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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/12/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. AN Lo TI SE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2403/2024 R.G.A.C.
PROMOSSA DA
NATO A VENTIMIGLIA IL Parte_1
06/08/69 rapp. e dif. dall'Avv. Parte_1
ATTORE
CONTRO
NATO A LICATA IL Controparte_1
18/11/46
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso del 03/11/2024, ha Parte_1
convenuto in giudizio . Al Controparte_1
riguardo l'attore esponeva, sostanzialmente, di non
1 avere ottenuto il pagamento delle prestazioni professionali fornite nella qualità di avvocato in favore del convenuto in occasione di otto controversie svoltesi davanti al Tribunale di
IG e alla Corte d'Appello di Palermo.
Pertanto ha instato affinché Controparte_1
venisse condannato al pagamento del corrispettivo per le prestazioni fornite che ammontava a complessivi euro 24.697,01 oltre accessori.
Ritualmente evocato il convenuto optava per la contumacia. Celebrata quindi l'attività istruttoria esclusivamente attraverso produzioni documentali la causa è stata infine posta in decisione all'udienza del 17/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea merita accoglimento.
Preliminarmente e nel rito va dichiarata la contumacia di non Controparte_1
costituitosi in giudizio benché ritualmente evocato.
Osserva preliminarmente il Tribunale che le obbligazioni inerenti all'esercizio di una attivita' professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi
2 e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo. Occorre ancora in via generale rilevare che, secondo l'orientamento della Cassazione formatosi anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2011, lo speciale procedimento camerale di liquidazione di onorari e diritti dell'avvocato previsto dagli art. 28 e segg. Legge 13 giugno 1942 n. 794 era limitato alla determinazione del quantum dovuto al professionista e non si estendeva anche all'an della pretesa. Precisamente, lo speciale procedimento previsto dagli art. 29 e 30 Legge n. 794 del 1942 trovava applicazione soltanto se la controversia aveva ad oggetto il “quantum” del compensi dovuti al professionista, ossia la determinazione della misura del compenso e non anche qualora il giudizio si estendesse ad altri oggetti di accertamento e decisione, quali i presupposti stessi del diritto al compenso, i limiti del mandato,
l'effettiva esecuzione della prestazione, la
3 sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa rinvenienti da altri rapporti o le pretese avanzate dal cliente nei confronti del professionista;
e cioè in particolare se: “vi sia contestazione sulla esistenza del rapporto di clientela, sull'avvenuta transazione della lite o sulla natura giudiziale dei compensi, ovvero quando con riconvenzionale sia dal cliente introdotto un nuovo e diverso petitum”; “la parte ingiunta contesti la sussistenza del debito, eccependone l'avvenuto pagamento”; la parte ingiunta contesti
“l'eccessività delle pretese”; “venga contestata la fondatezza della pretesa del legale al compenso o l'effettiva esecuzione delle prestazioni”;
“l'opponente abbia introdotto, ampliando il thema decidendum, domande o eccezioni riconvenzionali oppure abbia contestato i presupposti stessi del diritto del patrono al compenso o l'effettiva esecuzione delle prestazioni”; “la controversia sia estesa al dedotto inadempimento del professionista alle obbligazioni nascenti a suo carico dal rapporto professionale” e/o “siano state
4 avanzate riconvenzionalmente dall'opponente pretese risarcitorie per asserita condotta negligente od imperita del professionista”; “siano contestati gli stessi presupposti del diritto del patrono, ovvero l'esistenza del rapporto professionale o di clientela o le competenze reclamate riguardino, oltre che prestazioni giudiziali in materia civile, prestazioni stragiudiziali in detta materia, o in materia penale,
o in giudizi amministrativi più in generale, “nel giudizio si facciano valere anche altre ragioni di merito o di rito, di qualsiasi specie, sostanziali o processuali”, come, ad esempio, il “difetto di legittimazione passiva” o “il diritto al compenso dell'avvocato sia contestato nell'an”; “venga dedotta l'esistenza di più rapporti professionali con il difensore ed il pagamento integrale di tutte le prestazioni professionali mediante versamenti effettuati” in quanto “il thema decidendum necessariamente si amplia ed esorbita dalla natura e dall'oggetto del procedimento speciale, postulando la verifica delle diverse attività espletate e dei compensi complessivamente
5 dovuti”. Nelle predette ipotesi, secondo la
Cassazione, “trattandosi di indagine incompatibile con la trattazione nelle forme del rito speciale, vengono meno le ragioni che giustificano la deroga al principio generale del doppio grado di giudizio ed il procedimento deve svolgersi secondo il rito ordinario”. In altre parole, in tali casi, il procedimento ordinario attraeva nella sua sfera, per ragioni di connessione, anche la materia propria del procedimento speciale e tutto il giudizio si concludeva in primo grado con un provvedimento impugnabile solo con l'appello; rilevato che, sempre nel caso di controversia instaurata ai sensi degli artt. 28 e segg. Legge n. 794/1942 non limitata (sin dall'origine oppure a seguito delle difese del cliente) alla determinazione della misura dei compensi, la Cassazione più recente riteneva che, anche quando l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione del procedimento speciale ex art. 28
e 29 della Legge n. 794 del 1942 fosse emersa all'udienza di comparizione delle parti dopo la regolare costituzione del contraddittorio e, dunque,
6 in presenza di contestazioni sull'an il Giudice del procedimento speciale si doveva limitare ad una mera pronuncia di inammissibilità, senza disporre il mutamento del rito al fine di consentire la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie davanti al giudice competente;
secondo tale orientamento, infatti, il mutamento del rito, ossia il passaggio a quello ordinario, non si poteva configurare perché il procedimento originario aveva natura sommaria con un oggetto diverso e una disciplina semplificata rispetto alla puntuale regolamentazione del secondo;
rilevato che deve affrontarsi la questione se e/o entro quali limiti i predetti orientamenti giurisprudenziali relativi all'ambito oggettivo dei precedenti procedimenti di cui agli artt. 28 ss. Legge n. 794/1942 in materia di
“onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile” siano utilizzabili anche per le controversie attualmente disciplinate dal D.Lgs. n. 150/2011. Piace rilevare che i giudici di merito avevano in un primo tempo optato, anche in questi casi, per la decisione del
7 merito della controversia, in quanto: la tesi della declaratoria di inammissibilità coniata dalla
Suprema Corte si fondava sul rilievo che, trattandosi di “procedimento speciale” di cui all'art. 29 legge n. 794/1942, tale procedimento, appunto perché speciale, non poteva tollerare alcun ampliamento del thema decidendum. Tale procedimento speciale è stato però abrogato dal
D.Lgs n. 150/2011 e, per effetto degli artt. 3 e 14, la materia della liquidazione dei compensi legali forma oggetto (dal 06/10/2011) di un vero e proprio giudizio di cognizione, seppur sommario;
ritenuto, pertanto, anche dopo l'entrata in vigore degli artt. 3
e 14 del D.Lgs n. 150/2011, di dover dichiarare l'inammissibilità, del giudizio di cognizione sommaria introdotto dall'Avvocato per la liquidazione dei compensi giudiziali civili ogni qualvolta il cliente-convenuto sollevi eccezioni attinenti all'an della pretesa creditoria. Dovendosi nella specie valutare l'intera attività professionale svolta dall'attore in favore del convenuto corretta appare la scelta del rito ordinario al fine di ottenere
8 da parte attrice la condanna al pagamento dei compensi dovutigli per l'opera professionale espletata. Nel merito piace ricordare come in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento debba soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento. Occorre a tal fine osservare come dalla lettura della documentazione contenuta in atti sia con estrema chiarezza emerso come l'attore abbia svolto la propria prestazione professionale in favore del convenuto ed in mancanza di elementi probatori in contrario come il credito nei riguardi di quest'ultimo esista tuttora. Inoltre piace aggiungere che com'è noto, la ricognizione del debito, ai sensi dell'art. 1988 c.c, spiega i suoi effetti
9 confermativi sull'obbligazione nel senso di porre a carico del suo autore l'onere di dimostrare l'inesistenza, originaria o sopravvenuta, della causa debendi. In altri termini l'effetto proprio della ricognizione di debito è costituito da una relevatio ab onere probandi in favore di colui al quale è resa, che si traduce nell'imposizione, a carico dell'autore, dell'onere di provare l'inesistenza o invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale, ciò che vale sia per la ricognizione "titolata", ossia con menzione della causa debendi, che per quella
"pura", ossia (come nel caso di specie) priva di siffatta indicazione. Orbene, il convenuto, non costituendosi in giudizio non ha assolto al suddetto onere, fornendo adeguata prova di fatti estintivi del credito. Pertanto, nella fattispecie in esame il convenuto resosi contumace non ha espressamente negato di avere ricevuto le prestazioni professionali da parte dell'attore non fornendo dunque, detta prova. Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
10
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
condanna
[...]
al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della complessiva somma di euro 24.697,01
[...]
oltre interessi ed accessori di legge dalla domanda al soddisfo;
condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.500,00 oltre IVA CPA e spese generali.
AGRIGENTO 18/12/2025
IL GIUDICE
AN Lo TI SE
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. AN Lo TI SE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2403/2024 R.G.A.C.
PROMOSSA DA
NATO A VENTIMIGLIA IL Parte_1
06/08/69 rapp. e dif. dall'Avv. Parte_1
ATTORE
CONTRO
NATO A LICATA IL Controparte_1
18/11/46
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso del 03/11/2024, ha Parte_1
convenuto in giudizio . Al Controparte_1
riguardo l'attore esponeva, sostanzialmente, di non
1 avere ottenuto il pagamento delle prestazioni professionali fornite nella qualità di avvocato in favore del convenuto in occasione di otto controversie svoltesi davanti al Tribunale di
IG e alla Corte d'Appello di Palermo.
Pertanto ha instato affinché Controparte_1
venisse condannato al pagamento del corrispettivo per le prestazioni fornite che ammontava a complessivi euro 24.697,01 oltre accessori.
Ritualmente evocato il convenuto optava per la contumacia. Celebrata quindi l'attività istruttoria esclusivamente attraverso produzioni documentali la causa è stata infine posta in decisione all'udienza del 17/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea merita accoglimento.
Preliminarmente e nel rito va dichiarata la contumacia di non Controparte_1
costituitosi in giudizio benché ritualmente evocato.
Osserva preliminarmente il Tribunale che le obbligazioni inerenti all'esercizio di una attivita' professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi
2 e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo. Occorre ancora in via generale rilevare che, secondo l'orientamento della Cassazione formatosi anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2011, lo speciale procedimento camerale di liquidazione di onorari e diritti dell'avvocato previsto dagli art. 28 e segg. Legge 13 giugno 1942 n. 794 era limitato alla determinazione del quantum dovuto al professionista e non si estendeva anche all'an della pretesa. Precisamente, lo speciale procedimento previsto dagli art. 29 e 30 Legge n. 794 del 1942 trovava applicazione soltanto se la controversia aveva ad oggetto il “quantum” del compensi dovuti al professionista, ossia la determinazione della misura del compenso e non anche qualora il giudizio si estendesse ad altri oggetti di accertamento e decisione, quali i presupposti stessi del diritto al compenso, i limiti del mandato,
l'effettiva esecuzione della prestazione, la
3 sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa rinvenienti da altri rapporti o le pretese avanzate dal cliente nei confronti del professionista;
e cioè in particolare se: “vi sia contestazione sulla esistenza del rapporto di clientela, sull'avvenuta transazione della lite o sulla natura giudiziale dei compensi, ovvero quando con riconvenzionale sia dal cliente introdotto un nuovo e diverso petitum”; “la parte ingiunta contesti la sussistenza del debito, eccependone l'avvenuto pagamento”; la parte ingiunta contesti
“l'eccessività delle pretese”; “venga contestata la fondatezza della pretesa del legale al compenso o l'effettiva esecuzione delle prestazioni”;
“l'opponente abbia introdotto, ampliando il thema decidendum, domande o eccezioni riconvenzionali oppure abbia contestato i presupposti stessi del diritto del patrono al compenso o l'effettiva esecuzione delle prestazioni”; “la controversia sia estesa al dedotto inadempimento del professionista alle obbligazioni nascenti a suo carico dal rapporto professionale” e/o “siano state
4 avanzate riconvenzionalmente dall'opponente pretese risarcitorie per asserita condotta negligente od imperita del professionista”; “siano contestati gli stessi presupposti del diritto del patrono, ovvero l'esistenza del rapporto professionale o di clientela o le competenze reclamate riguardino, oltre che prestazioni giudiziali in materia civile, prestazioni stragiudiziali in detta materia, o in materia penale,
o in giudizi amministrativi più in generale, “nel giudizio si facciano valere anche altre ragioni di merito o di rito, di qualsiasi specie, sostanziali o processuali”, come, ad esempio, il “difetto di legittimazione passiva” o “il diritto al compenso dell'avvocato sia contestato nell'an”; “venga dedotta l'esistenza di più rapporti professionali con il difensore ed il pagamento integrale di tutte le prestazioni professionali mediante versamenti effettuati” in quanto “il thema decidendum necessariamente si amplia ed esorbita dalla natura e dall'oggetto del procedimento speciale, postulando la verifica delle diverse attività espletate e dei compensi complessivamente
5 dovuti”. Nelle predette ipotesi, secondo la
Cassazione, “trattandosi di indagine incompatibile con la trattazione nelle forme del rito speciale, vengono meno le ragioni che giustificano la deroga al principio generale del doppio grado di giudizio ed il procedimento deve svolgersi secondo il rito ordinario”. In altre parole, in tali casi, il procedimento ordinario attraeva nella sua sfera, per ragioni di connessione, anche la materia propria del procedimento speciale e tutto il giudizio si concludeva in primo grado con un provvedimento impugnabile solo con l'appello; rilevato che, sempre nel caso di controversia instaurata ai sensi degli artt. 28 e segg. Legge n. 794/1942 non limitata (sin dall'origine oppure a seguito delle difese del cliente) alla determinazione della misura dei compensi, la Cassazione più recente riteneva che, anche quando l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione del procedimento speciale ex art. 28
e 29 della Legge n. 794 del 1942 fosse emersa all'udienza di comparizione delle parti dopo la regolare costituzione del contraddittorio e, dunque,
6 in presenza di contestazioni sull'an il Giudice del procedimento speciale si doveva limitare ad una mera pronuncia di inammissibilità, senza disporre il mutamento del rito al fine di consentire la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie davanti al giudice competente;
secondo tale orientamento, infatti, il mutamento del rito, ossia il passaggio a quello ordinario, non si poteva configurare perché il procedimento originario aveva natura sommaria con un oggetto diverso e una disciplina semplificata rispetto alla puntuale regolamentazione del secondo;
rilevato che deve affrontarsi la questione se e/o entro quali limiti i predetti orientamenti giurisprudenziali relativi all'ambito oggettivo dei precedenti procedimenti di cui agli artt. 28 ss. Legge n. 794/1942 in materia di
“onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile” siano utilizzabili anche per le controversie attualmente disciplinate dal D.Lgs. n. 150/2011. Piace rilevare che i giudici di merito avevano in un primo tempo optato, anche in questi casi, per la decisione del
7 merito della controversia, in quanto: la tesi della declaratoria di inammissibilità coniata dalla
Suprema Corte si fondava sul rilievo che, trattandosi di “procedimento speciale” di cui all'art. 29 legge n. 794/1942, tale procedimento, appunto perché speciale, non poteva tollerare alcun ampliamento del thema decidendum. Tale procedimento speciale è stato però abrogato dal
D.Lgs n. 150/2011 e, per effetto degli artt. 3 e 14, la materia della liquidazione dei compensi legali forma oggetto (dal 06/10/2011) di un vero e proprio giudizio di cognizione, seppur sommario;
ritenuto, pertanto, anche dopo l'entrata in vigore degli artt. 3
e 14 del D.Lgs n. 150/2011, di dover dichiarare l'inammissibilità, del giudizio di cognizione sommaria introdotto dall'Avvocato per la liquidazione dei compensi giudiziali civili ogni qualvolta il cliente-convenuto sollevi eccezioni attinenti all'an della pretesa creditoria. Dovendosi nella specie valutare l'intera attività professionale svolta dall'attore in favore del convenuto corretta appare la scelta del rito ordinario al fine di ottenere
8 da parte attrice la condanna al pagamento dei compensi dovutigli per l'opera professionale espletata. Nel merito piace ricordare come in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento debba soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento. Occorre a tal fine osservare come dalla lettura della documentazione contenuta in atti sia con estrema chiarezza emerso come l'attore abbia svolto la propria prestazione professionale in favore del convenuto ed in mancanza di elementi probatori in contrario come il credito nei riguardi di quest'ultimo esista tuttora. Inoltre piace aggiungere che com'è noto, la ricognizione del debito, ai sensi dell'art. 1988 c.c, spiega i suoi effetti
9 confermativi sull'obbligazione nel senso di porre a carico del suo autore l'onere di dimostrare l'inesistenza, originaria o sopravvenuta, della causa debendi. In altri termini l'effetto proprio della ricognizione di debito è costituito da una relevatio ab onere probandi in favore di colui al quale è resa, che si traduce nell'imposizione, a carico dell'autore, dell'onere di provare l'inesistenza o invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale, ciò che vale sia per la ricognizione "titolata", ossia con menzione della causa debendi, che per quella
"pura", ossia (come nel caso di specie) priva di siffatta indicazione. Orbene, il convenuto, non costituendosi in giudizio non ha assolto al suddetto onere, fornendo adeguata prova di fatti estintivi del credito. Pertanto, nella fattispecie in esame il convenuto resosi contumace non ha espressamente negato di avere ricevuto le prestazioni professionali da parte dell'attore non fornendo dunque, detta prova. Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
10
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
condanna
[...]
al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della complessiva somma di euro 24.697,01
[...]
oltre interessi ed accessori di legge dalla domanda al soddisfo;
condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.500,00 oltre IVA CPA e spese generali.
AGRIGENTO 18/12/2025
IL GIUDICE
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