TRIB
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 28/02/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1939/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, così composto:
Dott.ssa Elisabetta Massini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05.11.2024
da
(C.F. , cittadino italiano, nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Tuderte, 116
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...] C.F._2
116,
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. RAGNI Anna Lisa ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in
Cannara Via G. Reverberi, 6/G, presso il Difensore;
pagina 1 di 5
C, Ufficio 1);
in separazione legale dei beni dal matrimonio è nata la IA , nata a [...] il [...]. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
05.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
1) La Sig.ra continuerà a risiedere, unitamente alla IA , presso l'abitazione familiare sita Parte_2 Per_1
in Spoleto, Via Tuderte, 116. La medesima sosterrà per intero il canone di affitto e tutte le utenze, provvedendo a farsi carico delle relative volture. Il Sig. reperirà un'autonoma sistemazione. Pt_1
2) Per la minore viene stabilito l'affido condiviso. La IA sarà prevalentemente collocata presso l'abitazione materna di Spoleto, Via Tuderte, 116, già casa coniugale. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute della piccola dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle Per_1
capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni e dei desideri della medesima.
Per tre giorni a settimana: lunedì, mercoledì e venerdì, il Sig. - se libero da impegni lavorativi - potrà Pt_1
trascorrere il pomeriggio con dall'uscita della scuola materna e riaccompagnandola presso l'abitazione Per_1
della mamma prima o immediatamente dopo la cena.
La minore trascorrerà i fine settimana con i genitori in maniera alternata;
in particolare il padre potrà tenere con sé la bambina dal sabato mattina alla domenica sera con possibilità di pernottare presso di lui. Analogo criterio dell'alternanza verrà applicato nei giorni di Natale e Pasqua e le altre festività. Il tutto compatibilmente con le esigenze lavorative del Sig. che potrebbero impegnarlo per orari e periodi imprevisti ed imprevedibili. Pt_1
Durante le vacanze estive il Sig. potrà trascorrere con la IA un periodo di almeno sette giorni consecutivi Pt_1
da con concordarsi tra i genitori con congruo anticipo, anche in relazione ai rispettivi impegni lavorativi.
Il giorno del compleanno verrà trascorso dalla IA preferibilmente con entrambi i genitori.
pagina 2 di 5 3) Il Sig. verserà, a titolo di contributo al mantenimento della IA minore , l'importo mensile di € Pt_1 Per_1
300,00. Detta somma, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, verrà corrisposta entro il giorno 24 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario. Il padre si impegna, altresì a sostenere nella misura del 50% le spese mensili relative alla mensa scolastica ed al corso di nuoto.
4) Gli assegni familiari, attualmente assegno unico, sarà percepito integralmente dalla Sig.ra in quanto Pt_2
madre collocataria della minore. I coniugi beneficeranno delle detrazioni fiscali in misura del 50% ciascuno.
5) Le spese straordinarie relative alla IA, tutte debitamente documentate, verranno sostenute dai genitori in ragione del 50% ciascuno. Le suddette spese andranno documentate e preventivamente concordate, salvo quelle urgenti ed improcrastinabili, riguardo alle quali i ricorrenti decideranno, nell'immediatezza, autonomamente.
Si precisa che, al fine della qualificazione della natura straordinaria, o meno, di una spesa da affrontarsi per la IA minore o non autosufficienti economicamente, le parti decidono di rifarsi al Protocollo di Intesa che viene allegato al presente ricorso, stipulato di concerto dal Tribunale di Perugia, l'Ordine degli Avvocati di Perugia,
l , l minori ed altre Controparte_1 Controparte_2
associazioni del settore. (doc. 9)
I ricorrenti si terranno reciprocamente e lealmente informati di ogni questione relativa all'educazione istruzione e formazione e salute della IA assumendo concordemente ogni decisione nell'interesse della medesima ed evitando, ove sorgessero diversità di vedute, di coinvolgere la minore nelle proprie, eventuali, discussioni.
6) Quanto agli autoveicoli descritti in premessa gli stessi rimarranno nella disponibilità dei rispettivi proprietari.
7) Le somme giacenti presso i rispettivi c/c bancari rimarranno nella proprietà esclusiva e disponibilità dei rispettivi intestatari.
8) Tutti i beni che arredano la casa coniugale ed ogni altro bene di proprietà comune dei coniugi rimarranno all'interno della stessa nella disponibilità della Sig.ra Pt_2
9) I coniugi prestano fin d'ora il consenso al rinnovo/rilascio dei rispettivi passaporti.
10) I ricorrenti dichiarano di aver definito ogni questione di ordine patrimoniale e/o economica tra loro pendente, dichiarando di non avere altro a pretendere l'uno dall'altra, ad alcun titolo o ragione”.
All'udienza del 15.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
pagina 3 di 5 Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
18.11.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Tanto detto, si rileva come le condizioni consensualmente predisposte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico e che, esaminati gli atti prodotti dalle parti ed i chiarimenti forniti all'udienza, corrispondano agli interessi personali e patrimoniali della IA minore, oltre che a quelli patrimoniali dei coniugi per come valutati degli stessi.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio in SC (PG) in data 11.06.2022;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Compensa tra le Parti le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SC (PG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 12.02.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Elisabetta Massini
pagina 4 di 5
pagina 5 di 5