Articolo 1 della Legge 27 ottobre 1951, n. 1164
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30 novembre 1951
Art. 1. Articolo unico.

L'importo della spesa per l'attuazione della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , previsto dall'art. 4, comma quarto, della legge stessa, in lire quattro milioni, viene elevato a sei milioni.
Al maggiore onere derivante dall'applicazione del precedente comma del presente articolo sara' fatto fronte con una corrispondente diminuzione dello stanziamento del capitolo 240 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1951-52, concernente "costruzione di caselli doganali, ecc.".
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 30 novembre 1951