Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 03/04/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 585/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 585/2025 R.G. promossa da:
(C.F.: , rappresentata e difesa, per mandato in calce Parte_1 C.F._1
al ricorso congiunto, dall'Avv. Sara Fè, presso il cui studio in Piancastagnaio (SI), Viale Gramsci
n. 277, è elettivamente domiciliata e
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato in calce Parte_2 C.F._2
al ricorso congiunto, dall'Avv. Danilo Bisconti, presso il cui studio in Abbadia San AL
(SI), Via Buozzi n. 1, è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. dell'1.4.2025, per l'Avv. Sara Fè e, per l'Avv. Danilo Bisconti, hanno Parte_3 Parte_2
concluso chiedendo: di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate, di seguito riprodotte:
1. i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2. la GL è affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi, nel reciproco rispetto Per_1
dei genitori ed in armonia con le esigenze che la minore dimostrerà;
3. per quanto concerne le frequentazioni con i genitori, i coniugi convengono che la minore sarà collocata dal padre a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica prima di cena. Nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con il padre, trascorrerà con il medesimo anche il martedì dall'uscita di scuola con il pernottamento;
nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con la madre, frequenterà il padre per due pomeriggi a settimana, ossia il martedì ed il mercoledì, entrambi con pernottamento. In ogni caso i genitori, stante l'età della GL, si impegnano a tenere conto delle esigenze e preferenze di quest'ultima;
4. i ricorrenti dichiarano che la casa familiare in proprietà esclusiva del verrà Pt_2
assegnata al medesimo a far data dal 31 agosto 2025 data entro la quale la reperirà nuova Pt_1
abitazione e vi trasferirà la residenza unitamente alla GL minore. Dalla data del deposito del presente ricorso, le spese per la conduzione del predetto immobile saranno sostenute in toto dalla sig.ra fino alla data del rilascio. Pt_1
5. il sig.re corrisponderà alla sig.ra a far data dal deposito del presente Pt_2 Pt_1
ricorso, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della GL , la somma mensile Per_1
di euro 700,00 (settecento virgola zero zero), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese tramite bonifico bancario, ciò fino a quando la medesima non avrà raggiunto la sua indipendenza economica stabile. Da tale somma verrà detratta la quota pari a metà dell'importo dell'assegno unico che la percepirà in via Pt_1 esclusiva. All'uopo la stessa si obbligherà a comunicare al marito annualmente l'importo erogato/percepito, a tale titolo, in modo da consentire tale detrazione dal contributo mensile stabilito per la GL . Per_1
6. i coniugi, si danno reciprocamente atto di essere autonomi dal punto di vista economico avendo una propria attività lavorativa e pertanto la sig.ra rinuncia espressamente a Pt_1
qualsiasi contributo per il di lei mantenimento. 3 / 5
7. i coniugi contribuiranno, inoltre, a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la GL secondo diverse percentuali in ragione della evidente disparità reddituale tra i coniugi e pertanto dette spese saranno poste a carico del sig.re per il 70% e della Pt_2
sig.ra per il 30%, come definite e secondo le indicazioni riportate nel protocollo in uso Pt_1
presso il Tribunale di Siena sottoscritto tra avvocati e magistrati, che siano debitamente documentate e preventivamente concordate, salvo quelle indifferibili e urgenti o oggettivamente indispensabili per la minore
8. In considerazione della disparità reddituale l'assegno unico imputato, al contributo di mantenimento della GL , secondo quanto stabilito al Punto n. 5, verrà Per_1
riscosso/percepito in via esclusiva dalla sig.ra il sig. a tal fine, si obbliga a Pt_1 Pt_2
fornire tutta la eventuale documentazione necessaria ed a prestare il consenso.
9. I coniugi dichiarano di dividere, al momento del deposito del presente ricorso, i beni mobili comuni, inclusi i depositi in conto corrente, titoli e crediti finanziari ed i depositi tutti, con saldo complessivo “apparente” (stante la presenza di investimenti finanziari ed assicurativi), di euro 216.000,00 come segue: alla NO in forza anche del riconoscimento delle opere di Pt_1
ristrutturazione in cui ha concorso nella casa familiare, verrà assegnata la somma onnicomprensiva di euro 140.000,00 (centoquarantamila/00) e il residuo rimarrà in favore esclusivamente del Sig. Nella somma di euro 140.000,00 sono ricompresi euro 50.000,00 Pt_2
indicati a pagina 2 del presente ricorso.
10. Le automobili entrambe intestate formalmente alla Sig.ra ma acquistate in regime di Pt_1
comunione dei beni, sono definitivamente assegnate alla medesima;
il sig.re nulla Pt_2
pretende al riguardo dal punto di vista economico. Il valore è comunque stato considerato nella suddivisione dei beni mobili e risparmi comuni.
11. I coniugi sono consci e si danno quindi reciprocamente atto che quest'accordo patrimoniale e questi trasferimenti mobiliari rappresentano e sono elementi funzionali ed assolutamente indispensabili ai fini della separazione personale e della risoluzione della loro crisi coniugale, integrando attribuzioni dirette a conseguire l'obiettivo, da entrambi perseguito e voluto, di armonizzare ed ottimizzare l'assetto complessivo delle loro situazioni economico- patrimoniali conseguenti alla separazione e di assicurare quindi definitive certezze patrimoniali alla GL anche in ragione della effettiva posizione economica di entrambi i coniugi. 4 / 5
12. i coniugi si danno reciprocamente atto che per effetto di quanto convenuto con il presente ricorso hanno risolto ogni questione di carattere patrimoniale scaturente dal matrimonio e pertanto dichiarano di non avere più nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
13. le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti che provvederanno ciascuna a pagare il proprio legale per l'opera professionale prestata.
Pubblico Ministero: visto in data 21.2.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.2.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena, Parte_1
e esponevano che avevano contratto matrimonio in Abbadia San
[...] Parte_2
AL (SI) il 23.6.2007, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Abbadia San AL (SI) al n. 6, parte II, serie A, dell'anno 2007, e che dalla loro unione era nata a [...] il [...], la GL evidenziavano che la convivenza Persona_2
era divenuta intollerabile e concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. dell'1.4.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni Pt_1 Pt_2 concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse della GL minorenne e non contrastanti con norme 5 / 5
imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: e Parte_1 C.F._1
C.F.: ), alle condizioni concordate indicate supra;
Parte_2 C.F._2
spese compensate;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Abbadia San AL (SI) di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao