Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 5808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5808 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 14857/2023 Verbale dell'udienza del 10/06/2025 Per l'opponente è presente l'avv. Iervolino. Per l'opposto è presente l'avv. Ambrosone. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano ai rispettivi atti di causa e alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 14857 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione a precetto TRA
, (C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Giuseppe Iervolino, elettivamente domiciliata in Via Comunale Pt_1 del Principe, 13/A, presso il Servizio Affari Legali della OPPONENTE E
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Achille CP_1 C.F._1
Ambrosone, con studio in l Corso Umberto I° n.34 Pt_1
OPPOSTO NONCHÉ
, oggi , (P.Iva ), in Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rapp.te pro tempore
Controparte_4
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1
Controparte_2
L'esecutata propose opposizione all'esecuzione, deducendo che l'importo dovuto era stato regolarmente versato, come riconosciuto dallo stesso creditore pignorante, e che, oltre tale somma, nulla era dovuto da parte della Con ordinanza del 19/04/2023, il G.E. ha sospeso la procedura e assegnato il termine per l'introduzione del giudizio di merito. La ha introdotto, quindi, la presente fase, evidenziando di avere già adempiuto e di non essere tenuta, come invece pretende il creditore, a versare il TFS. Il creditore opposto si è ritualmente costituito, reiterando le proprie doglianze sulla scor- ta delle quali assume che “il cosiddetto Trattamento di Fine Servizio (TFS), nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e degli altri enti iscritti al fondo di previdenza ex Inadel, è denominato indennità premio di servizio (IPS) e. durante il periodo di iscrizione alla ge- stione ex Inadel, gli enti datori di lavoro – nella specie l' – ai Parte_1 sensi dell'art.11 della Legge 8 marzo 1968, n.152, sono tenuti a versare un contributo pa- ri al 6,10% degli emolumenti utili ai fini del calcolo della prestazione, mentre una quota di tale contributo (il 2,50%) grava sul lavoratore. La prestazione, poi, è liquidata d'ufficio all'atto della cessazione del rapporto di lavoro dopo che l'ente di appartenenza invia alla sede INPS Gestione Dipendenti Pubblici competente per territorio, la documentazione e i dati necessari alla liquidazione. Pertanto, l , quale datore di lavoro Parte_1 del , aveva l'obbligo di inviare all'INPS la “situazione partitaria” relativa al pro- Parte_3 prio dipendente deceduto rendendo edotto l'Ente pagatore (INPS) del pignoramento in corso e dell'obbligo, per quest' ultimo, di effettuare la trattenuta della quota prevista dalla legge (1/5) sull'Indennità Premio di Fine Servizio prima della eventuale erogazione agli eredi della intera somma dovuta;
restando, viceversa, nel caso di omissione dell'informazione – come avvenuto – obbligata direttamente l' Parte_4
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2 TRO nei confronti del creditore pignorante. Inoltre, alla cessazione del rapporto di lavo- ro, avvenuto per qualsiasi ragione - e, quindi, anche per decesso - spettano agli aventi causa del lavoratore deceduto, oltre allo IPS, anche tutte le spettanze di fine rapporto (ratei ferie e 13esima, permessi e ROL non goduti, ecc.) e pure su di esse va effettuata la trattenuta del 1/5.”. L'opposizione è fondata. La tesi dell'opposto, come poc'anzi riportata, non può essere condivisa. Come noto, nel procedimento di espropriazione presso il terzo debitore l'effetto dell'ordinanza di asse- gnazione si configura come una cessione "pro solvendo"… (Cass. n. 1544 del 26/01/2006). Dunque, il creditore pignorante subentra nei diritti dell'esecutato nei confronti del terzo. Nella specie, il diritto dell'esecutato era quello di conseguire la retribuzione nonché ogni altra indennità della medesima natura. Essendo egli dipendente di un'azienda sanitaria, il trattamento di fine servizio è dovuto da un soggetto diverso dal datore di lavoro (ai sensi dell'art. 26, dPR 1973, n. 1032 “l'indennità di buonuscita e l'assegno vitalizio sono liqui- dati dall'amministrazione del Fondo di previdenza”). Di ciò, per altro, non dubita seriamente il creditore, che sostiene che l'amministrazione pignorata sarebbe tenuta al pagamento per non aver informato l'INPS dell'esistenza del pignoramento. Tuttavia, a parte la dubbia efficacia che un tale atto avrebbe avuto, dato che il vincolo è imposto dalla notifica del pignoramento alla parte tenuta al pagamento, non può non osservarsi come anche il creditore descriva il comportamento in termini di inadempimento ad un obbligo;
dunque, a prescindere dalla sussistenza o meno di tale obbligo, in ogni caso l'azienda non sarebbe tenuta al pagamento in virtù dell'ordinanza di assegnazione azionata quale titolo esecutivo ma solo in virtù di un comportamento che, in tesi, rappresenterebbe elemento fondante una diversa responsabilità ma non compor- terebbe certo l'obbligo di versare la prestazione dovuta dall'ente previdenziale. Non risulta poi dimostrato che la dovesse versare al deceduto ulteriori somme a ti- tolo retributivo. In conclusione, l'opposizione va accolta con declaratoria che nulla è dovuto da parre del- la azienda pignorata sulla base del titolo azionato dal precedente. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022 tra i minimi e i medi previsti dallo scaglione di riferimento per tutte le fasi, stanti la non particolare complessità della controversia e la limitata attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- dichiara l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo a CP_1
nei confronti dell' sulla base dell'ordinanza dell'8/5/2017 e
[...] Parte_1 del precetto notificato il 29/04/2024;
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag.
3 - condanna l'opposto al pagamento in favore dell'opponente, delle spese di lite, che li- quida in € 264,00 per spese ed € 3.808,50, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, se dovuta, come per legge. Così deciso in Napoli, il 10/06/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 4