Articolo 63 della Legge 14 maggio 1981, n. 219
Articolo 62Articolo 64
Versione
19 maggio 1981
Art. 63. (Segreteria del CIPE).

Per le esigenze derivanti dai servizi di segreteria del CIPE connessi con l'attuazione della presente legge, il Ministro del bilancio e della programmazione economica puo' assumere personale nel limite di tre unita', avvalendosi dei contratti di cui all' articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428 , convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497 , omesso il parere del Comitato tecnico scientifico.
Per le medesime esigenze il limite di cui all'articolo 5, ultimo comma, del decreto-legge di cui al primo comma e' elevato di 10 unita'.

CAPO III.

DISPOSIZIONI VARIE.
Entrata in vigore il 19 maggio 1981