Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/03/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 320/23 del ruolo generale dell'anno 2023 trattenuta in decisione con ordinanza del 6-
11/11/24
promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Filippo Lupo ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Rimini, Via
Flaminia 171 come da mandato in atti – appellante –
contro
AVV. rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Lobalsamo CP_1
e Marco Cardona ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Bologna, Via de' poeti 8 come da mandato in atti - appellata –
appello contro la ordinanza ex art. 702 bis e ss. c.p.c. emessa in data
31/01/23 nel procedimento recante n. 811/21 RG del Tribunale di Forli
CONCLUSIONI
come da rispettive conclusioni delle parti costituite
LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Ausiliario Dott.
Giampaolo Borgioli;
udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
Pagina 1 di 7
L'avv. ricorreva avanti al Tribunale di Forli ex art. 702 bis CP_1
c.p.c. per sentir condannare la al pagamento Parte_1 della somma di euro 26.498,77 al netto della ritenuta d'acconto, come specificato nella nota a pag.5 della comparsa di costituzione e risposta in appello, oltre accessori. Fondava la sua richiesta allegando di aver svolto attività continuativa di assistenza e consulenza legale per posizioni giudiziali e stragiudiziali sin dal 2012 e che la resistente riceveva, registrava e contabilizzata nei propri registri contabili le parcelle via via periodicamente emesse dal ricorrente.
L' 8 gennaio 2020 gli veniva revocato l'incarico e, con comunicazione del 12 Febbraio 2020, l'avvocato trasmetteva l'elenco delle attività svolte e la corrispondente nota pro forma di euro 21.000,00 ma, nonostante la numerosa corrispondenza intercorsa, tra le parti non avveniva pagamento alcuno.
Secondo il ricorrente la resistente aveva peraltro riconosciuto l'importo di euro 50.000,00 per le prestazioni professionali rese sino al 30 giugno
2019 e nessuna contestazione sarebbe mai stata mossa quanto alla qualità delle prestazioni svolte;
l'importo sarebbe adeguato ed anzi inferiore a quanto dovuto con applicazione delle tariffe professionali previste dal DM 55/14 per i parametri minimi.
Si costituiva in giudizio la quale contestava la pretesa Parte_1 dichiarando di non essere mai stata in grado di comprendere su quali basi si fondasse la quantificazione unilaterale operata dall'avvocato nonostante plurime richieste mai soddisfatte. La domanda quindi non sarebbe stata accoglibile per indeterminatezza delle prestazioni svolte.
Stante la mancata allegazione di documentazione, seppur indicata nel ricorso introduttivo, veniva concesso termine per deposito di memoria, sia volta a chiarire meglio le ragioni della pretesa, che per permettere il deposito della documentazione mancante. Il ricorrente ottemperava all'incombente ed il resistente continuava a contestare l'esistenza di documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle attività indicate e, pertanto, a suo dire, la pretesa sarebbe del tutto generica ed indimostrata.
La causa non veniva istruita ed il Tribunale decideva sulla base degli atti.
Accertava quindi che “il titolo posto a fondamento della domanda del ricorrente non è tempestivamente contestato” e “non può dirsi invece che sia tempestivamente contestato lo svolgimento delle attività professionali dedotte in giudizio, giacché detto punto di contestazione viene sollevato dalla resistente tardivamente, solo nella memoria autorizzata depositata il 24.3.2022” (pag. 4 ordinanza).
Pagina 2 di 7 Vi sarebbe inoltre riconoscimento dello svolgimento di attività professionale del legale a vantaggio dell'appellante, come riconosciuto nella comparsa di Costituzione e risposta a pag.5, siccome si afferma
“non è dato sapere se gli onorari si riferiscano alla consulenza contrattuale, a quella processuale, a quella lavoristica, a quella commerciale”.
In conseguenza di ciò, secondo il Tribunale, deve ritenersi provato lo svolgimento di attività professionale del legale a vantaggio della società.
Relativamente alla quantificazione dell'importo dovuto, stante la contestazione della nota pro forma (doc.7) che “non descrive in effetti
l'attività svolta, ne riporta elementi in grado di supportare la quantificazione. Del resto, l'elenco prodotto sub.6 dalla ricorrente è contestato” (pag. 5 ordinanza), in assenza di prova della precisa pattuizione di compensi esso deve determinarsi secondo i parametri di cui alle tariffe professionali.
Fatta questa premessa il Tribunale prendeva in considerazione per la quantificazione dell'importo “intanto le fatture (doc.2 fascicolo parte ricorrente) per gli anni 2017/2018, dove il compenso per consulenza ordinaria si attesta intorno ai 17.000-20.000 euro. Del resto, il doc.3
(allegato al ricorso e non precisamente e tempestivamente contestato) reca un accantonamento al 30.6.2019 di 50.000 euro per fatture da CP ricevere Avv. Sempre dall'analisi di detto documento, si evincono valori di bilancio elevati, come pure la visura camerale (doc.B fascicolo parte ricorrente) appare significativa di una realtà imprenditoriale complessa (capitale sociale euro 93.000,00, presenza di 26 addetti..) per cui appare presumibile che un'attività di consulenza legale, avente ampio oggetto (civile, commerciale, lavoristico, processuale) possa essere inquadrabile, quantomeno, indicativamente, nei parametri relativi allo scaglione indeterminato di elevata complessità, ex dm 55 del 2014, parametri medi, per quattro (….consulenza contrattuale, a quella processuale, a quella lavoristica, a quella commerciale…) per ottenere un importo che appare assimilabile (anzi, anche superiore) a quello richiesto. Ad ogni modo, stanti le contestazioni in essere inter partes in ordine alla quantificazione, appare equo prendere a riferimento, per la liquidazione del compenso 2019, il minor importo documentato di euro
17.200,00 (cfr. fattura 3 del 2019, doc.2 fascicolo parte ricorrente).
Condannava quindi a versare all'avvocato la Parte_1 CP_1 somma di euro 17.200,00 oltre accessori, con la refusione delle spese di lite.
Appellava la ordinanza chiedendone la riforma e si Parte_1 costituiva in giudizio la appellata svolgendo appello incidentale.
Con ordinanza del 6-11/11/24 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pagina 3 di 7 Col primo motivo l'appellante lamenta erronea declaratoria di tardività delle contestazioni da essa sollevate in merito allo svolgimento dell'attività professionali dedotte in giudizio dall'avvocato, avendo sin dalla comparsa di Costituzione e giudizio, per poi proseguire nella memoria integrativa e nel verbale di prima udienza del 13 ottobre 2021, contestato la specifica delle attività asseritamente svolte dall'avvocato attesa l'omessa allegazione da parte del professionista di idonea documentazione probante lo svolgimento delle singole attività e quindi di quanto asserito e richiesto.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale evidentemente non ha tenuto in debita considerazione la comparsa di Costituzione e risposta nel giudizio di primo grado nella quale la società ha espressamente contestato sia lo svolgimento delle attività indicate dall'avvocato che gli importi richiesti: “l'unica (ed ovvia) richiesta avanzata dall'odierna comparente è stata nel senso di domandare al professionista la specifica dell'attività, giudiziali e stragiudiziali, dal medesimo posto in essere nel corso dell'anno 2019, così da avere dei parametri obiettivi sulla scorta dei quali poter valutare la congruità e la coerenza delle richieste monetarie del professionista.
Del resto, già nella missiva inviata l'otto gennaio 2020 si formalizzava apposita richiesta finalizzata ad avere la documentazione relativa agli incarichi svolti. Si trattava e si tratta di una richiesta finché ovvia, oltre che doverosa, in quanto funzionale al controllo circa la correttezza e la congruità della parcella domandata dal professionista….. L'ammontare degli onorari (pari a € 21.000,00) non è parametrato e/o correlato alla indicazione delle specifiche consulenze – giudiziali e/o stragiudiziali- rese dal professionista nel corso dell'anno 2019. Non è dato sapere se gli onorari si riferiscano alla consulenza contrattuale, a quella processuale, a quella lavoristica, a quella commerciale: non vi è nulla, nelle scarne indicazioni date dal ricorrente, da cui si possa desumere – anche per relationem la correttezza quantitativa della richiesta fatta” (pag.
4-5 comparsa di costituzione). Argomentazioni che sono state poi ripetute dalla società in sede di memoria integrativa: “l'odierna convenuta…ha contestato, in sede di costituzione in giudizio, l'insussistenza della specifica di tutte le attività giudiziali e stragiudiziali, dal medesimo asseritamente poste in essere nel corso dell'anno 2019.....la società, allo stato, non è ancora in grado di comprendere su quali basi si fondi la quantificazione unilaterale operata
e richiesta ex adverso nel presente procedimento, attesa la mera produzione di una parcella proforma datata 12.02.2020…..ad abundantiam si evidenzia che i documenti depositati da controparte successivamente alla costituzione in giudizio della società” (pag.3-4 CP_ memoria) e precisamente i documenti 5, 6 (elenco attività avv. rese nell'anno 2019),12 e 13 non dimostrerebbero “in alcun modo che tali asserite attività siano state effettivamente svolte dal professionista, né tantomeno comprovano la congruità e la coerenza delle medesime attività con il quantum richiesto nel ricorso introduttivo” (pag. 4 ricorso). Addirittura l'appellante contesta specificatamente la mancanza del doc.6, seppur indicato nel ricorso, a pag. 5 della propria comparsa di costituzione e risposta, per poi concludere che “non è stato debitamente prodotto seppure richiesto plurime volte, alcun documento probante
Pagina 4 di 7 l'effettivo svolgimento di tali asserita attività né tantomeno delle “spese vive” e delle “anticipazioni ex art. 15 D.P.R. 633/72” asseritamente sostenute per le medesime attività". Definiva “singolare” che l'avvocato avesse chiesto il pagamento della somma di euro 26.498,77 per asserite prestazioni professionali inerenti ben 27 pratiche senza produrre documentazione volta a provare lo svolgimento delle stesse (pag. 6 memoria integrativa). E' evidente quindi che l'appellante, prima non poteva ovviamente farlo, appena ha visionato il documento n.6 inerente l'elenco delle attività CP_ asseritamente svolte dall'avvocato ne ha contestato l'effettivo svolgimento e, pertanto, era onere dello stesso, non soddisfatto, dimostrare di averle effettuate. CP_ Nonostante ciò infatti l'avv. sia all'udienza del 13.10.21 che a quelle successive del 29.6.22 e 19.1.23, non ha formulato alcuna istanza istruttoria chiedendo il trattenimento della causa in decisione, diversamente dalla società che aveva, sicuramente nell'interesse CP_ dell'avvocato tenuto a provare le prestazioni eseguite per permettere la verifica della congruità degli importi richiesti e non certo suo il cui onere era solo quello di contestare la pretesa, chiesto il mutamento del rito.
Col secondo motivo lamenta erroneità della pronuncia in relazione alla determinazione e quantificazione del compenso professionale liquidato all'avvocato per l'attività asseritamente svolta in favore dell'appellante.
A suo dire il Tribunale prima avrebbe accertato che dalla documentazione agli atti non vi era descrizione dell'attività svolta e poi liquidava il compenso sulla base delle fatture emesse per gli anni precedenti, della visura camerale dell'appellante importante un capitale sociale di euro 93.600,00 e la presenza di 26 addetti, nonché la presenza di un bilancio societario da cui si evinceva un accantonamento di euro
50.000,00 per fatture da ricevere da parte dell'avvocato.
Il motivo è fondato. Dalla documentazione agli atti in alcun modo è possibile dedurre sia lo svolgimento dell'attività asseritamente dichiarata svolta dall'avvocato
(doc.6), in presenza di contestazione dello svolgimento da parte dell'appellante come sopra già specificato, sia, comunque, in cosa sarebbe consistita nello specifico detta attività. Di nessun ausilio la parcella proforma (doc.7) nella quale esclusivamente si legge “per prestazioni professionali e spese rese per conto della vostra società relativamente alla consulenza ordinaria anno 2019 (€ 21.000,00)”, non contenendo alcun riferimento in cosa sia consistita detta consulenza, c.d. “ordinaria”. Per la Corte non è sufficiente il mero richiamo a precedente attività svolta in anni antecedenti e pagata dall'appellante che, evidentemente, la aveva allora ritenuta congrua e giustificata, circostanza che nella fattispecie, in relazione all'anno 2019, evidentemente non appariva tale. Tantomeno è sufficiente l'accantonamento di una somma (docc. 1 e 3) che è mero indice di previsione di una spesa della quale deve poi dimostrarsi, da parte del pretendente, il diritto alla percezione.
Neppure può condividersi il richiamo al fatturato ed al numero dei dipendenti della società dal momento che vi sono società con fatturati elevati e problematiche legali di limitatissima portata e altre con fatturati
Pagina 5 di 7 minimi e problematiche rilevanti. In estrema sintesi non è possibile per questa Corte valutare se l'avvocato abbia svolto, in presenza di contestazione, le prestazioni di cui richiede il pagamento, né quelle di cui all'allegato n. 6 né, tantomeno, quelle per la c.d. “consulenza ordinaria”, perché non è dato comprendere in cosa essa consistesse. Neppure è possibile liquidare i compensi in carenza di indicazioni del valore, dell'attività svolta, delle questioni trattate e di qualsivoglia altra, anche minima, specifica dell'operato. Non è neppure condivisibile quanto accertato dal Tribunale in merito alla liquidazione delle prestazioni sulla base dei “parametri relativi allo scaglione indeterminato di elevata complessità, ex dm 55 del 2014, parametri medi, per quattro (….consulenza contrattuale, a quella processuale, a quella lavoristica, a quella commerciale…) per ottenere un importo che appare assimilabile (anzi, anche superiore) a quello richiesto. Ad ogni modo, stanti le contestazioni in essere inter partes in ordine alla quantificazione, appare equo prendere a riferimento, per la liquidazione del compenso 2019, il minor importo documentato di euro
17.200,00 (cfr. fattura 3 del 2019, doc.2 fascicolo parte ricorrente)” per il semplice motivo che non è dato sapere, né se l'avvocato abbia svolto qualche attività, né se essa fosse o meno complessa e dovendo farsi ricorso all'equità solo nel caso in cui vi sia impossibilità di stima esatta della somma di cui la parte pretenda essere creditrice poiché “la liquidazione equitativa ha, poi, natura non sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero in corse” (Cass. Ord. 26051/20). Era onere dell'avvocato, stanti le contestazioni agli atti, provare di aver effettuato le attività per le quali chiedeva il pagamento indicando, ai fini della successiva liquidazione, una volta accertato l'effettivo compimento, la tipologia di attività svolta e l'indicazione del valore, attività e onere a suo carico. È fatto notorio inoltre che per l'opinamento della notula il Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'avvocato esiga la specifica dell'attività svolta e l'allegazione documentale volta a provare lo svolgimento della stessa;
evidentemente ciò non può essere derogato in sede giudiziale.
Le spese di lite della causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
per il giudizio di primo grado nella misura già liquidata nell'ordinanza e per il presente grado sul valore di € 31.424,72 sulla base della domanda dell'appellato e tenuto conto della minima attività istruttoria, delle poche questioni di diritto e non complessità della lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro AVV. avverso la Parte_1 CP_1 ordinanza ex art. 702 bis e ss. c.p.c. emessa in data 31/01/23 nel procedimento recante n. 811/21 RG del Tribunale di Forli
In accoglimento dell'appello e totale riforma della citata ordinanza
Pagina 6 di 7 1) respinge le domande avanzate dall'avv. nei confronti della CP_1
Parte_1
2) condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite che liquida, quanto al giudizio di primo grado in € 1.700,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge e quanto al presente grado in € 777,00 per spese ed € 7.300,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.2.25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore
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