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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/12/2025, n. 6713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6713 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Consigliere rel. ed est. Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. n. 4436/2022, vertente
TRA
C.F. 1 (), rappresentato e difeso Parte_1 (CF:
وpresso cui elettivamente dall'avv.to Gennaro Grassia (CF: C.F. 2
domicilia alla Via Gramsci 19 in S. Maria Capua Vetere, in forza di procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1
[...] (CF: P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e difesa dall'avv. Michele Grella (CF: ), presso cui elettivamente C.F. 3
domiciliata alla Via Pozzo Nuovo S.N.C. in Sparanise, in forza di procura in atti;
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
I. Il giudizio di primo grado
Con decreto ingiuntivo n. 1289/2019 reso dal Tribunale di Santa Maria C.V, notificato il 12 giugno 2019, veniva ingiunto a Parte_1 il pagamento, in favore della Controparte_2 della somma di euro 12.356,82, oltre interessi e spese della procedura. La somma ingiunta veniva richiesta a fronte delle forniture di piantine di cavolo, broccoli, cavolfiore, lattuga e zucchino che la società creditrice aveva effettuato in favore del Pt_1 nel periodo compreso tra il settembre
2012 e l'aprile 2014 come da fatture allegate al ricorso monitorio.
Proponeva opposizione Parte_1 deducendo di avere effettivamente ricevuto le forniture indicate, ma di non essere debitore dell'importo ingiunto, bensì della minore somma residua di euro 1.496,82, corrispondente all'ultima fattura del 2014, dichiarandosi disponibile al relativo pagamento. II Pt_1 eccepiva che il pagamento delle forniture era stato regolato mediante la consegna di assegni bancari, regolarmente incassati dalla parte avversa.
Depositate memorie ex art 183 cpc il Giudice non ammetteva la prova articolata dal Pt_1 e rinviava per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 30 novembre
2021 la causa veniva assunta in decisione.
II. La sentenza di primo grado
In accoglimento della Il Tribunale, con sentenza n. 1062/2022, così provvedeva: Parte_1 a pagare, per le causali di cui in parte motiva, domanda, condanna l'importo di euro 12.356,82, oltre interessi dalla data di emissione delle singole fatture al soddisfo;
- Condanna altresì la parte convenuta a pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 264,00 per esborsi ed euro 3.235,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario per anticipo fattone".
III. Il giudizio di appello Parte_1 ha interposto rituale appello avverso la sentenza, chiedendo: "In via preliminare: - disporre la sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 1062/2022, emessa in data 18 03 2022 dal Tribunale di Napoli Nord Dr Antonio Caradonna, pubblicata in data 25 03 2022, all'esito del giudizio iscritto al numero di R.G. 7695/2020, non notificata al sig. Pt_1 affinché il Giudice possa verificare la fondatezza del presente appello ed assuma tutti i provvedimenti conseguenti;
In via principale: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza n.
1062/2022, emessa in data 18 03 2022 dal Tribunale di Napoli Nord Dr Antonio
Caradonna, pubblicata in data 25 03 2022, all'esito del giudizio iscritto al numero di
R.G. 7695/2020, Non notificata al sig. Pt_1 , e per l'effetto, accogliere integralmente l'appello e, quindi: nel merito: - dichiarare nullo il decreto ingiuntivo nr. 1289/2019 - RG nr. 1973/2019 notificato il 12/06/2019, emesso dal Tribunale di
Santa Maria C.V., dott.ssa Paola Mastroianni in data 26/05/2019 e depositato in
Cancelleria il 27/05/2019 e, per l'effetto, revocarlo e conseguentemente dichiarare che
Parte_1 per prescrizione ai sensi dell'art. 2948 nulla è dovuto dal signor c.c.;- in via principale e nel merito, dichiarare nullo l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocarlo e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dal signor ad eccezione della somma di €.1.867,59 indicata nella fattura nr.Parte_1
35 del 04/04/2014 non contestata, e dichiarare per il resto non dovuto per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto, in particolare perché la domanda è assolutamente sfornita di prova e la somma indicata già risulta versata;
- condannare comunque ed in ogni caso le parti appellate al pagamento delle spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali 15% iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario ex art. 93
c.p.c.".
L'appellante, con il primo motivo, sosteneva che il Giudice di prime cure non avrebbe correttamente valutato, quale prova dell'intervenuto pagamento, le copie integrali fronte/retro degli assegni bancari, depositati con la memoria ex art. 183, VI co. III termine c.p.c. edotati di tutti i requisiti essenziali. Ulteriormente, il lamentava Pt_1
che il giudice avrebbe "semplicemente riportato, probabilmente con un procedimento di copia - incolla, le considerazioni svolte dalla difesa della CP_1 in memorie di secondo termine". In particolare, evidenziava che il primo Giudice avrebbe ripetuto quanto affermato dalla parte avversa, ossia “la sola produzione di matrici di assegni, che il convenuto afferma di aver corrisposto all'attore, non integra in alcun modo la prova dell'avvenuto pagamento".
Con il secondo motivo, l'appellante censurava la mancata ammissione della richiesta di prova testimoniale, evidenziando che, ai sensi dell'art. 2724 c.c., la testimonianza è sempre ammessa quando vi è un principio di prova per iscritto, costituito da qualsiasi documento come nel caso di specie copia degli assegni allegati in atti, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che dimostri
"l'esistenza di un nesso logico tra lo scritto e il fatto controverso" e non già un preciso riferimento allo stesso, essendo sufficiente la "verosimiglianza del secondo, alla stregua di un apprezzamento di merito insindacabile nella sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione".
Si costituiva in giudizio l'appellata Controparte_3 la quale contestava integralmente la fondatezza dell'appello ed evidenziava la correttezza della decisione del primo Giudice, il quale si era limitato ad esaminare le matrici di assegni prodotte dall'appellante e a considerarle inidonee alla prova del pagamento.
Sul punto, reiterava l'eccezione di tardività della produzione degli assegni effettuata dal Pt_1 solo con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c. e, in ogni caso, ne evidenziava la riferibilità a pregressi rapporti commerciali come da fatture già depositate in primo grado. Infine, concludeva per il rigetto del gravame con vittoria delle spese processuali.
Depositate note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni precedentemente fissata per il giorno 25.09.2025, ai sensi dell'art 127 ter cpc, la causa veniva riservata a sentenza con termini ridotti per il deposito di comparse conclusionale e memoria di replica.
I motivi della decisione
L'appello è infondato e, dunque, va rigettato per i motivi che seguono. Stante l'eccezione di inammissibilità sollevata ritualmente dalla CP_4 della produzione documentale relativa alla copia, fronte retro, degli assegni bancari, occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., il legislatore ha previsto una scansione perentoria e rigidamente cadenzata delle attività assertive e istruttorie, distinguendo tre distinti termini: il primo, per le precisazioni o modificazioni delle domande, eccezioni e conclusioni;
il secondo, per la formulazione delle istanze istruttorie e per l'indicazione dei mezzi di prova;
il terzo, per le sole repliche e per la produzione di prove contrarie rispetto a quelle dedotte nella precedente memoria avversaria.
Tale disciplina, di carattere perentorio, risponde all'esigenza di garantire la parità delle armi processuali, la concentrazione del contraddittorio e la certezza dei tempi processuali, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che la produzione documentale oltre il termine perentorio di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è inammissibile, salvo che si tratti di documenti destinati esclusivamente a confutare quelli prodotti dalla controparte.
وNel caso in esame, la produzione documentale effettuata dal Pt_1 mediante deposito della copia degli assegni bancari allegati alla memoria ex art. 183, comma 6,
n. 3, c.p.c., deve ritenersi tardiva e, pertanto, inammissibile. Il deposito documentale effettuato dall'odierno appellante non aveva carattere di controprova rispetto a documenti avversari introdotti con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., bensì costituiva documentazione essenziale e certamente preesistente, destinata a fondare la deduzione di avvenuto pagamento contenuta nel primo atto difensivo del Pt_1 . Ne consegue che la relativa produzione, avente carattere di novità, doveva essere effettuata al più tardi entro il secondo termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., coincidente con il momento previsto per l'indicazione e produzione dei mezzi di prova. Il Pt_1 و
invece, depositava tali documenti soltanto con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3,
c.p.c., eccedendo i limiti normativi della funzione tipica di tale atto, che è limitata alle repliche e alle controdeduzioni sulle produzioni avverse, non consentendo l'introduzione autonoma di nuova documentazione a sostegno della propria linea difensiva.
In ogni caso, occorre evidenziare che quattro dei cinque assegni bancari in atti, con cui il Pt_1 intendeva dimostrare l'avvenuto pagamento in contestazione del rapporto di fornitura in relazione al periodo dal 07/09/2012 al 04/04/2014 (e, precisamente, in relazione alle fatture nr.357 del 07/09/2012 per €.1.987,35; nr.448 del 16/10/2012 per
€.162,42; nr.490 del 26/10/2012 per €.525,49; nr.559 del 19/11/2012 per €.656,87; nr. 13 del 10/01/2013 per €.3.468,25; nr.98 del 22/03/2013 per €.1.573,81; nr. 179 del
23/04/2013 per €.2.115,04), sono datati 08/06/2012, 30/06/2012, 30/07/2012 e
30/08/2012.
Emerge, dunque, con tutta evidenza che questi assegni sono antecedenti al rapporto di fornitura oggetto di causa di cui alle fatture sopra citate e si riferiscano a precedenti forniture intercorse con la CP_1 così come dedotto e mostrato da quest'ultima con il deposito in allegato alla memoria ex art 183 n 2 comma 6 cpc di fatture intestate al
Pt_1 recanti data antecedente al settembre del 2012. Tra l'altro, anche l'assegno del
30 ottobre 2012 per euro 2.350,00 non trova alcuna corrispondenza negli importi portati dalle fatture per cui è causa.
Anche il motivo di censura della mancata ammissione della prova orale -ritenuta inammissibile dal primo giudice perché non finalizzata a dimostrare il pagamento- non coglie il segno, non essendo questione di "principio di prova per iscritto", come erroneamente affermato dall'appellante, ma di irrilevanza e inconcludenza delle circostanze articolate dalla parte.
In definitiva, non vi è alcuna prova dell'avvenuto parziale pagamento, mediante consegna di assegni bancari, della complessiva somma portata dalle fatture azionate nel presente giudizio.
Le spese del giudizio di appello seguono il criterio della soccombenza, secondo la regola sancita dall'art. 91 comma 1 c.p.c., e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022, tenendo conto della consistenza e valore delle attività difensive effettivamente espletate. Le spese vanno attribuite al procuratore dell'appellato per dichiarazione di fattone anticipo.
Al rigetto dell'appello consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
PQM
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
e, per l'effetto, conferma la sentenza 1)Rigetta l'appello proposto da Parte_1
di primo grado;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore della società appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.933,00 per compensi professionali, rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Michele Grella per dichiarazione di fattone anticipo;
3) Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, 27.11.2025
Il Consigliere rel. ed est.
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Consigliere rel. ed est. Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. n. 4436/2022, vertente
TRA
C.F. 1 (), rappresentato e difeso Parte_1 (CF:
وpresso cui elettivamente dall'avv.to Gennaro Grassia (CF: C.F. 2
domicilia alla Via Gramsci 19 in S. Maria Capua Vetere, in forza di procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1
[...] (CF: P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e difesa dall'avv. Michele Grella (CF: ), presso cui elettivamente C.F. 3
domiciliata alla Via Pozzo Nuovo S.N.C. in Sparanise, in forza di procura in atti;
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
I. Il giudizio di primo grado
Con decreto ingiuntivo n. 1289/2019 reso dal Tribunale di Santa Maria C.V, notificato il 12 giugno 2019, veniva ingiunto a Parte_1 il pagamento, in favore della Controparte_2 della somma di euro 12.356,82, oltre interessi e spese della procedura. La somma ingiunta veniva richiesta a fronte delle forniture di piantine di cavolo, broccoli, cavolfiore, lattuga e zucchino che la società creditrice aveva effettuato in favore del Pt_1 nel periodo compreso tra il settembre
2012 e l'aprile 2014 come da fatture allegate al ricorso monitorio.
Proponeva opposizione Parte_1 deducendo di avere effettivamente ricevuto le forniture indicate, ma di non essere debitore dell'importo ingiunto, bensì della minore somma residua di euro 1.496,82, corrispondente all'ultima fattura del 2014, dichiarandosi disponibile al relativo pagamento. II Pt_1 eccepiva che il pagamento delle forniture era stato regolato mediante la consegna di assegni bancari, regolarmente incassati dalla parte avversa.
Depositate memorie ex art 183 cpc il Giudice non ammetteva la prova articolata dal Pt_1 e rinviava per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 30 novembre
2021 la causa veniva assunta in decisione.
II. La sentenza di primo grado
In accoglimento della Il Tribunale, con sentenza n. 1062/2022, così provvedeva: Parte_1 a pagare, per le causali di cui in parte motiva, domanda, condanna l'importo di euro 12.356,82, oltre interessi dalla data di emissione delle singole fatture al soddisfo;
- Condanna altresì la parte convenuta a pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 264,00 per esborsi ed euro 3.235,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario per anticipo fattone".
III. Il giudizio di appello Parte_1 ha interposto rituale appello avverso la sentenza, chiedendo: "In via preliminare: - disporre la sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 1062/2022, emessa in data 18 03 2022 dal Tribunale di Napoli Nord Dr Antonio Caradonna, pubblicata in data 25 03 2022, all'esito del giudizio iscritto al numero di R.G. 7695/2020, non notificata al sig. Pt_1 affinché il Giudice possa verificare la fondatezza del presente appello ed assuma tutti i provvedimenti conseguenti;
In via principale: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza n.
1062/2022, emessa in data 18 03 2022 dal Tribunale di Napoli Nord Dr Antonio
Caradonna, pubblicata in data 25 03 2022, all'esito del giudizio iscritto al numero di
R.G. 7695/2020, Non notificata al sig. Pt_1 , e per l'effetto, accogliere integralmente l'appello e, quindi: nel merito: - dichiarare nullo il decreto ingiuntivo nr. 1289/2019 - RG nr. 1973/2019 notificato il 12/06/2019, emesso dal Tribunale di
Santa Maria C.V., dott.ssa Paola Mastroianni in data 26/05/2019 e depositato in
Cancelleria il 27/05/2019 e, per l'effetto, revocarlo e conseguentemente dichiarare che
Parte_1 per prescrizione ai sensi dell'art. 2948 nulla è dovuto dal signor c.c.;- in via principale e nel merito, dichiarare nullo l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocarlo e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dal signor ad eccezione della somma di €.1.867,59 indicata nella fattura nr.Parte_1
35 del 04/04/2014 non contestata, e dichiarare per il resto non dovuto per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto, in particolare perché la domanda è assolutamente sfornita di prova e la somma indicata già risulta versata;
- condannare comunque ed in ogni caso le parti appellate al pagamento delle spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali 15% iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario ex art. 93
c.p.c.".
L'appellante, con il primo motivo, sosteneva che il Giudice di prime cure non avrebbe correttamente valutato, quale prova dell'intervenuto pagamento, le copie integrali fronte/retro degli assegni bancari, depositati con la memoria ex art. 183, VI co. III termine c.p.c. edotati di tutti i requisiti essenziali. Ulteriormente, il lamentava Pt_1
che il giudice avrebbe "semplicemente riportato, probabilmente con un procedimento di copia - incolla, le considerazioni svolte dalla difesa della CP_1 in memorie di secondo termine". In particolare, evidenziava che il primo Giudice avrebbe ripetuto quanto affermato dalla parte avversa, ossia “la sola produzione di matrici di assegni, che il convenuto afferma di aver corrisposto all'attore, non integra in alcun modo la prova dell'avvenuto pagamento".
Con il secondo motivo, l'appellante censurava la mancata ammissione della richiesta di prova testimoniale, evidenziando che, ai sensi dell'art. 2724 c.c., la testimonianza è sempre ammessa quando vi è un principio di prova per iscritto, costituito da qualsiasi documento come nel caso di specie copia degli assegni allegati in atti, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che dimostri
"l'esistenza di un nesso logico tra lo scritto e il fatto controverso" e non già un preciso riferimento allo stesso, essendo sufficiente la "verosimiglianza del secondo, alla stregua di un apprezzamento di merito insindacabile nella sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione".
Si costituiva in giudizio l'appellata Controparte_3 la quale contestava integralmente la fondatezza dell'appello ed evidenziava la correttezza della decisione del primo Giudice, il quale si era limitato ad esaminare le matrici di assegni prodotte dall'appellante e a considerarle inidonee alla prova del pagamento.
Sul punto, reiterava l'eccezione di tardività della produzione degli assegni effettuata dal Pt_1 solo con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c. e, in ogni caso, ne evidenziava la riferibilità a pregressi rapporti commerciali come da fatture già depositate in primo grado. Infine, concludeva per il rigetto del gravame con vittoria delle spese processuali.
Depositate note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni precedentemente fissata per il giorno 25.09.2025, ai sensi dell'art 127 ter cpc, la causa veniva riservata a sentenza con termini ridotti per il deposito di comparse conclusionale e memoria di replica.
I motivi della decisione
L'appello è infondato e, dunque, va rigettato per i motivi che seguono. Stante l'eccezione di inammissibilità sollevata ritualmente dalla CP_4 della produzione documentale relativa alla copia, fronte retro, degli assegni bancari, occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., il legislatore ha previsto una scansione perentoria e rigidamente cadenzata delle attività assertive e istruttorie, distinguendo tre distinti termini: il primo, per le precisazioni o modificazioni delle domande, eccezioni e conclusioni;
il secondo, per la formulazione delle istanze istruttorie e per l'indicazione dei mezzi di prova;
il terzo, per le sole repliche e per la produzione di prove contrarie rispetto a quelle dedotte nella precedente memoria avversaria.
Tale disciplina, di carattere perentorio, risponde all'esigenza di garantire la parità delle armi processuali, la concentrazione del contraddittorio e la certezza dei tempi processuali, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che la produzione documentale oltre il termine perentorio di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. è inammissibile, salvo che si tratti di documenti destinati esclusivamente a confutare quelli prodotti dalla controparte.
وNel caso in esame, la produzione documentale effettuata dal Pt_1 mediante deposito della copia degli assegni bancari allegati alla memoria ex art. 183, comma 6,
n. 3, c.p.c., deve ritenersi tardiva e, pertanto, inammissibile. Il deposito documentale effettuato dall'odierno appellante non aveva carattere di controprova rispetto a documenti avversari introdotti con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., bensì costituiva documentazione essenziale e certamente preesistente, destinata a fondare la deduzione di avvenuto pagamento contenuta nel primo atto difensivo del Pt_1 . Ne consegue che la relativa produzione, avente carattere di novità, doveva essere effettuata al più tardi entro il secondo termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., coincidente con il momento previsto per l'indicazione e produzione dei mezzi di prova. Il Pt_1 و
invece, depositava tali documenti soltanto con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3,
c.p.c., eccedendo i limiti normativi della funzione tipica di tale atto, che è limitata alle repliche e alle controdeduzioni sulle produzioni avverse, non consentendo l'introduzione autonoma di nuova documentazione a sostegno della propria linea difensiva.
In ogni caso, occorre evidenziare che quattro dei cinque assegni bancari in atti, con cui il Pt_1 intendeva dimostrare l'avvenuto pagamento in contestazione del rapporto di fornitura in relazione al periodo dal 07/09/2012 al 04/04/2014 (e, precisamente, in relazione alle fatture nr.357 del 07/09/2012 per €.1.987,35; nr.448 del 16/10/2012 per
€.162,42; nr.490 del 26/10/2012 per €.525,49; nr.559 del 19/11/2012 per €.656,87; nr. 13 del 10/01/2013 per €.3.468,25; nr.98 del 22/03/2013 per €.1.573,81; nr. 179 del
23/04/2013 per €.2.115,04), sono datati 08/06/2012, 30/06/2012, 30/07/2012 e
30/08/2012.
Emerge, dunque, con tutta evidenza che questi assegni sono antecedenti al rapporto di fornitura oggetto di causa di cui alle fatture sopra citate e si riferiscano a precedenti forniture intercorse con la CP_1 così come dedotto e mostrato da quest'ultima con il deposito in allegato alla memoria ex art 183 n 2 comma 6 cpc di fatture intestate al
Pt_1 recanti data antecedente al settembre del 2012. Tra l'altro, anche l'assegno del
30 ottobre 2012 per euro 2.350,00 non trova alcuna corrispondenza negli importi portati dalle fatture per cui è causa.
Anche il motivo di censura della mancata ammissione della prova orale -ritenuta inammissibile dal primo giudice perché non finalizzata a dimostrare il pagamento- non coglie il segno, non essendo questione di "principio di prova per iscritto", come erroneamente affermato dall'appellante, ma di irrilevanza e inconcludenza delle circostanze articolate dalla parte.
In definitiva, non vi è alcuna prova dell'avvenuto parziale pagamento, mediante consegna di assegni bancari, della complessiva somma portata dalle fatture azionate nel presente giudizio.
Le spese del giudizio di appello seguono il criterio della soccombenza, secondo la regola sancita dall'art. 91 comma 1 c.p.c., e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022, tenendo conto della consistenza e valore delle attività difensive effettivamente espletate. Le spese vanno attribuite al procuratore dell'appellato per dichiarazione di fattone anticipo.
Al rigetto dell'appello consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
PQM
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
e, per l'effetto, conferma la sentenza 1)Rigetta l'appello proposto da Parte_1
di primo grado;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore della società appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.933,00 per compensi professionali, rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Michele Grella per dichiarazione di fattone anticipo;
3) Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, 27.11.2025
Il Consigliere rel. ed est.
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio