Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 4622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4622 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 10 giugno 2025, la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 27207\2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA, cui risulta riunita la causa RG 24513\2023 (ATP), tra
nata a [...] il [...] Parte_1 elettivamente domiciliata LA (Na) alla via Anfiteatro Laterizio n. 15. presso lo studio degli avv.ti Michela De Risi e Massimo Scala, da cui è rapp.ta e difesa, giusta mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 CP_ elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede dell' , in via A. De Gasperi n. 55, rapp.to e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, come da atti CONVENUTO
FATTO E DIRITTO L'opponente in epigrafe propone opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CT nel giudizio RG 24513\2023, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto alle prestazioni assistenziali per gli invalidi civili. Chiede, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto alle prestazioni richieste (indennità di CP_ accompagnamento) con condanna dell' al pagamento del dovuto. CP_ Si costituisce l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Costituitosi regolarmente il contraddittorio, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa con la seguente sentenza redatta e depositata in data odierna. Va preliminarmente disposta la riunione al presente giudizio di quello recante n. RG
24513\2023 relativo alla fase di ATP.
Il ricorso non è fondato.
Osserva il Tribunale che affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio della stessa è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate , o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente
Deve altresì richiamarsi il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, conforme al tenore testuale della L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1 e L. 21 novembre 1988, n. 508, secondo cui la indennità di accompagnamento spetta ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale e che, in aggiunta, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, bisognano di un'assistenza continua (ex plurimis Cass. 20 giugno 2006
n. 14127). La Corte ha ammesso che la indennità di accompagnamento possa spettare anche in caso di ricovero in ospedale pubblico, nonostante la previsione contraria della L.
11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, comma 3, ma sempre che la parte interessata dimostri che le prestazioni assicurate dall'ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana (Cass. 2 febbraio 2007
n. 2770), precisando altresì che il problema della sottoposizione a trattamento ospedaliero continuo (chemioterapico o come nella specie di dialisi) non può essere risolto in astratto, con l'affermazione che esso comporti sempre e di per sè, oppure non comporti, il diritto alla indennità di accompagnamento, ma costituisce una situazione di fatto, sicché si deve esaminare caso per caso se esso comporti, per gli alti dosaggi e per i loro effetti sul singolo paziente, le condizioni previste dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1.
Nel caso di specie, le allegazioni di cui al ricorso non appaiono sufficientemente specifiche circa le contestazioni alle conclusioni del Ctu della fase di ATP.
Con esse, che richiamano il contenuto della Ctp pure prodotta in allegato, si allega invero che la ricorrente sebbene capace di autonome gestualità “va incontro a crisi ipotensive e /o vasovagali (possibili in dialisi ), accusa talora dolori ostecopi, legati alla sua situazione osteodistrofica in relazione all' IRC , che ne riducono la deambulazione ed autonomia”. Ritiene il tribunale che tali allegazioni non fanno riferimento a chiari vizi della Ctu, intrinsechi o per incompatibilità con le risultanze della documentazione medica in atti, ridondando in una mera diversa e più grave incidenza del quadro patologico in relazione allo specifico requisito sanitario in accertamento.
Deve, inoltre, ritenersi che le stesse allegazioni si fondano su una dedotta occasionalità delle conseguenze dannose prospettate e non sulla sussistenza di alcun preciso e concreto elemento idoneo ad evidenziare una totale e continua impossibilità di deambulare o di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita durante e quale conseguenza del trattamento emodialitico trisettimanale e delle ulteriori patologie riscontrate.
Le conclusioni del CT della fase di ATP appaiono, del resto, intrinsecamente coerenti e compatibili con le risultanze della documentazione sanitaria in atti, nonché congrue rispetto ai criteri medico – legali utilizzati che non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in particolare del citato dm 5.2.1992. Deve, in particolare, ritenersi dirimente l'avvenuto esame clinico diretto, espletato sulla ricorrente, che ha giustificato le conclusioni del CT circa la insussistenza dei requisiti sanitari in accertamento. Il Ctu ha invero dato conto delle “conseguenze cliniche inevitabili, come stanchezza, cefalea, ipotensione, anemia oltre che contraccolpi psicologici” del trattamento emodialitico, contrapposti agli effetti vitali, ma ha ritenuto conservata la residua capacità di autonoma deambulazione oltre che l'esistenza di “ adeguate facoltà volitive, esecutive e cognitive superiori” tali da rendere possibile il compimento degli atti quotidiani della vita ( quali lavarsi, nutrirsi, assumere medicinali, muoversi in autonoma, sia all'interno della propria abitazione che all'esterno di essa) in autonomia. Non si ravvisano pertanto valide ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CT in atti , che appaiono immuni da vizi logici e pienamente compatibile con le risultanze documentali in atti, né i presupposti per disporre un rinnovo della perizia che appare pienamente conforme a legge.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite della doppia fase di giudizio in considerazione delle condizioni sanitarie dell'istante – inabilità totale. Le spese della Ctu, resa nel giudizio per ATP, sono regolate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite liquida le spese di CT , come da separato decreto.
Napoli, 10.6.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo