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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Francesco MICELA Presidente dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 13291 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...] ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Giuseppe Sirchia, presso il cui studio a Palermo, via Littore Ragusa n. 30, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] il [...] ) Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 16/04/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , la quale, nonostante la Controparte_1
ritualità della notifica, non si è costituita in giudizio.
2. Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione avanzata dal ricorrente.
L'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza della resistente ed il tenore degli atti difensivi del ricorrente inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Alla pronuncia di separazione segue l'ordine al competente ufficiale dello stato civile di
1 procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Il ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso dei figli minori (nata a [...] il Per_1
25/12/2016), (nato a [...] il [...]) e (nata a Palermo in [...] Per_2 Per_3
08/07/2019), con dimora prevalente presso la madre e diritto di visita paterno nonché la previsione di un assegno di € 350,00 al mese per il mantenimento dei tre minori.
4. Va premesso che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 2, c.c., la disciplina legale è quella dell'affidamento congiunto del minore ad entrambi genitori, a cui può derogarsi solo quando ciò sia contrario all'interesse della prole;
invero, l'affidamento congiunto ed il conseguente esercizio della responsabilità da parte di entrambi i genitori, anche in ordine alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione, impone l'assunzione di maggiori responsabilità in ordine alla cura ed all'educazione della prole, cui si può derogare solo quando esso sia contrario all'interesse del minore.
All'udienza del 06/03/2025, il ricorrente ha, tra le altre cose, dichiarato: “io e mia moglie non viviamo più insieme da circa un anno e mezzo (…) io e miei figli abbiamo un buon rapporto;
li chiamo quando voglio perché ognuno di loro ha un suo cellulare…i bambini non sono mai venuti a casa da me, perché ho finito di arredarla solo negli ultimi mesi;
solitamente sono io ad andare a casa da loro, oppure passo davanti scuola, li porto a fare una passeggiata ecc.”.
Nella specie, ricorrono i presupposti per prevedere l'affidamento congiunto dei tre figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il domicilio materno.
Il ricorrente potrà incontrare e tenere con sé i minori, salvo diversi accordi delle parti e tenuto conto delle esigenze di salute, studio e svago dei minori, alle seguenti modalità:
- due pomeriggi alla settimana, per 4 ore continuative al giorno;
- a settimane alterne, nel fine settimana dal termine delle lezioni scolastiche del venerdì sino alla sera della domenica;
- per 15 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo, da concordare tra le parti entro il
30 maggio di ogni anno;
- per 6 giorni durante le vacanze natalizi e di fine anno, comprendenti un anno il Natale e l'altro il capodanno;
- il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
- per il compleanno dei minori, a pranzo od a cena, ad anni alterni.
5. Quanto all'assegno per il mantenimento dei minori, deve rammentarsi che, a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza;
il dovere di mantenere, istruire ed
2 educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali.
Nella specie, il ricorrente ha allegato di lavorare come agente di commercio e procacciatore d'affari e di percepire una retribuzione variabile tra € 500,00 ed € 1.000,00 al mese.
Dall'unica dichiarazione dei redditi prodotta risulta un reddito complessivo di € 5.614,00 per l'anno di imposta 2022.
Lo stesso ha poi dichiarato di vivere in un immobile condotto in locazione al canone di €
300,00 al mese, che non ha tuttavia documentato.
Nessun elemento di prova è stato fornito sull'attuale occupazione lavorativa e sul reddito percepito dalla resistente;
all'udienza il ricorrente ha dichiarato: “mia moglie prima lavorava in uno studio di vigilanza, dopo si è licenziata ma non so perché; adesso lavora come istruttrice in una palestra, ma non so che stipendio abbia;
“lei adesso vive in una casa di sua proprietà; noi non abbiamo mai vissuto in questa casa, perché ci stava sua nonna, che ora è deceduta;
l'assegno unico lo percepisce per intero mia moglie e sono disponibile a che continui ad essere così”
Sulla base degli elementi processuali sopra esposti ed alla luce della percezione da parte della resistente del 100% dell'Assegno unico, stante l'avvenuta rinuncia da parte del ricorrente alla sua quota parte, può essere posto a carico del medesimo un contributo per il mantenimento dei tre figli di € 400,00 al mese, tenuto comunque conto del costo della vita e delle necessarie esigenze dei vita dei tre minori, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le modalità e criteri del protocollo del Tribunale di Palermo del 02/07/2019.
6. La natura della lite e la contumacia della resistente consigliano di lasciare a carico del ricorrente le spese processuali dal medesimo sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nella contumacia di parte resistente, definitivamente pronunziando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
02/08/1980 ( ) e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
3 25/05/1984 ( ), i quali hanno contratto matrimonio a Melito Di C.F._2
Napoli (NA) il 04/01/2016.
2) Dispone l'affidamento congiunto dei tre figli minori ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e con diritto di visita del padre secondo quanto previsto in parte motiva.
3) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1 un assegno di € 400,00 al mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli minori, da versare entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del
Tribunale di Palermo del 02/07/2019.
4) Lascia a carico del ricorrente le spese processuali.
5) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (atto di matrimonio iscritto negli atti dello stato civile del Comune di Melito Di Napoli (NA), al n. 1, p. I, dell'anno 2016).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 17/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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