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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/10/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. GI D'AN Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa NA RA Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 923/2025 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
, Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. MICELI FRANCESCO, C.F._1
PEC: Email_1 appellante contro
, CP_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. PARISI GIOVANNI, C.F._2
PEC: Email_2 appellata
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
Conclusioni per l'appellante:
“Voglia LA CORTE ADITA disattese le contrarie istanze, eccezioni e difese, riformare la sentenza impugnata dichiarando non dovuto l'assegno di mantenimento ovvero ridurlo proporzionalmente o secondo equità.
1 Con vittorie e spese di giudizio da distrarsi all'avvocato dichiaratosi antistatario.”
Conclusioni per l'appellata:
Previa reiezione di ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
1) Ritenere e dichiarare inammissibile ai sensi di cui agli artt. 473-bis.30 e 342 c.p.c.
l'appello interposto da avverso la sentenza n. 1502/2025 emessa dal Parte_1
Tribunale Civile di Palermo tra le parti in causa, pubblicata in data 04/04/2025 (notificata nella medesima data), per le argomentazioni di cui al punto I) della presente comparsa di risposta, ovvero per qualsiasi altro motivo in fatto e in diritto e, per l'effetto, rigettarlo con integrale conferma della pronuncia gravata;
2) Ferma e impregiudicata la superiore domanda, ritenere e dichiarare comunque infondato nel merito l'appello interposto da avverso la sentenza n. 1502/2025 Parte_1 emessa dal Tribunale Civile di Palermo tra le parti in causa, pubblicata in data 04/04/2025
(notificata nella medesima data), per le argomentazioni di cui al punto II) della presente comparsa di risposta, ovvero per qualsiasi altro motivo in fatto e in diritto, e per l'effetto, rigettarlo con conseguente conferma integrale della pronuncia gravata;
3) Quale mezzo al fine, ove la Corte d'Appello lo ritenga indispensabile ai fini del decidere, tenuto conto di quanto rilevato in questa sede e delle emergenze processuali di primo grado, ivi compresa la dichiarazione resa dalla controparte all'udienza di comparizione personale dei coniugi del 06/05/2025, disporre un accertamento patrimoniale per il tramite del Nucleo di Polizia Tributaria territorialmente competente, al fine di fare luce sulla complessiva e reale situazione economico-reddituale riferibile al Sig. , ivi compresi quei Parte_1 beni – mobiliari e immobiliari – che sebbene intestati a terzi, siano riconducibili nella sfera patrimoniale dell'appellante;
4) Ammettere ogni altro mezzo istruttorio che ci si riserva di articolare, tenuto conto del comportamento processuale di controparte;
5) Assumere ogni provvedimento ritenuto opportuno in ordine alla richiesta avversa di distrazione delle spese di lite al difensore dell'appellante ammesso al patrocinio a spese dello
Stato;
6) Con vittoria di spese e compensi di lite, che verranno richiesti a carico dell'Erario con istanza di liquidazione che sarà depositata nel prosieguo, essendo la odierna esponente parte
2 ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Palermo N. 8043/2023 del 04/12/2023 (prot. N. 39360/2023).”
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 1502/2025, resa e pubblicata in data 4 aprile 2025, pronunciando sul ricorso ritualmente depositato e notificato da nei confronti di CP_1 [...]
, il Tribunale di Palermo, dopo aver dichiarato la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio contratto il 5 aprile 1993 a San US TO dalle parti in epigrafe, ha posto a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 CP_1
un assegno mensile pari ad euro 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli
[...]
indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Persona_1
(nata il 1° luglio 2000), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, unitamente all'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie da sostenere per la prole in misura del 50%; ha compensato le spese di lite tra le parti.
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con ricorso depositato il 5 maggio 2025, lamentando l'erroneità della sentenza per avere il
Tribunale posto a suo carico, in assenza dei relativi presupposti, l'obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della figlia , allo stato venticinquenne e Per_1 in condizioni di essere economicamente autosufficiente.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 10 luglio 2025, si è costituita l'appellata concludendo come in epigrafe.
4. Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
5. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 12 settembre 2025, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
7. Con l'unico motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado per averlo obbligato a corrispondere una somma pari ad euro 200,00 mensili a titolo di mantenimento in favore della figlia maggiorenne (allo stato Per_1
3 venticinquenne), senza aver adeguatamente tenuto conto della precarietà della sua situazione economica.
L'appellante ha, in particolare, dedotto di disporre di un'esigua pensione pari ad euro 600,00 mensili, di essere, dunque, disoccupato e di non riuscire a trovare lavoro in ragione dell'età
(cinquantanove anni) e delle precarie condizioni di salute.
Ha, altresì, dedotto l'appellante che pur frequentando l'università, potrebbe Per_1 rendersi economicamente autosufficiente svolgendo un lavoro part-time e che, in ogni caso,
l'odierna appellata sarebbe nelle condizioni di mantenerla.
8. Il motivo non è fondato.
Giova, infatti, ricordare che l'assegno di mantenimento del figlio trova fondamento nel diritto dello stesso a essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori sancito dall'art. 315 bis c.c. (il quale fonda lo speculare dovere dei genitori di cui all'art. 147 c.c.), nonché nell'art. 337 septies c.c.
Ai fini della quantificazione del contributo in parola deve osservarsi il principio di proporzionalità, il che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori nonché delle loro capacità di lavoro, professionale o casalingo, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto, e la valutazione dei tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore, nonché la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (V. Cass. civ., ord. n. 9435/2024).
Sul punto va detto che è noto in diritto il principio secondo cui il genitore, anche se privo di lavoro, è comunque obbligato a versare l'assegno per il mantenimento dei figli minori di età,
e per quelli divenuti maggiorenni fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi (v. Cass. civ. n. 39411/2017; Cass. civ. n. 24424/2013).
Ed invero, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che lo stesso non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel
4 rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (v. Cass. civ. ord. 17183/2020).
Dunque, i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (v. Cass. n. 26875/2023).
9. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie va dato atto che
[...]
, ad oggi venticinquenne, frequenta il terzo anno di Scienze dell'educazione Per_1 presso l'Università degli Studi di Palermo, dunque, nonostante la maggiore età, il mancato raggiungimento di una condizione di autosufficienza economica non può causalmente ricondursi ad un atteggiamento di colpevole inerzia della stessa, stante la diligente conduzione di un percorso formativo universitario - confermato anche dalla percezione di borsa di studio per l'anno accademico 2021/2022- funzionale al futuro inserimento nel mondo del lavoro.
A ciò deve aggiungersi che convive con la madre nell'immobile da quest'ultima Per_1
ricevuto in eredità e non intrattiene alcun rapporto con il padre (il quale non contesta tale circostanza), in ragione delle condotte violente del medesimo, comprovate dai provvedimenti penali di condanna a suo carico e allegati in atti.
Ne segue che, ove si revocasse l'assegno di mantenimento già disposto in favore di dal Giudice di prime cure, l'appellante, oltre a non provvedere direttamente al Per_1
mantenimento della figlia, stante la totale assenza di frequentazione, non vi provvederebbe neppure in via indiretta mediante il versamento dell'assegno stesso, con conseguente violazione del principio- ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità – per il quale entrambi i genitori sono tenuti a contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive capacità economiche e persino a prescindere da un eventuale stato di disoccupazione che, peraltro, nel caso di specie, non risulta neppure provato.
Invero, nonostante quanto affermato in primo grado, in sede di comparsa di costituzione del
4 aprile 2024, circa il suo stato di disoccupazione e la sola percezione di una minima pensione pari ad euro 600,00 mensili, l'appellante, in sede di udienza di prima comparizione del
5 successivo 6 maggio, ha dichiarato al difensore e poi fatto verbalizzare di essere assente “per motivi di lavoro”.
La contraddittorietà delle dichiarazioni dell'appellante conferma l'oscurità della relativa situazione economico-reddituale, corroborata, altresì, dalla scarna documentazione prodotta: in primo grado, infatti, si è limitato a depositare un'attestazione ISEE del 2024 per un importo pari ad euro 7.574,93, un'autocertificazione attestante un reddito di pari importo per lo stesso anno, una Certificazione unica relativa al periodo di imposta 2023, da cui risulta reddito da pensione di 7.493,85 (che conferma l'importo della pensione di euro 600,00 mensili come anche emerso dagli estratti conto), dati, questi, che risultano già essere stati valutati dal
Giudice di primo grado, e a cui l'appellante ha aggiunto, con le ultime note scritte del
12/9/2025, un'attestazione ISEE 2025 per un importo pari ad euro 7.297,80.
D'altro canto, la precarietà della condizione economica dell'appellata (attualmente disoccupata e in passato, saltuariamente, assistente ATA) risulta ampiamente comprovata dalla documentazione reddituale agli atti, da cui si evince la percezione di un reddito netto annuo pari ad euro 52,00 per il 2020, ad euro 3.770,00 per il 2021, ad euro 11.4000 per il
2022 e, infine, pari ad euro 5.406 per il 2024 (anno in cui ha percepito l'indennità di disoccupazione, c.d. Naspi).
Pertanto, ritenuto che si trova nel pieno del proprio percorso formativo Persona_1
e non ha raggiunto una fase adulta tale da considerare colpevole la sua condizione di non autosufficienza economica, che l'appellata versa in condizioni precarie e già provvede direttamente alle esigenze quotidiane della figlia, in quanto con la stessa convivente, mentre l'appellante ha comunque una residua capacità lavorativa, la statuizione del Tribunale in ordine al mantenimento in favore di deve ritenersi corretta sia nell'an che nel Per_1 quantum e merita, dunque, conferma.
10. Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., sono poste a carico dell'appellante e liquidate come in parte dispositiva, ove si dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
6
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, rigetta l'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , avverso la sentenza n. 1502/2025 emessa dal Tribunale di CP_1
Palermo il 4 aprile 2025; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.473,00, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'Erario; condanna l'appellante al pagamento di un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater
D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, 26 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NA RA GI D'AN
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. GI D'AN Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa NA RA Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 923/2025 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
, Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. MICELI FRANCESCO, C.F._1
PEC: Email_1 appellante contro
, CP_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. PARISI GIOVANNI, C.F._2
PEC: Email_2 appellata
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
Conclusioni per l'appellante:
“Voglia LA CORTE ADITA disattese le contrarie istanze, eccezioni e difese, riformare la sentenza impugnata dichiarando non dovuto l'assegno di mantenimento ovvero ridurlo proporzionalmente o secondo equità.
1 Con vittorie e spese di giudizio da distrarsi all'avvocato dichiaratosi antistatario.”
Conclusioni per l'appellata:
Previa reiezione di ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
1) Ritenere e dichiarare inammissibile ai sensi di cui agli artt. 473-bis.30 e 342 c.p.c.
l'appello interposto da avverso la sentenza n. 1502/2025 emessa dal Parte_1
Tribunale Civile di Palermo tra le parti in causa, pubblicata in data 04/04/2025 (notificata nella medesima data), per le argomentazioni di cui al punto I) della presente comparsa di risposta, ovvero per qualsiasi altro motivo in fatto e in diritto e, per l'effetto, rigettarlo con integrale conferma della pronuncia gravata;
2) Ferma e impregiudicata la superiore domanda, ritenere e dichiarare comunque infondato nel merito l'appello interposto da avverso la sentenza n. 1502/2025 Parte_1 emessa dal Tribunale Civile di Palermo tra le parti in causa, pubblicata in data 04/04/2025
(notificata nella medesima data), per le argomentazioni di cui al punto II) della presente comparsa di risposta, ovvero per qualsiasi altro motivo in fatto e in diritto, e per l'effetto, rigettarlo con conseguente conferma integrale della pronuncia gravata;
3) Quale mezzo al fine, ove la Corte d'Appello lo ritenga indispensabile ai fini del decidere, tenuto conto di quanto rilevato in questa sede e delle emergenze processuali di primo grado, ivi compresa la dichiarazione resa dalla controparte all'udienza di comparizione personale dei coniugi del 06/05/2025, disporre un accertamento patrimoniale per il tramite del Nucleo di Polizia Tributaria territorialmente competente, al fine di fare luce sulla complessiva e reale situazione economico-reddituale riferibile al Sig. , ivi compresi quei Parte_1 beni – mobiliari e immobiliari – che sebbene intestati a terzi, siano riconducibili nella sfera patrimoniale dell'appellante;
4) Ammettere ogni altro mezzo istruttorio che ci si riserva di articolare, tenuto conto del comportamento processuale di controparte;
5) Assumere ogni provvedimento ritenuto opportuno in ordine alla richiesta avversa di distrazione delle spese di lite al difensore dell'appellante ammesso al patrocinio a spese dello
Stato;
6) Con vittoria di spese e compensi di lite, che verranno richiesti a carico dell'Erario con istanza di liquidazione che sarà depositata nel prosieguo, essendo la odierna esponente parte
2 ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Palermo N. 8043/2023 del 04/12/2023 (prot. N. 39360/2023).”
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 1502/2025, resa e pubblicata in data 4 aprile 2025, pronunciando sul ricorso ritualmente depositato e notificato da nei confronti di CP_1 [...]
, il Tribunale di Palermo, dopo aver dichiarato la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio contratto il 5 aprile 1993 a San US TO dalle parti in epigrafe, ha posto a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 CP_1
un assegno mensile pari ad euro 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli
[...]
indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Persona_1
(nata il 1° luglio 2000), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, unitamente all'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie da sostenere per la prole in misura del 50%; ha compensato le spese di lite tra le parti.
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con ricorso depositato il 5 maggio 2025, lamentando l'erroneità della sentenza per avere il
Tribunale posto a suo carico, in assenza dei relativi presupposti, l'obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della figlia , allo stato venticinquenne e Per_1 in condizioni di essere economicamente autosufficiente.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 10 luglio 2025, si è costituita l'appellata concludendo come in epigrafe.
4. Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
5. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 12 settembre 2025, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
7. Con l'unico motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado per averlo obbligato a corrispondere una somma pari ad euro 200,00 mensili a titolo di mantenimento in favore della figlia maggiorenne (allo stato Per_1
3 venticinquenne), senza aver adeguatamente tenuto conto della precarietà della sua situazione economica.
L'appellante ha, in particolare, dedotto di disporre di un'esigua pensione pari ad euro 600,00 mensili, di essere, dunque, disoccupato e di non riuscire a trovare lavoro in ragione dell'età
(cinquantanove anni) e delle precarie condizioni di salute.
Ha, altresì, dedotto l'appellante che pur frequentando l'università, potrebbe Per_1 rendersi economicamente autosufficiente svolgendo un lavoro part-time e che, in ogni caso,
l'odierna appellata sarebbe nelle condizioni di mantenerla.
8. Il motivo non è fondato.
Giova, infatti, ricordare che l'assegno di mantenimento del figlio trova fondamento nel diritto dello stesso a essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori sancito dall'art. 315 bis c.c. (il quale fonda lo speculare dovere dei genitori di cui all'art. 147 c.c.), nonché nell'art. 337 septies c.c.
Ai fini della quantificazione del contributo in parola deve osservarsi il principio di proporzionalità, il che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori nonché delle loro capacità di lavoro, professionale o casalingo, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto, e la valutazione dei tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore, nonché la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (V. Cass. civ., ord. n. 9435/2024).
Sul punto va detto che è noto in diritto il principio secondo cui il genitore, anche se privo di lavoro, è comunque obbligato a versare l'assegno per il mantenimento dei figli minori di età,
e per quelli divenuti maggiorenni fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi (v. Cass. civ. n. 39411/2017; Cass. civ. n. 24424/2013).
Ed invero, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che lo stesso non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel
4 rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (v. Cass. civ. ord. 17183/2020).
Dunque, i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (v. Cass. n. 26875/2023).
9. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie va dato atto che
[...]
, ad oggi venticinquenne, frequenta il terzo anno di Scienze dell'educazione Per_1 presso l'Università degli Studi di Palermo, dunque, nonostante la maggiore età, il mancato raggiungimento di una condizione di autosufficienza economica non può causalmente ricondursi ad un atteggiamento di colpevole inerzia della stessa, stante la diligente conduzione di un percorso formativo universitario - confermato anche dalla percezione di borsa di studio per l'anno accademico 2021/2022- funzionale al futuro inserimento nel mondo del lavoro.
A ciò deve aggiungersi che convive con la madre nell'immobile da quest'ultima Per_1
ricevuto in eredità e non intrattiene alcun rapporto con il padre (il quale non contesta tale circostanza), in ragione delle condotte violente del medesimo, comprovate dai provvedimenti penali di condanna a suo carico e allegati in atti.
Ne segue che, ove si revocasse l'assegno di mantenimento già disposto in favore di dal Giudice di prime cure, l'appellante, oltre a non provvedere direttamente al Per_1
mantenimento della figlia, stante la totale assenza di frequentazione, non vi provvederebbe neppure in via indiretta mediante il versamento dell'assegno stesso, con conseguente violazione del principio- ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità – per il quale entrambi i genitori sono tenuti a contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive capacità economiche e persino a prescindere da un eventuale stato di disoccupazione che, peraltro, nel caso di specie, non risulta neppure provato.
Invero, nonostante quanto affermato in primo grado, in sede di comparsa di costituzione del
4 aprile 2024, circa il suo stato di disoccupazione e la sola percezione di una minima pensione pari ad euro 600,00 mensili, l'appellante, in sede di udienza di prima comparizione del
5 successivo 6 maggio, ha dichiarato al difensore e poi fatto verbalizzare di essere assente “per motivi di lavoro”.
La contraddittorietà delle dichiarazioni dell'appellante conferma l'oscurità della relativa situazione economico-reddituale, corroborata, altresì, dalla scarna documentazione prodotta: in primo grado, infatti, si è limitato a depositare un'attestazione ISEE del 2024 per un importo pari ad euro 7.574,93, un'autocertificazione attestante un reddito di pari importo per lo stesso anno, una Certificazione unica relativa al periodo di imposta 2023, da cui risulta reddito da pensione di 7.493,85 (che conferma l'importo della pensione di euro 600,00 mensili come anche emerso dagli estratti conto), dati, questi, che risultano già essere stati valutati dal
Giudice di primo grado, e a cui l'appellante ha aggiunto, con le ultime note scritte del
12/9/2025, un'attestazione ISEE 2025 per un importo pari ad euro 7.297,80.
D'altro canto, la precarietà della condizione economica dell'appellata (attualmente disoccupata e in passato, saltuariamente, assistente ATA) risulta ampiamente comprovata dalla documentazione reddituale agli atti, da cui si evince la percezione di un reddito netto annuo pari ad euro 52,00 per il 2020, ad euro 3.770,00 per il 2021, ad euro 11.4000 per il
2022 e, infine, pari ad euro 5.406 per il 2024 (anno in cui ha percepito l'indennità di disoccupazione, c.d. Naspi).
Pertanto, ritenuto che si trova nel pieno del proprio percorso formativo Persona_1
e non ha raggiunto una fase adulta tale da considerare colpevole la sua condizione di non autosufficienza economica, che l'appellata versa in condizioni precarie e già provvede direttamente alle esigenze quotidiane della figlia, in quanto con la stessa convivente, mentre l'appellante ha comunque una residua capacità lavorativa, la statuizione del Tribunale in ordine al mantenimento in favore di deve ritenersi corretta sia nell'an che nel Per_1 quantum e merita, dunque, conferma.
10. Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., sono poste a carico dell'appellante e liquidate come in parte dispositiva, ove si dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
6
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, rigetta l'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , avverso la sentenza n. 1502/2025 emessa dal Tribunale di CP_1
Palermo il 4 aprile 2025; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.473,00, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'Erario; condanna l'appellante al pagamento di un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater
D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, 26 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NA RA GI D'AN
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