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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 16/12/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1271/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci, a seguito dell'udienza del 16/12/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa promossa da:
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(TE) e residente in [...] - Frazione Santa Lucia, elettivamente domiciliato in Teramo, Corso De Michetti, n. 28, presso e nello studio dell'Avv.
AN SC (c.f. . CodiceFiscale_2 Email_1 [...]
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Email_2
RICORRENTE
Contro
l' Controparte_1
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2 alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Controparte_3
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
e (cf. – Email_3 Parte_2 CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, Email_4
37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“1) Dichiarare che l'esponente è affetto da due malattie professionali contratte in data 14.12.2022 e 13.06.2023 contraddistinte rispettivamente con il protocollo Istituto n.
CP_1 519332944 e n. 519335312, diagnosticate la prima come ernia discale e la seconda come sindrome da conflitto spalla destra e sinistra, entrambe di origine professionale e che a causa delle contratte malattie professionali, residua un danno biologico da invalidità permanente nella misura complessiva del 21% di cui 12% per la malattia professionale del 14.12.2022 ( protocollo Istituto n. 519332944) e di un ulteriore 10% per la malattia professionale del
CP_1 13.06.2023 (protocollo Istituto n. 519335312), o superiore al minimo di legge o
CP_1 comunque in quella diversa misura che risulterà di giustizia;
2) dichiarare di conseguenza che esso istante ha diritto alla liquidazione delle prestazioni dovute ai sensi del D. Lgs. N. 38/2000 per il danno biologico permanente nella misura 12% per la malattia professionale del 14.12.2022 ( protocollo Istituto n. 519332944) e di un
CP_1 ulteriore 10% per la malattia professionale del 13.06.2023 (protocollo Istituto n.
CP_1 519335312), per un totale complessivo del 21% (rendita unica) o superiore al minimo di legge o comunque in quella diversa misura corrispondente al grado di inabilità che sarà dimostrata in corso di causa;
3) di conseguenza condannare in persona del suo direttore pro-tempore - sede di CP_1 Teramo- a liquidare e corrispondere in favore di esso istante tutte quelle somme che gli saranno dovute ai sensi di legge oltre interessi come per legge;
4) con condanna di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Parte resistente:
“nel merito: rigettare la domanda proposta dal ricorrente perche' infondata per le suesposte ragioni. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio ex art. 42 L.326/2003 c.11.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, , con Parte_1 ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 24.06.2024, conveniva in giudizio l' , al CP_1 fine di vedersi accertata la natura professionale delle denunciate malattie - ernia discale e sindrome da conflitto spalla destra e sinistra - presentate in via amministrativa rispettivamente in data 14.12.2022 (n. 519332944) ed in data 13.06.2023 (n. 519335312) e non accolte dall' , nonché condannare l' alla liquidazione delle prestazioni di legge in CP_1 CP_1 conseguenza del danno biologico permanente subito nella misura complessiva del 21% (12%
Ernia discale e 10% Conflitto spalla destra e sinistra).
A sostegno della domanda deduceva:
- di aver svolto attività lavorativa dal 1978 sino al 31.12.2021, per otto ore al giorno su cinque giorni alla settimana, presso diverse imprese: 1) dal 1978 al 08.02.1980 come apprendista artigiano meccanico e poi falegname;
2) in seguito come dipendente con la qualifica di operaio addetto al facchinaggio ed industria tessile presso le società Pedicone
2 AS & C. snc, ON AN, CA & IE SNC e ditta ON NI;
3) dal 01.02.1991 fino al 31.12.2021 come operaio manovale- muratore;
- che nello svolgimento dell'attività lavorativa, utilizzava il motopicche per effettuare tracce e scavi, trasportava a spalle sacchi di cemento per la produzione del calcestruzzo, trasportava a braccia sacchi di malta del peso superiore ai 30 Kg. ed a spalle blocchi di portanti e forati del peso superiore ai 25 Kg. cadauno, oltre a realizzare le impalcature in ferro;
- che le predette lavorazioni hanno comportato a carico delle braccia, delle spalle e della colonna vertebrale continue sollecitazioni ed il mantenimento di posture incongrue;
- che avanzate in via amministrativa le domande per il riconoscimento delle malattie professionali, le stesse sono state rigettate dall' per l'inidoneità del rischio lavorativo a CP_1 provocare le denunciate patologie e tali valutazioni venivano confermate in sede di opposizione, conclusasi con Collegiale medica discorde.
1.2. In data 01.10.2024 si è costituito in giudizio l' Controparte_1
, resistendo al ricorso del quale chiedeva il rigetto,
[...] rappresentando la legittimità dei provvedimenti di diniego, attesa l'insussistenza del nesso causale tra le patologie denunciate e l'attività svolta, trattandosi di malattia comune tipica di un processo artrosico e degenerativo.
L'Istituto, inoltre, ha rilevato che il DVR indicava un indice OCRA pari ad 1,4 arto sup dx ed 1,2 arto suo sin ed una esposizione a vibrazione HAV inferiore la livello d'azione, così come evidenziato nella relazione medica dal Dr. Persona_1
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale e CTU medico legale ed è stata rinviata per discussione all'udienza del 16.12.205 per discussione, a seguito di rinvio per richiesta di chiarimenti al CTU.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, solo parte ricorrente ha depositato le note insistendo per l'accoglimento del ricorso.
2. Il ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità complessiva del 21% in ragione di due diverse malattie professionali—Ernia discale e Sindrome da
3 conflitto spalla destra e sinistra- presentate in via amministrativa, rispettivamente, in data
14.12.2022 (n. 519332944) ed in data 13.06.2023 (n. 519335312) e non accolte dall' . CP_1
In punto di diritto, come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale
n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie CP_1 professionali non specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio (Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, l'origine professionale della malattia e l'esposizione a rischio del ricorrente risultano dimostrati dall'escussione testimoniale (testi Tes_1
, ) e della CTU espletata dal Dott.
[...] Testimone_2 Per_2
, nominato all'udienza del 27.05.2025 in sostituzione, per mancata accettazione
[...] dell'incarico, del Dott. nominato all'udienza del 26.11.2024. Persona_3
Dall'estratto conto contributivo prodotto dall' risulta che il ricorrente, dopo i primi CP_1 anni di apprendistato ed un periodo lavorativo svolto per diverse società, dal 01.02.1991 fino al 31.12.2021 ha lavorato come operaio manovale- muratore, in maniera pressoché continuativa.
In ordine alle mansioni svolte il teste , dal 2004 al 2018, titolare della Ditta Tes_1
Ediada di intonaco e che aveva lavorato insieme al ricorrente nel cantiere in cui il
[...]
faceva il manovale per la ditta ON NI, ha dichiarato: “Cap. 4…., Parte_1 usava il motopicche quando serve, per effettuare demolizioni tracce. Trasportava anche i
4 sacchi di cemento del peso, prima 30 kg, poi 25 kg.”, mentre sulla movimentazione manuale di carichi (sacchi di malta del peso superiore ai 30 Kg e trasporto a spalle di blocchi di portanti e forati del peso superiore ai 25 Kg), ha specificato: “Cap. 5 Si è vero, la malta serviva per fare il cemento, i sacchetti pesavano 30 kg, trasportati a spalla dal camion fino al posto di lavoro”.
Nel sottolineare l'interessamento delle braccia, delle spalle e della colonna vertebrale nello svolgimento delle predette attività, ha rilevato: “Cap. 6 Era tutto lavoro di spalle, braccia e di tutto il corpo, si usavano strumenti vibranti, come il motopicche. Dopo aver usato tutto il giorno tale attrezzo la sera si torna stanchissimo. Io faccio questo lavoro quindi posso dire che alla fine della giornata si torna stanchi. In cantiere eravamo circa 5-6 sette, loro ne erano 4-5, noi eravamo 3, quindi 8 persone, ognuno con le proprie mansioni. Il manovale è addetto a tutto, è un po' il jolly, quindi la sera anche lui è stanchissimo..Cap. 7 “Bisognava lavorare anche con posture scomode, come quando era necessario lavorare per rompere in altezza o su parti scomode”.
Infine, sull'orario di lavoro ha rappresentato: “Cap. 8 Il lavoro era di 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana. Il lavoro è diversificato, però richiede sempre un lavoro costante di braccia, di gambe, di tutto. Ed anche quando piove si lavora all'interno”.
Alla medesima udienza, , collega di lavoro per alcuni anni e stuccatore Testimone_2 per l'impresa edile, la Edil AdA., nel descrivere le mansioni svolte dall'attore ha dichiarato:
“Il ricorrente faceva la calce, portava tutto quello che serviva ai muratori, non stava fermo mai, si occupava anche della pulizia del cantiere. Usava anche il motopicche, quando serviva. Portava la carriola di calce, montava le impalcature, faceva tutto. Era un lavoro che richiedeva l'uso delle braccia, delle spalle, delle gambe” … “Cap. 4…portava le carriole, i sacchi di cemento del peso prima di 50 kg, poi 30 kg.”, aggiungendo che il si Parte_1 occupava anche della pulizia dei cantieri (cap.6).
Riguardo all'interessamento degli arti superiori ed il mantenimento di posture incongrue, il teste ha sottolineato che “cap. 7… doveva prendere i mattoni da terra, del peso di 25 kg, e sollevarli fino all'impalcatura. Il muratore non scende dalla impalcatura, è tutto lavoro che fa il manovale.”
Dall'istruttoria orale esperita emerge come le attività svolte dal ricorrente in tanti anni di lavoro, hanno implicato, in maniera continua, sforzi ripetuti a carico degli arti superiori, movimentazione manuale dei carichi, tenimento di posture incongrue ed utilizzo di mezzi vibranti.
5 Sotto il profilo medico legale, invece, il CTU dott. a seguito di disamina Persona_2 dei documenti e degli esami clinici in atti, in particolare: per l' Ernia discale 1) primo certificato medico con ricevuta;
2) denuncia di malattia professionale;
3) lettera di comunicazione del 04.01.2023; 4) questionario;
5) diario generale del 14.09.2023; CP_1 CP_1
6) Provvedimento del 28.03.2023; 7) Ricorso amministrativo con ricevuta del CP_1
27.05.2023; 8) Certificato medico della dott.ssa del 24.05.2023; 9) Certificato del Per_4
Dott. del 27.04.2023; 10) Referto RM del rachide lombo sacrale del Persona_3
26.01.2022 che ha evidenziato: “Scoliosi destro-convessa del tratto lombare. Spondiloartrosi con discomalacia diffusa. Protrusioni discali L2-L3 e L3-L4. Ernia mediana L4-L5. Ernia paramediana sinistra L5-S1. Artrosi interapofisaria. Canale vertebrale di ampiezza regolare.
Normale aspetto della cauda equina e del liquor.”; 11) Verbale collegiale del 29.02.2024”.
Per la Sindrome da Conflitto spalla destra e sinistra “ 12) primo certificato medico con ricevuta;
13) denuncia di malattia professionale;
14) lettera di comunicazione del CP_1
20.06.2023; 15) questionario;
16) referto RM spalla destra e sinistra del 18.04.2023 che ha evidenziato “• Spalla destra: Artrosi acromion-claveare, distensione reattiva capsulare, riduzione dello spazio sottoacromiale, tendinosi marcata del sovraspinoso, degenerazione della cuffia dei rotatori, borsite sottoacromion-deltoidea e sottoscapolare, esiti di capsulite. •
Spalla sinistra: Artrosi acromion-claveare, borsite subacromion-deltoidea, tendinopatia del sovraspinoso con lesione parziale al footprint, fibrosteite inserzionale, degenerazione della cuffia dei rotatori, ispessimento capsulare in esiti di capsulite.”; 17) visita ortopedica del
27.04.2023; 18) Provvedimento del 07.09.2023; 19)Richiesta di accesso alla CP_1 documentazione amministrativa del 14.09.2023; 20) diario generale del 14.09.2023; CP_1
21)Ricorso amministrativo con ricevuta del 14.10.2023; 22)Certificato medico della dott.ssa del 14.10.2023; 23) Verbale collegiale del 29.02.2024; 24) Estratto conto Persona_5 previdenziale;
25)Relazione consulenza medico legale Dott. del 06.06.2024; Persona_3
26) dichiarazione sostituiva di certificazione ai sensi dell'art. 152 disp. di att. del codice di procedura civile;
27) autocertificazione, 28) copia carta di identità.”),
- dopo aver visitato il periziando in data 29.05.2025 e valutato le attività concretamente svolte dal ricorrente, ha svolto le seguenti considerazioni medico-legali: “Il Sig.
[...]
ha svolto sin dalla giovane età (16 anni) lavori manuali pesanti, in particolare Parte_1 per oltre 30 anni come manovale edile. L'attività lavorativa ha comportato continuativa movimentazione manuale di carichi, posture incongrue e uso di strumenti vibranti, condizioni notoriamente a rischio per lo sviluppo di patologie del rachide lombare e degli arti superiori.
Studi epidemiologici confermano una relazione causale tra movimentazione manuale dei
6 carichi e patologie dorso-lombari, spesso aggravate da posture fisse, torsioni e piegamenti frequenti. Il D.Lgs. 81/08 (All. XXXIII) evidenzia i fattori di rischio specifici per sovraccarico biomeccanico del rachide, includendo: • peso, ingombro e frequenza della movimentazione dei carichi;
1 - • sforzo fisico eccessivo o con torsioni;
• ambiente lavorativo non ergonomico;
• frequenza e durata dei compiti;
• posture incongrue e utilizzo di forza elevata.
Tali condizioni sono tutte state presenti nella storia lavorativa dell'interessato. In relazione alla patologia erniaria lombare, considerata la durata e le modalità dell'attività lavorativa, la concausalità è da ritenersi altamente probabile. La pubblicazione "I disturbi CP_1
Muscolo-Scheletrici Lavorativi" (2012) e il DM 9/4/2008 (malattia tabellata n. 77) confermano la rilevanza del rischio specifico. In termini di danno biologico (D.M.
12.07.2000), si individua la seguente voce tabellare: • 213. Ernia discale lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti – fino al 12% Alla luce della documentazione clinica e del quadro obiettivo attuale, si ritiene congruo quantificare il danno biologico da ernia discale nella misura del 12%. Per la patologia alle spalle, l'attività di operaio edile rappresenta un fattore di rischio per degenerazioni articolari e tendinee, in particolare in presenza di posture incongrue e movimentazioni pesanti. La bilateralità delle lesioni (non comune anche per soggetti della stessa età) costituisce un ulteriore elemento a sostegno del nesso con l'attività lavorativa. Anche in questo caso, la pubblicazione e il DM 9/4/2008 (malattia CP_1 tabellata n. 78) riconoscono la rilevanza del sovraccarico biomeccanico degli arti superiori.
Voci tabellari rilevanti: • 224. Limitazione ai gradi estremi dei movimenti scapolo-omerali –
3% • 227. Esiti di lesione muscolo-tendinea della spalla (strumentalmente documentati) – fino al 4%. Alla luce della bilateralità, dei riscontri RM e dell'esame obiettivo, si ritiene congruo quantificare il danno biologico da patologia delle spalle nella misura complessiva del 10%, con decorrenza dalla data della domanda (13/06/2023)”.
In ordine alla valutazione del danno, l'ausiliario ha ritenuto che “Per le patologie denunciate dal Sig. , si valuta un danno biologico complessivo del 18%, Parte_1 tenuto conto della concausalità lavorativa sia per la patologia erniaria del rachide lombosacrale (10%) sia per la sindrome da conflitto bilaterale delle spalle (9%).
L'attribuzione percentuale è effettuata secondo criterio valutativo medico-legale e non mediante semplice somma algebrica, per tenere conto della loro incidenza funzionale complessiva”.
Pertanto, ha concluso, rispondendo ai quesiti formulati, nel modo seguente: “Il Ricorrente
è affetto/a dalle infermità denunciate che sono in nesso, quantomeno concausale, con
l'attività lavorativa espletata. Il danno biologico subito dal ricorrente a causa dell'attività
7 lavorativa quale lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico legale, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, tenendo presente quanto statuito dall'art.13
D. Lgs.23.02.2000 n°38, è quantificabile nel 18% con decorrenza dalla domanda.”
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 14.11.2025 per l'udienza di discussione fissata al 18.11.2025, parte ricorrente faceva rilevare la discrasia presente nell'elaborato peritale laddove, nelle conclusioni, per la patologia erniaria il CTU attribuiva una quantificazione del 10% e per il conflitto bilaterale delle spalle una quantificazione del 9% mentre a pag. 3 riteneva congrua la valutazione dell'ernia discale del 12% e del conflitto spalle del 10%.
Chiesti i dovuti chiarimenti al CTU, il dott. ha espresso trattasi di mero errore di Per_2 trascrizione, confermando le conclusioni espresse.
Pertanto, ha proceduto alla correzione nel modo seguente: “In relazione alla patologia erniaria lombare, considerata la durata e le modalità dell'attività lavorativa, la concausalità
è da ritenersi altamente probabile. La pubblicazione "I disturbi Muscolo-Scheletrici CP_1
Lavorativi" (2012) e il DM 9/4/2008 (malattia tabellata n. 77) confermano la rilevanza del rischio specifico. In termini di danno biologico (D.M. 12.07.2000), si individua la seguente voce tabellare: • 213. Ernia discale lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti – fino al
12% Alla luce della documentazione clinica e del quadro obiettivo attuale, si ritiene congruo quantificare il danno biologico da ernia discale nella misura del 10%. Per la patologia alle spalle, l'attività di operaio edile rappresenta un fattore di rischio per degenerazioni articolari e tendinee, in particolare in presenza di posture incongrue e movimentazioni pesanti. La bilateralità delle lesioni (non comune anche per soggetti della stessa età) costituisce un ulteriore elemento a sostegno del nesso con l'attività lavorativa. Anche in questo caso, la pubblicazione e il DM 9/4/2008 (malattia tabellata n. 78) riconoscono CP_1 la rilevanza del sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. Voci tabellari rilevanti: •
224. Limitazione ai gradi estremi dei movimenti scapolo-omerali – 3% • 227. Esiti di lesione muscolo-tendinea della spalla (strumentalmente documentati) – fino al 4% Alla luce della bilateralità, dei riscontri RM e dell'esame obiettivo, si ritiene congruo quantificare il danno biologico da patologia delle spalle nella misura complessiva del 9%, con decorrenza dalla data della domanda (13/06/2023) …. Per le patologie denunciate dal Sig. Parte_1
, si valuta un danno biologico complessivo del 18%, tenuto conto della
[...] concausalità lavorativa sia per la patologia erniaria del rachide lombosacrale (10%) sia per la sindrome da conflitto bilaterale delle spalle (9%). L'attribuzione percentuale è effettuata
8 secondo criterio valutativo medico-legale e non mediante semplice somma algebrica, per tenere conto della loro incidenza funzionale complessiva.”
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti, sorretto da adeguata e convincente motivazione e abbia compiutamente risposto al chiarimento richiesto.
Deve, dunque, ritenersi che il ricorrente abbia dimostrato in maniera sufficiente l'esposizione a rischio, provando, in particolare, la gravosità delle mansioni a cui è stato addetto per un numero di anni estremamente lungo, soccorrendo, sotto il profilo medico legale, gli accertamenti compiuti dall'ausiliario del Giudice in ordine alla sussistenza e gravità delle lesioni denunciate ed in ordine al nesso causale.
In definitiva sintesi le risultanze della CTU medico legale appaiono corrette e vanno condivise con conseguente accoglimento della domanda.
Va pertanto riconosciuta l'eziologia professionale delle patologie (Ernia discale del 10% e
Sindrome da conflitto spalla destra e sinistra del 9%) che hanno determinato un danno biologico complessivo del 18% a far data dalla domanda.
L' va quindi condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 18%, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico dell' secondo i criteri di cui al DM n. CP_1
147/2022, come da dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1271/2024 così provvede:
9 • accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a dalle patologie- Ernia discale e Sindrome da conflitto spalla destra e sinistra - che comportano una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d. danno biologico) sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella misura complessiva del
18% (10% + 9%) a partire dalla data della domanda amministrativa;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 18%, in forza del cumulo, dalla data della domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16
L.412/1991;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di € CP_1
3.000,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1 decreto.
Teramo 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci, a seguito dell'udienza del 16/12/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa promossa da:
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(TE) e residente in [...] - Frazione Santa Lucia, elettivamente domiciliato in Teramo, Corso De Michetti, n. 28, presso e nello studio dell'Avv.
AN SC (c.f. . CodiceFiscale_2 Email_1 [...]
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Email_2
RICORRENTE
Contro
l' Controparte_1
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2 alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Controparte_3
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
e (cf. – Email_3 Parte_2 CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, Email_4
37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“1) Dichiarare che l'esponente è affetto da due malattie professionali contratte in data 14.12.2022 e 13.06.2023 contraddistinte rispettivamente con il protocollo Istituto n.
CP_1 519332944 e n. 519335312, diagnosticate la prima come ernia discale e la seconda come sindrome da conflitto spalla destra e sinistra, entrambe di origine professionale e che a causa delle contratte malattie professionali, residua un danno biologico da invalidità permanente nella misura complessiva del 21% di cui 12% per la malattia professionale del 14.12.2022 ( protocollo Istituto n. 519332944) e di un ulteriore 10% per la malattia professionale del
CP_1 13.06.2023 (protocollo Istituto n. 519335312), o superiore al minimo di legge o
CP_1 comunque in quella diversa misura che risulterà di giustizia;
2) dichiarare di conseguenza che esso istante ha diritto alla liquidazione delle prestazioni dovute ai sensi del D. Lgs. N. 38/2000 per il danno biologico permanente nella misura 12% per la malattia professionale del 14.12.2022 ( protocollo Istituto n. 519332944) e di un
CP_1 ulteriore 10% per la malattia professionale del 13.06.2023 (protocollo Istituto n.
CP_1 519335312), per un totale complessivo del 21% (rendita unica) o superiore al minimo di legge o comunque in quella diversa misura corrispondente al grado di inabilità che sarà dimostrata in corso di causa;
3) di conseguenza condannare in persona del suo direttore pro-tempore - sede di CP_1 Teramo- a liquidare e corrispondere in favore di esso istante tutte quelle somme che gli saranno dovute ai sensi di legge oltre interessi come per legge;
4) con condanna di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Parte resistente:
“nel merito: rigettare la domanda proposta dal ricorrente perche' infondata per le suesposte ragioni. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio ex art. 42 L.326/2003 c.11.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, , con Parte_1 ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 24.06.2024, conveniva in giudizio l' , al CP_1 fine di vedersi accertata la natura professionale delle denunciate malattie - ernia discale e sindrome da conflitto spalla destra e sinistra - presentate in via amministrativa rispettivamente in data 14.12.2022 (n. 519332944) ed in data 13.06.2023 (n. 519335312) e non accolte dall' , nonché condannare l' alla liquidazione delle prestazioni di legge in CP_1 CP_1 conseguenza del danno biologico permanente subito nella misura complessiva del 21% (12%
Ernia discale e 10% Conflitto spalla destra e sinistra).
A sostegno della domanda deduceva:
- di aver svolto attività lavorativa dal 1978 sino al 31.12.2021, per otto ore al giorno su cinque giorni alla settimana, presso diverse imprese: 1) dal 1978 al 08.02.1980 come apprendista artigiano meccanico e poi falegname;
2) in seguito come dipendente con la qualifica di operaio addetto al facchinaggio ed industria tessile presso le società Pedicone
2 AS & C. snc, ON AN, CA & IE SNC e ditta ON NI;
3) dal 01.02.1991 fino al 31.12.2021 come operaio manovale- muratore;
- che nello svolgimento dell'attività lavorativa, utilizzava il motopicche per effettuare tracce e scavi, trasportava a spalle sacchi di cemento per la produzione del calcestruzzo, trasportava a braccia sacchi di malta del peso superiore ai 30 Kg. ed a spalle blocchi di portanti e forati del peso superiore ai 25 Kg. cadauno, oltre a realizzare le impalcature in ferro;
- che le predette lavorazioni hanno comportato a carico delle braccia, delle spalle e della colonna vertebrale continue sollecitazioni ed il mantenimento di posture incongrue;
- che avanzate in via amministrativa le domande per il riconoscimento delle malattie professionali, le stesse sono state rigettate dall' per l'inidoneità del rischio lavorativo a CP_1 provocare le denunciate patologie e tali valutazioni venivano confermate in sede di opposizione, conclusasi con Collegiale medica discorde.
1.2. In data 01.10.2024 si è costituito in giudizio l' Controparte_1
, resistendo al ricorso del quale chiedeva il rigetto,
[...] rappresentando la legittimità dei provvedimenti di diniego, attesa l'insussistenza del nesso causale tra le patologie denunciate e l'attività svolta, trattandosi di malattia comune tipica di un processo artrosico e degenerativo.
L'Istituto, inoltre, ha rilevato che il DVR indicava un indice OCRA pari ad 1,4 arto sup dx ed 1,2 arto suo sin ed una esposizione a vibrazione HAV inferiore la livello d'azione, così come evidenziato nella relazione medica dal Dr. Persona_1
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale e CTU medico legale ed è stata rinviata per discussione all'udienza del 16.12.205 per discussione, a seguito di rinvio per richiesta di chiarimenti al CTU.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, solo parte ricorrente ha depositato le note insistendo per l'accoglimento del ricorso.
2. Il ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità complessiva del 21% in ragione di due diverse malattie professionali—Ernia discale e Sindrome da
3 conflitto spalla destra e sinistra- presentate in via amministrativa, rispettivamente, in data
14.12.2022 (n. 519332944) ed in data 13.06.2023 (n. 519335312) e non accolte dall' . CP_1
In punto di diritto, come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale
n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie CP_1 professionali non specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio (Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, l'origine professionale della malattia e l'esposizione a rischio del ricorrente risultano dimostrati dall'escussione testimoniale (testi Tes_1
, ) e della CTU espletata dal Dott.
[...] Testimone_2 Per_2
, nominato all'udienza del 27.05.2025 in sostituzione, per mancata accettazione
[...] dell'incarico, del Dott. nominato all'udienza del 26.11.2024. Persona_3
Dall'estratto conto contributivo prodotto dall' risulta che il ricorrente, dopo i primi CP_1 anni di apprendistato ed un periodo lavorativo svolto per diverse società, dal 01.02.1991 fino al 31.12.2021 ha lavorato come operaio manovale- muratore, in maniera pressoché continuativa.
In ordine alle mansioni svolte il teste , dal 2004 al 2018, titolare della Ditta Tes_1
Ediada di intonaco e che aveva lavorato insieme al ricorrente nel cantiere in cui il
[...]
faceva il manovale per la ditta ON NI, ha dichiarato: “Cap. 4…., Parte_1 usava il motopicche quando serve, per effettuare demolizioni tracce. Trasportava anche i
4 sacchi di cemento del peso, prima 30 kg, poi 25 kg.”, mentre sulla movimentazione manuale di carichi (sacchi di malta del peso superiore ai 30 Kg e trasporto a spalle di blocchi di portanti e forati del peso superiore ai 25 Kg), ha specificato: “Cap. 5 Si è vero, la malta serviva per fare il cemento, i sacchetti pesavano 30 kg, trasportati a spalla dal camion fino al posto di lavoro”.
Nel sottolineare l'interessamento delle braccia, delle spalle e della colonna vertebrale nello svolgimento delle predette attività, ha rilevato: “Cap. 6 Era tutto lavoro di spalle, braccia e di tutto il corpo, si usavano strumenti vibranti, come il motopicche. Dopo aver usato tutto il giorno tale attrezzo la sera si torna stanchissimo. Io faccio questo lavoro quindi posso dire che alla fine della giornata si torna stanchi. In cantiere eravamo circa 5-6 sette, loro ne erano 4-5, noi eravamo 3, quindi 8 persone, ognuno con le proprie mansioni. Il manovale è addetto a tutto, è un po' il jolly, quindi la sera anche lui è stanchissimo..Cap. 7 “Bisognava lavorare anche con posture scomode, come quando era necessario lavorare per rompere in altezza o su parti scomode”.
Infine, sull'orario di lavoro ha rappresentato: “Cap. 8 Il lavoro era di 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana. Il lavoro è diversificato, però richiede sempre un lavoro costante di braccia, di gambe, di tutto. Ed anche quando piove si lavora all'interno”.
Alla medesima udienza, , collega di lavoro per alcuni anni e stuccatore Testimone_2 per l'impresa edile, la Edil AdA., nel descrivere le mansioni svolte dall'attore ha dichiarato:
“Il ricorrente faceva la calce, portava tutto quello che serviva ai muratori, non stava fermo mai, si occupava anche della pulizia del cantiere. Usava anche il motopicche, quando serviva. Portava la carriola di calce, montava le impalcature, faceva tutto. Era un lavoro che richiedeva l'uso delle braccia, delle spalle, delle gambe” … “Cap. 4…portava le carriole, i sacchi di cemento del peso prima di 50 kg, poi 30 kg.”, aggiungendo che il si Parte_1 occupava anche della pulizia dei cantieri (cap.6).
Riguardo all'interessamento degli arti superiori ed il mantenimento di posture incongrue, il teste ha sottolineato che “cap. 7… doveva prendere i mattoni da terra, del peso di 25 kg, e sollevarli fino all'impalcatura. Il muratore non scende dalla impalcatura, è tutto lavoro che fa il manovale.”
Dall'istruttoria orale esperita emerge come le attività svolte dal ricorrente in tanti anni di lavoro, hanno implicato, in maniera continua, sforzi ripetuti a carico degli arti superiori, movimentazione manuale dei carichi, tenimento di posture incongrue ed utilizzo di mezzi vibranti.
5 Sotto il profilo medico legale, invece, il CTU dott. a seguito di disamina Persona_2 dei documenti e degli esami clinici in atti, in particolare: per l' Ernia discale 1) primo certificato medico con ricevuta;
2) denuncia di malattia professionale;
3) lettera di comunicazione del 04.01.2023; 4) questionario;
5) diario generale del 14.09.2023; CP_1 CP_1
6) Provvedimento del 28.03.2023; 7) Ricorso amministrativo con ricevuta del CP_1
27.05.2023; 8) Certificato medico della dott.ssa del 24.05.2023; 9) Certificato del Per_4
Dott. del 27.04.2023; 10) Referto RM del rachide lombo sacrale del Persona_3
26.01.2022 che ha evidenziato: “Scoliosi destro-convessa del tratto lombare. Spondiloartrosi con discomalacia diffusa. Protrusioni discali L2-L3 e L3-L4. Ernia mediana L4-L5. Ernia paramediana sinistra L5-S1. Artrosi interapofisaria. Canale vertebrale di ampiezza regolare.
Normale aspetto della cauda equina e del liquor.”; 11) Verbale collegiale del 29.02.2024”.
Per la Sindrome da Conflitto spalla destra e sinistra “ 12) primo certificato medico con ricevuta;
13) denuncia di malattia professionale;
14) lettera di comunicazione del CP_1
20.06.2023; 15) questionario;
16) referto RM spalla destra e sinistra del 18.04.2023 che ha evidenziato “• Spalla destra: Artrosi acromion-claveare, distensione reattiva capsulare, riduzione dello spazio sottoacromiale, tendinosi marcata del sovraspinoso, degenerazione della cuffia dei rotatori, borsite sottoacromion-deltoidea e sottoscapolare, esiti di capsulite. •
Spalla sinistra: Artrosi acromion-claveare, borsite subacromion-deltoidea, tendinopatia del sovraspinoso con lesione parziale al footprint, fibrosteite inserzionale, degenerazione della cuffia dei rotatori, ispessimento capsulare in esiti di capsulite.”; 17) visita ortopedica del
27.04.2023; 18) Provvedimento del 07.09.2023; 19)Richiesta di accesso alla CP_1 documentazione amministrativa del 14.09.2023; 20) diario generale del 14.09.2023; CP_1
21)Ricorso amministrativo con ricevuta del 14.10.2023; 22)Certificato medico della dott.ssa del 14.10.2023; 23) Verbale collegiale del 29.02.2024; 24) Estratto conto Persona_5 previdenziale;
25)Relazione consulenza medico legale Dott. del 06.06.2024; Persona_3
26) dichiarazione sostituiva di certificazione ai sensi dell'art. 152 disp. di att. del codice di procedura civile;
27) autocertificazione, 28) copia carta di identità.”),
- dopo aver visitato il periziando in data 29.05.2025 e valutato le attività concretamente svolte dal ricorrente, ha svolto le seguenti considerazioni medico-legali: “Il Sig.
[...]
ha svolto sin dalla giovane età (16 anni) lavori manuali pesanti, in particolare Parte_1 per oltre 30 anni come manovale edile. L'attività lavorativa ha comportato continuativa movimentazione manuale di carichi, posture incongrue e uso di strumenti vibranti, condizioni notoriamente a rischio per lo sviluppo di patologie del rachide lombare e degli arti superiori.
Studi epidemiologici confermano una relazione causale tra movimentazione manuale dei
6 carichi e patologie dorso-lombari, spesso aggravate da posture fisse, torsioni e piegamenti frequenti. Il D.Lgs. 81/08 (All. XXXIII) evidenzia i fattori di rischio specifici per sovraccarico biomeccanico del rachide, includendo: • peso, ingombro e frequenza della movimentazione dei carichi;
1 - • sforzo fisico eccessivo o con torsioni;
• ambiente lavorativo non ergonomico;
• frequenza e durata dei compiti;
• posture incongrue e utilizzo di forza elevata.
Tali condizioni sono tutte state presenti nella storia lavorativa dell'interessato. In relazione alla patologia erniaria lombare, considerata la durata e le modalità dell'attività lavorativa, la concausalità è da ritenersi altamente probabile. La pubblicazione "I disturbi CP_1
Muscolo-Scheletrici Lavorativi" (2012) e il DM 9/4/2008 (malattia tabellata n. 77) confermano la rilevanza del rischio specifico. In termini di danno biologico (D.M.
12.07.2000), si individua la seguente voce tabellare: • 213. Ernia discale lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti – fino al 12% Alla luce della documentazione clinica e del quadro obiettivo attuale, si ritiene congruo quantificare il danno biologico da ernia discale nella misura del 12%. Per la patologia alle spalle, l'attività di operaio edile rappresenta un fattore di rischio per degenerazioni articolari e tendinee, in particolare in presenza di posture incongrue e movimentazioni pesanti. La bilateralità delle lesioni (non comune anche per soggetti della stessa età) costituisce un ulteriore elemento a sostegno del nesso con l'attività lavorativa. Anche in questo caso, la pubblicazione e il DM 9/4/2008 (malattia CP_1 tabellata n. 78) riconoscono la rilevanza del sovraccarico biomeccanico degli arti superiori.
Voci tabellari rilevanti: • 224. Limitazione ai gradi estremi dei movimenti scapolo-omerali –
3% • 227. Esiti di lesione muscolo-tendinea della spalla (strumentalmente documentati) – fino al 4%. Alla luce della bilateralità, dei riscontri RM e dell'esame obiettivo, si ritiene congruo quantificare il danno biologico da patologia delle spalle nella misura complessiva del 10%, con decorrenza dalla data della domanda (13/06/2023)”.
In ordine alla valutazione del danno, l'ausiliario ha ritenuto che “Per le patologie denunciate dal Sig. , si valuta un danno biologico complessivo del 18%, Parte_1 tenuto conto della concausalità lavorativa sia per la patologia erniaria del rachide lombosacrale (10%) sia per la sindrome da conflitto bilaterale delle spalle (9%).
L'attribuzione percentuale è effettuata secondo criterio valutativo medico-legale e non mediante semplice somma algebrica, per tenere conto della loro incidenza funzionale complessiva”.
Pertanto, ha concluso, rispondendo ai quesiti formulati, nel modo seguente: “Il Ricorrente
è affetto/a dalle infermità denunciate che sono in nesso, quantomeno concausale, con
l'attività lavorativa espletata. Il danno biologico subito dal ricorrente a causa dell'attività
7 lavorativa quale lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico legale, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, tenendo presente quanto statuito dall'art.13
D. Lgs.23.02.2000 n°38, è quantificabile nel 18% con decorrenza dalla domanda.”
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 14.11.2025 per l'udienza di discussione fissata al 18.11.2025, parte ricorrente faceva rilevare la discrasia presente nell'elaborato peritale laddove, nelle conclusioni, per la patologia erniaria il CTU attribuiva una quantificazione del 10% e per il conflitto bilaterale delle spalle una quantificazione del 9% mentre a pag. 3 riteneva congrua la valutazione dell'ernia discale del 12% e del conflitto spalle del 10%.
Chiesti i dovuti chiarimenti al CTU, il dott. ha espresso trattasi di mero errore di Per_2 trascrizione, confermando le conclusioni espresse.
Pertanto, ha proceduto alla correzione nel modo seguente: “In relazione alla patologia erniaria lombare, considerata la durata e le modalità dell'attività lavorativa, la concausalità
è da ritenersi altamente probabile. La pubblicazione "I disturbi Muscolo-Scheletrici CP_1
Lavorativi" (2012) e il DM 9/4/2008 (malattia tabellata n. 77) confermano la rilevanza del rischio specifico. In termini di danno biologico (D.M. 12.07.2000), si individua la seguente voce tabellare: • 213. Ernia discale lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti – fino al
12% Alla luce della documentazione clinica e del quadro obiettivo attuale, si ritiene congruo quantificare il danno biologico da ernia discale nella misura del 10%. Per la patologia alle spalle, l'attività di operaio edile rappresenta un fattore di rischio per degenerazioni articolari e tendinee, in particolare in presenza di posture incongrue e movimentazioni pesanti. La bilateralità delle lesioni (non comune anche per soggetti della stessa età) costituisce un ulteriore elemento a sostegno del nesso con l'attività lavorativa. Anche in questo caso, la pubblicazione e il DM 9/4/2008 (malattia tabellata n. 78) riconoscono CP_1 la rilevanza del sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. Voci tabellari rilevanti: •
224. Limitazione ai gradi estremi dei movimenti scapolo-omerali – 3% • 227. Esiti di lesione muscolo-tendinea della spalla (strumentalmente documentati) – fino al 4% Alla luce della bilateralità, dei riscontri RM e dell'esame obiettivo, si ritiene congruo quantificare il danno biologico da patologia delle spalle nella misura complessiva del 9%, con decorrenza dalla data della domanda (13/06/2023) …. Per le patologie denunciate dal Sig. Parte_1
, si valuta un danno biologico complessivo del 18%, tenuto conto della
[...] concausalità lavorativa sia per la patologia erniaria del rachide lombosacrale (10%) sia per la sindrome da conflitto bilaterale delle spalle (9%). L'attribuzione percentuale è effettuata
8 secondo criterio valutativo medico-legale e non mediante semplice somma algebrica, per tenere conto della loro incidenza funzionale complessiva.”
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti, sorretto da adeguata e convincente motivazione e abbia compiutamente risposto al chiarimento richiesto.
Deve, dunque, ritenersi che il ricorrente abbia dimostrato in maniera sufficiente l'esposizione a rischio, provando, in particolare, la gravosità delle mansioni a cui è stato addetto per un numero di anni estremamente lungo, soccorrendo, sotto il profilo medico legale, gli accertamenti compiuti dall'ausiliario del Giudice in ordine alla sussistenza e gravità delle lesioni denunciate ed in ordine al nesso causale.
In definitiva sintesi le risultanze della CTU medico legale appaiono corrette e vanno condivise con conseguente accoglimento della domanda.
Va pertanto riconosciuta l'eziologia professionale delle patologie (Ernia discale del 10% e
Sindrome da conflitto spalla destra e sinistra del 9%) che hanno determinato un danno biologico complessivo del 18% a far data dalla domanda.
L' va quindi condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 18%, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico dell' secondo i criteri di cui al DM n. CP_1
147/2022, come da dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1271/2024 così provvede:
9 • accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a dalle patologie- Ernia discale e Sindrome da conflitto spalla destra e sinistra - che comportano una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d. danno biologico) sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella misura complessiva del
18% (10% + 9%) a partire dalla data della domanda amministrativa;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 18%, in forza del cumulo, dalla data della domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16
L.412/1991;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di € CP_1
3.000,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1 decreto.
Teramo 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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