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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/11/2025, n. 2940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2940 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 441/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Ferrero Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella Consigliere
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado, iscritta al n. r.g. 441/2025, promossa
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL Parte_1 C.F._1
AM PP, elettivamente domiciliato in PIAZZALE GERBETTO, n. 6, 22100,
COMO, come da delega in atti
-APPELLANTE- contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
IN AR e dell'avv. MARCINKIEWICZ ANDREA, elettivamente domiciliato in
VIA CONSERVATORIO, n. 17, 20122, MILANO, come da delega in atti
-APPELLATO-
PER LA RIFORMA pagina 1 di 13 Della sentenza n. 789/2024, pubblicata il 9.07.2024 dal Tribunale di Como nella causa n. R.G.
3752/2022.
OGGETTO: Donazione
Conclusioni per Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, totalmente riformare la sentenza nr. 789/2024 resa dal
Tribunale di omo in data 09/07/24, depositata in pari data, nella causa RG. 3752/2022 promossa da a carico di e, nel merito, rigettare le Controparte_1 Parte_1
domande avanzate da nei confronti di infondate in Controparte_1 Parte_1 fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti.
Condannare l'appellata al pagamento delle spese processuali del primo grado e di questo grado.
In via istruttoria:
A) Ammettersi le prove testimoniali e l'interrogatorio formale dedotti con la Memoria ex art.
183, VI° comma nr. 2 c.p.c. e rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate, ammettendo
l'appellante, nel caso di ammissione delle stesse, alla prova contraria con i medesimi testi indicati a prova diretta.
B) Disporsi gli ordini di esibizione formulati nella stessa Memoria.
Si trascrivono qui di seguito le complete richieste istruttorie formulate in primo grado e sopra riproposte e ribadite:
“senza inversione dell'onere probatorio interamente gravante sull'attrice, parte convenuta chiede l'interpello e l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1) vero che i coniugi e nel corso degli anni, a far tempo dal CP_1 Controparte_2
1980, sia utilizzando finanze personali proprie, sia avvalendosi delle risorse a disposizione delle società dagli stessi partecipate, RO IN s.r.l., Immobiliare Nuova Lario s.a.s. e
Immobiliare Santo Garovaglio s.r.l., sovvenzionavano tutti e quattro i propri figli, signori
, , e con svariati contributi economici a titolo gratuito;
Per_1 Pt_1 Per_2 Controparte_3
2) vero che i signori e a far tempo dal 1980, sia utilizzando CP_1 Controparte_2 finanze personali proprie, sia avvalendosi delle risorse a disposizione delle società dagli stessi partecipate, pagavano i corrispettivi per l'acquisto da parte dei figli , , e Per_2 Pt_1 Per_1
pagina 2 di 13 degli immobili oggi di loro proprietà di cui alle visure che mi vengono esibite Controparte_3
(cfr. docc. n. 21, 22, 23 e 24 della presente memoria), nonché le relative spese di ristrutturazione;
3) vero che il signor e la signora pagavano il corrispettivo per Controparte_2 CP_1
l'acquisto da parte della figlia, degli immobili siti in Como, via Panillani Persona_3
(cfr. doc. n. 22), con tre rate di Lire 100.000.000 e versavano le relative tasse e spese notarili per l'ammontare di Lire 22.000.000, come si legge nel documento che mi viene esibito (cfr. doc. n. 6 della comparsa di costituzione e risposta);
4) vero che i signori e tra il 1987 e il 2008, utilizzando sia CP_1 Controparte_2 finanze personali proprie, sia risorse delle società dagli stessi partecipate, pagavano i corrispettivi per l'acquisto da parte del di loro figlio, degli immobili siti in Parte_2
Cantù (CO), via Galimberti, n. 5 e Albavilla (CO), via Matteotti e via XXV Aprile, nonché i costi per la relativa ristrutturazione (cfr. doc. n. 21);
5) vero che i signori e a far tempo dal 1980, attingendo anche CP_1 Controparte_2 dai conti delle società dagli stessi partecipate e amministrate (RO IN s.r.l.,
Immobiliare Nuova Lario s.a.s. e Immobiliare Santo Garovaglio s.r.l.), pagavano al figlio Per_1 le spese condominiali degli immobili di sua proprietà, i premi dei contratti di assicurazione dallo stesso stipulati, i costi di viaggi e vacanze invernali, le imposte sugli utili derivanti dalle partecipazioni societarie nella società Tintoria G3 s.r.l., il prezzo di acquisto di talune autovetture, come emerge altresì dai documenti che mi vengono esibiti (cfr. docc. 7, 8, 9, 10 della comparsa di costituzione e risposta);
6) vero che il signor nel corso del 2009, costituiva in pegno alcuni titoli di Controparte_2
sua proprietà a garanzia di un finanziamento contratto dal figlio , come risulta dal Pt_1 documento che mi viene esibito (doc. n. 11 della comparsa di costituzione e risposta);
7) vero che, nel corso degli anni 1996 - 1997, i signori e Controparte_2 CP_1 pagavano il corrispettivo dell'acquisto da parte del figlio dell'immobile sito Parte_1
in Lomazzo, via Della Valle n. 14/A (cfr. doc. n. 23), pari a Lire 440.000.000;
8) vero che il signor in qualità di socio accomandatario di Immobiliare Controparte_2
Nuova Lario s.a.s., concedeva in comodato gratuito al dottor , marito della Controparte_4
figlia, l'immobile sito in Como, viale Varese, 11, dall'anno 2013 all'anno Persona_3
pagina 3 di 13 2017 (cfr. doc. n. 12 della comparsa di costituzione), e, a far tempo dal 2010, pagava le spese condominiali relative al medesimo immobile, come altresì risulta dal documento che mi viene esibito (cfr. doc. n. 25 della presente memoria);
9) vero che mai i coniugi e ebbero a svolgere nei confronti dei di loro figli, CP_1 CP_2
, , e , richieste di rimborso delle somme in loro favore corrisposte Pt_1 CP_3 Per_1 Per_2
nell'ambito delle operazioni indicate nei capitoli precedenti;
10) vero che, nel giugno 2016, i signori e nonché i di loro Controparte_2 CP_1 figli, , , e scoprirono che il ragionier , Pt_1 CP_3 Per_1 Persona_3 Persona_4
addetto amministrativo e contabile di RO IN s.r.l., a far tempo dal 2008, aveva attinto dai conti correnti societari complessivi € 632.580,00, occultando la distrazione di tali fondi all'allora socio ed amministrazione, signor attraverso la Controparte_2 manipolazione dei dati contabili e di bilancio;
11) vero che, solamente a seguito di tale scoperta e delle analisi e ricostruzioni contabili operate dal dottor nel corso dei successivi mesi di luglio e settembre 2016 (cfr. Persona_5 doc. n. 27 della presente memoria), i signori e nonché i di Controparte_2 CP_1
loro figli, , , e acquisirono contezza della situazione di Pt_1 CP_3 Per_1 Persona_3 crisi in cui versava RO IN s.r.l.;
12) vero che, a partire dal giugno 2016 e sino al mese di dicembre del medesimo anno, i componenti della famiglia signori e e i di loro figli, CP_2 Controparte_2 CP_1
, , e svolsero diverse riunioni con la partecipazione CP_3 Pt_1 Per_2 Parte_2
anche dei professionisti dagli stessi incaricati, dottor e ragionier Persona_5 Per_6
, nel corso delle quali vennero concordate le iniziative finalizzate alla preservazione
[...]
dell'azienda di RO IN s.r.l. e dei relativi assets e, in generale, alla tutela del patrimonio familiare;
13) vero che, nell'estate del 2016, i componenti della famiglia concordarono che il CP_2 signor perfezionasse il trasferimento in favore della di lui moglie, Controparte_2 [...]
delle partecipazioni detenute in RO IN s.r.l. e di tutto il proprio patrimonio CP_1
mobiliare, come poi in effetti avvenuto;
14) vero che i componenti della famiglia al fine di consentire la prosecuzione CP_2
dell'attività aziendale di RO IN s.r.l. e preservarne i relativi valori, nell'estate 2016,
pagina 4 di 13 concordarono la conclusione del contratto di affitto di azienda tra quest'ultima ed RO
Como s.r.l. (cfr. doc. n. 14 della comparsa di costituzione e risposta), la 'newco' costituita appositamente allo scopo, contratto che venne poi perfezionato in data 30.09.2016;
15) vero che, nell'estate 2016, i componenti della famiglia decisero che la proprietà CP_2 delle quote e la gestione di RO Como s.r.l. venisse affidata a e gli CP_3 Parte_1
unici della famiglia ad essersi resi a ciò disponibili;
16) vero che, nell'ottobre 2016, i componenti della famiglia signori CP_2 CP_2
e e i di loro figli, , , e decisero
[...] CP_1 CP_3 Pt_1 Per_2 Parte_2
che ad RO Como venissero devolute, attingendole dal patrimonio dei coniugi CP_2 risorse da destinarsi al pagamento parziale dei debiti di RO IN s.r.l. e che, quindi, a tale scopo, vennero effettuati dalla signora in favore dei figli e soci di RO CP_1
Como s.r.l., e i bonifici del 20.10.2016 di € 100.000,00 ciascuno;
CP_3 Parte_1
17) vero che i signori e nella medesima data di ricezione CP_3 Parte_1
(21.10.2016), versarono gli importi ricevuti dalla di loro madre, di cui al precedente capitolo, sul conto corrente di RO Como s.r.l., come risulta dagli estratti conto che mi vengono esibiti
(cfr. doc. n. 16 della comparsa di costituzione e risposta);
18) vero che RO Como s.r.l. utilizzò i fondi derivanti dalle operazioni di cui ai precedenti capitoli 16) e 17) per il pagamento parziale dei debiti di RO IN s.r.l., come altresì indicato nella scrittura di compensazione del 13.04.2017, che mi viene esibita (cfr. lett. d delle premesse della scrittura sub doc. n. 17 della comparsa di costituzione e risposta);
19) vero che mai venne convenuto tra la signora e i di lei figli, e CP_1 CP_3
un obbligo restitutorio degli importi in favore di quest'ultimi versati con Parte_1
bonifici del 20.10.2016 di € 100.000,00 ciascuno;
20) vero che la dicitura “prestito infruttifero”, indicata nella causale dei due bonifici di €
100.000,00 ciascuno, effettuati, in data 20.10.2016, dalla signora in favore dei CP_1 figli, e venne suggerita dal dottor per giustificare il CP_3 Parte_1 Persona_5
trasferimento di denaro;
Si indicano quali testi i seguenti soggetti:
presso la propria residenza in viale Matteotti, 18, 22031 Albavilla (CO); Parte_2
presso la sua residenza in via Pannilani, 37/b, 22100 Como;
Persona_3
pagina 5 di 13 costoro sui capitoli da n. 1 a n. 16;
presso la sua residenza in Como, via Volta n. 38; Controparte_3 dottor presso il suo studio in Como, piazzale Gerbetto, n. 6; Persona_5
costoro su tutti i capitoli di prova;
presso la propria residenza in Albese Con Cassano (CO), via Lucio Virgilio Testimone_1
rufo, n. 10; costei sui capitoli da n.1 a n. 9;
, presso Gieffe Dati s.r.l. Gieffe Dati srl, con sede in via Cascina Controparte_5
Ravella n. 3, 22030 Castelmarte (CO); costui sui capitoli da n. 10 a n. 20.
Si chiede sin d'ora, nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova eventualmente formulati da parte attrice, di essere ammessi alla prova contraria con i medesimi testi indicati
a prova diretta.
B_Si chiede che il Giudice voglia ordinare ex art. 210 c.p.c.: ad Intesa Sanpaolo s.p.a. Private Banking l'esibizione di tutti gli estratti del conto corrente n.
1773273 cointestato tra i signori e , nonché del conto corrente Controparte_2 CP_1
n. 125599 intestato alla sola;
CP_1 ad Intesa Sanpaolo s.p.a. l'esibizione di tutti gli estratti del conto corrente n. 1000/1362 intestato alla sola;
CP_1
a l'esibizione di tutti gli estratti del conto corrente n. 315/100952457 Controparte_6
cointestato tra i signori e , nonché del conto corrente n. Controparte_2 CP_1
315/5463677 intestato alla sola;
CP_1
l'esibizione di tale documentazione consentirebbe di ricavare prova documentale di alcuni dei tanti versamenti effettuati dai coniugi in favore dei di loro figli, circostanza questa CP_2 che rileva, quantomeno come elemento presuntivo, ai fini della qualificazione dei pagamenti oggetto del presente giudizio quali atti di liberalità”.
Conclusioni per Controparte_1
“Previe le declaratorie di legge e del caso, rigettarsi l'appello proposto da e tutte le domande da lui proposte nei Parte_1 confronti di siccome inammissibili e improcedibili, oltre che infondate Controparte_1
pagina 6 di 13 in fatto e in diritto;
confermarsi integralmente la sentenza del Tribunale ordinario di Como,
Giudice dott. Paolo Bertollini, n. 789/2024 del 9 luglio 2024, non notificata;
per l'effetto, in via principale: condannarsi a rimborsare a la Parte_1 Controparte_1
somma di € 100.000, ovvero quella diversa - maggior o minore - che sarà accertata in corso di causa, maggiorata dagli interessi legali dal dovuto al saldo;
in via subordinata: per la non creduta ipotesi in cui codesto Giudice ritenga non dimostrata la natura di prestito del versamento dedotto in atto, accertarsi e dichiararsi la nullità del negozio in virtù del quale il pagamento è stato eseguito, per le ragioni dedotte in atti;
per l'effetto, condannarsi a restituire ad la somma di € 100.000, Parte_1 Controparte_1 ovvero quel diverso importo - maggiore o minore - che sarà accertato in corso di giudizio, oltre gli interessi al tasso legale dalla data del dovuto al saldo.
In via istruttoria: per mero scrupolo difensivo e senza alcun riconoscimento in ordine alla fondatezza dei rilievi avversi, vengono reiterati i seguenti articoli di prova per testi e per interrogatorio formale del convenuto, di cui viene sin d'ora chiesta l'ammissione, previa revoca in parte qua (occorrendo) dell'ordinanza comunicata il 7 marzo 2024:
1) vero che in data 20 ottobre 2016 ha bonificato al figlio la CP_1 Parte_1 somma di euro 100.000, a titolo di prestito infruttifero, come da documento che si mostra al teste (cfr. doc. 1 attore);
2) vero che ha in più occasioni confermato alla madre Parte_1 CP_1
che avrebbe restituito le somme di cui sopra, a fronte di semplice richiesta.
[...]
Testi:
- residente in [...]. Parte_2
Vengono inoltre ribadite le opposizioni tutte alle deduzioni rassegnate da controparte, da intendersi qui integralmente richiamate.
In questa sede, l'appellata si oppone all'acquisizione al fascicolo di controparte del doc. 4 allegato all'atto di citazione in appello (<copia ordinanza giudice del tribunale di como dr. < i>
Previte di cui alla causa RG. 3753/22>), trattandosi di documento che ha per oggetto diversa vertenza processuale, nella quale non è parte”. Parte_1
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 7 di 13 ha convenuto in giudizio il figlio dinanzi al Tribunale Controparte_1 Parte_1
di Como, rappresentando di aver mutuato allo stesso con bonifico del 20.10.2016, recante la causale “prestito infruttifero”, la complessiva somma di € 100.000,00 e di averne domandato la restituzione con raccomandata del 16.03.2021.
Parte attrice domandava, posto l'inadempimento della controparte, la sua condanna al pagamento della somma sopra indicata, oltre interessi al tasso legale dal dovuto al saldo. In subordine, nel caso di ritenuta donazione diretta di denaro, chiedeva dichiararsi la nullità del relativo contratto, con condanna del convenuto alla restituzione di quanto da lui indebitamente ricevuto, oltre interessi al tasso legale dal dovuto al saldo.
Si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto nel merito delle domande Parte_1
avverse.
Il convenuto contestava l'intervenuta conclusione di un contratto di mutuo con la controparte e deduceva che il pagamento da lui ricevuto obbediva, piuttosto, ad una causa donativa e, nello specifico, di donazione indiretta. Rappresentava infatti che padre del Controparte_2 convenuto e marito dell'attrice, era stato il fondatore e per diversi anni l'amministratore unico della RO IN S.r.l., fallita in data 28.05.2018 a seguito di gravi condotte distrattive ascrivibili ad un dipendente della società. Deduceva il convenuto che, al fine di consentire la prosecuzione delle attività aziendali, i familiari avevano raggiunto un accordo in CP_2 conseguenza del quale aveva ceduto alla moglie, tutte le sue Controparte_2 CP_1
quote della RO IN S.r.l. e i figli e avevano costituito una CP_3 Parte_1
nuova società, denominata RO Como S.r.l. Le due società avevano, dunque, stipulato un contratto di affitto di azienda, facendosi carico del pagamento dei debiti della RO IN
S.r.l. verso i fornitori strategici;
la provvista necessaria al risanamento dell'impresa proveniva però dai due soci della RO Como S.r.l., e ai quali la aveva Pt_1 Controparte_3 CP_1
effettuato due bonifici di € 100.000,00 ciascuno.
In questo modo, si era realizzata un'operazione negoziale complessa, riconducibile al genus delle donazioni indirette, per effetto della quale i beneficiari dei bonifici erano riusciti a proseguire nell'esercizio dell'impresa di famiglia.
Rigettata l'istanza di riunione del processo – formulata da parte attrice – con altro pendente avanti il medesimo Tribunale tra la medesima attrice e la sorella del convenuto (R.G. n.
pagina 8 di 13 3753/2022) e respinte altresì le istanze istruttorie delle parti, la causa veniva decisa con sentenza n. 789/2024, pubblicata il 9.07.2024, con cui il Tribunale di Como condannava il convenuto alla restituzione, in favore della madre, della complessiva somma di € 100.000,00, oltre interessi di mora al tasso legale dal 16.03.2021 al pagamento effettivo, nonché alla refusione delle spese processuali in favore dell'attrice.
In particolare, il primo giudice ha ritenuto provato il titolo contrattuale dedotto dall'attrice
(pagamento con bonifico e causale esplicitata di “prestito infruttifero”) in assenza di prova contraria e ritenendo comunque – accedendo invece alle allegazioni del convenuto – che l'operazione da questi descritta potesse qualificarsi non come donazione indiretta ma – essendo un semplice trasferimento di denaro – come donazione diretta, nulla ex art. 782 c.c. per mancanza della forma solenne (atto pubblico) ed in assenza di modicità del valore (art. 783
c.c.).
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello lamentando i due motivi Parte_1 di impugnazione di cui meglio in motivazione.
Si è costituita chiedendo di rigettare l'appello. Controparte_1
All'udienza del 20.05.2025 il Consigliere istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza del
21.10.2025 per la rimessione della causa in decisione dinnanzi al Collegio della medesima udienza, assegnando i termini di legge per gli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante – richiamando il principio secondo cui chi aziona un diritto di credito deve provare la fonte del proprio diritto e l'inadempimento, mentre il convenuto non
è tenuto a dimostrare un titolo alternativo – lamenta che il giudice di prime cure abbia erroneamente attribuito a lui l'onere di provare l'esistenza di un titolo diverso (donazione) rispetto a quello indicato dall'attrice (mutuo).
Quest'ultima, per contro, non avrebbe fornito prova sufficiente dell'esistenza di un contratto di mutuo, né di una volontà restitutoria. La sola allegazione del documento contenente il bonifico con l'indicazione della causale (unilateralmente predisposta) “prestito infruttifero”, secondo l'appellante, non può essere elemento da solo sufficiente a provare l'esistenza del contratto e pagina 9 di 13 del tipo di questo;
né può essere ritenuto elemento grave, preciso e concordante la mancata risposta in sede stragiudiziale alla richiesta di pagamento.
Con il secondo motivo, parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il
Tribunale – dopo aver peraltro prima erroneamente qualificato il versamento come mutuo infruttifero – ha qualificato la dazione alternativamente (esaminando la domanda subordinata svolta dall'attrice in primo grado) come donazione diretta, conseguentemente nulla per difetto di forma solenne. Il giudice di prime cure avrebbe, in particolare, errato nel considerare il mero trasferimento di denaro come operazione da qualificare a fini donativi, mentre l'operazione allegata era ben più complessa, e la causa liberale da individuarsi in correlazione alla qualifica di socio dell'ente beneficiato: sarebbero state infatti le società RO Como S.r.l. e RO
IN S.r.l. (e quindi, per via indiretta, i relativi soci, tra cui lo stesso appellante) i veri beneficiari finali del trasferimento, come sarebbe potuto peraltro emergere in caso di ammissione della prova testimoniale e dell'interrogatorio formale dall'odierno appellante dedotti.
Le predette censure possono essere esaminate congiuntamente, essendo necessario ricostruire e correttamente inquadrare la fattispecie oggettiva, che non presenta invero profili di particolare complessità.
E' documentata e pacifica la dazione della somma di denaro ad tramite Parte_1
bonifico del 20.10.2016, giustificata espressamente dalla disponente, come anticipato, quale
“prestito infruttifero”; il beneficiario non risulta aver mai contestato la ricezione della somma, né la causale esplicitata del bonifico. Con raccomandata del 16.03.2021, la disponente ha poi chiesto al figlio la restituzione della somma;
anche a tale richiesta non ha mai fatto seguito nessuna contestazione da parte del destinatario, che si è poi difeso – sostenendo la tesi della liberalità indiretta – solo in giudizio.
E' dunque naturalmente pacifica la mancata restituzione della somma richiesta e pertanto, accedendo alla prospettazione sul titolo offerta dall'appellata, è pacifico l'inadempimento dell'appellante.
pagina 10 di 13 Su tali premesse, il Tribunale ha fatto corretta applicazione delle regole in materia di ripartizione dell'onere probatorio.
E' infatti corretta la valutazione che l'attrice abbia fornito piena prova della dazione e della causale di questa (“prestito infruttifero”, ossia mutuo gratuito o, comunque, con esclusione dell'obbligo di corresponsione degli interessi ex art. 1815 comma 1 c.c.), indi del titolo contrattuale azionato. Infatti, se è vero che la causale del bonifico è di per sé una dichiarazione unilaterale (vd. ad es. Cass. Civ., ordinanza n. 27372/2021), integrante indizio da valutare unitamente agli altri elementi, è anche vero che, nel caso di specie, tutti gli altri elementi di fattispecie – come l'entità ingente della somma trasferita ed il contegno mantenuto dalle parti successivamente (totale assenza, già evidenziata, di contestazioni di sorta a tale qualificazione ed alla richiesta stragiudiziale di rimborso: elementi ben valorizzabili ai fini di prova del mutuo, come anche chiarito da Cass. civ., sez. II, 29 marzo 2023, n. 8829) – risultano del tutto concordanti con la qualificazione offerta a mezzo causale. Per contro, non risulta nessun elemento documentale in senso diverso.
Non solo. La stessa ricostruzione offerta dall'odierno appellante – secondo cui il denaro sarebbe stato messo a disposizione dei figli (con questa e con un'operazione correlata in favore dell'altra figlia, convenuta d'altronde in separato giudizio) per consentire il risanamento dei debiti di una società di famiglia (depredata da un dipendente infedele) e la prosecuzione dell'attività imprenditoriale con altre società familiari, di cui i medesimi erano soci – depone assai più per la causa di mutuo (a fini, appunto, di agevolazione economica ed in vista di una futura restituzione una volta esaurito lo scopo contingente) che non per quella liberale, di cui difetterebbe, fra l'altro, il requisito della spontaneità: come, ad abundantiam, evidenzia vieppiù la dimensione appunto familiare-societaria (ed i correlati doveri morali e sociali anche nei confronti dei figli), più che non individuale, del giustificativo fornito.
Quanto poi al trasferimento di denaro in sé – che è l'unica operazione cui avere riguardo in relazione al petitum (restituzione della somma bonificata e non indennizzo di altro ipotetico vantaggio) ed alla necessaria ricostruzione della relativa causa negoziale (e non del mero, eventuale, motivo) – correttamente la sentenza impugnata ha anche richiamato l'orientamento di legittimità incontrastato (cfr. ad esempio Cass. SS.UU., Sent. n. 18725/2017) secondo cui l'operazione in esame può solo configurarsi come donazione diretta e giammai come donazione pagina 11 di 13 indiretta, non presentando di questa il requisito strutturale dell'utilizzo di uno schema negoziale diverso dalla dazione. Corretta è pertanto, infine, anche l'ipotetica ricostruzione alternativa della qualificabilità come donazione diretta, di cui mancherebbero però i requisiti di forma ad substantiam (atto pubblico ex art. 782 c.c., salvo modico valore – nel caso di specie evidentemente da escludere e comunque non dimostrato, non essendo stato fornito alcun parametro di riferimento rispetto al patrimonio della donante). Tale qualificazione meramente ipotetica, peraltro, lungi dall'essere incoerente con la tesi alternativa del mutuo, non fa altro che, a sua volta, rafforzare quest'ultima, evidenziando l'irragionevolezza della ricostruzione in termini liberali.
L'appello viene dunque rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
Per conseguenza, le spese di lite del presente grado devono essere poste a carico della parte appellante ed in favore della appellata.
Esse si liquidano, ai sensi del D.M. n. 104/2022, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia e dello scaglione di riferimento, nonché della media difficoltà delle questioni giuridiche trattate, in complessivi € 9.991,00, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva ed € 5.103,00 per la fase decisionale, esclusa la voce relativa alla fase istruttoria in quanto assente, oltre rimborso del contributo unificato, al rimborso forfettario del 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater
DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n
228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti - ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa – così dispone:
I. rigetta l'appello, confermando di conseguenza la sentenza impugnata;
pagina 12 di 13 II. condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite del presente grado, che si liquidano in complessivi €
[...]
9.991,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali;
III. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 29/10/2025
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero
Il Consigliere est.
Dott.ssa Natalia Imarisio
pagina 13 di 13