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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/06/2025, n. 3170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3170 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2455/2023 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2455/2023 R.G.V.G., avente per oggetto:
“Modifica delle condizioni di divorzio”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
elettivamente domiciliato in Catania, Via G. Simili n. 23, presso lo studio C.F._1
dell'avv. AMORE CONCETTA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
elettivamente domiciliata in Belpasso (CT), Via Papa Giovanni Paolo II C.F._2
n. 88, presso lo studio dell'avv. LONGHITANO MARIA STELLA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha esposto che, dinanzi all'ufficiale dello Stato Civile del Comune Parte_1
di Belpasso, ha concluso in data 7.9.2017 con la resistente un Controparte_1
accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la previsione del pagamento di un assegno mensile divorzile in favore della resistente dell'importo di Euro 320,00, somma poi ridotta a Euro 280,00 a seguito di un accordo delle parti, con decorrenza dal mese di gennaio
2019.
Ha esposto che attualmente è pensionato, percependo la somma mensile di Euro 1.000,00,
essendo in passato un dipendente del corpo forestale con la qualifica di operaio, che versa in grave difficoltà economica, personale e di salute, e che pertanto non è più in grado di continuare a corrispondere il pagamento del previsto assegno divorzile;
ha aggiunto che paga un canone mensile di Euro 73,00 per l'alloggio popolare in cui vive, alloggio peraltro che necessita di manutenzione e che costituisce un luogo malsano dal quale deve necessariamente trasferirsi.
Ha chiesto di disporre la revoca della previsione del pagamento del previsto assegno divorzile in favore della resistente.
, costituendosi in giudizio, ha chiesto di rigettare il ricorso, in Controparte_1
mancanza della prova, da parte del ricorrente, della verificazione di elementi sopravvenuti e peggiorativi delle sue condizioni complessive, e ha chiesto in via riconvenzionale di confermare l'importo dell'assegno mensile divorzile nella misura di Euro 320,00.
Ha contestato quanto esposto dal ricorrente, esponendo che l'alloggio popolare in cui vive quest'ultimo sarà ristrutturato dall'ente proprietario, e che quanto esposto in ordine alle patologie non costituisce motivo né per ottenere un riconoscimento della invalidità con indennità di accompagnamento, né per ottenere il supporto di badanti.
2 Ha aggiunto di essere invalida nella misura dell'85% dal 29/04/1987, con diagnosi di sindrome dissociativa (producendo la relativa documentazione), e di percepire la pensione di invalidità dell'importo mensile di Euro 409,00.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato.
Il ricorrente ha prodotto alcuni referti rilasciati dall'A.S.P. di Catania, e nello specifico: un referto radiologico del 16.5.2023 che segnala, testualmente, una “tosse di n.d.d.”; un referto dell'ambulatorio di cardiologia di Giarre del 23.1.2024, nel cui contesto vengono segnalate aritmie ipo-ipercinetiche e sospetta cardiopatia ischemica, ipertensione arteriosa e broncopatia;
un referto dell'ambulatorio di Paternò del 13.6.2024, nel cui contesto vengono segnalate,
testualmente, “vasculopatia cerebrale cronica con segni gravi di decadimento cognitivo e
mnesico da demenza mista, soggetto con parkinsonismo … il paziente non è in grado di
svolgere autonomamente le fondamentali attività psico-fisiche della vita”.
Ha, inoltre, prodotto alcuni referti non provenienti da strutture ospedaliere pubbliche,
peraltro privi di ulteriori riscontri documentali.
Ha, poi, prodotto le sue dichiarazioni reddituali, dalle quali si evince che ha dichiarato un reddito annuo di Euro 15.031,00 (anno 2019), di Euro 15.091,00 (anno 2020), di Euro
15.106,00 (anno 2021) e di Euro 15.487,00 (anno 2022).
Dal canto suo, la resistente ha prodotto le sue dichiarazioni reddituali, dalle quali si evince che ha dichiarato un reddito annuo di Euro 3.338,00 (anno 2021) e di Euro 3.358,00 (anno
2022).
Orbene, il ricorrente non ha fornito la prova di aver subìto un peggioramento delle sue condizioni complessive patrimoniali e di salute rispetto al momento del divorzio, mancando qualsivoglia elemento che possa consentire di operare un confronto tra le sue precedenti condizioni e le sue attuali condizioni con rifermento alla sua persona;
inoltre, nulla ha riferito in ordine ad un eventuale miglioramento delle condizioni complessive patrimoniali e di salute della resistente.
3 Di conseguenza, il Tribunale non può avvedersi della eventuale sopravvenienza di circostanze nuove inerenti alle parti, viste anche le contestazioni della resistente in ordine a quanto rappresentato dal ricorrente.
Appare, pertanto, evidente che il ricorrente non ha provato la sussistenza di elementi nuovi e sopravvenuti che possano concretamente giustificare la revisione delle precedenti previsioni rispetto al momento in cui le stesse sono state disposte, peraltro in maniera concordata con la resistente.
Va, poi, considerato che la resistente ha mosso, a suo dire, una domanda riconvenzionale volta a confermare l'importo dell'assegno mensile divorzile nella misura di Euro 320,00.
Invero, non si tratta tecnicamente di una domanda riconvenzionale, poiché, in sostanza, la resistente chiede il rigetto della domanda del ricorrente e la conferma delle precedenti condizioni concordate dalle parti in sede di divorzio, e a tal proposito sarebbe stato sufficiente chiedere, come in effetti ha chiesto in via principale, il rigetto del ricorso.
Non vi è, pertanto, luogo a provvedere in ordine alla detta domanda.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa, la complessità delle questioni giuridiche affrontate e la particolarità
della vicenda consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
dichiara non luogo a provvedere in ordine alla domanda riconvenzionale della resistente;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 16 Maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2455/2023 R.G.V.G., avente per oggetto:
“Modifica delle condizioni di divorzio”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
elettivamente domiciliato in Catania, Via G. Simili n. 23, presso lo studio C.F._1
dell'avv. AMORE CONCETTA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
elettivamente domiciliata in Belpasso (CT), Via Papa Giovanni Paolo II C.F._2
n. 88, presso lo studio dell'avv. LONGHITANO MARIA STELLA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha esposto che, dinanzi all'ufficiale dello Stato Civile del Comune Parte_1
di Belpasso, ha concluso in data 7.9.2017 con la resistente un Controparte_1
accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la previsione del pagamento di un assegno mensile divorzile in favore della resistente dell'importo di Euro 320,00, somma poi ridotta a Euro 280,00 a seguito di un accordo delle parti, con decorrenza dal mese di gennaio
2019.
Ha esposto che attualmente è pensionato, percependo la somma mensile di Euro 1.000,00,
essendo in passato un dipendente del corpo forestale con la qualifica di operaio, che versa in grave difficoltà economica, personale e di salute, e che pertanto non è più in grado di continuare a corrispondere il pagamento del previsto assegno divorzile;
ha aggiunto che paga un canone mensile di Euro 73,00 per l'alloggio popolare in cui vive, alloggio peraltro che necessita di manutenzione e che costituisce un luogo malsano dal quale deve necessariamente trasferirsi.
Ha chiesto di disporre la revoca della previsione del pagamento del previsto assegno divorzile in favore della resistente.
, costituendosi in giudizio, ha chiesto di rigettare il ricorso, in Controparte_1
mancanza della prova, da parte del ricorrente, della verificazione di elementi sopravvenuti e peggiorativi delle sue condizioni complessive, e ha chiesto in via riconvenzionale di confermare l'importo dell'assegno mensile divorzile nella misura di Euro 320,00.
Ha contestato quanto esposto dal ricorrente, esponendo che l'alloggio popolare in cui vive quest'ultimo sarà ristrutturato dall'ente proprietario, e che quanto esposto in ordine alle patologie non costituisce motivo né per ottenere un riconoscimento della invalidità con indennità di accompagnamento, né per ottenere il supporto di badanti.
2 Ha aggiunto di essere invalida nella misura dell'85% dal 29/04/1987, con diagnosi di sindrome dissociativa (producendo la relativa documentazione), e di percepire la pensione di invalidità dell'importo mensile di Euro 409,00.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato.
Il ricorrente ha prodotto alcuni referti rilasciati dall'A.S.P. di Catania, e nello specifico: un referto radiologico del 16.5.2023 che segnala, testualmente, una “tosse di n.d.d.”; un referto dell'ambulatorio di cardiologia di Giarre del 23.1.2024, nel cui contesto vengono segnalate aritmie ipo-ipercinetiche e sospetta cardiopatia ischemica, ipertensione arteriosa e broncopatia;
un referto dell'ambulatorio di Paternò del 13.6.2024, nel cui contesto vengono segnalate,
testualmente, “vasculopatia cerebrale cronica con segni gravi di decadimento cognitivo e
mnesico da demenza mista, soggetto con parkinsonismo … il paziente non è in grado di
svolgere autonomamente le fondamentali attività psico-fisiche della vita”.
Ha, inoltre, prodotto alcuni referti non provenienti da strutture ospedaliere pubbliche,
peraltro privi di ulteriori riscontri documentali.
Ha, poi, prodotto le sue dichiarazioni reddituali, dalle quali si evince che ha dichiarato un reddito annuo di Euro 15.031,00 (anno 2019), di Euro 15.091,00 (anno 2020), di Euro
15.106,00 (anno 2021) e di Euro 15.487,00 (anno 2022).
Dal canto suo, la resistente ha prodotto le sue dichiarazioni reddituali, dalle quali si evince che ha dichiarato un reddito annuo di Euro 3.338,00 (anno 2021) e di Euro 3.358,00 (anno
2022).
Orbene, il ricorrente non ha fornito la prova di aver subìto un peggioramento delle sue condizioni complessive patrimoniali e di salute rispetto al momento del divorzio, mancando qualsivoglia elemento che possa consentire di operare un confronto tra le sue precedenti condizioni e le sue attuali condizioni con rifermento alla sua persona;
inoltre, nulla ha riferito in ordine ad un eventuale miglioramento delle condizioni complessive patrimoniali e di salute della resistente.
3 Di conseguenza, il Tribunale non può avvedersi della eventuale sopravvenienza di circostanze nuove inerenti alle parti, viste anche le contestazioni della resistente in ordine a quanto rappresentato dal ricorrente.
Appare, pertanto, evidente che il ricorrente non ha provato la sussistenza di elementi nuovi e sopravvenuti che possano concretamente giustificare la revisione delle precedenti previsioni rispetto al momento in cui le stesse sono state disposte, peraltro in maniera concordata con la resistente.
Va, poi, considerato che la resistente ha mosso, a suo dire, una domanda riconvenzionale volta a confermare l'importo dell'assegno mensile divorzile nella misura di Euro 320,00.
Invero, non si tratta tecnicamente di una domanda riconvenzionale, poiché, in sostanza, la resistente chiede il rigetto della domanda del ricorrente e la conferma delle precedenti condizioni concordate dalle parti in sede di divorzio, e a tal proposito sarebbe stato sufficiente chiedere, come in effetti ha chiesto in via principale, il rigetto del ricorso.
Non vi è, pertanto, luogo a provvedere in ordine alla detta domanda.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa, la complessità delle questioni giuridiche affrontate e la particolarità
della vicenda consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
dichiara non luogo a provvedere in ordine alla domanda riconvenzionale della resistente;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 16 Maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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