Ordinanza 19 giugno 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 19/06/2018, n. 16154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16154 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2018 |
Testo completo
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5139-2016 proposto da: AN LE LA, RT RI RA, LL LO, LI NA, RA VI, TT FR, LL DR, D'RT MARCO, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIALE LIEGI
32, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO CLARICH, che li rappresenta e difende;
- ricorrenti -
contro
AMMINISTRAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, in persona del Segretario Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrente -
nonchè
contro
CAMERA DEI DEPUTATI, SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3/2015 della CAMERA DEI DEPUTATI, depositata il 22/12/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2018 dal Consigliere ENRICA D'ANTONIO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale FEDERICO SORRENTINO, che ha concluso per l'estinzione del ricorso;
udito l'Avvocato Ruggero Di Martino per delega orale dell'avvocato Marcello Clarich.
FATTO E DIRITTO
1.ES OL ed altri, tutti consiglieri parlamentari dipendenti della Camera dei Deputati, hanno impugnato, con ricorso straordinario ai sensi dell'art 111 della Costituzione , la sentenza del Collegio d'Appello della Camera dei Deputati del 22/12/2015 n. 3 di annullamento della delibera n .102 del 2014 - che aveva fissato un tetto alla retribuzione ed aveva previsto un contributo di solidarietà- nella parte in cui i suddetti effetti non erano limitati ad un triennio. I ricorrenti domandano la cassazione di detta pronuncia per otto motivi, lamentando , in particolare, con il primo motivo ,l'erroneità della sentenza nella parte in cui dichiara la propriot giurisdizione a conoscere della controversia in via di autodichia Ric. 2016 n. 05139 sez. SU - ud. 27-03-2018 -2- 2.L'Amministrazione della Camera dei Deputati si è costituita con controricorso denunciando l'inammissibilità del ricorso per difetto assoluto di giurisdizione in relazione al regine di autodichia vigente per le controversie insorte tra la Camera dei deputati ed i propri dipendenti.
3.Con atto depositato il 5 marzo 2018 i ricorrenti , preso atto della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 262/2018 con la quale era stato deciso il conflitto di attribuzioni tra poteri dello stato promosso dalla Corte di Cassazione con ordinanza n 26934/2014 , hanno dichiarato di rinunciare al ricorso ,a cui ha aderito l'Amministrazione della Camera dei deputati al fine della compensazione delle spese processuali .
4. Il Collegio, preso atto di quanto sopra , accertata la regolarità della rinuncia sottoscritta dai ricorrenti e dal loro difensore, e della sua accettazione , visto l'art 391 cpc dichiara l'estinzione del giudizio con spese compensate .
PQM
Dichiara estinto il processo con spese compensate . Roma 27/3/2018 Il Presidente Vincenzo Di Cerbo DEPC:7 I' opp. .