TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/07/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 2687
2024 R.G., promossa (rappr. e dif. dall'avv. GAUDIOSO Parte_1
GUIDO) contro (rappr. e dif. dall'avv. GALEANO MANLIO), avente ad CP_1
oggetto: Prestazione assistenziale;
rilevato che
ha proposto ricorso per a.t.p.o., conclusosi con una Parte_1
declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancata indicazione della domanda di merito;
l'interessata ha instaurato il presente giudizio e, nel contestare la predetta statuizione, chiarisce di avere chiesto – in seno al ricorso per a.t.p.o. – “il riconoscimento del diritto alla negata prestazione da parte dell'Ente convenuto”; il complessivo tenore del richiamato ricorso non consente tuttavia di comprendere in alcun modo quale fosse il tipo di prestazione pretesa, atteso che a pag. 2 di tale atto la afferma di avere presentato una non meglio Pt_1 specificata “domanda per l'accertamento dell'effettivo grado di invalidità civile”, soffermandosi poi sulla consistenza delle patologie dalle quali è affetta e chiedendo infine “la verifica preventiva delle condizioni medico-sanitarie legittimanti il riconoscimento di un grave stato di invalidità del 100% o comunque in misura superiore a quanto erroneamente dichiarato dall CP_2
resistente”; per come appare evidente, il ricorso oggetto di odierna disamina si rivela preordinato ad ottenere il mero accertamento di un grado di invalidità totale o
“comunque superiore” rispetto a quello ritenuto dalla competente commissione medica;
accertamento di per sé non collegabile con certezza ad una qualche specifica prestazione assistenziale presupponente un altrettanto specifico grado di invalidità; del tutto condivisibilmente, il procuratore dell' ha rilevato che, essendo CP_1
l'a.t.p.o. procedimento strumentale alla verifica del requisito sanitario occorrente ai fini del riconoscimento di una data prestazione, il relativo atto introduttivo deve indicare con sufficiente precisione il tipo di prestazione pretesa, sì da permettere al giudicante di valutare la sussistenza delle condizioni dell'azione
(interesse ad agire e legittimazione attiva), oltre che degli altri presupposti processuali del diritto azionabile nell'ambito del giudizio di merito. Costituisce infatti ius receptum il principio (relativamente al quale cfr Cass. n. 8533/2016) per cui “il legislatore ha introdotto, limitatamente al procedimento per a.t.p.o., un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, ma sempre strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento di una prestazione previdenziale o assistenziale, che deve essere indicata nel ricorso”); alla stregua dei superiori rilievi, la pretesa attrice va dichiarata inammissibile;
le spese processuali vanno dichiarate irripetibili;
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile la domanda di e dichiara irripetibili le spese di lite. Parte_1
Ragusa, 17/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 2687
2024 R.G., promossa (rappr. e dif. dall'avv. GAUDIOSO Parte_1
GUIDO) contro (rappr. e dif. dall'avv. GALEANO MANLIO), avente ad CP_1
oggetto: Prestazione assistenziale;
rilevato che
ha proposto ricorso per a.t.p.o., conclusosi con una Parte_1
declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancata indicazione della domanda di merito;
l'interessata ha instaurato il presente giudizio e, nel contestare la predetta statuizione, chiarisce di avere chiesto – in seno al ricorso per a.t.p.o. – “il riconoscimento del diritto alla negata prestazione da parte dell'Ente convenuto”; il complessivo tenore del richiamato ricorso non consente tuttavia di comprendere in alcun modo quale fosse il tipo di prestazione pretesa, atteso che a pag. 2 di tale atto la afferma di avere presentato una non meglio Pt_1 specificata “domanda per l'accertamento dell'effettivo grado di invalidità civile”, soffermandosi poi sulla consistenza delle patologie dalle quali è affetta e chiedendo infine “la verifica preventiva delle condizioni medico-sanitarie legittimanti il riconoscimento di un grave stato di invalidità del 100% o comunque in misura superiore a quanto erroneamente dichiarato dall CP_2
resistente”; per come appare evidente, il ricorso oggetto di odierna disamina si rivela preordinato ad ottenere il mero accertamento di un grado di invalidità totale o
“comunque superiore” rispetto a quello ritenuto dalla competente commissione medica;
accertamento di per sé non collegabile con certezza ad una qualche specifica prestazione assistenziale presupponente un altrettanto specifico grado di invalidità; del tutto condivisibilmente, il procuratore dell' ha rilevato che, essendo CP_1
l'a.t.p.o. procedimento strumentale alla verifica del requisito sanitario occorrente ai fini del riconoscimento di una data prestazione, il relativo atto introduttivo deve indicare con sufficiente precisione il tipo di prestazione pretesa, sì da permettere al giudicante di valutare la sussistenza delle condizioni dell'azione
(interesse ad agire e legittimazione attiva), oltre che degli altri presupposti processuali del diritto azionabile nell'ambito del giudizio di merito. Costituisce infatti ius receptum il principio (relativamente al quale cfr Cass. n. 8533/2016) per cui “il legislatore ha introdotto, limitatamente al procedimento per a.t.p.o., un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, ma sempre strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento di una prestazione previdenziale o assistenziale, che deve essere indicata nel ricorso”); alla stregua dei superiori rilievi, la pretesa attrice va dichiarata inammissibile;
le spese processuali vanno dichiarate irripetibili;
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile la domanda di e dichiara irripetibili le spese di lite. Parte_1
Ragusa, 17/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)