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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 13/01/2026, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 399/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
TRONCONE FULVIO, EL
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3879/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Comune di Pozzuoli - Via Tito Livio N. 4 80078 Pozzuoli NA
Difeso da
Nominativo_1 Dirigente Della Direzione 2 Coordinamento Entrate E Resp. Tr - CF_Nominativo_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 654/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 20
e pubblicata il 15/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 809 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7886/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudice di primo grado ha così riassunto la vicenda oggetto di lite.
2. La Sig.ra Resistente_1 ha impugnato, nei confronti del Comune di Pozzuoli, l'avviso di accertamento n°809 del 19 aprile 2024 notificato in data 8 maggio 2024 e relativo a IMU anno 2020 con richiesta di pagamento di complessivi euro 1.099,00 (importo arrotondato) di cui euro 773,00 a titolo di maggiore imposta IMU, euro 231,90 per sanzioni, euro 82,11 per interessi, euro 11,55 per spese di notifica dell'atto.
3. A sostegno del proprio ricorso, ha dedotto di non essere titolare degli immobili di cui all'accertamento, essendo essi stati ereditati dal fratello della ricorrente, Nominativo_2, giusta testamento olografo esibito agli atti, unitamente al relativo verbale di pubblicazione.
4. In base a tali motivi, ha rassegnato le seguenti conclusioni: «che l'adita Corte di Giustizia Tributaria, annulli l'Avviso di Accertamento n° 809 del 19/04/2024, il tutto con vittoria di spese e diritti che si quantificano in €. 500,00 oltre accessori di Legge ed oltre al rimborso del contributo unificato apposto e delle spese di notifica».
5. Si è costituito il Comune di Pozzuoli, il quale, dopo aver preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per non essere firmato elettronicamente, ha contestato i motivi del ricorso e ribadito la legittimità dell'atto impugnato e del proprio operato. Ha depositato documenti e chiesto volersi rigettare il ricorso, con vittoria di spese.
6. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza n. 654/2025, depositata in data
15 gennaio 2025, ha accolto il ricorso e con condanna alle spese per euro 500,00, sulla base della seguente motivazione: «Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal
Comune, per essere stato lo stesso sottoscritto manualmente e non con firma digitale. Difatti, nonostante la violazione della normativa specifica, l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e l'inammissibilità non può essere pronunciata.
Tanto premesso, il ricorso è fondato.
Emerge con solare evidenza che con il testamento olografo pubblicato in data 22.1.2016 il padre dell'odierna ricorrente, Nominativo_3, abbia inteso destinare i propri beni immobili al figlio Nominativo_2, mentre l'azienda familiare veniva destinata al coniuge dell'odierna ricorrente.
In tale circostanza, gli eredi accettavano l'eredità, prestavano totale adesione alle volontà paterne e rinunciavano ad eventuali azioni di riduzione.
Ne discende che gli immobili di cui all'avviso di accertamento non sono mai entrati nella sfera giuridica dell'odierna ricorrente, la quale nessun tributo su di essi avrebbe dovuto pagare per l'annualità di cui è causa.
La circostanza, enfatizzata dal Comune nelle proprie difese, che nella DOCFA con la quale sono stati infine abbattuti gli immobili abusivi realizzati sui terreni di cui al testamento, il sig. Nominativo_2 si sia qualificato
“coerede”, anziché erede puro e semplice, appare irrilevante, trattandosi di attività poste in essere da terzi, così come irrilevante è pure una dichiarazione di successione redatta da terzi, esibita in atti e che contempla l'elencazione di tutti i chiamati all'eredità, e non già degli eredi effettivi. Né alcuna rilevanza può essere attribuita all'eventuale omessa voltura ipocatastale dei cespiti de quibus, adempimento che sarebbe gravato sul proprietario degli stessi e non sulla ricorrente.
In definitiva, a fronte di un titolo incontestato degli immobili di cui è causa e dal quale discende l'estraneità della ricorrente, nulla ha dimostrato l'ente impositore, se non risultanze catastali che, come noto, sono inidonee a provare, in presenza di titoli discordanti, la titolarità dei beni in essi riportati.
Il ricorso deve pertanto essere accolto. La soccombenza determina la condanna alle spese del resistente, liquidate come da dispositivo».
7. Ha interposto appello l'Ufficio, sostenendo che la Corte sia incorsa in un evidente equivoco in sede di interpretazione del testamento olografo, ove il testatore ha testualmente riferito “dichiaro di voler lasciare come erede dei miei beni immobili e cioè la casa di Indirizzo_1 e la terra di Pozzuoli sita in l Indirizzo_2 a mio figlio Nominativo_2”. Infatti, poiché la casa di Indirizzo_1 e la terra di Pozzuoli sita in l Ind_2 non esauriscono il patrimonio immobiliare, per l'ente impositore, la devoluzione testamentaria non ha riguardato ogni bene immobile del de cuius e al più va qualificata come legato dei predetti beni esplicitamente menzionati. Aggiunge che l'appellata, a suo tempo ha accettato l'eredità, di modo che non sarebbe fondata la contestazione da parte dell'appellata del proprio difetto di legittimazione passiva per non essere erede sul presupposto che il testamento abbia indicato solo Nom_2 come erede, atteso che la predetta disposizione non esclude gli altri eredi per i beni immobili ivi non menzionati.
8. Si è costituita la parte privata che si oppone all'avverso dedotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato.
2. La tesi portata dall'ente impositore, anche in applicazione dei criteri di cui all'art. 1362 e ss. c.c. e in particolare di quello di cui all'art. 1363 c.c., induce a ritenere che il testatore non abbia voluto istituire erede il solo figlio Nom_2. Invero, la congiunzione cioè è da intendersi meramente esplicativa dei beni segnatamente a lui destinati, i quali tuttavia non esauriscono il patrimonio immobiliare del de cuius, al momento della apertura della successione. Rispetto al cui residuo, dunque, il testatore non ha disposto nulla per il momento in cui avrebbe cessato di vivere. Come scritto nell'atto di appello, la devoluzione testamentaria non ha riguardato, dunque, ogni bene immobile del de cuius essendovi un'elencazione di dettaglio di quali beni immobili ha esattamente inteso devolvere al figlio Nom_2: si è in mera presenza di una divisione soggettiva e oggettiva operata dal testatore, senza esclusione della partecipazione dei restanti chiamati ex lege quali coeredi per la restante parte del patrimonio ereditario.
3. Giova sottolineare che quanto diffusamente argomentato nel corso della discussione orale dal difensore della parte privata circa l'avvenuta demolizione dei cespiti costruiti sul fondo de quo operata da Nominativo_2 mediante produzione del relativo docfa;
circa la sentenza del Consiglio di Stato del 2018; circa l'avvenuta successiva vendita del fondo da parte di Nominativo_2, non è decisivo ai fini che qui occupano. Si tratta tutte di circostanze avvenute successivamente alla data della morte del predetto de cuius, data di apertura della successione e di perimetrazione del patrimonio ereditario.
In questa prospettiva, non è possibile confondere sul piano temporale gli eventi e i beni oggetto di trasferimento ereditario vanno individuati alla data del febbraio 2015 (cfr certificato di morte in atti) e non successivamente. È con riferimento a quella data che va definito il patrimonio ereditario e declinato il contenuto dell'istrumento ereditario, di modo che, con tutta evidenza, le riferite circostanze non sono in grado di infirmare la forza censoria dell'atto avversativo: circa la effettiva sussistenza di un residuo di beni ereditari su cui il testatore non ha disposto nulla per il momento in cui avrebbe e ha cessato di vivere.
4. In questa prospettiva ontologica va altresì rimarcato che trova spiegazione perché nel verbale di deposito e pubblicazione del testamento olografo (rep. 31210 racc. 14213 cfr. allegati), l'appellata Resistente_1 (e gli altri eredi ovvero Nominativo_5, Nominativo_4 e Nominativo_2) dichiarava di accettare puramente e semplicemente l'eredità del de cuius Nominativo_3.
5. D'altronde depone nel senso anzidetto anche la seguente giurisprudenza: Cass. 5 agosto 2022, n.
24130 (Rv. 665388 - 01), secondo cui il connotato essenziale della istituzione di erede "ex re certa" non va ricercato nell'implicita volontà del testatore di attribuire all'istituito la totalità dei beni di cui egli avrebbe potuto disporre al momento della confezione del testamento, ma nell'assegnazione di un bene determinato, o di un complesso di beni determinati, come quota del suo patrimonio;
risolta la questione interpretativa nel senso della istituzione "ex re", l'erede in tal modo istituito può partecipare anche all'acquisto di altri beni, se del caso in concorso con l'erede legittimo e, quindi, raccoglierli in proporzione della sua quota, da determinarsi in concreto mediante il rapporto proporzionale tra il valore delle "res certae" attribuitegli ed il valore dell'intero asse ereditario. Rispetto alla quale non si pone in modo distonico Cass. 6 marzo 2025, n. 5920 (Rv. 673990 -
03), secondo cui l'institutio ex re certa, quando comprende l'unico bene di cui il testatore è a conoscenza e di cui ha consapevolezza di poter disporre, rappresenta una disposizione testamentaria che comprende l'universalità dei beni del testatore, pur indicandone solo uno determinato;
sicché, in applicazione del principio della forza espansiva della vocazione a titolo universale anche in favore dell'istituito ex re certa, l'acquisto non è limitato alla singola cosa attribuita come quota, ma si estende proporzionalmente ai beni ignorati dal testatore o sopravvenuti.
6. L'appello va dunque accolto.
7. Le spese vanno compensate in ragione della particolare complessità della questione.
P.Q.M.
Accoglie l'appello
Compensa le spese.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
TRONCONE FULVIO, EL
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3879/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Comune di Pozzuoli - Via Tito Livio N. 4 80078 Pozzuoli NA
Difeso da
Nominativo_1 Dirigente Della Direzione 2 Coordinamento Entrate E Resp. Tr - CF_Nominativo_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 654/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 20
e pubblicata il 15/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 809 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7886/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudice di primo grado ha così riassunto la vicenda oggetto di lite.
2. La Sig.ra Resistente_1 ha impugnato, nei confronti del Comune di Pozzuoli, l'avviso di accertamento n°809 del 19 aprile 2024 notificato in data 8 maggio 2024 e relativo a IMU anno 2020 con richiesta di pagamento di complessivi euro 1.099,00 (importo arrotondato) di cui euro 773,00 a titolo di maggiore imposta IMU, euro 231,90 per sanzioni, euro 82,11 per interessi, euro 11,55 per spese di notifica dell'atto.
3. A sostegno del proprio ricorso, ha dedotto di non essere titolare degli immobili di cui all'accertamento, essendo essi stati ereditati dal fratello della ricorrente, Nominativo_2, giusta testamento olografo esibito agli atti, unitamente al relativo verbale di pubblicazione.
4. In base a tali motivi, ha rassegnato le seguenti conclusioni: «che l'adita Corte di Giustizia Tributaria, annulli l'Avviso di Accertamento n° 809 del 19/04/2024, il tutto con vittoria di spese e diritti che si quantificano in €. 500,00 oltre accessori di Legge ed oltre al rimborso del contributo unificato apposto e delle spese di notifica».
5. Si è costituito il Comune di Pozzuoli, il quale, dopo aver preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per non essere firmato elettronicamente, ha contestato i motivi del ricorso e ribadito la legittimità dell'atto impugnato e del proprio operato. Ha depositato documenti e chiesto volersi rigettare il ricorso, con vittoria di spese.
6. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza n. 654/2025, depositata in data
15 gennaio 2025, ha accolto il ricorso e con condanna alle spese per euro 500,00, sulla base della seguente motivazione: «Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal
Comune, per essere stato lo stesso sottoscritto manualmente e non con firma digitale. Difatti, nonostante la violazione della normativa specifica, l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e l'inammissibilità non può essere pronunciata.
Tanto premesso, il ricorso è fondato.
Emerge con solare evidenza che con il testamento olografo pubblicato in data 22.1.2016 il padre dell'odierna ricorrente, Nominativo_3, abbia inteso destinare i propri beni immobili al figlio Nominativo_2, mentre l'azienda familiare veniva destinata al coniuge dell'odierna ricorrente.
In tale circostanza, gli eredi accettavano l'eredità, prestavano totale adesione alle volontà paterne e rinunciavano ad eventuali azioni di riduzione.
Ne discende che gli immobili di cui all'avviso di accertamento non sono mai entrati nella sfera giuridica dell'odierna ricorrente, la quale nessun tributo su di essi avrebbe dovuto pagare per l'annualità di cui è causa.
La circostanza, enfatizzata dal Comune nelle proprie difese, che nella DOCFA con la quale sono stati infine abbattuti gli immobili abusivi realizzati sui terreni di cui al testamento, il sig. Nominativo_2 si sia qualificato
“coerede”, anziché erede puro e semplice, appare irrilevante, trattandosi di attività poste in essere da terzi, così come irrilevante è pure una dichiarazione di successione redatta da terzi, esibita in atti e che contempla l'elencazione di tutti i chiamati all'eredità, e non già degli eredi effettivi. Né alcuna rilevanza può essere attribuita all'eventuale omessa voltura ipocatastale dei cespiti de quibus, adempimento che sarebbe gravato sul proprietario degli stessi e non sulla ricorrente.
In definitiva, a fronte di un titolo incontestato degli immobili di cui è causa e dal quale discende l'estraneità della ricorrente, nulla ha dimostrato l'ente impositore, se non risultanze catastali che, come noto, sono inidonee a provare, in presenza di titoli discordanti, la titolarità dei beni in essi riportati.
Il ricorso deve pertanto essere accolto. La soccombenza determina la condanna alle spese del resistente, liquidate come da dispositivo».
7. Ha interposto appello l'Ufficio, sostenendo che la Corte sia incorsa in un evidente equivoco in sede di interpretazione del testamento olografo, ove il testatore ha testualmente riferito “dichiaro di voler lasciare come erede dei miei beni immobili e cioè la casa di Indirizzo_1 e la terra di Pozzuoli sita in l Indirizzo_2 a mio figlio Nominativo_2”. Infatti, poiché la casa di Indirizzo_1 e la terra di Pozzuoli sita in l Ind_2 non esauriscono il patrimonio immobiliare, per l'ente impositore, la devoluzione testamentaria non ha riguardato ogni bene immobile del de cuius e al più va qualificata come legato dei predetti beni esplicitamente menzionati. Aggiunge che l'appellata, a suo tempo ha accettato l'eredità, di modo che non sarebbe fondata la contestazione da parte dell'appellata del proprio difetto di legittimazione passiva per non essere erede sul presupposto che il testamento abbia indicato solo Nom_2 come erede, atteso che la predetta disposizione non esclude gli altri eredi per i beni immobili ivi non menzionati.
8. Si è costituita la parte privata che si oppone all'avverso dedotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato.
2. La tesi portata dall'ente impositore, anche in applicazione dei criteri di cui all'art. 1362 e ss. c.c. e in particolare di quello di cui all'art. 1363 c.c., induce a ritenere che il testatore non abbia voluto istituire erede il solo figlio Nom_2. Invero, la congiunzione cioè è da intendersi meramente esplicativa dei beni segnatamente a lui destinati, i quali tuttavia non esauriscono il patrimonio immobiliare del de cuius, al momento della apertura della successione. Rispetto al cui residuo, dunque, il testatore non ha disposto nulla per il momento in cui avrebbe cessato di vivere. Come scritto nell'atto di appello, la devoluzione testamentaria non ha riguardato, dunque, ogni bene immobile del de cuius essendovi un'elencazione di dettaglio di quali beni immobili ha esattamente inteso devolvere al figlio Nom_2: si è in mera presenza di una divisione soggettiva e oggettiva operata dal testatore, senza esclusione della partecipazione dei restanti chiamati ex lege quali coeredi per la restante parte del patrimonio ereditario.
3. Giova sottolineare che quanto diffusamente argomentato nel corso della discussione orale dal difensore della parte privata circa l'avvenuta demolizione dei cespiti costruiti sul fondo de quo operata da Nominativo_2 mediante produzione del relativo docfa;
circa la sentenza del Consiglio di Stato del 2018; circa l'avvenuta successiva vendita del fondo da parte di Nominativo_2, non è decisivo ai fini che qui occupano. Si tratta tutte di circostanze avvenute successivamente alla data della morte del predetto de cuius, data di apertura della successione e di perimetrazione del patrimonio ereditario.
In questa prospettiva, non è possibile confondere sul piano temporale gli eventi e i beni oggetto di trasferimento ereditario vanno individuati alla data del febbraio 2015 (cfr certificato di morte in atti) e non successivamente. È con riferimento a quella data che va definito il patrimonio ereditario e declinato il contenuto dell'istrumento ereditario, di modo che, con tutta evidenza, le riferite circostanze non sono in grado di infirmare la forza censoria dell'atto avversativo: circa la effettiva sussistenza di un residuo di beni ereditari su cui il testatore non ha disposto nulla per il momento in cui avrebbe e ha cessato di vivere.
4. In questa prospettiva ontologica va altresì rimarcato che trova spiegazione perché nel verbale di deposito e pubblicazione del testamento olografo (rep. 31210 racc. 14213 cfr. allegati), l'appellata Resistente_1 (e gli altri eredi ovvero Nominativo_5, Nominativo_4 e Nominativo_2) dichiarava di accettare puramente e semplicemente l'eredità del de cuius Nominativo_3.
5. D'altronde depone nel senso anzidetto anche la seguente giurisprudenza: Cass. 5 agosto 2022, n.
24130 (Rv. 665388 - 01), secondo cui il connotato essenziale della istituzione di erede "ex re certa" non va ricercato nell'implicita volontà del testatore di attribuire all'istituito la totalità dei beni di cui egli avrebbe potuto disporre al momento della confezione del testamento, ma nell'assegnazione di un bene determinato, o di un complesso di beni determinati, come quota del suo patrimonio;
risolta la questione interpretativa nel senso della istituzione "ex re", l'erede in tal modo istituito può partecipare anche all'acquisto di altri beni, se del caso in concorso con l'erede legittimo e, quindi, raccoglierli in proporzione della sua quota, da determinarsi in concreto mediante il rapporto proporzionale tra il valore delle "res certae" attribuitegli ed il valore dell'intero asse ereditario. Rispetto alla quale non si pone in modo distonico Cass. 6 marzo 2025, n. 5920 (Rv. 673990 -
03), secondo cui l'institutio ex re certa, quando comprende l'unico bene di cui il testatore è a conoscenza e di cui ha consapevolezza di poter disporre, rappresenta una disposizione testamentaria che comprende l'universalità dei beni del testatore, pur indicandone solo uno determinato;
sicché, in applicazione del principio della forza espansiva della vocazione a titolo universale anche in favore dell'istituito ex re certa, l'acquisto non è limitato alla singola cosa attribuita come quota, ma si estende proporzionalmente ai beni ignorati dal testatore o sopravvenuti.
6. L'appello va dunque accolto.
7. Le spese vanno compensate in ragione della particolare complessità della questione.
P.Q.M.
Accoglie l'appello
Compensa le spese.