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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6578/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Avv. Rosa Maria Rella in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell udienza del 3/01/2025, tenuta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. inserito dall'art
3 comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 6578/2024 promossa da:
(nata a [...] il [...]) con il patrocinio dell'Avv. Francesco Parte_1
Celentano;
RICORRENTE
contro
in persona del leg rapp p.t. con il patrocinio dell'Avvocatura dell'Ente ( Avv. Paolo CP_1
Sedda)
RESISTENTE
Oggetto: indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.7.2024 la ricorrente, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, chiedeva all'intestato tribunale il riconoscimento dello status di invalido civile, incapace di attendere autonomamente agli atti della vita quotidiana e/o di deambulare autonomamente ai fini del riconoscimento dell' indennità di accompagnamento, negato in sede amministrativa e in fase di ATP, a far data dalla relativa domanda, instando altresì per la condanna CP_ dell' al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi.
CP_
L' ritualmente citato, si costituiva ed insisteva per il rigetto della domanda.
Acquisito il fascicolo dell'ATP R.G.L. n.11565/2023, disposta ed espletata un'integrazione peritale al fine di meglio calibrare le risultanze della relazione depositata nella precedente fase sommaria, alla luce delle puntuali osservazioni di parte ricorrente e della documentazione medica di formazione successiva alla precedente visita peritale, utilmente valutabile ex art 149 disp att c.p.c., depositata in atti;
all' esito dell' udienza del 3.1.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n.
98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo
442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito,l'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza contin ua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita. Ciò posto il CTU, dott ha accertato in capo alla ricorrente la sussistenza Persona_1 dei requisiti per l'indennità di accompagnamento, a far data dal giugno2024
(data successiva a quella della domanda amministrativa) come si legge nelle conclusioni dell'elaborato peritale integrativo depositato in data 22.12.2024 in cui rileva e conclude : “…La nuova documentazione prodotta è la seguente: Valutazione neuropsicologica del 5 giugno 2024 a firma della Dott.ssa del Servizio di Psicologia Per_2
Clinica di Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, e la Certificazione rilasciata dall'U.O.S. Centro di Salute Mentale Manfredonia a firma del direttore Dott.
concludono rispettivamente con: deficit cognitivo di grado severo in paziente Persona_3
con Demenza TA (neurodegenerativo- vascolare) Disturbi psico- comportamentali in trattamento. Severa compromissione funzionale nelle attività basali e strumentali della vita quotidiana con scarso adeguamento agli standard di autonomia personale……. con necessità di assistenza continua. Evidenzio due aspetti: La citata documentazione, doviziosa nei particolari che descrivono la gravità della malattia, giunge dopo 8 mesi dall'ultima valutazione effettuata sulla paziente;
In sede di visita peritale, come già riportato nella risposta alle osservazioni di parte depositate di cui al procedimento RG 11565-23, non emergeva alcun elemento tale da suscitare nella scrivente dubbi sulla presenza o meno di un deperimento cognitivo così ingravescente. Pertanto, sottolineando che la concessione o meno dei benefici di legge sull'invalidità è basata anche sulle risultanze emergenti in sede di visita peritale, dovendo esprimere una valutazione sull'ultima documentazione allegata, questa descrive una situazione tale per cui la Sig.ra necessita di altra persona per il Parte_1 compimento degli atti quotidiani della vita, a dar data dal giugno 2024.” (cfr conclusioni contenute in elaborato peritale integrativo del 22.12.2024)
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione.
Risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilevi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Le stesse devono recepirsi, attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ.
Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare ulteriori richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav.,
n23413/2011). Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti (risultanze della certificazione medica specialistica del 5.6.2024 e del 18.6.2024 attestanti un aggravamento delle condizioni patologiche della ricorrente).
In conclusione va riconosciuto il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento in capo alla ricorrente dal giugno 2024( data successiva a quella della domanda amministrativa - 20.10.2023-).
Quanto alle spese di lite, reclamate dalla parte ricorrente, deve in questa sede farsi applicazione dei principi espressi in tema dalla Suprema Corte (cfr. Cass.
Civ. n. 7889/2019) per la quale, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 6, (quale quello in esame), trova applicazione il principio - già enunciato con ordinanza del 21 dicembre 2016 n. 26565 in fattispecie di ricorso proposto, ex art. 111 Cost., avverso il decreto di omologa - secondo cui lo spostamento della decorrenza della prestazione, sia pure di pochi mesi, configura una situazione di soccombenza reciproca.
La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, secondo il condivisibile parere della Suprema
Corte, sottende - anche in relazione al principio di causalità - non soltanto l'ipotesi dì una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ma anche l'accoglimento parziale dell'u nica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati acc olti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (ex plurímis: Cass. n. 21684 del 2013,
n. 22381 del 2009, 31783/2018).
Come già evidenziato nel precedente arresto innanzi citato (Cass. sez. VI , 22 dicembre 2016 nr. 26565), a quest'ultima situazione è riconducibile la fattispecie in cui il requisito sanitario sia stato riconosciuto con decorrenza successiva
(anche solo di pochi mesi) rispetto alla domanda della parte privata.
In applicazione di tali principi, attesa la decorrenza da epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa devono interamente compensarsi tra le parti le spese di lite ricorrendo, nella fattispecie, una situazione di soccombenza reciproca.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' e liquidate in separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell' Parte_1 indennità di accompagnamento con decorrenza dal giugno 2024 (data successiva a quella della domanda amministrativa);
- compensa le spese;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell CP_1
Foggia, 3.1.2025
Il Giudice
Rosa Maria Rella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Avv. Rosa Maria Rella in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell udienza del 3/01/2025, tenuta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. inserito dall'art
3 comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 6578/2024 promossa da:
(nata a [...] il [...]) con il patrocinio dell'Avv. Francesco Parte_1
Celentano;
RICORRENTE
contro
in persona del leg rapp p.t. con il patrocinio dell'Avvocatura dell'Ente ( Avv. Paolo CP_1
Sedda)
RESISTENTE
Oggetto: indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.7.2024 la ricorrente, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, chiedeva all'intestato tribunale il riconoscimento dello status di invalido civile, incapace di attendere autonomamente agli atti della vita quotidiana e/o di deambulare autonomamente ai fini del riconoscimento dell' indennità di accompagnamento, negato in sede amministrativa e in fase di ATP, a far data dalla relativa domanda, instando altresì per la condanna CP_ dell' al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi.
CP_
L' ritualmente citato, si costituiva ed insisteva per il rigetto della domanda.
Acquisito il fascicolo dell'ATP R.G.L. n.11565/2023, disposta ed espletata un'integrazione peritale al fine di meglio calibrare le risultanze della relazione depositata nella precedente fase sommaria, alla luce delle puntuali osservazioni di parte ricorrente e della documentazione medica di formazione successiva alla precedente visita peritale, utilmente valutabile ex art 149 disp att c.p.c., depositata in atti;
all' esito dell' udienza del 3.1.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n.
98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo
442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito,l'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza contin ua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita. Ciò posto il CTU, dott ha accertato in capo alla ricorrente la sussistenza Persona_1 dei requisiti per l'indennità di accompagnamento, a far data dal giugno2024
(data successiva a quella della domanda amministrativa) come si legge nelle conclusioni dell'elaborato peritale integrativo depositato in data 22.12.2024 in cui rileva e conclude : “…La nuova documentazione prodotta è la seguente: Valutazione neuropsicologica del 5 giugno 2024 a firma della Dott.ssa del Servizio di Psicologia Per_2
Clinica di Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, e la Certificazione rilasciata dall'U.O.S. Centro di Salute Mentale Manfredonia a firma del direttore Dott.
concludono rispettivamente con: deficit cognitivo di grado severo in paziente Persona_3
con Demenza TA (neurodegenerativo- vascolare) Disturbi psico- comportamentali in trattamento. Severa compromissione funzionale nelle attività basali e strumentali della vita quotidiana con scarso adeguamento agli standard di autonomia personale……. con necessità di assistenza continua. Evidenzio due aspetti: La citata documentazione, doviziosa nei particolari che descrivono la gravità della malattia, giunge dopo 8 mesi dall'ultima valutazione effettuata sulla paziente;
In sede di visita peritale, come già riportato nella risposta alle osservazioni di parte depositate di cui al procedimento RG 11565-23, non emergeva alcun elemento tale da suscitare nella scrivente dubbi sulla presenza o meno di un deperimento cognitivo così ingravescente. Pertanto, sottolineando che la concessione o meno dei benefici di legge sull'invalidità è basata anche sulle risultanze emergenti in sede di visita peritale, dovendo esprimere una valutazione sull'ultima documentazione allegata, questa descrive una situazione tale per cui la Sig.ra necessita di altra persona per il Parte_1 compimento degli atti quotidiani della vita, a dar data dal giugno 2024.” (cfr conclusioni contenute in elaborato peritale integrativo del 22.12.2024)
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione.
Risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilevi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Le stesse devono recepirsi, attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ.
Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare ulteriori richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav.,
n23413/2011). Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti (risultanze della certificazione medica specialistica del 5.6.2024 e del 18.6.2024 attestanti un aggravamento delle condizioni patologiche della ricorrente).
In conclusione va riconosciuto il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento in capo alla ricorrente dal giugno 2024( data successiva a quella della domanda amministrativa - 20.10.2023-).
Quanto alle spese di lite, reclamate dalla parte ricorrente, deve in questa sede farsi applicazione dei principi espressi in tema dalla Suprema Corte (cfr. Cass.
Civ. n. 7889/2019) per la quale, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 6, (quale quello in esame), trova applicazione il principio - già enunciato con ordinanza del 21 dicembre 2016 n. 26565 in fattispecie di ricorso proposto, ex art. 111 Cost., avverso il decreto di omologa - secondo cui lo spostamento della decorrenza della prestazione, sia pure di pochi mesi, configura una situazione di soccombenza reciproca.
La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, secondo il condivisibile parere della Suprema
Corte, sottende - anche in relazione al principio di causalità - non soltanto l'ipotesi dì una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ma anche l'accoglimento parziale dell'u nica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati acc olti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (ex plurímis: Cass. n. 21684 del 2013,
n. 22381 del 2009, 31783/2018).
Come già evidenziato nel precedente arresto innanzi citato (Cass. sez. VI , 22 dicembre 2016 nr. 26565), a quest'ultima situazione è riconducibile la fattispecie in cui il requisito sanitario sia stato riconosciuto con decorrenza successiva
(anche solo di pochi mesi) rispetto alla domanda della parte privata.
In applicazione di tali principi, attesa la decorrenza da epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa devono interamente compensarsi tra le parti le spese di lite ricorrendo, nella fattispecie, una situazione di soccombenza reciproca.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' e liquidate in separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell' Parte_1 indennità di accompagnamento con decorrenza dal giugno 2024 (data successiva a quella della domanda amministrativa);
- compensa le spese;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell CP_1
Foggia, 3.1.2025
Il Giudice
Rosa Maria Rella