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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 20/01/2026, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 543/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CA PP IC, Presidente SALVUCCI DAVID, Relatore FAILLA CARMELO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5093/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ric._1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Sicilia - Indirizzo_1
Email_4 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3893/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 8 e pubblicata il 15/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220200060800201000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ric._1 ha impugnato la sentenza n. 3893/8/2024, depositata il 15.5.2024, con la quale la Corte di giustizia tributaria di I° grado di Catania, in parziale accoglimento del ricorso avverso la cartella di pagamento n. 293 2020 006080001 000, emessa per il complessivo importo di 5.039,91 € a titolo di bollo auto per l'anno 2017 relativo a cinque veicoli - quelli targati Targa_1, Targa_2, Targa_3, Targa_4 e Targa_5 - e dell'addizionale erariale (il così detto “superbollo”) per l'anno 2016 relativa al veicolo targato Targa_6, la annullava limitatamente a quest'ultima pretesa, ritenendo che non fosse stata dimostrata la notifica del prodromico avviso di accertamento, nonché con riferimento ai bolli dei veicoli targati Targa_1, Targa_3 ed Targa_4, essendo stato dimostrato l'inserimento degli stessi nell'elenco dei veicoli che potevano beneficiare della sospensione di imposta. Con la stessa sentenza, le spese venivano integralmente compensate tra le parti.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, controdeducendo e proponendo appello incidentale limitatamente all'annullamento di quanto preteso per addizionale erariale.
La causa veniva trattata e decisa all'udienza del 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Partendo dall'appello incidentalmente proposto dall'Agenzia delle Entrate, deve evidenziarsi che in allegato alle controdeduzioni spiegate nel primo grado di giudizio è stata depositata la notifica del processo verbale di accertamento n. 16000448 - afferente all'addizionale erariale chiesta per l'anno 2016 in relazione al veicolo targato Targa_6 - unitamente alla distinta di spedizione della raccomandata ADERUPR2016000027399 ed alla busta restituita al mittente “per compiuta giacenza”. Tanto basta per ritenere provata la notificazione dell'atto prodromico, ancor più se si considera che, contrariamente all'assunto del Ric._1, nella busta, sotto il logo dell'Agenzia delle Entrate, è riportato il “numero atto 16000448”, ciò altro non significando che era proprio il processo verbale di accertamento relativo alla pretesa per cui è causa ad essere inserito nel plico recapitato al Ric._1. Considerato, poi, che il plico è stato restituito al mittente per compiuta giacenza il 5.8.2019, sicché la notifica dell'atto prodromico si è perfezionata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello cui l'addizionale erariale si riferiva (il 2016, nello specifico) e che con riferimento al veicolo cui l'addizionale si riferisce, posseduto dal Ric._1 a titolo personale e non quale titolare della ditta individuale Società_1, la trascrizione della sospensione per rivendita è stata effettuata dopo la notifica del processo verbale di accertamento n. 16000448, deve convenirsi sul fatto che la somma pretesa dall'Agenzia delle Entrate è del tutto legittima.
L'appello incidentale, pertanto, merita accoglimento.
Stessa sorte spetta all'appello principale, sebbene limitatamente a quanto preteso per bollo auto in relazione al veicolo targato Targa_5 e non altrettanto per quanto attiene alla regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio.
Deve convenirsi con il Ric._1, infatti, quando assume che il giudice di prime cure ha sbagliato nel ritenere non attendibili i documenti prodotti agli allegati 7 (pagamento bollo 19/10/2016 - 31/07/2017) ed 8 (atto di vendita della vettura targata Targa_5 dell'11.7.2017), atteso che la ricevuta del pagamento del bollo, leggibile, non reca timbri e firme in quanto documento telematico. Tale documento, piuttosto, reca il numero del versamento, la data e la dicitura "transazione elettronica" che, altrimenti, non comparirebbe. Del pari, l'atto di vendita presenta i requisiti previsti dalla legge n. 264/91, essendo stato redatto presso lo Studio Telematico dell'Automobilista - S.T.A. - n. CT1337 e, trattandosi di documento telematico, non deve recare alcun timbro né firma ma, semplicemente, il codice sottostante “5-ZKGyOFRy-6Ze7a0KoTRQ111081 11/07/2017 h.19.36.38”, che indica altresì data ed ora della trascrizione della vendita. Peraltro, a maggior riprova dell'avvenuta vendita del veicolo targato Targa_5, il Ric._1 ha prodotto - come era legittimato a fare stante il disposto dell'art. 58 d.lgs 546 del 1992 applicabile ratione temporis, trattandosi nella specie di giudizio che in primo grado è stato introdotto prima del 5.1.2024 - la ricevuta sostitutiva del documento di circolazione del veicolo anzidetto, che reca timbro e firma, e dalla quale si evince il trasferimento in favore di Nominativo_1 è stato formalizzato proprio in data 11.7.2017. Nel periodo in cui il possesso del veicolo targato Targa_5 era riferibile al Ric._1, pertanto, il bollo auto è stato pagato.
Per quanto attiene al motivo di gravame afferente alla regolamentazione delle spese, che il Ric._1 lamenta essere state compensate per l'intero, deve convenirsi sul fatto che tale statuizione appare ancor più corretta alla luce delle determinazioni assunte nel presente grado di giudizio, solo se si consideri che quanto preteso per addizionale erariale costituisce il più significativo importo della cartella impugnata.
L'accoglimento dell'appello incidentale e l'accoglimento soltanto parziale di quello principale legittimano la compensazione, tra le parti, delle spese della presente fase di gravame.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di II^ grado della Sicilia, Sezione 17 staccata di Catania, così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello principale, in totale accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, annulla la cartella di pagamento limitatamente al bollo auto riferibile ai veicoli targati Targa_1, Targa_3, Targa_4 e Targa_5 e non altrettanto per quanto attiene al bollo auto del veicolo targato Targa_2 ed alla addizionale erariale relativa al veicolo targato Targa_6;
compensa, tra le parti, le spese del presente grado di giudizio;
Catania, 13 gennaio 2026
Il giudice relatore ed estensore David SALVUCCI
Il Presidente
US DO CA
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CA PP IC, Presidente SALVUCCI DAVID, Relatore FAILLA CARMELO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5093/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ric._1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Sicilia - Indirizzo_1
Email_4 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3893/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 8 e pubblicata il 15/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220200060800201000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ric._1 ha impugnato la sentenza n. 3893/8/2024, depositata il 15.5.2024, con la quale la Corte di giustizia tributaria di I° grado di Catania, in parziale accoglimento del ricorso avverso la cartella di pagamento n. 293 2020 006080001 000, emessa per il complessivo importo di 5.039,91 € a titolo di bollo auto per l'anno 2017 relativo a cinque veicoli - quelli targati Targa_1, Targa_2, Targa_3, Targa_4 e Targa_5 - e dell'addizionale erariale (il così detto “superbollo”) per l'anno 2016 relativa al veicolo targato Targa_6, la annullava limitatamente a quest'ultima pretesa, ritenendo che non fosse stata dimostrata la notifica del prodromico avviso di accertamento, nonché con riferimento ai bolli dei veicoli targati Targa_1, Targa_3 ed Targa_4, essendo stato dimostrato l'inserimento degli stessi nell'elenco dei veicoli che potevano beneficiare della sospensione di imposta. Con la stessa sentenza, le spese venivano integralmente compensate tra le parti.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, controdeducendo e proponendo appello incidentale limitatamente all'annullamento di quanto preteso per addizionale erariale.
La causa veniva trattata e decisa all'udienza del 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Partendo dall'appello incidentalmente proposto dall'Agenzia delle Entrate, deve evidenziarsi che in allegato alle controdeduzioni spiegate nel primo grado di giudizio è stata depositata la notifica del processo verbale di accertamento n. 16000448 - afferente all'addizionale erariale chiesta per l'anno 2016 in relazione al veicolo targato Targa_6 - unitamente alla distinta di spedizione della raccomandata ADERUPR2016000027399 ed alla busta restituita al mittente “per compiuta giacenza”. Tanto basta per ritenere provata la notificazione dell'atto prodromico, ancor più se si considera che, contrariamente all'assunto del Ric._1, nella busta, sotto il logo dell'Agenzia delle Entrate, è riportato il “numero atto 16000448”, ciò altro non significando che era proprio il processo verbale di accertamento relativo alla pretesa per cui è causa ad essere inserito nel plico recapitato al Ric._1. Considerato, poi, che il plico è stato restituito al mittente per compiuta giacenza il 5.8.2019, sicché la notifica dell'atto prodromico si è perfezionata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello cui l'addizionale erariale si riferiva (il 2016, nello specifico) e che con riferimento al veicolo cui l'addizionale si riferisce, posseduto dal Ric._1 a titolo personale e non quale titolare della ditta individuale Società_1, la trascrizione della sospensione per rivendita è stata effettuata dopo la notifica del processo verbale di accertamento n. 16000448, deve convenirsi sul fatto che la somma pretesa dall'Agenzia delle Entrate è del tutto legittima.
L'appello incidentale, pertanto, merita accoglimento.
Stessa sorte spetta all'appello principale, sebbene limitatamente a quanto preteso per bollo auto in relazione al veicolo targato Targa_5 e non altrettanto per quanto attiene alla regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio.
Deve convenirsi con il Ric._1, infatti, quando assume che il giudice di prime cure ha sbagliato nel ritenere non attendibili i documenti prodotti agli allegati 7 (pagamento bollo 19/10/2016 - 31/07/2017) ed 8 (atto di vendita della vettura targata Targa_5 dell'11.7.2017), atteso che la ricevuta del pagamento del bollo, leggibile, non reca timbri e firme in quanto documento telematico. Tale documento, piuttosto, reca il numero del versamento, la data e la dicitura "transazione elettronica" che, altrimenti, non comparirebbe. Del pari, l'atto di vendita presenta i requisiti previsti dalla legge n. 264/91, essendo stato redatto presso lo Studio Telematico dell'Automobilista - S.T.A. - n. CT1337 e, trattandosi di documento telematico, non deve recare alcun timbro né firma ma, semplicemente, il codice sottostante “5-ZKGyOFRy-6Ze7a0KoTRQ111081 11/07/2017 h.19.36.38”, che indica altresì data ed ora della trascrizione della vendita. Peraltro, a maggior riprova dell'avvenuta vendita del veicolo targato Targa_5, il Ric._1 ha prodotto - come era legittimato a fare stante il disposto dell'art. 58 d.lgs 546 del 1992 applicabile ratione temporis, trattandosi nella specie di giudizio che in primo grado è stato introdotto prima del 5.1.2024 - la ricevuta sostitutiva del documento di circolazione del veicolo anzidetto, che reca timbro e firma, e dalla quale si evince il trasferimento in favore di Nominativo_1 è stato formalizzato proprio in data 11.7.2017. Nel periodo in cui il possesso del veicolo targato Targa_5 era riferibile al Ric._1, pertanto, il bollo auto è stato pagato.
Per quanto attiene al motivo di gravame afferente alla regolamentazione delle spese, che il Ric._1 lamenta essere state compensate per l'intero, deve convenirsi sul fatto che tale statuizione appare ancor più corretta alla luce delle determinazioni assunte nel presente grado di giudizio, solo se si consideri che quanto preteso per addizionale erariale costituisce il più significativo importo della cartella impugnata.
L'accoglimento dell'appello incidentale e l'accoglimento soltanto parziale di quello principale legittimano la compensazione, tra le parti, delle spese della presente fase di gravame.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di II^ grado della Sicilia, Sezione 17 staccata di Catania, così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello principale, in totale accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, annulla la cartella di pagamento limitatamente al bollo auto riferibile ai veicoli targati Targa_1, Targa_3, Targa_4 e Targa_5 e non altrettanto per quanto attiene al bollo auto del veicolo targato Targa_2 ed alla addizionale erariale relativa al veicolo targato Targa_6;
compensa, tra le parti, le spese del presente grado di giudizio;
Catania, 13 gennaio 2026
Il giudice relatore ed estensore David SALVUCCI
Il Presidente
US DO CA