Sentenza 7 gennaio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/01/2019, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AN LL, nata ad [...] il [...] avverso la sentenza in data 5.4.2018 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Gaeta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Cinzia Passero che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 5.4.2018 la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale della stessa città nei confronti di AF NI in ordine alla sua colpevolezza per il reato di cui all'art.2 comma 1-bis L.638/1983 per omesso versamento all'INPS delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti riferite all'anno 2011 pari a complessivi C 32.723,00, ma ha ridotto la pena inflittale a due mesi di reclusione ed C 200 di multa 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputata ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 546, primo comma lett. d) cod. proc. pen., che essendosi nel procedimento di appello lungamente disquisito sull'ammissione dell'imputata alla messa alla prova ed essendosi succeduti a tal fine diversi rinvii, all'udienza del 5.12.2017 fissata al fine di acquisire un programma di trattamento aggiornato da parte dell'UEPE, poi nuovamente rinviata al 5.4.2018 il Procuratore Generale aveva concluso, ritenendo che il Collegio intendesse deliberare soltanto su tale questione, con la propria adesione alla richiesta di messa alla prova e non come erroneamente trascritto nell'impugnata sentenza chiedendo "la conferma" della pronuncia di primo grado: conclusioni queste smentite da quelle correttamente riportate al verbale di udienza del 5.4.2018, senza che vi fosse stata alcuna discussione sui motivi di appello. Censura pertanto l'erronea trascrizione delle conclusioni riportate in sentenza, facendo peraltro presente che in una precedente udienza innanzi ad un Collegio diverso da quello decidente la stessa Procura aveva richiesto l'assoluzione dell'imputata perché il fatto non sussiste, mentre la difesa si era associata alle richieste dell'organo dell'accusa, insistendo in subordine per l'ammissione alla messa alla prova.
2.2. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 168 bis, secondo comma cod. pen., che la concessione della messa alla prova non è affatto subordinata alla riparazione del danno, previsto solo "ove possibile", sottolineando che si tratta di indicazione prescrittiva non assoluta che postula la verifica in concreto della possibilità per l'imputato di adempiere all'obbligazione risarcitoria, da ritenersi preclusa ove sussistano fattori oggettivi estranei alla sua sfera di dominio ovvero soggettivi purché assoluti e non derivanti da scelte volontarie di costui. Censura su tale punto la sentenza impugnata limitatasi ad affermare l'inapplicabilità dell'istituto in via del tutto automatica senza aver accertato le ragioni del mancato risarcimento, dipeso nella specie da un dissesto conseguente ad una prima fase di crisi di liquidità dell'azienda, di cui l'imputata era legale rappresentante e dalla mancanza di disponibilità economiche in capo alla stessa.
2.3. Con il terzo motivo contesta, in relazione al vizio motivazionale, che i modelli DM 10, inviati dalla società all'INPS rivestano efficacia probatoria in ordine all'effettivo pagamento delle retribuzioni, rappresentando solo un'autodichiarazione del datore di lavoro a fini previdenziali, che non impedisce ai lavoratori di agire, così come è avvenuto nel caso di specie, per chiedere il pagamento delle retribuzioni non corrispostegli. Deduce che la produzione in giudizio ad opera della difesa dei decreti ingiuntivi ottenuti da alcuni dipendenti nei confronti della NI s.r.l. era finalizzata proprio a fornire un riscontro probatorio del proprio inadempimento al pagamento delle retribuzione, non essendo possibile fornire la prova in senso tecnico di un fatto di natura omissiva, laddove la sentenza impugnata si limita a richiamare la pronuncia di primo grado, senza motivare sulla permanenza dell'obbligo di contribuzione in difetto di pagamento delle partite stipendiali, né sull'eventuale abbattimento delle ritenute previdenziali, per effetto delle retribuzioni non corrisposte, al di sotto della soglia di punibilità introdotta dal d. Igs 8/2016
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo deve ritenersi manifestamente infondato. Va in primo luogo rilevato che in nessuna irregolarità procedimentale, né tantomeno violazione di legge processuale risulta essere incorsa la Corte territoriale allorquando, udita la discussione delle parti e raccolte le rispettive conclusioni, si è ritirata per deliberare: rientrava infatti nei suoi pieni poteri decisori la definizione dell'intero procedimento sottoposto al suo esame con la pronuncia di condanna dell'imputata emessa all'esito di un'istruttoria ritenuta esaustiva, avendo superato con tale decisione la pregiudiziale relativa all'ammissibilità della richiesta di messa alla prova svolta dalla difesa e conseguente sospensione del procedimento, richiesta che ha, come poi esplicitato in motivazione, definitivamente rigettato. Né la circostanza che le conclusioni del Pubblico Ministero siano state nel corpo della sentenza erroneamente riprodotte per avere l'organo dell'accusa concluso per il solo accoglimento della richiesta ex art. 168 bis cod. pen. e non già per il rigetto dei motivi di appello articolati dall'imputata configura alcuna nullità. Dal momento infatti che fra le prescrizioni dettate dall'art. 546 cod. proc. pen. in ordine ai requisiti della sentenza configura quale causa di nullità soltanto la mancanza degli elementi indicati nel terzo comma, ne consegue che l'erronea riproduzione delle conclusioni rassegnate dalle parti rispetto a quelle risultanti dal verbale di udienza, il quale soltanto fa fede su tale punto, costituisce, al pari dell'omessa indicazione delle stesse contemplata dal primo comma lett. d) della norma in esame, una mera irregolarità insuscettibile di spiegare effetti sul contenuto della decisione — ricaduta questa che neppure viene ventilata dal presente ricorso - né di ledere i diritti della difesa, non potendo perciò essere ricompresa tra le nullità di ordine generale (sulla mancata riproduzione delle conclusioni nell'epigrafe della sentenza v. Sez. 3, n. 19077 del 24/03/2009 - dep. 07/05/2009, Aberham e altri, Rv. 243764).
2. In ordine al secondo motivo occorre premettere che il duplice ordine di prestazioni che la messa alla prova comporta, costituite da condotte riparatorie, GH- volte cioè all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, e dal risarcimento del danno cagionato, che attiene invece al ristoro del pregiudizio direttamente subito dal danneggiato e che si traduce in una dazione pecuniaria come del resto conferma l'art. 464-quinquies cod. proc. pen., induce a ritenere che entrambe siano presupposti imprescindibili per la sua attivazione da inserire all'interno del programma di trattamento di cui all'art. 464 bis cod. proc. pen. in quanto l'una, al pari dell'altra, rientrano nell'ambito di un percorso di responsabilizzazione del condannato rispetto all'illecito commesso e alle conseguenze derivatene, in un'ottica essenzialmente rieducativa. Ciò non è avvenuto nel caso di specie, atteso che la ricorrente si è limitata, nella vicenda valutata dal Tribunale di Milano, a formalizzare una generica richiesta di messa in prova escludendo alla radice la prestazione risarcitoria, avendo dichiarato di non essere nelle condizioni economiche di risarcire il danno. Il diniego opposto all'istanza dai giudici di merito risulta immune da censure. Se infatti è da ritenersi legittimo, come già dichiarato da questa Corte in analoga fattispecie relativa all'omesso versamento di contributi previdenziali all'INPS, il rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova contenente solo una generica dichiarazione dell'imputato di voler risarcire il danno, essendo egli tenuto a comprovare, con idonee allegazioni, il suo intento di porre in essere condotte riparative (Sez. 3, n. 13235 del 02/03/2016 - dep. 01/04/2016, Venanzetti, Rv. 266322 in una fattispecie in cui l'imputato si era limitato a rappresentare all'INPS la sua intenzione, senza che a ciò fosse seguito il versamento né altra condotta indicativa di un'effettiva intenzione di espletare condotte riparatorie), a fortiori il diniego deve reputarsi incensurabile quando l'istante si sia limitato a dichiarare di essere impossibilitato a risarcire il danno senza fornire alcuna prova o riscontro della dedotta impossibilità. Così come non è sufficiente la mera presentazione dell'istanza di sospensione di messa alla prova con l'annuncio di una condotta riparatoria non seguita da comportamenti concreti che consentano al giudice di valutare la serietà dell'istanza, tanto meno può trovare ingresso un'istanza di messa alla prova non accompagnata, sul presupposto della dedotta impossibilità di adempiere alla prestazione risarcitoria nei confronti del danneggiato, dalla dimostrazione dell'asserito impedimento ed ancor prima dalla specifica allegazione delle cause dello stesso, tenuto conto che l'eccepita impossibilità ad adempiere è stata ritenuta inidonea ad escludere la rilevanza penale del fatto in contestazione. E' ben vero che la formulazione testuale dell'art. 168-bis sembra lasciare un più ampio margine nelle prescrizioni impositive del programma riabilitativo in relazione al risarcimento del danno prevedendo che esso sia dovuto "ove possibile". Ma pur aprendosi il varco attraverso tale locuzione al principio di esigibilità della prestazione, neanche in tal caso la prestazione risarcitoria può ritenersi scevra dal controllo giudiziale diretto a verificarne il fondamento in concreto. Anche a volere ritenere che la locuzione "ove possibile" sia estesa agli impedimenti soggettivi dell'imputato, è ciò nondimeno necessaria la puntuale dimostrazione della suddetta impossibilità, non potendo essere l'accesso alla messa in prova rimesso ad una libera scelta di chi intende fruire del beneficio, scevra dal controllo e dalla valutazione giudiziale sull'esigibilità della prestazione. Ben poca rilevanza rivestono le dissertazioni svolte dalla difesa sulla natura assoluta o relativa dell'inesigibilità della condotta riparatoria posto che nella specie la ricorrente neppure indica quali siano le preclusioni all'obbligazione risarcitoria, limitandosi ad invocare l'intervenuto dissesto dell'azienda dalla medesima amministrata e ad affermare di non versare nelle condizioni economiche di poter riparare il danno, senza ulteriori allegazioni che consentano di discernere un impedimento assoluto che possa escludere la volontarietà della scelta preannunciata. In assenza di tale principio di prova, immune da censure deve quindi ritenersi il provvedimento impugnato, a fronte di una richiesta del tutto generica e pertanto tale da non consentire l'attivazione dei poteri valutativi rimessi al giudicante al fine di filtrare le istanze che non risultino il frutto di espedienti elusivi o dilatori rispetto all'accertamento processuale che, a seguito del loro accoglimento, viene automaticamente sospeso. E' infatti da escludere, a dispetto dell'incompiutezza della disposizione normativa, che, in presenza dei reati inclusi nella forbice prevista dall' art. 168 bis cod. pen., la sospensione del procedimento con la messa alla prova sia devoluta all'unilaterale manifestazione di volontà dell'imputato, trattandosi invece di un beneficio la cui applicabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice, che se correttamente motivato non è peraltro sindacabile in questa sede, postulando un giudizio volto a formulare, alla luce della sua dispendiosità a fronte delle limitate risorse statali, della gravità delle ricadute in caso di esito negativo sullo stesso imputato e del prezzo in termini di durata del processo, una prognosi positiva riguardo all'efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto (in tal senso cfr. Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015 - dep. 08/03/2016, Quiroz, Rv. 266299). Il motivo in esame deve ritenersi perciò manifestamente infondato.
3. Il terzo motivo risulta inammissibile attesa la genericità delle doglianze articolate al riguardo dalla difesa che non si confrontano con le puntuali argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale in ordine alla prova dell'avvenuta corresponsione ai dipendenti della società delle retribuzioni corrispondenti all'omesso versamento delle trattenute previdenziali in contestazione.Vero è che la dimostrazione del suddetto versamento ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 2, comma 1-bis d.l. 463/1983 conv. nella 1.638/1983 grava sulla pubblica accusa, ma trattasi di onere che ben può essere assolto anche attraverso il ricorso alla prova indiziaria che una volta fornita inverte i poli dell'onere probatorio, nel senso che incombe sulla difesa l'allegazione di elementi idonei a superare nel caso concreto l'effetto della presunzione. Nell'ambito della suddetta prova indiziaria rientrano, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, i Modelli DM 10 che, pur attestando la sola conformità dei dati riportati alle registrazioni fatte sui libri paga, assumono ciò nondimeno valenza ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro e la loro compilazione e presentazione, proprio perché proveniente da quest'ultimo, consente di fondare su di essi la presunzione di avvenuta corresponsione delle retribuzioni in relazione alle quali non sono stati versati i contributi, incombendo su chi la deduce l'onere di dimostrare eventuali difformità rispetto alla situazione rappresentata nelle suddette denunce contributive (Sez. 3, n. 32848 del 08/07/2005, Rv. 232393; Sez. 3, n.37145 del 10/04/2013, Rv. 256957; Sez. 3, n. 6934 del 23/11/2017 - dep. 13/02/2018, Locatelli, Rv. 272120). Del resto, nel caso di specie, la stessa ricorrente ammette di avere presentato detti modelli, e neanche deduce un motivo logico per cui avrebbe dovuto farlo, pur non avendo, così come assume, corrisposto le retribuzioni ai propri dipendenti, senza che la produzione documentale dalla stessa effettuata in corso di giudizio, costituita da decreti ingiuntivi ottenuti da alcuni dipendenti per il pagamento delle proprie spettanze risulti, come rilevato dalla Corte milanese con motivazione puntuale e conferente, afferente alle retribuzioni dell'anno 2011, relative all'omesso versamento dei contributi in contestazione e possa perciò valere come prova contraria. Nessun ulteriore onere motivazionale incombeva pertanto sui giudici distrettuali sull'eventuale riduzione dell'importo inevaso al di sotto della soglia di punibilità conseguente alla produzione della suddetta documentazione, così come genericamente eccepito dalla difesa, essendo stata accertata la diversità delle retribuzioni non corrisposte attestata dai decreti ingiuntivi rispetto alle mensilità cui è riferito l'omesso versamento contributivo. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile. Segue a tale esito la condanna della ricorrente a norma dell'art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma equitativamente liquidata alla Cassa delle Ammende. (D
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la r