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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 05/11/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2269 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci, in seguito all'udienza del 05.11.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa promossa da:
, nata in [...] il [...] e residente in [...]degli Abruzzi Controparte_1
(Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa, giusta delega allegata, dall'Avv. C.F._1
GI AB del Foro di Teramo (Cod. Fisc. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso e nello studio di quest'ultimo, in Teramo, alla Via Franchi, n.35 il quale di seguito indica i riferimenti presso cui inviare gli avvisi e i provvedimenti prescritti dalla normativa codicistica: fax 0861/1850362 – p.e.c. Email_1
RICORRENTE
Contro
, nato a [...] il [...], dom. e res. in ET (TE) alla Controparte_2
Via Dei Ciclamini n. 27, C.F. , ed elett.te dom.to in Mosciano S.A. C.F._3
(TE) al Viale Europa n. 23, presso lo Studio Legale Associato , CP_3 Controparte_4 rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Nada Malatesta
(C.F. – PEC: e PA C.F._4 Email_2
IT (C.F. , PEC: , C.F._5 Email_3 giusta procura in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “1. accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità e/o invalidità della clausola
1 contrattuale di determinazione dell'orario di lavoro part time in 12 ore settimanali, per il periodo dal 12.09.2017 e sino al 31.12.2017, in quanto contraria alle disposizioni della contrattazione nazionale e, per l'effetto, dichiarare la trasformazione in orario a tempo pieno e condannare il resistente a corrispondere alla sig.ra la somma pari ad Controparte_1
€.2.965,16 a titolo di differenze retributive, o la diversa somma ritenuta di giustizia;
2. in subordine rispetto al punto che precede, accertare e dichiarare che per il periodo dal 12.09.2017 e sino al 31.12.2017 la ricorrente ha prestato un orario di lavoro a quello di formale assunzione, per 5 ore al giorno per 6 giorni a settimana, dal 12.09.2017 e sino al 15.12.2017 ed a 9 ore giornaliere per sei giorni, per il periodo dal 16.12.2017 e sino al 31.12.2017 e, per l'effetto, condannare il sig. a corrispondere alla sig.ra CP_2 CP_1
la somma pari ad €.2.570,34 a titolo di differenze retributive, o la diversa somma
[...] ritenuta di giustizia;
3. in ogni caso, accertare e dichiarare che nel restante periodo dal 01.01.2018 e sino al 31.08.2018 la ricorrente ha prestato un orario di lavoro superiore a quello di formale assunzione, pari a 9 ore al giorno per 6 giorni a settimana, dal 01.01.2018 e sino al 31.01.2018 e 5 ore giornaliere per sei giorni, per il periodo dal 01.02.2018 e sino al 31.08.2018 e, per l'effetto, condannare il sig. a corrispondere alla sig.ra CP_2 CP_1
la somma pari ad €.3.475,29 a titolo di differenze retributive, o la diversa somma
[...] ritenuta di giustizia;
4. gravare le somme di cui ai punti precedenti, con interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria come per legge;
5. condannare parte resistente alla ricostruzione della posizione contributiva della sig.ra
6. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.” CP_1
Parte resistente:
“1) Accertare e dichiarare che il contratto di lavoro part time del 12.09.2017 è conforme alle disposizioni di legge al d.Lgs. n. 81/2015 e per l'effetto,
2) Rigettare la richiesta di controparte di trasformare il contratto del 12.09.2017 in contratto a tempo pieno per i motivi spiegati in narrativa;
3) Rigettare e dichiarare non dovuta la richiesta di pagamento della somma di € 2.965,16 a titolo di differenze retributive, nonché la richiesta di condanna al pagamento per differenza contributiva, dovute in caso di trasformazione del contratto da part time a tempo pieno;
4) Accertare e dichiarare che per il periodo dal 12.09.2017 al 31.12.2017, la ricorrente, in conformità al contratto di lavoro ha prestato attività lavorativa per due ore al giorno ed a causa della chiusura dell'attività non ha lavorato durante le festività natalizie, e per l'effetto;
5) Rigettare la richiesta di pagamento a titolo di differenze retributive di € 2.570,34 nonché la richiesta di condanna al pagamento delle differenze contributive relative;
6) Accertare e dichiarare che la retribuzione e la contribuzione corrisposte alla Sig.ra
corrispondono a quelle effettivamente versate dalla Trattoria Del Borgo Sas;
Controparte_1
7) Accertare e dichiarare che per il periodo dall'1.01.2018 al 30.08.2018, la ricorrente, in conformità al contratto di lavoro ha prestato attività lavorativa per quattro ore al giorno per cinque giorni a settimana, e per l'effetto;
8) Rigettare la richiesta di pagamento a titolo di differenze retributive di € 3.475,29, nonché la richiesta di condanna al pagamento di differenze contributive relative;
9) Rigettare tutte le domande avanzate da parte ricorrente;
10) Condannare, sempre e comunque, la ricorrente alla refusione delle spese e competenze di causa ex D.M. 140/12, oltre 15% per spese generali ex art. 13 comma 10 Legge 247/12, oneri fiscali ed addizionali di legge, con sentenza munita di clausola.”
2 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 31.12.2022, Controparte_1 ha agito in giudizio nei confronti di , liquidatore e già socio Controparte_2 accomandatario della Trattoria del Borgo Sas, rivendicando, previo accertamento della illegittimità della clausola contrattuale di determinazione dell'orario di lavoro part time in 12 ore settimanali per il periodo dal 12.09.2017 e sino al 31.12.2017, la somma complessiva di €
7.094,28 ed in subordine, l'importo di € 6.045,63, a titolo di differenze retributive per maggior orario osservato, festività non godute, ferie non godute, tredicesima e quattordicesima mensilità per il periodo compreso tra il 12.09.2017 al 31.08.2018, con condanna della resistente alla ricostruzione contributiva.
A sostegno della domanda ha dedotto:
• di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società
[...] dal 12.09.2017 al 31.08.2018, con mansioni di Parte_1 aiutante di cucina, inquadrata al livello 6 S del CCNL Pubblici Esercizi, dapprima con contratto di lavoro a tempo determinato ed orario part time 30% (12 ore settimanali), successivamente convertito in data 01.01.2018 in contratto a tempo indeterminato ed orario part time al 50% (20 ore settimanali);
• che, nella realtà, la prestazione si era svolta nel corso dell'intero rapporto con un orario significativamente superiore a quello contrattualmente pattuito;
• che la clausola di riduzione oraria contente un part time al 30% apposta al primo contratto individuale di lavoro dal 12.09.2017 al 31.12.2017 risultava illegittima, in violazione dell'art. 78 dell'Accordo Collettivo che fissava un limite non inferiore alle 15 ore settimanali, con la conseguenza che in virtù del d. lgs. n. 61/2000 di attuazione alla direttiva 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, il rapporto di lavoro per il periodo predetto doveva considerarsi un rapporto di lavoro a tempo pieno, con diritto a percepire l'intera retribuzione per l'importo di € 2.965,16; Con
• che l' di Teramo, in seguito ad accertamenti, aveva rilevato irregolarità nelle modalità di esecuzione e di formalizzazione del contratto part-time in essere;
• di aver lavorato 5 ore al giorno per 6 giorni alla settimana pari a 30 ore settimanali
(o turno pomeridiano 11:00- 16:00 o turno serale 19:00-24:00, dal lunedì al sabato in base alle esigenze dell'azienda) e nel periodo di Natale (16.12.17-31.01.2018) per 9 ore giornaliere, atteso il maggior afflusso di clientela;
• che in caso di mancato riconoscimento per il primo periodo di un rapporto di lavoro
3 a tempo pieno, andavano comunque riconosciute le differenze retributive per le ore aggiuntive effettivamente espletate e pari ad € 6.045,63 (€ 2.570,34 per il periodo dall'assunzione e sino al 31.12.2017 ed € 3.475,29 per il periodo dal 01.01.2018 e sino al 31.08.2018) oltre TFR, giusto conteggio sindacale prodotto in atti;
• che le richieste avanzate in via stragiudiziale erano rimaste inevase.
1.2. In data 24.05.2023 si è costituito in giudizio , Controparte_2 contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto.
In particolare, ha eccepito la piena validità ed efficacia del contratto di lavoro a tempo parziale stipulato con la ricorrente, in quanto perfettamente in linea con le norme vigenti al momento della sua sottoscrizione, ovvero quelle derivanti dalla cosiddetta riforma del Jobs
Act (Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81), evidenziando, inoltre, come era ammessa la stipula di contratti con un minimo inferiore alle quantità stabilite dai contratti collettivi, purché tale deroga venisse contenuta entro il limite del 10% dell'organico complessivo della società, con riferimento al 31 dicembre dell'anno.
Sull'articolazione oraria, il resistente ha dedotto che per il periodo dal 12 settembre 2017 al 31 dicembre 2017 l'orario effettivo di lavoro della sig.ra è stato pari a due ore al CP_1 dì, in piena conformità con l'orario contrattuale di 12 ore settimanali, mentre per il successivo periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 agosto 2018, la prestazione lavorativa si è svolta su 4 ore giornaliere, conformemente con l'orario pattuito di 20 ore settimanali.
Ha rilevato, inoltre, che nel periodo delle festività natalizie, la Trattoria del Borgo è rimasta costantemente chiusa sin dalla sua apertura, escludendo, pertanto, qualsiasi possibilità di prestazione lavorativa da parte della ricorrente.
Nel contestare le avverse richieste, ha sottolineato come prima del giudizio promosso, la ricorrente non avesse fatto alcuna rivendicazione in ordine alla conversione del contratto, né nel corso del rapporto, né subito dopo il licenziamento avvenuto il 30.08.2018, presentando denuncia all'Ispettorato del Lavoro nel 2021 e reclamando le differenze retributive solo in seguito alla cessazione della società, posta in liquidazione.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, tentata senza esito la conciliazione, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale terminata la quale
è stata rinviata all'udienza del 05.11.2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
4 A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La pretesa della ricorrente trova fondamento sulla base di due diversi presupposti giustificativi.
Con la prima doglianza la ricorrente eccepisce la nullità della clausola del contratto di lavoro a tempo parziale, nella parte in cui, per il periodo dal 12.09.2017 e sino al 01.01.2018, ha previsto un orario di lavoro di 12 ore settimanali, inferiore a quello minimo stabilito dalla contrattazione collettiva, pari a 15 ore settimanali, facendone discendere quale conseguenza, il diritto ad ottenere la conversione in rapporto di lavoro a tempo pieno, con conseguente diritto alle relative differenze retributive, pari ad €.2.965,16
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che per l'intero periodo lavorativo (dal 12.9.2017 al 31.8.2018), la stessa abbia svolto la propria prestazione lavorativa con un disimpegno orario maggiore di quello formalizzato (dapprima 2 ore al giorno per sei giorni settimanali, poi convertite in 4 ore giornaliere), e nello specifico pari a 30 ore settimanali (5 ore al giorno per sei giorni alla settimana), salvo che nel periodo natalizio, dal 16.12.2017 al 31.01.2018, in cui ha lavorato per 9 ore al giorno, rivendicando le relative differenze retributive, pari ad €
2.570,34 (per il periodo dal 12.09.2017 e sino al 31.12.2017, in subordine rispetto alla domanda prima domanda con cui si chiede di accertare, per tale periodo, la conversione in rapporto di lavoro a tempo pieno), ed €.3.475,29, per il periodo dal 01.02.2018 e sino al
31.08.2018.
La domanda è stata avanzata nei confronti del socio accomandatario della società
[...]
in quanto la società è stata cancellata dal Parte_1 registro delle imprese in data 4.2.2022.
Stante la diversità delle questioni poste da ciascuna pretesa, le stesse saranno trattate separatamente.
Periodo lavorativo dal 12.9.2017 al 31.12.2017
3. Come sopra esposto, la ricorrente sostiene che, per tale periodo lavorativo, il rapporto di lavoro deve essere considerato a tempo pieno, con conseguente diritto alle relative differenze retributive, in ragione della nullità della clausola del contratto di lavoro part time, nella parte in cui ha previsto un orario settimanale inferiore al limite minimo previsto dalla contrattazione collettiva.
5 Il fondamento giuridico di tale diritto alla conversione del rapporto di lavoro a tempo pieno viene individuato nella previsione di cui all'articolo 8 comma 2 del D.lgs n. 61/2000, e nelle note conclusionali, nell'articolo 2077 c.c.
La parte resistente ha contestato la domanda, richiamando la normativa applicabile ratione temporis, costituita dal D.lgs n. 81 del 2015, assumendo che il contratto di lavoro rispettava i requisiti di legittimità richiesti dalla normativa di settore ed aggiungendo che la modulazione oraria prospettata mai era stata contrastata dalla lavoratrice, ma anzi dalla stessa accettata, non avendo la stessa mai richiesto la conversione del contratto di lavoro part-time in un contratto a tempo pieno, né mentre era ancora assunta, né quando il contratto è stato rinnovato con aumento a 4 ore al giorno di lavoro, né subito dopo il licenziamento avvenuto il 30.08.2018.
Ciò premesso, appare opportuno una preliminare disamina del contesto normativo di riferimento.
Nel caso di specie trova applicazione, ratione temporis, la normativa contenuta nel D.lgs n.
81 del 2015, il cui articolo 5, rubricato “forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale”, prevede quanto segue: “1. Il contratto di lavoro a tempo parziale e' stipulato in forma scritta ai fini della prova.
2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale e' contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
3. Quando
l'organizzazione del lavoro e' articolata in turni, l'indicazione di cui al comma 2 puo' avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite”.
Il successivo articolo 10 disciplina, invece, il trattamento sanzionatorio relativo ad eventuali vizi del contratto, stabilendo, in particolare, quanto segue:
“1. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su domanda del lavoratore e' dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando, per il periodo antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il diritto alla retribuzione ed al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente rese.
2. Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore e' dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno
a partire dalla pronuncia. Qualora l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalita' temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilita' familiari del lavoratore
6 interessato e della sua necessita' di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attivita' lavorativa, nonche' delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.
3. Lo svolgimento di prestazioni in esecuzione di clausole elastiche senza il rispetto delle condizioni, delle modalita' e dei limiti previsti dalla legge o dai contratti collettivi comporta il diritto del lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.”
In forza di tale disposizione normativa, quindi, in caso di difetto di prova scritta in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno può essere dichiarata ex tunc su domanda del lavoratore, fermo restando, però, che per il periodo antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il diritto alla retribuzione ed al versamento dei contributi previdenziali è dovuto per le prestazioni effettivamente rese.
Quando il vizio del contratto di lavoro part time riguarda, invece, la durata della prestazione lavorativa, la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno può essere dichiarata a domanda del lavoratore, ma ha efficacia a partire dalla pronuncia;
per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, ha diritto ad un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.
Di converso, l'articolo 1 del D.lgs n. 61/2000 richiamato dalla ricorrente a sostegno della domanda è stato abrogato dall'articolo 55, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 15 giugno 2015, n.
81, con la decorrenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 55.
Quanto, invece, alla contrattazione collettiva di settore, è indiscusso che trovi applicazione il CCNL Pubblici Esercizi nel testo negoziale depositato dalla parte ricorrente, il cui articolo
78 prevede quanto segue:
“(1) L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati: - (…); - la durata della prestazione lavorativa ridotta e relative modalità; - (…); - la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno; - (…).
(2) La contrattazione integrativa stabilisce il limite minimo di ore della prestazione rispetto al normale orario settimanale, mensile, annuale. In attesa della determinazione effettuata ai sensi del periodo precedente è consentito lo svolgimento della prestazione individuale in
7 misura non inferiore ai seguenti limiti: a) 15 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
(…). (3) La contrattazione integrativa può stabilire limiti massimi superiori e limiti minimi inferiori rispetto a quelli definiti dal presente articolo. (4) In relazione alle caratteristiche peculiari del Settore, a livello aziendale o territoriale possono essere concordate modalità di programmazione flessibile dell'orario di lavoro che si concretano nella possibilità di turni variabili in ordine alla collocazione temporale delle prestazioni lavorative, nonché identificare eventuali inferiori limiti minimi o superiori limiti massimi nell'ambito di un equilibrato assetto organizzativo. (5) Sono fatte salve le condizioni derivanti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, con esplicita esclusione di eventuali limiti orari massimi.”
L'articolo 2077 c.c. prevede, al comma 1, che i contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo, mentre al secondo comma, che le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.
Trasponendo tali principi al caso di specie, risulta per tabulas è stata Controparte_1 assunta dalla società (P. IVA Parte_1
), esercente attività di ristorazione, in data dal 12.09.2017 in forza di contratto di P.IVA_1 lavoro a tempo determinato, con scadenza il 31.12.2017, ed orario di lavoro part time orizzontale di 12 ore settimanali, con mansioni di inserviente di cucina, ed inquadramento al livello 6S.
In data 31.12.2017 il rapporto di lavoro veniva trasformato a tempo indeterminato, con variazione dell'orario di lavoro in 20 ore settimanali, dal martedì al sabato, dalle 11:00 alle
15:00 o dalle 19.00 alle 23.00.
Il contratto di lavoro cessava in data 31.8.2018 a seguito di intimazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Ebbene, alla luce della normativa sopra richiamata, appare evidente che la previsione oraria indicata nel contratto di assunzione del 12.9.2017, pari a 12 ore settimanali, in mancanza di contrattazione collettiva integrativa o di secondo livello, risulta inferiore al limite minimo previsto dalla contrattazione collettiva, pari a 15 ore settimanali.
8 Non è viceversa previsto che il contratto individuale possa derogare ai limiti stabiliti dal contratto collettivo, ciò ad evidente tutela del lavoratore part-time il quale, accettando un orario troppo ridotto, come nel caso di specie, potrebbe incorrere nella situazione di una prestazione oraria talmente esigua da non giustificare l'onere del vincolo contrattuale assunto.
Si ritiene, pertanto, che l'espressa previsione del contratto collettivo nazionale di un limite di orario minimo derogabile solo dalla contrattazione decentrata o aziendale, porti a concludere che un contratto individuale, ove preveda un orario inferiore al limite minimo del contratto collettivo non autorizzato dalla contrattazione decentrata, possa essere impugnato dal lavoratore con richiesta di applicazione del più favorevole regime previsto a sua tutela dalla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 2077 c.c..
Nel caso di specie, però, la domanda così come formulata, non può essere accolta.
La violazione del limite minimo orario part time previsto dalla contrattazione collettiva non può, infatti, determinare, come sostiene la ricorrente, la conversione in rapporto di lavoro a tempo pieno, e ciò per diversi ordini di ragioni.
In primo luogo, perché il vizio eccepito nel caso di specie non rientra tra quelli previsti dall'articolo 10 del D.lgs n. 81 del 2015, in materia di conversione del rapporto di lavoro a tempo pieno. Ma anche superando tale primo ostacolo, ad ogni modo, il suddetto articolo 10 prevede espressamente che per il periodo antecedente alla pronuncia giudiziale, il lavoratore ha diritto alla retribuzione e contribuzione per il lavoro effettivamente prestato, sicché, azionando tale tutela, la ricorrente non avrebbe mai potuto ottenere la retribuzione parametrata ad un orario di lavoro a tempo pieno per il solo fatto della violazione del limite contrattuale.
Si ritiene, di converso, che la violazione del limite minimo orario part time previsto dall'articolo 78 del CCNL avrebbe potuto comportare il diritto della ricorrente ad ottenere l'incremento dell'orario di lavoro fino a quindici ore settimanali, a far data dalla pronuncia o sin dall'origine, ma con parametrazione della retribuzione sempre in rapporto all'orario di lavoro svolto. Domanda che nel caso di specie, però, non è stata formulata, né risulta che in costanza di rapporto, trattandosi di domanda di risarcimento del danno, la dipendente abbia diffidato la società in tal senso, o abbia messo a disposizione la propria prestazione lavorativa per 15 ore settimanali (sulla necessità della diffida cfr. sentenza Tribunale Torino,
05/04/2024, n.691), con la conseguenza che la domanda proposto in via principale, per il periodo dal 12.9.2017 al 31.12.2017 non può essere accolta e va rigettata.
Periodo dal 12.9.2017 al 31.8.2018
9 3. La ricorrente sostiene che durante tutto l'arco di durata del rapporto di lavoro, dal
12.9.2017 al 31.8.2018, ha prestato attività lavorativa per 5 ore al giorno per sei giorni alla settimana (quindi per 30 ore settimanali), a fronte del minor orario formalizzato (12 ore settimanali fino al 31.12.2017, 20 ore settimanali dal 1.1.2018), rivendicando le relative differenze retributive.
In particolare, deduce che l'orario aziendale si divideva su due turni giornalieri, uno pomeridiano, dalle ore 11:00 e sino alle ore 16:00, e l'altro serale, ovvero dalle ore 19:00 alle ore 24:00, dal lunedì al sabato, e che la ricorrente poteva essere assegnato all'uno o all'altro in base alle esigenze dell'azienda, aggiungendo che nel periodo natalizio, dal 16.12.2017 al
31.01.2018, la prestazione lavorativa è stata resa in entrambi i turni giornalieri, con solo una pausa di mezz'ora, e dunque per 9 ore giornaliere.
Tanto premesso, in punto di diritto è noto che costituisce lavoro straordinario quello che eccede l'orario di lavoro normale previsto dalla legge e/o dal contratto collettivo.
Costituisce lavoro supplementare, ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs n. 81 del 2015, quello che eccede l'orario di lavoro stabilito contrattualmente per il lavoro part-time, ma entro i limiti dell'orario a tempo pieno.
Rimanendo sempre in un'ottica di valutazione del contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento, in punto di distribuzione degli oneri probatori, è opportuno sottolineare che la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro supplementare e straordinario è a carico del lavoratore (ex art. 2697 Cod.Civ.) e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, nonché la misura relativa. Il numero delle ore di lavoro supplementare/straordinario compiute deve essere pertanto provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432
Cod.Proc.Civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già la sua esistenza.
Applicando tali principi al caso di specie, come sopra esposto, risulta per tabulas che la ricorrente è stata formalmente assunta dalla società Parte_1
con mansioni di inservienti di cucina, di cui al livello 6S, con contratto di lavoro
[...] subordinato a tempo determinato in data 12.9.2017, con orario di 12 ore settimanali, poi trasformato a tempo indeterminato ed a 20 ore settimanali a far data dall'1.1.2018.
10 Nel contratto di trasformazione a tempo indeterminato, le 20 ore settimanali sono state spalmate dal martedì al sabato, in ragione di due diversi turni, dalle 11:00 alle 15:00 o dalle
19:00 alle 23:00.
Esaminando la documentazione prodotta emerge, altresì, che in data 15.9.2021
l'Ispettorato del lavoro di Teramo ha comunicato alla ricorrente che a seguito degli accertamenti compiuti, sarebbe stato accertato, che dal 12.9.2017 al 31.12.2017, la stessa avrebbe eseguito un orario di 4 ore giornaliero, a fronte delle 2 ore al giorno registrate.
In base a quanto dichiarato dall'ispettrice escussa in sede testimoniale, Persona_1 tale accertamento è stato il frutto delle dichiarazioni rese dallo stesso titolare Parte_1 in costanza di indagini ispettive: “La ricorrente aveva fatto una richiesta di intervento in merito all'orario di lavoro, in quell'occasione fu sentito anche il titolare presente ed è stato accertato che la lavoratrice, nonostante reclamasse più ore, noi siamo riusciti ad accertarne
4 a fronte delle 2 registrate. Questo in base alle dichiarazioni raccolte. Furono convocate delle persone che avrebbero potuto riferire ma sebbene convocate non si sono presentate. La ricorrente era inserviente in cucina. Il datore di lavoro ha poi provveduto a pagare la sanzione, però non ha ottemperato la diffida, nel senso che non ha pagato la lavoratrice e la contribuzione dovuta. Il datore di lavoro ha pagato la sanzione, così riconoscendo che lavorasse più ore. Anche perché ce lo disse proprio il titolare nel corso delle Parte_1 indagini investigative che la ricorrente svolgesse più ore. Il recupero delle due ore in più sono state effettuate sulle giornate indicate dal datore di lavoro nel libro unico.”
La teste ha anche precisato che nel corso delle indagini ispettive emersero solo due ore in più di lavoro, rispetto alle due registrate, con la precisazione che la collega di lavoro della ricorrente sentita in sede di indagini disse che quest'ultima lavorava solo di mattina: “Ho già risposto che noi accertammo lo svolgimento di due ore in più rispetto a quelle registrate. 4 ore al giorno anziché 2”… Ho già risposto che noi accertammo lo svolgimento di due ore in più rispetto a quelle registrate. 4 ore al giorno anziché 2”.
La dichiarazione a cui la teste fa riferimento è stata acquisita in giudizio.
In tale dichiarazione il titolare ha dichiarato, in data 7.2.2020, che la Parte_1 ricorrente aveva un contratto di lavoro di quattro ore al giorno per sei giorni alla settimana, senza alcuna specificazione circa il periodo di riferimento, se cioè riferito al primo periodo, dal 12.9.2017 al 31.12.2017, o al secondo periodo, dal 1.1.2018 al 31.8.2018.
Secondo il resistente tale dichiarazione non avrebbe rilievo confessorio, in ragione del tempo trascorso tra la data degli eventi e quelli della dichiarazione, assumendo che il riferimento alle 4 ore al giorno fosse relativo all'ultimo contratto di lavoro, con decorrenza dal
11 1.1.2018, non essendo precisato invece il riferimento al precedente contratto cessato in data
31.12.2017.
Rispetto al primo periodo lavorativo, il teste cuoco del Testimone_1 ristorante, della cui attendibilità non può dubitarsi, ha affermato che la ricorrente, dal
12.09.2017 al 31.12.2017, ha lavorava dalle 12.00 fino alle 14.00 circa, e che l'orario di lavoro subiva un aumento nel 2018 in ragione dell'aumento delle mansioni svolte: “Si è vero, poi è aumentato il suo orario di lavoro, perché faceva sia i piatti che altre pulizie, non aiutava in cucina…. “L'orario dalle 12.00 alle 14.00 era solo per la ricorrente, io lavoravo dalle 11.30 fino alle 15.00 e poi la sera. Io finivo a fare le ultime pulizie e chiudevamo il ristorante. Io stavo solo in cucina, e facevamo le pulizie della cucina al termine del servizio, la ricorrente veniva per pulire e lavare i piatti, si occupava dei piatti e delle posate. Poi invece quando ha aumentato l'orario si è occupata anche della pulizia della cucina, quindi straccio e pulizia generale”.
Adr: “per il pranzo io alle 15.15 sto sempre fuori, il servizio del pranzo finisce sempre intorno alle 14.30, ma non so dire di preciso. Quando la ricorrente andava via alle 14.00, il servizio era in fase di chiusura, mancava al massimo il dolce e la pulizia finale.”
Per il periodo dal 12.09.2017 al 31.12.2017 la teste ulla ha Testimone_2 potuto riferire, mentre la testimonianza resa da KA DI è risultata alquanto imprecisa ed anche contraddetta dalle evidenze fattuali riscontrate. Ed infatti il teste KA DI ha dichiarato di aver accompagnato la ricorrente al lavoro anche nei giorni festivi o di domenica, quando, in realtà, è emerso che la domenica il ristorante era chiuso (cfr. teste Tes_1
, così come anche nel periodo natalizio (cfr. teste
[...] Testimone_1 cuoco del ristorante).
Alla luce di tali evidenze istruttorie, deve ritenersi che, per il primo periodo lavorativo, la sola dichiarazione rese dal titolare in sede ispettiva non possa essere sufficiente per dimostrare il maggior orario di lavoro svolto dalla ricorrente, assumendosi maggiormente probante quanto dichiarato dal teste cuoco del ristorante e quindi a Testimone_1 conoscenza diretta dei fatti di causa, rispetto, invece, ad una dichiarazione resa dal titolare in sede ispettiva, sulla quale non è chiaro il riferimento temporale, se cioè afferente anche al primo o al secondo periodo lavorativo.
Il titolare , in sede di dichiarazione ispettiva, ha, infatti, dichiarato che la Parte_1 ricorrente aveva un contratto di lavoro di quattro ore al giorno per sei giorni alla settimana, senza alcuna specificazione dell'arco temporale di riferimento, sicchè in mancanza di tale
12 precisazione, ed alla luce delle dichiarazioni testimoniali acquisite (cfr. teste Tes_1
, è verosimile che il resistente si sia riferito all'ultimo periodo lavorativo.
[...]
Peraltro, la variazione dell'orario della ricorrente ha trovato una sua valida giustificazione
(cfr. teste nell'aumento delle mansioni alla stessa affidate, prima di Testimone_1 sola lavapiatti, e poi di addetta alla pulizia anche dalla cucina.
Valga, inoltre, rilevare, quanto al primo periodo lavorativo, che a dispetto di quanto assunto dalla ricorrente, la è sempre rimasta chiusa nel periodo natalizio, Parte_1 dal 24.12 al 2.12, fin dall'inizio dell'attività (cfr. teste , sicchè alcun Testimone_1 lavoro supplementare o straordinario può essere stato svolto in tale arco temporale, con evidente infondatezza delle deduzioni contenute nel ricorso.
Per quanto riguarda, invece, il secondo periodo lavorativo, dal 1.1.2018 al 31.8.2018, deve ritenersi univocamente dimostrato che l'orario di lavoro era sviluppato in sei giorni alla settimana, per quattro ore al giorno.
E' infatti la stessa , moglie del resistente, a confermare che la Parte_2 ricorrente lavorasse per 4 ore al giorno per sei giorni alla settimana, così come risulta provato che il ristorante avesse solo un giorno di chiusura settimanale e che quindi la prestazione lavorativa era resa per sei giorni alla settimana.
Quanto all'orario di lavoro, per il periodo dal 1.1.2018 al 31.8.2018, la teste a dichiarato di aver lavorato solo per un paio di mesi (gennaio Testimone_2
e febbraio 2018), sicché, a parte l'imprecisione della sua deposizione (“Non ricordo di preciso
i turni di lavoro, io ho lavorato solo la sera, dalle 18.00 per 5-6 ore, mentre la ricorrente come detto prima arrivava prima di me. Non ricordo se lavorava per 6 giorni alla settimana”; Io lavoravo per 6 giorni alla settimana, turno serale, la ricorrente non ricordo con precisione, credo lo stesso, non posso garantirlo”), si ritiene che la stessa abbia limitata valenza probante, proprio in ragione del ridotto arco temporale di riferimento.
Alla luce di tale quadro istruttorio può, quindi, ritenersi sufficientemente dimostrato che la ricorrente, per il periodo dal 1.1.2018 al 31.8.2018 abbia prestato attività lavorativa con disimpegno orario di 24 ore settimanali, a fronte delle 20 ore settimanali formalizzate, con conseguente diritto alle relative differenze retributive da lavoro supplementare, a titolo di retribuzione ordinaria e differenza del TFR.
In particolare, la ricorrente ha diritto alla retribuzione ordinaria per le quattro ore in più svolte alla settimana e non pagate, oltre alla differenza che tale maggiore orario ha determinato sulle restanti spettanze, a titolo 13° mensilità, 14° mensilità e TFR.
13 Ai fini del quantum debeatur è possibile fare riferimento al valore della retribuzione oraria emergente dalle buste paga (paga mensile lorda 1340,29: 172 = 7,792) e moltiplicarlo per le
35 settimane di lavoro presenti dal 1.1.2018 al 31.8.2018, per un valore di € 1.090,88 lordi, a cui si aggiunge la differenza di TFR, parametrata a tali 4 ore in più, pari ad € 80,81. Vanno altresì aggiunte le differenze per 13° e 14° mensilità (entrambe previste dalla contrattazione collettiva) sulle 4 ore di lavoro in più settimanali, pari ad € 124,672 lordi (7,792 x 4 ore di lavoro settimanale x 4 settimane) ciascuna, per un totale di € 249,34 lordi.
In definitiva sintesi, la ricorrente vanta un credito di € 1.421,034 lordi a titolo di differenze retributive da lavoro supplementare, per aver prestato attività lavorativa, nel periodo dal
1.1.2018 al 31.8.2018, con un disimpegno orario di 24 ore settimanali e non di 20 ore settimanali, come previste per contratto. A cui si aggiungono gli interessi e la rivalutazione monetarie come per legge.
Quanto, invece, alla domanda di ricostruzione della posizione contributiva, si ritiene che la stessa sia stata formulata in maniera estremamente generica e come tale non valutabile, senza considerare, peraltro, che avrebbe dovuto essere estesa all' , legittimato attivo CP_6 dell'obbligazione contributiva.
4. Ai fini delle spese di lite, si ritiene di dover considerare sia l'accoglimento parziale della domanda, sia la condotta processuale delle parti sulla proposta conciliativa (è stata, infatti, proposta in via conciliativa la somma di € 2.500, che non si discosta di molto dal credito accertato, che veniva accettata solo dalla ricorrente e non dal resistente, non essendo, di converso, formulata una proposta di diverso importo dalla parte resistente), elementi che giustificano la compensazione parziale delle spese di lite, per il resto rimesse a carico della parte resistente come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2269/2022 così provvede:
• in accoglimento parziale della domanda, condanna a Controparte_2 corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 1.421,034 lordi a titolo di differenze retributive, per i titoli meglio indicati in motivazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
• rigetta per il resto la domanda formulata;
14 • previa compensazione della metà, condanna a Controparte_2 corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in e 1.313,00 per compensi, già al netto della compensazione, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e
CAP come per legge.
Teramo, 5.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci, in seguito all'udienza del 05.11.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa promossa da:
, nata in [...] il [...] e residente in [...]degli Abruzzi Controparte_1
(Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa, giusta delega allegata, dall'Avv. C.F._1
GI AB del Foro di Teramo (Cod. Fisc. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso e nello studio di quest'ultimo, in Teramo, alla Via Franchi, n.35 il quale di seguito indica i riferimenti presso cui inviare gli avvisi e i provvedimenti prescritti dalla normativa codicistica: fax 0861/1850362 – p.e.c. Email_1
RICORRENTE
Contro
, nato a [...] il [...], dom. e res. in ET (TE) alla Controparte_2
Via Dei Ciclamini n. 27, C.F. , ed elett.te dom.to in Mosciano S.A. C.F._3
(TE) al Viale Europa n. 23, presso lo Studio Legale Associato , CP_3 Controparte_4 rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Nada Malatesta
(C.F. – PEC: e PA C.F._4 Email_2
IT (C.F. , PEC: , C.F._5 Email_3 giusta procura in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “1. accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità e/o invalidità della clausola
1 contrattuale di determinazione dell'orario di lavoro part time in 12 ore settimanali, per il periodo dal 12.09.2017 e sino al 31.12.2017, in quanto contraria alle disposizioni della contrattazione nazionale e, per l'effetto, dichiarare la trasformazione in orario a tempo pieno e condannare il resistente a corrispondere alla sig.ra la somma pari ad Controparte_1
€.2.965,16 a titolo di differenze retributive, o la diversa somma ritenuta di giustizia;
2. in subordine rispetto al punto che precede, accertare e dichiarare che per il periodo dal 12.09.2017 e sino al 31.12.2017 la ricorrente ha prestato un orario di lavoro a quello di formale assunzione, per 5 ore al giorno per 6 giorni a settimana, dal 12.09.2017 e sino al 15.12.2017 ed a 9 ore giornaliere per sei giorni, per il periodo dal 16.12.2017 e sino al 31.12.2017 e, per l'effetto, condannare il sig. a corrispondere alla sig.ra CP_2 CP_1
la somma pari ad €.2.570,34 a titolo di differenze retributive, o la diversa somma
[...] ritenuta di giustizia;
3. in ogni caso, accertare e dichiarare che nel restante periodo dal 01.01.2018 e sino al 31.08.2018 la ricorrente ha prestato un orario di lavoro superiore a quello di formale assunzione, pari a 9 ore al giorno per 6 giorni a settimana, dal 01.01.2018 e sino al 31.01.2018 e 5 ore giornaliere per sei giorni, per il periodo dal 01.02.2018 e sino al 31.08.2018 e, per l'effetto, condannare il sig. a corrispondere alla sig.ra CP_2 CP_1
la somma pari ad €.3.475,29 a titolo di differenze retributive, o la diversa somma
[...] ritenuta di giustizia;
4. gravare le somme di cui ai punti precedenti, con interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria come per legge;
5. condannare parte resistente alla ricostruzione della posizione contributiva della sig.ra
6. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.” CP_1
Parte resistente:
“1) Accertare e dichiarare che il contratto di lavoro part time del 12.09.2017 è conforme alle disposizioni di legge al d.Lgs. n. 81/2015 e per l'effetto,
2) Rigettare la richiesta di controparte di trasformare il contratto del 12.09.2017 in contratto a tempo pieno per i motivi spiegati in narrativa;
3) Rigettare e dichiarare non dovuta la richiesta di pagamento della somma di € 2.965,16 a titolo di differenze retributive, nonché la richiesta di condanna al pagamento per differenza contributiva, dovute in caso di trasformazione del contratto da part time a tempo pieno;
4) Accertare e dichiarare che per il periodo dal 12.09.2017 al 31.12.2017, la ricorrente, in conformità al contratto di lavoro ha prestato attività lavorativa per due ore al giorno ed a causa della chiusura dell'attività non ha lavorato durante le festività natalizie, e per l'effetto;
5) Rigettare la richiesta di pagamento a titolo di differenze retributive di € 2.570,34 nonché la richiesta di condanna al pagamento delle differenze contributive relative;
6) Accertare e dichiarare che la retribuzione e la contribuzione corrisposte alla Sig.ra
corrispondono a quelle effettivamente versate dalla Trattoria Del Borgo Sas;
Controparte_1
7) Accertare e dichiarare che per il periodo dall'1.01.2018 al 30.08.2018, la ricorrente, in conformità al contratto di lavoro ha prestato attività lavorativa per quattro ore al giorno per cinque giorni a settimana, e per l'effetto;
8) Rigettare la richiesta di pagamento a titolo di differenze retributive di € 3.475,29, nonché la richiesta di condanna al pagamento di differenze contributive relative;
9) Rigettare tutte le domande avanzate da parte ricorrente;
10) Condannare, sempre e comunque, la ricorrente alla refusione delle spese e competenze di causa ex D.M. 140/12, oltre 15% per spese generali ex art. 13 comma 10 Legge 247/12, oneri fiscali ed addizionali di legge, con sentenza munita di clausola.”
2 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 31.12.2022, Controparte_1 ha agito in giudizio nei confronti di , liquidatore e già socio Controparte_2 accomandatario della Trattoria del Borgo Sas, rivendicando, previo accertamento della illegittimità della clausola contrattuale di determinazione dell'orario di lavoro part time in 12 ore settimanali per il periodo dal 12.09.2017 e sino al 31.12.2017, la somma complessiva di €
7.094,28 ed in subordine, l'importo di € 6.045,63, a titolo di differenze retributive per maggior orario osservato, festività non godute, ferie non godute, tredicesima e quattordicesima mensilità per il periodo compreso tra il 12.09.2017 al 31.08.2018, con condanna della resistente alla ricostruzione contributiva.
A sostegno della domanda ha dedotto:
• di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società
[...] dal 12.09.2017 al 31.08.2018, con mansioni di Parte_1 aiutante di cucina, inquadrata al livello 6 S del CCNL Pubblici Esercizi, dapprima con contratto di lavoro a tempo determinato ed orario part time 30% (12 ore settimanali), successivamente convertito in data 01.01.2018 in contratto a tempo indeterminato ed orario part time al 50% (20 ore settimanali);
• che, nella realtà, la prestazione si era svolta nel corso dell'intero rapporto con un orario significativamente superiore a quello contrattualmente pattuito;
• che la clausola di riduzione oraria contente un part time al 30% apposta al primo contratto individuale di lavoro dal 12.09.2017 al 31.12.2017 risultava illegittima, in violazione dell'art. 78 dell'Accordo Collettivo che fissava un limite non inferiore alle 15 ore settimanali, con la conseguenza che in virtù del d. lgs. n. 61/2000 di attuazione alla direttiva 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, il rapporto di lavoro per il periodo predetto doveva considerarsi un rapporto di lavoro a tempo pieno, con diritto a percepire l'intera retribuzione per l'importo di € 2.965,16; Con
• che l' di Teramo, in seguito ad accertamenti, aveva rilevato irregolarità nelle modalità di esecuzione e di formalizzazione del contratto part-time in essere;
• di aver lavorato 5 ore al giorno per 6 giorni alla settimana pari a 30 ore settimanali
(o turno pomeridiano 11:00- 16:00 o turno serale 19:00-24:00, dal lunedì al sabato in base alle esigenze dell'azienda) e nel periodo di Natale (16.12.17-31.01.2018) per 9 ore giornaliere, atteso il maggior afflusso di clientela;
• che in caso di mancato riconoscimento per il primo periodo di un rapporto di lavoro
3 a tempo pieno, andavano comunque riconosciute le differenze retributive per le ore aggiuntive effettivamente espletate e pari ad € 6.045,63 (€ 2.570,34 per il periodo dall'assunzione e sino al 31.12.2017 ed € 3.475,29 per il periodo dal 01.01.2018 e sino al 31.08.2018) oltre TFR, giusto conteggio sindacale prodotto in atti;
• che le richieste avanzate in via stragiudiziale erano rimaste inevase.
1.2. In data 24.05.2023 si è costituito in giudizio , Controparte_2 contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto.
In particolare, ha eccepito la piena validità ed efficacia del contratto di lavoro a tempo parziale stipulato con la ricorrente, in quanto perfettamente in linea con le norme vigenti al momento della sua sottoscrizione, ovvero quelle derivanti dalla cosiddetta riforma del Jobs
Act (Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81), evidenziando, inoltre, come era ammessa la stipula di contratti con un minimo inferiore alle quantità stabilite dai contratti collettivi, purché tale deroga venisse contenuta entro il limite del 10% dell'organico complessivo della società, con riferimento al 31 dicembre dell'anno.
Sull'articolazione oraria, il resistente ha dedotto che per il periodo dal 12 settembre 2017 al 31 dicembre 2017 l'orario effettivo di lavoro della sig.ra è stato pari a due ore al CP_1 dì, in piena conformità con l'orario contrattuale di 12 ore settimanali, mentre per il successivo periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 agosto 2018, la prestazione lavorativa si è svolta su 4 ore giornaliere, conformemente con l'orario pattuito di 20 ore settimanali.
Ha rilevato, inoltre, che nel periodo delle festività natalizie, la Trattoria del Borgo è rimasta costantemente chiusa sin dalla sua apertura, escludendo, pertanto, qualsiasi possibilità di prestazione lavorativa da parte della ricorrente.
Nel contestare le avverse richieste, ha sottolineato come prima del giudizio promosso, la ricorrente non avesse fatto alcuna rivendicazione in ordine alla conversione del contratto, né nel corso del rapporto, né subito dopo il licenziamento avvenuto il 30.08.2018, presentando denuncia all'Ispettorato del Lavoro nel 2021 e reclamando le differenze retributive solo in seguito alla cessazione della società, posta in liquidazione.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, tentata senza esito la conciliazione, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale terminata la quale
è stata rinviata all'udienza del 05.11.2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
4 A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La pretesa della ricorrente trova fondamento sulla base di due diversi presupposti giustificativi.
Con la prima doglianza la ricorrente eccepisce la nullità della clausola del contratto di lavoro a tempo parziale, nella parte in cui, per il periodo dal 12.09.2017 e sino al 01.01.2018, ha previsto un orario di lavoro di 12 ore settimanali, inferiore a quello minimo stabilito dalla contrattazione collettiva, pari a 15 ore settimanali, facendone discendere quale conseguenza, il diritto ad ottenere la conversione in rapporto di lavoro a tempo pieno, con conseguente diritto alle relative differenze retributive, pari ad €.2.965,16
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che per l'intero periodo lavorativo (dal 12.9.2017 al 31.8.2018), la stessa abbia svolto la propria prestazione lavorativa con un disimpegno orario maggiore di quello formalizzato (dapprima 2 ore al giorno per sei giorni settimanali, poi convertite in 4 ore giornaliere), e nello specifico pari a 30 ore settimanali (5 ore al giorno per sei giorni alla settimana), salvo che nel periodo natalizio, dal 16.12.2017 al 31.01.2018, in cui ha lavorato per 9 ore al giorno, rivendicando le relative differenze retributive, pari ad €
2.570,34 (per il periodo dal 12.09.2017 e sino al 31.12.2017, in subordine rispetto alla domanda prima domanda con cui si chiede di accertare, per tale periodo, la conversione in rapporto di lavoro a tempo pieno), ed €.3.475,29, per il periodo dal 01.02.2018 e sino al
31.08.2018.
La domanda è stata avanzata nei confronti del socio accomandatario della società
[...]
in quanto la società è stata cancellata dal Parte_1 registro delle imprese in data 4.2.2022.
Stante la diversità delle questioni poste da ciascuna pretesa, le stesse saranno trattate separatamente.
Periodo lavorativo dal 12.9.2017 al 31.12.2017
3. Come sopra esposto, la ricorrente sostiene che, per tale periodo lavorativo, il rapporto di lavoro deve essere considerato a tempo pieno, con conseguente diritto alle relative differenze retributive, in ragione della nullità della clausola del contratto di lavoro part time, nella parte in cui ha previsto un orario settimanale inferiore al limite minimo previsto dalla contrattazione collettiva.
5 Il fondamento giuridico di tale diritto alla conversione del rapporto di lavoro a tempo pieno viene individuato nella previsione di cui all'articolo 8 comma 2 del D.lgs n. 61/2000, e nelle note conclusionali, nell'articolo 2077 c.c.
La parte resistente ha contestato la domanda, richiamando la normativa applicabile ratione temporis, costituita dal D.lgs n. 81 del 2015, assumendo che il contratto di lavoro rispettava i requisiti di legittimità richiesti dalla normativa di settore ed aggiungendo che la modulazione oraria prospettata mai era stata contrastata dalla lavoratrice, ma anzi dalla stessa accettata, non avendo la stessa mai richiesto la conversione del contratto di lavoro part-time in un contratto a tempo pieno, né mentre era ancora assunta, né quando il contratto è stato rinnovato con aumento a 4 ore al giorno di lavoro, né subito dopo il licenziamento avvenuto il 30.08.2018.
Ciò premesso, appare opportuno una preliminare disamina del contesto normativo di riferimento.
Nel caso di specie trova applicazione, ratione temporis, la normativa contenuta nel D.lgs n.
81 del 2015, il cui articolo 5, rubricato “forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale”, prevede quanto segue: “1. Il contratto di lavoro a tempo parziale e' stipulato in forma scritta ai fini della prova.
2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale e' contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
3. Quando
l'organizzazione del lavoro e' articolata in turni, l'indicazione di cui al comma 2 puo' avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite”.
Il successivo articolo 10 disciplina, invece, il trattamento sanzionatorio relativo ad eventuali vizi del contratto, stabilendo, in particolare, quanto segue:
“1. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su domanda del lavoratore e' dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando, per il periodo antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il diritto alla retribuzione ed al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente rese.
2. Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore e' dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno
a partire dalla pronuncia. Qualora l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalita' temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilita' familiari del lavoratore
6 interessato e della sua necessita' di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attivita' lavorativa, nonche' delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.
3. Lo svolgimento di prestazioni in esecuzione di clausole elastiche senza il rispetto delle condizioni, delle modalita' e dei limiti previsti dalla legge o dai contratti collettivi comporta il diritto del lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.”
In forza di tale disposizione normativa, quindi, in caso di difetto di prova scritta in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno può essere dichiarata ex tunc su domanda del lavoratore, fermo restando, però, che per il periodo antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il diritto alla retribuzione ed al versamento dei contributi previdenziali è dovuto per le prestazioni effettivamente rese.
Quando il vizio del contratto di lavoro part time riguarda, invece, la durata della prestazione lavorativa, la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno può essere dichiarata a domanda del lavoratore, ma ha efficacia a partire dalla pronuncia;
per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, ha diritto ad un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.
Di converso, l'articolo 1 del D.lgs n. 61/2000 richiamato dalla ricorrente a sostegno della domanda è stato abrogato dall'articolo 55, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 15 giugno 2015, n.
81, con la decorrenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 55.
Quanto, invece, alla contrattazione collettiva di settore, è indiscusso che trovi applicazione il CCNL Pubblici Esercizi nel testo negoziale depositato dalla parte ricorrente, il cui articolo
78 prevede quanto segue:
“(1) L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati: - (…); - la durata della prestazione lavorativa ridotta e relative modalità; - (…); - la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno; - (…).
(2) La contrattazione integrativa stabilisce il limite minimo di ore della prestazione rispetto al normale orario settimanale, mensile, annuale. In attesa della determinazione effettuata ai sensi del periodo precedente è consentito lo svolgimento della prestazione individuale in
7 misura non inferiore ai seguenti limiti: a) 15 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
(…). (3) La contrattazione integrativa può stabilire limiti massimi superiori e limiti minimi inferiori rispetto a quelli definiti dal presente articolo. (4) In relazione alle caratteristiche peculiari del Settore, a livello aziendale o territoriale possono essere concordate modalità di programmazione flessibile dell'orario di lavoro che si concretano nella possibilità di turni variabili in ordine alla collocazione temporale delle prestazioni lavorative, nonché identificare eventuali inferiori limiti minimi o superiori limiti massimi nell'ambito di un equilibrato assetto organizzativo. (5) Sono fatte salve le condizioni derivanti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, con esplicita esclusione di eventuali limiti orari massimi.”
L'articolo 2077 c.c. prevede, al comma 1, che i contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo, mentre al secondo comma, che le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.
Trasponendo tali principi al caso di specie, risulta per tabulas è stata Controparte_1 assunta dalla società (P. IVA Parte_1
), esercente attività di ristorazione, in data dal 12.09.2017 in forza di contratto di P.IVA_1 lavoro a tempo determinato, con scadenza il 31.12.2017, ed orario di lavoro part time orizzontale di 12 ore settimanali, con mansioni di inserviente di cucina, ed inquadramento al livello 6S.
In data 31.12.2017 il rapporto di lavoro veniva trasformato a tempo indeterminato, con variazione dell'orario di lavoro in 20 ore settimanali, dal martedì al sabato, dalle 11:00 alle
15:00 o dalle 19.00 alle 23.00.
Il contratto di lavoro cessava in data 31.8.2018 a seguito di intimazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Ebbene, alla luce della normativa sopra richiamata, appare evidente che la previsione oraria indicata nel contratto di assunzione del 12.9.2017, pari a 12 ore settimanali, in mancanza di contrattazione collettiva integrativa o di secondo livello, risulta inferiore al limite minimo previsto dalla contrattazione collettiva, pari a 15 ore settimanali.
8 Non è viceversa previsto che il contratto individuale possa derogare ai limiti stabiliti dal contratto collettivo, ciò ad evidente tutela del lavoratore part-time il quale, accettando un orario troppo ridotto, come nel caso di specie, potrebbe incorrere nella situazione di una prestazione oraria talmente esigua da non giustificare l'onere del vincolo contrattuale assunto.
Si ritiene, pertanto, che l'espressa previsione del contratto collettivo nazionale di un limite di orario minimo derogabile solo dalla contrattazione decentrata o aziendale, porti a concludere che un contratto individuale, ove preveda un orario inferiore al limite minimo del contratto collettivo non autorizzato dalla contrattazione decentrata, possa essere impugnato dal lavoratore con richiesta di applicazione del più favorevole regime previsto a sua tutela dalla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 2077 c.c..
Nel caso di specie, però, la domanda così come formulata, non può essere accolta.
La violazione del limite minimo orario part time previsto dalla contrattazione collettiva non può, infatti, determinare, come sostiene la ricorrente, la conversione in rapporto di lavoro a tempo pieno, e ciò per diversi ordini di ragioni.
In primo luogo, perché il vizio eccepito nel caso di specie non rientra tra quelli previsti dall'articolo 10 del D.lgs n. 81 del 2015, in materia di conversione del rapporto di lavoro a tempo pieno. Ma anche superando tale primo ostacolo, ad ogni modo, il suddetto articolo 10 prevede espressamente che per il periodo antecedente alla pronuncia giudiziale, il lavoratore ha diritto alla retribuzione e contribuzione per il lavoro effettivamente prestato, sicché, azionando tale tutela, la ricorrente non avrebbe mai potuto ottenere la retribuzione parametrata ad un orario di lavoro a tempo pieno per il solo fatto della violazione del limite contrattuale.
Si ritiene, di converso, che la violazione del limite minimo orario part time previsto dall'articolo 78 del CCNL avrebbe potuto comportare il diritto della ricorrente ad ottenere l'incremento dell'orario di lavoro fino a quindici ore settimanali, a far data dalla pronuncia o sin dall'origine, ma con parametrazione della retribuzione sempre in rapporto all'orario di lavoro svolto. Domanda che nel caso di specie, però, non è stata formulata, né risulta che in costanza di rapporto, trattandosi di domanda di risarcimento del danno, la dipendente abbia diffidato la società in tal senso, o abbia messo a disposizione la propria prestazione lavorativa per 15 ore settimanali (sulla necessità della diffida cfr. sentenza Tribunale Torino,
05/04/2024, n.691), con la conseguenza che la domanda proposto in via principale, per il periodo dal 12.9.2017 al 31.12.2017 non può essere accolta e va rigettata.
Periodo dal 12.9.2017 al 31.8.2018
9 3. La ricorrente sostiene che durante tutto l'arco di durata del rapporto di lavoro, dal
12.9.2017 al 31.8.2018, ha prestato attività lavorativa per 5 ore al giorno per sei giorni alla settimana (quindi per 30 ore settimanali), a fronte del minor orario formalizzato (12 ore settimanali fino al 31.12.2017, 20 ore settimanali dal 1.1.2018), rivendicando le relative differenze retributive.
In particolare, deduce che l'orario aziendale si divideva su due turni giornalieri, uno pomeridiano, dalle ore 11:00 e sino alle ore 16:00, e l'altro serale, ovvero dalle ore 19:00 alle ore 24:00, dal lunedì al sabato, e che la ricorrente poteva essere assegnato all'uno o all'altro in base alle esigenze dell'azienda, aggiungendo che nel periodo natalizio, dal 16.12.2017 al
31.01.2018, la prestazione lavorativa è stata resa in entrambi i turni giornalieri, con solo una pausa di mezz'ora, e dunque per 9 ore giornaliere.
Tanto premesso, in punto di diritto è noto che costituisce lavoro straordinario quello che eccede l'orario di lavoro normale previsto dalla legge e/o dal contratto collettivo.
Costituisce lavoro supplementare, ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs n. 81 del 2015, quello che eccede l'orario di lavoro stabilito contrattualmente per il lavoro part-time, ma entro i limiti dell'orario a tempo pieno.
Rimanendo sempre in un'ottica di valutazione del contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento, in punto di distribuzione degli oneri probatori, è opportuno sottolineare che la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro supplementare e straordinario è a carico del lavoratore (ex art. 2697 Cod.Civ.) e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, nonché la misura relativa. Il numero delle ore di lavoro supplementare/straordinario compiute deve essere pertanto provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432
Cod.Proc.Civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già la sua esistenza.
Applicando tali principi al caso di specie, come sopra esposto, risulta per tabulas che la ricorrente è stata formalmente assunta dalla società Parte_1
con mansioni di inservienti di cucina, di cui al livello 6S, con contratto di lavoro
[...] subordinato a tempo determinato in data 12.9.2017, con orario di 12 ore settimanali, poi trasformato a tempo indeterminato ed a 20 ore settimanali a far data dall'1.1.2018.
10 Nel contratto di trasformazione a tempo indeterminato, le 20 ore settimanali sono state spalmate dal martedì al sabato, in ragione di due diversi turni, dalle 11:00 alle 15:00 o dalle
19:00 alle 23:00.
Esaminando la documentazione prodotta emerge, altresì, che in data 15.9.2021
l'Ispettorato del lavoro di Teramo ha comunicato alla ricorrente che a seguito degli accertamenti compiuti, sarebbe stato accertato, che dal 12.9.2017 al 31.12.2017, la stessa avrebbe eseguito un orario di 4 ore giornaliero, a fronte delle 2 ore al giorno registrate.
In base a quanto dichiarato dall'ispettrice escussa in sede testimoniale, Persona_1 tale accertamento è stato il frutto delle dichiarazioni rese dallo stesso titolare Parte_1 in costanza di indagini ispettive: “La ricorrente aveva fatto una richiesta di intervento in merito all'orario di lavoro, in quell'occasione fu sentito anche il titolare presente ed è stato accertato che la lavoratrice, nonostante reclamasse più ore, noi siamo riusciti ad accertarne
4 a fronte delle 2 registrate. Questo in base alle dichiarazioni raccolte. Furono convocate delle persone che avrebbero potuto riferire ma sebbene convocate non si sono presentate. La ricorrente era inserviente in cucina. Il datore di lavoro ha poi provveduto a pagare la sanzione, però non ha ottemperato la diffida, nel senso che non ha pagato la lavoratrice e la contribuzione dovuta. Il datore di lavoro ha pagato la sanzione, così riconoscendo che lavorasse più ore. Anche perché ce lo disse proprio il titolare nel corso delle Parte_1 indagini investigative che la ricorrente svolgesse più ore. Il recupero delle due ore in più sono state effettuate sulle giornate indicate dal datore di lavoro nel libro unico.”
La teste ha anche precisato che nel corso delle indagini ispettive emersero solo due ore in più di lavoro, rispetto alle due registrate, con la precisazione che la collega di lavoro della ricorrente sentita in sede di indagini disse che quest'ultima lavorava solo di mattina: “Ho già risposto che noi accertammo lo svolgimento di due ore in più rispetto a quelle registrate. 4 ore al giorno anziché 2”… Ho già risposto che noi accertammo lo svolgimento di due ore in più rispetto a quelle registrate. 4 ore al giorno anziché 2”.
La dichiarazione a cui la teste fa riferimento è stata acquisita in giudizio.
In tale dichiarazione il titolare ha dichiarato, in data 7.2.2020, che la Parte_1 ricorrente aveva un contratto di lavoro di quattro ore al giorno per sei giorni alla settimana, senza alcuna specificazione circa il periodo di riferimento, se cioè riferito al primo periodo, dal 12.9.2017 al 31.12.2017, o al secondo periodo, dal 1.1.2018 al 31.8.2018.
Secondo il resistente tale dichiarazione non avrebbe rilievo confessorio, in ragione del tempo trascorso tra la data degli eventi e quelli della dichiarazione, assumendo che il riferimento alle 4 ore al giorno fosse relativo all'ultimo contratto di lavoro, con decorrenza dal
11 1.1.2018, non essendo precisato invece il riferimento al precedente contratto cessato in data
31.12.2017.
Rispetto al primo periodo lavorativo, il teste cuoco del Testimone_1 ristorante, della cui attendibilità non può dubitarsi, ha affermato che la ricorrente, dal
12.09.2017 al 31.12.2017, ha lavorava dalle 12.00 fino alle 14.00 circa, e che l'orario di lavoro subiva un aumento nel 2018 in ragione dell'aumento delle mansioni svolte: “Si è vero, poi è aumentato il suo orario di lavoro, perché faceva sia i piatti che altre pulizie, non aiutava in cucina…. “L'orario dalle 12.00 alle 14.00 era solo per la ricorrente, io lavoravo dalle 11.30 fino alle 15.00 e poi la sera. Io finivo a fare le ultime pulizie e chiudevamo il ristorante. Io stavo solo in cucina, e facevamo le pulizie della cucina al termine del servizio, la ricorrente veniva per pulire e lavare i piatti, si occupava dei piatti e delle posate. Poi invece quando ha aumentato l'orario si è occupata anche della pulizia della cucina, quindi straccio e pulizia generale”.
Adr: “per il pranzo io alle 15.15 sto sempre fuori, il servizio del pranzo finisce sempre intorno alle 14.30, ma non so dire di preciso. Quando la ricorrente andava via alle 14.00, il servizio era in fase di chiusura, mancava al massimo il dolce e la pulizia finale.”
Per il periodo dal 12.09.2017 al 31.12.2017 la teste ulla ha Testimone_2 potuto riferire, mentre la testimonianza resa da KA DI è risultata alquanto imprecisa ed anche contraddetta dalle evidenze fattuali riscontrate. Ed infatti il teste KA DI ha dichiarato di aver accompagnato la ricorrente al lavoro anche nei giorni festivi o di domenica, quando, in realtà, è emerso che la domenica il ristorante era chiuso (cfr. teste Tes_1
, così come anche nel periodo natalizio (cfr. teste
[...] Testimone_1 cuoco del ristorante).
Alla luce di tali evidenze istruttorie, deve ritenersi che, per il primo periodo lavorativo, la sola dichiarazione rese dal titolare in sede ispettiva non possa essere sufficiente per dimostrare il maggior orario di lavoro svolto dalla ricorrente, assumendosi maggiormente probante quanto dichiarato dal teste cuoco del ristorante e quindi a Testimone_1 conoscenza diretta dei fatti di causa, rispetto, invece, ad una dichiarazione resa dal titolare in sede ispettiva, sulla quale non è chiaro il riferimento temporale, se cioè afferente anche al primo o al secondo periodo lavorativo.
Il titolare , in sede di dichiarazione ispettiva, ha, infatti, dichiarato che la Parte_1 ricorrente aveva un contratto di lavoro di quattro ore al giorno per sei giorni alla settimana, senza alcuna specificazione dell'arco temporale di riferimento, sicchè in mancanza di tale
12 precisazione, ed alla luce delle dichiarazioni testimoniali acquisite (cfr. teste Tes_1
, è verosimile che il resistente si sia riferito all'ultimo periodo lavorativo.
[...]
Peraltro, la variazione dell'orario della ricorrente ha trovato una sua valida giustificazione
(cfr. teste nell'aumento delle mansioni alla stessa affidate, prima di Testimone_1 sola lavapiatti, e poi di addetta alla pulizia anche dalla cucina.
Valga, inoltre, rilevare, quanto al primo periodo lavorativo, che a dispetto di quanto assunto dalla ricorrente, la è sempre rimasta chiusa nel periodo natalizio, Parte_1 dal 24.12 al 2.12, fin dall'inizio dell'attività (cfr. teste , sicchè alcun Testimone_1 lavoro supplementare o straordinario può essere stato svolto in tale arco temporale, con evidente infondatezza delle deduzioni contenute nel ricorso.
Per quanto riguarda, invece, il secondo periodo lavorativo, dal 1.1.2018 al 31.8.2018, deve ritenersi univocamente dimostrato che l'orario di lavoro era sviluppato in sei giorni alla settimana, per quattro ore al giorno.
E' infatti la stessa , moglie del resistente, a confermare che la Parte_2 ricorrente lavorasse per 4 ore al giorno per sei giorni alla settimana, così come risulta provato che il ristorante avesse solo un giorno di chiusura settimanale e che quindi la prestazione lavorativa era resa per sei giorni alla settimana.
Quanto all'orario di lavoro, per il periodo dal 1.1.2018 al 31.8.2018, la teste a dichiarato di aver lavorato solo per un paio di mesi (gennaio Testimone_2
e febbraio 2018), sicché, a parte l'imprecisione della sua deposizione (“Non ricordo di preciso
i turni di lavoro, io ho lavorato solo la sera, dalle 18.00 per 5-6 ore, mentre la ricorrente come detto prima arrivava prima di me. Non ricordo se lavorava per 6 giorni alla settimana”; Io lavoravo per 6 giorni alla settimana, turno serale, la ricorrente non ricordo con precisione, credo lo stesso, non posso garantirlo”), si ritiene che la stessa abbia limitata valenza probante, proprio in ragione del ridotto arco temporale di riferimento.
Alla luce di tale quadro istruttorio può, quindi, ritenersi sufficientemente dimostrato che la ricorrente, per il periodo dal 1.1.2018 al 31.8.2018 abbia prestato attività lavorativa con disimpegno orario di 24 ore settimanali, a fronte delle 20 ore settimanali formalizzate, con conseguente diritto alle relative differenze retributive da lavoro supplementare, a titolo di retribuzione ordinaria e differenza del TFR.
In particolare, la ricorrente ha diritto alla retribuzione ordinaria per le quattro ore in più svolte alla settimana e non pagate, oltre alla differenza che tale maggiore orario ha determinato sulle restanti spettanze, a titolo 13° mensilità, 14° mensilità e TFR.
13 Ai fini del quantum debeatur è possibile fare riferimento al valore della retribuzione oraria emergente dalle buste paga (paga mensile lorda 1340,29: 172 = 7,792) e moltiplicarlo per le
35 settimane di lavoro presenti dal 1.1.2018 al 31.8.2018, per un valore di € 1.090,88 lordi, a cui si aggiunge la differenza di TFR, parametrata a tali 4 ore in più, pari ad € 80,81. Vanno altresì aggiunte le differenze per 13° e 14° mensilità (entrambe previste dalla contrattazione collettiva) sulle 4 ore di lavoro in più settimanali, pari ad € 124,672 lordi (7,792 x 4 ore di lavoro settimanale x 4 settimane) ciascuna, per un totale di € 249,34 lordi.
In definitiva sintesi, la ricorrente vanta un credito di € 1.421,034 lordi a titolo di differenze retributive da lavoro supplementare, per aver prestato attività lavorativa, nel periodo dal
1.1.2018 al 31.8.2018, con un disimpegno orario di 24 ore settimanali e non di 20 ore settimanali, come previste per contratto. A cui si aggiungono gli interessi e la rivalutazione monetarie come per legge.
Quanto, invece, alla domanda di ricostruzione della posizione contributiva, si ritiene che la stessa sia stata formulata in maniera estremamente generica e come tale non valutabile, senza considerare, peraltro, che avrebbe dovuto essere estesa all' , legittimato attivo CP_6 dell'obbligazione contributiva.
4. Ai fini delle spese di lite, si ritiene di dover considerare sia l'accoglimento parziale della domanda, sia la condotta processuale delle parti sulla proposta conciliativa (è stata, infatti, proposta in via conciliativa la somma di € 2.500, che non si discosta di molto dal credito accertato, che veniva accettata solo dalla ricorrente e non dal resistente, non essendo, di converso, formulata una proposta di diverso importo dalla parte resistente), elementi che giustificano la compensazione parziale delle spese di lite, per il resto rimesse a carico della parte resistente come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2269/2022 così provvede:
• in accoglimento parziale della domanda, condanna a Controparte_2 corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 1.421,034 lordi a titolo di differenze retributive, per i titoli meglio indicati in motivazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
• rigetta per il resto la domanda formulata;
14 • previa compensazione della metà, condanna a Controparte_2 corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in e 1.313,00 per compensi, già al netto della compensazione, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e
CAP come per legge.
Teramo, 5.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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