Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n° 3967/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia
Saltarelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 3967/2023 del Registro Generale Contenzioso
TRA
(C.F. + 59, rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Vincenzo Cusumano e Camilla Cusumano, presso il cui studio hanno eletto domicilio giusta procura in atti
attori
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Rigato CP_1 C.F._2
e presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura in atti
convenuto
E
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_1
Sergio Pertile presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura in atti
convenuta
OGGETTO: Azione revocatoria ex artt. 2901 e 1923 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa ha ad oggetto la domanda proposta da più altri 59 per la revocatoria Parte_1
ex artt. 2901 c.c. e 1923, comma 2, c.c. dei premi assicurativi pagati da in relazione CP_1
alla polizza vita n. 315000043653 accesa il 9.8.2018 presso Controparte_2
A sostegno della domanda proposta gli attori hanno esposto:
1) di essere creditori del in forza della sentenza penale n. 348/2021 del Tribunale di CP_1
Vicenza di condanna dello stesso al pagamento in loro favore – quali parti civili private – delle spese processuali sostenute e al risarcimento dei danni patiti, con riconoscimento di una
1
2) che il , in pendenza del processo penale (che lo vedeva imputato per reati che CP_1
avevano causato ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali a moltissimi investitori, tra i quali appunto gli odierni attori), aveva stipulato con la polizza vita Controparte_2
multiramo n. 315000043653 (a causa mista, assicurativa e finanziaria, che vede gli indennizzi afferenti al ramo I, propriamente assicurativo, impignorabili ai sensi dell'art. 1923 c.c.) e in ordine alla quale aveva provveduto a versare ingenti somme a titolo di premi assicurativi;
4) che a seguito di istanza ex art. 492 bis c.p.c. è emerso che il non possiede alcun bene CP_1
aggredibile diverso dall'assicurazione;
5) che sussistono tutti i presupposti recati dall'art. 2901 c.c., quali nello specifico il credito sorto prima dell'atto dispositivo del , poiché originato dalle condotte di costui causative dei CP_1
danni ingiusti agli attori (azionisti ed obbligazionisti di come riconosciuti nella sentenza CP_3
penale di condanna, l'eventus damni consistente in una variazione anche solo qualitativa del patrimonio del debitore che comporti maggiore incertezza o difficoltà nella realizzazione del credito e l'elemento soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori in capo sia al debitore (poiché all'epoca il giudice delle indagini preliminari di Vicenza aveva già ammesso tutti gli odierni attori come parti civili nel processo penale che lo vedeva tra gli imputati) sia al terzo, trattandosi di atto a titolo oneroso (in quanto, da un lato, il procedimento penale nei confronti del era notorio, avendone trattato la notizia tutti i giornali e i telegiornali e, CP_1 dall'altro lato, l'Assicurazione era stata informata dal delle numerose richiesta risarcitorie CP_1
pervenute).
Si sono costituiti in giudizio e chiedendo il rigetto CP_1 Controparte_2
della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
In particolare, ha eccepito: CP_1
1) la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo stato indicato, da un lato, a fronte di quale specifica condotta del (tra le varie ascrittegli) sarebbe CP_1
sorto il credito risarcitorio degli attori e, dall'altro lato, sulla scorta di quali elementi il CP_1
avrebbe acceso la polizza in questione all'esclusivo scopo di ledere i creditori;
2) la mancanza di prova tanto dell'astratta lesione realizzatasi con l'atto dispositivo di stipula della polizza, quanto della consapevolezza e volontà da parte del convenuto di arrecare un pregiudizio alle ragioni degli asseriti creditori;
2 3) l'incertezza circa la titolarità del diritto di credito in capo a ciascun creditore e conseguentemente circa la rispettiva legittimazione attiva, non essendo stato indicato, anzitutto, il periodo in cui ciascun asserito creditore avrebbe acquistato le azioni e/o le obbligazioni della ex
AN Popolare di Vicenza e, in particolare, se l'acquisto sarebbe avvenuto prima o dopo il
18.12.2014, data ultima in cui il è stato alle dipendenze della AN Popolare di Vicenza e, in CP_1
secondo luogo, l'eventuale incasso da parte degli attori dell'indennizzo per i risparmiatori previsto dal Ministero dell'Economia e Finanza mediante l'istituzione di apposito Fondo (c.d. FIR);
4) la natura correlata al rapporto di lavoro delle somme confluite nella polizza: si tratterebbe di somme percepite dal a titolo di illegittimo licenziamento ancora sub iudice che lo stesso si CP_1
sarebbe in tal modo limitato a mettere in sicurezza per l'eventuale ipotesi di soccombenza in appello;
5) l'assenza dell'eventus damni e della scientia damni: con riferimento al primo requisito, mancherebbe un'effettiva compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, posto che le somme confluite nella polizza non potrebbero nemmeno ritenersi acquisite al patrimonio del CP_1
in quanto la sentenza con cui AN SA è stata condannata a versarle al convenuto risulta ancora oggetto di gravame e potrebbero astrattamente dover essere restituite;
in ordine al secondo presupposto, il comportamento del non potrebbe neppure presumersi lesivo poiché la polizza CP_1
sarebbe stata stipulata con l'esclusiva finalità di “congelare” le somme ottenute con la vittoria in primo grado nella causa di lavoro per l'ipotesi di soccombenza in appello;
6) la natura di contratto assicurativo sulla vita della polizza, la quale comporterebbe l'impignorabilità ex art. 1923 c.c. dei premi corrisposti in quanto gli stessi ai sensi dell'art.
4.1 delle condizioni di polizza costituiscono il capitale assicurato. ha invece eccepito: Controparte_2
1) la nullità dell'atto di citazione per mancata esposizione dei fatti che avrebbero generato il danno in capo agli attori;
2) la carenza di interesse ad agire degli attori, poiché “salvo ragioni soggettive o oggettive
(allo stato non evidenziate, ma che a prima vista non sembrano sussistere) che abbiano impedito agli attori di accedere al fondo – FIR n.d.r. – non risulta predicabile in capo agli stessi un danno da richiedere al convenuto che, oltretutto, gli stessi dovrebbero restituire al fondo (…) e quindi CP_1
non avrebbero neppure interesse (art. 100 c.p.c.) a coltivare il presente giudizio piuttosto che ricevere i rimborsi al netto di più onerose e rischiose azioni giudiziarie che non darebbero utilità alcuna agli stessi.” (v. pag. 12 comparsa di costituzione e risposta;
Controparte_2
3) l'assenza di scientria fraudis in capo alla convenuta per Controparte_2
essere stata la polizza assicurativa di cui è causa commercializzata da (allora CP_4 CP_5
, in qualità di intermediario.
[...]
3 Gli odierni attori hanno anche presentato ricorso per sequestro conservativo in corso di causa ex artt. 669 bis e ss. e 671 c.p.c. dei premi assicurativi versati dal convenuto nella polizza CP_1
vita stipulata con la convenuta sequestro che è stato dapprima Controparte_2
disposto in data 18.8.2023 con decreto inaudita altera parte e poi, con provvedimento del
22.12.2023, autorizzato fino a concorrenza della somma di € 330.000,00, comprensiva di capitale per € 272.326,16 e di spese legali del procedimento cautelare e della causa di merito, con riserva al merito di liquidazione delle spese di lite di tale fase.
L'azione revocatoria spiegata dagli attori è fondata, per i motivi di seguito esposti.
Sussistono nel caso in esame tutti i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 2901
c.c.
La menzionata norma indica quali requisiti oggettivi:
1) l'esistenza di un credito, che nella specie si sostanzia nei crediti vantati dagli attori, da un lato, a titolo di risarcimento del danno e, dall'altro lato, per spese legali, in forza della sentenza n.
348/2021 del Tribunale di Vicenza di condanna di nell'ambito del procedimento CP_1
penale n. 5628/15+5851/17 RGNR e n. 2177/18 RG Dib (sub doc. 2 attori), successivamente confermata, per quanto attiene alle statuizioni civili che qui rilevano, dalla sentenza della Corte
d'Appello di Venezia n. 3348/2023 (sub doc. 3 attori); in particolare nella citata sentenza di primo grado, alle pagg. 836 e 837, si legge quanto segue:
Nell'elenco allegato, da pag. 975 a pag. 978, sono indicati tutti gli odierni attori con la dicitura “PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO” (v. doc. 2 attori cit.).
In relazione al presupposto in commento, va rilevato come in ogni caso la Corte di Cassazione abbia da sempre precisato che: “l'art. 2901 cod. civ. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito
4 litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito -
l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (Cass. n. 1892/2012; orientamento da ultimo ribadito da Cass. n. 12047/2021 e n. 4212/2020).
Infine va osservato che non sono conferenti le deduzioni dei convenuti in merito all'accesso degli attori al c.d. FIR, poiché ogni questione che eventualmente si possa porre atterrebbe al quantum debeatur, in alcun modo rilevante in sede di actio pauliana, quale la presente;
2) l'eventus damni, ovvero un'apprezzabile lesione della garanzia patrimoniale generica del creditore, che la Suprema Corte ha specificato ricorrere “non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass.
19207/2018); nel caso che ci occupa è evidente che gli atti dispositivi consistiti nel pagamento di considerevoli somme a titolo di premi assicurativi – lo stesso convenuto afferma (e dà prova) di aver versato premi per un totale di € 329.950,00 (v. pagg. 2 e 3 comparsa di costituzione e risposta e doc. 3 ) – abbiano determinato una variazione quantitativa del patrimonio del CP_1 CP_1
debitore, comportante una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento dei crediti vantati dagli attori, né il ha assolto all'onere su di lui incombente di provare che il suo patrimonio CP_1
residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni dei propri creditori;
al contrario dalla documentazione prodotta dagli attori sub docc. 4, 11 e 12 emerge l'insufficienza dei beni del CP_1
a offrire la garanzia patrimoniale generica che assiste il credito.
L'art. 2901 c.c. in commento differenzia poi i requisiti soggettivi per l'utile esperimento dell'azione revocatoria a seconda che l'atto di cui si chiede la declaratoria di inefficacia relativa sia a titolo gratuito oppure oneroso, nonché, ulteriormente, anteriore o posteriore al sorgere del credito.
Per l'ipotesi di atto a titolo gratuito occorrono, se l'atto è posteriore al credito, la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio alle ragioni creditorie (scientia damni) o, se l'atto è anteriore, la dolosa preordinazione del debitore a pregiudicare il soddisfacimento del credito (consilium damni); nel caso invece di atto a titolo oneroso, i requisiti della conoscenza o della dolosa preordinazione debbono sussistere anche in capo al terzo acquirente.
5 Orbene, nell'ipotesi che ci occupa, l'onerosità degli atti dispositivi è pacifica trattandosi di pagamenti di premi assicurativi e inoltre i crediti degli attori sono da ritenersi anteriori al compimento di tali atti, posto che deve aversi riguardo al momento in cui essi sono sorti e non a quello in cui sono stati accertati (v. ex multis Cass. n. 2748/2005) e traendo essi origine dalle condotte del che hanno arrecato dei danni ingiusti agli azionisti e/o obbligazionisti di AN CP_1
Popolare di Vicenza, quali gli odierni attori, consistenti nel crollo prima e nell'azzeramento poi del valore delle azioni e obbligazioni di tale Istituto bancario. Conseguentemente, è necessaria e sufficiente la mera scientia damni in capo sia al debitore che al terzo.
Con riferimento al debitore, è evidente che questi fosse perfettamente consapevole del pregiudizio che arrecava ai propri creditori mediante il versamento di premi assicurativi per un importo totale di € 329.950,00 in un momento in cui aveva già ricevuto l'avviso di chiusura delle indagini preliminari e circa 5.000 richieste di risarcimento danni sotto forma di costituzione di parte civile e il G.I.P. aveva già ammesso tutti gli odierni attori come parti civili del processo penale. Non solo, la stessa difesa in parte qua del convenuto corrobora tale convincimento: infatti a pag. 10 della propria comparsa afferma che “attraverso l'accensione della polizza il sig. si è limitato CP_1
a mettere in sicurezza delle somme percepite” e a pag. 11 dichiara che “la stipula della polizza è avvenuta con tutt'altre finalità, (“congelare” le somme ottenute con la vittoria in primo grado nella causa di lavoro (…) per la denegata ipotesi di soccombenza in appello)”, con ciò ammettendo che la stipula della polizza sulla vita aveva proprio lo scopo di sottrarre ai creditori le somme percepite da
AN SA per “metterle in sicurezza” per l'ipotesi di una eventuale restituzione e dunque sostanzialmente confessando di aver voluto privilegiare AN SA, potenziale creditore all'esito della sentenza di secondo grado per la restituzione della somma versatagli, rispetto agli altri creditori, come gli odierno attori danneggiati dalle sue condotte.
Con riguardo all'elemento soggettivo in capo al terzo, esso può desumersi anche da presunzioni semplici (v. ex plurimis Cass. n. 17327/2011): orbene, come condivisibilmente fa presente parte attrice, il crack che ha riguardato la AN Popolare di Vicenza è una vicenda che ha scosso l'intera nazione;
la notizia ha avuto ampio risalto sui giornali nazionali anche antecedenti alla stipula della polizza (v. doc. 10 attori), è stata oggetto di trasmissioni televisive, di dibattiti parlamentari e finanche dell'interessamento della Commissione Europea;
è stato necessario provvedere con un decreto legge (il 99/2017) e poi con legge di conversione;
i giornali di tutta Italia hanno riportato la notizia della costituzione di più di 5.000 parti civili e era uno dei CP_1
(solo) sette imputati ed era il capo della divisione crediti di Pertanto è ragionevole presumere CP_3
che anche quale operatore qualificato addetto al settore, conoscesse Controparte_2
(o avrebbe dovuto conoscere) la situazione debitoria del . Senza poi dire che, oltre alla CP_1
6 notorietà dei fatti in parola, anche le seguenti circostanze depongono per la sussistenza della scientia damni in capo all'Assicurazione convenuta: in data 9.8.2018 il ha ricevuto un CP_1
accredito di 357.360,87 euro sul proprio conto presso filiale di RO (conto ove CP_5
non c'era altra liquidità) (v. doc. 4 ); il giorno stesso il ha trasferito 250.000,00 euro in CP_1 CP_1
una polizza vita (appartenente allo stesso gruppo della propria AN) che ritiene CP_2
impignorabile (v. doc. 3 ); il 23.08.2018 e l'11.3.2019 ha versato rispettivamente ulteriori CP_1
30.000 euro e 50.000 euro nella medesima polizza (v. doc. 3 ); dal questionario prodotto dalla CP_1
stessa risulta che il ha dichiarato di guadagnare tra i 20.000 Controparte_2 CP_1
euro e i 50.000 euro all'anno. (v. pag. 3 doc. 1 e a conferma v. anche Controparte_2
doc. 4 attori, da cui risultano 22.000 euro annui di reddito).
Quanto alla difesa di secondo cui non potrebbe predicarsi la sua Controparte_2
scientia fraudis per essere stata la polizza assicurativa commercializzata da (allora CP_4
, in qualità di intermediario, basti rilevare che dalla carta intestata della polizza CP_5
assicurativa si evince come essa sia stata commercializzata dall'Assicurazione convenuta, la quale risulta anche aver sottoscritto il contratto nella persona del proprio direttore generale CP_6
(v. pag. 11 polizza sub doc. 2 ).
[...] CP_1
Infine, va evidenziato che è pacifica, ai sensi dell'art. 1923 comma 2 c.c., l'esperibilità dell'azione revocatoria in relazione ai premi assicurativi versati in pregiudizio dei creditori, ancorché afferenti ad una assicurazione sulla vita per la quale è prevista (al comma 1 del medesimo articolo) l'impignorabilità delle somme che l'assicuratore deve all'assicurato al momento della cessazione del rapporto a titolo di indennità assicurativa e un tanto in considerazione del fatto che il pagamento della somma assicurata è frutto di un effetto contrattuale che opera direttamente a favore del beneficiario non transitando per il patrimonio dello stipulante, mentre le somme versate da costui a titolo di premi assicurativi sono fuoriuscite da detto patrimonio.
Alla luce delle osservazioni svolte, la domanda formulata dagli attori va accolta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano applicando i parametri del D.M.
55/2014 come segue:
- in relazione alla fase di merito, parametri massimi per le fasi di studio e introduttiva e medi per le altre fasi per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione fino ad € 520.000: complessivi € 25.398,00, di cui € 5.316,00 per la fase di studio, € 3.507,00 per la fase introduttiva, €
5.206,00 per la fase di trattazione (dimezzati, non essendosi svolta attività istruttoria) ed € 6.164,00 per la fase decisoria;
non si ritiene di applicare l'aumento per la pluralità di parti, attesa l'omogeneità delle posizioni;
7 - in relazione alla fase cautelare, parametri minimi per i procedimenti cautelari (essendosi discusso della medesima questione della fase di merito), scaglione fino ad € 520.000: complessivi €
5.884,00, di cui € 1.843,00 per la fase di studio, € 780,00 per la fase introduttiva, € 1.985,00 per la fase di trattazione ed € 1.276,00 per la fase decisoria.
Le spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 spetteranno nella misura ordinaria del 15%.
La parte vincitrice ha documentato spese vive per la fase di merito pari a € 1.241,00 (€
1.214,00 C.U. ed € 27,00 marca) e per la fase cautelare pari a € 634,00 (607,00 C.U. ed € 27,00 marca), per un totale di € 1.875,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Silvia
Saltarelli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 3967/2023 del Registro Generale
Contenzioso, così decide:
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara inefficaci nei confronti degli attori gli atti dispositivi constituiti dai pagamenti dei premi assicurativi effettuati dal contraente assicurato per la polizza n. 315000043653 accesa il 09.08.2018 presso CP_1
Controparte_2
2) condanna i convenuti soccombenti in solido a rifondere agli attori le spese processuali, che liquida in complessivi euro 31.282,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e in euro 1.875,00 per spese esenti.
Vicenza, 15/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Saltarelli
Si dà atto che si è proceduto al tentativo di deposito della presente sentenza in data 15.1.2025, non andato a buon fine per malfunzionamento del sistema informatico.
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