Versione
18 maggio 1962
18 maggio 1962
Art. 4.
L'assegno mensile previsto dalla presente legge e' ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilita', di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed e' sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.
L'assegno mensile previsto dalla presente legge e' ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilita', di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed e' sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.