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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/10/2025, n. 1859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1859 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. RO OL RE, all'udienza del 23/10/2025, ha pronunciato, ex art. 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 636 /2025 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. AMADORE EMILIANO , giusta procura in C.F._1 atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. BELLOMO LUCA MICHELE , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: opposizione a provvedimento di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, ha impugnato il provvedimento di indebito Parte_1 notificatogli in data 19 novembre 2024, con cui l' ha richiesto la restituzione della somma di CP_1 euro 154,94 corrisposta a titolo di importo aggiuntivo (quattordicesima) sulla pensione n. 002-
480015052146 cat. IO corrisposta nell'anno 2022.
Il ricorrente ha dedotto l'irripetibilità della somma, invocando la disciplina dell'indebito previdenziale e la propria buona fede, nonché la genericità del provvedimento impugnato.
L' si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto. Ha evidenziato che l'importo in questione era stato erogato in via provvisoria, in attesa delle verifiche reddituali, e che solo in data 12 luglio 2023 aveva acquisito i dati reddituali certi del ricorrente e del coniuge, relativi agli anni 2021 e 2022, tramite i modelli 730 presentati da entrambi.
Ha concluso quindi per il rigetto della domanda. All'udienza odierna la causa, documentalmente istruita, è stata discussa e decisa con la presente sentenza.
Premesso che il presente giudizio verte sul rapporto e non sull'atto, sicché in questa sede non possono essere esaminati presunti vizi formali del provvedimento amministrativo, il caso che occupa, avendo ad oggetto un indebito pensionistico da superamento di soglie reddituali, esula dall'accertamento della buona fede o del dolo dell'interessato, come affermato dalla Giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del
1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività CP_1 della richiesta di ripetizione dell'Istituto rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico” (Cass. civ., Sez.
6 - L, Ord. n. 15039/2019).
Ai fini del corretto inquadramento normativo della questione, poi, la legge n. 412, art. 13, comma 2, dispone che l “procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1 pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
La norma è stata oggetto di interpretazione da parte della Suprema Corte, la quale ha avuto modo di precisare che “l'obbligo dell di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei CP_1 pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche
Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017).
È stato anche affermato che la norma non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di verifica, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi (Cass. n. 3802/2019), e che il significato dell'avverbio “annualmente” è plurimo e fondante dell'intera disciplina: non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine
(entro l'anno successivo) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
Precisa la Suprema corte che, “per un verso, la decadenza dì cui all'art. 13, comma 2 riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della
P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo.
Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante, Cass. n. 953 del 2012), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare. Inoltre, la norma non afferma che il recupero debba intervenire entro un anno dalla verifica, ma entro l'anno successivo, ove l'aggiunta dell'aggettivo
"successivo" risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi” (Cass. civ., Sez. L - , n. 13918/2021).
Il suddetto quadro normativo viene completato con la disposizione di cui all'art. 21 D.L.
144/2022 che così dispone: “Il recupero delle prestazioni indebite correlato alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo
d'imposta 2020, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2019, è avviato entro il 31 dicembre 2023”.
Orbene, applicando il dato normativo ed i suesposti principi ermeneutici al caso di specie, va evidenziato come il ha percepito nel 2022 un importo aggiuntivo sulla tredicesima mensilità, Pt_1 previsto dall'art. 70, comma 7, L. 388/2000, spettante ai pensionati con redditi inferiori a determinate soglie stabilite dalla legge, e che i redditi complessivi del nucleo familiare (ricorrente e coniuge) per gli anni 2021 e 2022 sono risultati superiori alla soglia di euro 20.449,65 prevista dall' art. 70
L.388/2000.
Ora, come correttamente segnalato dall' , i modelli 730 relativi ai redditi dei coniugi CP_1
percepiti nel 2022 sono stati presentati entrambi in data 12 luglio 2023 (cfr. mod. 730, in atti). Pt_1
Ebbene, a partire da tale data l' poteva avere a disposizione il dato reddituale certo e CP_1 consuntivo (non presunto) del 2022, relativo al nucleo familiare del , sicché appare Pt_1 intempestiva la richiesta di restituzione che, con riferimento al momento di effettiva conoscibilità dei redditi percepiti dal ricorrente nel 2022 (il 12 luglio 2023) è stata portata a conoscenza del destinatario entro l'anno seguente (vedasi nota di indebito del 28.10.2024).
Appare pertanto corretta e legittima l'azione dell' volta al recupero di somme CP_1 indebitamente versate al ricorrente a causa del superamento di limiti reddituali.
In considerazione di quanto sopra, la domanda appare infondata e va rigettata.
Vista la presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c., il ricorrente va esonerato dal pagamento delle spese del giudizio. il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il 26/02/2025 , Parte_1 CP_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Esonera il ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 23/10/2025 .
Il Giudice
RO OL RE