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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 14/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5177/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5177/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 14/01/2025 ad ore 9,30 innanzi al dott. Roberta Mariotti, sono comparsi:
Per la dott.ssa LUISA CAPPELLI in Controparte_1 sostituzione dell'avv. Ramazzotti Marco, come da delega che esibisce. Fino alle ore 10,25 per essuno è comparso. Parte_1
La dott.ssa Cappelli richiama la giurisprudenza, in particolare la sentenza del Tribunale di Busto
Arsizio n. 1640/2022, nella quale si afferma che "la difformità dei dati personali (cognome) relativi al passeggero prima indicato, trasmessi dalla compagnia, a quelli corretti è incontroversa. Proprio detta difformità rileva in quanto tale, senza che occorra indagare sulla natura di refuso o meno all'origine dell'errore, atteso che la finalità del flusso informativo è costituita dalla possibilità di eseguire controlli e di cercare riscontri sull'identità dei passeggeri, allo scopo di prevenzione di eventuali atti di terrorismo. La perfetta corrispondenza tra i dati “veri” e quelli trasmessi è, all'evidenza, fondamentale per i suddetti controlli, specie ove si consideri come la ricerca con metodologie e sistemi informatici presuppone assoluta precisione dei dati immessi, determinando ogni disallineamento il fallimento di ogni ricerca o, quantomeno, un rallentamento non compatibile con le finalità della norma".
La recente sentenza del Tribunale di Civitavecchia, n. 1059/2024 del 11.07.2024, che ha statuito: "L'omessa, incompleta o errata trasmissione dei dati è sanzionata in quanto tale condotta vulnera l'interesse dello Stato al corretto controllo dei flussi migratori, compromettendo o comunque ritardando l'ordinato svolgimento delle verifiche demandate alla polizia di frontiera al momento dell'attraversamento dei valichi dai passeggeri in entrata nel territorio italiano". Parimenti, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 19957/2024 del 19.07.2024 ha statuito "va considerato che il secondo comma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 144 del 2007 prevede che “La stessa sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti o errati, per ogni viaggio per il quale siano stati trasmessi dati incompleti o errati”. La conseguenza sanzionatoria, dunque, non deriva soltanto –come sostiene la compagnia aerea ricorrente– dalla mancata trasmissione dei dati, ma anche dalla loro incompleta trasmissione o dalla loro erroneità. In definitiva, la compagnia aerea, se richiesta, anche in via informale, è tenuta a cooperare con le autorità competenti in materia di polizia di frontiera, trasmettendo tempestivamente i dati dei passeggeri in arrivo;
l'omesso adempimento di tale pagina 1 di 5 dovere comporta la conseguenza sanzionatoria in concreto irrogata.". Insiste pertanto nel rigetto del ricorso con vittoria di spese Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 15,40 all'esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice on.
dott. Roberta Mariotti
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mariotti ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5177/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SPERATI LORENZO e dell'avv. GIANLUCA ASCENZI, elettivamente domiciliata in Roma,Viale Liegi n. 28 presso i difensori
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t, con il patrocinio dell'avv. MARCO RAMAZZOTTI e dell'avv. MARCO
DI GIUGNO, elettivamente domiciliata presso la Direzione dell' in Roma, Viale del Castro CP_1
Pretorio n. 118
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 14/01/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12/10/2023 la ha chiesto l'annullamento Parte_1 dell'ordinanza ingiunzione n. 12/2023, notificata in data 15/09/2023, e del relativo verbale di accertamento e contestazione n. 05/2023 del 29/03/2023, con la quale l' ha ingiunto il pagamento CP_1
della somma di € 5.000,00 per la violazione dell'art. 5 e art. 24 del D.Lgs. 53/2018 avendo la Polizia di
Frontiera Aerea dell'Aeroporto di Ancona – Falconara Marittima rilevato che “i dati API inviati, riferiti al volo 2B-195 giunto in questo aeroporto alle ore 9.20 dallo scalo aereo di Tirana (ALB), erano stati trasmessi in modo errato, come confermato dal Report Data Qualità Analysis SIPA - CASO2, con riferimento, nello specifico, ad un passeggero di cittadinanza albanese che, a seguito di successivi accertamenti, è risultato, tra l'altro, destinatario di provvedimenti di polizia”.
pagina 3 di 5 A fondamento del ricorso l'opponente ha eccepito l'insussistenza del fatto contestato/non imputabilità al vettore del fatto contestato, sostenendo di non disporre di un proprio sistema di controllo delle partenze (DCS) dedicato per l'accettazione dei passeggeri e di avvalersi in ogni aeroporto dove opera degli esistenti sistemi informatici dei locali handler e/o società di gestione aeroportuale.
Deduce, inoltre, che l'erronea trasmissione del nominativo del passeggero in questione ( il Per_1 quale è stato comunicato come con la lettera “r” finale invece che la “n”) non sarebbe Per_2
dovuto a negligenza della ricorrente ma piuttosto a problematiche del sistema informatico in utilizzo al gestore aeroportuale per l'invio dei dati, che a causa di imperfezioni (macchie, polvere, sbiadimento) presenti sul documento di viaggio non ha permesso la corretta scansione del nominativo del passeggero.
Con il secondo motivo di opposizione la deduce la sussistenza della scriminante di cui Parte_1 all'art. 3 della Legge 689/1981.
Costituitasi in giudizio ha resistito all'opposizione chiedendone il rigetto, con condanna del CP_1
ricorrente ex art. 96 c.p.c..
La causa è stata rimessa in decisione a seguito di istruttoria documentale.
L'opposizione non è fondata.
L'art. 24 del d.lgs. 53/2018, dispone che “1. Salvo che il fatto costituisca reato, il vettore che non trasmette i dati, ovvero li trasmette in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro per ogni viaggio a cui si riferisce la condotta. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti o errati. La sanzione di cui al primo periodo si applica, altresi', al vettore aereo che non adempia entro il termine fissato alle prescrizioni dell'UIP nazionale, adottate per garantire il trasferimento dei dati PNR al Sistema Informativo”.
Nel caso di specie non è in discussione la circostanza dell'errore di trascrizione del nominativo del passeggero.
L'argomentazione difensiva della ricorrente sulla non imputabilità dell'errata trasmissione non può essere condivisa perchè è il vettore aereo che deve raccogliere ed inviare le informazioni sui passeggeri
(dati API) e la circostanza di avvalesi di una società terza attiene alla sfera dell'organizzazione del vettore aereo, perciò non può assurgere al ruolo di scriminante, considerata anche la qualificazione giuridica di ausiliario del vettore che deve attribuirsi a tale operatore.
Quanto alla difformità dei dati trasmessi relativi al passeggero sopra indicato, la stessa rileva in quanto tale, senza che occorra indagare sulla natura di refuso o meno all'origine dell'errore, in quanto la perfetta corrispondenza tra i dati reali e quelli trasmessi è all'evidenza fondamentale per i controlli,
pagina 4 di 5 specie ove si consideri come la ricerca con metodologie e sistemi informatici presuppone assoluta precisione dei dati immessi, sicchè l'inserimento di dati errati - seppure non impedisce ad un controllo manuale la puntuale identificazione - ha il risultato di vanificare l'esigenza di controllo e prevenzione sottesa alla norma, e comunque di esercitare un'efficace attività di controllo sull'immigrazione, con specifico riferimento a determinati voli o tratte.
Va inoltre rilevato che l'art. 24 cit. prevede che " La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti o errati”. La conseguenza sanzionatoria, dunque, non deriva soltanto dalla mancata trasmissione dei dati, ma anche dalla loro incompleta trasmissione o dalla loro erroneità.
Alla luce delle suesposte considerazioni l'opposizione va respinta, con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Non ricorrono i presupposti per la condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c..
La peculiarità delle questioni trattate e le diverse pronunce giurisprudenziali richiamate dalle parti
(sicuramente idonee ad incidere sull'esatta conoscibilità a priori delle ragioni delle parti) giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma integralmente l'ordinanza ingiunzione opposta.
Spese dì lite compensate.
Ancona, 14/01/2025
Il Giudice on. dott. Roberta Mariotti
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5177/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 14/01/2025 ad ore 9,30 innanzi al dott. Roberta Mariotti, sono comparsi:
Per la dott.ssa LUISA CAPPELLI in Controparte_1 sostituzione dell'avv. Ramazzotti Marco, come da delega che esibisce. Fino alle ore 10,25 per essuno è comparso. Parte_1
La dott.ssa Cappelli richiama la giurisprudenza, in particolare la sentenza del Tribunale di Busto
Arsizio n. 1640/2022, nella quale si afferma che "la difformità dei dati personali (cognome) relativi al passeggero prima indicato, trasmessi dalla compagnia, a quelli corretti è incontroversa. Proprio detta difformità rileva in quanto tale, senza che occorra indagare sulla natura di refuso o meno all'origine dell'errore, atteso che la finalità del flusso informativo è costituita dalla possibilità di eseguire controlli e di cercare riscontri sull'identità dei passeggeri, allo scopo di prevenzione di eventuali atti di terrorismo. La perfetta corrispondenza tra i dati “veri” e quelli trasmessi è, all'evidenza, fondamentale per i suddetti controlli, specie ove si consideri come la ricerca con metodologie e sistemi informatici presuppone assoluta precisione dei dati immessi, determinando ogni disallineamento il fallimento di ogni ricerca o, quantomeno, un rallentamento non compatibile con le finalità della norma".
La recente sentenza del Tribunale di Civitavecchia, n. 1059/2024 del 11.07.2024, che ha statuito: "L'omessa, incompleta o errata trasmissione dei dati è sanzionata in quanto tale condotta vulnera l'interesse dello Stato al corretto controllo dei flussi migratori, compromettendo o comunque ritardando l'ordinato svolgimento delle verifiche demandate alla polizia di frontiera al momento dell'attraversamento dei valichi dai passeggeri in entrata nel territorio italiano". Parimenti, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 19957/2024 del 19.07.2024 ha statuito "va considerato che il secondo comma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 144 del 2007 prevede che “La stessa sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti o errati, per ogni viaggio per il quale siano stati trasmessi dati incompleti o errati”. La conseguenza sanzionatoria, dunque, non deriva soltanto –come sostiene la compagnia aerea ricorrente– dalla mancata trasmissione dei dati, ma anche dalla loro incompleta trasmissione o dalla loro erroneità. In definitiva, la compagnia aerea, se richiesta, anche in via informale, è tenuta a cooperare con le autorità competenti in materia di polizia di frontiera, trasmettendo tempestivamente i dati dei passeggeri in arrivo;
l'omesso adempimento di tale pagina 1 di 5 dovere comporta la conseguenza sanzionatoria in concreto irrogata.". Insiste pertanto nel rigetto del ricorso con vittoria di spese Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 15,40 all'esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice on.
dott. Roberta Mariotti
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mariotti ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5177/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SPERATI LORENZO e dell'avv. GIANLUCA ASCENZI, elettivamente domiciliata in Roma,Viale Liegi n. 28 presso i difensori
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t, con il patrocinio dell'avv. MARCO RAMAZZOTTI e dell'avv. MARCO
DI GIUGNO, elettivamente domiciliata presso la Direzione dell' in Roma, Viale del Castro CP_1
Pretorio n. 118
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 14/01/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12/10/2023 la ha chiesto l'annullamento Parte_1 dell'ordinanza ingiunzione n. 12/2023, notificata in data 15/09/2023, e del relativo verbale di accertamento e contestazione n. 05/2023 del 29/03/2023, con la quale l' ha ingiunto il pagamento CP_1
della somma di € 5.000,00 per la violazione dell'art. 5 e art. 24 del D.Lgs. 53/2018 avendo la Polizia di
Frontiera Aerea dell'Aeroporto di Ancona – Falconara Marittima rilevato che “i dati API inviati, riferiti al volo 2B-195 giunto in questo aeroporto alle ore 9.20 dallo scalo aereo di Tirana (ALB), erano stati trasmessi in modo errato, come confermato dal Report Data Qualità Analysis SIPA - CASO2, con riferimento, nello specifico, ad un passeggero di cittadinanza albanese che, a seguito di successivi accertamenti, è risultato, tra l'altro, destinatario di provvedimenti di polizia”.
pagina 3 di 5 A fondamento del ricorso l'opponente ha eccepito l'insussistenza del fatto contestato/non imputabilità al vettore del fatto contestato, sostenendo di non disporre di un proprio sistema di controllo delle partenze (DCS) dedicato per l'accettazione dei passeggeri e di avvalersi in ogni aeroporto dove opera degli esistenti sistemi informatici dei locali handler e/o società di gestione aeroportuale.
Deduce, inoltre, che l'erronea trasmissione del nominativo del passeggero in questione ( il Per_1 quale è stato comunicato come con la lettera “r” finale invece che la “n”) non sarebbe Per_2
dovuto a negligenza della ricorrente ma piuttosto a problematiche del sistema informatico in utilizzo al gestore aeroportuale per l'invio dei dati, che a causa di imperfezioni (macchie, polvere, sbiadimento) presenti sul documento di viaggio non ha permesso la corretta scansione del nominativo del passeggero.
Con il secondo motivo di opposizione la deduce la sussistenza della scriminante di cui Parte_1 all'art. 3 della Legge 689/1981.
Costituitasi in giudizio ha resistito all'opposizione chiedendone il rigetto, con condanna del CP_1
ricorrente ex art. 96 c.p.c..
La causa è stata rimessa in decisione a seguito di istruttoria documentale.
L'opposizione non è fondata.
L'art. 24 del d.lgs. 53/2018, dispone che “1. Salvo che il fatto costituisca reato, il vettore che non trasmette i dati, ovvero li trasmette in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro per ogni viaggio a cui si riferisce la condotta. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti o errati. La sanzione di cui al primo periodo si applica, altresi', al vettore aereo che non adempia entro il termine fissato alle prescrizioni dell'UIP nazionale, adottate per garantire il trasferimento dei dati PNR al Sistema Informativo”.
Nel caso di specie non è in discussione la circostanza dell'errore di trascrizione del nominativo del passeggero.
L'argomentazione difensiva della ricorrente sulla non imputabilità dell'errata trasmissione non può essere condivisa perchè è il vettore aereo che deve raccogliere ed inviare le informazioni sui passeggeri
(dati API) e la circostanza di avvalesi di una società terza attiene alla sfera dell'organizzazione del vettore aereo, perciò non può assurgere al ruolo di scriminante, considerata anche la qualificazione giuridica di ausiliario del vettore che deve attribuirsi a tale operatore.
Quanto alla difformità dei dati trasmessi relativi al passeggero sopra indicato, la stessa rileva in quanto tale, senza che occorra indagare sulla natura di refuso o meno all'origine dell'errore, in quanto la perfetta corrispondenza tra i dati reali e quelli trasmessi è all'evidenza fondamentale per i controlli,
pagina 4 di 5 specie ove si consideri come la ricerca con metodologie e sistemi informatici presuppone assoluta precisione dei dati immessi, sicchè l'inserimento di dati errati - seppure non impedisce ad un controllo manuale la puntuale identificazione - ha il risultato di vanificare l'esigenza di controllo e prevenzione sottesa alla norma, e comunque di esercitare un'efficace attività di controllo sull'immigrazione, con specifico riferimento a determinati voli o tratte.
Va inoltre rilevato che l'art. 24 cit. prevede che " La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti o errati”. La conseguenza sanzionatoria, dunque, non deriva soltanto dalla mancata trasmissione dei dati, ma anche dalla loro incompleta trasmissione o dalla loro erroneità.
Alla luce delle suesposte considerazioni l'opposizione va respinta, con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Non ricorrono i presupposti per la condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c..
La peculiarità delle questioni trattate e le diverse pronunce giurisprudenziali richiamate dalle parti
(sicuramente idonee ad incidere sull'esatta conoscibilità a priori delle ragioni delle parti) giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma integralmente l'ordinanza ingiunzione opposta.
Spese dì lite compensate.
Ancona, 14/01/2025
Il Giudice on. dott. Roberta Mariotti
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