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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/07/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro Privato La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 715 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F. e P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Responsabile atti introduttivi del Giudizio giusta procura CP_1 Parte_2 speciale autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180134 Persona_1 raccolta nr.12348 del 22/06/2023 rilasciata da , ente Parte_1 pubblico economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni della legge 1 dicembre 2016 n. 225, a decorrere dal 1° luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , tra cui CP_2 Controparte_3
, svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma
[...]
1, del decreto legge n. 203 del 2005 e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, elettivamente domiciliata in Messina alla Via S. Giovanni Bosco n. 23 presso lo studio dell'Avv. Denise Manganaro, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata la ricorso in appello appellante
E
(C.F. – P.IVA Controparte_4 P.IVA_2
, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Milano P.IVA_3
n. 18, unitamente agli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura generale ad lites, ad atto Notaio Dott. Per_2
in Roma lì 22/03/2024, rep. 37875, raccolta n. 7313
[...]
appellato e , codice fiscale elettivamente domiciliato alla via Controparte_5 C.F._1
G. Carducci n. 28 di Soveria Simeri (CZ) presso lo studio dell'avv. Assunta Anna Rosso, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Catanzaro. Obbligo contributivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: << 1) In accoglimento del proposto appello riformare la sentenza appellata n. N. 446/2024 emessa il 24.04.2024 dal Tribunale di Catanzaro sezione lavoro;
2) Con vittoria di spese e compensi di entrambe i gradi di giudizio>>; CP_ per l' < Con l'appello proposto da;
in via subordinata, per la denegata ipotesi di accertata CP_ CP_ prescrizione del credito dell' tenere indenne l' da ogni responsabilità anche in ordine alle spese di lite. Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi o, in subordine, compensazione delle stesse>>; per : << rigettare l'atto d'appello perché del tutto infondato in fatto e Controparte_5 diritto e, per l'effetto confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio. >>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Questa è la vicenda processuale per come descritta nella sentenza gravata: <Con ricorso depositato in data 01.12.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 03020239001736413000 notificata il 16.11.2023, con la quale le era stato chiesto il pagamento di somme a titolo di mancato CP_ pagamento di contributi previdenziali portate dall'avviso di addebito n. 33020170000786910000 eccepiva l'omessa notifica del predetto avviso e l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale. Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le resistenti, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto>>.
§2.1
Pag. 2 di 4 Il Tribunale “dichiara l'estinzione per prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito n. 33020170000786910000, sotteso all'intimazione 03020239001736413000 CP_ notificata il 16.11.2023; di pagamento n. - condanna e Parte_1
, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute dalla
[...] ricorrente, liquidate in € 932,50 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Erario”.
A tale conclusione perviene dopo avere rilevato che Parte_1 non ha documentato l'interruzione della prescrizione nel periodo compreso tra la data di notifica dell'avviso di addebito e quella dell'intimazione di pagamento da cui è originato il giudizio.
§3
La sentenza è gravata d'appello da , con atto depositato il 27 Controparte_7 giugno 2024.
CP_ Costituitisi in giudizio, l' e hanno formulato le conclusioni sopra Controparte_5 riportate.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 25/26 maggio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
L'appello di , in quanto vertente unicamente sul capo di Parte_1 sentenza inerente alla declaratoria di prescrizione, è inammissibile, difettando il concessionario addetto alla riscossione di legittimazione ad agire con riferimento al merito della pretesa contributiva;
cfr., in tal senso, Cassazione Civile, ordinanza n. 7372 del 19.03.2024, “Secondo i principi di recente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, in materia di riscossione dei crediti previdenziali la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete soltanto all'ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in causa (Cass SSUU n. 7514/2022)”.
“Il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, salvo che, sulla questione, si sia formato il giudicato interno. Tale profilo si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cpc, che impedisce di far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge”.
“Le doglianze formulate con il presente ricorso da vertono sul merito della pretesa CP_8 CP_ avanzata da e, in particolare, sull'eccezione di prescrizione che l'obbligata ha sollevato per avversare il credito contributivo, racchiuso nelle cartelle esattoriali notificate dall'agente per la riscossione”.
“In merito alla prescrizione della pretesa, nessun interesse può riconoscersi ad CP_8 all'impugnazione di tale statuizione, concernendo essa il merito della pretesa
Pag. 3 di 4 contributiva in ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui”.
§5
In virtù delle argomentazioni che precedono, che assorbono ogni ulteriore questione agitata dalle parti, l'appello va dichiarato inammissibile, con conseguente conferma della sentenza gravata.
In virtù dei contrasti giurisprudenziali sulla questione sottesa dell'ambito della legittimazione passiva di , nonché della circostanza che la Parte_1 declaratoria sul punto viene resa d'ufficio dalla Corte, si impone l'integrale compensazione delle spese del grado di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso in data 27 giugno 2024, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Catanzaro, giudice del lavoro, n. 446/2024, resa in data 24 aprile 2024, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello;
2. Compensa tra le parti le spese del grado di lite;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 8 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
Pag. 4 di 4
Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro Privato La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 715 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F. e P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Responsabile atti introduttivi del Giudizio giusta procura CP_1 Parte_2 speciale autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180134 Persona_1 raccolta nr.12348 del 22/06/2023 rilasciata da , ente Parte_1 pubblico economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni della legge 1 dicembre 2016 n. 225, a decorrere dal 1° luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , tra cui CP_2 Controparte_3
, svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma
[...]
1, del decreto legge n. 203 del 2005 e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, elettivamente domiciliata in Messina alla Via S. Giovanni Bosco n. 23 presso lo studio dell'Avv. Denise Manganaro, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata la ricorso in appello appellante
E
(C.F. – P.IVA Controparte_4 P.IVA_2
, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Milano P.IVA_3
n. 18, unitamente agli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura generale ad lites, ad atto Notaio Dott. Per_2
in Roma lì 22/03/2024, rep. 37875, raccolta n. 7313
[...]
appellato e , codice fiscale elettivamente domiciliato alla via Controparte_5 C.F._1
G. Carducci n. 28 di Soveria Simeri (CZ) presso lo studio dell'avv. Assunta Anna Rosso, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Catanzaro. Obbligo contributivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: << 1) In accoglimento del proposto appello riformare la sentenza appellata n. N. 446/2024 emessa il 24.04.2024 dal Tribunale di Catanzaro sezione lavoro;
2) Con vittoria di spese e compensi di entrambe i gradi di giudizio>>; CP_ per l' < Con l'appello proposto da;
in via subordinata, per la denegata ipotesi di accertata CP_ CP_ prescrizione del credito dell' tenere indenne l' da ogni responsabilità anche in ordine alle spese di lite. Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi o, in subordine, compensazione delle stesse>>; per : << rigettare l'atto d'appello perché del tutto infondato in fatto e Controparte_5 diritto e, per l'effetto confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio. >>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Questa è la vicenda processuale per come descritta nella sentenza gravata: <Con ricorso depositato in data 01.12.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 03020239001736413000 notificata il 16.11.2023, con la quale le era stato chiesto il pagamento di somme a titolo di mancato CP_ pagamento di contributi previdenziali portate dall'avviso di addebito n. 33020170000786910000 eccepiva l'omessa notifica del predetto avviso e l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale. Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le resistenti, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto>>.
§2.1
Pag. 2 di 4 Il Tribunale “dichiara l'estinzione per prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito n. 33020170000786910000, sotteso all'intimazione 03020239001736413000 CP_ notificata il 16.11.2023; di pagamento n. - condanna e Parte_1
, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute dalla
[...] ricorrente, liquidate in € 932,50 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Erario”.
A tale conclusione perviene dopo avere rilevato che Parte_1 non ha documentato l'interruzione della prescrizione nel periodo compreso tra la data di notifica dell'avviso di addebito e quella dell'intimazione di pagamento da cui è originato il giudizio.
§3
La sentenza è gravata d'appello da , con atto depositato il 27 Controparte_7 giugno 2024.
CP_ Costituitisi in giudizio, l' e hanno formulato le conclusioni sopra Controparte_5 riportate.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 25/26 maggio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
L'appello di , in quanto vertente unicamente sul capo di Parte_1 sentenza inerente alla declaratoria di prescrizione, è inammissibile, difettando il concessionario addetto alla riscossione di legittimazione ad agire con riferimento al merito della pretesa contributiva;
cfr., in tal senso, Cassazione Civile, ordinanza n. 7372 del 19.03.2024, “Secondo i principi di recente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, in materia di riscossione dei crediti previdenziali la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete soltanto all'ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in causa (Cass SSUU n. 7514/2022)”.
“Il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, salvo che, sulla questione, si sia formato il giudicato interno. Tale profilo si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cpc, che impedisce di far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge”.
“Le doglianze formulate con il presente ricorso da vertono sul merito della pretesa CP_8 CP_ avanzata da e, in particolare, sull'eccezione di prescrizione che l'obbligata ha sollevato per avversare il credito contributivo, racchiuso nelle cartelle esattoriali notificate dall'agente per la riscossione”.
“In merito alla prescrizione della pretesa, nessun interesse può riconoscersi ad CP_8 all'impugnazione di tale statuizione, concernendo essa il merito della pretesa
Pag. 3 di 4 contributiva in ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui”.
§5
In virtù delle argomentazioni che precedono, che assorbono ogni ulteriore questione agitata dalle parti, l'appello va dichiarato inammissibile, con conseguente conferma della sentenza gravata.
In virtù dei contrasti giurisprudenziali sulla questione sottesa dell'ambito della legittimazione passiva di , nonché della circostanza che la Parte_1 declaratoria sul punto viene resa d'ufficio dalla Corte, si impone l'integrale compensazione delle spese del grado di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso in data 27 giugno 2024, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Catanzaro, giudice del lavoro, n. 446/2024, resa in data 24 aprile 2024, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello;
2. Compensa tra le parti le spese del grado di lite;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 8 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
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