava recisamente di aver mai delegato mie responsabilità al o ad altri. L'ufficio agisce secondo schemi Pt_1
ripetitivi nel modo di agire per portare avanti i progetti, ma il contenuto viene deciso insieme e comunque la decisione sul contenuto è di competenza del teste, che aggiungeva che comunque ogni tecnico componente dell'ufficio ha i suoi margini di autonomia anche nelle comunicazioni, perché sarebbe impossibile per il responsabile dell'ufficio controllare ogni contatto con l'esterno. Vengono concordate insieme le linee guida e poi il tecnico esegue quanto il responsabile dell'ufficio ritiene che vada svolto. Con riferimento alla Dalet il teste dichiarava che numerose sono state le videoconferenze, alcune routinarie, altre attinenti a questioni critiche che hanno
ON coinvolto i livelli apicali della e della Dalet alle quali egli stesso, il ricorrente e altri componenti dell'ufficio del avevano partecipato. La programmazione Tes_2
17 della spesa e la gestione del budget della direzione sono di competenza del Direttore;
il finanziamento dei singoli progetti è compito del Dirigente, ing.
[...]
unitamente ai funzionari suoi diretti sottoposti per ciascuno dei Per_5
rispettivi uffici che dirigono. Il è a conoscenza della contabilità dei progetti Pt_1
che di volta in volta segue come Il teste negava che il ricorrente abbia CP_4
coordinato gli Ingegneri e che come apprendisti erano seguiti dai Per_6 Per_7
rispettivi dirigenti, il primo dall'Ing. e da , Persona_8 Per_7 Persona_3
rimasti formalmente tutor sino al termine dell'apprendistato pur non essendo più responsabili diretti. Erano poi giunti presso l'ufficio del , ove erano stati Tes_2
affiancati da quest'ultimo o da colleghi che comunque non hanno gestito la “risorsa” umana nel senso che non potevano decidere come impiegarli o stabilire i loro tempi di lavoro. e affiancarono gli altri tecnici dell'ufficio a fini Per_6 Per_7
formativi.
Il teste riferiva inoltre che era compito suo stabilire dove di volta in volta e Per_6
dovevano intervenire e che ciò non era di competenza del ricorrente Per_7
come di tutti gli altri addetti all'ufficio del . Tes_2
Ciò premesso, al fine di verificare se le mansioni assegnate al ricorrente a decorrere dalla data dell'1.10.2016, come richiesto, siano state o meno conformi all'inquadramento professionale del medesimo, occorre porre a confronto le CO declaratorie contenute nel CCNL applicato dalla con riferimento al profilo di attuale assegnazione del e quella relativa alla qualifica rivendicata di Pt_1
Funzionario livello A.
E' tuttavia opportuno rilevare preliminarmente che il è attualmente in Pt_1
possesso della qualifica di Tecnico – Livello 1, riconosciutogli con decorrenza dall'1.10.2016 per effetto di accordo conciliativo intervenuto in sede sindacale il ON 23.1.2017 (doc. 4 all. alla memoria di costituzione . Emerge dal richiamato verbale di accordo, che il ricorrente nell'accettare quanto convenuto in via transattiva, CO dichiarava di “non aver altro a pretendere dalla per qualsiasi ragione, causa o
18 titolo comunque connessi, direttamente o indirettamente, con la qualifica e
l'inquadramento categoriale spettantigli, nonché con il relativo trattamento economico e normativo sino alla data di sottoscrizione del presente verbale, nonché
a transazione di ogni possibile contestazione anche a carattere retributivo e/o risarcitorio”. Detto verbale non consente pertanto al ricorrente di avanzare ulteriori pretese derivanti dal rapporto di lavoro con l'odierna convenuta sino alla data del
23.1.2017.
Appare inoltre opportuno svolgere ulteriore considerazione con riferimento alla
ON eccezione sollevata dalla con riferimento alla prescrizione quinquennale del diritto ad eventuali differenze retributive e decennale quanto al diritto ed all'azione aventi ad oggetto il superiore inquadramento, in merito alle quali ha osservato che il COo relativo termine decorre in corso di rapporto, avendo notoriamente la iù di 15 dipendenti ed essendo il rapporto di lavoro del ricorrente assistito dalla tutela reale contro il licenziamento. Al riguardo si osserva, per quanto di rilievo alla luce delle conclusioni cui si giungerà nel prosieguo, che la lettura proposta dalla resistente non corrisponde al più recente orientamento venutosi a consolidare da ultimo nelle pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez. L. – Sentenza n. 26246 del 6.9.2022 –
RV 665514; Cass. Sez. L. – Ordinanza n. 18008 dell'1.7.2024 – RV 671848) che hanno rilevato come il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935
c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Ciò posto, per effetto del predetto verbale di conciliazione del 23.1.2017, il ricorrente
è stato inquadrato con decorrenza dall'1.10.2016 quale Tecnico Livello 1. Con nota
COo del 12.4.2017 (all. 5 alla memoria era poi comunicato al ricorrente che il suo profilo, fermo restando l'inquadramento al livello 1, era modificato da “Tecnico della
19 produzione” a “Tecnico” con decorrenza dal 19.4.2017. Il ricorrente pertanto nella attualità riveste qualifica di Tecnico livello 1.
Viene rilevato nel CCL di riferimento che “il personale è inquadrato in una classificazione unica articolata su dieci livelli in base alle relative declaratorie e profili esemplificativi, fermo restando che la distinzione tra “quadri”, “impiegati” e “operai” viene mantenuta agli effetti di tutte quelle norme che fanno riferimento a tali qualifiche”.
Ciò premesso, secondo la declaratoria contenuta nell'art. 59 CCL RAI 2004-2007 e il
CCL Rai 2018 (pag. 51), sono inquadrati come tecnici di livello 1 “i lavoratori che, con capacità ideative, creative e/o innovative, operano con discrezionalità di poteri e autonomia di decisione, ai quali viene assegnata la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative, ovvero di lavoratori con mansioni specialistiche di elevato livello, per ampiezza e natura”.
Secondo l'art. 58 CCL Rai 2004-2007 la qualifica di è invece attribuita ai Pt_2
“lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con personale contributo di particolare originalità, con un grado elevato di capacità gestionale e organizzativa, in posizione di rilevante importanza e responsabilità, con ampia discrezionalità di poteri – anche di rappresentanza – ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali, funzioni specialistiche e/o ideativo/produttive, e/o di guida e/o di coordinamento e/o di controllo di risorse umane e tecnico produttive nell'ambito di unità organizzative, aree di attività, specifici progetti produttivi essenziali dell'azienda che siano di elevata complessità, importanza e di significativo impatto gestionale a livello aziendale nonché di particolare rilevanza nei rapporti istituzionali e/o economici e/o commerciali e/o produttivi, tenuti anche con enti esterni all'Azienda”.
La declaratoria comprende il Quadro A, cui appartengono i lavoratori inquadrati nell'ambito del livello retributivo A, che comprende “i lavoratori che sono preposti ad unità organizzative o ad aree di attività definite o individuate dalla Società e specificamente menzionate in formali comunicazioni organizzative, ovvero con spiccate capacità ideative, creative e/o innovative, preposti ad attività specialistiche
20 che richiedano il possesso di conoscenze e metodologie professionali complesse, caratterizzate da procedure prevalentemente non standard in contesti organizzativi articolati e complessi parimenti definiti e individuati dalla Società” (cfr. art. 59 CCL
Rai 2004-2007, pag. 50). ON Il CCL del 28.2.2018 ha modificato la declaratoria del livello A, sicché vi rientrano i “lavoratori che sono preposti ad unità organizzative o ad aree di attività definite o individuate dalla Società e specificamente menzionate in formali comunicazioni organizzative, ovvero con spiccate capacità ideative, creative, direttive e/o innovative, preposti ad attività altamente specialistiche che richiedano il possesso di conoscenze e metodologie professionali complesse, caratterizzate da procedure prevalentemente non standard in contesti organizzativi articolati e complessi parimenti definiti ed individuati dalla Società” (cfr. art. 59 CCL Rai 2018,
p. 50).
Il lavoratore di 1° livello deve dunque possedere “capacità ideative, creative e/o innovative”, mentre il quadro A deve essere connotato da “spiccate capacità ideative, creative, direttive e/o innovative” e anche offrire un “personale contributo di particolare originalità, con un grado elevato di capacità gestionale e organizzativa”.
Il Quadro A si deve inoltre trovare “in posizione di rilevante importanza e responsabilità”. La stessa lettura delle declaratorie evidenzia pertanto come a quella del 1° livello manchino questi ultimi connotati che caratterizzano invece con un significativo quid pluris il profilo del Quadro A.
Tali connotati specificamente caratterizzanti il profilo riconducibile al Quadro A non emergono in capo alla attività svolta dal ricorrente dalla copiosissima documentazione allegata al ricorso né sono stati tratteggiati con le testimonianze raccolte. Non è infatti emerso che nello svolgimento delle sue mansioni il ricorrente si trovasse in una posizione organizzativa di rilevante importanza e di responsabilità, essendo invece emerso che egli abbia agito sotto il coordinamento e la direzione dei superiori e in particolare facendo costante riferimento alla supervisione del Garaio.
Né l'istruttoria svolta ha posto in evidenza particolari responsabilità in capo al
21 o l'assunzione da parte sua di iniziative innovative o originali o lo Pt_1
svolgimento di attività di carattere direttivo essendo emersi al più i caratteri della coordinazione tra collaboratori senza i profili di capacità gestionale e organizzativa richiesti in relazione al superiore inquadramento rivendicato. Né è emerso in alcun modo che il ricorrente abbia mai disposto di poteri di rappresentanza della azienda verso l'esterno, intendendosi per tali non la semplice possibilità di rapportarsi con ditte e fornitori esterni, quanto piuttosto nel potere di compiere atti in nome e per conto del rappresentato (sia esso persona fisica o giuridica), in modo che essi risultino compiuti direttamente da quest'ultimo, con produzione degli effetti in capo al solo rappresentato (v. artt. 1387 e segg. c.c.). D'altro canto, neppure risulta che il ricorrente sia mai stato formalmente investito del potere di rappresentanza (non vi è prova di rilascio di procura alcuna) o che la convenuta abbia anche solo tollerato che egli agisse in tale veste.
La documentazione prodotta in giudizio e le testimonianze raccolte hanno delineato l'attività del come estrinsecazione di professionalità esplicatasi nei limiti di Pt_1
procedure e prassi aziendali cui si è adeguato e nel rispetto di direttive impartite dai suoi superiori nei cui confronti svolgeva anche ruolo di referente.
Nel 1° livello sono compresi i lavoratori cui “viene assegnata la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative” ovvero i “lavoratori con mansioni specialistiche di elevato livello, per ampiezza e natura”. La qualifica di
Quadro A spetta invece ai lavoratori cui vengono assegnate “funzioni specialistiche
e/o ideativo/produttive, e/o di guida e/o di coordinamento e/o di controllo di risorse umane e tecnico produttive nell'ambito di unità organizzative, aree di attività, specifici progetti produttivi essenziali dell'azienda che siano di elevata complessità, importanza e di significativo impatto gestionale a livello aziendale nonché di particolare rilevanza nei rapporti istituzionali e/o economici e/o commerciali e/o produttivi, tenuti anche con enti esterni all'Azienda”.
Ulteriore tratto distintivo tra le due figure è dato dalla considerazione secondo la quale sia il lavoratore inquadrato nel 1° livello che il Quadro possono coordinare e controllare unità organizzative, impartendo direttive ai sottoposti. Tuttavia il Quadro
22 A rispetto al lavoratore di primo livello dispone in più necessariamente di funzioni specialistiche di guida e/o di coordinamento e/o di controllo di risorse umane e tecnico produttive nell'ambito non solo di unità organizzative, ma delle più ampie aree di attività, di specifici progetti produttivi essenziali dell'azienda che siano di elevata complessità, importanza e di significativo impatto gestionale”. Alla luce delle articolate emergenze probatorie, sia orali che documentali, osserva il Tribunale che al ricorrente – a differenza di quanto previsto per la figura del Quadro - non è stata affidata alcuna area e ancor meno un'area di significativo impatto gestionale a livello aziendale. Né è stato provato che il abbia mai avuto la responsabilità Pt_1
di progetti produttivi essenziali per l'Azienda, di elevata complessità, importanza e di significativo impatto gestionale a livello aziendale, sempre spettante al Dirigente e al
Quadro suoi superiori ai quali doveva relazionarsi.
In definitiva è emerso in giudizio che l'odierno ricorrente sin dal 23.1.2017 e con decorrenza dall'1.10.2016 è incaricato di mansioni corrispondenti al profilo professionale posseduto, sicché non può trovare accoglimento la sua rivendicazione dell'inquadramento superiore, difettandone i presupposti.
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Con la seconda delle due domande il ricorrente chiede la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del Codice degli appalti, D. Lgs. CO n. 50/2016, in ragione di € 164.787,74, o la condanna della al pagamento medesima somma di denaro a titolo di risarcimento del danno.
Il ricorrente assume il diritto alla erogazione dell'incentivo in parole affermando di averne diritto in ragione delle attività svolte nel ruolo di referente tecnico, di project CO manager, collaudatore e sin dal 2016. La norma sopra richiamata è stata abrogata per effetto dell'art. 45 del D.lgs 31.3.2023 n. 36, che così dispone:
“1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
23 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale.
3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.
4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.
5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.
6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare: a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
24 c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. 7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata: a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale
nella realizzazione degli interventi;
b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale. 8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse al personale di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2”.
L'Allegato I.10 menzionato nel superiore comma 2 dell'art. 45, indica poi le “Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure” Si tratta di attività di:
- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).
- coordinamento dei flussi informativi.
Rileva inoltre il ricorrente che l'incentivo in parola a seguito della entrata in vigore a decorrere dall'1.1.2018 della L. 2015/2017, per effetto del co. 5 bis non costituiscono più una voce di spesa del personale perché rientrano invece nel capitolo di spesa
25 CO previsto per i singoli lavori. Tuttavia, la mediante il rinnovo contrattuale del
28.2.2018 8all. 139 alla memoria) avrebbe introdotto con l'accordo sindacale del
23.12.2014 (all. 142 al ricorso) più che una attuazione della previsione normativa, quello che il definisce un “disincentivo tecnico” prevedendo esclusivamente Pt_1
l'erogazione di una somma massima di euro 4.000,00 annui lordi a fronte di contratti spesso di importi ingenti in relazione ai quali sarebbe possibile conseguire ben maggiori incentivi e soprattutto in disapplicazione della normativa primaria (D.Lgs
36/2023) in tema di incentivo tecnico, ragione per cui il ricorrente formula in via subordinata istanza di corresponsione di risarcimento del danno di importo pari a quanto richiesto a titolo di incentivo tecnico. L'accordo del 23.12.2024 nella parte qui di interesse recita: “Rec/Dec e Rup - In attuazione di quanto concordato in occasione dell'accordo del 19 settembre 2011 e del rinnovo contrattuale del 7 febbraio 2013
(lettera alle OO.SS. di pari data), tenendo anche conto dell'attività svolta fino al 31 agosto 2014 - fino all'entrata in vigore della nuova regolamentazione aziendale emanata in materia ed, in particolare, le “istruzioni interne per le procedure di affidamento dei contratti aventi ad oggetto servizi e forniture” del 1° agosto 2014 - viene prevista la corresponsione di una gratifica per lo svolgimento dei ruoli di
Rec/Dec e Rup fino ad un importo massimo pari ad Euro lordi 4.000,00 (euro quattromila/00), da erogare nel mese di marzo 2015 previo accertamento positivo da parte del dirigente responsabile delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati”. Di fatto, a seguito della approvazione del Codice degli Appalti (D.L.gs CO 50/2016) lo svolgimento dell'incarico di da parte di personale non dirigenziale è divenuto obbligo di legge, sicchè deriverebbe da detto nuovo obbligo il corrispettivo obbligo da parte aziendale di adottare un regolamento per la destinazione del fondo ON incentivi tecnici, che però la non ha mai adottato. Con il rinnovo contrattuale per tutto il personale datato 28.2.2018 (all. 14 alla memoria difensiva Rai e 139 al ricorso
– non leggibile) la somma di € 4.000,00 prevista nell'accordo del 2014 è stata reinserita e calcolata sui contratti stipulati nell'arco temporale considerato, ossia nei
12 mesi solari. Ciò a detta del ricorrente non sana il vuoto intercorrente tra il
26 23.12.2024 e il 28.2.2018. Né a detta del ricorrente si può sostenere che vi sia equivalenza tra il regolamento inserito nel testo della rinnovazione contrattuale del
28.2.2018 e quanto previsto dal Codice degli appalti.
La Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi su questioni attinenti alla natura del procedimento di liquidazione, alla natura del diritto a percepire l'incentivo di progettazione, agli effetti, all'azionabilità del diritto, alla mancata conclusione del procedimento stesso, ha precisato quanto segue: “Questa Corte è stata più volte chiamata a pronunciare su questioni inerenti la natura, i limiti oggettivi e soggettivi, i presupposti condizionanti l'insorgenza del diritto a percepire l'incentivo di progettazione, disciplinato, dapprima, dall'art. 18 della legge n. 109/1994, più volte modificato dal legislatore, quindi dall'art. 92 del
d.lgs. n. 163/2006 ed infine dall'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, che in luogo dei
"corrispettivi ed incentivi per la progettazione" ha previsto gli "incentivi per funzioni tecniche". La ricostruzione del quadro normativo è stata compiutamente effettuata da
Cass. n. 13937/2017 e, più di recente, da Cass. n. 2284/2019, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., perché in questa sede interessa solo rimarcare, per risolvere la questione che qui viene in rilievo, che il legislatore, derogando alla disciplina generale del trattamento accessorio dettata dal d.lgs. n.
165/2001, ha previsto, in una logica premiale ed al fine di valorizzare le professionalità esistenti all'interno delle pubbliche amministrazioni, un compenso ulteriore, da attribuire, secondo le modalità stabilite dalle diverse versioni della norma succedutesi nel tempo, al personale impegnato nelle attività di progettazione interna agli enti oltre che in quelle di esecuzione dei lavori pubblici. Quanto alla natura dell'emolumento ed ai presupposti condizionanti l'insorgenza del diritto, la giurisprudenza di questa Corte, valorizzando la ratio della disposizione, si è consolidata nell'affermare che l'incentivo ha carattere retributivo (Cass. n.
21398/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata al punto 6) ma, poiché il legislatore ha rimesso, dapprima alla contrattazione collettiva decentrata e successivamente
27 alla potestà regolamentare attribuita alle amministrazioni, la determinazione delle modalità di ripartizione del fondo, la nascita del diritto è condizionata, non dalla sola prestazione dell'attività incentivata, bensì anche dall'adozione del regolamento, in assenza del quale il dipendente può fare valere solo un'azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi che il legislatore ha posto a carico delle amministrazioni appaltanti ( Cass. n. 13937/2017, Cass. n. 3779/2012, Cass. n.
13384/2004). ON Nel caso in esame, pur risultando dalla diffida inviata dal ricorrente alla (all. 139
CO al ricorso) in data 14.11.2022 che il sarebbe stato nominato in otto Pt_1
CO occasioni, si rinvengono tra gli allegati solo tre nomine formali a (v. all.ti al ricorso nn. 100,101, 102) rientranti nelle previsioni di cui al comma 2 dell'art.113 e all'all. I.10.
Il ricorrente a sostegno della domanda in esame sostiene che la norma appena richiamata del Codice degli Appalti al fine di incentivare i dipendenti chiamati a svolgere funzioni tecniche di REC/DEC e RUP in esecuzione di appalti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, impone agli enti destinatari di istituire un fondo costituito da una precisa quota parte dello stanziamento previsto per l'esecuzione del lavoro o del servizio, di individuare i criteri di distribuzione delle somme tra i vari dipendenti che ricoprono i predetti ruoli tecnici e di individuare il tetto massimo ON dell'incentivo. Secondo detta ricostruzione, la norma collettiva che in disciplina la speciale remunerazione delle funzioni tecniche sarebbe quindi illegittima perché violativa dell'art. 113 del Codice degli Appalti.
Tuttavia, il comma 2 dell'art. 45 del D.lgs 36/2023, che ha sostituito l'art. 113 del
D.lgs n. 50/2016 dispone che “È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale”.
Pertanto, allorché le stazioni appaltanti abbiano provveduto a regolamentare autonomamente le modalità attraverso le quali retribuire lo svolgimento delle
28 funzioni tecniche di Rec/Dec e Rup svolte da parte dei propri dipendenti, le stesse sono esentate dall'obbligo di adottare specifici provvedimenti. La norma appena richiamata non detta una disciplina inderogabile perché prevede piuttosto la possibilità di giungere alla incentivazione delle funzioni in argomento mediante strumenti non nominato, ma dai quali non appare lecito escludere quelli tipici della ON contrattazione collettiva, dei quali nel caso di specie si è avvalsa la che ha conseguito lo scopo a seguito di confronto con le organizzazioni sindacali, senza peraltro in alcun modo violare la norma primaria, che secondo il suo tenore letterale non individua alcun minimale per la quantificazione del compenso, fissando piuttosto al comma 4 il solo tetto massimo annuo che l'incentivo in parola non può superare.
Amministrazioni e aziende destinatarie della normativa in questione sono dunque libere di determinare l'entità dell'incentivo. Solo qualora non provvedano in tal senso, soccorre la normativa legale e la modalità concertata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori per giungere alla regolamentazione del richiamato incentivo deve dunque essere ritenuta pienamente legittima.
Il comma 3 dell'art. 45 del D.L.gs 36/2023, con riferimento alle risorse finanziarie destinate agli incentivi dispone che “I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice”. Detta norma non prevede l'obbligo di destinare le risorse necessarie ad un apposito fondo, così come il quadro normativo non prevede l'adozione di un apposito regolamento, lasciando libere le stazioni appaltanti di regolarsi secondo i propri ordinamenti.
E infatti, la materia degli incentivi per lo svolgimento di attività tecniche è stata CO regolata per il personale della già con l'accordo del 23.12.2014, con il quale le parti collettive avevano stabilito una gratifica una tantum per coloro che svolgessero i ruoli di Rec/Dec/Rup. A tale sistema, dichiarato valevole “fino all'entrata in vigore
29 della nuova regolamentazione aziendale emanata in materia” è seguito quello previsto dal CCL del 28 febbraio 2018 con il quale le parti sindacali hanno stabilito la remunerazione delle dette funzioni, fissando un tetto massimo di 4.000,00 euro lordi annui. In merito il ricorrente non contesta di avere percepito quanto di sua spettanza in forza delle previsioni contenute nell'accordo collettivo aziendale allorché gli è stato conferito incarico di Rec/Dec.
Consegue a quanto sin qui osservato la evidente infondatezza del ricorso anche sotto questo ulteriore profilo.
La complessità della materia affrontata, sia con riferimento all'inquadramento del ricorrente, sia in relazione alla materia degli incentivi previsti per l'attività tecnica, più volte oggetto di ripetute novelle normative, giustifica la compensazione in ON ragione della metà tra ricorrente e delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, alla luce delle vigenti tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, con riguardo allo scaglione di valore della causa dedotto dalla sommatoria degli importi richiesti a titolo di differenze retributive e di omessa corresponsione del premio incentivante.
Tenuto conto della concreta attività svolta in seno al presente giudizio da parte dell' si stimano sussistenti valide ragioni per addivenire alla integrale CP_2
compensazione delle spese di lite tra il ricorrente e l' . COoparte_5
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta integralmente il ricorso;
- compensa per metà le spese di lite tra ricorrente e COoparte_1
liquidandole in complessivi € 6.700,00 e condanna il ricorrente a rifondere alla
[...]
CO parte resistente a residua metà in ragione di € 3.350,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), Iva e cpa, come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra ricorrente e CP_2
Roma, 4 marzo 2025
Il Giudice
Francesco Rigato
30 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2013 erano attinenti alla esecuzione di progetti già in corso di realizzazione. In tali casi la fase progettuale era già conclusa. Il teste precisava di essere precisamente a conoscenza di detta circostanza perché la progettazione era stata effettuata dal Garaio stesso.
Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dr.
Francesco Rigato, all'esito della camera di consiglio seguita alla pubblica udienza celebrata il 4 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 40293/2023 R.G.
TRA rappresentato e difeso dagli Avvocati Vincenzo Iacovino, Parte_1
Silvio Iafigliola e Antonio Rubino, per procura allegata al ricorso telematico, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Iacovino in Roma, Via
Lima n. 20
- ricorrente -
E
in persona del Direttore della COoparte_1
Direzione degli Affari Legali e Societari, Avv. Francesco Spadafora, in virtù dei poteri conferiti con procura del 3.12.2018 per atto del Notaio di Roma - Per_1
Rep. n. 8759 Raccolta n. 2993, rappresentata e difesa, come da procura allegata alla memoria difensiva, dagli Avv.ti Carlo Boursier Niutta ed Enrico Boursier Niutta, presso il cui studio in Roma, Viale Giulio Cesare n. 23 è elettivamente domiciliata
- resistente -
E
1 , in persona COoparte_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Clotilde
Mazza come da procura generale alle liti per atti Notaio in Roma, del Persona_2
22/03/2024, Rep. n. 37875 – Racc. N. 7313, elettivamente domiciliati in Roma presso l'Ufficio Legale Metropolitano dell' , alla Via Cesare Beccaria n. 29. CP_2
- resistente -
OGGETTO: inquadramento superiore;
differenze retributive;
omessa corresponsione di premio incentivante.
CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nei verbali di causa.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in forma telematica il 18 dicembre 2023 il ricorrente
[...]
conveniva in giudizio la in persona del Pt_1 COoparte_1
legale rappresentante pro tempore, esponendo di essere stato assunto a seguito di specifica selezione con contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dalla il 22/6/1993 come Tecnico Procedurista ED (livello 5) ex CCL CP_1
applicato dall'azienda. Nel 1996 aveva superato concorso interno per periti informatici e di aver visto il mutamento delle proprie mansioni in quelle di Tecnico di livello 5°, con assegnazione al reparto di Progettazione e manutenzione Informatica della Direzione Radiofonia. Nel 1997 gli era poi stato riconosciuto il livello 3°. A seguito di accordo sindacale, nel corso dell'anno 2000 il suo profilo professionale era divenuto quello di Tecnico della Produzione. Conseguita laurea in Scienze dell'Informazione il 19.3.2003, il successivo 1.7.2003 era poi assegnato al 2° livello. CO A seguito di verbale di conciliazione sindacale del 23.1.2017 la gli aveva poi riconosciuto il livello 1° ex CCL applicato in azienda con decorrenza dal 1.10.2016
(all. 6). A decorrere da maggio 2017 le sue mansioni cambiavano da tecnico della produzione (cod. T20) a tecnico (cod. Y01).
In data 1.3.2023 il ricorrente era poi stato distaccato presso la Direzione Produzione
2 TV/Ingegneria come persona qualificata a seguire i progetti di Digitalizzazione TV
(cfr all.2 Distacco 4/3/2013) in ragione della esperienza maturata in attuazione di analoghi progetti seguiti per il reparto Radiofonia. A seguito di successiva proroga, a decorrere dall' 1.2.2015 il ricorrente veniva definitivamente assegnato alla Direzione
Produzione TV.
Il 7.6.2017 il ricorrente veniva assegnato all'area “Centro di Competenza Studi” dell'Unità Organizzativa Ingegneria - Direzione Produzione TV.
A decorrere dal 3/3/2015 e sino al 19/7/2017 il ricorrente veniva assegnato formalmente al “Gruppo di lavoro Digitalizzazione TGR” e inserito nell'organigramma all'interno della comunicazione “Digitalizzazione Testate
Giornalistiche Regionali” (cfr all. 5). Deduceva di avere assunto in tale ambito ruolo di coordinamento delle attività di supporto tecnico verso le Sedi Regionali e partecipava alle riunioni di coordinamento tra Direzioni a livelli apicali.
A decorrere dal giugno 2017, pur formalmente inquadrato nell'ambito dell'area
“Centro di Competenza Studi” aveva poi svolto il ruolo di referente per il progetto
Sistemi di Produzione per la TGR.
Deduceva di aver ricoperto a partire dalla fine 2017 il ruolo di estensore dei capitolati e progettista nell'ambito di gare pubbliche, relazionandosi direttamente con il dirigente Capostruttura.
Descritte più in dettaglio le mansioni svolte nell'arco della sua vita lavorativa (cap.
61 pagg. 16 e 17), rappresentava inoltre di aver svolto a decorrere dal mese di giugno del 2019 funzioni di Direttore dell'Esecuzione dei COatti (DEC) e di Responsabile dell'esecuzione dei contratti (REC), svolgendo più precisamente nell'ambito dei contratti menzionati il compito di coordinare, dirigere e gestire il controllo tecnico- contabile del contratto stipulato dalla appaltante sino al collaudo, con precisazione che nello svolgimento dei contratti più complessi, il REC/DEC è tenuto a dare il suo benestare al pagamento, secondo gli accordi contrattuali, a stato di avanzamento lavori o alla consegna della merce o allo svolgimento di un determinato servizio.
Deduceva che a decorrere dal mese di giugno del 2019 aveva iniziato a definire egli
3 stesso quale doveva essere la richiesta, in termini contrattuali, per il rinnovo del
Sistema di Produzione per la TGR. ON In tale contesto, secondo il ricorrente la aveva omesso la corresponsione in suo favore degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del codice degli appalti pubblici d.lgs 50/2016 e art. 45 co. 1 d.lgs 36/2023, spettanti al non Pt_1
solo per l'incarico svolto continuativamente sino all'attualità in virtù della nomina come R.E.C./D.E.C. a decorrere dal giugno del 2019, ma anche per il ruolo di estensore di capitolati tecnici.
Con nota di diffida e messa in mora del 14.11.2022 il dr aveva rivendicato il Pt_1
proprio diritto all'inquadramento superiore di Livello A - profilo di funzionario - per effetto delle mansioni superiori di fatto continuativamente svolte con decorrenza dal
23.1.2017, con conseguente diritto al pagamento delle relative differenze retributive e ON contributive. Aveva anche provveduto a chiedere alla la corresponsione in suo favore degli incentivi maturati in relazione alle funzioni tecniche di fatto svolte con decorrenza dal giugno 2017 alla attualità. La convenuta aveva tuttavia riscontrato le richieste del ricorrente assumendo lo svolgimento da parte sua di mansioni corrispondenti al profilo di appartenenza.
Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo:
“
1. Accertare e dichiarare che le mansioni enunciate nel ricorso e di fatto espletate da parte dell'odierno ricorrente dal giorno 1.10.2016 (o da altra data ritenuta di giustizia) ad oggi sono riconducibili alla superiore qualifica quadro A – profilo funzionario – ai sensi del C.C.L. applicato dalla vigente rationae temporis. CP_1
2. Condannare, per l'effetto, la società resistente all'attribuzione in favore CP_1 del ricorrente del superiore inquadramento di Quadro livello A con decorrenza dal 1.10.2016 (o da altra data ritenuta di giustizia) e sino a tutt'oggi, nonché al pagamento, in favore del medesimo, di tutte le differenze retributive maturate e dovute per effetto del giusto inquadramento di cui ai punti che precedono quantificate nella somma di euro 51.811,32 maturata dal 1.10.2016 sino al 28.2.2023 oltre alle somme successivamente maturate sino all'effettiva attribuzione del superiore inquadramento contrattuale rivendicato o comunque sino all'emananda sentenza ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia che emergerà eventualmente all'esito della nominanda CTU contabile ed in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria.
4
3. Per effetto di quanto sopra condannare la resistente alla conseguente regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente presso l' per CP_2
l'intero periodo dedotto. CO
4. Accertare e dichiarare che la anche previo ordine di adozione del Regolamento e costituzione del Fondo ex art. 113 Codice degli Appalti d.lgs 50/2016 e disapplicazione degli accordi sindacali del 23.12.2014 e del 28.2.2018, è obbligata ex lege a corrispondere al ricorrente gli incentivi per funzioni tecniche di cui al Codice degli Appalti per un importo di euro 164.787,74 (il cui calcolo è esposto in atti) o quello diverso ritenuto di giustizia che emergerà eventualmente all'esito della nominanda CTU contabile. In subordine al punto che precede:
5. Dichiarare, previo accertamento, il diritto del ricorrente al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. derivante da inadempimento contrattuale da commisurarsi alla mancata corresponsione del premio incentivante a seguito dell'omessa costituzione del fondo ex art. 113 codice degli appalti da quantificarsi nella somma di euro 164.787,74 od altra somma ritenuta di giustizia che emergerà eventualmente all'esito della nominanda CTU contabile.
6. Condannare la alla refusione delle spese, diritti ed onorari oltre iva e cap CP_1
e rimborso forfettario da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”.
*******
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la
[...]
, che rilevava anzitutto come il ricorso, a causa della sua COoparte_1
ipetroficità e dell'eccesso di particolari riportati in ordine allo svolgimento delle attività lavorative asseritamente svolte dal ricorrente nel corso del tempo, deve ritenersi nullo per difetto di specificazione delle mansioni cui ricondurre il fondamento della domanda volta al conseguimento di inquadramento superiore.
CO La osservava inoltre che il il 14.1.2016, adducendo di aver seguito Pt_1
progetti di informatizzazione della produzione di livello strategico per l'azienda, aveva chiesto il riconoscimento del livello 1 del profilo Tecnico. In seguito a tale istanza, introdotta a mezzo della organizzazione sindacale di suo riferimento, la vertenza era stata conciliata con verbale sottoscritto in sede sindacale il 23 gennaio ON 2017. In tale occasione la aveva riconosciuto al l'inquadramento nel Pt_1
ON 1°livello del CCL vigente a decorrere dal 1.10.2016 e il da parte sua Pt_1
5 aveva dichiarato di accettare quanto convenuto in via transattiva, dichiarando di “non
ON aver altro a pretendere dalla per qualsiasi ragione, causa o titolo comunque connessi, direttamente o indirettamente, con la qualifica e l'inquadramento categoriale spettantigli, nonché con il relativo trattamento economico e normativo sino alla data di sottoscrizione del presente verbale, nonché a transazione di ogni possibile contestazione anche a carattere retributivo e/o risarcitorio” (cfr. doc. 4).
A decorrere dal 19.4.2017, fermo restando il suo inquadramento nel livello 1, il profilo professionale del era poi stato modificato da Tecnico della Pt_1
Produzione a Tecnico.
Dopo aver ampiamente descritto le mansioni che secondo la ricostruzione della convenuta sarebbero di volta in volta state svolte dal la resistente osservava Pt_1
come le mansioni svolte dal siano da ritenere in realtà perfettamente Pt_1
riconducibili al suo inquadramento nel 1° livello e non sono riconducibili alla qualifica di Quadro- profilo di Funzionario.
Richiamando la declaratoria posta a definizione del 1° livello, ossia quello più elevato della qualifica di tecnico, in esso rientrano “i lavoratori che, con capacità ideative, creative e/o innovative, operano con discrezionalità di poteri e autonomia di decisione, ai quali viene assegnata la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative, ovvero di lavoratori con mansioni specialistiche di elevato livello, per ampiezza e natura” (art. 59 CCL Rai 2004-2007 nonché CCL Rai 2018).
Per contro, la qualifica di è attribuita ai “lavoratori che svolgono con Pt_2
carattere di continuità, con personale contributo di particolare originalità, con un grado elevato di capacità gestionale e organizzativa, in posizione di rilevante importanza e responsabilità, con ampia discrezionalità di poteri – anche di rappresentanza – ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali, funzioni specialistiche e/o ideativo/produttive, e/o di guida e/o di coordinamento e/o di controllo di risorse umane e tecnico produttive nell'ambito di unità organizzative, aree di attività, specifici progetti produttivi essenziali dell'azienda che siano di elevata complessità, importanza e di significativo impatto gestionale a livello
6 aziendale nonché di particolare rilevanza nei rapporti istituzionali e/o economici e/o commerciali e/o produttivi, tenuti anche con enti esterni all'Azienda” (cfr. art. 58
CCL Rai 2004-2007). In tale declaratoria è compreso il Quadro A cui appartengono i lavoratori inquadrati nell'ambito del livello retributivo A, che comprende “i lavoratori che sono preposti ad unità organizzative o ad aree di attività definite o individuate dalla Società e specificamente menzionate in formali comunicazioni organizzative, ovvero con spiccate capacità ideative, creative e/o innovative, preposti ad attività specialistiche che richiedano il possesso di conoscenze e metodologie professionali complesse, caratterizzate da procedure prevalentemente non standard in contesti organizzativi articolati e complessi parimenti definiti e individuati dalla
Società” (cfr. art. 59 CCL Rai 2004-2007)
La declaratoria del livello A è stata modificata dal CCL Rai di rinnovo del 28 febbraio 2018, in base al quale vi rientrano i “lavoratori che sono preposti ad unità organizzative o ad aree di attività definite o individuate dalla Società e specificamente menzionate in formali comunicazioni organizzative, ovvero con spiccate capacità ideative, creative, direttive e/o innovative, preposti ad attività altamente specialistiche che richiedano il possesso di conoscenze e metodologie professionali complesse, caratterizzate da procedure prevalentemente non standard in contesti organizzativi articolati e complessi parimenti definiti ed individuati dalla ON Società” (cfr. art. 59 CCL 2018, p. 50). Rilevava parte resistente che la comparazione delle due declaratorie consente l'emersione delle differenze, tali da denotare il difetto in capo al ricorrente delle connotazioni di Quadro A, e la conferma del suo inquadramento quale tecnico di 1° livello, difettando in capo al BA posizione di rilevante importanza e responsabilità, oltre che attività di carattere direttivo e iniziative connotate da innovatività e originalità, oltre che il potere di rappresentanza. Rileva inoltre la resistente che nelle mansioni concretamente svolte dal non è neppure ravvisabile un personale contributo che abbia dimostrato Pt_1
la richiesta capacità gestionale ed organizzativa. In altre parole, la resistente deduce che già dalle stesse allegazioni del ricorrente emerge come egli ha svolto in via
7 prevalente se non esclusiva l'attività di referente, sempre entro i limiti delle procedure e delle prassi aziendali interne e soprattutto delle direttive impartire dai suoi superiori.
Mentre nell'inquadramento nel 1° livello sono compresi i lavoratori cui “viene assegnata la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative” ovvero i “lavoratori con mansioni specialistiche di elevato livello, per ampiezza e natura”, la qualifica di Quadro A appartiene ai lavoratori cui vengono assegnate
“funzioni specialistiche e/o ideativo/produttive, e/o di guida e/o di coordinamento e/o di controllo di risorse umane e tecnico produttive nell'ambito di unità organizzative, aree di attività, specifici progetti produttivi essenziali dell'azienda che siano di elevata complessità, importanza e di significativo impatto gestionale a livello aziendale nonché di particolare rilevanza nei rapporti istituzionali e/o economici e/o commerciali e/o produttivi, tenuti anche con enti esterni all'Azienda”.
Sia il lavoratore inquadrato nel 1° livello che il Quadro possono coordinare e controllare unità organizzative, dando le direttive a risorse a loro sottoposte.
Tuttavia, la posizione di comprende necessariamente le funzioni Pt_2
specialistiche di guida e/o di coordinamento e/o di controllo di risorse umane e tecnico produttive nell'ambito non solo di unità organizzative, bensì – ciò che rileva ed è qualificante - aree di attività, specifici progetti produttivi essenziali dell'azienda che siano di elevata complessità, importanza e di significativo impatto gestionale”, ciò che è mancato nell'attività svolta dal ricorrente cui non è stata affidata alcuna area né tantomeno un'area di significativo impatto gestionale a livello aziendale.
Rilevava poi ancora l'azienda resistente che, fermo restando che ogni pretesa fino al
23.1.2017, data di sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale sopra menzionato, è coperta dalla rinunzia effettuata dal ricorrente, i conteggi proposti dal ricorrente sono errati e procedeva pertanto a specifiche contestazioni.
Esplicitamente contestato da parte della convenuta è anche quanto proposto dal ricorrente in merito al disposto dell'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016.
8 Al riguardo segnalava la resistente che il ha chiesto la corresponsione dei Pt_1
c.d. incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del Codice degli Appalti, nella misura pari alla metà della sua retribuzione annua rilevando che le somme CO riconosciutegli a titolo incentivante dalla ai sensi dell'accordo collettivo del
28.2.2028 con specifico riferimento allo svolgimento del ruolo tecnico di Rec/Dec, non sarebbero idonee a soddisfare quanto imposto inderogabilmente dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016 come modificato dal d.lgs. 56/2017. Tuttavia, lo stesso art. 113 del
Codice degli Appalti prevede al secondo comma che il fondo al quale le amministrazioni aggiudicatrici destinano risorse finanziarie per la remunerazione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti per i contratti di appalto “non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione” delle predette funzioni. Restano quindi esclusi dalla disciplina dettata dalla norma in questione tutti gli enti che abbiano autonomamente previsto diverse modalità per retribuire lo svolgimento delle funzioni tecniche di Rec/Dec e Rup da parte dei propri dipendenti. Deve pertanto essere esclusa la inderogabilità della norma la cui applicazione viene invocata dal ricorrente. A ciò la resistente aggiungeva poi che il tenore letterale della norma in questione, secondo la quale ““Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo”, evidenzia che essa non fissa alcun compenso minimo per la remunerazione dello svolgimento dei ruoli tecnici da esso disciplinati, ma al contrario stabilisce il solo tetto massimo annuo che l'incentivo non può superare. Deve pertanto essere ritenuta pienamente legittima la diversa CO regolamentazione di detti incentivi che la ha espressamente concordato con le parti collettive e regolamentato nell'ambito della complessiva disciplina del rapporto di lavoro dettata dal CCL. ONestava in ogni caso in dettaglio anche le modalità di calcolo di detti incentivi. Eccepiva infine la prescrizione quinquennale del diritto ad eventuali differenze retributive e decennale quanto al diritto ed all'azione aventi ad
9 oggetto il superiore inquadramento. Il relativo termine decorre in corso di rapporto, avendo la RAI, com'è notorio più di 15 dipendenti ed essendo il rapporto di lavoro del ricorrente assistito dalla tutela reale contro il licenziamento. Evidenziava poi come il ricorrente, nel pretendere anche le “somme successivamente maturate sino all'effettiva attribuzione del superiore inquadramento contrattuale rivendicato”, chiede una inammissibile condanna in futuro.
Concludeva quindi chiedendo di:
“- rigettare il ricorso perché inammissibile e, comunque integralmente infondato in fatto ed in diritto;
- condannare il ricorrente al pagamento dei compensi professionali e delle spese di lite”.
*******
Con memoria difensiva depositata il 28.4.2024 si costituiva in giudizio anche l' CP_2
che rilevava anzitutto che dall'estratto contributivo emerge che il ricorrente appartiene al Gruppo II° impiegati/maestranze con qualifica 201 impiegato amministrativo/tecnici dipendenti da imprese audiovisivi, per cui è iscritto obbligatoriamente – ex art. 3, comma 1, del D.Lgs. C.P.S. n.708/47 e successive modificazioni ed integrazioni – al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo
(FPLS).
Rilevato poi, in linea generale, che l'obbligo contributivo grava sempre su colui che si avvale delle prestazioni lavorative, evidenziava che solo a seguito dell'eventuale intervenuto riconoscimento di quanto richiesto dal ricorrente all'esito del presente giudizio, l' potrebbe attivare la procedura di riscossione della differenza dei CP_2
contributi dovuti nei confronti del datore di lavoro, pur sempre nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dal giorno di scadenza del pagamento, e richiedere la condanna generica ex art. 2116 c.c., applicando le sanzioni previste ex lege.
Concludeva pertanto, per il caso di accertata sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di quanto richiesto giudizialmente dal ricorrente, chiedendo di
10 ON condannare la al superiore inquadramento ed al pagamento delle rispettive differenze contributive ovvero di quant'altro dovuto ex lege per il rispettivo periodo di competenza all' , entro i termini prescrizionali ovvero al pagamento delle CP_2
eventuali ed ulteriori somme che saranno quantificate dall' o dall'eventuale CP_2
CTU contabile, sempre entro i limiti della prescrizione, in rapporto alle retribuzioni riconosciute al ricorrente per il rispettivo periodo di riferimento.
In ogni caso con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' . CP_2
Preso atto della insussistenza dei presupposti per giungere ad un accordo conciliativo, la controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione versata in giudizio da entrambe le parti oltre che a mezzo di prova orale.
Autorizzato il deposito di note scritte, all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli scritti difensivi e nei verbali di causa, il giudizio veniva deciso.
******* Così ricostruito l'iter procedimentale e il tenore delle difese spiegate dalle parti, è opinione del Tribunale che il ricorso sia infondato e che quindi non possa trovare accoglimento.
Il ricorrente spiega due diverse domande:
- con la prima chiede il riconoscimento della qualifica di quadro A - profilo di
Funzionario - del CCL, superiore a quella in suo possesso di Tecnico rientrante nel I livello a decorrere dal 1° ottobre 2016, con condanna alle relative differenze retributive, che quantifica in € 51.811,32;
- con la seconda chiede la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del Codice degli appalti, D. Lgs. n. 50/2016, in ragione di € ON 164.787,74, o la condanna della al pagamento medesima somma di denaro a titolo di risarcimento del danno.
11 Come già visto sopra, sin dalla data della assunzione (22.6.1993) il ricorrente era stato assegnato a mansioni di tecnico, progredendo poi nel tempo attraverso i vari livelli del CCL applicato dall'azienda. Superata selezione interna per periti informatici, gli era quindi stato riconosciuto inquadramento quale tecnico di V livello ed era stato assegnato al Reparto progettazione e manutenzione informatica della
Direzione Radiofonia. Aveva poi conseguito il 3° livello nel 1997. A seguito di accordo sindacale, nel corso dell'anno 2000 gli era stato attribuito il profilo professionale di Tecnico della Produzione. L'1.7.2003 passava al 2° livello e a seguito di verbale di conciliazione sottoscritto il 23.1.2017, gli era poi stato anche ON riconosciuto il 1° livello del CCL applicato in con decorrenza dall'1.10.2016.
Nel corso del mese di maggio del 2017 le sue mansioni passavano da quelle di
Tecnico della produzione (cod. T20) a quelle di Tecnico (cod. Y01). Dall'1.3.2013 era stato poi distaccato presso la Direzione Produzione TV/Ingegneria, come addetto qualificato a seguire i progetti di digitalizzazione TV. A decorrere dal 3/3/2015 e sino al 19/7/2017 il ricorrente era stato quindi assegnato formalmente al “Gruppo di lavoro Digitalizzazione TGR” e inserito nell'organigramma all'interno della comunicazione “Digitalizzazione Testate Giornalistiche Regionali” (cfr all. 5). Il ricorrente assume di avere assunto in tale ambito ruolo di coordinamento delle attività di supporto tecnico verso le Sedi Regionali e di aver partecipato alle riunioni di coordinamento tra Direzioni a livelli apicali. Il ricorrente assume inoltre che in tale CO CO contesto aveva in seguito svolto ruoli di e di contratti anche di complessa esecuzione, occupandosi di coordinare, dirigere e gestire il controllo tecnico contabile sino al collaudo, dando il benestare al pagamento di beni e servizi in base agli stati di avanzamento dei lavori o alla consegna di merci.
L'istruttoria svolta non conforta la tesi del ricorrente. ON Il teste , ingegnere che ha lavorato per la da settembre 2013 Testimone_1
sino ad aprile del 2023 allorché ha presentato le dimissioni preferendo lavorare per la pubblica amministrazione, in tale momento inquadrato al primo livello tecnico, ha dichiarato di aver conosciuto il ricorrente perché inserito al pari del in un Pt_1
12 gruppo di lavoro che doveva occuparsi della digitalizzazione dei TGR presso le sedi regionali ove allo scopo si recavano. Il teste non era in grado di riferire di cosa si occupasse il ricorrente prima del 2015 perché i due lavoravano in ambiti e sedi diverse. Precisava infatti che dal 2015, pur essendo stato assegnato al gruppo di lavoro appena descritto, il era rimasto assegnato alla sede di Milano. Il gruppo Tes_1
di lavoro del e del svolgeva attività che interessavano molteplici Tes_1 Pt_1
ON comparti della e secondo quanto riferito dal teste il ricorrente si occupava dei rapporti con i vari settori di volta in volta interessati. Il teste non era tuttavia in grado di collocare cronologicamente quanto appena riferito, pur affermando che il gruppo di lavoro si occupò inizialmente della digitalizzazione delle sedi regionali mediante installazione di server e storage, che erano sistemi di memoria digitale, che in un secondo momento necessitarono di essere sostituiti. Il teste dichiarava inoltre di non essere in grado di riferire in merito alla prospettata partecipazione del a Pt_1
riunioni di coordinamento tra direzioni aziendali alle quali partecipavano i rispettivi dirigenti, circostanziando tale risposta in ragione del fatto che egli lavorava a Milano, mentre il ricorrente si trovava a Roma. Altrettanto generiche le affermazioni del teste in ordine alla investitura formale del ricorrente, circa la quale nulla sapeva riferire. Il teste affermava essere corrispondente al vero che il ricorrente si fosse occupato della prima installazione del sistema integrato di produzione denominato “DALET”. Il dichiarava inoltre di ricordare che il ricorrente era stato responsabile del Tes_1
contratto in relazione ai progetti di cambio storage e per l'upgrade del sistema da
Dalet a Dalet Galaxy. Precisava che in relazione al sistema Dalet si sono succeduti numerosi contratti e il ricorrente era responsabile del contratto nei confronti della ditta Dalet. Il ricorrente coordinava vari reparti nell'ambito del progetto di sostituzione storage. Il teste affermava inoltre che i servizi prestati dal loro gruppo di lavoro comportavano anche interventi sui sistemi, che in tali frangenti venivano disattivati, con conseguente necessità di informazione e coordinamento tra i vari settori interessati. Il in tale contesto aveva sempre fatto riferimento al Tes_1
che si occupava di tenere aggiornati i settori interessati circa la durata degli Pt_1
13 interventi che comportassero l'interruzione del funzionamento del sistema. Era lo stesso che coordinava le attività di sostituzione materiale degli storage. Il Pt_1
teste non era tuttavia a conoscenza se nell'ambito dei contratti di appalto il Pt_1
si fosse occupato di ricerche di mercato presso i fornitori. Con riferimento alle specifiche mansioni svolte dal il teste precisava che il ricorrente Pt_1
coordinava, dirigeva e svolgeva controllo tecnico-contabile del contratto di appalto sino al collaudo. Non si occupava del coordinamento delle ditte esterne. Il suo compito era verificare che gli interventi rispondessero tecnicamente a quanto previsto in capitolato. Il era sul posto quando venivano effettuati gli interventi ed era Pt_1
accaduto che il teste fosse presente quando capitò che dovesse verificare la conformità degli interventi al capitolato. Non sapeva tuttavia riferire se avesse voce in capitolo per quanto riguarda indicazioni da dare durante gli interventi al fine di contenere i costi. Il presenziava al collaudo “fisico” dei sistemi che Pt_1
venivano installati, ma nulla sapeva riferire circa la eventuale rendicontazione contabile degli interventi che venivano svolti di volta in volta da parte del Pt_1
Era tuttavia accaduto che il teste avesse avuto modo di assistere personalmente a casi in cui il ricorrente aveva dovuto segnalare all'azienda casi di “non conformità” degli interventi rispetto al capitolato. Il ricorrente controllava anche che fossero rispettati i tempi di esecuzione dei lavori previsti dai contratti.
Il teste non era a conoscenza se il ricorrente si occupasse del controllo delle scorte di magazzino e se effettuasse inserimenti di richieste di acquisto di materiali. Il ricorrente predisponeva il calendario degli interventi. Nulla sapeva riferire il teste circa il rilascio da parte del di documentazione di progetto ed era capitato Pt_1
che il ricorrente avesse manifestato la possibilità di migliorie da apportare ai sistemi di cui si occupavano. Il teste non confermava che vi fossero interventi che sottostavano alla organizzazione del ma affermava che il pensava Pt_1 Pt_1
e attuava con il reparto il progetto da realizzare.
ON Il teste , ingegnere informatico e funzionario che si occupa Testimone_2
14 quale responsabile - sin dal 2019 - dell'area Sistemi di produzione nell'ambito della struttura denominata “realizzazione e gestione contenuti” che fa parte della Direzione
dichiarava di occuparsi, oltre che del coordinamento dell'ufficio, Parte_3
anche della progettazione e della realizzazione degli impianti televisivi al servizio della produzione News sia nazionale che regionale, della post-produzione a livello nazionale per le reti e i programmi e della dotazione di impianto per le riprese
“leggere” ENG. Nell'ambito della digitalizzazione delle testate giornalistiche della CO alla Direzione Produzione TV – ingegneria venne temporaneamente assegnato personale proveniente da altre aree aziendali per collaborare alla realizzazione della digitalizzazione. Il era uno degli ingegneri interessati oltre che uno degli Tes_2
estensori dei progetti e dei capitolati tecnici dai quali poi erano derivati gli interventi di digitalizzazione. In tale contesto nel 2013 era giunto anche il che al Pt_1
momento non aveva esperienza in campo televisivo, mentre ne aveva in campo radiofonico ed era dotato di conoscenze informatiche. Aveva lavorato al CED per la sede di Viale Mazzini in precedenza.
Il teste ha negato recisamente che il ricorrente abbia mai svolto il ruolo di project manager in alcun progetto di cui il settore facente capo al si è occupato. Tale Tes_2
figura non era prevista. L'esecuzione dei progetti è seguita in prima persona dal
Garaio quale responsabile dell'ufficio ed è il medesimo che assegna i compiti Tes_2
alle persone che si trovano sotto la sua diretta responsabilità. Ciò avviene da maggio
2019, anno in cui di fatto è stato incaricato della direzione dell'ufficio. La formalizzazione dell'incarico è avvenuta a dicembre 2019.
Il teste precisava poi che dal 2013 al 2015 il aveva avuto lo stesso capo Pt_1
ufficio del , ossia Il ricorrente ed io in tale periodo eravamo Tes_2 Testimone_3
vicini di scrivania. Le prime attività di cui il si era occupato a partire dal Pt_1
15 Precisava inoltre che il era un funzionario e in tale veste, essendo anche il Tes_3
capo ufficio, teneva i rapporti con i dirigenti e i capi struttura.
Dichiarava poi che quando vennero creati nell'ambito della Direzione Produzione TV
i due “gruppi di lavoro” denominati “infrastruttura unica di produzione delle news nazionali” e “digitalizzazione/informatizzazione della Testata Regionale”, il personale ad essi assegnato venne individuato non con lettere individuali di assegnazione formale. Detti gruppi di lavoro vennero predisposti con provvedimenti non ad personam ma generali. In quella occasione lo stesso venne assegnato al Tes_2
gruppo delle news nazionali. Il ricorrente contestualmente venne assegnato al gruppo delle news regionali. Ciò non alterava l'organigramma aziendale perché si trattava di una assegnazione finalizzata alla esecuzione del progetto. Sia il che il Tes_2
rimasero infatti anche fisicamente nell'ufficio post produzione e grafica. Pt_1
I due gruppi agivano sotto la responsabilità e il coordinamento del dirigente Per_3
. Il primo dei due gruppi menzionati era diretto dal funzionario
[...] Testimone_3
e il secondo da In tale contesto il operava con una certa Persona_4 Pt_1
discrezionalità esclusivamente nel suo ambito tecnico specialistico e comunque sempre sotto il coordinamento dei superiori e dei dirigenti che erano molto puntigliosi nella esecuzione dei progetti oltre ad essere anche molto addentro ai dettagli tecnici e alle minuzie. In tale contesto accadeva in modo ordinario che alcuni tecnici specialisti prendessero parte a riunioni anche a livello manageriale per supportare e affiancare in relazione a dettagli tecnici il funzionario o il dirigente nel corso delle medesime riunioni.
In tale contesto il ricorrente collaborava alla stesura del capitolato tecnico per progetti denominati Videoserver in tecnologia IP.
Il affermava inoltre che l'assegnazione degli incarichi nella attuazione dei Tes_2
progetti di competenza della Direzione è compito di sua spettanza. Il personale dell'ufficio da lui diretto è intercambiabile e ciascuno è in grado di sostituire l'altro.
A fronte di una necessità tecnica o in caso di necessità di carattere amministrativo, tutti sono in grado di seguire ogni aspetto lavorativo dell'ufficio. Non sono previsti
16 ruoli specifici. I funzionari sottoposti al non hanno responsabilità di area, ma Tes_2
hanno il medesimo suo inquadramento.
Il teste precisava inoltre che il ricorrente, con il quale condivideva la stanza, non ha mai avuto responsabilità strutturali né formali né di fatto, mentre è abilitato a prende- re decisioni solamente di carattere tecnico legate all'attuazione del singolo progetto.
Il teste precisava poi che annualmente il Direttore individua i dipendenti che di volta in volta vengono abilitati a svolgere funzioni di DEC o di REC e ciò indipendentemente dal livello di inquadramento. Ciò vale per tutte le direzioni aziendali. E' comunque necessario il consenso scritto del Garaio per le richieste di acquisto (RDA). Nei casi di criticità nella esecuzione del progetto di aggiornamento informatico delle sedi regionali, per il quale il ricorrente ha ruolo di REC, vengono coinvolti tutti i livelli di responsabilità aziendale in relazione alla delicatezza del caso. Con riferimento al caso in esame tutto è poi rientrato e non sono state applicate penali, che peraltro sono di competenza del RUP. Precisava inoltre che il REC è abilitato ai contatti formali con le aziende appaltatrici, ma prestazioni aggiuntive o applicazioni di penali sono di competenza del responsabile dell'ufficio o del
Direttore, in ragione della delicatezza degli interventi e aggiungeva che il ha Pt_1
sempre agito sotto la supervisione dei superiori e negava recisamente di aver mai delegato mie responsabilità al o ad altri. L'ufficio agisce secondo schemi Pt_1
ripetitivi nel modo di agire per portare avanti i progetti, ma il contenuto viene deciso insieme e comunque la decisione sul contenuto è di competenza del teste, che aggiungeva che comunque ogni tecnico componente dell'ufficio ha i suoi margini di autonomia anche nelle comunicazioni, perché sarebbe impossibile per il responsabile dell'ufficio controllare ogni contatto con l'esterno. Vengono concordate insieme le linee guida e poi il tecnico esegue quanto il responsabile dell'ufficio ritiene che vada svolto. Con riferimento alla Dalet il teste dichiarava che numerose sono state le videoconferenze, alcune routinarie, altre attinenti a questioni critiche che hanno
ON coinvolto i livelli apicali della e della Dalet alle quali egli stesso, il ricorrente e altri componenti dell'ufficio del avevano partecipato. La programmazione Tes_2
17 della spesa e la gestione del budget della direzione sono di competenza del Direttore;
il finanziamento dei singoli progetti è compito del Dirigente, ing.
[...]
unitamente ai funzionari suoi diretti sottoposti per ciascuno dei Per_5
rispettivi uffici che dirigono. Il è a conoscenza della contabilità dei progetti Pt_1
che di volta in volta segue come Il teste negava che il ricorrente abbia CP_4
coordinato gli Ingegneri e che come apprendisti erano seguiti dai Per_6 Per_7
rispettivi dirigenti, il primo dall'Ing. e da , Persona_8 Per_7 Persona_3
rimasti formalmente tutor sino al termine dell'apprendistato pur non essendo più responsabili diretti. Erano poi giunti presso l'ufficio del , ove erano stati Tes_2
affiancati da quest'ultimo o da colleghi che comunque non hanno gestito la “risorsa” umana nel senso che non potevano decidere come impiegarli o stabilire i loro tempi di lavoro. e affiancarono gli altri tecnici dell'ufficio a fini Per_6 Per_7
formativi.
Il teste riferiva inoltre che era compito suo stabilire dove di volta in volta e Per_6
dovevano intervenire e che ciò non era di competenza del ricorrente Per_7
come di tutti gli altri addetti all'ufficio del . Tes_2
Ciò premesso, al fine di verificare se le mansioni assegnate al ricorrente a decorrere dalla data dell'1.10.2016, come richiesto, siano state o meno conformi all'inquadramento professionale del medesimo, occorre porre a confronto le CO declaratorie contenute nel CCNL applicato dalla con riferimento al profilo di attuale assegnazione del e quella relativa alla qualifica rivendicata di Pt_1
Funzionario livello A.
E' tuttavia opportuno rilevare preliminarmente che il è attualmente in Pt_1
possesso della qualifica di Tecnico – Livello 1, riconosciutogli con decorrenza dall'1.10.2016 per effetto di accordo conciliativo intervenuto in sede sindacale il ON 23.1.2017 (doc. 4 all. alla memoria di costituzione . Emerge dal richiamato verbale di accordo, che il ricorrente nell'accettare quanto convenuto in via transattiva, CO dichiarava di “non aver altro a pretendere dalla per qualsiasi ragione, causa o
18 titolo comunque connessi, direttamente o indirettamente, con la qualifica e
l'inquadramento categoriale spettantigli, nonché con il relativo trattamento economico e normativo sino alla data di sottoscrizione del presente verbale, nonché
a transazione di ogni possibile contestazione anche a carattere retributivo e/o risarcitorio”. Detto verbale non consente pertanto al ricorrente di avanzare ulteriori pretese derivanti dal rapporto di lavoro con l'odierna convenuta sino alla data del
23.1.2017.
Appare inoltre opportuno svolgere ulteriore considerazione con riferimento alla
ON eccezione sollevata dalla con riferimento alla prescrizione quinquennale del diritto ad eventuali differenze retributive e decennale quanto al diritto ed all'azione aventi ad oggetto il superiore inquadramento, in merito alle quali ha osservato che il COo relativo termine decorre in corso di rapporto, avendo notoriamente la iù di 15 dipendenti ed essendo il rapporto di lavoro del ricorrente assistito dalla tutela reale contro il licenziamento. Al riguardo si osserva, per quanto di rilievo alla luce delle conclusioni cui si giungerà nel prosieguo, che la lettura proposta dalla resistente non corrisponde al più recente orientamento venutosi a consolidare da ultimo nelle pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez. L. – Sentenza n. 26246 del 6.9.2022 –
RV 665514; Cass. Sez. L. – Ordinanza n. 18008 dell'1.7.2024 – RV 671848) che hanno rilevato come il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935
c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Ciò posto, per effetto del predetto verbale di conciliazione del 23.1.2017, il ricorrente
è stato inquadrato con decorrenza dall'1.10.2016 quale Tecnico Livello 1. Con nota
COo del 12.4.2017 (all. 5 alla memoria era poi comunicato al ricorrente che il suo profilo, fermo restando l'inquadramento al livello 1, era modificato da “Tecnico della
19 produzione” a “Tecnico” con decorrenza dal 19.4.2017. Il ricorrente pertanto nella attualità riveste qualifica di Tecnico livello 1.
Viene rilevato nel CCL di riferimento che “il personale è inquadrato in una classificazione unica articolata su dieci livelli in base alle relative declaratorie e profili esemplificativi, fermo restando che la distinzione tra “quadri”, “impiegati” e “operai” viene mantenuta agli effetti di tutte quelle norme che fanno riferimento a tali qualifiche”.
Ciò premesso, secondo la declaratoria contenuta nell'art. 59 CCL RAI 2004-2007 e il
CCL Rai 2018 (pag. 51), sono inquadrati come tecnici di livello 1 “i lavoratori che, con capacità ideative, creative e/o innovative, operano con discrezionalità di poteri e autonomia di decisione, ai quali viene assegnata la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative, ovvero di lavoratori con mansioni specialistiche di elevato livello, per ampiezza e natura”.
Secondo l'art. 58 CCL Rai 2004-2007 la qualifica di è invece attribuita ai Pt_2
“lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con personale contributo di particolare originalità, con un grado elevato di capacità gestionale e organizzativa, in posizione di rilevante importanza e responsabilità, con ampia discrezionalità di poteri – anche di rappresentanza – ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali, funzioni specialistiche e/o ideativo/produttive, e/o di guida e/o di coordinamento e/o di controllo di risorse umane e tecnico produttive nell'ambito di unità organizzative, aree di attività, specifici progetti produttivi essenziali dell'azienda che siano di elevata complessità, importanza e di significativo impatto gestionale a livello aziendale nonché di particolare rilevanza nei rapporti istituzionali e/o economici e/o commerciali e/o produttivi, tenuti anche con enti esterni all'Azienda”.
La declaratoria comprende il Quadro A, cui appartengono i lavoratori inquadrati nell'ambito del livello retributivo A, che comprende “i lavoratori che sono preposti ad unità organizzative o ad aree di attività definite o individuate dalla Società e specificamente menzionate in formali comunicazioni organizzative, ovvero con spiccate capacità ideative, creative e/o innovative, preposti ad attività specialistiche
20 che richiedano il possesso di conoscenze e metodologie professionali complesse, caratterizzate da procedure prevalentemente non standard in contesti organizzativi articolati e complessi parimenti definiti e individuati dalla Società” (cfr. art. 59 CCL
Rai 2004-2007, pag. 50). ON Il CCL del 28.2.2018 ha modificato la declaratoria del livello A, sicché vi rientrano i “lavoratori che sono preposti ad unità organizzative o ad aree di attività definite o individuate dalla Società e specificamente menzionate in formali comunicazioni organizzative, ovvero con spiccate capacità ideative, creative, direttive e/o innovative, preposti ad attività altamente specialistiche che richiedano il possesso di conoscenze e metodologie professionali complesse, caratterizzate da procedure prevalentemente non standard in contesti organizzativi articolati e complessi parimenti definiti ed individuati dalla Società” (cfr. art. 59 CCL Rai 2018,
p. 50).
Il lavoratore di 1° livello deve dunque possedere “capacità ideative, creative e/o innovative”, mentre il quadro A deve essere connotato da “spiccate capacità ideative, creative, direttive e/o innovative” e anche offrire un “personale contributo di particolare originalità, con un grado elevato di capacità gestionale e organizzativa”.
Il Quadro A si deve inoltre trovare “in posizione di rilevante importanza e responsabilità”. La stessa lettura delle declaratorie evidenzia pertanto come a quella del 1° livello manchino questi ultimi connotati che caratterizzano invece con un significativo quid pluris il profilo del Quadro A.
Tali connotati specificamente caratterizzanti il profilo riconducibile al Quadro A non emergono in capo alla attività svolta dal ricorrente dalla copiosissima documentazione allegata al ricorso né sono stati tratteggiati con le testimonianze raccolte. Non è infatti emerso che nello svolgimento delle sue mansioni il ricorrente si trovasse in una posizione organizzativa di rilevante importanza e di responsabilità, essendo invece emerso che egli abbia agito sotto il coordinamento e la direzione dei superiori e in particolare facendo costante riferimento alla supervisione del Garaio.
Né l'istruttoria svolta ha posto in evidenza particolari responsabilità in capo al
21 o l'assunzione da parte sua di iniziative innovative o originali o lo Pt_1
svolgimento di attività di carattere direttivo essendo emersi al più i caratteri della coordinazione tra collaboratori senza i profili di capacità gestionale e organizzativa richiesti in relazione al superiore inquadramento rivendicato. Né è emerso in alcun modo che il ricorrente abbia mai disposto di poteri di rappresentanza della azienda verso l'esterno, intendendosi per tali non la semplice possibilità di rapportarsi con ditte e fornitori esterni, quanto piuttosto nel potere di compiere atti in nome e per conto del rappresentato (sia esso persona fisica o giuridica), in modo che essi risultino compiuti direttamente da quest'ultimo, con produzione degli effetti in capo al solo rappresentato (v. artt. 1387 e segg. c.c.). D'altro canto, neppure risulta che il ricorrente sia mai stato formalmente investito del potere di rappresentanza (non vi è prova di rilascio di procura alcuna) o che la convenuta abbia anche solo tollerato che egli agisse in tale veste.
La documentazione prodotta in giudizio e le testimonianze raccolte hanno delineato l'attività del come estrinsecazione di professionalità esplicatasi nei limiti di Pt_1
procedure e prassi aziendali cui si è adeguato e nel rispetto di direttive impartite dai suoi superiori nei cui confronti svolgeva anche ruolo di referente.
Nel 1° livello sono compresi i lavoratori cui “viene assegnata la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative” ovvero i “lavoratori con mansioni specialistiche di elevato livello, per ampiezza e natura”. La qualifica di
Quadro A spetta invece ai lavoratori cui vengono assegnate “funzioni specialistiche
e/o ideativo/produttive, e/o di guida e/o di coordinamento e/o di controllo di risorse umane e tecnico produttive nell'ambito di unità organizzative, aree di attività, specifici progetti produttivi essenziali dell'azienda che siano di elevata complessità, importanza e di significativo impatto gestionale a livello aziendale nonché di particolare rilevanza nei rapporti istituzionali e/o economici e/o commerciali e/o produttivi, tenuti anche con enti esterni all'Azienda”.
Ulteriore tratto distintivo tra le due figure è dato dalla considerazione secondo la quale sia il lavoratore inquadrato nel 1° livello che il Quadro possono coordinare e controllare unità organizzative, impartendo direttive ai sottoposti. Tuttavia il Quadro
22 A rispetto al lavoratore di primo livello dispone in più necessariamente di funzioni specialistiche di guida e/o di coordinamento e/o di controllo di risorse umane e tecnico produttive nell'ambito non solo di unità organizzative, ma delle più ampie aree di attività, di specifici progetti produttivi essenziali dell'azienda che siano di elevata complessità, importanza e di significativo impatto gestionale”. Alla luce delle articolate emergenze probatorie, sia orali che documentali, osserva il Tribunale che al ricorrente – a differenza di quanto previsto per la figura del Quadro - non è stata affidata alcuna area e ancor meno un'area di significativo impatto gestionale a livello aziendale. Né è stato provato che il abbia mai avuto la responsabilità Pt_1
di progetti produttivi essenziali per l'Azienda, di elevata complessità, importanza e di significativo impatto gestionale a livello aziendale, sempre spettante al Dirigente e al
Quadro suoi superiori ai quali doveva relazionarsi.
In definitiva è emerso in giudizio che l'odierno ricorrente sin dal 23.1.2017 e con decorrenza dall'1.10.2016 è incaricato di mansioni corrispondenti al profilo professionale posseduto, sicché non può trovare accoglimento la sua rivendicazione dell'inquadramento superiore, difettandone i presupposti.
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Con la seconda delle due domande il ricorrente chiede la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del Codice degli appalti, D. Lgs. CO n. 50/2016, in ragione di € 164.787,74, o la condanna della al pagamento medesima somma di denaro a titolo di risarcimento del danno.
Il ricorrente assume il diritto alla erogazione dell'incentivo in parole affermando di averne diritto in ragione delle attività svolte nel ruolo di referente tecnico, di project CO manager, collaudatore e sin dal 2016. La norma sopra richiamata è stata abrogata per effetto dell'art. 45 del D.lgs 31.3.2023 n. 36, che così dispone:
“1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
23 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale.
3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.
4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.
5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.
6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare: a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
24 c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. 7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata: a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale
nella realizzazione degli interventi;
b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale. 8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse al personale di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2”.
L'Allegato I.10 menzionato nel superiore comma 2 dell'art. 45, indica poi le “Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure” Si tratta di attività di:
- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).
- coordinamento dei flussi informativi.
Rileva inoltre il ricorrente che l'incentivo in parola a seguito della entrata in vigore a decorrere dall'1.1.2018 della L. 2015/2017, per effetto del co. 5 bis non costituiscono più una voce di spesa del personale perché rientrano invece nel capitolo di spesa
25 CO previsto per i singoli lavori. Tuttavia, la mediante il rinnovo contrattuale del
28.2.2018 8all. 139 alla memoria) avrebbe introdotto con l'accordo sindacale del
23.12.2014 (all. 142 al ricorso) più che una attuazione della previsione normativa, quello che il definisce un “disincentivo tecnico” prevedendo esclusivamente Pt_1
l'erogazione di una somma massima di euro 4.000,00 annui lordi a fronte di contratti spesso di importi ingenti in relazione ai quali sarebbe possibile conseguire ben maggiori incentivi e soprattutto in disapplicazione della normativa primaria (D.Lgs
36/2023) in tema di incentivo tecnico, ragione per cui il ricorrente formula in via subordinata istanza di corresponsione di risarcimento del danno di importo pari a quanto richiesto a titolo di incentivo tecnico. L'accordo del 23.12.2024 nella parte qui di interesse recita: “Rec/Dec e Rup - In attuazione di quanto concordato in occasione dell'accordo del 19 settembre 2011 e del rinnovo contrattuale del 7 febbraio 2013
(lettera alle OO.SS. di pari data), tenendo anche conto dell'attività svolta fino al 31 agosto 2014 - fino all'entrata in vigore della nuova regolamentazione aziendale emanata in materia ed, in particolare, le “istruzioni interne per le procedure di affidamento dei contratti aventi ad oggetto servizi e forniture” del 1° agosto 2014 - viene prevista la corresponsione di una gratifica per lo svolgimento dei ruoli di
Rec/Dec e Rup fino ad un importo massimo pari ad Euro lordi 4.000,00 (euro quattromila/00), da erogare nel mese di marzo 2015 previo accertamento positivo da parte del dirigente responsabile delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati”. Di fatto, a seguito della approvazione del Codice degli Appalti (D.L.gs CO 50/2016) lo svolgimento dell'incarico di da parte di personale non dirigenziale è divenuto obbligo di legge, sicchè deriverebbe da detto nuovo obbligo il corrispettivo obbligo da parte aziendale di adottare un regolamento per la destinazione del fondo ON incentivi tecnici, che però la non ha mai adottato. Con il rinnovo contrattuale per tutto il personale datato 28.2.2018 (all. 14 alla memoria difensiva Rai e 139 al ricorso
– non leggibile) la somma di € 4.000,00 prevista nell'accordo del 2014 è stata reinserita e calcolata sui contratti stipulati nell'arco temporale considerato, ossia nei
12 mesi solari. Ciò a detta del ricorrente non sana il vuoto intercorrente tra il
26 23.12.2024 e il 28.2.2018. Né a detta del ricorrente si può sostenere che vi sia equivalenza tra il regolamento inserito nel testo della rinnovazione contrattuale del
28.2.2018 e quanto previsto dal Codice degli appalti.
La Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi su questioni attinenti alla natura del procedimento di liquidazione, alla natura del diritto a percepire l'incentivo di progettazione, agli effetti, all'azionabilità del diritto, alla mancata conclusione del procedimento stesso, ha precisato quanto segue: “Questa Corte è stata più volte chiamata a pronunciare su questioni inerenti la natura, i limiti oggettivi e soggettivi, i presupposti condizionanti l'insorgenza del diritto a percepire l'incentivo di progettazione, disciplinato, dapprima, dall'art. 18 della legge n. 109/1994, più volte modificato dal legislatore, quindi dall'art. 92 del
d.lgs. n. 163/2006 ed infine dall'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, che in luogo dei
"corrispettivi ed incentivi per la progettazione" ha previsto gli "incentivi per funzioni tecniche". La ricostruzione del quadro normativo è stata compiutamente effettuata da
Cass. n. 13937/2017 e, più di recente, da Cass. n. 2284/2019, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., perché in questa sede interessa solo rimarcare, per risolvere la questione che qui viene in rilievo, che il legislatore, derogando alla disciplina generale del trattamento accessorio dettata dal d.lgs. n.
165/2001, ha previsto, in una logica premiale ed al fine di valorizzare le professionalità esistenti all'interno delle pubbliche amministrazioni, un compenso ulteriore, da attribuire, secondo le modalità stabilite dalle diverse versioni della norma succedutesi nel tempo, al personale impegnato nelle attività di progettazione interna agli enti oltre che in quelle di esecuzione dei lavori pubblici. Quanto alla natura dell'emolumento ed ai presupposti condizionanti l'insorgenza del diritto, la giurisprudenza di questa Corte, valorizzando la ratio della disposizione, si è consolidata nell'affermare che l'incentivo ha carattere retributivo (Cass. n.
21398/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata al punto 6) ma, poiché il legislatore ha rimesso, dapprima alla contrattazione collettiva decentrata e successivamente
27 alla potestà regolamentare attribuita alle amministrazioni, la determinazione delle modalità di ripartizione del fondo, la nascita del diritto è condizionata, non dalla sola prestazione dell'attività incentivata, bensì anche dall'adozione del regolamento, in assenza del quale il dipendente può fare valere solo un'azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi che il legislatore ha posto a carico delle amministrazioni appaltanti ( Cass. n. 13937/2017, Cass. n. 3779/2012, Cass. n.
13384/2004). ON Nel caso in esame, pur risultando dalla diffida inviata dal ricorrente alla (all. 139
CO al ricorso) in data 14.11.2022 che il sarebbe stato nominato in otto Pt_1
CO occasioni, si rinvengono tra gli allegati solo tre nomine formali a (v. all.ti al ricorso nn. 100,101, 102) rientranti nelle previsioni di cui al comma 2 dell'art.113 e all'all. I.10.
Il ricorrente a sostegno della domanda in esame sostiene che la norma appena richiamata del Codice degli Appalti al fine di incentivare i dipendenti chiamati a svolgere funzioni tecniche di REC/DEC e RUP in esecuzione di appalti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, impone agli enti destinatari di istituire un fondo costituito da una precisa quota parte dello stanziamento previsto per l'esecuzione del lavoro o del servizio, di individuare i criteri di distribuzione delle somme tra i vari dipendenti che ricoprono i predetti ruoli tecnici e di individuare il tetto massimo ON dell'incentivo. Secondo detta ricostruzione, la norma collettiva che in disciplina la speciale remunerazione delle funzioni tecniche sarebbe quindi illegittima perché violativa dell'art. 113 del Codice degli Appalti.
Tuttavia, il comma 2 dell'art. 45 del D.lgs 36/2023, che ha sostituito l'art. 113 del
D.lgs n. 50/2016 dispone che “È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale”.
Pertanto, allorché le stazioni appaltanti abbiano provveduto a regolamentare autonomamente le modalità attraverso le quali retribuire lo svolgimento delle
28 funzioni tecniche di Rec/Dec e Rup svolte da parte dei propri dipendenti, le stesse sono esentate dall'obbligo di adottare specifici provvedimenti. La norma appena richiamata non detta una disciplina inderogabile perché prevede piuttosto la possibilità di giungere alla incentivazione delle funzioni in argomento mediante strumenti non nominato, ma dai quali non appare lecito escludere quelli tipici della ON contrattazione collettiva, dei quali nel caso di specie si è avvalsa la che ha conseguito lo scopo a seguito di confronto con le organizzazioni sindacali, senza peraltro in alcun modo violare la norma primaria, che secondo il suo tenore letterale non individua alcun minimale per la quantificazione del compenso, fissando piuttosto al comma 4 il solo tetto massimo annuo che l'incentivo in parola non può superare.
Amministrazioni e aziende destinatarie della normativa in questione sono dunque libere di determinare l'entità dell'incentivo. Solo qualora non provvedano in tal senso, soccorre la normativa legale e la modalità concertata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori per giungere alla regolamentazione del richiamato incentivo deve dunque essere ritenuta pienamente legittima.
Il comma 3 dell'art. 45 del D.L.gs 36/2023, con riferimento alle risorse finanziarie destinate agli incentivi dispone che “I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice”. Detta norma non prevede l'obbligo di destinare le risorse necessarie ad un apposito fondo, così come il quadro normativo non prevede l'adozione di un apposito regolamento, lasciando libere le stazioni appaltanti di regolarsi secondo i propri ordinamenti.
E infatti, la materia degli incentivi per lo svolgimento di attività tecniche è stata CO regolata per il personale della già con l'accordo del 23.12.2014, con il quale le parti collettive avevano stabilito una gratifica una tantum per coloro che svolgessero i ruoli di Rec/Dec/Rup. A tale sistema, dichiarato valevole “fino all'entrata in vigore
29 della nuova regolamentazione aziendale emanata in materia” è seguito quello previsto dal CCL del 28 febbraio 2018 con il quale le parti sindacali hanno stabilito la remunerazione delle dette funzioni, fissando un tetto massimo di 4.000,00 euro lordi annui. In merito il ricorrente non contesta di avere percepito quanto di sua spettanza in forza delle previsioni contenute nell'accordo collettivo aziendale allorché gli è stato conferito incarico di Rec/Dec.
Consegue a quanto sin qui osservato la evidente infondatezza del ricorso anche sotto questo ulteriore profilo.
La complessità della materia affrontata, sia con riferimento all'inquadramento del ricorrente, sia in relazione alla materia degli incentivi previsti per l'attività tecnica, più volte oggetto di ripetute novelle normative, giustifica la compensazione in ON ragione della metà tra ricorrente e delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, alla luce delle vigenti tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, con riguardo allo scaglione di valore della causa dedotto dalla sommatoria degli importi richiesti a titolo di differenze retributive e di omessa corresponsione del premio incentivante.
Tenuto conto della concreta attività svolta in seno al presente giudizio da parte dell' si stimano sussistenti valide ragioni per addivenire alla integrale CP_2
compensazione delle spese di lite tra il ricorrente e l' . COoparte_5
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta integralmente il ricorso;
- compensa per metà le spese di lite tra ricorrente e COoparte_1
liquidandole in complessivi € 6.700,00 e condanna il ricorrente a rifondere alla
[...]
CO parte resistente a residua metà in ragione di € 3.350,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), Iva e cpa, come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra ricorrente e CP_2
Roma, 4 marzo 2025
Il Giudice
Francesco Rigato
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2013 erano attinenti alla esecuzione di progetti già in corso di realizzazione. In tali casi la fase progettuale era già conclusa. Il teste precisava di essere precisamente a conoscenza di detta circostanza perché la progettazione era stata effettuata dal Garaio stesso.