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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/11/2025, n. 1953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1953 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 25.2.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 tec c.p.c.;
Lette le note di udienza delle parti;
Ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 1859/2023 R.G. (cui sono riuniti i seguenti giudizi:
1861/23; 1862/23; 1863/23; 1864/23; 1865/23; 1866/23; 1867/23; 3155/2023; 3156/23;
3157/23; 3158/23; 3204/2023 RG)., e vertente
TRA
(Cod. Parte_1
Fisc. ), in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ex P.IVA_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (C.F. ads80003660836), e presso i cui uffici, in via dei Mille is.221, è ope legis domiciliato
( fax 090674168). Email_1
RICORRENTE - Opponente
CONTRO
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, CP_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
, , CP_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, Controparte_12 CP_13
Tutti meglio generalizzati in atti ed elettivamente domiciliati in Palermo, nella Via
Emerico Amari n. 94, presso lo studio dell'Avv. Daniele Dalfino (C.F.
[...]
; Fax: 091.7308594; Pec: e dell'Avv. Sergio C.F._1 Email_2 TA (C.F. ; Fax: 0917308594; Pec: , C.F._2 Email_3 che li rappresentano e difendono per procura in atti.
RESISTENTI – Opposti Con OGGETTO: opposizione a
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.6.2023, l' Parte_1
, in persona dell'Assessore pro tempore, proponeva
[...] opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 61/2023, emesso in data 3.5.2023 dal
Tribunale di Patti – sez. Lavoro, con il quale veniva ingiunto all'amministrazione opponente di pagare in favore di la somma di € 1.543,80, oltre Controparte_1 interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo nonché le spese della procedura monitoria, liquidate in € 49,00 per spese, € 260,00, a titolo di retribuzione per lavoro espletato in turnazione festiva, oltre il limite contrattuale di 1/3 dei turni festivi effettuabili nell'anno.
Precisava che il credito rivendicato rappresentava un compenso di incentivazione per lavoro ordinario, prestato in turnazione nei giorni festivi oltre il limite contrattualmente previsto, in favore dei dipendenti che avessero aderito al progetto di incremento dei servizi di sicurezza e vigilanza nei siti della cultura.
Riferiva il suddetto compenso era stato individuato in sede di contrattazione decentrata, nell'ipotesi di accordo integrativo sindacale del 14.10.2020, rilevando, tuttavia, che tale accordo non era mai divenuto definitivo, in quanto non era stata trovata la necessaria copertura economica, volta a finanziare il progetto in questione.
Sulla scorta di ciò, deduceva la non dovutezza della somma ingiunta e l'inesistenza del credito rivendicato, sostenendo, peraltro, che le prestazioni di turnazione in questione, legittimamente svolte, erano state integralmente remunerate con l'indennità di turnazione per tutti i turni svolti nei festivi, in aggiunta alla retribuzione ordinaria.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio con memoria dell'11.10.2023, con la quale Controparte_1 ribadiva la sussistenza del credito fatto valere nella fase monitoria, il quale trovava fondamento nell'accordo concluso in sede di contrattazione decentrata integrativa, ove
Pag. 2 di 12 era stato previsto che il personale aderente al progetto venisse retribuito per i turni festivi espletati oltre il limite consentito mediante tale emolumento di incentivazione.
Sosteneva, altresì, la legittimità della propria pretese creditoria, atteso che l'amministrazione convenuta aveva provveduto al riconoscimento del debito con nota del Dirigente Generale prot. n. 52797 del 29/10/2021.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nel corso del giudizio, all'udienza dell'8.11.2023 venivano riuniti all'odierno giudizio quelli recanti i nn. 1861/23; 1862/23; 1863/23; 1864/23; 1865/23; 1866/23; 1867/23, riguardanti altrettanti ricorsi promossi dall' Parte_2
per opposizione ad altrettanti decreti ingiuntivi rispettivamente
[...] emessi nei suoi confronti nell'interesse di , Controparte_2 Controparte_3
, , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
Co
; indi all'udienza del 13.11.2024 venivano riuniti al CP_7 CP_8 presente giudizio anche quelli recanti i numeri 3155/2023; 3156/23; 3157/23; 3158/23;
3204/2023 R.G., anch'essi riguardanti altrettanti ricorsi promossi dall'
[...]
per opposizione ad altrettanti Parte_2 decreti ingiuntivi rispettivamente emessi nei suoi confronti nell'interesse di CP_9
[...]
, e . Controparte_10 CP_11 Controparte_12 CP_13
Indi, all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato in ragione delle seguenti motivazioni.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di giudicato esterno sollevata dalle parti resistenti, le quali assumono che i crediti azionati in via monitoria sarebbero già stati riconosciuti in via definitiva in altri analoghi procedimenti monitori, instaurati da altri dipendenti nei confronti dell'Assessorato, e non opposti dall'Amministrazione, con conseguente formazione di giudicato sostanziale.
Ed infatti, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il provvedimento giurisdizionale di merito passato in giudicato non è vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non è
Pag. 3 di 12 possibile ricavare le motivazioni della decisione e i princìpi di diritto su cui si fonda. Ne deriva che, quando, come nei casi in esame, il giudicato si sia formato per mancata opposizione a decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di un credito periodico, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente all'oggetto e alle parti del ricorso monitorio, ma – in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio - non gli è inibito di contestare i crediti per vicende riguardanti parti e prestazioni diverse (cfr. Cass. civ., sez. III, 22 giugno 2020, n.
12111).
Nel caso di specie, pertanto, mancando tale esplicita motivazione sulle specifiche questioni oggi sollevate dall'opponente, deve escludersi che ricorra una efficacia riflessa del giudicato esterno nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale.
Passando al merito della vicenda, occorre rammentare che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, ove ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto, nella veste di attore sostanziale,
l'onere di provare l'esistenza del credito, e a carico del debitore, nella veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione.
Tanto premesso, nel caso in esame, le parti opposte, con i decreti ingiuntivi oggetto delle opposizioni proposte nei giudizi qui riuniti, hanno richiesto il pagamento del lavoro ordinario prestato in turnazione festiva oltre il limite annuale contrattualmente previsto per lo svolgimento della propria attività lavorativa in giornate festive.
Tale pretesa, secondo la tesi dei lavoratori opposti, troverebbe fondamento nell'accordo integrativo sindacale del 14/10/2020, con cui le parti avrebbero stabilito di riconoscere ai dipendenti aderenti all'iniziativa di incremento dei servizi di sicurezza e vigilanza nei siti della cultura un compenso di incentivazione per le prestazioni espletate in turni festivi eccedenti il limite di 1/3 previsto dal CCNL di categoria.
In detto accordo, le parti sindacali avrebbero anche individuato la somma necessaria alla copertura del fabbisogno economico per il pagamento di dette prestazioni lavorative.
Pag. 4 di 12 Orbene, dalla documentazione in atti, si evince che il compenso di incentivazione, oggetto di odierna contestazione, è stato evidentemente concordato dalle parti sindacali, nell'ambito di una mera ipotesi di accordo integrativo sindacale, formulata in sede di contrattazione decentrata.
Tuttavia, come emerge dal compendio probatorio fornito dall'amministrazione opponente, tale ipotesi di accordo non è mai stata formalizzata in via definitiva.
Al fine di inquadrare la fattispecie, occorre richiamare la normativa applicabile contenuta nel d.lgs. n. 165/2001, che all'art. 40 stabilisce che “3 bis: Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. […] 3-quinques.
Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale
o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del
Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.
[…] 3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo
40- bis, comma 1. 4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con
Pag. 5 di 12 i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.”
L'art. 40-bis dello stesso decreto legislativo prevede inoltre che: “1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.”
Sulla scorta di ciò, nel caso di specie, come emerge dall'esame della documentazione in atti, la copertura finanziaria necessaria alla definizione dell'accordo e ai fini della sua validità, come normativamente previsto, non è stata rinvenuta.
Nel ricostruire l'iter burocratico seguito dall'amministrazione opponente, va premesso che, come si legge nell'ipotesi di accordo sindacale, il previsto compenso aggiuntivo di incentivazione avrebbe dovuto essere finanziato con fondi ricavati dalla vendita dei biglietti d'ingresso dei vari siti culturali.
Sulla scorta di tale ipotesi di accordo sindacale, il Dirigente Generale del
[...]
con nota prot. n. 38874 del 08/10/2020, come rettificata dalla successiva CP_14 nota prot. n. 41078 del 20/10/2020, ha richiesto l'iscrizione in bilancio della somma individuata in sede sindacale per l'attività di vigilanza nei siti culturali di cui al progetto in questione, per il tramite della Ragioneria Generale che, con nota prot. n. 41208 del
20/10/2020, ne ha attestato la copertura.
Tuttavia, a fronte di tale richiesta, gli uffici competenti dell'Assessorato dell'Economia,
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro in ragione di una interpretazione restrittiva del citato art. 7 l.r. 10/1999, hanno negato la chiesta copertura finanziaria.
Invero, il Dipartimento al bilancio ha ritenuto che il capitolo individuato per la copertura della spesa in questione fosse limitata ai soli anni 2018 e 2019, in ragione di quanto disposto art. 7 della l.r. 10/1999, come modificata dall'art. 8 l.r. 8/2018, secondo cui: “1. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso dei luoghi della
Pag. 6 di 12 cultura sono destinati, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, all per la realizzazione Parte_2 degli interventi di sicurezza, di conservazione, di vigilanza o di valorizzazione dei siti, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, anche delle strutture di pertinenza. 1 bis. Gli introiti di cui al comma 1 sono destinati all
[...]
per le finalità dello stesso comma, per l'anno Parte_2
2018 nella percentuale del 60 per cento e per l'anno 2019 nella percentuale del 100 per cento”.
A fronte di tale riscontro negativo, pur in presenza di un parere estensivo del suddetto vincolo alle annualità successive al 2018 e 2019, reso successivamente dall'Ufficio legale e legislativo della , il Servizio al Bilancio e Programmazione, la Parte_1
Ragioneria Generale della Regione con nota prot. n. 5649 del 21/01/2022 ha comunque attestato l'impossibilità di trovare la copertura finanziaria necessaria al sostenimento della spesa, concludendo che l'accordo sindacale era stato siglato in assenza di preventiva copertura finanziaria iscritta in bilancio.
Ne deriva che, in mancanza di copertura finanziaria in bilancio per la spesa relativa alla remunerazione del personale impiegato nel progetto, l'accordo sindacale in questione non può considerarsi formalizzato e definito, atteso che la predetta copertura finanziaria deve considerarsi quale elemento di validità per la positiva definizione dell'accordo stesso.
Conseguentemente, il credito retributivo oggi rivendicato sulla scorta del menzionato accordo sindacale non può considerarsi certo ed esigibile, essendo venuto meno l'atto da cui tale compenso traeva origine.
Peraltro, non può aderirsi neppure alla tesi delle parti opposte, secondo cui i crediti rivendicati troverebbero fondamento nell'atto con cui il Direttore Generale del avrebbe riconosciuto il debito CP_14 Parte_1 dell'amministrazione nei confronti dei propri dipendenti.
A ben vedere, infatti, la nota prot. n° 52797 del 29/10/2021, citata dalle parti opposte come prova del riconoscimento del debito, appare una mera integrazione di documentazione, inoltrata nell'ambito di una corrispondenza intrattenuta con la
Pag. 7 di 12 Ragioneria centrale dei Beni Culturali al fine di verificare se fosse possibile il riconoscimento delle somme quale debito fuori bilancio.
Tale atto, pertanto, non può essere interpretato quale dichiarazione di riconoscimento di debito e, non essendo stata provata la positiva conclusione dell'iter normativo previsto per il riconoscimento del debito fuori bilancio nella relativa legge di stabilità, la superiore tesi non può essere accolta.
Cionondimeno, senza venire meno alle superiori argomentazioni, deve in ogni caso ritenersi che le pretese creditorie oggi rivendicate, come dedotto e provato dall'amministrazione opponente, sono state già soddisfatte.
Invero, l'art. 5 del Contratto Collettivo decentrato integrativo Ford 2020 ha previsto che
“ai sensi dell'art. 9 comma 7 lett. e) per il personale inserito nell'area vigilanza, conservazione, e fruizione del patrimonio culturale si concorda l'elevazione del limite previsto dall'articolo 28 del CCRL vigente comparto non dirigenziale stante la necessità di garantire gli standard di tutela, vigilanza e sicurezza dei luoghi della cultura, finalizzati alla fruizione. Tale deroga, non può superare i 2/3 dei festivi infrasettimanali, nel corso dell'anno solare di riferimento”.
Tanto premesso, la prestazione lavorativa sulla cui base è stata formulata la pretesa monitoria risulta comunque qualificabile come una articolazione in turni del normale orario di lavoro, il cui svolgimento, come risulta dal compendio probatorio fornito da parte opponente, è stato retribuito come da contratto con l'indennità di turnazione per tutti i turni svolti nei festivi, in aggiunta alla retribuzione ordinaria.
Ed infatti, dai cedolini in atti e dai relativi mandati di pagamento, risulta che l'indennità di turnazione in questione per l'anno 2020 è stata corrisposta ai dipendenti con i predetti mandato di pagamento, con i quali è stato disposto il pagamento in favore delle parti opposte delle somme dovute per i turni festivi svolti nell'anno 2020.
Tanto premesso, va rilevato che le anzidette considerazioni determinano anche l'assorbimento della domanda subordinata dell'opposto, relativa alla necessità di retribuire comunque le prestazioni effettuate a favore dell'amministrazione ex art. 2126
c.c.. Ed infatti, se è vero il presupposto di tale tesi è la mancata retribuzione del lavoro di fatto reso anche in caso di nullità del titolo, è doveroso rilevare che nel caso in esame
Pag. 8 di 12 le prestazioni di turnazione espletate sono state comunque retribuite come previsto dalla contrattazione decentrata.
Per tutte le superiori argomentazioni, l'opposizione come sopra proposta non può che essere accolta e i seguenti decreti ingiuntivi opposti in tutti i giudizi qui riuniti, devono essere revocati:
1) decreto ingiuntivo n. 61/23, emesso su istanza di dal Tribunale di Controparte_1
Patti – sez. Lavoro nell'ambito del procedimento n. 4353/22 R.G., con cui è stato ingiunto, concedendo la provvisoria esecuzione, il pagamento della somma di €
1.543,80, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo nonché le spese della presente procedura, liquidate in € 49,00 per spese ed € 280,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA, CPA;
2) decreto ingiuntivo n. 579/2022, emesso su istanza di dal Tribunale Controparte_3 di Patti – sez. Lavoro nell'ambito del procedimento n. 4519/22 R.G., con cui è stato ingiunto, concedendo la provvisoria esecuzione, il pagamento della somma di €
2.816,55, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo nonché le spese della presente procedura, liquidate in € 49,00 per spese ed € 280,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA, CPA come per legge;
3) decreto ingiuntivo n. 64/2023, emesso su istanza di dal Controparte_4
Tribunale di Patti – sez. Lavoro nell'ambito del procedimento n. 4354/22 R.G., con cui
è stato ingiunto, concedendo la provvisoria esecuzione, il pagamento della somma di €
2.168,80, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo nonché le spese della presente procedura, liquidate in € 49,00 per spese ed € 280,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA, CPA come per legge;
4) decreto ingiuntivo n. 65/2023, emesso su istanza di Magistro Rossella dal Tribunale di Patti – sez. Lavoro nell'ambito del procedimento n. 4355/22 R.G., con cui è stato ingiunto, concedendo la provvisoria esecuzione, il pagamento della somma di € 900,55, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo nonché le spese della presente procedura, liquidate in € 21,50 per spese ed € 250,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA, CPA come per legge;
5) decreto ingiuntivo n. 70/2023, emesso su istanza di dal Tribunale Controparte_8 di Patti – sez. Lavoro nell'ambito del procedimento n. 4356/22 R.G., con cui è stato
Pag. 9 di 12 ingiunto, concedendo la provvisoria esecuzione, il pagamento della somma di € 771,90, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo nonché le spese della presente procedura, liquidate in € 21,50 per spese ed € 250,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA, CPA come per legge;
6) decreto ingiuntivo n. 67/2023, emesso su istanza di dal Tribunale Controparte_7 di Patti – sez. Lavoro nell'ambito del procedimento n. 4518/22 R.G., con cui è stato ingiunto, concedendo la provvisoria esecuzione, il pagamento della somma di €
1415,15, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo nonché le spese della presente procedura, liquidate in € 49,00 per spese ed € 260,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA, CPA come per legge;
7) decreto ingiuntivo n. 63/2023, emesso su istanza di dal Tribunale Controparte_5 di Patti – sez. Lavoro nell'ambito del procedimento n. 4531/22 R.G., con cui è stato ingiunto, concedendo la provvisoria esecuzione, il pagamento della somma di €
2.830,30, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo nonché le spese della presente procedura, liquidate in € 49,00 per spese ed € 280,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA, CPA come per legge;
8) decreto ingiuntivo n. 68/2023, emesso su istanza di Controparte_6
dal Tribunale di Patti – sez. Lavoro nell'ambito del procedimento n.
[...]
4517/22 R.G., con cui è stato ingiunto, concedendo la provvisoria esecuzione, il pagamento della somma di € 2.444,35, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo nonché le spese della presente procedura, liquidate in € 49,00 per spese ed €
280,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA, CPA come per legge;
9) decreto ingiuntivo n. 173/2023, emesso su istanza di dal CP_9 CP_9
Tribunale di Patti – sez. Lavoro nell'ambito del procedimento n. 2160/23 R.G., con cui
è stato ingiunto, concedendo la provvisoria esecuzione, il pagamento della somma di €
1.219,95, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo nonché le spese della presente procedura, liquidate in € 49,00 per spese ed € 300,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA, CPA;
10) decreto ingiuntivo n. 141/2023, emesso su istanza di dal Controparte_10
Tribunale di Patti – sez. Lavoro nell'ambito del procedimento n. 1341/23 R.G., con cui
Pag. 10 di 12 è stato ingiunto, concedendo la provvisoria esecuzione, il pagamento della somma di €
4.130,94, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo nonché le spese della presente procedura, liquidate in € 49,00 per spese ed € 300,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA, CPA come per legge;
11) decreto ingiuntivo n. 174/2023, emesso su istanza di dal Tribunale di CP_11
Patti – sez. Lavoro nell'ambito del procedimento n. 2161/23 R.G., con cui è stato ingiunto, concedendo la provvisoria esecuzione, il pagamento della somma di €
1.626,60, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo nonché le spese della presente procedura, liquidate in € 49,00 per spese ed € 300,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA, CPA come per legge;
12) decreto ingiuntivo n. 167/2023, emesso su istanza di dal Controparte_12
Tribunale di Patti – sez. Lavoro nell'ambito del procedimento n. 2162/23 R.G., con cui
è stato ingiunto, concedendo la provvisoria esecuzione, il pagamento della somma di €
2444,35, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo nonché le spese della presente procedura, liquidate in € 49,00 per spese ed € 300,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA, CPA come per legge;
13) decreto ingiuntivo n. 180/2023, emesso su istanza di. dal Tribunale CP_13 di Patti – sez. Lavoro nell'ambito del procedimento n. 2583/23 R.G., con cui è stato ingiunto, concedendo la provvisoria esecuzione, il pagamento della somma di € 271,10, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo nonché le spese della presente procedura, liquidate in € 21,50 per spese ed € 240,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA, CPA come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto dei parametri del D.M. n. 147/22, si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'aumento previsto per la pluralità di parti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro,
Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle opposizioni a decreto ingiuntivo come sopra proposte dall'
[...]
, in persona dell'Assessore pro Parte_1 tempore, così provvede:
Pag. 11 di 12 1) In accoglimento dell'opposizione, revoca tutti i decreti ingiuntivi opposti e meglio indicati in motivazione dai n. 1 a 13:
2) ON , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
e , in solido tra loro, a pagare CP_11 Controparte_12 CP_13 all' Parte_1
, in persona dell'Assessore pro tempore le spese di lite, che liquida in
[...] complessivi e 554,50 per spese ed € 5256,00, per onorari, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Patti, 11/11/2025.
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dott. Fabio Licata
Pag. 12 di 12
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 25.2.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 tec c.p.c.;
Lette le note di udienza delle parti;
Ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 1859/2023 R.G. (cui sono riuniti i seguenti giudizi:
1861/23; 1862/23; 1863/23; 1864/23; 1865/23; 1866/23; 1867/23; 3155/2023; 3156/23;
3157/23; 3158/23; 3204/2023 RG)., e vertente
TRA
(Cod. Parte_1
Fisc. ), in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ex P.IVA_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (C.F. ads80003660836), e presso i cui uffici, in via dei Mille is.221, è ope legis domiciliato
( fax 090674168). Email_1
RICORRENTE - Opponente
CONTRO
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, CP_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
, , CP_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, Controparte_12 CP_13
Tutti meglio generalizzati in atti ed elettivamente domiciliati in Palermo, nella Via
Emerico Amari n. 94, presso lo studio dell'Avv. Daniele Dalfino (C.F.
[...]
; Fax: 091.7308594; Pec: e dell'Avv. Sergio C.F._1 Email_2 TA (C.F. ; Fax: 0917308594; Pec: , C.F._2 Email_3 che li rappresentano e difendono per procura in atti.
RESISTENTI – Opposti Con OGGETTO: opposizione a
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.6.2023, l' Parte_1
, in persona dell'Assessore pro tempore, proponeva
[...] opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 61/2023, emesso in data 3.5.2023 dal
Tribunale di Patti – sez. Lavoro, con il quale veniva ingiunto all'amministrazione opponente di pagare in favore di la somma di € 1.543,80, oltre Controparte_1 interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo nonché le spese della procedura monitoria, liquidate in € 49,00 per spese, € 260,00, a titolo di retribuzione per lavoro espletato in turnazione festiva, oltre il limite contrattuale di 1/3 dei turni festivi effettuabili nell'anno.
Precisava che il credito rivendicato rappresentava un compenso di incentivazione per lavoro ordinario, prestato in turnazione nei giorni festivi oltre il limite contrattualmente previsto, in favore dei dipendenti che avessero aderito al progetto di incremento dei servizi di sicurezza e vigilanza nei siti della cultura.
Riferiva il suddetto compenso era stato individuato in sede di contrattazione decentrata, nell'ipotesi di accordo integrativo sindacale del 14.10.2020, rilevando, tuttavia, che tale accordo non era mai divenuto definitivo, in quanto non era stata trovata la necessaria copertura economica, volta a finanziare il progetto in questione.
Sulla scorta di ciò, deduceva la non dovutezza della somma ingiunta e l'inesistenza del credito rivendicato, sostenendo, peraltro, che le prestazioni di turnazione in questione, legittimamente svolte, erano state integralmente remunerate con l'indennità di turnazione per tutti i turni svolti nei festivi, in aggiunta alla retribuzione ordinaria.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio con memoria dell'11.10.2023, con la quale Controparte_1 ribadiva la sussistenza del credito fatto valere nella fase monitoria, il quale trovava fondamento nell'accordo concluso in sede di contrattazione decentrata integrativa, ove
Pag. 2 di 12 era stato previsto che il personale aderente al progetto venisse retribuito per i turni festivi espletati oltre il limite consentito mediante tale emolumento di incentivazione.
Sosteneva, altresì, la legittimità della propria pretese creditoria, atteso che l'amministrazione convenuta aveva provveduto al riconoscimento del debito con nota del Dirigente Generale prot. n. 52797 del 29/10/2021.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nel corso del giudizio, all'udienza dell'8.11.2023 venivano riuniti all'odierno giudizio quelli recanti i nn. 1861/23; 1862/23; 1863/23; 1864/23; 1865/23; 1866/23; 1867/23, riguardanti altrettanti ricorsi promossi dall' Parte_2
per opposizione ad altrettanti decreti ingiuntivi rispettivamente
[...] emessi nei suoi confronti nell'interesse di , Controparte_2 Controparte_3
, , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
Co
; indi all'udienza del 13.11.2024 venivano riuniti al CP_7 CP_8 presente giudizio anche quelli recanti i numeri 3155/2023; 3156/23; 3157/23; 3158/23;
3204/2023 R.G., anch'essi riguardanti altrettanti ricorsi promossi dall'
[...]
per opposizione ad altrettanti Parte_2 decreti ingiuntivi rispettivamente emessi nei suoi confronti nell'interesse di CP_9
[...]
, e . Controparte_10 CP_11 Controparte_12 CP_13
Indi, all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato in ragione delle seguenti motivazioni.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di giudicato esterno sollevata dalle parti resistenti, le quali assumono che i crediti azionati in via monitoria sarebbero già stati riconosciuti in via definitiva in altri analoghi procedimenti monitori, instaurati da altri dipendenti nei confronti dell'Assessorato, e non opposti dall'Amministrazione, con conseguente formazione di giudicato sostanziale.
Ed infatti, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il provvedimento giurisdizionale di merito passato in giudicato non è vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non è
Pag. 3 di 12 possibile ricavare le motivazioni della decisione e i princìpi di diritto su cui si fonda. Ne deriva che, quando, come nei casi in esame, il giudicato si sia formato per mancata opposizione a decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di un credito periodico, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente all'oggetto e alle parti del ricorso monitorio, ma – in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio - non gli è inibito di contestare i crediti per vicende riguardanti parti e prestazioni diverse (cfr. Cass. civ., sez. III, 22 giugno 2020, n.
12111).
Nel caso di specie, pertanto, mancando tale esplicita motivazione sulle specifiche questioni oggi sollevate dall'opponente, deve escludersi che ricorra una efficacia riflessa del giudicato esterno nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale.
Passando al merito della vicenda, occorre rammentare che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, ove ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto, nella veste di attore sostanziale,
l'onere di provare l'esistenza del credito, e a carico del debitore, nella veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione.
Tanto premesso, nel caso in esame, le parti opposte, con i decreti ingiuntivi oggetto delle opposizioni proposte nei giudizi qui riuniti, hanno richiesto il pagamento del lavoro ordinario prestato in turnazione festiva oltre il limite annuale contrattualmente previsto per lo svolgimento della propria attività lavorativa in giornate festive.
Tale pretesa, secondo la tesi dei lavoratori opposti, troverebbe fondamento nell'accordo integrativo sindacale del 14/10/2020, con cui le parti avrebbero stabilito di riconoscere ai dipendenti aderenti all'iniziativa di incremento dei servizi di sicurezza e vigilanza nei siti della cultura un compenso di incentivazione per le prestazioni espletate in turni festivi eccedenti il limite di 1/3 previsto dal CCNL di categoria.
In detto accordo, le parti sindacali avrebbero anche individuato la somma necessaria alla copertura del fabbisogno economico per il pagamento di dette prestazioni lavorative.
Pag. 4 di 12 Orbene, dalla documentazione in atti, si evince che il compenso di incentivazione, oggetto di odierna contestazione, è stato evidentemente concordato dalle parti sindacali, nell'ambito di una mera ipotesi di accordo integrativo sindacale, formulata in sede di contrattazione decentrata.
Tuttavia, come emerge dal compendio probatorio fornito dall'amministrazione opponente, tale ipotesi di accordo non è mai stata formalizzata in via definitiva.
Al fine di inquadrare la fattispecie, occorre richiamare la normativa applicabile contenuta nel d.lgs. n. 165/2001, che all'art. 40 stabilisce che “3 bis: Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. […] 3-quinques.
Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale
o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del
Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.
[…] 3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo
40- bis, comma 1. 4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con
Pag. 5 di 12 i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.”
L'art. 40-bis dello stesso decreto legislativo prevede inoltre che: “1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.”
Sulla scorta di ciò, nel caso di specie, come emerge dall'esame della documentazione in atti, la copertura finanziaria necessaria alla definizione dell'accordo e ai fini della sua validità, come normativamente previsto, non è stata rinvenuta.
Nel ricostruire l'iter burocratico seguito dall'amministrazione opponente, va premesso che, come si legge nell'ipotesi di accordo sindacale, il previsto compenso aggiuntivo di incentivazione avrebbe dovuto essere finanziato con fondi ricavati dalla vendita dei biglietti d'ingresso dei vari siti culturali.
Sulla scorta di tale ipotesi di accordo sindacale, il Dirigente Generale del
[...]
con nota prot. n. 38874 del 08/10/2020, come rettificata dalla successiva CP_14 nota prot. n. 41078 del 20/10/2020, ha richiesto l'iscrizione in bilancio della somma individuata in sede sindacale per l'attività di vigilanza nei siti culturali di cui al progetto in questione, per il tramite della Ragioneria Generale che, con nota prot. n. 41208 del
20/10/2020, ne ha attestato la copertura.
Tuttavia, a fronte di tale richiesta, gli uffici competenti dell'Assessorato dell'Economia,
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro in ragione di una interpretazione restrittiva del citato art. 7 l.r. 10/1999, hanno negato la chiesta copertura finanziaria.
Invero, il Dipartimento al bilancio ha ritenuto che il capitolo individuato per la copertura della spesa in questione fosse limitata ai soli anni 2018 e 2019, in ragione di quanto disposto art. 7 della l.r. 10/1999, come modificata dall'art. 8 l.r. 8/2018, secondo cui: “1. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso dei luoghi della
Pag. 6 di 12 cultura sono destinati, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, all per la realizzazione Parte_2 degli interventi di sicurezza, di conservazione, di vigilanza o di valorizzazione dei siti, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, anche delle strutture di pertinenza. 1 bis. Gli introiti di cui al comma 1 sono destinati all
[...]
per le finalità dello stesso comma, per l'anno Parte_2
2018 nella percentuale del 60 per cento e per l'anno 2019 nella percentuale del 100 per cento”.
A fronte di tale riscontro negativo, pur in presenza di un parere estensivo del suddetto vincolo alle annualità successive al 2018 e 2019, reso successivamente dall'Ufficio legale e legislativo della , il Servizio al Bilancio e Programmazione, la Parte_1
Ragioneria Generale della Regione con nota prot. n. 5649 del 21/01/2022 ha comunque attestato l'impossibilità di trovare la copertura finanziaria necessaria al sostenimento della spesa, concludendo che l'accordo sindacale era stato siglato in assenza di preventiva copertura finanziaria iscritta in bilancio.
Ne deriva che, in mancanza di copertura finanziaria in bilancio per la spesa relativa alla remunerazione del personale impiegato nel progetto, l'accordo sindacale in questione non può considerarsi formalizzato e definito, atteso che la predetta copertura finanziaria deve considerarsi quale elemento di validità per la positiva definizione dell'accordo stesso.
Conseguentemente, il credito retributivo oggi rivendicato sulla scorta del menzionato accordo sindacale non può considerarsi certo ed esigibile, essendo venuto meno l'atto da cui tale compenso traeva origine.
Peraltro, non può aderirsi neppure alla tesi delle parti opposte, secondo cui i crediti rivendicati troverebbero fondamento nell'atto con cui il Direttore Generale del avrebbe riconosciuto il debito CP_14 Parte_1 dell'amministrazione nei confronti dei propri dipendenti.
A ben vedere, infatti, la nota prot. n° 52797 del 29/10/2021, citata dalle parti opposte come prova del riconoscimento del debito, appare una mera integrazione di documentazione, inoltrata nell'ambito di una corrispondenza intrattenuta con la
Pag. 7 di 12 Ragioneria centrale dei Beni Culturali al fine di verificare se fosse possibile il riconoscimento delle somme quale debito fuori bilancio.
Tale atto, pertanto, non può essere interpretato quale dichiarazione di riconoscimento di debito e, non essendo stata provata la positiva conclusione dell'iter normativo previsto per il riconoscimento del debito fuori bilancio nella relativa legge di stabilità, la superiore tesi non può essere accolta.
Cionondimeno, senza venire meno alle superiori argomentazioni, deve in ogni caso ritenersi che le pretese creditorie oggi rivendicate, come dedotto e provato dall'amministrazione opponente, sono state già soddisfatte.
Invero, l'art. 5 del Contratto Collettivo decentrato integrativo Ford 2020 ha previsto che
“ai sensi dell'art. 9 comma 7 lett. e) per il personale inserito nell'area vigilanza, conservazione, e fruizione del patrimonio culturale si concorda l'elevazione del limite previsto dall'articolo 28 del CCRL vigente comparto non dirigenziale stante la necessità di garantire gli standard di tutela, vigilanza e sicurezza dei luoghi della cultura, finalizzati alla fruizione. Tale deroga, non può superare i 2/3 dei festivi infrasettimanali, nel corso dell'anno solare di riferimento”.
Tanto premesso, la prestazione lavorativa sulla cui base è stata formulata la pretesa monitoria risulta comunque qualificabile come una articolazione in turni del normale orario di lavoro, il cui svolgimento, come risulta dal compendio probatorio fornito da parte opponente, è stato retribuito come da contratto con l'indennità di turnazione per tutti i turni svolti nei festivi, in aggiunta alla retribuzione ordinaria.
Ed infatti, dai cedolini in atti e dai relativi mandati di pagamento, risulta che l'indennità di turnazione in questione per l'anno 2020 è stata corrisposta ai dipendenti con i predetti mandato di pagamento, con i quali è stato disposto il pagamento in favore delle parti opposte delle somme dovute per i turni festivi svolti nell'anno 2020.
Tanto premesso, va rilevato che le anzidette considerazioni determinano anche l'assorbimento della domanda subordinata dell'opposto, relativa alla necessità di retribuire comunque le prestazioni effettuate a favore dell'amministrazione ex art. 2126
c.c.. Ed infatti, se è vero il presupposto di tale tesi è la mancata retribuzione del lavoro di fatto reso anche in caso di nullità del titolo, è doveroso rilevare che nel caso in esame
Pag. 8 di 12 le prestazioni di turnazione espletate sono state comunque retribuite come previsto dalla contrattazione decentrata.
Per tutte le superiori argomentazioni, l'opposizione come sopra proposta non può che essere accolta e i seguenti decreti ingiuntivi opposti in tutti i giudizi qui riuniti, devono essere revocati:
1) decreto ingiuntivo n. 61/23, emesso su istanza di dal Tribunale di Controparte_1
Patti – sez. Lavoro nell'ambito del procedimento n. 4353/22 R.G., con cui è stato ingiunto, concedendo la provvisoria esecuzione, il pagamento della somma di €
1.543,80, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo nonché le spese della presente procedura, liquidate in € 49,00 per spese ed € 280,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA, CPA;
2) decreto ingiuntivo n. 579/2022, emesso su istanza di dal Tribunale Controparte_3 di Patti – sez. Lavoro nell'ambito del procedimento n. 4519/22 R.G., con cui è stato ingiunto, concedendo la provvisoria esecuzione, il pagamento della somma di €
2.816,55, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo nonché le spese della presente procedura, liquidate in € 49,00 per spese ed € 280,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA, CPA come per legge;
3) decreto ingiuntivo n. 64/2023, emesso su istanza di dal Controparte_4
Tribunale di Patti – sez. Lavoro nell'ambito del procedimento n. 4354/22 R.G., con cui
è stato ingiunto, concedendo la provvisoria esecuzione, il pagamento della somma di €
2.168,80, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo nonché le spese della presente procedura, liquidate in € 49,00 per spese ed € 280,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA, CPA come per legge;
4) decreto ingiuntivo n. 65/2023, emesso su istanza di Magistro Rossella dal Tribunale di Patti – sez. Lavoro nell'ambito del procedimento n. 4355/22 R.G., con cui è stato ingiunto, concedendo la provvisoria esecuzione, il pagamento della somma di € 900,55, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo nonché le spese della presente procedura, liquidate in € 21,50 per spese ed € 250,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA, CPA come per legge;
5) decreto ingiuntivo n. 70/2023, emesso su istanza di dal Tribunale Controparte_8 di Patti – sez. Lavoro nell'ambito del procedimento n. 4356/22 R.G., con cui è stato
Pag. 9 di 12 ingiunto, concedendo la provvisoria esecuzione, il pagamento della somma di € 771,90, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo nonché le spese della presente procedura, liquidate in € 21,50 per spese ed € 250,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA, CPA come per legge;
6) decreto ingiuntivo n. 67/2023, emesso su istanza di dal Tribunale Controparte_7 di Patti – sez. Lavoro nell'ambito del procedimento n. 4518/22 R.G., con cui è stato ingiunto, concedendo la provvisoria esecuzione, il pagamento della somma di €
1415,15, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo nonché le spese della presente procedura, liquidate in € 49,00 per spese ed € 260,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA, CPA come per legge;
7) decreto ingiuntivo n. 63/2023, emesso su istanza di dal Tribunale Controparte_5 di Patti – sez. Lavoro nell'ambito del procedimento n. 4531/22 R.G., con cui è stato ingiunto, concedendo la provvisoria esecuzione, il pagamento della somma di €
2.830,30, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo nonché le spese della presente procedura, liquidate in € 49,00 per spese ed € 280,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA, CPA come per legge;
8) decreto ingiuntivo n. 68/2023, emesso su istanza di Controparte_6
dal Tribunale di Patti – sez. Lavoro nell'ambito del procedimento n.
[...]
4517/22 R.G., con cui è stato ingiunto, concedendo la provvisoria esecuzione, il pagamento della somma di € 2.444,35, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo nonché le spese della presente procedura, liquidate in € 49,00 per spese ed €
280,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA, CPA come per legge;
9) decreto ingiuntivo n. 173/2023, emesso su istanza di dal CP_9 CP_9
Tribunale di Patti – sez. Lavoro nell'ambito del procedimento n. 2160/23 R.G., con cui
è stato ingiunto, concedendo la provvisoria esecuzione, il pagamento della somma di €
1.219,95, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo nonché le spese della presente procedura, liquidate in € 49,00 per spese ed € 300,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA, CPA;
10) decreto ingiuntivo n. 141/2023, emesso su istanza di dal Controparte_10
Tribunale di Patti – sez. Lavoro nell'ambito del procedimento n. 1341/23 R.G., con cui
Pag. 10 di 12 è stato ingiunto, concedendo la provvisoria esecuzione, il pagamento della somma di €
4.130,94, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo nonché le spese della presente procedura, liquidate in € 49,00 per spese ed € 300,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA, CPA come per legge;
11) decreto ingiuntivo n. 174/2023, emesso su istanza di dal Tribunale di CP_11
Patti – sez. Lavoro nell'ambito del procedimento n. 2161/23 R.G., con cui è stato ingiunto, concedendo la provvisoria esecuzione, il pagamento della somma di €
1.626,60, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo nonché le spese della presente procedura, liquidate in € 49,00 per spese ed € 300,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA, CPA come per legge;
12) decreto ingiuntivo n. 167/2023, emesso su istanza di dal Controparte_12
Tribunale di Patti – sez. Lavoro nell'ambito del procedimento n. 2162/23 R.G., con cui
è stato ingiunto, concedendo la provvisoria esecuzione, il pagamento della somma di €
2444,35, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo nonché le spese della presente procedura, liquidate in € 49,00 per spese ed € 300,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA, CPA come per legge;
13) decreto ingiuntivo n. 180/2023, emesso su istanza di. dal Tribunale CP_13 di Patti – sez. Lavoro nell'ambito del procedimento n. 2583/23 R.G., con cui è stato ingiunto, concedendo la provvisoria esecuzione, il pagamento della somma di € 271,10, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo nonché le spese della presente procedura, liquidate in € 21,50 per spese ed € 240,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA, CPA come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto dei parametri del D.M. n. 147/22, si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'aumento previsto per la pluralità di parti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro,
Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle opposizioni a decreto ingiuntivo come sopra proposte dall'
[...]
, in persona dell'Assessore pro Parte_1 tempore, così provvede:
Pag. 11 di 12 1) In accoglimento dell'opposizione, revoca tutti i decreti ingiuntivi opposti e meglio indicati in motivazione dai n. 1 a 13:
2) ON , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
e , in solido tra loro, a pagare CP_11 Controparte_12 CP_13 all' Parte_1
, in persona dell'Assessore pro tempore le spese di lite, che liquida in
[...] complessivi e 554,50 per spese ed € 5256,00, per onorari, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Patti, 11/11/2025.
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dott. Fabio Licata
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