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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/11/2025, n. 2941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2941 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1520/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa NN ER Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg 1520/2023, promossa in grado d'appello,
da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Anna Cinzia Pani e Renato Dominici ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Milano, via Eustachi n. 54, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Achille CP_1 C.F._2
RE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Piazza Emilia n. 9, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATO
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 3210/2023 pronunciata dal Tribunale di Milano, pubblicata in data 19 aprile
2023;
OGGETTO: servitù -infiltrazioni 2051 cc. pagina 1 di 40 CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 14 ottobre 2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
IN VIA PRELIMINARE
Premesso che controparte (comparsa costituzione, pg. 7) “riporta integralmente e condivide in toto” detta Sentenza e questa recepisce alla lettera la Relazione del (predecessore) CTU
, Per_1
DICHIARARE INAMMISSIBILI E RIGETTARE PER MANCATA PROPOSIZIONE DI
APPELLO
INCIDENTALE:
- il capovolgimento del dettato del CTU , da: “sostituzione” delle travi Per_1 ammalorate, in: “affiancamento” delle travi nuove, lasciando quelle ammalorate (ex adverso richiesto al Tribunale in tutto il corso del giudizio, ma non accolto in Sentenza);
- il mutamento avversario delle parole del CTU , da: “preparazione sedi per Per_1 inserimento nuove travi”, in: “creazione di nuove sedi” (mutamento finalizzato al preteso affiancamento).
NEL MERITO
A) QUANTO ALLA SERVITU' PASSIVA E ALLE OPERE STRUTTURALI
ACCERTARE E DICHIARARE la illegittimità - sancita tra unità immobiliari, anche per i bisogni della vita, dal comma 2 dell'art. 1033 del Codice Civile - dell' impianto di scarico dell'appartamento di
al piano 5° della prima scala dell'immobile in Milano alla via Plinio 29, occultamente CP_1 immesso nella sottostante proprietà al fine di costituirvi servitù passiva ( celata dal Pt_1 plafone
e dal controsoffitto voluti, al posto delle travi a vista, dalla madre della appellante e da quest'ultima rimossi, anche perché intrisi di liquami ed imbarcati);
ACCERTARE E DICHIARARE, altresì, la violazione all'art. 1102 c.c. ed alla normativa igienicosanitaria del collegamento dello impianto di scarico al pluviale (la grondaia, oltretutto, risulta pagina 2 di 40 bucata dalle esalazioni che vi sfiatano: fotografie in CTP Marchese, pg. 25).
PER L'EFFETTO, ON , a sue cure e spese: CP_1
a scollegare dal pluviale, sollevare e rifare al di sopra del solaio, e così all'interno del proprio bagno, il suo impianto di scarico: eliminando la servitù passiva oggetto di controversia;
a consolidare il solaio nell'obbligatorio rispetto delle NTC 2018, paragrafo 8.4.1
(“Riparazione o intervento locale”) onde “impedire meccanismi di collasso locale” dei muri in falso del suo appartamento eretto in sopraelevazione arretrata, ossia muri senza continuità sino alla fondazione e perciò gravanti direttamente sulla proprietà Pt_1 quindi:
a inserire previamente, tra i pilastri o i muri portanti dell'edificio, idoneo supporto ai suoi muri in falso lesionati da fratture (fotografie esibite in Udienza 15.4.2025);
a operare successivamente la fettonatura delle due attuali travi in legno sempre proposta
a controparte, sin dal 2019, dal CTP di strutturista Ing. e ora confermata Pt_1 Per_2 dal CTU in conclusione di Relazione, come soluzione condivisa da entrambe le parti Per_3
(pg. 14, INTEGRAZIONE):
<< Accostamento a ciascuna delle due travi in legno ammalorate con due spesse tavole di
legno (fettoni), ciascuna con larghezza pari almeno la metà delle travi preesistenti, connesse con spinotti in legno, bulloni o staffe metalliche o reggiatura, con fettoni che potrebbero essere posti in opera con lunghezza continua dal voltino sopra la finestra sino oltre la porta di accesso del bagno di circa m. 4,50 da agganciare alla parte sana dei travetti poi venire finiti e ricoperti, previa installazione di ponteggio interno all'appartamento a Pt_1 sicurezza maestranze e conseguenti smontaggi {Ndr: svuotamento del locale bagno}, rimontaggi, ripristini. >> ;
a installare nel bagno tale ponteggio alle condizioni di pg. 17 delle Pt_1
Osservazioni
Tecniche CTP Marchese alla Relazione CTU richiamate a Verbale Udienza 15.4.2025, Per_3
e perciò:
a smontare, poi rimontare: calorifero, lavandino, w.c., bidet;
smurare la vasca piastrellata;
poi rimontarla e ripiastrellare la stessa e le pareti (introvabili le attuali ceramiche); pagina 3 di 40 a compiere le opere sempre chieste da previste a pg. 19 Osservazioni CTP Pt_1
Marchese, richiamate a Verbale Udienza 15.4.2025, e così:
a applicare idonea ricopertura lignea alle travi fettonate, rivestendole per tutta la lunghezza;
a rimuovere dalla proprietà il grosso ammasso di cemento calatovi dall'alto, Pt_1 tra le travi, al centro del di lei bagno e gli altri materiali invasivi immessivi;
a ricostituire lo strappato assito (anche affinchè la danneggiata appellante abbia travi a vista, come da suo diritto di proprietaria);
a rifare l'impianto elettrico del bagno, andato in cortocircuito per allagamento;
a eliminare il superfluo irregolare malsano pluviale, sfiato di fogna e che ha già corrosa la grondaia (fu realizzato e infilato a pavimento della sua terrazza da PO, che, unica a sapere di averlo collegato al proprio scarico, non lo aveva fatto rimuovere durante i lavori straordinari condominiali del 2012, con cui fu installato, al suo piano 5°, l'attuale altro pluviale a norma);
ACCERTARE E DICHIARARE l'opportunità, in considerazione della disponibilità di
e delle Pt_1 perfette condizioni del suo appartamento arredato e corredato, che sia disposta cauzione affinchè controparte operi con le dovute cautele. Giova, infatti, in punto di disponibilità di Pt_1 riportare il Quesito assegnato al CTU dalla Corte:
<< Il CTU, esaminati gli atti di causa, esperito il tentativo di conciliazione, effettuato il
sopralluogo sugli immobili oggetto di causa, accerti la tipologia dei lavori da eseguire nell'immobile di CP_1
[...] che consentano di mantenere la struttura attuale dell'appartamento sottostante anche dal punto di vista estetico, con travi a vista, compatibilmente con il minor aggravio possibile per la proprietà sottostante. >>
PER L'EFFETTO, IMPORRE a una cauzione, di ammontare determinato a discrezione CP_1 della
Corte;
B) QUANTO AI RIPRISTINI DEI LOCALI DANNEGGIATI DA INFILTRAZIONI pagina 4 di 40 ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità di , sin dal contratto preliminare reso CP_1 edotto del vizio di tenuta dell'impianto di scarico dell' appartamento acquistato, causa dei danni ai locali bagno
e cucina di lato cortile (vizio non emendato, pur obbligatosi con dante causa e in Rogito); Pt_1 altresì la responsabilità di ex art. 2051 c. c. per i danni ai locali salone e camera di CP_1
Pt_1 verso via Plinio, da infiltrazioni provenienti dalla soprastante sua terrazza (doc. 3 in Comparsa cost. in Tribunale + Fotografie 35-36-37- 38-39-53-54 ).
PER L'EFFETTO, ON , a sue cure e spese, alla rimozione delle rispettive CP_1 cause con opere atte a prevenirne il ripetersi ed a ripristinare i danneggiati locali della appellante: bagno e cucina verso cortile, salone e camera su strada;
VOGLIA LA CORTE:
- assegnare a il termine di 120 giorni, a decorrere dalla pubblicazione della emananda CP_1
Sentenza e senza necessità di notificazione, entro il quale finire completamente tutti i lavori elencati ai superiori punti A) e B);
- imporre a , come da Verbale Udienza 15.4.2025, onde scongiurare motivi di discussione CP_1 tra le parti in sede di esecuzione:
che sottoponga progetto e capitolato relativi alla fettonatura con la completa ricopertura delle travi e alla ricostituzione dell'assito, alla previa approvazione del CTP di Pt_1
redattore delle Osservazioni Tecniche;
Persona_4
che, prima di dare corso ad ogni opera, rediga, congiuntamente a e al CTP Marchese, Pt_1 verbale dello stato dei locali del di lei appartamento;
che rispetti le facoltà di e del CTP Marchese di sovraintendere ai lavori e di dialogare Pt_1 con il Direttore Lavori e il Responsabile di cantiere;
C) QUANTO ALLE ALTRE DOMANDE GIUDIZIALI
ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità di a decorrere dal 4.6.2020 (data del CP_1
Rogito di acquisto) per i mancati canoni dello appartamento locato in misura annua di € 18.000,00 Pt_1
e i pagina 5 di 40 successivi mancandi, come da stipulato contratto (Comparsa cost., all. doc. 19) e richiesta, su cui si insiste, di assunzione a teste del locatario Sig. ; oltre le spese condominiali Testimone_1 ordinarie (come da rendiconti e riparti, tutti in suo possesso quale condomino) dalla data
4.6.2020 pagate e le successive pagande, per immobile infruttifero essendo il bagno ingombrato a suo beneficio da puntellazione della cui esistenza era edotto sin dalla firma del contratto preliminare
e stante la piena contezza (per ricevuta rilasciatale di tutte le documentazioni stragiudiziali e giudiziali) della domanda risarcitoria esoprocessuale ed endoprocessuale in punto di mancati canoni e spese, rivolta alla dante causa PO.
PER L'EFFETTO, ON a risarcire a dal 4.6.2020 i canoni locativi CP_1 Pt_1 mancati e i successivi mancandi in misura annua di € 18.000,00 oltre le somme pagate per le gestioni condominiali ordinarie e le successive pagande, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme rivalutate dalla data 4.6.2020 sino allo effettivo saldo;
ACCERTARE E DICHIARARE l'uso, fatto nei confronti della appellante (oltre alle molte altre, in entrambi i gradi di giudizio), delle seguenti espressioni profondamente offensive e che violano i principi universali posti a tutela del rispetto e della dignità della persona:
“dall'alto della sua INCAPACITA' ASSOLUTA DI INTENDERE E DI VOLERE”, risultante a pg.
11 delle avversarie Note di trattazione scritta dell'udienza 23.12.2021 e pedissequo predisposto verbale di Tribunale;
“INCAPACITA' ASSOLUTA DI INTENDERE E DI VOLERE”, a pg. 13 della avversaria
Memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 cpc, datata 4.3.2022, al Tribunale;
“INCAPACITA' ASSOLUTA DI INTENDERE E DI VOLERE”, a pg. 12 della avversaria
Comparsa conclusionale del 28.1.2023 (erroneamente datata “2022”), in Tribunale;
pagina 6 di 40 “INCAPACITA' ASSOLUTA DI INTENDERE E DI VOLERE”, ora addirittura dinanzi a Codesta
Corte di Appello, a pg. 22 della avversaria Comparsa di costituzione datata 22.9.2023;
“INCAPACITA' ASSOLUTA DI INTENDERE E DI VOLERE”, a pg. 15 della avversaria
Comparsa conclusionale di Appello, datata 24.1.2024;
“a tinte fosche la reale qualità degli odierni appellanti”, a pg. 13 della medesima Conclusionale di
Appello 24.1.2024;
“intento predatorio che governa la convenuta”, offesa già scritta in Tribunale, ripetuta a pg. 6 della stessa Conclusionale di Appello 24.1.2024;
PER L'EFFETTO, DISPORRE LA CANCELLAZIONE, sempre richiesta in tutto il primo grado e adesso a
Codesta On.ma Corte d'Appello, delle dette espressioni ai sensi dell'art. 89, comma 2 cpc
E ON Diana, le espressioni offensive non riguardando l'oggetto della causa, a pagare a una somma, rapportata alla gravità delle offese ed alla continuata e mirata intenzionalità Pt_1 di infliggerle dolore e umiliazione in tutti i modi e in tutte le Sedi, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto;
ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità di nell'aver causato a invalida, il CP_1 Pt_1 peggioramento dello stato di salute, tale da determinare in coscienza il medico curante, Primario di
Niguarda, ad attestarne la gravità e precisa ascrivibilità nella prodotta Certificazione del
18.5.2021
(letta in apertura della prima udienza in Tribunale del 24.5.2021 e trascritta a pg. 10 dell'Atto di citazione in Appello), a causa degli intollerabili veti e dispotismi con i quali la ha vessata CP_1 ed esasperata per impedirle di avere voce in capitolo e persino di accedere alla propria casa, ben conoscendone il legame affettivo, così ingenerandole tormentoso senso di irrilevanza ed emarginazione. Ciò comportando la necessità di far constare nesso causale e rilevanza dei danni
pagina 7 di 40 non patrimoniali, morale, biologico, esistenziale, psico-fisico, patiti dalla appellante in conseguenza dei denunciati comportamenti esoprocessuali ed endoprocessuali incidenti sulla gravità delle lesioni, alla stregua della coscienza sociale e degli insegnamenti della Giurisprudenza di legittimità.
Si insiste, dunque, perché sia disposta CTU medico-legale sulla persona della appellante, come da motivate istanze ripetutamente formulate in primo grado ma mai prese in considerazione e come esposto sub motivi d'appello 9) e 10).
PER L'EFFETTO, ON a risarcire a i danni non patrimoniali infertile CP_1 Pt_1 nelle suindicate componenti, nella misura risultante dalla disponenda CTU.
La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con Sentenza 1.2.2017, n. 2611, riconosce il danno non patrimoniale allorché venga leso il diritto alla salute, come pure alla serenità delle proprie abitudini di vita quotidiana, od anche sia arrecato danno al diritto di proprietà, tutelato quale diritto fondamentale, comportante effettivo mancato pieno godimento dell'unità immobiliare: poiché, tutti, diritti costituzionalmente garantiti, oltreché tutelati dall'art. 8 della Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo, ed il cui pregiudizio può essere provato anche con presunzioni.
ACCERTARE E DICHIARARE, per tutto quanto esposto in atti e sempre provato per tabulas, la responsabilità di per avere agito in giudizio con mala fede o colpa grave: v., ed è solo uno CP_1 dei tanti esempi, il doc. 44, Rogito 26.11.2020 di vendita dell' appartamento, ove e consorte CP_1 abitavano in Milano, via Voghera n. 14, e l'immediato deposito il successivo giorno 27.11.2020 del
Ricorso al Tribunale (con allegata procura in pari data), in cui, a pg. 10, dipingersi senza tetto per il figlio fatto nascere in agosto a Bari, incolpando ripetutamente dello spostamento. Pt_1
PER L'EFFETTO, ON , oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che CP_1
Pt_1
pagina 8 di 40 costretta a gravarsi in fase istruttoria di continua ed articolata attività di ricerca
(complessivamente prodotti 76 documenti, anche in più files, onde confutare, con stretto rigore documentale, le affermazioni avversarie tutte prive di prova), chiede liquidarsi in Sentenza, ex art. 96, comma 1 cpc.
ON in ogni caso ex art. 96, comma 3 cpc al pagamento, a favore della CP_1 appellante, di una somma equitativamente determinata;
ON ex art. 91 cpc a corrispondere a favore di le spese e competenze CP_1 Pt_1 di esperita mediazione e del primo e secondo grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre a CPA e IVA.
CONSEGUENTEMENTE,
DICHIARARE che l'appellante a nulla è tenuta e nulla deve nei confronti di e nulla CP_1 deve a
Achille RE in forza della Sentenza de qua, da essi invocata
E : CP_2
DICHIARARE in tutto nulli, o inesistenti, invalidi e comunque inefficaci e ineseguibili, o annullare i precetti contestualmente formati e notificati su detta Sentenza, nel loro rispettivo interesse, da
e da RE in proprio quale antistatario;
precetti, che hanno costretto alla CP_1 Pt_1
Opposizione ex art. 615, comma 1 cpc, assegnato n. R.G. 27716/2023, Tribunale, Sezione Terza
Civile, Giudice la Dott.ssa Silvia Vaghi;
DICHIARARE ALTRESI' ut supra, con la più opportuna declaratoria, in toto caducato il titolo, ossia la
Sentenza de qua, da posto a base del Ricorso ex artt. 612 e 614-bis cpc nei confronti CP_1 di per determinazione delle modalità di esecuzione di obbligo di fare e fissazione della Pt_1 somma di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo;
ricorso, che ha costretto alla Comparsa di Pt_1 costituzione nel proc. n. 4903/2023 R.G.E. dinanzi al Tribunale, Sezione Terza Civile, Esecuzioni
Mobiliari, G.E. la Dott.ssa Idamaria Chieffo, la quale, all'udienza del 19.12.2023, ha sospeso pagina 9 di 40 l'esecuzione, ex art. 623 cpc.
IN VIA ISTRUTTORIA:
AMMETTERSI LA SEMPRE CHIESTA CTU MEDICO-LEGALE SULLA PERSONA DELLA
APPELLANTE
Ci si riserva presentare, all' udienza di nomina, proposta di quesito al CTU, formulanda dai propri CTP;
ORDINARSI A DIANA EX ART. 210 C.P.C. LA PRODUZIONE DELLA INTEGRALE CARTELLA
CLINICA
DEL, RIPETUTAMENTE DICHIARATO ESEGUITO, INTERVENTO Controparte_3
,
[...] stanti le responsabilità al riguardo continuamente addebitate alla appellante e l'ulteriore canale di persecuzione portato avanti nei suoi confronti;
AMMETTERSI I SEGUENTI TESTIMONI, TUTTI SUBITO INDICATI NELLA COMPARSA DI
COSTITUZIONE IN PRIMO GRADO E PER PRECISI ILLUSTRATI FATTI STORICI AVVENUTI
CON
LORO PERSONALE DIRETTA PARTECIPAZIONE E FIRMA DI DOCUMENTI PURE SUBITO
PRODOTTI
QUALI PROVE, SUI CAPITOLI RISPETTIVAMENTE ENUCLEATI IN “VERO CHE” ALLE
PAGINE 8-9-10
DELLA MEMORIA EX ART. 183, COMMA 6, N. 2 CPC, DEPOSITATA 8.4.2022, CHE SI
RIPORTANO:
Ing. [Progettista SCIA ], con studio in Milano, via Maestri Campionesi, 16, CP_4 presso:
E-copla engineering;
residente in [...] sui seguenti capitoli:
1. Vero che, nominato da in data 1.6.2020 Progettista e Direttore Lavori per il CP_1 consolidamento del solaio del bagno del suo appartamento in Milano, via Plinio n. 29, piano
5°, dati catastali Foglio 316, Particella 217, Subalterno 36, e per la presentazione telematica della pratica SCIA allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Milano, nella stessa data
1.6.2020 ho redatto il progetto dell'intervento e in data 8.6.2020 firmato la Relazione
Tecnica Asseverata, provvedendo alla trasmissione telematica della pratica;
2. Vero che nella pratica SCIA da me trasmessa al SUE si dichiara che, quali soggetti coinvolti, pagina 10 di 40 non sono presenti terzi titolari di diritti reali;
3. Vero che, né prima, né dopo di redigere il progetto e depositare la SCIA, nelle indicate mie qualità non mi sono messo in contatto con proprietaria del sottostante Parte_1 appartamento al piano 4°, né con altri per lei, allo scopo di effettuarvi sopralluogo;
4. Vero che non ho mai chiesto, né prima, né dopo la trasmissione della pratica SCIA, la dichiarazione di assenso di alla esecuzione dei suddetti lavori;
Pt_1
5. Vero che ho richiesto all'Avv. Achille RE, legale di , di comunicare a CP_1 Pt_1 che io non avrei accettato di ricevere da lei le chiavi del suo appartamento e che pertanto lei avrebbe dovuto consegnare dette chiavi a il quale poi le avrebbe date a me;
CP_1
6. Vero che ho richiesto all'Avv. RE di comunicare a che l'unico a cui avrei fatto Pt_1
Firmato Da: DOMINICI RENATO Emesso Da: Namirial CA Firma Qualificata Serial#:
C.F._3
9 riferimento nella mia qualità di Direttore Lavori sarebbe stato il mio committente;
CP_1
7. Vero che ho richiesto all'Avv. RE di comunicare a che non avrei fatto accesso Pt_1 insieme a lei al suo appartamento per compilare descrizione dello stato dei locali, utile a prevenire eventuali contestazioni per danni da lavori, e di comunicarle che, soltanto successivamente, le avrei fatto inviare dal mio committente tale descrizione da me CP_1 redatta dopo che avessi fatto accesso, da solo, alla sua proprietà;
8. Vero che ho richiesto all'Avv. RE di comunicare a che durante i lavori non le Pt_1 sarebbe stato consentito di fare accesso al suo appartamento, se prima non avesse chiesto autorizzazione a me ed al responsabile di cantiere ed avesse ricevuto autorizzazione scritta e che, in ogni caso, l'ingresso le sarebbe stato permesso soltanto se in possesso di caschetto e scarpe antinfortunistiche;
9. Vero che, nella suddetta pratica SCIA da me trasmessa, si dichiara che l'intervento non ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (D.
Lgs. n. 81/2008);
10. Vero che io ho dichiarato di avere redatta a seguito di mio sopralluogo, la Relazione Tecnica che ho trasmesso telematicamente con la suddetta pratica SCIA all'Ufficio SUE del Comune di Milano.
Dott. , Amministratore Unico e Legale Rappresentante di Controparte_5 CP_6
[...]
Milano, via Capolago, n. 3, sui seguenti capitoli:
[...]
pagina 11 di 40 11. Vero che il 21.8.2015 intervenni d'urgenza con le mie maestranze, specializzate con corsi di formazione in muratura e idraulica, nell'appartamento di in Milano, via Parte_1
Plinio n. 29, piano 4°, ove era in corso una ingente perdita d'acqua che aveva danneggiato gravemente tutto il plafone del bagno, era colata con caduta di piastrelle lungo la parete divisoria dalla cucina, si era estesa in quest'altro locale a parte del plafone e gran parte della parete corrispondente;
12. Vero che per i lavori eseguiti, emisi alla Sig.ra che la pagò, la fattura n. 42/15 del Pt_1
4.9.2015, di euro 1.870,00 e che redassi la Relazione sui sopralluoghi e prove che avevo svolto nel soprastante appartamento al piano 5° con la partecipazione della proprietaria
e confermo entrambi i documenti da me firmati, così come mi vengono Parte_2 rammostrati, dichiarandomi pronto a fornire ogni dettaglio, qualora dal Giudice richiesto;
13. Vero che dovetti procedere all'abbattimento del plafone del bagno, completamente intriso, deformato e irrecuperabile, trovando subito l'esatto punto della copiosa perdita in corso dalla rete di scarico del soprastante appartamento;
14. Vero che ho accertato la perdita provenire dal detto impianto e che la fuoriuscita avveniva alla distanza di oltre un metro dalla braga, precisamente dal punto in cui la tubazione dell'impianto privato di scarico entrava, senza saldatura, né alcun colletto e nemmeno guarnizione, ma infilandosi con semplice silicone, in un manufatto in pvc a collegamento pluviale;
15. Vero che lo stesso giorno 21.8.2015 chiamai ed accompagnai la Sig.ra PO nell'appartamento ove constatò e riconobbe la fuoriuscita dal suo impianto e Pt_1 insieme alla quale personalmente eseguimmo, facendo continui accessi all' uno e all'altro appartamento, una serie di prove di scarico, più volte chiudendo i suoi rubinetti e così riscontrando lo arresto della caduta dell'acqua nel bagno poi riaprendoli e così Pt_1 vedendo cadervi nuovamente l'acqua, sempre dal preciso punto dove era andata persa la capacità di tenuta affidata a silicone degradatosi nel tempo;
16. Vero che la Sig.ra PO, mentre eseguivo con lei le prove di tenuta del suo impianto di scarico, mi ha chiesto come fosse potuta succedere una perdita di quella entità, dato che lo aveva completamente rifatto quando aveva acquistato l'appartamento e che io le ho risposto che l'impresa da lei incaricata, non avendo previamente realizzato nel suo bagno
l'usuale gradino in alzata, non aveva contenuto, all'interno del suo esiguo sottofondo, gli scarichi dei servizi tutti spostati, in particolare del lavandino portato fuori dal bagno con conseguente notevole allungamento della tratta, e dei punti acqua aggiunti in cucina, e che, pagina 12 di 40 per ottenere le nuove pendenze di scorrimento, aveva rotto in più punti l'assito del solaio, facendo scendere la sua rete di scarico dentro la proprietà da cui è visibile;
Pt_1
17. Vero che la Sig.ra seguendo il mio consiglio, acconsentì alla prudente puntellazione Pt_1 del solaio, considerate le condizioni delle travi di sostegno, ammalorate dalle acque lorde domestiche e dai liquami corrosivi;
18. Vero che, dovendosi operare sull'impianto di sua proprietà per la riparazione, chiesi alla
Sig.ra PO se intendesse chiamare un idraulico di sua fiducia e che, dopo che mi rispose di non conoscerne alcuno, le ofrii l'opera del mio personale presente, ma che lei rifiutò, dicendomi di essere in partenza immediata per le ferie estive, cosa nei giorni seguenti rivelatasi non vera e che comportò, dopo il primo tamponamento, il secondo su intervento d'urgenza del 27.8.2015 determinato dall'uso dei suoi impianti, che mi aveva detto non sarebbe avvenuto per la sua assenza;
19. Vero che la Sig.ra mi pagò interamente tutti i lavori effettuat, stante il rifiuto Pt_1 oppostomi personalmente da PO a contribuire alla posa di puntellazione del solaio ed ai tamponamenti delle perdite del suo impianto di scarico.
Sig. manutentore appartamento], residente in [...], Controparte_7 via
Sormani, n. 119, sui seguenti capitoli:
20. Vero che nel mese di settembre 2006, nell'appartamento in Milano, via Plinio n. 29, piano 4°, della Sig.ra ved. ho installato al plafone del bagno uno Parte_3 Pt_1 stendibiancheria saliscendi a 5 aste, sopra la vasca situata contro la parete che divide il locale dalla cucina;
21. Vero che l'inserimento dei tasselli ad alette di tenuta delle staffe ha crepato il plafone per la lunghezza e che, per poterlo aggiustare e poi rasare in modo uniforme, ho picozzato la fessurazione fino alla rete metallica e, attraverso le maglie, ho visto le assi dell'assito intere ed in perfetto stato e che non c'erano tubazioni;
22. Vero che ora quelle assi dell'assito sopra la vasca non esistono più e che il loro posto è occupato dagli impianti di scarico dell' appartamento situato al soprastante piano 5°;
23. Confermo la mia dichiarazione scritta al Tribunale di Milano del 16.7.2019, con allegata fotocopia fronte/retro della mia carta d'identità, che mi viene rammostrata.
Sig. [locatario appartamento], residente in [...] Novembre, n. 29/A, sui seguenti capitoli:
24. Vero che in data 31.8.2013 stipulai con la Sig.ra contratto di locazione Parte_1
pagina 13 di 40 dell'appartamento di sua proprietà in Milano, via Plinio n. 29, piano 4°, ad uso abitazione, così come mi viene rammostrato;
25. Vero che di comune accordo la durata della locazione venne pattuita in anni otto a decorrere da 1.9.2013, dopo la scadenza rinnovabile tacitamente di anno in anno, ed il canone stabilito in euro 1.500,00 mensili, oltre le spese, da pagarsi entro il giorno cinque di ogni mese;
26. Vero che il giorno immediatamente successivo alla stipulazione mi recai a prendere possesso dell'appartamento locato, ma che vi trovai i locali bagno e cucina talmente danneggiati da acque lorde, provenienti dal bagno della soprastante proprietà, da decidermi a rinunciare a trasferirmi con mia moglie ed i nostri figli, di 5 e 7 anni;
27. Vero che informai subito la Sig.ra della situazione e della mia decisione di rinunciare Pt_1 alla locazione.
Con osservanza.
Milano, 15 luglio 2025
Avv. Anna Cinzia Pani Avv. Renato Dominici
PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appel lo di Mi lano, ogni contraria istanza, anche istruttoria eccezione e deduzione reietta ed emessi i provvedimenti di rito, così giudicare:
- accertare e dichiarare, alla luce delle deduzioni del CTU Ing. el 13 gennaio 2025, Per_3 che a pagina 14 sono state confermate le valutazioni tecniche esperite dal CTU Ing.
[...]
nel Per_5 giudizio di A.T.P., R.G. n. 39537/2018 Tribunale di Milano;
- accertare e dichiarare, alla luce delle deduzioni del CTU Ing. el 13 gennaio 2025, Per_3 che a pagina n. 4 ha evidenziato che “Nel corso delle operazioni peritali è stato constatato che oltre al solaio costituito dall'originale struttura dell'epoca ovvero assito superiore, travi in legno e soffitto con pannellatura inferiore, l'appartamento disponeva anche di un Pt_1 controsoffitto ribassato che al l'epoca del sopralluogo risultava demolito del quale sono presenti evidenti tracce.”, che parte attrice ha introdotto nel presente giudizio di appello nuove domande , violando il divieto dei nova, relativamente alla richiesta di ripristino del soffitto del bagno con “travi a vista” in quanto, nella situazione quo ante, nel bagno della proprietà sussisteva un controsoffitto e non delle travi a vista, come dettagliato dal CTU Pt_1
Per_3
Per l 'effetto pagina 14 di 40 - confermare la sentenza n. 3210/2023 Tribunale di Milano del 19.04.2023, appellata nel presente giudizio;
- rigettare fermamente ogni istanza ex adverso dedotta.
- condannare la Sig.ra alla rifusione di tutte le spese di giudizio di Parte_1 secondo grado di parte convenuta, in favore del Sig. ”. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. chiedeva di ordinare alla convenuta CP_1 Parte_1 di consentirgli di accedere alla proprietà della resistente per eseguire i lavori di ristrutturazione tra quarto e quinto piano, della scala A, dell'immobile sito in Milano, via Plinio 29, così come indicati nella relazione di accertamento tecnico preventivo, ex art. 696 cpc, redatta dall'Ing. , nel Persona_5 procedimento R.G. n. 39537/2018 del Tribunale di Milano.
A fondamento delle proprie pretese, l'attore deduceva:
-che nell'anno 2018 proprietaria dell'appartamento sito in Milano, via Plinio n. Parte_1
29, quarto piano, aveva adito il Tribunale di Milano, proponendo ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti di proprietaria dell'appartamento sovrastante, lamentando infiltrazioni d'acqua Parte_2 provenienti dal piano superiore, riconducibili a lavori di ristrutturazione eseguiti da quest'ultima nel
2008, durante i quali erano state installate tubazioni sconfinanti nella proprietà sottostante;
-che il procedimento cautelare, proseguito con reclamo, era stato successivamente convertito in accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., conclusosi con il deposito, in data 28 marzo 2019, della relazione del C.T.U. ing. , la quale escludeva responsabilità dirette di Persona_5 [...] nella causazione dei danni lamentati, pur rilevando la presenza di infiltrazioni e danneggiamenti Pt_2 alle strutture lignee del solaio del bagno dell'appartamento di Pt_1
-che il consulente tecnico aveva individuato, come zona di origine delle infiltrazioni, la porzione di solaio in prossimità del raccordo tra gli scarichi del bagno della sig.ra PO e il pluviale condominiale, prescrivendo, per l'eliminazione delle cause, la sostituzione del tratto di tubazione suborizzontale con condotta a tenuta idraulica e l'esecuzione di interventi di rinforzo strutturale del solaio, mediante l'inserimento di travi metalliche in sostituzione di quelle lignee degradate, con successivo rifacimento dei controsoffitti e delle finiture, per un costo complessivo stimato in euro 8.111,51, oltre IVA e oneri tecnici;
pagina 15 di 40 -che, in data 16 dicembre 2019, stipulava con un contratto preliminare di CP_1 Parte_2 compravendita avente ad oggetto l'appartamento sito al quinto piano del medesimo stabile, dichiarandosi edotto della pregressa controversia con la sig.ra e assumendo, ai sensi del punto Pt_1
3.2, l'obbligo di eseguire, a propria cura e spese, i lavori di ripristino strutturale del solaio e ogni altra opera necessaria per la messa in sicurezza e l'idoneità statica della porzione immobiliare interessata, secondo le indicazioni della CTU e della relazione dell'arch. del 23 settembre Persona_5 Per_6
2019. L'attore procedeva all'acquisto definitivo dell'immobile in data 4 giugno 2020;
-che, al fine di definire in via transattiva le questioni pendenti con l'attore conferiva incarico Pt_1 al proprio legale di avviare contatti con il difensore di controparte;
che le trattative, protrattesi fino al
21 ottobre 2020, non sortivano esito positivo a causa del contrasto interpretativo circa la portata del termine “in sostituzione” impiegato dal CTU nella descrizione delle opere di rinforzo strutturale;
-che l'attore rappresentava di essersi obbligato, con piena consapevolezza tecnica, all'esecuzione degli interventi indicati nella CTU dell'Ing. , per un importo complessivo di euro 8.111,51, Per_1
e di essersi altresì reso disponibile, in via conciliativa, ad eseguire la ripiastrellatura del bagno della resistente, pur non prevista dalla perizia, previa verifica dello stato dei luoghi mediante sopralluogo.
Tuttavia, la Sig.ra avrebbe reiteratamente negato l'accesso al proprio immobile, pretendendo la Pt_1 sottoscrizione dell'accordo con inclusione della ripiastrellatura, senza alcuna preventiva valutazione tecnica;
-che, considerata la situazione di stallo venutasi a determinare e i pregiudizi conseguenti al protrarsi senza esito delle trattative, l'attore adiva il Tribunale di Milano per ottenere la condanna di controparte a far eseguire al medesimo i lavori di ristrutturazione tra quarto e quinto piano indicati dalla CTU ing.
, che in via istruttoria, chiedeva di sentire come testimone. Per_1
Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente: Parte_1
1. l'inammissibilità dell'acquisizione della relazione di ATP dell'ing. , non avendo Per_1 il ricorrente partecipato al relativo procedimento, perché radicato tra soggetti diversi;
2. l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, vertendo la controversia su materie che la prevedono;
3. l'incompatibilità del rito sommario ex art. 702-bis cpc, stante la complessità istruttoria della causa che richiedeva l'espletamento di nuova consulenza tecnica;
4. l'inammissibilità della SCIA presentata dal ricorrente per l'esecuzione dei lavori indicati in
ATP, in quanto viziata da nullità e falsità insanabili, poiché depositata senza il necessario consenso della proprietaria del piano sottostante e senza previo sopralluogo o pagina 16 di 40 documentazione tecnica dei luoghi;
parte resistente sosteneva, inoltre, che il contenuto della pratica non corrispondesse al reale stato dei luoghi, né alle prescrizioni tecniche indicate dal professionista del condominio, l'arch. , e che, pertanto, la SCIA dovesse Persona_7 ritenersi priva di efficacia e inidonea a comprovare la regolarità dei lavori dichiarati;
5. l'inammissibilità dell'acquisizione della relazione del C.T.U. redatta nel Persona_5 procedimento ex art. 696 c.p.c., oltre per il fatto che il ricorrente non vi aveva partecipato, anche perché tale elaborato era viziato da nullità e carente sotto il profilo tecnico e metodologico. Sosteneva che il consulente avesse violato il contraddittorio, omesso accertamenti fondamentali e formulato valutazioni meramente ipotetiche e contraddittorie;
chiedeva, pertanto, l'esclusione di detta relazione dagli atti del giudizio e la nomina di nuovo consulente tecnico d'ufficio;
6. l'inammissibilità della testimonianza della CTU ing. , ritenuta parte non Persona_5 indifferente e potenzialmente condizionata dalla necessità di difendere il proprio operato peritale;
7. l'inammissibilità del capitolo di prova formulato dal ricorrente, ritenendolo inconferente e suggestivo, in quanto volto a far apparire sufficiente l'inserimento di travi in acciaio per risolvere le infiltrazioni, senza il necessario consolidamento dell'assito del solaio. Contestava che la prova proposta mirasse a ottenere dalla teste ing. mere affermazioni Persona_5 di comodo, prive di fondamento tecnico e formulate in modo da orientare la risposta.
Riteneva, pertanto, la richiesta inutilmente esplorativa e strumentale, volta a eludere le prescrizioni tecniche necessarie per il rilascio al condominio del Certificato di Idoneità Statica
(CIS) e a mantenere l'impianto di scarico del bagno del piano quinto all'interno della proprietà nonché collegato al pluviale condominiale, in violazione delle norme Pt_1 edilizie e igienico-sanitarie;
8. l'improponibilità della domanda avversaria di “ordinare a di far eseguire a ”, Pt_1 CP_1 non essendo neppure ipotizzabile che il ricorrente estrometta ottenga le chiavi del Pt_1 suo appartamento e vi faccia accesso eseguendo lavori non previamente concordati.
La resistente formulava, altresì, istanza di chiamata in causa del Condominio di via Plinio 29, in quanto soggetto coinvolto nella gestione delle acque meteoriche e nella conformità impiantistica.
Con domanda riconvenzionale, evidenziava che il ricorrente fosse consapevole, al CP_1 momento dell'acquisto dell'immobile sovrastante a quello della resistente, dell'esistenza di una situazione abusiva relativa all'unità immobiliare acquistata, consistente nell'occupazione di una pagina 17 di 40 porzione della proprietà sottostante della sig.ra utilizzata per il passaggio delle condotte di Pt_1 scarico e di altri impianti, così da costituire, di fatto, una servitù passiva di immissione. Chiedeva, pertanto, di eliminare tale situazione mediante il distacco delle tubazioni di scarico dal pluviale il loro ricollocamento sopra l'assito del solaio all'interno dell'appartamento dell'attore e CP_8 il ripristino delle strutture lignee danneggiate con travi di uguale essenza, a tutela dell'aspetto architettonico originario del soffitto, con l'effetto travi a vista.
Domandava, inoltre, il risarcimento dei danni patrimoniali già subiti e tuttora perduranti nei locali bagno, cucina, salone e camera da letto, per un importo stimato in euro 14.500,00, oltre IVA, da accertarsi mediante nuova consulenza tecnica d'ufficio in contraddittorio tra le parti.
Assumeva, altresì, che l'attore si fosse ingiustamente arricchito degli interventi di manutenzione e riparazione da lei in precedenza eseguiti sull'impianto di scarico, che consentivano a e famiglia CP_1 di utilizzare bagno e cucina.
Chiedeva la condanna di al rimborso dei canoni locativi non percepiti per l'immobile CP_1 rimasto inutilizzabile -euro 18.000,00 per il periodo giugno 2020 – maggio 2021, oltre i successivi a mancare- nonché al pagamento delle spese condominiali, dell'IMU versata (euro 714,00 per il 2020) e di ogni ulteriore somma -da determinarsi in corso di causa- spesa per l'immobile di cui non aveva potuto godere, con rivalutazione monetaria e interessi legali fino all'effettivo saldo.
La resistente contestava la domanda dell'attore evidenziando che lo stesso era CP_1 contrattualmente obbligato, sin dal preliminare del 16 dicembre 2019, ad eseguire, a proprie spese, i lavori di ripristino strutturale del solaio secondo le indicazioni tecniche dell'Arch. , obblighi Per_6 mai adempiuti. Evidenziava che il ricorrente, inadempiente sul punto, non poteva invocare pregiudizi, né pretendere interventi coattivi sulla proprietà altrui. Ribadiva che il CTU non aveva mai imposto l'intervento “dal basso” e che il diritto di proprietà non potesse essere compresso senza consenso;
rivendicava, a tal riguardo, il diritto di tutelare la sua proprietà e di autorizzare solo tecnici di fiducia, sottolineando che l'intervento doveva avvenire dall'alto, nel rispetto della legalità e del diritto di proprietà della Pt_1
La resistente sosteneva, altresì, di aver favorito il dialogo, consentendo anche accessi tecnici, ma senza esito, evidenziando un atteggiamento autoritario e non collaborativo del ricorrente.
Affermava che la responsabilità dei danni rientrasse nell'alveo dell'art. 2051 c.c., trattandosi di cosa in custodia (impianto di scarico), e non nella disciplina dei solai ex art. 1125 c.c., relativo alla manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai. Ciò in quanto il solaio ligneo non si era pagina 18 di 40 degradato per inidoneità ab origine, né per vetustà, ma si era ammalorato per le perdite derivanti dagli impianti di scarico del bagno della proprietà sovrastante, dotati di sigillature inadeguate. Contestava che il rinforzo statico del solaio potesse realizzarsi affiancando due travi in metallo a quelle lignee ammalorate.
Concludeva, pertanto, chiedendo di accertare che il ricorrente con i suoi impianti aveva abusivamente occupato la volumetria dell'appartamento sottostante, con conseguente creazione di una illegittima servitù di scarico, e aveva collegato ai propri scarichi il pluviale sul punto domandava la CP_8 condanna di controparte a spostare gli impianti in discussione nel suo appartamento ed a scollegarvi il pluviale, ricostituendo l'assito divelto con travi a vista dalla proprietà Chiedeva, inoltre, Pt_1 accertarsi la responsabilità del ricorrente per le infiltrazioni e i conseguenti danni verificatesi nell'appartamento sottostante, con condanna, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento delle somme necessarie ai relativi ripristini, nonché di quelle connesse al mancato godimento dell'immobile in termini di mancati canoni locativi, spese condominiali ordinarie ed IMU pagate per Pt_1
l'immobile che non aveva dato frutti.
Ritenuto che la causa non rivestisse le caratteristiche idonee alla trattazione nelle forme del rito sommario, il Tribunale disponeva il mutamento del rito da sommario ad ordinario.
Esperita infruttuosamente la procedura di mediazione e rigettata l'istanza di chiamata in causa del
Condominio, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.. Respinte tutte le istanze istruttorie richieste, compresa quella di rinnovazione della CTU, la causa veniva istruita solo documentalmente.
Spirati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., il Tribunale di Milano con sentenza n. 3210/2023 pubblicata il 19 aprile 2023 così statuiva: “Condanna la convenuta a far eseguire Parte_1 immediatamente all'attore i lavori individuati nella relazione del c.t.u. Ing. R.G. n° Persona_5
39537/2018 del Tribunale di Milano, alle pagine 22, 23 e 24 e relativa tabella della stessa, autorizzando fin d'ora l'attore, eventualmente a mezzo di suoi incaricati, ad accedere alla unità abitativa della convenuta onde procedere all'esecuzione del presente provvedimento. Rigetta tutte le domande di parte convenuta. Condanna la convenuta a corrispondere in favore dell'attore Parte_1 CP_1
, le spese e competenze di mediazione e di lite che liquida in €.200,00 per spese ed €.4.000,00 per
[...] compensi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed a cpa e Iva di legge, con attribuzione al procuratore dell'attore. Achille RE, dichiaratosi antistatario. Sentenza immediatamente esecutiva, come per legge”.
In sostanza, il Tribunale riteneva che l'ATP -correttamente invocata dall'attore, in quanto successore pagina 19 di 40 a titolo particolare dell'immobile oggetto degli accertamenti svolti- aveva rilevato l'impossibilità di determinare se le infiltrazioni fossero state provocate dall'impianto condominiale o da quello a servizio della proprietà di Sul punto, la convenuta non aveva fornito adeguata prova a sostegno delle CP_1 sue difese, per cui le relative domande andavano respinte.
Parimenti, secondo il primo giudice, l'ing. in sede di ATP aveva affermato che non era Per_1 dimostrato che la tubazione di scarico del era stata posizionata nell'intradosso dell'assito per la CP_1 prima volta nel corso delle opere di ristrutturazione eseguite nel 2008, trattandosi invece di una posizione obbligata della tubatura per potersi collegare allo scarico condominiale, ragion per cui doveva ritenersi che tale collocazione degli scarichi del quinto piano era preesistente. Pertanto, anche le domande Pt_1 relative all'illegittima costituzione di servitù passiva venivano rigettate.
Il Tribunale evidenziava poi che dall' ATP emergeva la necessità di procedere al rinforzo del solaio tra i piani quarto e quinto, mediante l'inserimento di due travi in ferro, in sostituzione di quelle di legno risultate degradate. Posto che detti lavori non erano mai stati eseguiti per opposizione della convenuta, la quale, in quanto comproprietaria del solaio, era invece responsabile della relativa manutenzione e conservazione, il primo giudice accoglieva la domanda attorea volta a ordinare alla di fare Pt_1 eseguire dal i lavori di rinforzo del solaio stabiliti dal ctu ing. , autorizzando l'attore CP_1 Per_1 ad accedere all'immobile della convenuta. Ogni altra domanda veniva rigettata.
Avverso tale sentenza ha proposto appello per i motivi ivi contenuti, formulando Parte_1 altresì istanza di sospensione ex artt. 351 e 283 c.p.c.
Si costituiva contestando l'appello e chiedendo la conferma integrale della sentenza CP_1 impugnata.
Alla prima udienza del 21 novembre 2023 parte appellante insisteva sull'istanza di sospensiva formulata nel proprio atto introduttivo;
parte appellata si opponeva, facendo presente che fosse fissata per il 19 dicembre 2023 udienza davanti al giudice delle esecuzioni per mettere in esecuzione la sentenza relativamente alle opere da eseguire. Il Consigliere istruttore si riservava di riferire al Collegio sull'istanza di sospensione. A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 27 novembre 2023, sospendeva la provvisoria esecutività della sentenza del Tribunale di Milano n. 3210/2023, fissando l'udienza del 27 febbraio 2024 davanti al consigliere istruttore per la rimessione della causa in decisione.
Con ordinanza del 29 marzo 2024, la Corte, ritenuta la necessita di disporre consulenza tecnica
d'ufficio sui quesiti ivi formulati, disponeva la rimessione della causa in istruttoria, nominando a tal fine il CTU Ing. e formulando il seguente quesito: “Il Ctu, esaminati gli atti di causa, Persona_8 esperito il tentativo di conciliazione, effettuato il sopralluogo sugli immobili oggetto di causa, pagina 20 di 40 1 accerti la tipologia dei lavori da eseguire nell'immobile di che consentano di mantenere CP_1 la struttura attuale dell'appartamento sottostante anche dal punto di vista estetico, con travi a vista, compatibilmente con il minor aggravio possibile per la proprietà sottostante”.
La relazione veniva depositata il 14 marzo 2025.
All'udienza del 15 aprile 2025, il difensore di parte appellante contestava alcuni punti della relazione peritale. Il difensore di parte appellata impugnava e contestava ogni deduzione avversaria.
All'esito della discussione, le parti chiedevano che la causa fosse rimessa in decisione;
conseguentemente, il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c. fissava davanti a sé l'udienza del 14 ottobre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti - calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma,
c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 14 ottobre 2025 e decisa nella camera di consiglio del 22 ottobre
2025.
I MOTIVI DI APPELLO
Col primo motivo di impugnazione l'appellante contesta la violazione dell'art. Parte_1
111, comma 6, Cost. per motivazione apparente, con conseguente nullità o inesistenza della pronuncia per quanto illustrato nei motivi successivi.
Col secondo motivo di gravame l'appellante deduce la nullità della sentenza lamentando l'insufficienza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione del Tribunale. La decisione avrebbe ignorato una copiosa produzione documentale e fotografica, addebitando erroneamente alla il Pt_1 mancato assolvimento dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., peraltro in assenza di contestazioni specifiche di controparte. Inoltre, la sentenza avrebbe fatto propri gli stessi vizi e le lacune della CTU dell'ing. , invertendo indebitamente l'onere della prova, ex art. 2051 c.c., gravante su Per_1 controparte, senza esaminare i fatti storici allegati e mai contestati da CP_1
pagina 21 di 40 Col terzo motivo di appello, viene dedotta la violazione del diritto di difesa ex art. 24, comma 2, Cost.
e dell'art. 115 c.p.c., per la mancata ammissione delle prove testimoniali reiteratamente richieste, volte a confermare fatti storici specifici, anche in merito alle documentate e gravi critiche formulate all' ATP.
Col quarto motivo, viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., per omessa valutazione, ai fini decisori, della documentazione prodotta dall'appellante.
Col quinto motivo di gravame, l'appellante deduce l'omessa pronuncia sull' illegittimità dell'impianto di scarico realizzato nel 2008 dalla dante causa del occultamente immesso nella CP_1 proprietà sottostante in violazione dell'art. 1033, comma 2, c.c., che disciplina il passaggio tra Pt_1 unità immobiliari anche per i bisogni della vita. Tale impianto, originariamente collocato altrove, come documentato dall'appellante, era stato abusivamente realizzato nella proprietà di quest'ultima e celato dal plafone, poi rimosso a causa delle infiltrazioni. L esistenza di tale servitù abusiva era stata documentalmente provata sin dalla comparsa di costituzione ed emergeva anche dalla pratica edilizia
(DIA) della PO.
Col sesto motivo, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sull'illegittimo innesto della tubazione di acque luride della proprietà sul pluviale condominiale, originariamente destinato alle sole acque CP_1 meteoriche, in violazione dell'art. 1102 c.c..
Col settimo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sull'obbligo di ricostruzione dell'assito danneggiato dalla PO, dante causa del nel momento in cui ha abusivamente inserito CP_1 nel solaio i suoi scarichi nel 2008, intervento richiesto ai fini del rilascio del Certificato di Idoneità Statica dell'edificio condominiale ed ignorato dal CTU nonostante le reiterate segnalazioni del CTP ing. Per_2
Con l'ottavo motivo, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, lamentando l'omessa decisione su plurime domande: la rimozione della servitù passiva di scarico costituita nel 2008; lo scollegamento dell'impianto dal pluviale condominiale in violazione dei regolamenti igienico-sanitari; la ricostruzione del piano di calpestio ed il ripristino del solaio nell'originaria struttura di travi in legno, con l'effetto “travi a vista”; la rimozione dal bagno del grosso cilindro di cemento calatovi dall'alto tra le travi;
la rimozione del Pt_1 soprastante impianto di condizionamento e degli altri materiali invadenti la proprietà dell'appellante; il pagina 22 di 40 risarcimento dei danni da infiltrazioni ed il ristoro dei mancati canoni locativi, oltre delle spese condominiali ordinarie per l'immobile non goduto.
Il Tribunale non si sarebbe pronunciato su tali domande, fondate su fatti dedotti e documentazione allegata sin dalla comparsa di costituzione di primo grado, nonché sulla normativa vigente.
Col nono motivo d'appello, viene dedotta la violazione degli artt. 89, comma 2, e 112 c.p.c., per l'omessa cancellazione di espressioni gravemente offensive contenute negli atti di controparte (“dall'alto della sua incapacità assoluta di intendere e di volere”) e per la mancata pronuncia sulla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da tali condotte. Si contesta, inoltre, l'inerzia del
Giudice nel regolare la discussione ex art. 127 c.p.c., nonostante le reiterate sollecitazioni e la documentata sofferenza della parte offesa.
Con il decimo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione degli artt. 3, comma 1, e 24, comma 2, della Costituzione, nonché degli artt. 115 e 112 c.p.c., per avere il Giudice di prime cure omesso di valutare una pluralità di elementi istruttori, documentali e medici ritualmente prodotti, nonché di pronunciarsi su specifiche istanze istruttorie e domande risarcitorie.
In particolare, la sig.ra rileva che il Tribunale ha del tutto trascurato il certificato medico del Pt_1
18 maggio 2021 – redatto dal primario di psichiatria dell'Ospedale Niguarda, dott. – Persona_9 attestante un grave peggioramento delle sue condizioni psico-fisiche (già compromesse da patologie depressive e invalidità al 100%), a causa delle condotte vessatorie e prevaricatorie dell'appellato CP_1
Nonostante il deposito telematico tempestivo e la lettura del certificato in udienza, il Giudice non
[...] ne ha fatto menzione nella sentenza impugnata, né ha disposto la richiesta CTU medico-legale, più volte sollecitata, così negando tutela al diritto alla salute e alla dignità personale dell'appellante.
L'appellante sottolinea che le pressioni e le preclusioni opposte dall'appellato nel corso delle trattative
– tra cui il divieto di accesso alla propria abitazione, l'imposizione di vincoli arbitrari per la consegna delle chiavi e la strumentale invocazione della normativa antinfortunistica e anti-COVID-19 – hanno determinato un profondo turbamento psichico e una sofferenza morale grave e documentata. Tali comportamenti, accompagnati da espressioni diffamatorie e denigratorie sulla persona della e Pt_1 sull'immobile di sua proprietà, avrebbero avuto l'unico scopo di umiliarla, isolarla e impedirle di esercitare i propri diritti dominicali, aggravando la sua già precaria condizione di salute.
L'appellante imputa inoltre al Giudice di primo grado di aver accolto acriticamente le conclusioni del
CTU ing. , la quale avrebbe omesso di svolgere accertamenti tecnici essenziali, non Persona_5
pagina 23 di 40 effettuando sopralluoghi, verifiche strutturali o analisi comparative tra le piante originarie e le modifiche introdotte dalla ristrutturazione della PO, dante causa del del 2008. CP_1
La consulenza tecnica, carente sotto il profilo metodologico, sarebbe stata assunta come base della decisione, in violazione dei principi di libero convincimento del giudice e di effettività del contraddittorio tecnico.
Viene censurata, altresì, l'omessa considerazione della documentazione contrattuale e dei rogiti notarili prodotti, dai quali emerge che l'appellante – quale acquirente dell'unità immobiliare CP_1 sovrastante – si era obbligato a proprie spese al ripristino strutturale dell'assito e al distacco dell'impianto di scarico dal pluviale opere mai eseguite e sostituite con una SCIA viziata da falsità ed CP_8 ineseguibilità. Tale condotta avrebbe comportato la perdurante occupazione abusiva del solaio di proprietà di e la conseguente impossibilità di ottenere il Certificato di Idoneità Statica Parte_1 dell'edificio condominiale, come attestato dall'arch. , tecnico abilitato dalla Regione Persona_7
Lombardia.
L'appellante denuncia quindi che la sentenza abbia completamente omesso di pronunciarsi su tali profili, limitandosi a recepire le conclusioni del CTU senza esaminare la prova documentale e fotografica agli atti, le contestazioni tecniche del CTP ing. né la plurima giurisprudenza di merito e di Per_2 legittimità che esclude la possibilità di costituire servitù di scarico tra unità immobiliari sovrapposte.
Evidenzia che l'arch. , tecnico incaricato dal condominio per il rilascio del Certificato Persona_7 di Idoneità Statica, ha più volte ribadito la necessità di ricostruire l'assito della soletta tra il quarto e il quinto piano -rotto da controparte per inserirvi i propri scarichi abusivi- in quanto, in difetto di tale indispensabile elemento strutturale, non poteva essere rilasciato il CIS all'edificio condominiale.
Pertanto sarebbe indubbio che controparte deve ricostruire l'assito, ma non può farlo se prima non rimuove i suoi scarichi abusivi dalla soletta.
Inoltre, prosegue l'appellante, il Tribunale nulla ha detto del pluviale che controparte ha collegato ai propri scarichi fognari. Detto pluviale originariamente era collocato a ridosso del parapetto PO. Nel
2008 era stato spostato a ridosso del muro di facciata, come dimostrato dall'anno di fabbricazione impresso sulla tubazione (22.5.2007), e il nuovo pluviale, attraversata la pavimentazione, finisce con lo scaricare nella condotta fecale condominiale, in palese violazione delle norme igieniche vigenti e con diffusione di miasmi fognari in tutta la casa.
L'appellante evidenzia che neppure l'art. 1033, comma due, c.c. consente di imporre una servitù di scarico in attraversamento del solaio tra due unità immobiliari e sostiene che costantemente la giurisprudenza ordini la rimozione di tubazioni che integrino siffatta servitù.
pagina 24 di 40 In proposito sottolinea che l'altezza della colonna di scarico condominiale non rappresenta alcun vincolo, ben potendo controparte posizionare la propria braga di raccordo in modo da non invadere la proprietà sottostante. Dalla emerge lo spostamento dei sanitari al piano quinto che ha CP_9 determinato, invece, lo spostamento degli scarichi del bagno sovrastante, con rottura dell'assito e invasione dello spazio di proprietà esclusiva L'assito del bagno dell'appellante è, infatti, Pt_1 perfetto in corrispondenza della posizione degli scarichi originari del bagno PO e squarciato dove invece sono stati collocati nel 2008 i nuovi scarichi. Richiama la testimonianza scritta di CP_7
-allegata alla comparsa di costituzione e per la quale si era chiesta l'ammissione di prova
[...] testimoniale in causa- che, intervenuto nel settembre 2006 nel bagno ha confermato che, Pt_1 all'epoca, l'assito soprastante era integro nel punto in cui oggi, invece, è spezzato dalle tubazioni di scarico dell'appartamento sovrastante.
Ribadisce che lo spazio sotto l'assito è di proprietà esclusiva del proprietario sottostante e che la relativa occupazione integra una servitù abusiva.
Inoltre i nuovi scarichi dell'appellata sarebbero stati eseguiti con 16 derivazioni-bicchierini che non garantiscono resistenza a trazione e a lunga durata perdono, dovendo essere saldati con apposito macchinario. L'inidonea sigillatura degli stessi aveva quindi determinato le infiltrazioni manifestatesi nella proprietà Pt_1
Quanto ai lavori di rinforzo del solaio, contesta l'affermazione del Tribunale secondo cui l'appellante si sarebbe sempre ingiustificatamente opposta alla loro esecuzione. Sostiene che le due travi in ferro dovrebbero, in ogni caso, sostituire quelle in legno, che dunque dovrebbero essere tolte, contrariamente a quanto sostenuto dal che vorrebbe solo affiancare alle travi esistenti quelli nuove in metallo. CP_1
Evidenzia che il proprio ctp strutturista, ing. aveva rappresentato che, nonostante la previsione Per_2 delle putrelle, permanevano preoccupanti allarmi di crepe, fessurazioni passanti e rischio di crolli. La
SCIA predisposta da controparte era, dunque, viziata ed ineseguibile.
Esaminate le doglianze dell'appellante, la Corte ha disposto CTU nominando allo scopo l'ing.
che, dovendo valutare come eseguire i lavori nell'immobile di in modo Persona_8 CP_1 da consentire di mantenere la struttura attuale dell'appartamento sottostante, anche da punto estetico, con travi a vista, prevedendo il minor aggravio possibile per la proprietà sottostante, ha espresso le seguenti considerazioni:
- nell'appartamento era riscontrabile la presenza di un soffitto e di un controsoffitto Pt_1 ribassato;
pagina 25 di 40 - il soffitto era costituito da pannellatura fissata ai travetti, realizzata da rete metallica intonacata e contribuiva all'isolamento acustico e termico;
- oltre al solaio costituito dall'originale struttura dell'epoca -ossia assito superiore, travi in legno e soffitto con pannellatura inferiore- l'appartamento risultava avere anche un controsoffitto Pt_1 ribassato, già largamente demolito all'epoca del sopralluogo del ctu, ma di cui vi erano evidenti tracce;
- per rendere visibili le travi in legno nell'appartamento è necessario demolire anche il Pt_1 soffitto originale, realizzato con rete metallica intonacata e inchiodato alle travi in legno;
- è quindi necessario anche applicare all'assito idonee pannellature isolanti, per compensare la funzione di isolamento termico e acustico del soffitto eliminato;
- eseguito tale intervento preliminare, per rendere a vista le travi in legno del solaio, ha proposto tre soluzioni alternative:
1) affiancare alle due travi in legno idonee travi metalliche, realizzando una soluzione mista legno/ferro;
2) inserire due travi in legno massello stagionato di dimensione corrispondente a quelle esistenti o due semi-travi, più maneggevoli;
3) accostare a ciascuna trave in legno due spesse tavole di legno, ciascuna con larghezza pari almeno alla metà delle travi preesistenti, connesse con spinotti in legno, bulloni o staffe metalliche o reggiatura.
Recepite le osservazioni dei CTP e preso atto del gradimento delle stesse per la terza soluzione, il CTU si è soffermato sulla descrizione in dettaglio di detta soluzione.
In ordine alle osservazioni del CTP dell'appellante, il CTU ha introdotto le seguenti ulteriori considerazioni:
- nell'atp dell'ing. l'inserimento delle travi in ferro era finalizzato a sopperire alla Per_1 ridotta portanza delle travi in legno ammalorate e l'intervento aveva l'effetto di sostituire la funzione portante delle travi ammalorate, per cui le nuove travi in metallo dovevano intendersi in aggiunta a quelle lignee esistenti, senza rimozione di queste ultime;
- la sostituzione dei travetti ammalorati con nuovi travetti non è praticabile, stante la conformazione dell'edificio, che presenta il quinto piano realizzato con murature “in falso”, ovvero gravanti sul solaio, anziché sui muri portanti o su sistemi di pilastri e travi. Tale condizione rende estremamente difficoltosa la sostituzione in sicurezza dei travetti, con forte aggravio per la proprietà sottostante.
pagina 26 di 40 In risposta alle osservazioni del CTP di parte appellata, il CTU ha quindi chiarito che tutte le soluzioni dal medesimo proposte devono essere realizzate dal basso, accedendo temporaneamente all'appartamento e che le opere previste devono essere contenute Pt_1 nello spessore del solaio, senza invasione della proprietà esclusiva sottostante.
All'udienza del 15.4.2025, in relazione alla CTU depositata, parte appellante -al di là di un'eccezione di nullità contestualmente rinunciata e di una contestazione in punto liquidazione del compenso del ctu- esponeva i seguenti rilievi:
“1. Il CTU non risponde ai quesiti;
prevede interventi solo nella proprietà e non anche, Pt_1 come dovrebbe, nella proprietà . CP_1
2. Vi sono estese fratture e lesioni mascherate dal rivestimento della facciata e dagli intonaci dei locali;
ciononostante non sono stati adottati provvedimenti statici cautelativi.
3. IL CTU non ha risposto ai richiami del CTP di parte con riferimento all'osservanza delle
NTC 2018 (par.8.4.1). Nella sostanza vi è un rischio di crollo tanto che si è provveduto a puntellare.
4. La proposta del CTU non considera la tenuta dei muri in falso, aspetto che invece rientra nel quesito sotto il profilo della sicurezza.
5. Il CTP di parte rispecchia le dichiarazioni di;
l'asportazione del pavimento e del Pt_1 CP_1 sottofondo dell'appartamento consentirebbe di trovare una soluzione, mentre la CP_1 preoccupazione del CTU sembra quella di non arrecare disagio a . CP_1
6. declina ogni responsabilità relativa ai pericoli concernenti gli aspetti strutturali di cui Pt_1 il CTU non ha tenuto conto.
7. Chiede che la Corte domandi a di consolidare i suoi muri in falso nel rispetto delle NTC CP_1
2018 contestualmente alla soluzione n. 3 posta dal CTU e alla rimozione della servitù passiva di scarico che è il motivo per cui si è in causa.
8. Chiede che la Corte imponga una cauzione a controparte tenuto conto che l'appartamento
è in perfette condizioni. Pt_1
9. Chiede che progetti e capitolato delle opere siano sottoposte all'approvazione del CTP della
Sig.ra Pt_1
10. Chiede che montaggio e smontaggio avvengano alle condizioni di pag. 17 delle osservazioni tecniche del CTP Pt_1
11. Chiede che le opere rispettino quanto previsto a pag. 19 delle osservazioni del CTP E Pt_1 che prima dei lavori si rediga verbale congiunto dello stato dei locali dell'appartamento Pt_1
12. Il CTP di parte dovrebbe poter dialogare con il direttore dei lavori di controparte”. Pt_1
pagina 27 di 40 Parte appellata, alla medesima udienza, contestava le avverse deduzioni sottolineando che proprio la messa in sicurezza del solaio tra il quarto e il quinto piano era stata la ragione primaria che aveva costretto il ad instaurare il presente giudizio. Aggiungeva che, contrariamente a quanto CP_1 affermato da controparte, il ctu aveva risposto alla Corte evidenziando che i lavori devono essere eseguiti dal basso, operando nella proprietà sottolineava che in quest'ultima era presente un Pt_1 plafone ammalorato nei locali bagno e quindi non c'era, in realtà, nessuna trabeazione a vista, come sostenuto invece da controparte. Evidenziava che il primo intervento da eseguire dovrebbe essere la messa in sicurezza del solaio ed il rifacimento del controsoffitto. Ribadiva l'insussistenza di alcuna servitù passiva e chiedeva il rigetto della cauzione pretesa da controparte.
In comparsa conclusionale l'appellante, ripercorsi gli argomenti già espressi in causa, evidenzia che la realizzazione nella sua proprietà della soluzione “travi a vista” comporta necessariamente la previa rimozione delle tubazioni di controparte, che invadono il solaio e hanno determinato in tale punto il fracassamento dell'assito in legno, con illegittima costituzione di servitù passiva nella proprietà Pt_1
Tale invasione della volumetria dell'appellante era rimasta celata dalla presenza del controsoffitto nel bagno ma, eliminato quest'ultimo perché ammalorato dalle infiltrazioni provenienti dagli Pt_1 scarichi della proprietà sovrastante, era venuta alla luce in tutta la sua illegittimità.
La scelta tra solaio a vista e controsoffitto ribassato spetterebbe unicamente alla e non Pt_1 potrebbe essere preclusa dalla presenza nel solaio delle tubazioni di controparte, inserite solo nel 2008.
Ad oggi, la servitù di scarico abusivamente realizzata da parte appellata, evidenzia la difesa Pt_1 impedisce l'effetto “travi a vista” perché in altrettanta “bella vista” manterrebbe il sovrastante abusivo impianto di scarico e il pluviale ad esso collegato, nonché l'enorme ammasso cementizio, sporgente dall'assito. Tali elementi estranei impediscono, tra l'altro, la doverosa ricostruzione dell'assito.
L'appellante riprende, poi, la questione della realizzazione del quinto piano con la tecnica dei muri in falso ed evidenzia che le NTC 2018, in vigore dal 22.3.2018 (in luogo delle NTC 2008), dettano prescrizioni precise in proposito, prevedendo dei rinforzi strutturali, per cui il in occasione del CP_1 consolidamento del solaio è tenuto al previo intervento di messa in sicurezza dei muri in falso. Sostiene che il CTU ha trascurato tale aspetto, liquidando come non pertinenti al quesito le considerazioni del ctp dell'appellante concernenti la precarietà dei muri in falso del sopralzo Evidenzia che i muri in CP_1 falso hanno la prerogativa di rimanere silenti e poi collassare all'improvviso, a causa di fratture nascoste.
Sostiene che un CTU non schierato con controparte avrebbe evidenziato che l'edificio è ampiamente puntellato e che lavori strutturali, come quelli per cui è causa, non potrebbero essere eseguiti senza l'osservanza delle norme tecniche vigenti, ossia le NCT 2018. pagina 28 di 40 L'appello di è fondato nei limiti di seguito precisati. Pt_1
La trattazione dei motivi di appello viene suddivisa in paragrafi che trattano le singole questioni poste in discussione.
A) LA RICHIESTA DI RIMOZIONE DELLA DA Controparte_10
PARTE APPELLATA E DEL PLUVIALE Controparte_11
[...]
costituendosi in primo grado nel procedimento sommario instaurato da
[...] CP_1
, ha proposto azione negatoria rispetto alla servitù di scarico che la dante causa di quest'ultimo -
[...] la signora avrebbe costituito nel 2008 -in occasione dei lavori di ristrutturazione che Parte_2 avevano interessato il quinto piano- invadendo la volumetria del bagno dell'appellante.
Quest'ultima allega di aver scoperto tale situazione solo nel 2015 quando, rimosso il controsoffitto del suo bagno, ammalorato dalle infiltrazioni, si era visto che, in corrispondenza dei nuovi scarichi realizzati nel 2008 dalla PO, l'assito costituente il solaio tra quarto e quinto piano era stato spezzato per inserirvi delle tubazioni di scarico del bagno sovrastante. Ha quindi chiesto la condanna di controparte alla rimozione di detti manufatti.
Detta domanda di è fondata. Pt_1
E' noto che chi è convenuto in negatoria ha l'onere di dimostrare l'esistenza della servitù che grava il fondo servente, presumendosi altrimenti la libertà del fondo (Cass. 91/12762, 21/24183, 09/9449).
Nel caso di specie l'invasione della volumetria di proprietà esclusiva dell'appellante è evidente nelle numerose foto in atti.
Sul punto è opportuno rammentare che, mentre l'assito del solaio e le travi che lo sorreggono sono comuni, lo spazio esistente, sotto l'assito, tra una trave e l'altra, è di proprietà esclusiva del proprietario sottostante (Cass. n. 15048 dell' 11.6.2018: “In tema di piani sovrapposti di un edificio appartenente a proprietari diversi, gli spazi pieni o vuoti che accedono al soffitto o al pavimento e non sono essenziali alla struttura divisoria restano esclusi dalla comunione e sono utilizzabili rispettivamente da ciascun proprietario nell'esercizio del suo pieno ed esclusivo diritto dominicale, ben potendo il possesso su di essi essere mantenuto "solo animo. (Nella specie, la S.C. ha escluso la natura condominiale dello spazio vuoto esistente fra il solaio ed il controsoffitto e ha ritenuto che il proprietario dell'appartamento sovrastante, collocando al di sotto degli assi di sostegno delle travi del suo pavimento dei tubi e delle condutture, avesse compiuto uno spoglio in danno del possesso esercitato "solo animo" dal proprietario dell'immobile sottostante”). pagina 29 di 40 Dalle foto in atti emerge chiaramente che, nel soffitto del bagno tra una trave e l'altra, è Pt_1 presente un conglomerato cementizio con tubazioni che provengono dal bagno sovrastante.
A fronte di tale dato oggettivo, sarebbe stato onere del avanzare domanda di accertamento CP_1 dell'esistenza una propria servitù di scarico, costituita o per destinazione del padre di famiglia o per usucapione. Detta domanda non è stata proposta.
L'appellato, invocando le risultanze dell'ATP, sostiene che i suoi scarichi sarebbero collocati nella posizione attuale da data antecedente la ristrutturazione del 2008, perché lo scarico condominiale verticale, posto nella parete di facciata dell'edificio, si ferma all'intradosso del solaio del bagno Pt_1 per cui le tubazioni dell'appartamento sovrastante, per raggiungere detta colonna di scarico, non potrebbero che attraversare l'assito.
Tale deduzione, che pare ventilare la possibilità di una costituzione della servitù in discussione per destinazione del padre di famiglia, è rimasta indimostrata.
La difesa ha fornito, infatti, plurimi elementi a dimostrazione del fatto che le tubazioni in Pt_1 questione sono stati inserite nel suo bagno solo a seguito della ristrutturazione PO del 2008. In particolare, ha evidenziato che dalle piante allegate alla emerge uno spostamento dei sanitari CP_9 nell'appartamento di quest'ultima e, in particolare, il collocamento di un lavandino a sei metri di distanza dalla colonna condominiale, con la conseguente necessità di creare una pendenza del relativo tubo di scarico, rispetto alla quale lo spessore della soletta non era sufficiente;
da qui l'invasione della volumetria del sottostante bagno per recuperare i centimetri necessari per creare la dovuta pendenza. Inoltre Pt_1
l'assito del solaio tra i due piani risulta fracassato proprio in corrispondenza della realizzazione dei nuovi sanitari collocati nel 2008, mentre lo stesso è intatto dove erano collocati originariamente gli scarichi del bagno sovrastante. Tali circostanze non sono state specificamente contestate da controparte. Inoltre, il tecnico ha dichiarato che, quando nel settembre 2006 era intervenuto nel bagno Controparte_7 per dei lavori e aveva dovuto parzialmente rimuovere il soffitto, l'assito del solaio era integro e Pt_1 non si vedevano affatto gli scarichi del bagno sovrastante invece oggi visibili.
A fronte di tali elementi probatori offerti dall'appellante, deve rilevarsi che non ha dimostrato CP_1 la preesistenza della servitù, per la quale, peraltro, non ha neppure formulato domanda.
Deve, pertanto, ordinarsi a parte appellata la rimozione delle tubazioni e del conglomerato cementizio in cui le stesse sono immerse, posizionati nell'appartamento tra le travi del solaio del bagno di Pt_1 quest'ultima, con realizzazione del nuovo impianto di scarico dei sanitari del piano quinto al di sopra dell'assito del solaio, che andrà ricostituito a cura e spese di nelle parti attualmente spezzate. CP_1
Come evidenziato dall'ing. ctp nella propria relazione del 5.4.2019, tale Per_2 Pt_1 realizzazione degli scarichi integralmente all'interno della proprietà è tecnicamente possibile, CP_1
pagina 30 di 40 potendosi, ad esempio, realizzare nel bagno del medesimo un gradino in alzata (ing. relazione Per_2 del 5.4.2019, p. 16). Inoltre, è noto che la braga di collegamento delle tubazioni private allo scarico condominiale è di proprietà esclusiva del condomino che vi attacca le proprie condutture, per cui ben può essere realizzata in modo da non invadere la proprietà altrui (Cass. n. 1027 del 17.1.2018: “Premesso che, a norma dell'art. 1117 n. 3 c.c., si presumono comuni i canali di scarico solo “fino al punto di diramazione” degli impianti ai locali di proprietà esclusiva, va escluso che rientri nella proprietà la c.d. braga (vale a dire, l'elemento di raccordo tra la tubatura verticale di pertinenza CP_8 del singolo appartamento e quella verticale di pertinenza , atteso che la stessa, a differenza CP_8 della colonna verticale, che, raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, è funzionale all'uso di tutti i condomini, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento”).
Quanto al pluviale appoggiato alla parete della facciata che attualmente risulta inserito CP_8 negli scarichi fognari, deve rilevarsi che, essendo il pluviale condominiale, spetta unicamente al condominio attivarsi per eventualmente regolarizzare la situazione denunciata dall'appellante. Per tale ragione deve ritenersi che il Tribunale non si è pronunciato sul punto.
B) LA RESPONSABILITA' EX ART. 2051 c.c. PER LE INFILTRAZIONI
MANIFESTATESI NELL'APPARTAMENTO ZO – BAGNO E CUCINA
costituendosi in primo grado, ha svolto domanda riconvenzionale in relazione alle Pt_1 infiltrazioni che, provenendo dalla proprietà , hanno ammalorato parte del soffitto e delle Parte_4 pareti di bagno, cucina, salotto e camera del suo appartamento e hanno fatto marcire parzialmente le travi che sostengono l'assito del solario posto tra quarto e quinto piano.
Sul punto l'appellante ha invocato la responsabilità di controparte ex art. 2051 c.c., sia in relazione ai costi di ripristino di pareti e soffitto danneggiati, sia con riferimento alla necessità di sostituire le travi del solaio, parzialmente marcite, non per vetustà, ma per le infiltrazioni provenienti dal bagno sovrastante.
Anche detta domanda è fondata, sebbene possano essere riconosciuti solo parzialmente i danni lamentati da Pt_1
Come noto, “in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa” (Cass. n. 18518 dell' 8.7.2024). Infatti, “l'art.
2051 c.c. nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, pagina 31 di 40 sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res” (Cass. n.
12663 del 9.5.2024), mentre “sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. SU, n. 20943 del 30.6.2022).
Nel caso di specie non vi è dubbio che PO, in quanto proprietaria e possessore dell'appartamento sovrastante, era custode di quest'ultimo.
Deve, inoltre, ritenersi che bbia fornito la prova del nesso causale tra le infiltrazioni d'acqua Pt_1 che hanno riguardato il suo appartamento e l'immobile di PO.
Nella relazione di a firma , con riferimento all'intervento del Controparte_6 Controparte_5
21.8.2015, quest'ultimo riferisce che, a fronte dell'ingente perdita d'acqua riscontrata nel bagno Pt_1 aveva provveduto a rimuovere il plafone deformato, mettendo a nudo il solaio, e aveva verificato che la perdita proveniva dall'impianto di scarico dell'appartamento sovrastante di proprietà di . In Parte_2 particolare, quest'ultima era stata chiamata a presenziare e si era riscontrato, anche alla sua presenza, che, aprendo i suoi rubinetti -salendo e scendendo le scale assieme a lei- immediatamente la perdita d'acqua nel bagno aumentava e proveniva dalle tubazioni private del bagno sovrastante, a circa Pt_1 un metro dalla braga e dal muro perimetrale. Chiudendo i rubinetti del piano di sopra, la perdita si interrompeva.
L'episodio di cui sopra, riferito dalla difesa di sin dalla comparsa di costituzione e ancor Pt_1 prima in sede di ATP e mai specificamente contestato da controparte, dimostra un evidente nesso causale tra la perdita riscontrata nell'appartamento dell'appellante e l'immobile sovrastante.
Era, pertanto, onere del proprietario del quinto piano fornire la prova liberatoria di cui all'art. 2051
c.c., che invece è mancata.
In sede di ATP il ctu si era limitato ad affermare che le infiltrazioni non erano più in atto e quindi non era in grado di stabilire se le perdite pregresse provenivano dalle tubazioni di proprietà esclusiva
PO o dalle condutture condominiali.
L'applicazione dell'art. 2051 c.c., tuttavia, conduce a ritenere la responsabilità del proprietario sovrastante, essendo mancata da parte di quest'ultimo la prova liberatoria.
Come noto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. è riferibile, in linea di principio, a chi è custode al momento del fatto, quindi, nel caso di specie, nel momento in cui si sono verificati i danni per le infiltrazioni (Cass. n. 16741 del 14.6.2021: “…dalla attrazione del danno da infiltrazioni nell'ambito della responsabilità civile da custodia derivano le seguenti conseguenze: a) anzitutto, trovano pagina 32 di 40 applicazione le disposizioni che disciplinano la responsabilità extracontrattuale, prime fra tutte quelle relative alla prescrizione e alla imputazione della responsabilità, dovendosi affermare che del danno provocato dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello risponde il proprietario o il titolare di diritto di uso esclusivo su detti beni al momento del verificarsi del danno”).
subentrato a PO come custode dell'appartamento del piano quinto con decorrenza dal CP_1 rogito d'acquisto e quindi dal 4.6.2020, in sede di contratto preliminare con PO del 16.12.2019 aveva dichiarato di essere edotto del contenzioso in corso con e si era impegnato ad eseguire i lavori Pt_1 di sistemazione dell'appartamento oggetto di acquisto nei termini indicati al punto 3.2, lettera a) “ [si impegna] ad eseguire a propria cura e spese i lavori di ripristino strutturale del solaio tra il bagno dell'appartamento della Parte Promittente Venditrice e la porzione di appartamento sottostante di proprietà della sig.ra così come meglio descritti della CTU depositata dall'Ing. Parte_1
, nonché a ripristinare la soletta lignea di copertura del bagno della sig.ra ed a Per_1 Pt_1 spostare tutti gli impianti della proprietà oggetto di compravendita, attualmente posizionati in corrispondenza delle condutture condominiali, all'interno della porzione di solaio di pertinenza della medesima proprietà oggetto di compravendita, nonché ad eseguire ogni altra opera necessaria a far rilasciare al Condominio di Via Plinio 29 il Certificato di Idoneità Statica dell'intero immobile, in riferimento alla sola parte di competenza, anche secondo le indicazioni fornite al Condominio dall'Arch.
, nella relazione del 23 settembre 2019 di cui Parte Promissaria acquirente dichiara di Persona_7 aver ricevuto copia, che ha esaminato, prima della sottoscrizione del presente atto” (evidenziazioni dell'estensore).
Proprio sulla scorta degli impegni assunti in sede di preliminare, ha convenuto in giudizio CP_1 per poter eseguire i lavori sopra indicati, con particolare riferimento al rinforzo del solaio, a Pt_1 beneficio proprio, ma anche del proprietario dell'unità immobiliare sottostante.
Dalla relazione di ATP depositata il 28.3.2019 emerge che le infiltrazioni al momento delle operazioni peritali non erano già più in atto.
Pertanto, risponde, come custode, per i danni verificatisi o aggravatisi dal 4.6.2020 in avanti, CP_1 mentre per il periodo precedente, in cui custode era PO, risponde nei limiti in cui si è impegnato nel preliminare. L'appellato, in particolare, per quanto concerne i danni conseguenti alle infiltrazioni fa riferimento ai lavori strutturali di rinforzo del solaio indicati in ATP e, comunque, richiama espressamente quest'ultima.
Il ctu dell'ATP nella tabella 1, inserita nella relazione finale, aveva individuato una serie di interventi di ripristino, tra i quali compaiono anche la raschiatura e la rasatura delle parti ammalorate delle pareti e del soffitto della cucina e la tinteggiatura di bagno, corridoio e cucina, oltre ad alcune altre pagina 33 di 40 opere che appaiono strumentali sia ai lavori di rinforzo del solaio, sia ai ripristini dell'appartamento
Esaminati la tipologia delle opere indicate dal ctu ing. , i prezzi orari e le superfici Pt_1 Per_1 ivi esposti, nonché la natura delle voci a corpo, il collegio ritiene che, complessivamente, l'importo enucleabile dalla tabella n. 1 dell'ATP come riferibile ai lavori di ripristino dell'appartamento Pt_1 possa essere determinata nella somma di euro 3.000,00, oltre accessori di legge. A tale importo vanno aggiunti la rivalutazione monetaria dal 28.3.2019 -data di deposito dell'ATP- secondo gli indici Istat famiglie di operai ed impiegati, oltre gli interessi legali, calcolati da allora sulla somma via via annualmente rivalutata. Peraltro, deve rilevarsi che il preventivo per il maggiore importo di 14.500,00 euro, citato dall'appellante, non risulta in atti e che, in ogni caso, l'ing. , in sede di atp, aveva Per_1 evidenziato che, contenendo lo stesso una cifra indicata a corpo, non era possibile verificarne la congruità.
Per quanto riguarda il periodo successivo al 4.6.2020, ossia da quando è divenuto custode, CP_1 non ha dedotto, né dimostrato che vi sia stato un aggravamento dei danni già verificati in sede Pt_1 di ATP, con conseguenti maggiori costi di ripristino che possano essere imputati al nuovo custode. Si è visto che le infiltrazioni nel 2019 erano già cessate.
Con riferimento, invece, ai danni per mancata locazione dell'appartamento per i quali Pt_1 potrebbe rispondere solo dal 4.6.2020 in avanti, non avendo assunto alcun impegno in tal senso in CP_1 sede di contratto preliminare, deve rilevarsi che, non risultando nuove infiltrazioni dopo il deposito dell'ATP nel marzo 2019, se fosse stata veramente interessata a locare il proprio appartamento, Pt_1 avrebbe potuto provvedere con poche migliaia di euro a sistemare le macchie presenti su alcune porzioni delle pareti e del soffitto, risultanti dall'ATP e dalle fotografie in atti, e non lasciare sfitto l'immobile addirittura dal 2013 ad oggi. Si aggiunge che le circostanze addotte con riferimento al contratto di locazione del 31.8.2013 con tal appaiono francamente poco verosimili, faticandosi a Testimone_1 credere che un conduttore possa firmare un contratto di locazione per otto anni, senza previa visione dell'immobile. Le considerazioni che precedono implicano il rigetto delle domande dell'appellante connesse al mancato godimento del proprio appartamento, sia con riferimento ai mancati canoni di locazione, sia con riferimento alle spese condominiali e all'IMU, in ipotesi inutilmente pagate dall'appellante per un immobile non messo a frutto.
Infine, per quanto concerne il danno alla salute lamentato da con riferimento al Pt_1 contenzioso instaurato con e a tutta la vicenda che ne è conseguita, deve rilevarsi che, da un lato, CP_1 non risulta adeguatamente dimostrato il nesso causale, essendovi in atti certificazione medica che attesta una invalidità totale dell'appellante per problemi depressivi sin dal 28.3.2001 (doc. 19 , e, Pt_1 dall'altro, che il contenzioso è stato ampiamente alimentato anche da talune pretese infondate pagina 34 di 40 dell'appellante. Si fa riferimento, in particolare, alla costantemente ribadita domanda della stessa di eseguire i lavori di rinforzo strutturale intervenendo dall'alto, ossia dall'appartamento Diana -questione fondamentale, che aveva determinato l'avvio del presente procedimento da parte di quest'ultimo- e alla pretesa di di sostituire le travi ammalorate estraendole dal solaio, anziché affiancandole con Pt_1 nuove travi. Tali domande (su cui si tornerà infra) sono risultate prive di fondamento all'esito della CTU svolta in appello.
C) INFILTRAZIONE DAL LASTRICO SOLARE – DANNI A CAMERA E SALOTTO
ZO
Deve rilevarsi che, al di là delle infiltrazioni provenienti dagli scarichi del bagno , Parte_4
l'appellante, sin dalla comparsa di costituzione in primo grado, aveva lamentato la provenienza di infiltrazioni dal lastrico solare dell'attore, con danni al salotto e alla camera da letto del proprio appartamento. All'evidenza si tratta di domanda riconvenzionale inammissibile ex art. 36 cpc, in quanto fondata su un fatto generatore del danno completamente diverso rispetto al titolo dedotto in giudizio, sia con riferimento alle domande attoree, sia rispetto alle difese introdotte da parte convenuta rispetto a queste ultime.
D) IL RINFORZO DEL SOLAIO TRA QUARTO E CP_11
Come si è visto, ha promosso il presente giudizio perché si era espressamente impegnato ad CP_1 eseguire i lavori di rinforzo strutturale del solaio tra quarto e quinto piano e non riusciva ad accedere all'immobile che invece pretendeva che detti lavori fossero eseguiti dall'alto, ossia dal quinto Pt_1 piano. L'appellante, inoltre, insisteva che le nuove travi in acciaio sostituissero e non semplicemente affiancassero quelle lignee ammalorate, ma il ctu ing. nominato dalla Corte, ha evidenziato che Per_3 tali interventi non sono praticabili nei termini richiesti da per una questione di sicurezza statica Pt_1 dell'edificio condominiale, tenuto conto che il quinto piano è stato realizzato con la tecnica dei “muri in falso”, per cui grava, non sui muri perimetrali dello stabile, ma sul solaio posto tra quarto e quinto piano.
Tra le soluzioni alternative ed equivalenti proposte dal CTU quella che appare incontrare il Per_3 gradimento di entrambe le parti è la terza, che prevede la c.d. “fettonatura”, ossia “l'accostamento a ciascuna delle due travi in legno ammalorate di due spesse tavole di legno (fettoni), ciascuna con larghezza pari almeno alla metà delle travi preesistenti, connesse con spinotti in legno, bulloni o staffe metalliche o reggiatura, con fettoni che potrebbero essere posti in opera con lunghezza continua dal voltino sopra la finestra sino oltre la porta di accesso del bagno di circa m. 4,50 da agganciare alla
pagina 35 di 40 parte sana dei travetti poi venire finiti e ricoperti, previa installazione di ponteggio interno all'appartamento a sicurezza maestranze e conseguenti smontaggi, rimontaggi, ripristini” (ctu Pt_1
p. 14). Per_3 in comparsa conclusionale dichiara di preferire la soluzione dell'inserimento delle due travi CP_1 metalliche di rinforzo a quelle lignee ammalorate, già proposta dall'ing. in ATP, tuttavia la Per_1
Corte evidenzia che tale strada non è percorribile, perché impedirebbe a di optare per un soffitto Pt_1 con travi a vista e tale richiesta era stata avanzata da quest'ultima sin dalla comparsa di costituzione.
Se è vero, infatti, che, nel momento in cui si sono verificate le infiltrazioni, le travi del soffitto non erano a vista, esistendo da tempo un controsoffitto, è altrettanto vero che, avendo dovuto demolire quest'ultimo nel 2015, perché ammalorato dalle perdite, ora è libera di scegliere se ricostituire Pt_1 il controsoffitto ribassato o godere del soffitto con travi a vista.
Ovviamente i maggiori costi connessi alla realizzazione di questo nuovo soffitto resteranno a carico dell'appellante; il riferimento è al punto 6 dei lavori così elencati dal CTU ing. per la Per_3 realizzazione della soluzione n. 3:
“1 Demolizione delle parti residue del soffitto originale
2 Puntellazione di sicurezza del solaio di copertura dell'appartamento Pt_1
3 Realizzazione degli scassi nei muri portanti, per l'alloggiamento delle nuove travi lignee
4 Infilaggio delle nuove travi in legno massello stagionato di dimensione corrispondenti a quelle esistenti
5 Posa di piastre di spessoramento agli appoggi al fine di garantire la massima aderenza tra le nuove travi e l'assito
6 Posa di isolamento termico e acustico in aderenza all'intradosso dell'assito a compensazione della eliminazione del soffitto del solaio esistente
7 Posa di tavole di legno sottostanti agli isolamenti
8 Costipamento con idonea resina degli interstizi tra la faccia superiore delle travi
e l'assito preesistente
9 Smontaggio delle opere provvisionali
10 Ripristino della precedente situazione dei luoghi
11 Lucidatura del legno e pulizia finale” dovrà, pertanto, dare esecuzione alla soluzione n. 3 indicata dall'ing. operando CP_1 Per_3 dall'appartamento con la precisazione che il costo per la posa dell'isolamento di cui al punto 6 Pt_1
pagina 36 di 40 sarà a carico dell'appellante, che tende realizzare un soffitto con travi a vista, prima inesistente, con intervento migliorativo dello status quo sul piano estetico.
Quanto alle ulteriori richieste dell'appellante relativamente alle modalità esecutive, la Corte evidenzia che la ctu, letta unitamente alle osservazioni e alle precisazioni tecniche dei consulenti di parte, ha indicato le modalità di esecuzione dei lavori. Quanto, poi, alla questione dei muri in falso, il CTU si
è limitato ad evidenziare che gli stessi impediscono la rimozione dei travetti ammalorati, originariamente prospettata dall'appellante, mentre non ha previsto interventi ad hoc sotto tale profilo (cfr CTU p.12).
E) LE EPRESSIONI OFFENSIVE E LA RELATIVA RICHIESTA DI CANCELLAZIONE
La lite è stata caratterizzata da una conflittualità elevata e da toni accesi. Tuttavia, valutate le espressioni utilizzate negli scritti difensivi, la Corte ritiene che non ricorrano i presupposti di cui all'art. 89 cpc, non emergendo dalle espressioni censurate dall'appellante un intento dispregiativo ed offensivo della difesa verso CP_1 Pt_1
pur censurando anche con espressioni talora graffianti l'operato di controparte, non risulta CP_1 aver ecceduto rispetto all'esercizio del diritto di difesa, che può spingersi sino alla critica della condotta altrui anche sotto il profilo morale, nella misura in cui riguarda comunque circostanze attinenti alla causa, come nel caso di specie (Cass. 17325 del 31.8.2015). Tra l'altro il riferimento all'incapacità di intendere e volere della nelle difese del appare unicamente un Pt_1 CP_1 richiamo al certificato medico dalla stessa prodotto del 18.5.2021, che attesta una invalidità dell'appellante al 100% già dal 28.3.2001.
E' noto che “in tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte. Ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole (come, nella specie, la parola "contrabbandare", che, significando "far passare qualcosa per ciò che non è", si iscrive nella normale dialettica difensiva e, riferita ad una tesi della controparte, serve semplicemente a rafforzare l'assunto della scarsa attendibilità di tale tesi), che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario” (Cass. n. 21031 del 18.10.2016; Cass. n.
26195 del 6.12.2011). pagina 37 di 40 In applicazione dei predetti principi, la Corte ritiene che, nel caso di specie, le domande ex art. 89 cpc formulate dall'appellante non possano trovare accoglimento.
SPESE DI LITE
All'accoglimento dell'appello consegue la necessità di rivedere la regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Giova, infatti, ricordare che la Corte di Cassazione ha statuito che il giudice dell'appello “allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. n. 130/2017). Di talché, il giudice dell'impugnazione procederà – in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata – al nuovo regolamento delle spese processuali, “il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. ord. n. 1775/2017).
L'esito finale del giudizio vede vittoriosa l'appellante, il che comporta la condanna di al CP_1 pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Considerati, dunque, i parametri di cui al D.M. n.55/2014, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022
n. 147, il valore della domanda dichiarato ai fini del contributo unificato, l'effettiva attività difensiva svolta e la media difficoltà delle questioni trattate, le spese di lite sopportate da parte appellante sono liquidate, per il primo grado, nella somma di euro 5.077,00 (di cui euro 919,00 per studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 1.680,00 per fase di trattazione, euro 1.701,00 per fase decisionale), oltre al
15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge. Le spese di lite sopportate da per Pt_1 il grado di appello, tenuto conto dei medesimi parametri e dell'effettivo impegno difensivo, si liquidano in complessivi euro 5.809,00 di cui euro 1.134,00 per studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro
1.843,00 per fase istruttoria, euro 1.911,00 per fase decisionale, oltre al contributo unificato e al 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Parimenti le spese della CTU svolta in sede di appello, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico di parte appellata, in quanto soccombente.
P.Q.M.
pagina 38 di 40 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
3210/2023, pronunciata dal Tribunale di Milano, pubblicata in data 19 aprile 2023 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1. condanna a rimuovere dal bagno di proprietà esclusiva della proprietà -sito CP_1 Pt_1 nel condominio di Milano, via Plinio 29, al quarto piano- le tubazioni di scarico del proprio appartamento, posto al piano sovrastante, con relativo conglomerato cementizio, provvedendo alla nuova realizzazione dei propri scarichi al di sopra dell'assito del solaio divisorio dei piani quarto e quinto, nella sua proprietà esclusiva, e alla ricostituzione di detto assito, a propria cura e spese, nelle parti fratturate;
2. condanna a pagare a , a titolo di risarcimento del danno per i costi CP_1 Parte_1 di ripristino delle porzioni ammalorate dei soffitti e delle pareti dell'appartamento dell'appellante, la somma di euro 3.000,00, oltre accessori di legge e rivalutazione monetaria dal 28.3.2019, secondo gli indici Istat famiglie di operai ed impiegati, ed interessi legali, calcolati da allora sulla somma via via annualmente rivalutata;
3. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1 relativamente alle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare di proprietà di;
CP_1
4. ordina a di eseguire i lavori di rinforzo delle due travi del solaio tra quarto e quinto CP_1 piano, collocate in corrispondenza del bagno di proprietà secondo la soluzione n. 3 Pt_1 descritta dal CTU ing. alla pagina 14 della propria relazione finale del 13.3.2025; ordina Per_3
a di consentire a di eseguire i lavori di cui al presente punto del Parte_1 CP_1 dispositivo dal basso, accedendo alla proprietà Pt_1
5. rigetta ogni altra domanda dell'appellante;
6. condanna a pagare a a titolo di rimborso delle spese di lite di CP_1 Parte_1 primo grado, la somma di euro 5.077,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
7. condanna a pagare a , a titolo di rimborso delle spese di lite del CP_1 Parte_1 grado di appello, la somma di euro 5.809,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge, oltre contributo unificato;
8. pone le spese di ctu a carico di . CP_1
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi Il Presidente
NN ER pagina 39 di 40 pagina 40 di 40
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa NN ER Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg 1520/2023, promossa in grado d'appello,
da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Anna Cinzia Pani e Renato Dominici ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Milano, via Eustachi n. 54, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Achille CP_1 C.F._2
RE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Piazza Emilia n. 9, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATO
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 3210/2023 pronunciata dal Tribunale di Milano, pubblicata in data 19 aprile
2023;
OGGETTO: servitù -infiltrazioni 2051 cc. pagina 1 di 40 CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 14 ottobre 2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
IN VIA PRELIMINARE
Premesso che controparte (comparsa costituzione, pg. 7) “riporta integralmente e condivide in toto” detta Sentenza e questa recepisce alla lettera la Relazione del (predecessore) CTU
, Per_1
DICHIARARE INAMMISSIBILI E RIGETTARE PER MANCATA PROPOSIZIONE DI
APPELLO
INCIDENTALE:
- il capovolgimento del dettato del CTU , da: “sostituzione” delle travi Per_1 ammalorate, in: “affiancamento” delle travi nuove, lasciando quelle ammalorate (ex adverso richiesto al Tribunale in tutto il corso del giudizio, ma non accolto in Sentenza);
- il mutamento avversario delle parole del CTU , da: “preparazione sedi per Per_1 inserimento nuove travi”, in: “creazione di nuove sedi” (mutamento finalizzato al preteso affiancamento).
NEL MERITO
A) QUANTO ALLA SERVITU' PASSIVA E ALLE OPERE STRUTTURALI
ACCERTARE E DICHIARARE la illegittimità - sancita tra unità immobiliari, anche per i bisogni della vita, dal comma 2 dell'art. 1033 del Codice Civile - dell' impianto di scarico dell'appartamento di
al piano 5° della prima scala dell'immobile in Milano alla via Plinio 29, occultamente CP_1 immesso nella sottostante proprietà al fine di costituirvi servitù passiva ( celata dal Pt_1 plafone
e dal controsoffitto voluti, al posto delle travi a vista, dalla madre della appellante e da quest'ultima rimossi, anche perché intrisi di liquami ed imbarcati);
ACCERTARE E DICHIARARE, altresì, la violazione all'art. 1102 c.c. ed alla normativa igienicosanitaria del collegamento dello impianto di scarico al pluviale (la grondaia, oltretutto, risulta pagina 2 di 40 bucata dalle esalazioni che vi sfiatano: fotografie in CTP Marchese, pg. 25).
PER L'EFFETTO, ON , a sue cure e spese: CP_1
a scollegare dal pluviale, sollevare e rifare al di sopra del solaio, e così all'interno del proprio bagno, il suo impianto di scarico: eliminando la servitù passiva oggetto di controversia;
a consolidare il solaio nell'obbligatorio rispetto delle NTC 2018, paragrafo 8.4.1
(“Riparazione o intervento locale”) onde “impedire meccanismi di collasso locale” dei muri in falso del suo appartamento eretto in sopraelevazione arretrata, ossia muri senza continuità sino alla fondazione e perciò gravanti direttamente sulla proprietà Pt_1 quindi:
a inserire previamente, tra i pilastri o i muri portanti dell'edificio, idoneo supporto ai suoi muri in falso lesionati da fratture (fotografie esibite in Udienza 15.4.2025);
a operare successivamente la fettonatura delle due attuali travi in legno sempre proposta
a controparte, sin dal 2019, dal CTP di strutturista Ing. e ora confermata Pt_1 Per_2 dal CTU in conclusione di Relazione, come soluzione condivisa da entrambe le parti Per_3
(pg. 14, INTEGRAZIONE):
<< Accostamento a ciascuna delle due travi in legno ammalorate con due spesse tavole di
legno (fettoni), ciascuna con larghezza pari almeno la metà delle travi preesistenti, connesse con spinotti in legno, bulloni o staffe metalliche o reggiatura, con fettoni che potrebbero essere posti in opera con lunghezza continua dal voltino sopra la finestra sino oltre la porta di accesso del bagno di circa m. 4,50 da agganciare alla parte sana dei travetti poi venire finiti e ricoperti, previa installazione di ponteggio interno all'appartamento a Pt_1 sicurezza maestranze e conseguenti smontaggi {Ndr: svuotamento del locale bagno}, rimontaggi, ripristini. >> ;
a installare nel bagno tale ponteggio alle condizioni di pg. 17 delle Pt_1
Osservazioni
Tecniche CTP Marchese alla Relazione CTU richiamate a Verbale Udienza 15.4.2025, Per_3
e perciò:
a smontare, poi rimontare: calorifero, lavandino, w.c., bidet;
smurare la vasca piastrellata;
poi rimontarla e ripiastrellare la stessa e le pareti (introvabili le attuali ceramiche); pagina 3 di 40 a compiere le opere sempre chieste da previste a pg. 19 Osservazioni CTP Pt_1
Marchese, richiamate a Verbale Udienza 15.4.2025, e così:
a applicare idonea ricopertura lignea alle travi fettonate, rivestendole per tutta la lunghezza;
a rimuovere dalla proprietà il grosso ammasso di cemento calatovi dall'alto, Pt_1 tra le travi, al centro del di lei bagno e gli altri materiali invasivi immessivi;
a ricostituire lo strappato assito (anche affinchè la danneggiata appellante abbia travi a vista, come da suo diritto di proprietaria);
a rifare l'impianto elettrico del bagno, andato in cortocircuito per allagamento;
a eliminare il superfluo irregolare malsano pluviale, sfiato di fogna e che ha già corrosa la grondaia (fu realizzato e infilato a pavimento della sua terrazza da PO, che, unica a sapere di averlo collegato al proprio scarico, non lo aveva fatto rimuovere durante i lavori straordinari condominiali del 2012, con cui fu installato, al suo piano 5°, l'attuale altro pluviale a norma);
ACCERTARE E DICHIARARE l'opportunità, in considerazione della disponibilità di
e delle Pt_1 perfette condizioni del suo appartamento arredato e corredato, che sia disposta cauzione affinchè controparte operi con le dovute cautele. Giova, infatti, in punto di disponibilità di Pt_1 riportare il Quesito assegnato al CTU dalla Corte:
<< Il CTU, esaminati gli atti di causa, esperito il tentativo di conciliazione, effettuato il
sopralluogo sugli immobili oggetto di causa, accerti la tipologia dei lavori da eseguire nell'immobile di CP_1
[...] che consentano di mantenere la struttura attuale dell'appartamento sottostante anche dal punto di vista estetico, con travi a vista, compatibilmente con il minor aggravio possibile per la proprietà sottostante. >>
PER L'EFFETTO, IMPORRE a una cauzione, di ammontare determinato a discrezione CP_1 della
Corte;
B) QUANTO AI RIPRISTINI DEI LOCALI DANNEGGIATI DA INFILTRAZIONI pagina 4 di 40 ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità di , sin dal contratto preliminare reso CP_1 edotto del vizio di tenuta dell'impianto di scarico dell' appartamento acquistato, causa dei danni ai locali bagno
e cucina di lato cortile (vizio non emendato, pur obbligatosi con dante causa e in Rogito); Pt_1 altresì la responsabilità di ex art. 2051 c. c. per i danni ai locali salone e camera di CP_1
Pt_1 verso via Plinio, da infiltrazioni provenienti dalla soprastante sua terrazza (doc. 3 in Comparsa cost. in Tribunale + Fotografie 35-36-37- 38-39-53-54 ).
PER L'EFFETTO, ON , a sue cure e spese, alla rimozione delle rispettive CP_1 cause con opere atte a prevenirne il ripetersi ed a ripristinare i danneggiati locali della appellante: bagno e cucina verso cortile, salone e camera su strada;
VOGLIA LA CORTE:
- assegnare a il termine di 120 giorni, a decorrere dalla pubblicazione della emananda CP_1
Sentenza e senza necessità di notificazione, entro il quale finire completamente tutti i lavori elencati ai superiori punti A) e B);
- imporre a , come da Verbale Udienza 15.4.2025, onde scongiurare motivi di discussione CP_1 tra le parti in sede di esecuzione:
che sottoponga progetto e capitolato relativi alla fettonatura con la completa ricopertura delle travi e alla ricostituzione dell'assito, alla previa approvazione del CTP di Pt_1
redattore delle Osservazioni Tecniche;
Persona_4
che, prima di dare corso ad ogni opera, rediga, congiuntamente a e al CTP Marchese, Pt_1 verbale dello stato dei locali del di lei appartamento;
che rispetti le facoltà di e del CTP Marchese di sovraintendere ai lavori e di dialogare Pt_1 con il Direttore Lavori e il Responsabile di cantiere;
C) QUANTO ALLE ALTRE DOMANDE GIUDIZIALI
ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità di a decorrere dal 4.6.2020 (data del CP_1
Rogito di acquisto) per i mancati canoni dello appartamento locato in misura annua di € 18.000,00 Pt_1
e i pagina 5 di 40 successivi mancandi, come da stipulato contratto (Comparsa cost., all. doc. 19) e richiesta, su cui si insiste, di assunzione a teste del locatario Sig. ; oltre le spese condominiali Testimone_1 ordinarie (come da rendiconti e riparti, tutti in suo possesso quale condomino) dalla data
4.6.2020 pagate e le successive pagande, per immobile infruttifero essendo il bagno ingombrato a suo beneficio da puntellazione della cui esistenza era edotto sin dalla firma del contratto preliminare
e stante la piena contezza (per ricevuta rilasciatale di tutte le documentazioni stragiudiziali e giudiziali) della domanda risarcitoria esoprocessuale ed endoprocessuale in punto di mancati canoni e spese, rivolta alla dante causa PO.
PER L'EFFETTO, ON a risarcire a dal 4.6.2020 i canoni locativi CP_1 Pt_1 mancati e i successivi mancandi in misura annua di € 18.000,00 oltre le somme pagate per le gestioni condominiali ordinarie e le successive pagande, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme rivalutate dalla data 4.6.2020 sino allo effettivo saldo;
ACCERTARE E DICHIARARE l'uso, fatto nei confronti della appellante (oltre alle molte altre, in entrambi i gradi di giudizio), delle seguenti espressioni profondamente offensive e che violano i principi universali posti a tutela del rispetto e della dignità della persona:
“dall'alto della sua INCAPACITA' ASSOLUTA DI INTENDERE E DI VOLERE”, risultante a pg.
11 delle avversarie Note di trattazione scritta dell'udienza 23.12.2021 e pedissequo predisposto verbale di Tribunale;
“INCAPACITA' ASSOLUTA DI INTENDERE E DI VOLERE”, a pg. 13 della avversaria
Memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 cpc, datata 4.3.2022, al Tribunale;
“INCAPACITA' ASSOLUTA DI INTENDERE E DI VOLERE”, a pg. 12 della avversaria
Comparsa conclusionale del 28.1.2023 (erroneamente datata “2022”), in Tribunale;
pagina 6 di 40 “INCAPACITA' ASSOLUTA DI INTENDERE E DI VOLERE”, ora addirittura dinanzi a Codesta
Corte di Appello, a pg. 22 della avversaria Comparsa di costituzione datata 22.9.2023;
“INCAPACITA' ASSOLUTA DI INTENDERE E DI VOLERE”, a pg. 15 della avversaria
Comparsa conclusionale di Appello, datata 24.1.2024;
“a tinte fosche la reale qualità degli odierni appellanti”, a pg. 13 della medesima Conclusionale di
Appello 24.1.2024;
“intento predatorio che governa la convenuta”, offesa già scritta in Tribunale, ripetuta a pg. 6 della stessa Conclusionale di Appello 24.1.2024;
PER L'EFFETTO, DISPORRE LA CANCELLAZIONE, sempre richiesta in tutto il primo grado e adesso a
Codesta On.ma Corte d'Appello, delle dette espressioni ai sensi dell'art. 89, comma 2 cpc
E ON Diana, le espressioni offensive non riguardando l'oggetto della causa, a pagare a una somma, rapportata alla gravità delle offese ed alla continuata e mirata intenzionalità Pt_1 di infliggerle dolore e umiliazione in tutti i modi e in tutte le Sedi, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto;
ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità di nell'aver causato a invalida, il CP_1 Pt_1 peggioramento dello stato di salute, tale da determinare in coscienza il medico curante, Primario di
Niguarda, ad attestarne la gravità e precisa ascrivibilità nella prodotta Certificazione del
18.5.2021
(letta in apertura della prima udienza in Tribunale del 24.5.2021 e trascritta a pg. 10 dell'Atto di citazione in Appello), a causa degli intollerabili veti e dispotismi con i quali la ha vessata CP_1 ed esasperata per impedirle di avere voce in capitolo e persino di accedere alla propria casa, ben conoscendone il legame affettivo, così ingenerandole tormentoso senso di irrilevanza ed emarginazione. Ciò comportando la necessità di far constare nesso causale e rilevanza dei danni
pagina 7 di 40 non patrimoniali, morale, biologico, esistenziale, psico-fisico, patiti dalla appellante in conseguenza dei denunciati comportamenti esoprocessuali ed endoprocessuali incidenti sulla gravità delle lesioni, alla stregua della coscienza sociale e degli insegnamenti della Giurisprudenza di legittimità.
Si insiste, dunque, perché sia disposta CTU medico-legale sulla persona della appellante, come da motivate istanze ripetutamente formulate in primo grado ma mai prese in considerazione e come esposto sub motivi d'appello 9) e 10).
PER L'EFFETTO, ON a risarcire a i danni non patrimoniali infertile CP_1 Pt_1 nelle suindicate componenti, nella misura risultante dalla disponenda CTU.
La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con Sentenza 1.2.2017, n. 2611, riconosce il danno non patrimoniale allorché venga leso il diritto alla salute, come pure alla serenità delle proprie abitudini di vita quotidiana, od anche sia arrecato danno al diritto di proprietà, tutelato quale diritto fondamentale, comportante effettivo mancato pieno godimento dell'unità immobiliare: poiché, tutti, diritti costituzionalmente garantiti, oltreché tutelati dall'art. 8 della Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo, ed il cui pregiudizio può essere provato anche con presunzioni.
ACCERTARE E DICHIARARE, per tutto quanto esposto in atti e sempre provato per tabulas, la responsabilità di per avere agito in giudizio con mala fede o colpa grave: v., ed è solo uno CP_1 dei tanti esempi, il doc. 44, Rogito 26.11.2020 di vendita dell' appartamento, ove e consorte CP_1 abitavano in Milano, via Voghera n. 14, e l'immediato deposito il successivo giorno 27.11.2020 del
Ricorso al Tribunale (con allegata procura in pari data), in cui, a pg. 10, dipingersi senza tetto per il figlio fatto nascere in agosto a Bari, incolpando ripetutamente dello spostamento. Pt_1
PER L'EFFETTO, ON , oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che CP_1
Pt_1
pagina 8 di 40 costretta a gravarsi in fase istruttoria di continua ed articolata attività di ricerca
(complessivamente prodotti 76 documenti, anche in più files, onde confutare, con stretto rigore documentale, le affermazioni avversarie tutte prive di prova), chiede liquidarsi in Sentenza, ex art. 96, comma 1 cpc.
ON in ogni caso ex art. 96, comma 3 cpc al pagamento, a favore della CP_1 appellante, di una somma equitativamente determinata;
ON ex art. 91 cpc a corrispondere a favore di le spese e competenze CP_1 Pt_1 di esperita mediazione e del primo e secondo grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre a CPA e IVA.
CONSEGUENTEMENTE,
DICHIARARE che l'appellante a nulla è tenuta e nulla deve nei confronti di e nulla CP_1 deve a
Achille RE in forza della Sentenza de qua, da essi invocata
E : CP_2
DICHIARARE in tutto nulli, o inesistenti, invalidi e comunque inefficaci e ineseguibili, o annullare i precetti contestualmente formati e notificati su detta Sentenza, nel loro rispettivo interesse, da
e da RE in proprio quale antistatario;
precetti, che hanno costretto alla CP_1 Pt_1
Opposizione ex art. 615, comma 1 cpc, assegnato n. R.G. 27716/2023, Tribunale, Sezione Terza
Civile, Giudice la Dott.ssa Silvia Vaghi;
DICHIARARE ALTRESI' ut supra, con la più opportuna declaratoria, in toto caducato il titolo, ossia la
Sentenza de qua, da posto a base del Ricorso ex artt. 612 e 614-bis cpc nei confronti CP_1 di per determinazione delle modalità di esecuzione di obbligo di fare e fissazione della Pt_1 somma di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo;
ricorso, che ha costretto alla Comparsa di Pt_1 costituzione nel proc. n. 4903/2023 R.G.E. dinanzi al Tribunale, Sezione Terza Civile, Esecuzioni
Mobiliari, G.E. la Dott.ssa Idamaria Chieffo, la quale, all'udienza del 19.12.2023, ha sospeso pagina 9 di 40 l'esecuzione, ex art. 623 cpc.
IN VIA ISTRUTTORIA:
AMMETTERSI LA SEMPRE CHIESTA CTU MEDICO-LEGALE SULLA PERSONA DELLA
APPELLANTE
Ci si riserva presentare, all' udienza di nomina, proposta di quesito al CTU, formulanda dai propri CTP;
ORDINARSI A DIANA EX ART. 210 C.P.C. LA PRODUZIONE DELLA INTEGRALE CARTELLA
CLINICA
DEL, RIPETUTAMENTE DICHIARATO ESEGUITO, INTERVENTO Controparte_3
,
[...] stanti le responsabilità al riguardo continuamente addebitate alla appellante e l'ulteriore canale di persecuzione portato avanti nei suoi confronti;
AMMETTERSI I SEGUENTI TESTIMONI, TUTTI SUBITO INDICATI NELLA COMPARSA DI
COSTITUZIONE IN PRIMO GRADO E PER PRECISI ILLUSTRATI FATTI STORICI AVVENUTI
CON
LORO PERSONALE DIRETTA PARTECIPAZIONE E FIRMA DI DOCUMENTI PURE SUBITO
PRODOTTI
QUALI PROVE, SUI CAPITOLI RISPETTIVAMENTE ENUCLEATI IN “VERO CHE” ALLE
PAGINE 8-9-10
DELLA MEMORIA EX ART. 183, COMMA 6, N. 2 CPC, DEPOSITATA 8.4.2022, CHE SI
RIPORTANO:
Ing. [Progettista SCIA ], con studio in Milano, via Maestri Campionesi, 16, CP_4 presso:
E-copla engineering;
residente in [...] sui seguenti capitoli:
1. Vero che, nominato da in data 1.6.2020 Progettista e Direttore Lavori per il CP_1 consolidamento del solaio del bagno del suo appartamento in Milano, via Plinio n. 29, piano
5°, dati catastali Foglio 316, Particella 217, Subalterno 36, e per la presentazione telematica della pratica SCIA allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Milano, nella stessa data
1.6.2020 ho redatto il progetto dell'intervento e in data 8.6.2020 firmato la Relazione
Tecnica Asseverata, provvedendo alla trasmissione telematica della pratica;
2. Vero che nella pratica SCIA da me trasmessa al SUE si dichiara che, quali soggetti coinvolti, pagina 10 di 40 non sono presenti terzi titolari di diritti reali;
3. Vero che, né prima, né dopo di redigere il progetto e depositare la SCIA, nelle indicate mie qualità non mi sono messo in contatto con proprietaria del sottostante Parte_1 appartamento al piano 4°, né con altri per lei, allo scopo di effettuarvi sopralluogo;
4. Vero che non ho mai chiesto, né prima, né dopo la trasmissione della pratica SCIA, la dichiarazione di assenso di alla esecuzione dei suddetti lavori;
Pt_1
5. Vero che ho richiesto all'Avv. Achille RE, legale di , di comunicare a CP_1 Pt_1 che io non avrei accettato di ricevere da lei le chiavi del suo appartamento e che pertanto lei avrebbe dovuto consegnare dette chiavi a il quale poi le avrebbe date a me;
CP_1
6. Vero che ho richiesto all'Avv. RE di comunicare a che l'unico a cui avrei fatto Pt_1
Firmato Da: DOMINICI RENATO Emesso Da: Namirial CA Firma Qualificata Serial#:
C.F._3
9 riferimento nella mia qualità di Direttore Lavori sarebbe stato il mio committente;
CP_1
7. Vero che ho richiesto all'Avv. RE di comunicare a che non avrei fatto accesso Pt_1 insieme a lei al suo appartamento per compilare descrizione dello stato dei locali, utile a prevenire eventuali contestazioni per danni da lavori, e di comunicarle che, soltanto successivamente, le avrei fatto inviare dal mio committente tale descrizione da me CP_1 redatta dopo che avessi fatto accesso, da solo, alla sua proprietà;
8. Vero che ho richiesto all'Avv. RE di comunicare a che durante i lavori non le Pt_1 sarebbe stato consentito di fare accesso al suo appartamento, se prima non avesse chiesto autorizzazione a me ed al responsabile di cantiere ed avesse ricevuto autorizzazione scritta e che, in ogni caso, l'ingresso le sarebbe stato permesso soltanto se in possesso di caschetto e scarpe antinfortunistiche;
9. Vero che, nella suddetta pratica SCIA da me trasmessa, si dichiara che l'intervento non ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (D.
Lgs. n. 81/2008);
10. Vero che io ho dichiarato di avere redatta a seguito di mio sopralluogo, la Relazione Tecnica che ho trasmesso telematicamente con la suddetta pratica SCIA all'Ufficio SUE del Comune di Milano.
Dott. , Amministratore Unico e Legale Rappresentante di Controparte_5 CP_6
[...]
Milano, via Capolago, n. 3, sui seguenti capitoli:
[...]
pagina 11 di 40 11. Vero che il 21.8.2015 intervenni d'urgenza con le mie maestranze, specializzate con corsi di formazione in muratura e idraulica, nell'appartamento di in Milano, via Parte_1
Plinio n. 29, piano 4°, ove era in corso una ingente perdita d'acqua che aveva danneggiato gravemente tutto il plafone del bagno, era colata con caduta di piastrelle lungo la parete divisoria dalla cucina, si era estesa in quest'altro locale a parte del plafone e gran parte della parete corrispondente;
12. Vero che per i lavori eseguiti, emisi alla Sig.ra che la pagò, la fattura n. 42/15 del Pt_1
4.9.2015, di euro 1.870,00 e che redassi la Relazione sui sopralluoghi e prove che avevo svolto nel soprastante appartamento al piano 5° con la partecipazione della proprietaria
e confermo entrambi i documenti da me firmati, così come mi vengono Parte_2 rammostrati, dichiarandomi pronto a fornire ogni dettaglio, qualora dal Giudice richiesto;
13. Vero che dovetti procedere all'abbattimento del plafone del bagno, completamente intriso, deformato e irrecuperabile, trovando subito l'esatto punto della copiosa perdita in corso dalla rete di scarico del soprastante appartamento;
14. Vero che ho accertato la perdita provenire dal detto impianto e che la fuoriuscita avveniva alla distanza di oltre un metro dalla braga, precisamente dal punto in cui la tubazione dell'impianto privato di scarico entrava, senza saldatura, né alcun colletto e nemmeno guarnizione, ma infilandosi con semplice silicone, in un manufatto in pvc a collegamento pluviale;
15. Vero che lo stesso giorno 21.8.2015 chiamai ed accompagnai la Sig.ra PO nell'appartamento ove constatò e riconobbe la fuoriuscita dal suo impianto e Pt_1 insieme alla quale personalmente eseguimmo, facendo continui accessi all' uno e all'altro appartamento, una serie di prove di scarico, più volte chiudendo i suoi rubinetti e così riscontrando lo arresto della caduta dell'acqua nel bagno poi riaprendoli e così Pt_1 vedendo cadervi nuovamente l'acqua, sempre dal preciso punto dove era andata persa la capacità di tenuta affidata a silicone degradatosi nel tempo;
16. Vero che la Sig.ra PO, mentre eseguivo con lei le prove di tenuta del suo impianto di scarico, mi ha chiesto come fosse potuta succedere una perdita di quella entità, dato che lo aveva completamente rifatto quando aveva acquistato l'appartamento e che io le ho risposto che l'impresa da lei incaricata, non avendo previamente realizzato nel suo bagno
l'usuale gradino in alzata, non aveva contenuto, all'interno del suo esiguo sottofondo, gli scarichi dei servizi tutti spostati, in particolare del lavandino portato fuori dal bagno con conseguente notevole allungamento della tratta, e dei punti acqua aggiunti in cucina, e che, pagina 12 di 40 per ottenere le nuove pendenze di scorrimento, aveva rotto in più punti l'assito del solaio, facendo scendere la sua rete di scarico dentro la proprietà da cui è visibile;
Pt_1
17. Vero che la Sig.ra seguendo il mio consiglio, acconsentì alla prudente puntellazione Pt_1 del solaio, considerate le condizioni delle travi di sostegno, ammalorate dalle acque lorde domestiche e dai liquami corrosivi;
18. Vero che, dovendosi operare sull'impianto di sua proprietà per la riparazione, chiesi alla
Sig.ra PO se intendesse chiamare un idraulico di sua fiducia e che, dopo che mi rispose di non conoscerne alcuno, le ofrii l'opera del mio personale presente, ma che lei rifiutò, dicendomi di essere in partenza immediata per le ferie estive, cosa nei giorni seguenti rivelatasi non vera e che comportò, dopo il primo tamponamento, il secondo su intervento d'urgenza del 27.8.2015 determinato dall'uso dei suoi impianti, che mi aveva detto non sarebbe avvenuto per la sua assenza;
19. Vero che la Sig.ra mi pagò interamente tutti i lavori effettuat, stante il rifiuto Pt_1 oppostomi personalmente da PO a contribuire alla posa di puntellazione del solaio ed ai tamponamenti delle perdite del suo impianto di scarico.
Sig. manutentore appartamento], residente in [...], Controparte_7 via
Sormani, n. 119, sui seguenti capitoli:
20. Vero che nel mese di settembre 2006, nell'appartamento in Milano, via Plinio n. 29, piano 4°, della Sig.ra ved. ho installato al plafone del bagno uno Parte_3 Pt_1 stendibiancheria saliscendi a 5 aste, sopra la vasca situata contro la parete che divide il locale dalla cucina;
21. Vero che l'inserimento dei tasselli ad alette di tenuta delle staffe ha crepato il plafone per la lunghezza e che, per poterlo aggiustare e poi rasare in modo uniforme, ho picozzato la fessurazione fino alla rete metallica e, attraverso le maglie, ho visto le assi dell'assito intere ed in perfetto stato e che non c'erano tubazioni;
22. Vero che ora quelle assi dell'assito sopra la vasca non esistono più e che il loro posto è occupato dagli impianti di scarico dell' appartamento situato al soprastante piano 5°;
23. Confermo la mia dichiarazione scritta al Tribunale di Milano del 16.7.2019, con allegata fotocopia fronte/retro della mia carta d'identità, che mi viene rammostrata.
Sig. [locatario appartamento], residente in [...] Novembre, n. 29/A, sui seguenti capitoli:
24. Vero che in data 31.8.2013 stipulai con la Sig.ra contratto di locazione Parte_1
pagina 13 di 40 dell'appartamento di sua proprietà in Milano, via Plinio n. 29, piano 4°, ad uso abitazione, così come mi viene rammostrato;
25. Vero che di comune accordo la durata della locazione venne pattuita in anni otto a decorrere da 1.9.2013, dopo la scadenza rinnovabile tacitamente di anno in anno, ed il canone stabilito in euro 1.500,00 mensili, oltre le spese, da pagarsi entro il giorno cinque di ogni mese;
26. Vero che il giorno immediatamente successivo alla stipulazione mi recai a prendere possesso dell'appartamento locato, ma che vi trovai i locali bagno e cucina talmente danneggiati da acque lorde, provenienti dal bagno della soprastante proprietà, da decidermi a rinunciare a trasferirmi con mia moglie ed i nostri figli, di 5 e 7 anni;
27. Vero che informai subito la Sig.ra della situazione e della mia decisione di rinunciare Pt_1 alla locazione.
Con osservanza.
Milano, 15 luglio 2025
Avv. Anna Cinzia Pani Avv. Renato Dominici
PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appel lo di Mi lano, ogni contraria istanza, anche istruttoria eccezione e deduzione reietta ed emessi i provvedimenti di rito, così giudicare:
- accertare e dichiarare, alla luce delle deduzioni del CTU Ing. el 13 gennaio 2025, Per_3 che a pagina 14 sono state confermate le valutazioni tecniche esperite dal CTU Ing.
[...]
nel Per_5 giudizio di A.T.P., R.G. n. 39537/2018 Tribunale di Milano;
- accertare e dichiarare, alla luce delle deduzioni del CTU Ing. el 13 gennaio 2025, Per_3 che a pagina n. 4 ha evidenziato che “Nel corso delle operazioni peritali è stato constatato che oltre al solaio costituito dall'originale struttura dell'epoca ovvero assito superiore, travi in legno e soffitto con pannellatura inferiore, l'appartamento disponeva anche di un Pt_1 controsoffitto ribassato che al l'epoca del sopralluogo risultava demolito del quale sono presenti evidenti tracce.”, che parte attrice ha introdotto nel presente giudizio di appello nuove domande , violando il divieto dei nova, relativamente alla richiesta di ripristino del soffitto del bagno con “travi a vista” in quanto, nella situazione quo ante, nel bagno della proprietà sussisteva un controsoffitto e non delle travi a vista, come dettagliato dal CTU Pt_1
Per_3
Per l 'effetto pagina 14 di 40 - confermare la sentenza n. 3210/2023 Tribunale di Milano del 19.04.2023, appellata nel presente giudizio;
- rigettare fermamente ogni istanza ex adverso dedotta.
- condannare la Sig.ra alla rifusione di tutte le spese di giudizio di Parte_1 secondo grado di parte convenuta, in favore del Sig. ”. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. chiedeva di ordinare alla convenuta CP_1 Parte_1 di consentirgli di accedere alla proprietà della resistente per eseguire i lavori di ristrutturazione tra quarto e quinto piano, della scala A, dell'immobile sito in Milano, via Plinio 29, così come indicati nella relazione di accertamento tecnico preventivo, ex art. 696 cpc, redatta dall'Ing. , nel Persona_5 procedimento R.G. n. 39537/2018 del Tribunale di Milano.
A fondamento delle proprie pretese, l'attore deduceva:
-che nell'anno 2018 proprietaria dell'appartamento sito in Milano, via Plinio n. Parte_1
29, quarto piano, aveva adito il Tribunale di Milano, proponendo ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti di proprietaria dell'appartamento sovrastante, lamentando infiltrazioni d'acqua Parte_2 provenienti dal piano superiore, riconducibili a lavori di ristrutturazione eseguiti da quest'ultima nel
2008, durante i quali erano state installate tubazioni sconfinanti nella proprietà sottostante;
-che il procedimento cautelare, proseguito con reclamo, era stato successivamente convertito in accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., conclusosi con il deposito, in data 28 marzo 2019, della relazione del C.T.U. ing. , la quale escludeva responsabilità dirette di Persona_5 [...] nella causazione dei danni lamentati, pur rilevando la presenza di infiltrazioni e danneggiamenti Pt_2 alle strutture lignee del solaio del bagno dell'appartamento di Pt_1
-che il consulente tecnico aveva individuato, come zona di origine delle infiltrazioni, la porzione di solaio in prossimità del raccordo tra gli scarichi del bagno della sig.ra PO e il pluviale condominiale, prescrivendo, per l'eliminazione delle cause, la sostituzione del tratto di tubazione suborizzontale con condotta a tenuta idraulica e l'esecuzione di interventi di rinforzo strutturale del solaio, mediante l'inserimento di travi metalliche in sostituzione di quelle lignee degradate, con successivo rifacimento dei controsoffitti e delle finiture, per un costo complessivo stimato in euro 8.111,51, oltre IVA e oneri tecnici;
pagina 15 di 40 -che, in data 16 dicembre 2019, stipulava con un contratto preliminare di CP_1 Parte_2 compravendita avente ad oggetto l'appartamento sito al quinto piano del medesimo stabile, dichiarandosi edotto della pregressa controversia con la sig.ra e assumendo, ai sensi del punto Pt_1
3.2, l'obbligo di eseguire, a propria cura e spese, i lavori di ripristino strutturale del solaio e ogni altra opera necessaria per la messa in sicurezza e l'idoneità statica della porzione immobiliare interessata, secondo le indicazioni della CTU e della relazione dell'arch. del 23 settembre Persona_5 Per_6
2019. L'attore procedeva all'acquisto definitivo dell'immobile in data 4 giugno 2020;
-che, al fine di definire in via transattiva le questioni pendenti con l'attore conferiva incarico Pt_1 al proprio legale di avviare contatti con il difensore di controparte;
che le trattative, protrattesi fino al
21 ottobre 2020, non sortivano esito positivo a causa del contrasto interpretativo circa la portata del termine “in sostituzione” impiegato dal CTU nella descrizione delle opere di rinforzo strutturale;
-che l'attore rappresentava di essersi obbligato, con piena consapevolezza tecnica, all'esecuzione degli interventi indicati nella CTU dell'Ing. , per un importo complessivo di euro 8.111,51, Per_1
e di essersi altresì reso disponibile, in via conciliativa, ad eseguire la ripiastrellatura del bagno della resistente, pur non prevista dalla perizia, previa verifica dello stato dei luoghi mediante sopralluogo.
Tuttavia, la Sig.ra avrebbe reiteratamente negato l'accesso al proprio immobile, pretendendo la Pt_1 sottoscrizione dell'accordo con inclusione della ripiastrellatura, senza alcuna preventiva valutazione tecnica;
-che, considerata la situazione di stallo venutasi a determinare e i pregiudizi conseguenti al protrarsi senza esito delle trattative, l'attore adiva il Tribunale di Milano per ottenere la condanna di controparte a far eseguire al medesimo i lavori di ristrutturazione tra quarto e quinto piano indicati dalla CTU ing.
, che in via istruttoria, chiedeva di sentire come testimone. Per_1
Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente: Parte_1
1. l'inammissibilità dell'acquisizione della relazione di ATP dell'ing. , non avendo Per_1 il ricorrente partecipato al relativo procedimento, perché radicato tra soggetti diversi;
2. l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, vertendo la controversia su materie che la prevedono;
3. l'incompatibilità del rito sommario ex art. 702-bis cpc, stante la complessità istruttoria della causa che richiedeva l'espletamento di nuova consulenza tecnica;
4. l'inammissibilità della SCIA presentata dal ricorrente per l'esecuzione dei lavori indicati in
ATP, in quanto viziata da nullità e falsità insanabili, poiché depositata senza il necessario consenso della proprietaria del piano sottostante e senza previo sopralluogo o pagina 16 di 40 documentazione tecnica dei luoghi;
parte resistente sosteneva, inoltre, che il contenuto della pratica non corrispondesse al reale stato dei luoghi, né alle prescrizioni tecniche indicate dal professionista del condominio, l'arch. , e che, pertanto, la SCIA dovesse Persona_7 ritenersi priva di efficacia e inidonea a comprovare la regolarità dei lavori dichiarati;
5. l'inammissibilità dell'acquisizione della relazione del C.T.U. redatta nel Persona_5 procedimento ex art. 696 c.p.c., oltre per il fatto che il ricorrente non vi aveva partecipato, anche perché tale elaborato era viziato da nullità e carente sotto il profilo tecnico e metodologico. Sosteneva che il consulente avesse violato il contraddittorio, omesso accertamenti fondamentali e formulato valutazioni meramente ipotetiche e contraddittorie;
chiedeva, pertanto, l'esclusione di detta relazione dagli atti del giudizio e la nomina di nuovo consulente tecnico d'ufficio;
6. l'inammissibilità della testimonianza della CTU ing. , ritenuta parte non Persona_5 indifferente e potenzialmente condizionata dalla necessità di difendere il proprio operato peritale;
7. l'inammissibilità del capitolo di prova formulato dal ricorrente, ritenendolo inconferente e suggestivo, in quanto volto a far apparire sufficiente l'inserimento di travi in acciaio per risolvere le infiltrazioni, senza il necessario consolidamento dell'assito del solaio. Contestava che la prova proposta mirasse a ottenere dalla teste ing. mere affermazioni Persona_5 di comodo, prive di fondamento tecnico e formulate in modo da orientare la risposta.
Riteneva, pertanto, la richiesta inutilmente esplorativa e strumentale, volta a eludere le prescrizioni tecniche necessarie per il rilascio al condominio del Certificato di Idoneità Statica
(CIS) e a mantenere l'impianto di scarico del bagno del piano quinto all'interno della proprietà nonché collegato al pluviale condominiale, in violazione delle norme Pt_1 edilizie e igienico-sanitarie;
8. l'improponibilità della domanda avversaria di “ordinare a di far eseguire a ”, Pt_1 CP_1 non essendo neppure ipotizzabile che il ricorrente estrometta ottenga le chiavi del Pt_1 suo appartamento e vi faccia accesso eseguendo lavori non previamente concordati.
La resistente formulava, altresì, istanza di chiamata in causa del Condominio di via Plinio 29, in quanto soggetto coinvolto nella gestione delle acque meteoriche e nella conformità impiantistica.
Con domanda riconvenzionale, evidenziava che il ricorrente fosse consapevole, al CP_1 momento dell'acquisto dell'immobile sovrastante a quello della resistente, dell'esistenza di una situazione abusiva relativa all'unità immobiliare acquistata, consistente nell'occupazione di una pagina 17 di 40 porzione della proprietà sottostante della sig.ra utilizzata per il passaggio delle condotte di Pt_1 scarico e di altri impianti, così da costituire, di fatto, una servitù passiva di immissione. Chiedeva, pertanto, di eliminare tale situazione mediante il distacco delle tubazioni di scarico dal pluviale il loro ricollocamento sopra l'assito del solaio all'interno dell'appartamento dell'attore e CP_8 il ripristino delle strutture lignee danneggiate con travi di uguale essenza, a tutela dell'aspetto architettonico originario del soffitto, con l'effetto travi a vista.
Domandava, inoltre, il risarcimento dei danni patrimoniali già subiti e tuttora perduranti nei locali bagno, cucina, salone e camera da letto, per un importo stimato in euro 14.500,00, oltre IVA, da accertarsi mediante nuova consulenza tecnica d'ufficio in contraddittorio tra le parti.
Assumeva, altresì, che l'attore si fosse ingiustamente arricchito degli interventi di manutenzione e riparazione da lei in precedenza eseguiti sull'impianto di scarico, che consentivano a e famiglia CP_1 di utilizzare bagno e cucina.
Chiedeva la condanna di al rimborso dei canoni locativi non percepiti per l'immobile CP_1 rimasto inutilizzabile -euro 18.000,00 per il periodo giugno 2020 – maggio 2021, oltre i successivi a mancare- nonché al pagamento delle spese condominiali, dell'IMU versata (euro 714,00 per il 2020) e di ogni ulteriore somma -da determinarsi in corso di causa- spesa per l'immobile di cui non aveva potuto godere, con rivalutazione monetaria e interessi legali fino all'effettivo saldo.
La resistente contestava la domanda dell'attore evidenziando che lo stesso era CP_1 contrattualmente obbligato, sin dal preliminare del 16 dicembre 2019, ad eseguire, a proprie spese, i lavori di ripristino strutturale del solaio secondo le indicazioni tecniche dell'Arch. , obblighi Per_6 mai adempiuti. Evidenziava che il ricorrente, inadempiente sul punto, non poteva invocare pregiudizi, né pretendere interventi coattivi sulla proprietà altrui. Ribadiva che il CTU non aveva mai imposto l'intervento “dal basso” e che il diritto di proprietà non potesse essere compresso senza consenso;
rivendicava, a tal riguardo, il diritto di tutelare la sua proprietà e di autorizzare solo tecnici di fiducia, sottolineando che l'intervento doveva avvenire dall'alto, nel rispetto della legalità e del diritto di proprietà della Pt_1
La resistente sosteneva, altresì, di aver favorito il dialogo, consentendo anche accessi tecnici, ma senza esito, evidenziando un atteggiamento autoritario e non collaborativo del ricorrente.
Affermava che la responsabilità dei danni rientrasse nell'alveo dell'art. 2051 c.c., trattandosi di cosa in custodia (impianto di scarico), e non nella disciplina dei solai ex art. 1125 c.c., relativo alla manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai. Ciò in quanto il solaio ligneo non si era pagina 18 di 40 degradato per inidoneità ab origine, né per vetustà, ma si era ammalorato per le perdite derivanti dagli impianti di scarico del bagno della proprietà sovrastante, dotati di sigillature inadeguate. Contestava che il rinforzo statico del solaio potesse realizzarsi affiancando due travi in metallo a quelle lignee ammalorate.
Concludeva, pertanto, chiedendo di accertare che il ricorrente con i suoi impianti aveva abusivamente occupato la volumetria dell'appartamento sottostante, con conseguente creazione di una illegittima servitù di scarico, e aveva collegato ai propri scarichi il pluviale sul punto domandava la CP_8 condanna di controparte a spostare gli impianti in discussione nel suo appartamento ed a scollegarvi il pluviale, ricostituendo l'assito divelto con travi a vista dalla proprietà Chiedeva, inoltre, Pt_1 accertarsi la responsabilità del ricorrente per le infiltrazioni e i conseguenti danni verificatesi nell'appartamento sottostante, con condanna, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento delle somme necessarie ai relativi ripristini, nonché di quelle connesse al mancato godimento dell'immobile in termini di mancati canoni locativi, spese condominiali ordinarie ed IMU pagate per Pt_1
l'immobile che non aveva dato frutti.
Ritenuto che la causa non rivestisse le caratteristiche idonee alla trattazione nelle forme del rito sommario, il Tribunale disponeva il mutamento del rito da sommario ad ordinario.
Esperita infruttuosamente la procedura di mediazione e rigettata l'istanza di chiamata in causa del
Condominio, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.. Respinte tutte le istanze istruttorie richieste, compresa quella di rinnovazione della CTU, la causa veniva istruita solo documentalmente.
Spirati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., il Tribunale di Milano con sentenza n. 3210/2023 pubblicata il 19 aprile 2023 così statuiva: “Condanna la convenuta a far eseguire Parte_1 immediatamente all'attore i lavori individuati nella relazione del c.t.u. Ing. R.G. n° Persona_5
39537/2018 del Tribunale di Milano, alle pagine 22, 23 e 24 e relativa tabella della stessa, autorizzando fin d'ora l'attore, eventualmente a mezzo di suoi incaricati, ad accedere alla unità abitativa della convenuta onde procedere all'esecuzione del presente provvedimento. Rigetta tutte le domande di parte convenuta. Condanna la convenuta a corrispondere in favore dell'attore Parte_1 CP_1
, le spese e competenze di mediazione e di lite che liquida in €.200,00 per spese ed €.4.000,00 per
[...] compensi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed a cpa e Iva di legge, con attribuzione al procuratore dell'attore. Achille RE, dichiaratosi antistatario. Sentenza immediatamente esecutiva, come per legge”.
In sostanza, il Tribunale riteneva che l'ATP -correttamente invocata dall'attore, in quanto successore pagina 19 di 40 a titolo particolare dell'immobile oggetto degli accertamenti svolti- aveva rilevato l'impossibilità di determinare se le infiltrazioni fossero state provocate dall'impianto condominiale o da quello a servizio della proprietà di Sul punto, la convenuta non aveva fornito adeguata prova a sostegno delle CP_1 sue difese, per cui le relative domande andavano respinte.
Parimenti, secondo il primo giudice, l'ing. in sede di ATP aveva affermato che non era Per_1 dimostrato che la tubazione di scarico del era stata posizionata nell'intradosso dell'assito per la CP_1 prima volta nel corso delle opere di ristrutturazione eseguite nel 2008, trattandosi invece di una posizione obbligata della tubatura per potersi collegare allo scarico condominiale, ragion per cui doveva ritenersi che tale collocazione degli scarichi del quinto piano era preesistente. Pertanto, anche le domande Pt_1 relative all'illegittima costituzione di servitù passiva venivano rigettate.
Il Tribunale evidenziava poi che dall' ATP emergeva la necessità di procedere al rinforzo del solaio tra i piani quarto e quinto, mediante l'inserimento di due travi in ferro, in sostituzione di quelle di legno risultate degradate. Posto che detti lavori non erano mai stati eseguiti per opposizione della convenuta, la quale, in quanto comproprietaria del solaio, era invece responsabile della relativa manutenzione e conservazione, il primo giudice accoglieva la domanda attorea volta a ordinare alla di fare Pt_1 eseguire dal i lavori di rinforzo del solaio stabiliti dal ctu ing. , autorizzando l'attore CP_1 Per_1 ad accedere all'immobile della convenuta. Ogni altra domanda veniva rigettata.
Avverso tale sentenza ha proposto appello per i motivi ivi contenuti, formulando Parte_1 altresì istanza di sospensione ex artt. 351 e 283 c.p.c.
Si costituiva contestando l'appello e chiedendo la conferma integrale della sentenza CP_1 impugnata.
Alla prima udienza del 21 novembre 2023 parte appellante insisteva sull'istanza di sospensiva formulata nel proprio atto introduttivo;
parte appellata si opponeva, facendo presente che fosse fissata per il 19 dicembre 2023 udienza davanti al giudice delle esecuzioni per mettere in esecuzione la sentenza relativamente alle opere da eseguire. Il Consigliere istruttore si riservava di riferire al Collegio sull'istanza di sospensione. A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 27 novembre 2023, sospendeva la provvisoria esecutività della sentenza del Tribunale di Milano n. 3210/2023, fissando l'udienza del 27 febbraio 2024 davanti al consigliere istruttore per la rimessione della causa in decisione.
Con ordinanza del 29 marzo 2024, la Corte, ritenuta la necessita di disporre consulenza tecnica
d'ufficio sui quesiti ivi formulati, disponeva la rimessione della causa in istruttoria, nominando a tal fine il CTU Ing. e formulando il seguente quesito: “Il Ctu, esaminati gli atti di causa, Persona_8 esperito il tentativo di conciliazione, effettuato il sopralluogo sugli immobili oggetto di causa, pagina 20 di 40 1 accerti la tipologia dei lavori da eseguire nell'immobile di che consentano di mantenere CP_1 la struttura attuale dell'appartamento sottostante anche dal punto di vista estetico, con travi a vista, compatibilmente con il minor aggravio possibile per la proprietà sottostante”.
La relazione veniva depositata il 14 marzo 2025.
All'udienza del 15 aprile 2025, il difensore di parte appellante contestava alcuni punti della relazione peritale. Il difensore di parte appellata impugnava e contestava ogni deduzione avversaria.
All'esito della discussione, le parti chiedevano che la causa fosse rimessa in decisione;
conseguentemente, il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c. fissava davanti a sé l'udienza del 14 ottobre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti - calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma,
c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 14 ottobre 2025 e decisa nella camera di consiglio del 22 ottobre
2025.
I MOTIVI DI APPELLO
Col primo motivo di impugnazione l'appellante contesta la violazione dell'art. Parte_1
111, comma 6, Cost. per motivazione apparente, con conseguente nullità o inesistenza della pronuncia per quanto illustrato nei motivi successivi.
Col secondo motivo di gravame l'appellante deduce la nullità della sentenza lamentando l'insufficienza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione del Tribunale. La decisione avrebbe ignorato una copiosa produzione documentale e fotografica, addebitando erroneamente alla il Pt_1 mancato assolvimento dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., peraltro in assenza di contestazioni specifiche di controparte. Inoltre, la sentenza avrebbe fatto propri gli stessi vizi e le lacune della CTU dell'ing. , invertendo indebitamente l'onere della prova, ex art. 2051 c.c., gravante su Per_1 controparte, senza esaminare i fatti storici allegati e mai contestati da CP_1
pagina 21 di 40 Col terzo motivo di appello, viene dedotta la violazione del diritto di difesa ex art. 24, comma 2, Cost.
e dell'art. 115 c.p.c., per la mancata ammissione delle prove testimoniali reiteratamente richieste, volte a confermare fatti storici specifici, anche in merito alle documentate e gravi critiche formulate all' ATP.
Col quarto motivo, viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., per omessa valutazione, ai fini decisori, della documentazione prodotta dall'appellante.
Col quinto motivo di gravame, l'appellante deduce l'omessa pronuncia sull' illegittimità dell'impianto di scarico realizzato nel 2008 dalla dante causa del occultamente immesso nella CP_1 proprietà sottostante in violazione dell'art. 1033, comma 2, c.c., che disciplina il passaggio tra Pt_1 unità immobiliari anche per i bisogni della vita. Tale impianto, originariamente collocato altrove, come documentato dall'appellante, era stato abusivamente realizzato nella proprietà di quest'ultima e celato dal plafone, poi rimosso a causa delle infiltrazioni. L esistenza di tale servitù abusiva era stata documentalmente provata sin dalla comparsa di costituzione ed emergeva anche dalla pratica edilizia
(DIA) della PO.
Col sesto motivo, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sull'illegittimo innesto della tubazione di acque luride della proprietà sul pluviale condominiale, originariamente destinato alle sole acque CP_1 meteoriche, in violazione dell'art. 1102 c.c..
Col settimo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sull'obbligo di ricostruzione dell'assito danneggiato dalla PO, dante causa del nel momento in cui ha abusivamente inserito CP_1 nel solaio i suoi scarichi nel 2008, intervento richiesto ai fini del rilascio del Certificato di Idoneità Statica dell'edificio condominiale ed ignorato dal CTU nonostante le reiterate segnalazioni del CTP ing. Per_2
Con l'ottavo motivo, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, lamentando l'omessa decisione su plurime domande: la rimozione della servitù passiva di scarico costituita nel 2008; lo scollegamento dell'impianto dal pluviale condominiale in violazione dei regolamenti igienico-sanitari; la ricostruzione del piano di calpestio ed il ripristino del solaio nell'originaria struttura di travi in legno, con l'effetto “travi a vista”; la rimozione dal bagno del grosso cilindro di cemento calatovi dall'alto tra le travi;
la rimozione del Pt_1 soprastante impianto di condizionamento e degli altri materiali invadenti la proprietà dell'appellante; il pagina 22 di 40 risarcimento dei danni da infiltrazioni ed il ristoro dei mancati canoni locativi, oltre delle spese condominiali ordinarie per l'immobile non goduto.
Il Tribunale non si sarebbe pronunciato su tali domande, fondate su fatti dedotti e documentazione allegata sin dalla comparsa di costituzione di primo grado, nonché sulla normativa vigente.
Col nono motivo d'appello, viene dedotta la violazione degli artt. 89, comma 2, e 112 c.p.c., per l'omessa cancellazione di espressioni gravemente offensive contenute negli atti di controparte (“dall'alto della sua incapacità assoluta di intendere e di volere”) e per la mancata pronuncia sulla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da tali condotte. Si contesta, inoltre, l'inerzia del
Giudice nel regolare la discussione ex art. 127 c.p.c., nonostante le reiterate sollecitazioni e la documentata sofferenza della parte offesa.
Con il decimo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione degli artt. 3, comma 1, e 24, comma 2, della Costituzione, nonché degli artt. 115 e 112 c.p.c., per avere il Giudice di prime cure omesso di valutare una pluralità di elementi istruttori, documentali e medici ritualmente prodotti, nonché di pronunciarsi su specifiche istanze istruttorie e domande risarcitorie.
In particolare, la sig.ra rileva che il Tribunale ha del tutto trascurato il certificato medico del Pt_1
18 maggio 2021 – redatto dal primario di psichiatria dell'Ospedale Niguarda, dott. – Persona_9 attestante un grave peggioramento delle sue condizioni psico-fisiche (già compromesse da patologie depressive e invalidità al 100%), a causa delle condotte vessatorie e prevaricatorie dell'appellato CP_1
Nonostante il deposito telematico tempestivo e la lettura del certificato in udienza, il Giudice non
[...] ne ha fatto menzione nella sentenza impugnata, né ha disposto la richiesta CTU medico-legale, più volte sollecitata, così negando tutela al diritto alla salute e alla dignità personale dell'appellante.
L'appellante sottolinea che le pressioni e le preclusioni opposte dall'appellato nel corso delle trattative
– tra cui il divieto di accesso alla propria abitazione, l'imposizione di vincoli arbitrari per la consegna delle chiavi e la strumentale invocazione della normativa antinfortunistica e anti-COVID-19 – hanno determinato un profondo turbamento psichico e una sofferenza morale grave e documentata. Tali comportamenti, accompagnati da espressioni diffamatorie e denigratorie sulla persona della e Pt_1 sull'immobile di sua proprietà, avrebbero avuto l'unico scopo di umiliarla, isolarla e impedirle di esercitare i propri diritti dominicali, aggravando la sua già precaria condizione di salute.
L'appellante imputa inoltre al Giudice di primo grado di aver accolto acriticamente le conclusioni del
CTU ing. , la quale avrebbe omesso di svolgere accertamenti tecnici essenziali, non Persona_5
pagina 23 di 40 effettuando sopralluoghi, verifiche strutturali o analisi comparative tra le piante originarie e le modifiche introdotte dalla ristrutturazione della PO, dante causa del del 2008. CP_1
La consulenza tecnica, carente sotto il profilo metodologico, sarebbe stata assunta come base della decisione, in violazione dei principi di libero convincimento del giudice e di effettività del contraddittorio tecnico.
Viene censurata, altresì, l'omessa considerazione della documentazione contrattuale e dei rogiti notarili prodotti, dai quali emerge che l'appellante – quale acquirente dell'unità immobiliare CP_1 sovrastante – si era obbligato a proprie spese al ripristino strutturale dell'assito e al distacco dell'impianto di scarico dal pluviale opere mai eseguite e sostituite con una SCIA viziata da falsità ed CP_8 ineseguibilità. Tale condotta avrebbe comportato la perdurante occupazione abusiva del solaio di proprietà di e la conseguente impossibilità di ottenere il Certificato di Idoneità Statica Parte_1 dell'edificio condominiale, come attestato dall'arch. , tecnico abilitato dalla Regione Persona_7
Lombardia.
L'appellante denuncia quindi che la sentenza abbia completamente omesso di pronunciarsi su tali profili, limitandosi a recepire le conclusioni del CTU senza esaminare la prova documentale e fotografica agli atti, le contestazioni tecniche del CTP ing. né la plurima giurisprudenza di merito e di Per_2 legittimità che esclude la possibilità di costituire servitù di scarico tra unità immobiliari sovrapposte.
Evidenzia che l'arch. , tecnico incaricato dal condominio per il rilascio del Certificato Persona_7 di Idoneità Statica, ha più volte ribadito la necessità di ricostruire l'assito della soletta tra il quarto e il quinto piano -rotto da controparte per inserirvi i propri scarichi abusivi- in quanto, in difetto di tale indispensabile elemento strutturale, non poteva essere rilasciato il CIS all'edificio condominiale.
Pertanto sarebbe indubbio che controparte deve ricostruire l'assito, ma non può farlo se prima non rimuove i suoi scarichi abusivi dalla soletta.
Inoltre, prosegue l'appellante, il Tribunale nulla ha detto del pluviale che controparte ha collegato ai propri scarichi fognari. Detto pluviale originariamente era collocato a ridosso del parapetto PO. Nel
2008 era stato spostato a ridosso del muro di facciata, come dimostrato dall'anno di fabbricazione impresso sulla tubazione (22.5.2007), e il nuovo pluviale, attraversata la pavimentazione, finisce con lo scaricare nella condotta fecale condominiale, in palese violazione delle norme igieniche vigenti e con diffusione di miasmi fognari in tutta la casa.
L'appellante evidenzia che neppure l'art. 1033, comma due, c.c. consente di imporre una servitù di scarico in attraversamento del solaio tra due unità immobiliari e sostiene che costantemente la giurisprudenza ordini la rimozione di tubazioni che integrino siffatta servitù.
pagina 24 di 40 In proposito sottolinea che l'altezza della colonna di scarico condominiale non rappresenta alcun vincolo, ben potendo controparte posizionare la propria braga di raccordo in modo da non invadere la proprietà sottostante. Dalla emerge lo spostamento dei sanitari al piano quinto che ha CP_9 determinato, invece, lo spostamento degli scarichi del bagno sovrastante, con rottura dell'assito e invasione dello spazio di proprietà esclusiva L'assito del bagno dell'appellante è, infatti, Pt_1 perfetto in corrispondenza della posizione degli scarichi originari del bagno PO e squarciato dove invece sono stati collocati nel 2008 i nuovi scarichi. Richiama la testimonianza scritta di CP_7
-allegata alla comparsa di costituzione e per la quale si era chiesta l'ammissione di prova
[...] testimoniale in causa- che, intervenuto nel settembre 2006 nel bagno ha confermato che, Pt_1 all'epoca, l'assito soprastante era integro nel punto in cui oggi, invece, è spezzato dalle tubazioni di scarico dell'appartamento sovrastante.
Ribadisce che lo spazio sotto l'assito è di proprietà esclusiva del proprietario sottostante e che la relativa occupazione integra una servitù abusiva.
Inoltre i nuovi scarichi dell'appellata sarebbero stati eseguiti con 16 derivazioni-bicchierini che non garantiscono resistenza a trazione e a lunga durata perdono, dovendo essere saldati con apposito macchinario. L'inidonea sigillatura degli stessi aveva quindi determinato le infiltrazioni manifestatesi nella proprietà Pt_1
Quanto ai lavori di rinforzo del solaio, contesta l'affermazione del Tribunale secondo cui l'appellante si sarebbe sempre ingiustificatamente opposta alla loro esecuzione. Sostiene che le due travi in ferro dovrebbero, in ogni caso, sostituire quelle in legno, che dunque dovrebbero essere tolte, contrariamente a quanto sostenuto dal che vorrebbe solo affiancare alle travi esistenti quelli nuove in metallo. CP_1
Evidenzia che il proprio ctp strutturista, ing. aveva rappresentato che, nonostante la previsione Per_2 delle putrelle, permanevano preoccupanti allarmi di crepe, fessurazioni passanti e rischio di crolli. La
SCIA predisposta da controparte era, dunque, viziata ed ineseguibile.
Esaminate le doglianze dell'appellante, la Corte ha disposto CTU nominando allo scopo l'ing.
che, dovendo valutare come eseguire i lavori nell'immobile di in modo Persona_8 CP_1 da consentire di mantenere la struttura attuale dell'appartamento sottostante, anche da punto estetico, con travi a vista, prevedendo il minor aggravio possibile per la proprietà sottostante, ha espresso le seguenti considerazioni:
- nell'appartamento era riscontrabile la presenza di un soffitto e di un controsoffitto Pt_1 ribassato;
pagina 25 di 40 - il soffitto era costituito da pannellatura fissata ai travetti, realizzata da rete metallica intonacata e contribuiva all'isolamento acustico e termico;
- oltre al solaio costituito dall'originale struttura dell'epoca -ossia assito superiore, travi in legno e soffitto con pannellatura inferiore- l'appartamento risultava avere anche un controsoffitto Pt_1 ribassato, già largamente demolito all'epoca del sopralluogo del ctu, ma di cui vi erano evidenti tracce;
- per rendere visibili le travi in legno nell'appartamento è necessario demolire anche il Pt_1 soffitto originale, realizzato con rete metallica intonacata e inchiodato alle travi in legno;
- è quindi necessario anche applicare all'assito idonee pannellature isolanti, per compensare la funzione di isolamento termico e acustico del soffitto eliminato;
- eseguito tale intervento preliminare, per rendere a vista le travi in legno del solaio, ha proposto tre soluzioni alternative:
1) affiancare alle due travi in legno idonee travi metalliche, realizzando una soluzione mista legno/ferro;
2) inserire due travi in legno massello stagionato di dimensione corrispondente a quelle esistenti o due semi-travi, più maneggevoli;
3) accostare a ciascuna trave in legno due spesse tavole di legno, ciascuna con larghezza pari almeno alla metà delle travi preesistenti, connesse con spinotti in legno, bulloni o staffe metalliche o reggiatura.
Recepite le osservazioni dei CTP e preso atto del gradimento delle stesse per la terza soluzione, il CTU si è soffermato sulla descrizione in dettaglio di detta soluzione.
In ordine alle osservazioni del CTP dell'appellante, il CTU ha introdotto le seguenti ulteriori considerazioni:
- nell'atp dell'ing. l'inserimento delle travi in ferro era finalizzato a sopperire alla Per_1 ridotta portanza delle travi in legno ammalorate e l'intervento aveva l'effetto di sostituire la funzione portante delle travi ammalorate, per cui le nuove travi in metallo dovevano intendersi in aggiunta a quelle lignee esistenti, senza rimozione di queste ultime;
- la sostituzione dei travetti ammalorati con nuovi travetti non è praticabile, stante la conformazione dell'edificio, che presenta il quinto piano realizzato con murature “in falso”, ovvero gravanti sul solaio, anziché sui muri portanti o su sistemi di pilastri e travi. Tale condizione rende estremamente difficoltosa la sostituzione in sicurezza dei travetti, con forte aggravio per la proprietà sottostante.
pagina 26 di 40 In risposta alle osservazioni del CTP di parte appellata, il CTU ha quindi chiarito che tutte le soluzioni dal medesimo proposte devono essere realizzate dal basso, accedendo temporaneamente all'appartamento e che le opere previste devono essere contenute Pt_1 nello spessore del solaio, senza invasione della proprietà esclusiva sottostante.
All'udienza del 15.4.2025, in relazione alla CTU depositata, parte appellante -al di là di un'eccezione di nullità contestualmente rinunciata e di una contestazione in punto liquidazione del compenso del ctu- esponeva i seguenti rilievi:
“1. Il CTU non risponde ai quesiti;
prevede interventi solo nella proprietà e non anche, Pt_1 come dovrebbe, nella proprietà . CP_1
2. Vi sono estese fratture e lesioni mascherate dal rivestimento della facciata e dagli intonaci dei locali;
ciononostante non sono stati adottati provvedimenti statici cautelativi.
3. IL CTU non ha risposto ai richiami del CTP di parte con riferimento all'osservanza delle
NTC 2018 (par.8.4.1). Nella sostanza vi è un rischio di crollo tanto che si è provveduto a puntellare.
4. La proposta del CTU non considera la tenuta dei muri in falso, aspetto che invece rientra nel quesito sotto il profilo della sicurezza.
5. Il CTP di parte rispecchia le dichiarazioni di;
l'asportazione del pavimento e del Pt_1 CP_1 sottofondo dell'appartamento consentirebbe di trovare una soluzione, mentre la CP_1 preoccupazione del CTU sembra quella di non arrecare disagio a . CP_1
6. declina ogni responsabilità relativa ai pericoli concernenti gli aspetti strutturali di cui Pt_1 il CTU non ha tenuto conto.
7. Chiede che la Corte domandi a di consolidare i suoi muri in falso nel rispetto delle NTC CP_1
2018 contestualmente alla soluzione n. 3 posta dal CTU e alla rimozione della servitù passiva di scarico che è il motivo per cui si è in causa.
8. Chiede che la Corte imponga una cauzione a controparte tenuto conto che l'appartamento
è in perfette condizioni. Pt_1
9. Chiede che progetti e capitolato delle opere siano sottoposte all'approvazione del CTP della
Sig.ra Pt_1
10. Chiede che montaggio e smontaggio avvengano alle condizioni di pag. 17 delle osservazioni tecniche del CTP Pt_1
11. Chiede che le opere rispettino quanto previsto a pag. 19 delle osservazioni del CTP E Pt_1 che prima dei lavori si rediga verbale congiunto dello stato dei locali dell'appartamento Pt_1
12. Il CTP di parte dovrebbe poter dialogare con il direttore dei lavori di controparte”. Pt_1
pagina 27 di 40 Parte appellata, alla medesima udienza, contestava le avverse deduzioni sottolineando che proprio la messa in sicurezza del solaio tra il quarto e il quinto piano era stata la ragione primaria che aveva costretto il ad instaurare il presente giudizio. Aggiungeva che, contrariamente a quanto CP_1 affermato da controparte, il ctu aveva risposto alla Corte evidenziando che i lavori devono essere eseguiti dal basso, operando nella proprietà sottolineava che in quest'ultima era presente un Pt_1 plafone ammalorato nei locali bagno e quindi non c'era, in realtà, nessuna trabeazione a vista, come sostenuto invece da controparte. Evidenziava che il primo intervento da eseguire dovrebbe essere la messa in sicurezza del solaio ed il rifacimento del controsoffitto. Ribadiva l'insussistenza di alcuna servitù passiva e chiedeva il rigetto della cauzione pretesa da controparte.
In comparsa conclusionale l'appellante, ripercorsi gli argomenti già espressi in causa, evidenzia che la realizzazione nella sua proprietà della soluzione “travi a vista” comporta necessariamente la previa rimozione delle tubazioni di controparte, che invadono il solaio e hanno determinato in tale punto il fracassamento dell'assito in legno, con illegittima costituzione di servitù passiva nella proprietà Pt_1
Tale invasione della volumetria dell'appellante era rimasta celata dalla presenza del controsoffitto nel bagno ma, eliminato quest'ultimo perché ammalorato dalle infiltrazioni provenienti dagli Pt_1 scarichi della proprietà sovrastante, era venuta alla luce in tutta la sua illegittimità.
La scelta tra solaio a vista e controsoffitto ribassato spetterebbe unicamente alla e non Pt_1 potrebbe essere preclusa dalla presenza nel solaio delle tubazioni di controparte, inserite solo nel 2008.
Ad oggi, la servitù di scarico abusivamente realizzata da parte appellata, evidenzia la difesa Pt_1 impedisce l'effetto “travi a vista” perché in altrettanta “bella vista” manterrebbe il sovrastante abusivo impianto di scarico e il pluviale ad esso collegato, nonché l'enorme ammasso cementizio, sporgente dall'assito. Tali elementi estranei impediscono, tra l'altro, la doverosa ricostruzione dell'assito.
L'appellante riprende, poi, la questione della realizzazione del quinto piano con la tecnica dei muri in falso ed evidenzia che le NTC 2018, in vigore dal 22.3.2018 (in luogo delle NTC 2008), dettano prescrizioni precise in proposito, prevedendo dei rinforzi strutturali, per cui il in occasione del CP_1 consolidamento del solaio è tenuto al previo intervento di messa in sicurezza dei muri in falso. Sostiene che il CTU ha trascurato tale aspetto, liquidando come non pertinenti al quesito le considerazioni del ctp dell'appellante concernenti la precarietà dei muri in falso del sopralzo Evidenzia che i muri in CP_1 falso hanno la prerogativa di rimanere silenti e poi collassare all'improvviso, a causa di fratture nascoste.
Sostiene che un CTU non schierato con controparte avrebbe evidenziato che l'edificio è ampiamente puntellato e che lavori strutturali, come quelli per cui è causa, non potrebbero essere eseguiti senza l'osservanza delle norme tecniche vigenti, ossia le NCT 2018. pagina 28 di 40 L'appello di è fondato nei limiti di seguito precisati. Pt_1
La trattazione dei motivi di appello viene suddivisa in paragrafi che trattano le singole questioni poste in discussione.
A) LA RICHIESTA DI RIMOZIONE DELLA DA Controparte_10
PARTE APPELLATA E DEL PLUVIALE Controparte_11
[...]
costituendosi in primo grado nel procedimento sommario instaurato da
[...] CP_1
, ha proposto azione negatoria rispetto alla servitù di scarico che la dante causa di quest'ultimo -
[...] la signora avrebbe costituito nel 2008 -in occasione dei lavori di ristrutturazione che Parte_2 avevano interessato il quinto piano- invadendo la volumetria del bagno dell'appellante.
Quest'ultima allega di aver scoperto tale situazione solo nel 2015 quando, rimosso il controsoffitto del suo bagno, ammalorato dalle infiltrazioni, si era visto che, in corrispondenza dei nuovi scarichi realizzati nel 2008 dalla PO, l'assito costituente il solaio tra quarto e quinto piano era stato spezzato per inserirvi delle tubazioni di scarico del bagno sovrastante. Ha quindi chiesto la condanna di controparte alla rimozione di detti manufatti.
Detta domanda di è fondata. Pt_1
E' noto che chi è convenuto in negatoria ha l'onere di dimostrare l'esistenza della servitù che grava il fondo servente, presumendosi altrimenti la libertà del fondo (Cass. 91/12762, 21/24183, 09/9449).
Nel caso di specie l'invasione della volumetria di proprietà esclusiva dell'appellante è evidente nelle numerose foto in atti.
Sul punto è opportuno rammentare che, mentre l'assito del solaio e le travi che lo sorreggono sono comuni, lo spazio esistente, sotto l'assito, tra una trave e l'altra, è di proprietà esclusiva del proprietario sottostante (Cass. n. 15048 dell' 11.6.2018: “In tema di piani sovrapposti di un edificio appartenente a proprietari diversi, gli spazi pieni o vuoti che accedono al soffitto o al pavimento e non sono essenziali alla struttura divisoria restano esclusi dalla comunione e sono utilizzabili rispettivamente da ciascun proprietario nell'esercizio del suo pieno ed esclusivo diritto dominicale, ben potendo il possesso su di essi essere mantenuto "solo animo. (Nella specie, la S.C. ha escluso la natura condominiale dello spazio vuoto esistente fra il solaio ed il controsoffitto e ha ritenuto che il proprietario dell'appartamento sovrastante, collocando al di sotto degli assi di sostegno delle travi del suo pavimento dei tubi e delle condutture, avesse compiuto uno spoglio in danno del possesso esercitato "solo animo" dal proprietario dell'immobile sottostante”). pagina 29 di 40 Dalle foto in atti emerge chiaramente che, nel soffitto del bagno tra una trave e l'altra, è Pt_1 presente un conglomerato cementizio con tubazioni che provengono dal bagno sovrastante.
A fronte di tale dato oggettivo, sarebbe stato onere del avanzare domanda di accertamento CP_1 dell'esistenza una propria servitù di scarico, costituita o per destinazione del padre di famiglia o per usucapione. Detta domanda non è stata proposta.
L'appellato, invocando le risultanze dell'ATP, sostiene che i suoi scarichi sarebbero collocati nella posizione attuale da data antecedente la ristrutturazione del 2008, perché lo scarico condominiale verticale, posto nella parete di facciata dell'edificio, si ferma all'intradosso del solaio del bagno Pt_1 per cui le tubazioni dell'appartamento sovrastante, per raggiungere detta colonna di scarico, non potrebbero che attraversare l'assito.
Tale deduzione, che pare ventilare la possibilità di una costituzione della servitù in discussione per destinazione del padre di famiglia, è rimasta indimostrata.
La difesa ha fornito, infatti, plurimi elementi a dimostrazione del fatto che le tubazioni in Pt_1 questione sono stati inserite nel suo bagno solo a seguito della ristrutturazione PO del 2008. In particolare, ha evidenziato che dalle piante allegate alla emerge uno spostamento dei sanitari CP_9 nell'appartamento di quest'ultima e, in particolare, il collocamento di un lavandino a sei metri di distanza dalla colonna condominiale, con la conseguente necessità di creare una pendenza del relativo tubo di scarico, rispetto alla quale lo spessore della soletta non era sufficiente;
da qui l'invasione della volumetria del sottostante bagno per recuperare i centimetri necessari per creare la dovuta pendenza. Inoltre Pt_1
l'assito del solaio tra i due piani risulta fracassato proprio in corrispondenza della realizzazione dei nuovi sanitari collocati nel 2008, mentre lo stesso è intatto dove erano collocati originariamente gli scarichi del bagno sovrastante. Tali circostanze non sono state specificamente contestate da controparte. Inoltre, il tecnico ha dichiarato che, quando nel settembre 2006 era intervenuto nel bagno Controparte_7 per dei lavori e aveva dovuto parzialmente rimuovere il soffitto, l'assito del solaio era integro e Pt_1 non si vedevano affatto gli scarichi del bagno sovrastante invece oggi visibili.
A fronte di tali elementi probatori offerti dall'appellante, deve rilevarsi che non ha dimostrato CP_1 la preesistenza della servitù, per la quale, peraltro, non ha neppure formulato domanda.
Deve, pertanto, ordinarsi a parte appellata la rimozione delle tubazioni e del conglomerato cementizio in cui le stesse sono immerse, posizionati nell'appartamento tra le travi del solaio del bagno di Pt_1 quest'ultima, con realizzazione del nuovo impianto di scarico dei sanitari del piano quinto al di sopra dell'assito del solaio, che andrà ricostituito a cura e spese di nelle parti attualmente spezzate. CP_1
Come evidenziato dall'ing. ctp nella propria relazione del 5.4.2019, tale Per_2 Pt_1 realizzazione degli scarichi integralmente all'interno della proprietà è tecnicamente possibile, CP_1
pagina 30 di 40 potendosi, ad esempio, realizzare nel bagno del medesimo un gradino in alzata (ing. relazione Per_2 del 5.4.2019, p. 16). Inoltre, è noto che la braga di collegamento delle tubazioni private allo scarico condominiale è di proprietà esclusiva del condomino che vi attacca le proprie condutture, per cui ben può essere realizzata in modo da non invadere la proprietà altrui (Cass. n. 1027 del 17.1.2018: “Premesso che, a norma dell'art. 1117 n. 3 c.c., si presumono comuni i canali di scarico solo “fino al punto di diramazione” degli impianti ai locali di proprietà esclusiva, va escluso che rientri nella proprietà la c.d. braga (vale a dire, l'elemento di raccordo tra la tubatura verticale di pertinenza CP_8 del singolo appartamento e quella verticale di pertinenza , atteso che la stessa, a differenza CP_8 della colonna verticale, che, raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, è funzionale all'uso di tutti i condomini, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento”).
Quanto al pluviale appoggiato alla parete della facciata che attualmente risulta inserito CP_8 negli scarichi fognari, deve rilevarsi che, essendo il pluviale condominiale, spetta unicamente al condominio attivarsi per eventualmente regolarizzare la situazione denunciata dall'appellante. Per tale ragione deve ritenersi che il Tribunale non si è pronunciato sul punto.
B) LA RESPONSABILITA' EX ART. 2051 c.c. PER LE INFILTRAZIONI
MANIFESTATESI NELL'APPARTAMENTO ZO – BAGNO E CUCINA
costituendosi in primo grado, ha svolto domanda riconvenzionale in relazione alle Pt_1 infiltrazioni che, provenendo dalla proprietà , hanno ammalorato parte del soffitto e delle Parte_4 pareti di bagno, cucina, salotto e camera del suo appartamento e hanno fatto marcire parzialmente le travi che sostengono l'assito del solario posto tra quarto e quinto piano.
Sul punto l'appellante ha invocato la responsabilità di controparte ex art. 2051 c.c., sia in relazione ai costi di ripristino di pareti e soffitto danneggiati, sia con riferimento alla necessità di sostituire le travi del solaio, parzialmente marcite, non per vetustà, ma per le infiltrazioni provenienti dal bagno sovrastante.
Anche detta domanda è fondata, sebbene possano essere riconosciuti solo parzialmente i danni lamentati da Pt_1
Come noto, “in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa” (Cass. n. 18518 dell' 8.7.2024). Infatti, “l'art.
2051 c.c. nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, pagina 31 di 40 sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res” (Cass. n.
12663 del 9.5.2024), mentre “sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. SU, n. 20943 del 30.6.2022).
Nel caso di specie non vi è dubbio che PO, in quanto proprietaria e possessore dell'appartamento sovrastante, era custode di quest'ultimo.
Deve, inoltre, ritenersi che bbia fornito la prova del nesso causale tra le infiltrazioni d'acqua Pt_1 che hanno riguardato il suo appartamento e l'immobile di PO.
Nella relazione di a firma , con riferimento all'intervento del Controparte_6 Controparte_5
21.8.2015, quest'ultimo riferisce che, a fronte dell'ingente perdita d'acqua riscontrata nel bagno Pt_1 aveva provveduto a rimuovere il plafone deformato, mettendo a nudo il solaio, e aveva verificato che la perdita proveniva dall'impianto di scarico dell'appartamento sovrastante di proprietà di . In Parte_2 particolare, quest'ultima era stata chiamata a presenziare e si era riscontrato, anche alla sua presenza, che, aprendo i suoi rubinetti -salendo e scendendo le scale assieme a lei- immediatamente la perdita d'acqua nel bagno aumentava e proveniva dalle tubazioni private del bagno sovrastante, a circa Pt_1 un metro dalla braga e dal muro perimetrale. Chiudendo i rubinetti del piano di sopra, la perdita si interrompeva.
L'episodio di cui sopra, riferito dalla difesa di sin dalla comparsa di costituzione e ancor Pt_1 prima in sede di ATP e mai specificamente contestato da controparte, dimostra un evidente nesso causale tra la perdita riscontrata nell'appartamento dell'appellante e l'immobile sovrastante.
Era, pertanto, onere del proprietario del quinto piano fornire la prova liberatoria di cui all'art. 2051
c.c., che invece è mancata.
In sede di ATP il ctu si era limitato ad affermare che le infiltrazioni non erano più in atto e quindi non era in grado di stabilire se le perdite pregresse provenivano dalle tubazioni di proprietà esclusiva
PO o dalle condutture condominiali.
L'applicazione dell'art. 2051 c.c., tuttavia, conduce a ritenere la responsabilità del proprietario sovrastante, essendo mancata da parte di quest'ultimo la prova liberatoria.
Come noto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. è riferibile, in linea di principio, a chi è custode al momento del fatto, quindi, nel caso di specie, nel momento in cui si sono verificati i danni per le infiltrazioni (Cass. n. 16741 del 14.6.2021: “…dalla attrazione del danno da infiltrazioni nell'ambito della responsabilità civile da custodia derivano le seguenti conseguenze: a) anzitutto, trovano pagina 32 di 40 applicazione le disposizioni che disciplinano la responsabilità extracontrattuale, prime fra tutte quelle relative alla prescrizione e alla imputazione della responsabilità, dovendosi affermare che del danno provocato dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello risponde il proprietario o il titolare di diritto di uso esclusivo su detti beni al momento del verificarsi del danno”).
subentrato a PO come custode dell'appartamento del piano quinto con decorrenza dal CP_1 rogito d'acquisto e quindi dal 4.6.2020, in sede di contratto preliminare con PO del 16.12.2019 aveva dichiarato di essere edotto del contenzioso in corso con e si era impegnato ad eseguire i lavori Pt_1 di sistemazione dell'appartamento oggetto di acquisto nei termini indicati al punto 3.2, lettera a) “ [si impegna] ad eseguire a propria cura e spese i lavori di ripristino strutturale del solaio tra il bagno dell'appartamento della Parte Promittente Venditrice e la porzione di appartamento sottostante di proprietà della sig.ra così come meglio descritti della CTU depositata dall'Ing. Parte_1
, nonché a ripristinare la soletta lignea di copertura del bagno della sig.ra ed a Per_1 Pt_1 spostare tutti gli impianti della proprietà oggetto di compravendita, attualmente posizionati in corrispondenza delle condutture condominiali, all'interno della porzione di solaio di pertinenza della medesima proprietà oggetto di compravendita, nonché ad eseguire ogni altra opera necessaria a far rilasciare al Condominio di Via Plinio 29 il Certificato di Idoneità Statica dell'intero immobile, in riferimento alla sola parte di competenza, anche secondo le indicazioni fornite al Condominio dall'Arch.
, nella relazione del 23 settembre 2019 di cui Parte Promissaria acquirente dichiara di Persona_7 aver ricevuto copia, che ha esaminato, prima della sottoscrizione del presente atto” (evidenziazioni dell'estensore).
Proprio sulla scorta degli impegni assunti in sede di preliminare, ha convenuto in giudizio CP_1 per poter eseguire i lavori sopra indicati, con particolare riferimento al rinforzo del solaio, a Pt_1 beneficio proprio, ma anche del proprietario dell'unità immobiliare sottostante.
Dalla relazione di ATP depositata il 28.3.2019 emerge che le infiltrazioni al momento delle operazioni peritali non erano già più in atto.
Pertanto, risponde, come custode, per i danni verificatisi o aggravatisi dal 4.6.2020 in avanti, CP_1 mentre per il periodo precedente, in cui custode era PO, risponde nei limiti in cui si è impegnato nel preliminare. L'appellato, in particolare, per quanto concerne i danni conseguenti alle infiltrazioni fa riferimento ai lavori strutturali di rinforzo del solaio indicati in ATP e, comunque, richiama espressamente quest'ultima.
Il ctu dell'ATP nella tabella 1, inserita nella relazione finale, aveva individuato una serie di interventi di ripristino, tra i quali compaiono anche la raschiatura e la rasatura delle parti ammalorate delle pareti e del soffitto della cucina e la tinteggiatura di bagno, corridoio e cucina, oltre ad alcune altre pagina 33 di 40 opere che appaiono strumentali sia ai lavori di rinforzo del solaio, sia ai ripristini dell'appartamento
Esaminati la tipologia delle opere indicate dal ctu ing. , i prezzi orari e le superfici Pt_1 Per_1 ivi esposti, nonché la natura delle voci a corpo, il collegio ritiene che, complessivamente, l'importo enucleabile dalla tabella n. 1 dell'ATP come riferibile ai lavori di ripristino dell'appartamento Pt_1 possa essere determinata nella somma di euro 3.000,00, oltre accessori di legge. A tale importo vanno aggiunti la rivalutazione monetaria dal 28.3.2019 -data di deposito dell'ATP- secondo gli indici Istat famiglie di operai ed impiegati, oltre gli interessi legali, calcolati da allora sulla somma via via annualmente rivalutata. Peraltro, deve rilevarsi che il preventivo per il maggiore importo di 14.500,00 euro, citato dall'appellante, non risulta in atti e che, in ogni caso, l'ing. , in sede di atp, aveva Per_1 evidenziato che, contenendo lo stesso una cifra indicata a corpo, non era possibile verificarne la congruità.
Per quanto riguarda il periodo successivo al 4.6.2020, ossia da quando è divenuto custode, CP_1 non ha dedotto, né dimostrato che vi sia stato un aggravamento dei danni già verificati in sede Pt_1 di ATP, con conseguenti maggiori costi di ripristino che possano essere imputati al nuovo custode. Si è visto che le infiltrazioni nel 2019 erano già cessate.
Con riferimento, invece, ai danni per mancata locazione dell'appartamento per i quali Pt_1 potrebbe rispondere solo dal 4.6.2020 in avanti, non avendo assunto alcun impegno in tal senso in CP_1 sede di contratto preliminare, deve rilevarsi che, non risultando nuove infiltrazioni dopo il deposito dell'ATP nel marzo 2019, se fosse stata veramente interessata a locare il proprio appartamento, Pt_1 avrebbe potuto provvedere con poche migliaia di euro a sistemare le macchie presenti su alcune porzioni delle pareti e del soffitto, risultanti dall'ATP e dalle fotografie in atti, e non lasciare sfitto l'immobile addirittura dal 2013 ad oggi. Si aggiunge che le circostanze addotte con riferimento al contratto di locazione del 31.8.2013 con tal appaiono francamente poco verosimili, faticandosi a Testimone_1 credere che un conduttore possa firmare un contratto di locazione per otto anni, senza previa visione dell'immobile. Le considerazioni che precedono implicano il rigetto delle domande dell'appellante connesse al mancato godimento del proprio appartamento, sia con riferimento ai mancati canoni di locazione, sia con riferimento alle spese condominiali e all'IMU, in ipotesi inutilmente pagate dall'appellante per un immobile non messo a frutto.
Infine, per quanto concerne il danno alla salute lamentato da con riferimento al Pt_1 contenzioso instaurato con e a tutta la vicenda che ne è conseguita, deve rilevarsi che, da un lato, CP_1 non risulta adeguatamente dimostrato il nesso causale, essendovi in atti certificazione medica che attesta una invalidità totale dell'appellante per problemi depressivi sin dal 28.3.2001 (doc. 19 , e, Pt_1 dall'altro, che il contenzioso è stato ampiamente alimentato anche da talune pretese infondate pagina 34 di 40 dell'appellante. Si fa riferimento, in particolare, alla costantemente ribadita domanda della stessa di eseguire i lavori di rinforzo strutturale intervenendo dall'alto, ossia dall'appartamento Diana -questione fondamentale, che aveva determinato l'avvio del presente procedimento da parte di quest'ultimo- e alla pretesa di di sostituire le travi ammalorate estraendole dal solaio, anziché affiancandole con Pt_1 nuove travi. Tali domande (su cui si tornerà infra) sono risultate prive di fondamento all'esito della CTU svolta in appello.
C) INFILTRAZIONE DAL LASTRICO SOLARE – DANNI A CAMERA E SALOTTO
ZO
Deve rilevarsi che, al di là delle infiltrazioni provenienti dagli scarichi del bagno , Parte_4
l'appellante, sin dalla comparsa di costituzione in primo grado, aveva lamentato la provenienza di infiltrazioni dal lastrico solare dell'attore, con danni al salotto e alla camera da letto del proprio appartamento. All'evidenza si tratta di domanda riconvenzionale inammissibile ex art. 36 cpc, in quanto fondata su un fatto generatore del danno completamente diverso rispetto al titolo dedotto in giudizio, sia con riferimento alle domande attoree, sia rispetto alle difese introdotte da parte convenuta rispetto a queste ultime.
D) IL RINFORZO DEL SOLAIO TRA QUARTO E CP_11
Come si è visto, ha promosso il presente giudizio perché si era espressamente impegnato ad CP_1 eseguire i lavori di rinforzo strutturale del solaio tra quarto e quinto piano e non riusciva ad accedere all'immobile che invece pretendeva che detti lavori fossero eseguiti dall'alto, ossia dal quinto Pt_1 piano. L'appellante, inoltre, insisteva che le nuove travi in acciaio sostituissero e non semplicemente affiancassero quelle lignee ammalorate, ma il ctu ing. nominato dalla Corte, ha evidenziato che Per_3 tali interventi non sono praticabili nei termini richiesti da per una questione di sicurezza statica Pt_1 dell'edificio condominiale, tenuto conto che il quinto piano è stato realizzato con la tecnica dei “muri in falso”, per cui grava, non sui muri perimetrali dello stabile, ma sul solaio posto tra quarto e quinto piano.
Tra le soluzioni alternative ed equivalenti proposte dal CTU quella che appare incontrare il Per_3 gradimento di entrambe le parti è la terza, che prevede la c.d. “fettonatura”, ossia “l'accostamento a ciascuna delle due travi in legno ammalorate di due spesse tavole di legno (fettoni), ciascuna con larghezza pari almeno alla metà delle travi preesistenti, connesse con spinotti in legno, bulloni o staffe metalliche o reggiatura, con fettoni che potrebbero essere posti in opera con lunghezza continua dal voltino sopra la finestra sino oltre la porta di accesso del bagno di circa m. 4,50 da agganciare alla
pagina 35 di 40 parte sana dei travetti poi venire finiti e ricoperti, previa installazione di ponteggio interno all'appartamento a sicurezza maestranze e conseguenti smontaggi, rimontaggi, ripristini” (ctu Pt_1
p. 14). Per_3 in comparsa conclusionale dichiara di preferire la soluzione dell'inserimento delle due travi CP_1 metalliche di rinforzo a quelle lignee ammalorate, già proposta dall'ing. in ATP, tuttavia la Per_1
Corte evidenzia che tale strada non è percorribile, perché impedirebbe a di optare per un soffitto Pt_1 con travi a vista e tale richiesta era stata avanzata da quest'ultima sin dalla comparsa di costituzione.
Se è vero, infatti, che, nel momento in cui si sono verificate le infiltrazioni, le travi del soffitto non erano a vista, esistendo da tempo un controsoffitto, è altrettanto vero che, avendo dovuto demolire quest'ultimo nel 2015, perché ammalorato dalle perdite, ora è libera di scegliere se ricostituire Pt_1 il controsoffitto ribassato o godere del soffitto con travi a vista.
Ovviamente i maggiori costi connessi alla realizzazione di questo nuovo soffitto resteranno a carico dell'appellante; il riferimento è al punto 6 dei lavori così elencati dal CTU ing. per la Per_3 realizzazione della soluzione n. 3:
“1 Demolizione delle parti residue del soffitto originale
2 Puntellazione di sicurezza del solaio di copertura dell'appartamento Pt_1
3 Realizzazione degli scassi nei muri portanti, per l'alloggiamento delle nuove travi lignee
4 Infilaggio delle nuove travi in legno massello stagionato di dimensione corrispondenti a quelle esistenti
5 Posa di piastre di spessoramento agli appoggi al fine di garantire la massima aderenza tra le nuove travi e l'assito
6 Posa di isolamento termico e acustico in aderenza all'intradosso dell'assito a compensazione della eliminazione del soffitto del solaio esistente
7 Posa di tavole di legno sottostanti agli isolamenti
8 Costipamento con idonea resina degli interstizi tra la faccia superiore delle travi
e l'assito preesistente
9 Smontaggio delle opere provvisionali
10 Ripristino della precedente situazione dei luoghi
11 Lucidatura del legno e pulizia finale” dovrà, pertanto, dare esecuzione alla soluzione n. 3 indicata dall'ing. operando CP_1 Per_3 dall'appartamento con la precisazione che il costo per la posa dell'isolamento di cui al punto 6 Pt_1
pagina 36 di 40 sarà a carico dell'appellante, che tende realizzare un soffitto con travi a vista, prima inesistente, con intervento migliorativo dello status quo sul piano estetico.
Quanto alle ulteriori richieste dell'appellante relativamente alle modalità esecutive, la Corte evidenzia che la ctu, letta unitamente alle osservazioni e alle precisazioni tecniche dei consulenti di parte, ha indicato le modalità di esecuzione dei lavori. Quanto, poi, alla questione dei muri in falso, il CTU si
è limitato ad evidenziare che gli stessi impediscono la rimozione dei travetti ammalorati, originariamente prospettata dall'appellante, mentre non ha previsto interventi ad hoc sotto tale profilo (cfr CTU p.12).
E) LE EPRESSIONI OFFENSIVE E LA RELATIVA RICHIESTA DI CANCELLAZIONE
La lite è stata caratterizzata da una conflittualità elevata e da toni accesi. Tuttavia, valutate le espressioni utilizzate negli scritti difensivi, la Corte ritiene che non ricorrano i presupposti di cui all'art. 89 cpc, non emergendo dalle espressioni censurate dall'appellante un intento dispregiativo ed offensivo della difesa verso CP_1 Pt_1
pur censurando anche con espressioni talora graffianti l'operato di controparte, non risulta CP_1 aver ecceduto rispetto all'esercizio del diritto di difesa, che può spingersi sino alla critica della condotta altrui anche sotto il profilo morale, nella misura in cui riguarda comunque circostanze attinenti alla causa, come nel caso di specie (Cass. 17325 del 31.8.2015). Tra l'altro il riferimento all'incapacità di intendere e volere della nelle difese del appare unicamente un Pt_1 CP_1 richiamo al certificato medico dalla stessa prodotto del 18.5.2021, che attesta una invalidità dell'appellante al 100% già dal 28.3.2001.
E' noto che “in tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte. Ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole (come, nella specie, la parola "contrabbandare", che, significando "far passare qualcosa per ciò che non è", si iscrive nella normale dialettica difensiva e, riferita ad una tesi della controparte, serve semplicemente a rafforzare l'assunto della scarsa attendibilità di tale tesi), che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario” (Cass. n. 21031 del 18.10.2016; Cass. n.
26195 del 6.12.2011). pagina 37 di 40 In applicazione dei predetti principi, la Corte ritiene che, nel caso di specie, le domande ex art. 89 cpc formulate dall'appellante non possano trovare accoglimento.
SPESE DI LITE
All'accoglimento dell'appello consegue la necessità di rivedere la regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Giova, infatti, ricordare che la Corte di Cassazione ha statuito che il giudice dell'appello “allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. n. 130/2017). Di talché, il giudice dell'impugnazione procederà – in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata – al nuovo regolamento delle spese processuali, “il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. ord. n. 1775/2017).
L'esito finale del giudizio vede vittoriosa l'appellante, il che comporta la condanna di al CP_1 pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Considerati, dunque, i parametri di cui al D.M. n.55/2014, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022
n. 147, il valore della domanda dichiarato ai fini del contributo unificato, l'effettiva attività difensiva svolta e la media difficoltà delle questioni trattate, le spese di lite sopportate da parte appellante sono liquidate, per il primo grado, nella somma di euro 5.077,00 (di cui euro 919,00 per studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 1.680,00 per fase di trattazione, euro 1.701,00 per fase decisionale), oltre al
15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge. Le spese di lite sopportate da per Pt_1 il grado di appello, tenuto conto dei medesimi parametri e dell'effettivo impegno difensivo, si liquidano in complessivi euro 5.809,00 di cui euro 1.134,00 per studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro
1.843,00 per fase istruttoria, euro 1.911,00 per fase decisionale, oltre al contributo unificato e al 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Parimenti le spese della CTU svolta in sede di appello, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico di parte appellata, in quanto soccombente.
P.Q.M.
pagina 38 di 40 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
3210/2023, pronunciata dal Tribunale di Milano, pubblicata in data 19 aprile 2023 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1. condanna a rimuovere dal bagno di proprietà esclusiva della proprietà -sito CP_1 Pt_1 nel condominio di Milano, via Plinio 29, al quarto piano- le tubazioni di scarico del proprio appartamento, posto al piano sovrastante, con relativo conglomerato cementizio, provvedendo alla nuova realizzazione dei propri scarichi al di sopra dell'assito del solaio divisorio dei piani quarto e quinto, nella sua proprietà esclusiva, e alla ricostituzione di detto assito, a propria cura e spese, nelle parti fratturate;
2. condanna a pagare a , a titolo di risarcimento del danno per i costi CP_1 Parte_1 di ripristino delle porzioni ammalorate dei soffitti e delle pareti dell'appartamento dell'appellante, la somma di euro 3.000,00, oltre accessori di legge e rivalutazione monetaria dal 28.3.2019, secondo gli indici Istat famiglie di operai ed impiegati, ed interessi legali, calcolati da allora sulla somma via via annualmente rivalutata;
3. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1 relativamente alle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare di proprietà di;
CP_1
4. ordina a di eseguire i lavori di rinforzo delle due travi del solaio tra quarto e quinto CP_1 piano, collocate in corrispondenza del bagno di proprietà secondo la soluzione n. 3 Pt_1 descritta dal CTU ing. alla pagina 14 della propria relazione finale del 13.3.2025; ordina Per_3
a di consentire a di eseguire i lavori di cui al presente punto del Parte_1 CP_1 dispositivo dal basso, accedendo alla proprietà Pt_1
5. rigetta ogni altra domanda dell'appellante;
6. condanna a pagare a a titolo di rimborso delle spese di lite di CP_1 Parte_1 primo grado, la somma di euro 5.077,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
7. condanna a pagare a , a titolo di rimborso delle spese di lite del CP_1 Parte_1 grado di appello, la somma di euro 5.809,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge, oltre contributo unificato;
8. pone le spese di ctu a carico di . CP_1
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi Il Presidente
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