Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/12/1986, n. 7578
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Sentenza 16 dicembre 1986

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In tema di malattie professionali, la parità di tutela del rischio ambientale rispetto a quella del rischio specifico risulta dallo esame dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il quale, richiedendo che la malattia risulti contratta "nell'Esercizio e a causa delle lavorazioni" specificate nelle tabelle, non ha condizionato l'indennizzabilità della malattia all'Esercizio immediato e diretto delle lavorazioni da parte del lavoratore colpito, ma ha semplicemente richiesto che la malattia professionale risulti contratta dal lavoratore nell'ambiente nel quale si svolgono quelle lavorazioni ed a causa delle lavorazioni stesse. ( V 3057/73, mass n 366789).*

Agli effetti del disposto del n. 44, lett. L), dell'allegato 4 (nel testo modificato dal d.P.R. 9 giugno 1975 n. 482) al d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, che considera malattie professionali l'ipoacusia e la sordità da rumori conseguenti a lavorazioni eseguite con utensili ad aria compressa, tale nozione comprende non soltanto l'attrezzo con cui S'instauri direttamente il contatto uomo-macchina ma anche quello facente parte di un procedimento o di un macchinario più complesso, il cui funzionamento, ponendosi come fonte di rumorosità, concreta per i lavoratori addetti il rischio professionale che giustifica il rapporto assicurativo. Pertanto, nel caso di utensili, semplici o complessi, il cui funzionamento richieda la aria compressa prodotta da appositi compressori, anche questi ultimi, in quanto costituenti parte integrante dell'utensile o della macchina-utensile, rientrano nella previsione legislativa di intervento della protezione assicurativa, senza che per questo possa ritenersi violato il principio della tassatività delle lavorazioni morbigene nell'ambito del sistema tabellare. ( V 3124/85, mass n 440825; ( V 3706/84, mass n 435693; ( V 448/84, mass n 432676).*

La presunzione legale circa il nesso eziologico tra lavorazione morbigena e malattia professionale, che opera nell'ipotesi in cui il lavoratore sia direttamente addetto ad una delle lavorazioni protette, non è invocabile nell'ipotesi di rischio ambientale, caratterizzata dal fatto che la lavorazione morbigena non è svolta direttamente dal lavoratore colpito dalla infermità, ove quest'ultimo non dimostri che l'esposizione al rischio costituisce una conseguenza caratteristica delle mansioni da lui espletate. L'accertamento effettuato in proposito dal giudice del merito, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi legali ed errori giuridici. ( Conf 2307/84, mass n 434349).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/12/1986, n. 7578
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7578
    Data del deposito : 16 dicembre 1986

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