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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.G. 2464/2022 promosso da:
C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. MORANDI PAOLO;
- parte attrice - contro
C.F. , Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, cod. fisc: e , cod. fisc:
[...] C.F._2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. BENESPERI GIANLUIGI;
C.F._3
- parte convenuta –
Oggetto: azione difesa proprietà.
Conclusioni parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Giudice di Pace condannare i conve- nuti: a. a realizzare nel giardino di proprietà un diaframma in calcestruzzo com- CP_1 pletamente interrato tale da realizzare un'a rriera di contrasto alle radici delle piante poste in detta proprietà, mediante realizzazione di un diaframma in calcestruzzo che abbia una larghezza di almeno 10 cm e una profondità di almeno 80 cm e una lunghezza tale da intercettare tutte le radici provenienti dagli alberi posti nella proprietà e CP_1 quindi una lunghezza di almeno 10 ml;
b. a versare all'attrice Sig.ra la som- Parte_1 ma di € 1.090,68; condannare inoltre i convenuti Sigg.ri ai sensi dell'art. 614 bis CP_1 c.p.c., a corrispondere all'attrice la somma che sarà rit stizia, sempre in base a tale norma, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi stabiliti, in accogli- mento della domanda di cui al punto a), dalla sentenza emananda. Con vittoria di spese e compenso della presente causa e di quelli del citato procedimento ex art. 696 bis c.p.c.”.
Conclusioni parte convenuta: “piaccia a Codesto Ill.mo Giudice, disattesa ogni istanza contraria - previa dichiarazione di nullità ed in subordine di improcedibilità della domanda, così come riassunta, a causa della mancata produzione dell'ordinanza d'incompetenza del Giudice di Pace in copia autentica o comunque con le dovute attestazio- ni circa la relativa estrazione, -respingere in quanto infondata sia in fatto che in diritto la spiegata domanda per i motivi dei quali in narrativa, e segnatamente: - circa la richiesta condanna alla realizzazione della barriera all'espansione radicale, poiché tale manufatto
1 risulta realizzabile nel fondo attoreo, con conseguente infondatezza della invocata misura di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c.; inoltre trattasi di facoltà esclusa dal novero di quelle ex art. 896 c.c.; - circa la richiesta di condanna al pagamento della somma di danaro come ex adverso quantificata, a causa del concorso di colpa dell'attrice e degli arresti della giurisprudenza di legittimità e di merito in materia, secondo i quali il rispetto della distanza consente che il proprietario degli alberi non risponda dei danni asseritamente cagionati dal- la caduta del fogliame sul fondo confinante. Il tutto con vittoria di spese e di onorari
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Parte attrice ha dedotto di avere proposto ricorso per ATP precisando che i rami degli alberi presenti nella proprietà in prossimità del box di CP_1 proprietà sporgevano nella sua proprietà e che le radici degli alberi ad alto Pt_1 fusto (liquidambar) ivi presenti si erano insinuate al di sotto del resede della stessa, giungendo fino alle fosse biologiche, ai tre pozzetti di ispezione ed anche i tubi di scarico di un bagno;
alla luce di ciò ha chiesto che, previo accertamento dell'esistenza e della causa di quanto lamentato, fossero individuati i lavori ne- cessari all'eliminazione di essi. Nel successivo giudizio di fronte al giudice di Pace di Pistoia, l'attrice aveva quindi chiesto che i convenuti venissero condannati a realizzare nel giardino di proprietà un diaframma in calcestruzzo com- CP_1 pletamente interrato tale da realizzare un'adeguata barriera di contrasto alle ra- dici delle piante poste in detta proprietà e a versare all'attrice la somma di €
1.090,68.
Parte convenuta aveva eccepito nella propria comparsa di fronte al Giudice di Pace (e poi riproposte nel presente procedimento) che:
a) non era stata depositata copia autentica dell'ordinanza declinatoria;
b) “il Giudice di Pace, il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza solo riguardo la domanda di condanna alla realizzazione della predetta barriera e trattenere la domanda di pagamento”;
c) gli esborsi richiesti sarebbero eccessivi:
d) si sarebbe trattato di radici di pochi millimetri e non capaci di causare alcun danno;
e) il diaframma in calcestruzzo avrebbe potuto essere realizzato anche da parte dell'attrice;
f) gli alberi erano stati piantati a distanza legale;
g) vi sarebbe stato un concorso di colpa della parte attrice che aveva favo- rito l'inserimento delle radici con la posa di tubature di diametro differente.
2 2.- La mancata impugnazione dell'ordinanza con il regolamento necessario di competenze di fronte alla Corte di Cassazione ex artt. 42 e 44 c.p.c. rende non più contestabile dalle parti l'indicazione effettuata del giudice di pace;
peraltro, la domanda svolta, avendo ad oggetto due immobili, ricade nella competenza per materia del Tribunale come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 4 gennaio 2006 n. 32. Da ciò consegue l'infondatezza della doglianza della parte convenuta sub b).
Venendo poi alle questioni più propriamente processuali, si evidenzia che nessuna norma commina la sanzione della nullità per la mancata produzione di copia conforme dell'ordinanza declinatoria della competenza emessa dal Giudice di Pace di Pistoia (peraltro depositata successivamente dalla parte).
Con riguardo poi al merito delle doglianze dell'attrice, deve considerarsi che quest'ultima ha scelto di parametrare la propria domanda solo con riferimen- to al pregiudizio derivante dall'estensione dell'apparato radicolare degli alberi di proprietà della convenuta all'interno della proprietà dell'attrice ma non ha formu- lato nessuna domanda con riguardo al supposto accumulo di foglie nella canale di scolo dell'immobile di proprietà dell'attrice né ha richiesto alcuna condanna al- la refusione delle spese sostenute a detto titolo. Da ciò deriva inevitabilmente che l'attività istruttoria svolta sul punto all'udienza del 10 novembre 2021 con il teste
è stata inutile per la semplice ragione che inammissibili dovevano es- Tes_1 sere dichiarati i capitoli 3 e 4.
L'accertamento compiuto dal geom. all'interno del Controparte_4 procedimento di ATP ha consentito di verificare l'esistenza di una fitta rete radi- colare che, propagatasi dagli alberi dei convenuti, si è introdotta all'interno della tubazione di scarico del bagno dell'attrice: “all'interno della tubazione di scarico proveniente dal bagno posto al piano primo e che corre verticalmente nella parete esterna adiacente alla fossa biologica è stata riscontrata la presenza di una radice di alcuni centimetri di diametro” (pag. 6). Nel corso delle attività tecniche dell'8 agosto 2019, il CTU Ha dato atto che “le imprese presenti hanno proceduto alla sostituzione del tratto di tubazione occluso ed al suo nuovo innesto nella fossa bio- logica”. Detto irradiamento radicolare, tuttavia, “non sembra comunque in grado di interferire negativamente sulla stabilità dell'immobile principale;
inoltre, durante
i sopralluoghi, non sono stati riscontrati segni o manifestazioni di significativi ce-
3 dimenti delle pareti e/o delle loro fondazioni né di eventuali interventi di ripristino effettuati” (pag. 7). Inoltre, dai fatti narrati da parte attrice non è emerso che gli alberi si trovassero a distanza inferiore a quella legale rispetto al proprio confine né la circostanza è emersa a seguito dell'accertamento realizzato in sede di ATP.
Dunque: la questione attiene alla qualificazione della fattispecie concreta in cui le radici di alberi posti alla distanza legale dal confine si protendano fino a danneggiare le tubazioni dell'immobile sul terreno confinante.
La disciplina è data dall'art. 896 c.c. che prevede che nel caso sia dei rami che delle radici il proprietario del fondo “invaso” ha diritto di pretendere che il proprietario dell'albero provveda a recidere, a sue spese, la radici e rami debor- danti. Dunque: una volta accertato che le radici delle piante di proprietà della parte convenuta hanno superato il confine, parte attrice ha il diritto di pretende- re che la controparte provveda a tagliarle, arretrandole entro detto confine. Que- sto è l'unico obbligo che la legge riconosce e solo questo può essere oggetto di una eventuale condanna, non potendo la parte chiedere al giudice l'emissione di un provvedimento che obblighi la controparte ad un comportamento non previsto dalla legge. Orbene, nel caso in esame oggetto della domanda aveva ad oggetto la realizzazione di una barriera che ostacolasse le radici, obbligo che, per quanto non previsto da nessuna norma di legge, è pur sempre finalizzato alla tutela del diritto previsto dall'art. 896 c.c. presentando un'estensione oggettiva maggiore del mero obbligo di recisione. Dunque, avendo la parte chiesto “un più”, ben può il giudice senza violare il principio della domanda riconoscere alla parte attrice
“un meno”. La successiva fase esecutiva dovrà stabilire quale sia la modalità più efficace per rendere effettivo per il passato e per il futuro quell'obbligo: è questo il motivo per cui la CTU inopinatamente eseguita in questa sede al fine di verificare concretamente la fattibilità dell'esecuzione di detta barriera non può avere qui al- cun rilievo ma solo una più limitata (ma utilissima) funzione di indirizzamento per le parti in primis e per il giudice competente in secundis nella successiva fase esecutiva.
Occorre ora verificare la fondatezza della domanda di condanna in capo al- la parte convenuta per i lavori di eliminazione della radice dalla tubatura. Da un punto di vista giuridico, la fattispecie ricade nell'art. 2051 c.c. dal momento che il danneggiamento è stato il frutto del dinamismo della res di proprietà della parte
4 convenuta. Come visto poco sopra, a seguito dell'intrusione della radice, vi è sta- to bisogno di ripristinare la funzionalità della tubatura sotto gli occhi del CTU geom. Sul punto all'udienza del 10 novembre 2021 sono state assunte le CP_4 testimonianze di (che ha confermato di avere proceduto alla sta- Testimone_2 satura della tubazione della fossa biologica intasata da radici per un compenso di
€ 165,00), di (che ha confermato di avere proceduto al ripristi- Testimone_3 no della tubatura per € 261,08) e di (che ha confermato detto ri- Testimone_4 pristino per € 463,60). Dunque, i costi di ripristino della tubatura causalmente riconducibili alle radici delle piante esistenti nella proprietà della parte convenu- ta sono pari a € 889,68, somma che non può essere considerata eccessiva essen- do quanto concretamente corrisposto dall'attrice nell'occasione. Peraltro, non è nemmeno pensabile a suo carico un concorso di colpa, stante l'impossibilità an- che solo di prevedere un così intenso ramificarsi delle radici degli alberi.
Le spese del giudizio, delle consulenza in ATP e nel presente giudizio se- guono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenendo conto della somma riconosciuta e dei valori massimi.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento della domanda attrice, condanna in solido tra di loro RI IA, e a procedere alla Controparte_1 Controparte_3 recisione delle radici degli alberi esistenti nella loro proprietà che si dipartono ol- tre il confine con l'immobile di;
Parte_1
- condanna RI IA, e in Controparte_1 Controparte_3 solido tra loro a rifondere le spese sostenute da per il ripristino dei Parte_1 danni causati pari a € 889,68 oltre interessi legali dalla data del pagamento, oltre alle spese legali del presente giudizio che si liquidano in € 994,00 oltre accessori come per legge, quelle di CTU come liquidate, nonché quelle della fase cautelare che si liquidano quanto a quelle legali in € 800,00 oltre accessori, quanto a quel- le di CTU nella somma liquidata, oltre a quelle del CTP geom. liquidate in € Per_1
896,70 oltre accessori.
Pistoia, 31/12/2024. Il giudice dott. Matteo Marini
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