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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 05/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2667/24 R.G. tra
, elett.te dom.ta in San Fele presso lo studio dell'avv. Parte_1
Giuseppe Faggella che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, elett.te dom.to in San Fele presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Giuseppe Faggella che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Resistente nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 19.12.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 15.07.2024 - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario il 24.07.2014 in San Fele con
[...]
e che con decreto n 148/18 cron. n. 15339/18 del 06.12.2018 CP_1 questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi concordate – ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio non sono nati figli.
Ha dichiarato che, secondo le condizioni concordate, i coniugi hanno rinunciato a qualsiasi richiesta di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti, e di aver diviso i beni esistenti nella casa coniugale.
Ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'esclusione dell'assegno divorzile in favore del resistente.
Instaurato il contraddittorio, alla prima udienza del 19.12.2024, svoltasi a trattazione scritta, il resistente si è costituito con il medesimo legale della ricorrente e ha dichiarato di aderire alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Nella stessa udienza le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno precisato le conclusioni congiunte in conformità dell'accordo depositato, sottoscritto dai coniugi e dal difensore, secondo cui: “art.1) I coniugi si danno reciprocamente atto di non essersi riconciliati dalla data dell'udienza di separazione e di non volersi riconciliare essendo venuta meno ogni relazione materiale ed affettiva;
Art.2) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e rinunciano all'assegno divorzile;
ogni rapporto economico è stato definito già in sede di separazione consensuale.” Sulla base delle riportate conclusioni la causa è stata rimessa in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
Fin dai rispettivi atti introduttivi e poi in sede conclusionale entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto di questo Tribunale n. 148/18 cron. 15339/18 del 06.12.2018, in produzione ricorrente.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione consensuale.
In secondo luogo, le convergenti prospettazioni delle parti evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
La mera pronuncia sullo status e l'accordo delle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da nei confronti Parte_1 di con ricorso del 15.07.2024, così provvede: Controparte_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in San Fele il 24.07.2014, trascritto Parte_1 Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Fele dell'anno
2014, parte II, serie A, n. 1;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14
e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Potenza, camera di consiglio del 30.12.2024
La Presidente est.