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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 17/02/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n.238/2020 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 12 febbraio 2025, nella causa avente ad oggetto “differenze retributive”,
tra
, rappr. e dif. da avv. Del Vecchio Fabrizio Appellante Parte_1
contro
, rappr. e dif. da avv. Mastrocinque Giuseppe Appellata Controparte_1
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 20.6.2020 impugnava la Parte_1 sentenza resa in data 27 febbraio 2020, con cui il Giudice del lavoro di Taranto la condannava al pagamento in favore di , a titolo di differenze retributive e TFR maturati dal 1998 Controparte_1 al 2010, della somma di € 54.892,97 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei crediti;
compensava per metà le spese di lite, ponendo a carico della soccombente, di € 3.500,00, con distrazione. Pt_1 Si è costituita l'appellata , proponendo appello incidentale. CP_1 L'appello, all'udienza del 12 febbraio 2025, è stata discussa e decisa con dispositivo letto in udienza.
---°°°---°°°--- Nella sentenza di primo grado il Giudice a quo valuta positivamente le deposizioni testimoniali rese dai testi e colleghi di lavoro di e dunque Tes_1 Testimone_2 Controparte_1 dipendenti anch' essi della che hanno asseverato per piena conoscenza diretta il rapporto di Pt_1 lavoro subordinato della alle dipendenze della con mansioni di sarta addetta alla CP_1 Pt_1 riparazione della merce e, all'occorrenza, di commessa alla vendita, all'interno del negozio denominato “Marina Rinaldi” in via D'Aquino in Taranto, per otto ore giornaliere (teste Tes_1
[...
, che ha precisato “al pagamento della retribuzione provvedeva la signora che era anche Pt_1 il gestore del negozio” ) dal lunedì al sabato e, solo in caso di apertura straordinaria del negozio, alla domenica;
della titolarità del rapporto lavorativo in capo alla – in relazione a tre negozi, Pt_1 rispettivamente dislocati in via D'Aquino (ove prestava la propria attività lavorativa CP_1
, in via Berardi e in Piazza Carmine (ove il teste aveva prestato la propria attività
[...] Tes_2 lavorativa, dapprima in via Berardi e poi in piazza Carmine), mentre la aveva lavorato Tes_3 nel negozio sito in via Berardi); hanno riferito della retribuzione, corrisposta dalla la quale indicava orari di lavoro e compiti Pt_1 da svolgere;
ha peraltro il Giudice di prime cure, alla luce delle risultanze istruttorie, ritenuto provato il rapporto di lavoro dell'appellata ( a fronte della domanda contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio, in cui si indicava il periodo 1998/2012), dal 1998 al 2010; ha ritenuto le mansioni disimpegnate dalla riconducibili al livello V. che comprende “i CP_1 lavoratori che eseguono lavori qualificati per i quali sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite”¸ figura assimilabile a quelle della sarta addetta ad interventi su capi di abbigliamento già confezionati e che comunque non richiedono le specifiche conoscenze tecniche e articolari capacità tecnico-pratiche proprie del superiore livello, e che comunque non erano emerse dall'istruttoria; disposta dunque in primo grado consulenza tecnico-contabile, il Giudice di primo grado ha individuato le mansioni disimpegnate dall'appellante i quelle di sarta (solo occasionalmente commessa ), decurtato le somme relative agli anni 2011 e 2012; dalle somme indicate dal consulente quelle relative a ferie e permessi non goduti, in quanto non provati;
la 14a mensilità in quanto istituto contrattuale e non legale, ed in assenza di prova della adesione della alle Pt_1 associazioni stipulanti.
Ritenuto provato quindi il rapporto di lavoro subordinato della nei confronti della CP_1 Pt_1 con le mansioni sopra indicate, ha condannato quest'ultima al pagamento in favore dell'odierna appellata della somma in premessa indicata, oltre accessori di legge.
---°°°---°°°--- In questa sede parte appellante impugnando la sentenza di cui appena sopra, Parte_1 lamenta in primis la omessa pronuncia del Giudice di primo grado sulla eccezione di difetto di legittimazione passiva di essa Pt_1 Alla lettura della memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, si legge che “l'attività di vendita al dettaglio di abbigliamento (della si è sempre svolta presso i locali siti alla via Pt_1
Berardi 3 mediante al ditta denominata MARIAGE BOUTIQUE DI BORSCI ADDOLORATA.
La ricorrente dichiara di aver lavorato presso la ditta dal 1998 al 2012, Parte_1 svolgendo le proprie mansioni presso in punto vendita di via D'Aquino 38. Come può evincersi dalla visure camerali che si allegano, la ditta ha avuto un Parte_1 punto vendita in via D'Aquino 38 solo dal 5.7.2012 al 11.10.2012. Nel periodo denunciato (1998/2012) l'attività commerciale sita in Taranto alla via D'Aquino 38 era proprietà di altra e differente compagine societaria, ovvero la PA attualmente in liquidazione, società che fino al 13.11.2016 ha avuto quale amministratore il sig.
(NOTA: figlio della come emerge dagli atti) e dal 13.11.2016 quale Persona_1 Pt_1 liquidatrice la odierna convenuta ( ”. Pt_1
Dunque le richieste contributive e retributive della signora avrebbe dovuto rivolgerle CP_1 alla e non alla signora soggetto del tutto estraneo alla PA Pt_1 compagine societaria che gestiva il locale di via D'Aquino 38”.
[Per quanto rileva il periodo per il quale la signora è stata titolare dell'attività commerciale Pt_1 sita in Taranto alla via D'Aquino 38, e dunque per il periodo che rileva nel presente giudizio, dal 5.7.2012 all'11.10 2012, la signora frequentava saltuariamente i locali di cui sopra, in CP_1 qualità di sarta …effettuava occasionalmente piccole modifiche che venivano pagate direttamente dai clienti….in via sporadica ed occasionale, una volta alla settimana…]:tale periodo tuttavia non rileva nell'appello che qui occupa, avendo il Giudice a quo ritenuto provato il rapporto di lavoro sino al 2010.
In realtà, a giudizio di questa Corte, la doglianza è infondata. Nella individuazione del datore di lavoro effettivo e reale, il Giudice di primo grado ha dovuto svolgere la necessaria istruttoria, e nella motivazione, ritenendo la signora l'effettivo datore Pt_1 di lavoro per le motivazioni sopra riportate, non ha omesso alcuna pronuncia, rispondendo nei fatti laddove ha ritenuto la legittimazione passiva della sig.ra quale datore di lavoro. Pt_1
---°°°---°°°--- Con secondo motivo di appello parte appellante contesta il valore probatorio riconosciuto dal
Giudice di primo grado alle testimonianze sopra esaminate, citando altre dichiarazioni testimoniali,
e precisamente quelle di 1. , regolarmente assunta dalla e responsabile Controparte_3 PA del punto vendita: "La ricorrente ha lavorato presso il negozio di via D'Aquino, non posso dire con quale società. [..] ho lavorato in via D'Aquino gli ultimi 2 o 3 anni prima del
2012 e in tale periodo sono stata in contatto con la . Che io sappia la non CP_1 Pt_1
è mai stata nel negozio di via D'Aquini; la era nel negozio di via Berardi. [..] non ho Pt_1 mai visto la pagare la ". Pt_1 CP_1
Ho lavorato con la con regolare contratto. PA
Confermo che il negozio della sig.ra è sempre stato Mariage di via Parte_1
Berardi, il negozio di via D'Aquino 38 è sempre stato nel periodo in cui io ho lavorato dal
98 al 2006, di proprietà della di cui il titolare era il sig. . PA Persona_1 Nel negozio di via D'Aquino 38 ero io la responsabile del punto vendita ed in quanto tale mi occupavo dell'apertura e della chiusura del locale;
a volte è capitato che aprisse o Test chiudesse il negozio, la mia collega di lavoro di nome . La sig.ra non veniva mai nel negozio dove io lavoravo in via D'Aquino se non 1 Pt_1 volta al mese;
il sig. invece veniva in negozio ogni 7-10 giorni e verificava Persona_1 l'andamento dell'attività provvedendo alle gestione degli ordinativi. La sig.ra ha CP_1 lavorato nel negozio di via D'Aquino ma non ricordo di preciso le date;
la CP_1 svolgeva la mansione di sarta all'interno del locale;
è capitato che la ricorrente in caso di affluenza straordinaria ci desse una mano;
quando ho lavorato la dalla Parte_2 sartoria per fare le modifiche ai vestiti dei clienti;
come già detto è capitato che ci desse una mano nell'indicare i vestiti da vendere, anche se le operazioni di cassa le effettuavo io;
le attività di vendita della ricorrente avevano carattere straordinario non più di una volta a settimana. La svolgeva le mansioni di sarta nel locale interrato di via D'Aquino. CP_1
Il lavoro era sempre svolto dalla ricorrente nella sartoria. La assolveva gli stessi CP_1 orari di lavoro miei. Non ho mai visto chi pagasse la ricorrente”
2. , la quale assume di aver lavorato con la presso l'attività CP_4 CP_1 commerciale di via D'Aquino: “"La ricorrente ha lavorato presso il negozio di via
D'Aquino, non posso dire con quale società. [..]; la ricorrente svolgeva mansioni di sarta;
ho lavorato in via D'Aquino gli ultimi 2 o 3 anni prima del 2012 e in tale periodo sono stata in contatto con la . Che io sappia la non è mai stata nel negozio di via CP_1 Pt_1
D'Aquino; la era nel negozio di via Berardi. [..] non ho mai visto la pagare la Pt_1 Pt_1
". CP_1
, la quale ha lavorato per la presso via D'Aquino ed Parte_3 PA in tale occasione visto la Passiaotore. "Ho lavorato per la presso il locale in via D'Aquino 38 dal 2005 per almeno 3 o PA
4 anni. Svolgevo le mansioni di commessa: avevo regolare contratto con la di PA
. Confermo che la sig.ra era titolare e proprietaria del negozio Persona_1 Parte_1
Mariage di via Berardi. E' la madre di Nel periodo nel quale ho lavorato per Persona_1 lavorava con me la ricorrente che svolgeva le mansioni di sarta nel piano PA interrato del negozio.
La ricorrente parlava con la clientela solo quando doveva prendere le misure e saliva al piano terreno. Le operazioni di vendita erano condotte dalle addette alla vendita e non dalla;
CP_1 io non avevo mansioni di cassa se non in via del tutto eccezionale. In via del tutto sporadica ed in qualità di madre di , la passava dal nostro Persona_1 Pt_1 negozio;
il sig. passava dal nostro negozio, ma non posso precisare e non ricordo Persona_1 con che frequenza” Aprivamo attorno alle 9, ma non ricordo chi aveva le chiavi de negozio;
fino alle 13 e dalle 16.45 fino alle 20.30. Non ricordo gli orari della . CP_1
Eravamo chiusi il lunedì mattina e la domenica. Non so chi pagasse la . A me pagava CP_1
Non so se la avesse regolare contratto. Non so chi pagasse le mie , Persona_1 CP_1 hanno indicato con precisione
---°°°---°°°--- Ebbene, tutto ciò esaminato, a giudizio della Corte le testimonianze citate dall'appellante non appaiono in grado di scalfire le testimonianze dei testi e i quali, la Tes_1 Testimone_2 prima collega di lavoro della ricorrente presso il negozio “Marina Rinaldi” in via D'Aquino, il secondo per tre o quattro mesi in via D'Aquino e prima in piazza Carmine e in via Berardi, hanno indicato con precisione e coerenza (teste ) “La retribuzione veniva corrisposta dalla signora Tes_2 che indicava anche gli orari di lavoro e le attività da svolgere” e “Il pagamento della Pt_1 retribuzione veniva effettuato in contanti dalla signora che ci indicava anche l'orario di Pt_1 lavoro” (teste . Tes_1
Tali dichiarazioni testimoniali, precise e coerenti, provenienti da terzi la cui terzietà appare scalfita in assenza di elementi di dubbio in tal senso, e che pertanto sono da ritenersi attendibili, non appaiono poter essere poste in dubbio dalle testimonianze di parte avversa: da ricordare che Tes_4 ha dichiarato di esser cugina della e ove anche ella stessa abbia dichiarato che, dopo
[...] Pt_1 aver lavorato in negozio non ha più rapporti con la non è da escludersi una compiacenza Pt_1 nella deposizione testimoniale. Nelle dichiarazioni rese dalla teste pur sottolineate dall'appellante, non può obliterarsi Pt_3 che, in relazione al periodo dal 2005 per circa quattro anni in via D'Aquino “Nel periodo nel quale ho lavorato per lavorava con me la ricorrente che svolgeva le mansioni di sarta PA nel piano interrato del negozio. Ora, se tale dichiarazione viene sottolineata dall'appellante per invocare la PA come datore di lavoro, intanto si conferma che la sig.ra lavorasse come sarta in quel CP_1 locale, e la teste non parla di quella “sporadicità” delle prestazioni sartoriali da parte della sig.ra di cui invece fa menzione la teste CP_1 Controparte_3
Inoltre entrambe le testimoni di non essere a conoscenza di chi corrispondesse la retribuzione alla ricorrente, pur affermandosi che il sig. passava dal negozio con costanza (circa una Persona_1 volta alla settimana) e la di tanto in tanto: circostanza quest'ultima radicalmente smentita Pt_1 dai testi e Tes_2 Tes_1
Nessuna delle due, inoltre, indica il sig. come la persona che impartisse le direttive Persona_1 di lavoro: mentre espressamente e chiaramente e indicano tale Testimone_2 Persona_2 persona in . Parte_1
---°°°---°°°---
Ritiene allora questa Corte, all'esito della compiuta analisi di tutto il materiale probatorio, che dalle carte processuali, ad onta della intestazione della società il datore di lavoro PA effettivo debba essere individuato in . Si ricorderà che la teste riferisce”: Parte_1 Tes_1 Sono stata assunta dalla signora . Pt_1
Così provata la sussistenza degli elementi sintomatici della subordinazione, e cioè la eterodirezione, l'impartire ordini e direttive precise, l'orario di lavoro e la retribuzione predeterminati, l'appello principale va rigettato.
Ora, problema che si impone di risolvere in questa sede è il rapporto fra quanto emerso dalle deposizioni testimoniali, le quali hanno chiaramente confermato le mansioni di sarta della
, livello V CCNL (e non di IV, nel quale può agevolmente rientrare l'attività di sarta)e CP_1 sino all'anno 2012, l' ha invece ritenuto di accertare mansioni di commessa sino al 2012, Pt_4 laddove le testimonianze esaminate, più logiche e coerenti più qualificate riconducono lo svolgimento delle mansioni lavorativa sino al 2010.
Ritiene questa Corte che la istruttoria qui svolta non possa subìre mutamenti per effetto dell'accertamento dell'IT.L., in quanto si compendia in un solo foglio con contenuto assertivo, ma privo di qualunque altro elemento (ad esempio dichiarazioni rese agli ispettori), che nel caso di specie sono affatto manchevoli
Ebbene, ritiene questa Corte che, a fronte di tutto ciò che è emerso in giudizio, sino queste risultanze istruttorie a dover prevalere, in quanto promananti da persone che hanno lavorato giornalmente con la e che hanno riferito la giornalierità della vita professionale della CP_1
. CP_1
---°°°---°°°---
In questi termini si risolve il proposto appello incidentale di , che ha instato in Controparte_1 primis per il riconoscimento del rapporto di lavoro sino al 31.10.2012, laddove in Giudice di primo grado ha ritenuto provato detto rapporto di lavoro sino al 2010. Ha dedotto a conforto l'intervenuto riconoscimento, da parte dell' Controparte_5
, del rapporto di lavoro della sino al 2012, come da documentazione allegata agli
[...] CP_1 atti, e precisamente, come si legge nell'appello incidentale, “ vedasi allegati sub 1 e 2 del ricorso introduttivo”. Ha chiesto di conseguenza integrazione della CTU contabile, onde stabilire l'esatto ammontare delle differenze retributive spettanti all'appellata, che per i motivi sopra esposti non è ammissibile.
Ma l'appello va rigettato, alla luce delle considerazioni sopra esposte.
2.lamenta infine nell'appello incidentale la sig.ra la non corretta statuizione del Giudice CP_1 in ordine alle spese di lite, compensate per metà e posto il residuo a carico della Pt_1
Anche tale motivo è a giudizio della Corte infondato, essendo adeguatamente e giustificatamente motivato con la parziale reciproca soccombenza, relativa alla durata del rapporto di lavoro
(secondo la ricorrente sino al 2012, provato e deciso in sentenza sino al 2010). E' evidente la reciproca soccombenza, che ha pienamente giustificato la compensazione operata dal Giudice di primo grado.
Anche tale motivo di appello incidentale va rigettato.
---°°°---°°°--- Rigettati l'appello principale e l'appello incidentale, quanto alle spese di lite di questo grado di giudizio si verifica ancora una reciproca soccombenza, che ne giustifica la compensazione.
p.q.m.
Rigetta l'appello proposto da e l'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_1
[...]
Compensa integralmente le spese di questo grado di giudizio.
Taranto, 12 febbraio 2025 Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 12 febbraio 2025, nella causa avente ad oggetto “differenze retributive”,
tra
, rappr. e dif. da avv. Del Vecchio Fabrizio Appellante Parte_1
contro
, rappr. e dif. da avv. Mastrocinque Giuseppe Appellata Controparte_1
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 20.6.2020 impugnava la Parte_1 sentenza resa in data 27 febbraio 2020, con cui il Giudice del lavoro di Taranto la condannava al pagamento in favore di , a titolo di differenze retributive e TFR maturati dal 1998 Controparte_1 al 2010, della somma di € 54.892,97 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei crediti;
compensava per metà le spese di lite, ponendo a carico della soccombente, di € 3.500,00, con distrazione. Pt_1 Si è costituita l'appellata , proponendo appello incidentale. CP_1 L'appello, all'udienza del 12 febbraio 2025, è stata discussa e decisa con dispositivo letto in udienza.
---°°°---°°°--- Nella sentenza di primo grado il Giudice a quo valuta positivamente le deposizioni testimoniali rese dai testi e colleghi di lavoro di e dunque Tes_1 Testimone_2 Controparte_1 dipendenti anch' essi della che hanno asseverato per piena conoscenza diretta il rapporto di Pt_1 lavoro subordinato della alle dipendenze della con mansioni di sarta addetta alla CP_1 Pt_1 riparazione della merce e, all'occorrenza, di commessa alla vendita, all'interno del negozio denominato “Marina Rinaldi” in via D'Aquino in Taranto, per otto ore giornaliere (teste Tes_1
[...
, che ha precisato “al pagamento della retribuzione provvedeva la signora che era anche Pt_1 il gestore del negozio” ) dal lunedì al sabato e, solo in caso di apertura straordinaria del negozio, alla domenica;
della titolarità del rapporto lavorativo in capo alla – in relazione a tre negozi, Pt_1 rispettivamente dislocati in via D'Aquino (ove prestava la propria attività lavorativa CP_1
, in via Berardi e in Piazza Carmine (ove il teste aveva prestato la propria attività
[...] Tes_2 lavorativa, dapprima in via Berardi e poi in piazza Carmine), mentre la aveva lavorato Tes_3 nel negozio sito in via Berardi); hanno riferito della retribuzione, corrisposta dalla la quale indicava orari di lavoro e compiti Pt_1 da svolgere;
ha peraltro il Giudice di prime cure, alla luce delle risultanze istruttorie, ritenuto provato il rapporto di lavoro dell'appellata ( a fronte della domanda contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio, in cui si indicava il periodo 1998/2012), dal 1998 al 2010; ha ritenuto le mansioni disimpegnate dalla riconducibili al livello V. che comprende “i CP_1 lavoratori che eseguono lavori qualificati per i quali sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite”¸ figura assimilabile a quelle della sarta addetta ad interventi su capi di abbigliamento già confezionati e che comunque non richiedono le specifiche conoscenze tecniche e articolari capacità tecnico-pratiche proprie del superiore livello, e che comunque non erano emerse dall'istruttoria; disposta dunque in primo grado consulenza tecnico-contabile, il Giudice di primo grado ha individuato le mansioni disimpegnate dall'appellante i quelle di sarta (solo occasionalmente commessa ), decurtato le somme relative agli anni 2011 e 2012; dalle somme indicate dal consulente quelle relative a ferie e permessi non goduti, in quanto non provati;
la 14a mensilità in quanto istituto contrattuale e non legale, ed in assenza di prova della adesione della alle Pt_1 associazioni stipulanti.
Ritenuto provato quindi il rapporto di lavoro subordinato della nei confronti della CP_1 Pt_1 con le mansioni sopra indicate, ha condannato quest'ultima al pagamento in favore dell'odierna appellata della somma in premessa indicata, oltre accessori di legge.
---°°°---°°°--- In questa sede parte appellante impugnando la sentenza di cui appena sopra, Parte_1 lamenta in primis la omessa pronuncia del Giudice di primo grado sulla eccezione di difetto di legittimazione passiva di essa Pt_1 Alla lettura della memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, si legge che “l'attività di vendita al dettaglio di abbigliamento (della si è sempre svolta presso i locali siti alla via Pt_1
Berardi 3 mediante al ditta denominata MARIAGE BOUTIQUE DI BORSCI ADDOLORATA.
La ricorrente dichiara di aver lavorato presso la ditta dal 1998 al 2012, Parte_1 svolgendo le proprie mansioni presso in punto vendita di via D'Aquino 38. Come può evincersi dalla visure camerali che si allegano, la ditta ha avuto un Parte_1 punto vendita in via D'Aquino 38 solo dal 5.7.2012 al 11.10.2012. Nel periodo denunciato (1998/2012) l'attività commerciale sita in Taranto alla via D'Aquino 38 era proprietà di altra e differente compagine societaria, ovvero la PA attualmente in liquidazione, società che fino al 13.11.2016 ha avuto quale amministratore il sig.
(NOTA: figlio della come emerge dagli atti) e dal 13.11.2016 quale Persona_1 Pt_1 liquidatrice la odierna convenuta ( ”. Pt_1
Dunque le richieste contributive e retributive della signora avrebbe dovuto rivolgerle CP_1 alla e non alla signora soggetto del tutto estraneo alla PA Pt_1 compagine societaria che gestiva il locale di via D'Aquino 38”.
[Per quanto rileva il periodo per il quale la signora è stata titolare dell'attività commerciale Pt_1 sita in Taranto alla via D'Aquino 38, e dunque per il periodo che rileva nel presente giudizio, dal 5.7.2012 all'11.10 2012, la signora frequentava saltuariamente i locali di cui sopra, in CP_1 qualità di sarta …effettuava occasionalmente piccole modifiche che venivano pagate direttamente dai clienti….in via sporadica ed occasionale, una volta alla settimana…]:tale periodo tuttavia non rileva nell'appello che qui occupa, avendo il Giudice a quo ritenuto provato il rapporto di lavoro sino al 2010.
In realtà, a giudizio di questa Corte, la doglianza è infondata. Nella individuazione del datore di lavoro effettivo e reale, il Giudice di primo grado ha dovuto svolgere la necessaria istruttoria, e nella motivazione, ritenendo la signora l'effettivo datore Pt_1 di lavoro per le motivazioni sopra riportate, non ha omesso alcuna pronuncia, rispondendo nei fatti laddove ha ritenuto la legittimazione passiva della sig.ra quale datore di lavoro. Pt_1
---°°°---°°°--- Con secondo motivo di appello parte appellante contesta il valore probatorio riconosciuto dal
Giudice di primo grado alle testimonianze sopra esaminate, citando altre dichiarazioni testimoniali,
e precisamente quelle di 1. , regolarmente assunta dalla e responsabile Controparte_3 PA del punto vendita: "La ricorrente ha lavorato presso il negozio di via D'Aquino, non posso dire con quale società. [..] ho lavorato in via D'Aquino gli ultimi 2 o 3 anni prima del
2012 e in tale periodo sono stata in contatto con la . Che io sappia la non CP_1 Pt_1
è mai stata nel negozio di via D'Aquini; la era nel negozio di via Berardi. [..] non ho Pt_1 mai visto la pagare la ". Pt_1 CP_1
Ho lavorato con la con regolare contratto. PA
Confermo che il negozio della sig.ra è sempre stato Mariage di via Parte_1
Berardi, il negozio di via D'Aquino 38 è sempre stato nel periodo in cui io ho lavorato dal
98 al 2006, di proprietà della di cui il titolare era il sig. . PA Persona_1 Nel negozio di via D'Aquino 38 ero io la responsabile del punto vendita ed in quanto tale mi occupavo dell'apertura e della chiusura del locale;
a volte è capitato che aprisse o Test chiudesse il negozio, la mia collega di lavoro di nome . La sig.ra non veniva mai nel negozio dove io lavoravo in via D'Aquino se non 1 Pt_1 volta al mese;
il sig. invece veniva in negozio ogni 7-10 giorni e verificava Persona_1 l'andamento dell'attività provvedendo alle gestione degli ordinativi. La sig.ra ha CP_1 lavorato nel negozio di via D'Aquino ma non ricordo di preciso le date;
la CP_1 svolgeva la mansione di sarta all'interno del locale;
è capitato che la ricorrente in caso di affluenza straordinaria ci desse una mano;
quando ho lavorato la dalla Parte_2 sartoria per fare le modifiche ai vestiti dei clienti;
come già detto è capitato che ci desse una mano nell'indicare i vestiti da vendere, anche se le operazioni di cassa le effettuavo io;
le attività di vendita della ricorrente avevano carattere straordinario non più di una volta a settimana. La svolgeva le mansioni di sarta nel locale interrato di via D'Aquino. CP_1
Il lavoro era sempre svolto dalla ricorrente nella sartoria. La assolveva gli stessi CP_1 orari di lavoro miei. Non ho mai visto chi pagasse la ricorrente”
2. , la quale assume di aver lavorato con la presso l'attività CP_4 CP_1 commerciale di via D'Aquino: “"La ricorrente ha lavorato presso il negozio di via
D'Aquino, non posso dire con quale società. [..]; la ricorrente svolgeva mansioni di sarta;
ho lavorato in via D'Aquino gli ultimi 2 o 3 anni prima del 2012 e in tale periodo sono stata in contatto con la . Che io sappia la non è mai stata nel negozio di via CP_1 Pt_1
D'Aquino; la era nel negozio di via Berardi. [..] non ho mai visto la pagare la Pt_1 Pt_1
". CP_1
, la quale ha lavorato per la presso via D'Aquino ed Parte_3 PA in tale occasione visto la Passiaotore. "Ho lavorato per la presso il locale in via D'Aquino 38 dal 2005 per almeno 3 o PA
4 anni. Svolgevo le mansioni di commessa: avevo regolare contratto con la di PA
. Confermo che la sig.ra era titolare e proprietaria del negozio Persona_1 Parte_1
Mariage di via Berardi. E' la madre di Nel periodo nel quale ho lavorato per Persona_1 lavorava con me la ricorrente che svolgeva le mansioni di sarta nel piano PA interrato del negozio.
La ricorrente parlava con la clientela solo quando doveva prendere le misure e saliva al piano terreno. Le operazioni di vendita erano condotte dalle addette alla vendita e non dalla;
CP_1 io non avevo mansioni di cassa se non in via del tutto eccezionale. In via del tutto sporadica ed in qualità di madre di , la passava dal nostro Persona_1 Pt_1 negozio;
il sig. passava dal nostro negozio, ma non posso precisare e non ricordo Persona_1 con che frequenza” Aprivamo attorno alle 9, ma non ricordo chi aveva le chiavi de negozio;
fino alle 13 e dalle 16.45 fino alle 20.30. Non ricordo gli orari della . CP_1
Eravamo chiusi il lunedì mattina e la domenica. Non so chi pagasse la . A me pagava CP_1
Non so se la avesse regolare contratto. Non so chi pagasse le mie , Persona_1 CP_1 hanno indicato con precisione
---°°°---°°°--- Ebbene, tutto ciò esaminato, a giudizio della Corte le testimonianze citate dall'appellante non appaiono in grado di scalfire le testimonianze dei testi e i quali, la Tes_1 Testimone_2 prima collega di lavoro della ricorrente presso il negozio “Marina Rinaldi” in via D'Aquino, il secondo per tre o quattro mesi in via D'Aquino e prima in piazza Carmine e in via Berardi, hanno indicato con precisione e coerenza (teste ) “La retribuzione veniva corrisposta dalla signora Tes_2 che indicava anche gli orari di lavoro e le attività da svolgere” e “Il pagamento della Pt_1 retribuzione veniva effettuato in contanti dalla signora che ci indicava anche l'orario di Pt_1 lavoro” (teste . Tes_1
Tali dichiarazioni testimoniali, precise e coerenti, provenienti da terzi la cui terzietà appare scalfita in assenza di elementi di dubbio in tal senso, e che pertanto sono da ritenersi attendibili, non appaiono poter essere poste in dubbio dalle testimonianze di parte avversa: da ricordare che Tes_4 ha dichiarato di esser cugina della e ove anche ella stessa abbia dichiarato che, dopo
[...] Pt_1 aver lavorato in negozio non ha più rapporti con la non è da escludersi una compiacenza Pt_1 nella deposizione testimoniale. Nelle dichiarazioni rese dalla teste pur sottolineate dall'appellante, non può obliterarsi Pt_3 che, in relazione al periodo dal 2005 per circa quattro anni in via D'Aquino “Nel periodo nel quale ho lavorato per lavorava con me la ricorrente che svolgeva le mansioni di sarta PA nel piano interrato del negozio. Ora, se tale dichiarazione viene sottolineata dall'appellante per invocare la PA come datore di lavoro, intanto si conferma che la sig.ra lavorasse come sarta in quel CP_1 locale, e la teste non parla di quella “sporadicità” delle prestazioni sartoriali da parte della sig.ra di cui invece fa menzione la teste CP_1 Controparte_3
Inoltre entrambe le testimoni di non essere a conoscenza di chi corrispondesse la retribuzione alla ricorrente, pur affermandosi che il sig. passava dal negozio con costanza (circa una Persona_1 volta alla settimana) e la di tanto in tanto: circostanza quest'ultima radicalmente smentita Pt_1 dai testi e Tes_2 Tes_1
Nessuna delle due, inoltre, indica il sig. come la persona che impartisse le direttive Persona_1 di lavoro: mentre espressamente e chiaramente e indicano tale Testimone_2 Persona_2 persona in . Parte_1
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Ritiene allora questa Corte, all'esito della compiuta analisi di tutto il materiale probatorio, che dalle carte processuali, ad onta della intestazione della società il datore di lavoro PA effettivo debba essere individuato in . Si ricorderà che la teste riferisce”: Parte_1 Tes_1 Sono stata assunta dalla signora . Pt_1
Così provata la sussistenza degli elementi sintomatici della subordinazione, e cioè la eterodirezione, l'impartire ordini e direttive precise, l'orario di lavoro e la retribuzione predeterminati, l'appello principale va rigettato.
Ora, problema che si impone di risolvere in questa sede è il rapporto fra quanto emerso dalle deposizioni testimoniali, le quali hanno chiaramente confermato le mansioni di sarta della
, livello V CCNL (e non di IV, nel quale può agevolmente rientrare l'attività di sarta)e CP_1 sino all'anno 2012, l' ha invece ritenuto di accertare mansioni di commessa sino al 2012, Pt_4 laddove le testimonianze esaminate, più logiche e coerenti più qualificate riconducono lo svolgimento delle mansioni lavorativa sino al 2010.
Ritiene questa Corte che la istruttoria qui svolta non possa subìre mutamenti per effetto dell'accertamento dell'IT.L., in quanto si compendia in un solo foglio con contenuto assertivo, ma privo di qualunque altro elemento (ad esempio dichiarazioni rese agli ispettori), che nel caso di specie sono affatto manchevoli
Ebbene, ritiene questa Corte che, a fronte di tutto ciò che è emerso in giudizio, sino queste risultanze istruttorie a dover prevalere, in quanto promananti da persone che hanno lavorato giornalmente con la e che hanno riferito la giornalierità della vita professionale della CP_1
. CP_1
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In questi termini si risolve il proposto appello incidentale di , che ha instato in Controparte_1 primis per il riconoscimento del rapporto di lavoro sino al 31.10.2012, laddove in Giudice di primo grado ha ritenuto provato detto rapporto di lavoro sino al 2010. Ha dedotto a conforto l'intervenuto riconoscimento, da parte dell' Controparte_5
, del rapporto di lavoro della sino al 2012, come da documentazione allegata agli
[...] CP_1 atti, e precisamente, come si legge nell'appello incidentale, “ vedasi allegati sub 1 e 2 del ricorso introduttivo”. Ha chiesto di conseguenza integrazione della CTU contabile, onde stabilire l'esatto ammontare delle differenze retributive spettanti all'appellata, che per i motivi sopra esposti non è ammissibile.
Ma l'appello va rigettato, alla luce delle considerazioni sopra esposte.
2.lamenta infine nell'appello incidentale la sig.ra la non corretta statuizione del Giudice CP_1 in ordine alle spese di lite, compensate per metà e posto il residuo a carico della Pt_1
Anche tale motivo è a giudizio della Corte infondato, essendo adeguatamente e giustificatamente motivato con la parziale reciproca soccombenza, relativa alla durata del rapporto di lavoro
(secondo la ricorrente sino al 2012, provato e deciso in sentenza sino al 2010). E' evidente la reciproca soccombenza, che ha pienamente giustificato la compensazione operata dal Giudice di primo grado.
Anche tale motivo di appello incidentale va rigettato.
---°°°---°°°--- Rigettati l'appello principale e l'appello incidentale, quanto alle spese di lite di questo grado di giudizio si verifica ancora una reciproca soccombenza, che ne giustifica la compensazione.
p.q.m.
Rigetta l'appello proposto da e l'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_1
[...]
Compensa integralmente le spese di questo grado di giudizio.
Taranto, 12 febbraio 2025 Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella