Art. 27.
Per l'anno 1980 e' autorizzata la spesa di lire 150 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'acquisizione di beni, attrezzature e servizi, per la predisposizione di strutture e per ogni altro intervento urgente per l'amministrazione della giustizia, anche in riferimento all'attuazione della riforma della procedura penale.
A tal fine il Ministro di grazia e giustizia ed i funzionari con qualifica dirigenziale, nell'ambito delle competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , sono autorizzati a stipulare, anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato ed all' articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140 , con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, contratti, compresi quelli di locazione, e convenzioni, fino all'importo di lire un miliardo, con uno o piu' enti, societa', o persone che offrano idonee garanzie di affidabilita'.
Per l'anno 1980 e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, da destinare a spese e compensi per consulenze, documentazioni, pubblicazioni, stampa, divulgazione, insegnamento, studi e ricerche.
A tal fine il Ministro di grazia e giustizia puo' anche, sentito il consiglio di amministrazione, acquisire, nelle materie di sua competenza, le collaborazioni previsto dagli articoli 3 , 4 e 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428 , convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497 .
Per l'anno 1980 e' autorizzata la spesa di lire 150 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'acquisizione di beni, attrezzature e servizi, per la predisposizione di strutture e per ogni altro intervento urgente per l'amministrazione della giustizia, anche in riferimento all'attuazione della riforma della procedura penale.
A tal fine il Ministro di grazia e giustizia ed i funzionari con qualifica dirigenziale, nell'ambito delle competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , sono autorizzati a stipulare, anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato ed all' articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140 , con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, contratti, compresi quelli di locazione, e convenzioni, fino all'importo di lire un miliardo, con uno o piu' enti, societa', o persone che offrano idonee garanzie di affidabilita'.
Per l'anno 1980 e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, da destinare a spese e compensi per consulenze, documentazioni, pubblicazioni, stampa, divulgazione, insegnamento, studi e ricerche.
A tal fine il Ministro di grazia e giustizia puo' anche, sentito il consiglio di amministrazione, acquisire, nelle materie di sua competenza, le collaborazioni previsto dagli articoli 3 , 4 e 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428 , convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497 .