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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/09/2025, n. 12308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12308 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26696/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 26692/2019 del Ruolo Generale, vertente
TRA con l'Avv. Michele Moscato come in atti. Parte_1
E
con gli Controparte_1
Avv. Valerio Pescatore e Gabriele Pescatore come in atti.
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La a opposto l'Ingiunzione di pagamento emessa nei Parte_1 suoi confronti da relativamente alla somma di euro 127214,30, per il recupero del credito CP_1 derivante dalle agevolazioni di autoimpiego (d.lgs. n. 185 del 2000).
Ha eccepito il difetto di motivazione, la violazione del procedimento e la prescrizione del credito.
Si è costituita Controparte_1 contrastando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
[...]
La domanda è infondata.
Con riguardo all'ingiunzione fiscale, il requisito della motivazione deve ritenersi osservato anche tramite la sola indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto, in quanto idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dalla amministrazione e, quindi, a porre il contribuente in grado di svolgere le opportune contestazioni (Cass., n. 208 del 1989; Cass., n. 20513 del 2006).
Nel caso in esame l'Ingiunzione di pagamento contiene l'espresso riferimento al rapporto, la causale
(recupero del credito) e il dettaglio delle somme da restituire anche a titolo di interessi essendo specificato in tal caso anche il criterio di calcolo.
Quindi la motivazione è integra.
Il fatto che la comunicazione in essa richiamata (n. 4948 del 2017) riguardante la risoluzione del contratto non sia pervenuta alla Società come da quest'ultima asserito non incide sulla validità dell'Ingiunzione
pagina1 di 2 stabilendo la legge che con essa cominci Il procedimento di coazione (R.d. n. 639 del 1910; art. 2) il quale non necessita pertanto della notifica di ulteriori atti.
Del resto non è contestato che la società beneficiaria non abbia adempiuto all'obbligo di rimborso del finanziamento espressamente previsto dal Contratto per la concessione delle agevolazioni (art. 12.2.).
Dovendo ulteriormente richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., n. 1743 del 2007).
Sussistendo quindi i presupposti stabiliti per la revoca dei contributi, la risoluzione del contratto e la restituzione delle somme erogate (art. 19).
Trova applicazione l'ordinario termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) (Cass., n. 17798 del 2011).
Esso non era quindi decorso alla data di notifica dell'Ingiunzione (20.3.2019) prevedendo il piano di ammortamento che la scadenza dell'ultima rata del finanziamento fosse il 31.12.2013.
Tale essendo il dies a quo posto che alla scadenza dell'ultima rata sono comunque divenuti esigibili in unica soluzione gli importi che il beneficiario aveva omesso di versare.
Il tasso di interesse è specificamente regolato dal contratto (artt. 13 e 19).
L'eccezione relativa all'asserita natura usuraria degli interessi è del tutto generica e sfornita di qualsiasi oggettivo riscontro.
La domanda nell'odierna sede della cognizione piena deve quindi essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Rigetta la domanda proposta dalla condannandola al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in euro 10500,00, per compensi, oltre accessori come dovuti per legge. CP_1
Roma, 8 settembre 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 26692/2019 del Ruolo Generale, vertente
TRA con l'Avv. Michele Moscato come in atti. Parte_1
E
con gli Controparte_1
Avv. Valerio Pescatore e Gabriele Pescatore come in atti.
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La a opposto l'Ingiunzione di pagamento emessa nei Parte_1 suoi confronti da relativamente alla somma di euro 127214,30, per il recupero del credito CP_1 derivante dalle agevolazioni di autoimpiego (d.lgs. n. 185 del 2000).
Ha eccepito il difetto di motivazione, la violazione del procedimento e la prescrizione del credito.
Si è costituita Controparte_1 contrastando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
[...]
La domanda è infondata.
Con riguardo all'ingiunzione fiscale, il requisito della motivazione deve ritenersi osservato anche tramite la sola indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto, in quanto idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dalla amministrazione e, quindi, a porre il contribuente in grado di svolgere le opportune contestazioni (Cass., n. 208 del 1989; Cass., n. 20513 del 2006).
Nel caso in esame l'Ingiunzione di pagamento contiene l'espresso riferimento al rapporto, la causale
(recupero del credito) e il dettaglio delle somme da restituire anche a titolo di interessi essendo specificato in tal caso anche il criterio di calcolo.
Quindi la motivazione è integra.
Il fatto che la comunicazione in essa richiamata (n. 4948 del 2017) riguardante la risoluzione del contratto non sia pervenuta alla Società come da quest'ultima asserito non incide sulla validità dell'Ingiunzione
pagina1 di 2 stabilendo la legge che con essa cominci Il procedimento di coazione (R.d. n. 639 del 1910; art. 2) il quale non necessita pertanto della notifica di ulteriori atti.
Del resto non è contestato che la società beneficiaria non abbia adempiuto all'obbligo di rimborso del finanziamento espressamente previsto dal Contratto per la concessione delle agevolazioni (art. 12.2.).
Dovendo ulteriormente richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., n. 1743 del 2007).
Sussistendo quindi i presupposti stabiliti per la revoca dei contributi, la risoluzione del contratto e la restituzione delle somme erogate (art. 19).
Trova applicazione l'ordinario termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) (Cass., n. 17798 del 2011).
Esso non era quindi decorso alla data di notifica dell'Ingiunzione (20.3.2019) prevedendo il piano di ammortamento che la scadenza dell'ultima rata del finanziamento fosse il 31.12.2013.
Tale essendo il dies a quo posto che alla scadenza dell'ultima rata sono comunque divenuti esigibili in unica soluzione gli importi che il beneficiario aveva omesso di versare.
Il tasso di interesse è specificamente regolato dal contratto (artt. 13 e 19).
L'eccezione relativa all'asserita natura usuraria degli interessi è del tutto generica e sfornita di qualsiasi oggettivo riscontro.
La domanda nell'odierna sede della cognizione piena deve quindi essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Rigetta la domanda proposta dalla condannandola al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in euro 10500,00, per compensi, oltre accessori come dovuti per legge. CP_1
Roma, 8 settembre 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina2 di 2