Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/06/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4429/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel. e est. dott. Fulvio Mastro Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4429 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza cartolare del
13.03.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Matteo Santini, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma (RM), alla via
Marianna Dionigi n. 19, giusta procura in atti;
E
c.f.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Santini, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma (RM), alla via Marianna Dionigi n. 19, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1
CONCLUSIONI pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate consensualmente dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 18.11.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Ebolowa- Camerun il
16.11.2011, di aver posto fine alla propria convivenza con separazione giudiziale,
e precisando che dalla loro unione era nato un figlio, minorenne, chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al congiunto ricorso.
All'udienza del 13.03.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. e ribadivano la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso con le precisazioni in merito al diritto di visita di cui alle note congiunte depositate in data 10.03.2025. Quindi, il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, sul visto del PM apposto in data
02.04.2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti risulta sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
898/70, e successive modifiche, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (nr.1493/2024) pubblicata in data 22.03.2024 con attestazione del passaggio in giudicato del
10.03.2025; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
2 Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo come integrate nelle note per la trattazione scritta d'udienza del 13.03.2025 depositate in data 10.03.2025, che qui di seguito si trascrivono:
“2) Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita a Cardito (NA) in via Eugenio
Curiel n. 2 al sig. poiché la sig.ra da tempo se ne è Pt_1 CP_1 allontanata, essendosi trasferita in Francia presso 8 place Charlie Chaplin 44400
Reze con il figlio minore in accordo con il marito. Per_1
3) Disporre che il figlio minore venga affidato congiuntamente ad Persona_2 entrambi i genitori, con collocamento presso la madre in Francia ovvero presso 8 place Charlie Chaplin 44400 Reze. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo comunque conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. In caso di disaccordo, la decisione verrà rimessa al vaglio del
Giudice, a cui si rivolgerà il genitore che vi abbaia interesse. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore le eserciterà separatamente e limitatamente al periodo in cui avrà i figli con sé.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che lo desidera, previo accordo con la madre, almeno 24 ore prima. In ogni casso una settimana durante le vacanze natalizie, 3 giorni durante quelle pasquali e 20 giorni durante le vacanze estive.
5) Il sig. orrisponderà alla moglie entro il 5 di ogni mese, a decorrere Parte_1 dal deposito del presente ricorso, e la somma di euro 800,00 a titolo di mantenimento per il figlio Le spese straordinarie nell'interesse di quest'ultimo verranno Per_1 ripartite al 50% come da Protocollo d'intesa sulle spese straordinarie tra l'Ordine degli Avvocati di Napoli e il Tribunale di Napoli.
6) Disporre che nulla è dovuto a titolo di mantenimento per la moglie, poiché economicamente autosufficiente”.
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative e risultano conformi all'interesse del minore;
pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
3 In ragione di ciò deve esser pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non lo scioglimento come richiesto in ricorso in quanto, dall'esame dell'estratto di matrimonio, emerge che l'atto è stato registrato nella sezione II, ove vengono trascritti gli atti di matrimonio celebrati innanzi ai ministri di culto, in relazione ai quali, in caso di domanda di divorzio, va pronunciata la cessazione degli effetti civili e non lo scioglimento.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(c.f.: ), contratto in Ebolowa- Camerun il
[...] C.F._2
16.11.2011 (trascritto nei registri degli atti del matrimonio del Comune di Cardito al n. 9, Parte II, Serie C., Ufficio 1, anno 2011);
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 9.4.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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