Art. 4.
L'assegno mensile previsto dalla presente legge e' ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilita', di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed e' sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.
L'assegno mensile previsto dalla presente legge e' ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilita', di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed e' sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.