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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/04/2025, n. 5660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5660 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8065/2021
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il NA, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo - Presidente dott. Maurizio Manzi - Giudice dott.ssa Enrica Ciocca - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 8065/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa da sé stessa ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio professionale, in Roma, alla via Giovanni
Paisiello n. 29
ATTRICE contro
, C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...]CP_1 C.F._2
alla via dei Monte Parioli n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Palermo e dall'Avv.
elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del primo in Controparte_2
Roma, alla piazza Sallustio n. 9, giusta procura depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: azione di responsabilità avverso amministratore e liquidatore di s.r.l. nonché nei confronti del socio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: “in via principale:1) accertare e dichiarare che l'avv. Parte_1 è “creditore sociale non soddisfatto” della Parte_2 difeso la nelle pratiche elencateal § ritte nell'Appendice Pt_3
“A”, sen ricevuto compenso;
2) accertare e dichiarare che la dr. , nella sua qualità di socia della CP_1 [...]
ha riscosso dalla ma di € 614.153,19 quale risulta Parte_2 ibita dalla Banca Nazionale del Lavoro;
3) dichiarare che la dr. è obbligata, fino a concorrenza della somma di € CP_1 614.153,19 riscossa dall a corrispondere all'avv. Parte_2 Parte_1 quanto a quest'u titolo di compenso per le
[...] l § 6 dell'atto di citazione;
4) qualora il NA si ritenga competente anche alla liquidazione del compenso spettante all'avv. per l'attività stragiudiziale dalla medesima prestata in favore della Parte_1
, determinare e quantificare il compenso dovuto per le seguenti Parte_2 elencate nella narrativa dell'atto di citazione e descritte nell'Appendice “A” al medesimo: A) Condominio Via Monti Parioli n.6 = € 5.870,00 B) Il condono della cantina = € 4.320,00 C) La procedura esecutiva presso terzi = € 1.890,00 D) Il palazzo in Largo Monti Parioli n.3 = € 5.870,00 E) Il procedimento di mediazione = € 1.350,00 o, subordinatamente, € 1.215,00 e, per l'effetto, condannare la dr. al pagamento, in favore dell'avv. CP_1 Parte_1
del complessivo importo 0 o, subordinatamente, di € 19.155
[...] aggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre agli interessi ai sensi del 4° comma dell'art.1284 c.c. dal 15.1.2021, data di notifica dell'atto di citazione, e alle spese generali forfetizzate, alla rivalsa CPA e IVA.; 5) accertare e dichiarare la legittimità della riserva formulata dall'avv. di Parte_1 proporre in separata sede la domanda di determinazione e liquidazione o all'attività giudiziale espletata in favore della nelle pratiche Parte_2 individuate alle lettere “F” e “G” del § 6 dell'at in via subordinata: fermo quanto ai nn.1, 4 e 5 che precedono, nella denegata ipotesi in cui dovesse risultare che la dr. non abbia riscosso alcuna somma dalla o abbia CP_1 Parte_2 risco feriore ad € 40.000,00 (€ 31.029,00 cfr. spese), in accoglimento dell'azione di responsabilità promossa dall'avv. creditore Parte_1 insoddisfatto della accertare e dichi omma 2° Parte_2 c.c., la responsabi per l'omessa ricognizione del compenso CP_1 dell'avv. e per aver chiu zione senza aver provveduto al previo Parte_1 soddisfac creditore sociale ancorché la Società avesse incassato la somma di € 665.214,48 come risulta dal rogito del 29.9.2017 [doc.1] e, per l'effetto, dichiarare la dr.
obbligata a corrispondere all'avv. quanto a quest'ultima CP_1 Parte_1
a titolo di compenso per le pr 6 dell'atto di citazione;
Pt_3 in ogni caso are la dr. alle spese e al compenso del presente giudizio con CP_1 rivalsa di spese generali forfet IVA.”
PARTE CONVENUTA: “Piaccia al NA di Roma, Sezione specializzata delle Imprese:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del deposito documentale irritualmente effettuato nelle date del 10 e del 13.11.2023 dall'Avv. e disporre lo stralcio Parte_1 di tutta la documentazione prodotta;
- in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della domanda introduttiva per intrinseca contraddittorietà e per mancata chiara esposizione degli elementi di fatto e di diritto alla base della domanda giudiziale, con conseguente rigetto della stessa;
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza del NA delle Imprese a conoscere della domanda proposta dall'Avv. per le motivazioni articolate Parte_1 in narrativa;
- nel merito, rigettare integralmente la domanda, siccome infondata in fatto ed in diritto e non provata. In tutti i casi, con vittoria di spese ed onorario di giudizio”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-Con atto di citazione notificato in data 15/1/2021, conveniva in giudizio Parte_1 avanti all'intestato NA , deducendo in fatto: CP_1
-di aver svolto attività professionale per la convenuta quale avvocato dal 2007 al 2018 in numerosi giudizi, sia in controversie personali che in qualità di socia ed amministratore unico della Parte_2
-che la società era proprietaria dell'appartamento del palazzo sito Parte_2 in Roma, via dei Monti Parioli n.6, abitazione della convenuta;
- di aver tenuto la convenuta al corrente dello svolgimento della propria attività in modo costante mediante conversazioni orali e mediante la corrispondenza intercorsa;
- che, al contrario, all'insaputa dell'attrice, con atto del 29/9/2017, la Parte_2 aveva trasferito alla convenuta l'appartamento sopra menzionato al prezzo di €665.214,48,
[...] pari al valore catastale rivalutato, e ne aveva dato comunicazione all'attrice solo in data
5/6/2018;
- che, inoltre, la convenuta aveva eluso le reiterate richieste di compenso formulate dall'attrice, la quale, in data 24.8.2018, aveva rimesso la notula dei compensi per le attività definite;
- che, dapprima, la convenuta aveva richiesto la documentazione relativa al preavviso di parcella, consegnata dall'attrice in data 22/10/2018 e, in seguito, aveva sollevato una serie di contestazioni, che conducevano all'avvio di una lunga trattativa tra l'attrice e il nuovo difensore della convenuta;
- che al fine di recuperare il proprio credito, l'attrice aveva dovuto instaurare due distinti giudizi, uno per l'attività giudiziale e l'altro per quella stragiudiziale espletata;
- che la convenuta si era costituita in entrambi i giudizi, eccependo il difetto di legittimazione passiva per le pratiche relative alla pertanto, l'attrice aveva Parte_2 rinunciato agli atti di causa relativamente tali pratiche, riservando di riproporle;
- che il presente giudizio, quindi, era inerente al credito per le pratiche, giudiziali e stragiudiziali, svolte per la Parte_2
Tanto premesso in fatto, osservava in diritto:
- che la convenuta era socia unica della ne era sempre stata Parte_2 amministratore unico e ne era stata liquidatore;
- che il 29 settembre 2017 la società aveva ceduto alla socia gli immobili di proprietà, appartamenti interni 10 e 10/A di Via Monti Parioli n. 6 in Roma in regime agevolato, atteso che il corrispettivo era determinato in base alla “Rendita Catastale rivalutata”, anziché al superiore valore venale dei beni, notevolmente superiore con conseguente diminuzione del valore del patrimonio societario;
- che le unità, per complessivi 392 mq, avevano un valore venale oscillante tra € 1.391.477,00 ed € 2.116.205,00, mentre la società aveva venduto le unità per € 665.214,48;
- che con atto del 10/10/2017, la convenuta aveva posto la società in liquidazione, con nomina a liquidatore di se stessa e in data 31/12/2017, aveva presentato il bilancio finale di liquidazione, approvato in pari data dall'assemblea che deliberava “di non procedere ad alcun riparto in quanto il capitale sociale e tutte le riserve sono state interamente assorbite dalle perdite della liquidazione”, nonché di dare mandato al liquidatore di incassare i crediti sociali e pagare i debiti sociali;
-che in data 25/1/2018 la società era stata cancellata dal registro delle imprese;
- che la convenuta, prima socia e amministratrice e poi liquidatrice, aveva conferito personalmente tutti gli incarichi all'attrice, come dimostrato dalle procure rilasciate per i giudizi, e, pertanto, era a conoscenza dell'attività dalla stessa espletata, nonché del credito spettante per compensi non corrisposti di carattere giudiziale (da far valere in altro giudizio) e stragiudiziale;
- che era responsabile sia in qualità di amministratore, che in quanto liquidatore della Pt_4 società, ai sensi dell'art. 2489, c.2, c.c.;
- che, in particolare, sotto il primo profilo, si configurava la sua responsabilità per le seguenti ragioni:
a) la convenuta aveva disposto del patrimonio della società ancora operativa, così da depauperarlo mediante la cessione dell'unico cespite;
b) dall'atto di cessione dell'immobile risultava che il corrispettivo era stato corrisposto mediante bonifico alla società, ma non ve ne era traccia nei bilanci. Si poteva, quindi, presumere l'incasso ad opera della stessa convenuta, in violazione dell'obbligo degli amministratori di conservare l'integrità del patrimonio sociale;
- che in base all'art.2495, c.2, c.c. dopo la cancellazione della società, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere il loro credito nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione;
- che nel caso di specie, il bilancio finale di liquidazione ometteva di indicare i dati ed elementi obbligatoriamente prescritti dall'art.2490 c.c. e dai principi OIC e non dava contezza di come erano state utilizzate le somme incassate dalla società dalla vendita dell'immobile de quo;
- che la convenuta, pur consapevole dell'attività professionale espletata dall'attrice per conto della sia come amministratore che come liquidatore non aveva Parte_2 indicato il relativo compenso nelle scritture contabili, né si era attivata per garantirne la soddisfazione;
- che la era responsabile anche come socia per aver incassato dalla società una somma CP_1 superiore al compenso spettante all'attrice;
- che l'attrice assumeva nel presente giudizio la veste di creditore sociale non soddisfatto e che per la definizione della presente controversia era competente la Sezione specializzata imprese.
Ciò posto, parte attrice concludeva come in epigrafe.
2.- Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28/5/2021, si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'avversa domanda. CP_1
In via preliminare, eccepiva la nullità della domanda per contraddittorietà e per la mancata, chiara esposizione dei fatti che ne costituivano oggetto. Secondo la convenuta, a causa del tenore dell'atto di citazione e del cospicuo numero di documenti allegati non si comprendeva a che titolo l'attrice richiedeva la corresponsione dei compensi, atteso che non si comprendeva se controparte aveva proposto azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore/liquidatore o azione per il recupero di compensi professionali.
Sempre in via preliminare, eccepiva l'incompetenza del NA delle imprese, dato che l'oggetto della controversia era rappresentato dalla debenza dei compensi per l'esercizio di attività professionale, materia che non rientrava nella competenza della sezione specializzata adita.
Nel merito, era infondata e sprovvista di prova la doglianza attorea in ordine alla responsabilità della convenuta in qualità di amministratore e liquidatore. In particolare, mancava la prova della sussistenza del credito sociale nei confronti dell'attrice e di quale era stata la condotta colposa o dolosa posta in essere durante le operazioni di liquidazione, che avrebbero determinato un danno per l'attrice, con conseguente mancanza del fatto costitutivo e della esposizione dei fatti a fondamento della domanda.
Inoltre, sulla richiesta di compensi per attività professionale svolta nel periodo 2007-2018, osservava:
• che si trattava di attività in larga parte non riferibile all'attrice; pertanto, eccepiva l'insussistenza del rapporto professionale con parte attrice. • Che le attività, ove svolte, erano in buona parte, senza mandato da parte della
[...]
e senza alcun accordo in merito al compenso né era in atti Parte_2 corrispondenza;
• Che si trattava di questioni solo elencate senza alcuna esposizione in fatto ed in diritto in merito al contenuto concreto delle prestazioni rese;
• che in quasi tutti i casi si trattava di questioni bagatellari), che non giustificavano un compenso quale quello richiesto;
• che erano state applicate tariffe eccessive, non rapportate alla quantità e qualità del lavoro svolto.
Sosteneva la convenuta di esser stata assistita da anni dallo studio legale Monaco Sorge per questioni condominiali ed altre minori, di aver avuto sempre rapporti con l'avv. Monaco Sorge.
Confermava che all'interno dello studio compariva a volte l'attrice, ma sottolineava che in rare circostanze faceva da intermediaria tra la stessa e il difensore, con cui intercorreva il rapporto professionale.
Pertanto, lamentava la genericità delle richieste di onorari formulate dall'attrice e ne contestava la debenza.
3.- Esperiti gli incombenti preliminari e assegnati i termini per lo scambio delle memorie istruttorie, con ordinanza del 19/4/2022, veniva invitata parte attrice a depositare indice dettagliato dei documenti prodotti, stante la produzione non comprensibile con numerazione non continua.
All'udienza del 6/6/2022, veniva ammessa la richiesta istruttoria formulata dall'attrice ai sensi dell'art. 210 c.p.c.; quindi, veniva ordinato alla l'esibizione Controparte_3 degli estratti conto intestati alla società del periodo dal 29 settembre Parte_2
2017 sino alla data di chiusura dei conti.
All'udienza del 4/12/2023, sostituita dallo scambio di note scritte, parte attrice dava conto che in data 10.11.2023 e 13.11.2023 aveva depositato nel fascicolo telematico l'indice generale ed i relativi documenti già prodotti all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio. Parte convenuta contestava la tardività del deposito e ne chiedeva lo stralcio.
All'esito della istruttoria le parti precisavano le proprie conclusioni nei termini riportati in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per lo scambio di memorie e repliche.
4.- ha eccepito, in via preliminare, la nullità della domanda attorea per CP_1 contraddittorietà e indeterminatezza, nonché per l'assenza di chiarezza nell'esposizione dei fatti che ne costituivano oggetto. L'eccezione è infondata.
Conformemente alla giurisprudenza prevalente, “La declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.
Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva” (Cass. civ. n.
27670 del 21.11.2008; Cass. civ. n. 1681 del 29.1.2015).
La Suprema Corte ha, inoltre, evidenziato che: “La nullità della citazione, ai sensi dell'art.
164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa
l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza” (Cass. civ. s.u. n. 8077 del
22.5.2012).
Nel caso in esame, l'atto di citazione consente di delimitare il thema decidendum e contiene le indicazioni necessarie per porre la parte convenuta nelle condizioni di apprestare adeguate e difese, come del resto è avvenuto, a prescindere da ogni considerazione ulteriore sulla fondatezza delle questioni prospettate dalla parte attrice.
5.- Non è fondata neanche l'eccezione di incompetenza della Sezione specializzata imprese del
NA sollevata dalla convenuta.
Parte attrice ha convenuto in giudizio al fine di ottenere, previo accertamento del CP_1 proprio credito nei confronti della società, la dichiarazione della responsabilità della stessa come amministratore e liquidatore inadempiente e come socio che ha percepito somme dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 2495, c.3 c.c.
Si tratta, quindi, di un'azione di responsabilità avverso l'amministratore o il liquidatore o il socio di s.r.l., che è materia rientrante tra quelle elencate dall'art. 3, c.2, lett.a) del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168.
6.- In accoglimento della domanda formulata da parte convenuta con note in sostituzione dell'udienza del 4/12/2023, va dichiarata l'inammissibilità della documentazione allegata mediante tre diversi depositi telematici da parte attrice, effettuati in data 10/11/2023 ed in data 13/11/2023, in quanto tardiva, effettuata oltre i termini istruttori ed in assenza di alcuna richiesta ed ammissione di una rimessione in termini.
Va precisato che in alcun modo la produzione era autorizzata, atteso che con ordinanza 17-19 aprile 2022 il Giudice istruttore evidenziava che sussisteva una lacuna documentale in quanto
“ dall'esame degli atti, occorre rilevare che parte attrice fa riferimento ad una “appendice A” che non si rinviene con tale indicazione tra i documenti a disposizione e che i documenti allegati all'atto di citazione, privi di indice, hanno numerazione che parte dal n. 337 e non sono neanche continuativi fino al n. 510;
ritenuto che
questa modalità di produzione impedisce una chiara comprensione della corrispondenza dei documenti ai richiami operati negli atti;
P.Q.M.
Invita parte attrice a depositare entro il 15/5/2022 indice dettagliato dei documenti prodotti, con specificazione della corrispondenza con i riferimenti compiuti negli atti di causa ove la produzione presenti una numerazione o nome differenti”.
In ossequio a tale richiesta la parte convenuta effettuata deposito in data 11/5/2022 specificando che “come risulta dal § 6 dell'atto di citazione, l'”APPENDICE “A” non è un documento bensì un allegato all'atto di citazione, in cui si descrivono i giudizi e le pratiche stragiudiziali, contraddistinti dalle lettere dalla A) alla G), in cui l'Avv. ha assistito e difeso la Parte_1
e provvedeva al deposito sia della appendice A che Parte_2 dell'indice da 1 a 510 dei documenti senza nulla chiarire sulla mancanza di un elevato numero dei 510 documenti indicati, ma in larga misura non prodotti.
7.- Nel merito, ha chiesto l'accertamento della propria qualità di creditore Parte_1 sociale con obbligo della convenuta di corrispondere le somme spettanti per l'attività difensiva stragiudiziale espletata dall'attrice nei confronti della di cui la Parte_2 convenuta era stata dapprima socia unica, amministratrice unica e, in seguito, liquidatore.
In particolare le attività indicate nella domanda erano relative :
A) = € 5.870,00 Controparte_4
B) Il condono della cantina = € 4.320,00
C) La procedura esecutiva presso terzi = € 1.890,00
D) Il palazzo in Largo Monti Parioli n.3 = € 5.870,00
E) Il procedimento di mediazione = € 1.350,00 o, subordinatamente, € 1.215,00
Ebbene, a fronte di tale richiesta, il Collegio non può che prendere atto che parte attrice non ha fornito nei termini di rito alcuna prova della sua qualità di creditore, non avendo documentato i mandati e le attività in concreto svolte, prova indispensabile tenuto conto che le attività, la loro entità oltre che la misura del corrispettivo sono contestati dalla convenuta,. Dall'appendice A e dall'indice documentale prodotti in data 11/5/2022 risulta che la parte intendeva comprovare le attività sopraindicate alle lettere A-E richiamando i seguenti documenti:
A) Via Monti Parioli n.6 = doc. da 32 a 242 CP_4
B) Il condono della cantina = doc. da 243 a 254
C) La procedura esecutiva presso terzi = doc. da 255 a 280
D) Il palazzo in Largo Monti Parioli n.3 = doc. da 281 a 297
E) Il procedimento di mediazione = doc. 298 a 308.
Dalla produzione allegata alla citazione risulta che il primo documento prodotto risulta il n.
337 e la numerazione, come già evidenziato, proseguiva sino al n. 510 con numerose lacune, ma tali documenti attengono ad attività indicate come lettere F) e G), non oggetto di causa.
Nessuno dei documenti indicati è stato prodotto con le memorie istruttorie,
La tardiva produzione dei documenti oltre il termine ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., come detto, non è ammissibile.
In difetto della prova della qualità di creditore di parte attrice nei confronti della società cancellata e della entità delle attività svolte sulle quali si fonda il Parte_2 credito, le domande proposte di responsabilità nei confronti dell'amministratore e del liquidatore, nonché verso il socio per le somme riscosse, non possono trovare accoglimento.
In aggiunta va considerato che difetta la produzione anche della parte generale dei documenti
(da 1 a 32), in particolare tutta la documentazione inerente la con il Parte_2 bilancio finale di liquidazione dal quale poter evincere quali crediti sono stati inseriti nonché se vi è stata distribuzione di somme ai soci e in che misura.
Inoltre, in assenza della suddetta documentazione, non risulta provata la circostanza per cui l'eventuale mancanza di attivo al termine della liquidazione possa esser ricondotta ad una condotta distrattiva del liquidatore o del socio, in entrambi i casi della convenuta.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 secondo un parametro medio in base al valore di causa ed alle attività processuali in concreto svolte.
P.Q.M.
Il NA ordinario di Roma, Sezione specializzata in materia di Impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa N.R.G. 8065/2021 tra Parte_1
e , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: CP_1
1- RIGETTA le domande attoree;
2- CONDANNA a rifondere in favore della convenuta le spese del Parte_1 presente giudizio che si liquidano in misura pari ad € 4.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Roma, alla Camera di Consiglio del 11 marzo 2025
Il Presidente
Giuseppe Di Salvo
Il Giudice relatore
Enrica Ciocca
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il NA, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo - Presidente dott. Maurizio Manzi - Giudice dott.ssa Enrica Ciocca - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 8065/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa da sé stessa ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio professionale, in Roma, alla via Giovanni
Paisiello n. 29
ATTRICE contro
, C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...]CP_1 C.F._2
alla via dei Monte Parioli n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Palermo e dall'Avv.
elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del primo in Controparte_2
Roma, alla piazza Sallustio n. 9, giusta procura depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: azione di responsabilità avverso amministratore e liquidatore di s.r.l. nonché nei confronti del socio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: “in via principale:1) accertare e dichiarare che l'avv. Parte_1 è “creditore sociale non soddisfatto” della Parte_2 difeso la nelle pratiche elencateal § ritte nell'Appendice Pt_3
“A”, sen ricevuto compenso;
2) accertare e dichiarare che la dr. , nella sua qualità di socia della CP_1 [...]
ha riscosso dalla ma di € 614.153,19 quale risulta Parte_2 ibita dalla Banca Nazionale del Lavoro;
3) dichiarare che la dr. è obbligata, fino a concorrenza della somma di € CP_1 614.153,19 riscossa dall a corrispondere all'avv. Parte_2 Parte_1 quanto a quest'u titolo di compenso per le
[...] l § 6 dell'atto di citazione;
4) qualora il NA si ritenga competente anche alla liquidazione del compenso spettante all'avv. per l'attività stragiudiziale dalla medesima prestata in favore della Parte_1
, determinare e quantificare il compenso dovuto per le seguenti Parte_2 elencate nella narrativa dell'atto di citazione e descritte nell'Appendice “A” al medesimo: A) Condominio Via Monti Parioli n.6 = € 5.870,00 B) Il condono della cantina = € 4.320,00 C) La procedura esecutiva presso terzi = € 1.890,00 D) Il palazzo in Largo Monti Parioli n.3 = € 5.870,00 E) Il procedimento di mediazione = € 1.350,00 o, subordinatamente, € 1.215,00 e, per l'effetto, condannare la dr. al pagamento, in favore dell'avv. CP_1 Parte_1
del complessivo importo 0 o, subordinatamente, di € 19.155
[...] aggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre agli interessi ai sensi del 4° comma dell'art.1284 c.c. dal 15.1.2021, data di notifica dell'atto di citazione, e alle spese generali forfetizzate, alla rivalsa CPA e IVA.; 5) accertare e dichiarare la legittimità della riserva formulata dall'avv. di Parte_1 proporre in separata sede la domanda di determinazione e liquidazione o all'attività giudiziale espletata in favore della nelle pratiche Parte_2 individuate alle lettere “F” e “G” del § 6 dell'at in via subordinata: fermo quanto ai nn.1, 4 e 5 che precedono, nella denegata ipotesi in cui dovesse risultare che la dr. non abbia riscosso alcuna somma dalla o abbia CP_1 Parte_2 risco feriore ad € 40.000,00 (€ 31.029,00 cfr. spese), in accoglimento dell'azione di responsabilità promossa dall'avv. creditore Parte_1 insoddisfatto della accertare e dichi omma 2° Parte_2 c.c., la responsabi per l'omessa ricognizione del compenso CP_1 dell'avv. e per aver chiu zione senza aver provveduto al previo Parte_1 soddisfac creditore sociale ancorché la Società avesse incassato la somma di € 665.214,48 come risulta dal rogito del 29.9.2017 [doc.1] e, per l'effetto, dichiarare la dr.
obbligata a corrispondere all'avv. quanto a quest'ultima CP_1 Parte_1
a titolo di compenso per le pr 6 dell'atto di citazione;
Pt_3 in ogni caso are la dr. alle spese e al compenso del presente giudizio con CP_1 rivalsa di spese generali forfet IVA.”
PARTE CONVENUTA: “Piaccia al NA di Roma, Sezione specializzata delle Imprese:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del deposito documentale irritualmente effettuato nelle date del 10 e del 13.11.2023 dall'Avv. e disporre lo stralcio Parte_1 di tutta la documentazione prodotta;
- in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della domanda introduttiva per intrinseca contraddittorietà e per mancata chiara esposizione degli elementi di fatto e di diritto alla base della domanda giudiziale, con conseguente rigetto della stessa;
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza del NA delle Imprese a conoscere della domanda proposta dall'Avv. per le motivazioni articolate Parte_1 in narrativa;
- nel merito, rigettare integralmente la domanda, siccome infondata in fatto ed in diritto e non provata. In tutti i casi, con vittoria di spese ed onorario di giudizio”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-Con atto di citazione notificato in data 15/1/2021, conveniva in giudizio Parte_1 avanti all'intestato NA , deducendo in fatto: CP_1
-di aver svolto attività professionale per la convenuta quale avvocato dal 2007 al 2018 in numerosi giudizi, sia in controversie personali che in qualità di socia ed amministratore unico della Parte_2
-che la società era proprietaria dell'appartamento del palazzo sito Parte_2 in Roma, via dei Monti Parioli n.6, abitazione della convenuta;
- di aver tenuto la convenuta al corrente dello svolgimento della propria attività in modo costante mediante conversazioni orali e mediante la corrispondenza intercorsa;
- che, al contrario, all'insaputa dell'attrice, con atto del 29/9/2017, la Parte_2 aveva trasferito alla convenuta l'appartamento sopra menzionato al prezzo di €665.214,48,
[...] pari al valore catastale rivalutato, e ne aveva dato comunicazione all'attrice solo in data
5/6/2018;
- che, inoltre, la convenuta aveva eluso le reiterate richieste di compenso formulate dall'attrice, la quale, in data 24.8.2018, aveva rimesso la notula dei compensi per le attività definite;
- che, dapprima, la convenuta aveva richiesto la documentazione relativa al preavviso di parcella, consegnata dall'attrice in data 22/10/2018 e, in seguito, aveva sollevato una serie di contestazioni, che conducevano all'avvio di una lunga trattativa tra l'attrice e il nuovo difensore della convenuta;
- che al fine di recuperare il proprio credito, l'attrice aveva dovuto instaurare due distinti giudizi, uno per l'attività giudiziale e l'altro per quella stragiudiziale espletata;
- che la convenuta si era costituita in entrambi i giudizi, eccependo il difetto di legittimazione passiva per le pratiche relative alla pertanto, l'attrice aveva Parte_2 rinunciato agli atti di causa relativamente tali pratiche, riservando di riproporle;
- che il presente giudizio, quindi, era inerente al credito per le pratiche, giudiziali e stragiudiziali, svolte per la Parte_2
Tanto premesso in fatto, osservava in diritto:
- che la convenuta era socia unica della ne era sempre stata Parte_2 amministratore unico e ne era stata liquidatore;
- che il 29 settembre 2017 la società aveva ceduto alla socia gli immobili di proprietà, appartamenti interni 10 e 10/A di Via Monti Parioli n. 6 in Roma in regime agevolato, atteso che il corrispettivo era determinato in base alla “Rendita Catastale rivalutata”, anziché al superiore valore venale dei beni, notevolmente superiore con conseguente diminuzione del valore del patrimonio societario;
- che le unità, per complessivi 392 mq, avevano un valore venale oscillante tra € 1.391.477,00 ed € 2.116.205,00, mentre la società aveva venduto le unità per € 665.214,48;
- che con atto del 10/10/2017, la convenuta aveva posto la società in liquidazione, con nomina a liquidatore di se stessa e in data 31/12/2017, aveva presentato il bilancio finale di liquidazione, approvato in pari data dall'assemblea che deliberava “di non procedere ad alcun riparto in quanto il capitale sociale e tutte le riserve sono state interamente assorbite dalle perdite della liquidazione”, nonché di dare mandato al liquidatore di incassare i crediti sociali e pagare i debiti sociali;
-che in data 25/1/2018 la società era stata cancellata dal registro delle imprese;
- che la convenuta, prima socia e amministratrice e poi liquidatrice, aveva conferito personalmente tutti gli incarichi all'attrice, come dimostrato dalle procure rilasciate per i giudizi, e, pertanto, era a conoscenza dell'attività dalla stessa espletata, nonché del credito spettante per compensi non corrisposti di carattere giudiziale (da far valere in altro giudizio) e stragiudiziale;
- che era responsabile sia in qualità di amministratore, che in quanto liquidatore della Pt_4 società, ai sensi dell'art. 2489, c.2, c.c.;
- che, in particolare, sotto il primo profilo, si configurava la sua responsabilità per le seguenti ragioni:
a) la convenuta aveva disposto del patrimonio della società ancora operativa, così da depauperarlo mediante la cessione dell'unico cespite;
b) dall'atto di cessione dell'immobile risultava che il corrispettivo era stato corrisposto mediante bonifico alla società, ma non ve ne era traccia nei bilanci. Si poteva, quindi, presumere l'incasso ad opera della stessa convenuta, in violazione dell'obbligo degli amministratori di conservare l'integrità del patrimonio sociale;
- che in base all'art.2495, c.2, c.c. dopo la cancellazione della società, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere il loro credito nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione;
- che nel caso di specie, il bilancio finale di liquidazione ometteva di indicare i dati ed elementi obbligatoriamente prescritti dall'art.2490 c.c. e dai principi OIC e non dava contezza di come erano state utilizzate le somme incassate dalla società dalla vendita dell'immobile de quo;
- che la convenuta, pur consapevole dell'attività professionale espletata dall'attrice per conto della sia come amministratore che come liquidatore non aveva Parte_2 indicato il relativo compenso nelle scritture contabili, né si era attivata per garantirne la soddisfazione;
- che la era responsabile anche come socia per aver incassato dalla società una somma CP_1 superiore al compenso spettante all'attrice;
- che l'attrice assumeva nel presente giudizio la veste di creditore sociale non soddisfatto e che per la definizione della presente controversia era competente la Sezione specializzata imprese.
Ciò posto, parte attrice concludeva come in epigrafe.
2.- Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28/5/2021, si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'avversa domanda. CP_1
In via preliminare, eccepiva la nullità della domanda per contraddittorietà e per la mancata, chiara esposizione dei fatti che ne costituivano oggetto. Secondo la convenuta, a causa del tenore dell'atto di citazione e del cospicuo numero di documenti allegati non si comprendeva a che titolo l'attrice richiedeva la corresponsione dei compensi, atteso che non si comprendeva se controparte aveva proposto azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore/liquidatore o azione per il recupero di compensi professionali.
Sempre in via preliminare, eccepiva l'incompetenza del NA delle imprese, dato che l'oggetto della controversia era rappresentato dalla debenza dei compensi per l'esercizio di attività professionale, materia che non rientrava nella competenza della sezione specializzata adita.
Nel merito, era infondata e sprovvista di prova la doglianza attorea in ordine alla responsabilità della convenuta in qualità di amministratore e liquidatore. In particolare, mancava la prova della sussistenza del credito sociale nei confronti dell'attrice e di quale era stata la condotta colposa o dolosa posta in essere durante le operazioni di liquidazione, che avrebbero determinato un danno per l'attrice, con conseguente mancanza del fatto costitutivo e della esposizione dei fatti a fondamento della domanda.
Inoltre, sulla richiesta di compensi per attività professionale svolta nel periodo 2007-2018, osservava:
• che si trattava di attività in larga parte non riferibile all'attrice; pertanto, eccepiva l'insussistenza del rapporto professionale con parte attrice. • Che le attività, ove svolte, erano in buona parte, senza mandato da parte della
[...]
e senza alcun accordo in merito al compenso né era in atti Parte_2 corrispondenza;
• Che si trattava di questioni solo elencate senza alcuna esposizione in fatto ed in diritto in merito al contenuto concreto delle prestazioni rese;
• che in quasi tutti i casi si trattava di questioni bagatellari), che non giustificavano un compenso quale quello richiesto;
• che erano state applicate tariffe eccessive, non rapportate alla quantità e qualità del lavoro svolto.
Sosteneva la convenuta di esser stata assistita da anni dallo studio legale Monaco Sorge per questioni condominiali ed altre minori, di aver avuto sempre rapporti con l'avv. Monaco Sorge.
Confermava che all'interno dello studio compariva a volte l'attrice, ma sottolineava che in rare circostanze faceva da intermediaria tra la stessa e il difensore, con cui intercorreva il rapporto professionale.
Pertanto, lamentava la genericità delle richieste di onorari formulate dall'attrice e ne contestava la debenza.
3.- Esperiti gli incombenti preliminari e assegnati i termini per lo scambio delle memorie istruttorie, con ordinanza del 19/4/2022, veniva invitata parte attrice a depositare indice dettagliato dei documenti prodotti, stante la produzione non comprensibile con numerazione non continua.
All'udienza del 6/6/2022, veniva ammessa la richiesta istruttoria formulata dall'attrice ai sensi dell'art. 210 c.p.c.; quindi, veniva ordinato alla l'esibizione Controparte_3 degli estratti conto intestati alla società del periodo dal 29 settembre Parte_2
2017 sino alla data di chiusura dei conti.
All'udienza del 4/12/2023, sostituita dallo scambio di note scritte, parte attrice dava conto che in data 10.11.2023 e 13.11.2023 aveva depositato nel fascicolo telematico l'indice generale ed i relativi documenti già prodotti all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio. Parte convenuta contestava la tardività del deposito e ne chiedeva lo stralcio.
All'esito della istruttoria le parti precisavano le proprie conclusioni nei termini riportati in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per lo scambio di memorie e repliche.
4.- ha eccepito, in via preliminare, la nullità della domanda attorea per CP_1 contraddittorietà e indeterminatezza, nonché per l'assenza di chiarezza nell'esposizione dei fatti che ne costituivano oggetto. L'eccezione è infondata.
Conformemente alla giurisprudenza prevalente, “La declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.
Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva” (Cass. civ. n.
27670 del 21.11.2008; Cass. civ. n. 1681 del 29.1.2015).
La Suprema Corte ha, inoltre, evidenziato che: “La nullità della citazione, ai sensi dell'art.
164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa
l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza” (Cass. civ. s.u. n. 8077 del
22.5.2012).
Nel caso in esame, l'atto di citazione consente di delimitare il thema decidendum e contiene le indicazioni necessarie per porre la parte convenuta nelle condizioni di apprestare adeguate e difese, come del resto è avvenuto, a prescindere da ogni considerazione ulteriore sulla fondatezza delle questioni prospettate dalla parte attrice.
5.- Non è fondata neanche l'eccezione di incompetenza della Sezione specializzata imprese del
NA sollevata dalla convenuta.
Parte attrice ha convenuto in giudizio al fine di ottenere, previo accertamento del CP_1 proprio credito nei confronti della società, la dichiarazione della responsabilità della stessa come amministratore e liquidatore inadempiente e come socio che ha percepito somme dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 2495, c.3 c.c.
Si tratta, quindi, di un'azione di responsabilità avverso l'amministratore o il liquidatore o il socio di s.r.l., che è materia rientrante tra quelle elencate dall'art. 3, c.2, lett.a) del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168.
6.- In accoglimento della domanda formulata da parte convenuta con note in sostituzione dell'udienza del 4/12/2023, va dichiarata l'inammissibilità della documentazione allegata mediante tre diversi depositi telematici da parte attrice, effettuati in data 10/11/2023 ed in data 13/11/2023, in quanto tardiva, effettuata oltre i termini istruttori ed in assenza di alcuna richiesta ed ammissione di una rimessione in termini.
Va precisato che in alcun modo la produzione era autorizzata, atteso che con ordinanza 17-19 aprile 2022 il Giudice istruttore evidenziava che sussisteva una lacuna documentale in quanto
“ dall'esame degli atti, occorre rilevare che parte attrice fa riferimento ad una “appendice A” che non si rinviene con tale indicazione tra i documenti a disposizione e che i documenti allegati all'atto di citazione, privi di indice, hanno numerazione che parte dal n. 337 e non sono neanche continuativi fino al n. 510;
ritenuto che
questa modalità di produzione impedisce una chiara comprensione della corrispondenza dei documenti ai richiami operati negli atti;
P.Q.M.
Invita parte attrice a depositare entro il 15/5/2022 indice dettagliato dei documenti prodotti, con specificazione della corrispondenza con i riferimenti compiuti negli atti di causa ove la produzione presenti una numerazione o nome differenti”.
In ossequio a tale richiesta la parte convenuta effettuata deposito in data 11/5/2022 specificando che “come risulta dal § 6 dell'atto di citazione, l'”APPENDICE “A” non è un documento bensì un allegato all'atto di citazione, in cui si descrivono i giudizi e le pratiche stragiudiziali, contraddistinti dalle lettere dalla A) alla G), in cui l'Avv. ha assistito e difeso la Parte_1
e provvedeva al deposito sia della appendice A che Parte_2 dell'indice da 1 a 510 dei documenti senza nulla chiarire sulla mancanza di un elevato numero dei 510 documenti indicati, ma in larga misura non prodotti.
7.- Nel merito, ha chiesto l'accertamento della propria qualità di creditore Parte_1 sociale con obbligo della convenuta di corrispondere le somme spettanti per l'attività difensiva stragiudiziale espletata dall'attrice nei confronti della di cui la Parte_2 convenuta era stata dapprima socia unica, amministratrice unica e, in seguito, liquidatore.
In particolare le attività indicate nella domanda erano relative :
A) = € 5.870,00 Controparte_4
B) Il condono della cantina = € 4.320,00
C) La procedura esecutiva presso terzi = € 1.890,00
D) Il palazzo in Largo Monti Parioli n.3 = € 5.870,00
E) Il procedimento di mediazione = € 1.350,00 o, subordinatamente, € 1.215,00
Ebbene, a fronte di tale richiesta, il Collegio non può che prendere atto che parte attrice non ha fornito nei termini di rito alcuna prova della sua qualità di creditore, non avendo documentato i mandati e le attività in concreto svolte, prova indispensabile tenuto conto che le attività, la loro entità oltre che la misura del corrispettivo sono contestati dalla convenuta,. Dall'appendice A e dall'indice documentale prodotti in data 11/5/2022 risulta che la parte intendeva comprovare le attività sopraindicate alle lettere A-E richiamando i seguenti documenti:
A) Via Monti Parioli n.6 = doc. da 32 a 242 CP_4
B) Il condono della cantina = doc. da 243 a 254
C) La procedura esecutiva presso terzi = doc. da 255 a 280
D) Il palazzo in Largo Monti Parioli n.3 = doc. da 281 a 297
E) Il procedimento di mediazione = doc. 298 a 308.
Dalla produzione allegata alla citazione risulta che il primo documento prodotto risulta il n.
337 e la numerazione, come già evidenziato, proseguiva sino al n. 510 con numerose lacune, ma tali documenti attengono ad attività indicate come lettere F) e G), non oggetto di causa.
Nessuno dei documenti indicati è stato prodotto con le memorie istruttorie,
La tardiva produzione dei documenti oltre il termine ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., come detto, non è ammissibile.
In difetto della prova della qualità di creditore di parte attrice nei confronti della società cancellata e della entità delle attività svolte sulle quali si fonda il Parte_2 credito, le domande proposte di responsabilità nei confronti dell'amministratore e del liquidatore, nonché verso il socio per le somme riscosse, non possono trovare accoglimento.
In aggiunta va considerato che difetta la produzione anche della parte generale dei documenti
(da 1 a 32), in particolare tutta la documentazione inerente la con il Parte_2 bilancio finale di liquidazione dal quale poter evincere quali crediti sono stati inseriti nonché se vi è stata distribuzione di somme ai soci e in che misura.
Inoltre, in assenza della suddetta documentazione, non risulta provata la circostanza per cui l'eventuale mancanza di attivo al termine della liquidazione possa esser ricondotta ad una condotta distrattiva del liquidatore o del socio, in entrambi i casi della convenuta.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 secondo un parametro medio in base al valore di causa ed alle attività processuali in concreto svolte.
P.Q.M.
Il NA ordinario di Roma, Sezione specializzata in materia di Impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa N.R.G. 8065/2021 tra Parte_1
e , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: CP_1
1- RIGETTA le domande attoree;
2- CONDANNA a rifondere in favore della convenuta le spese del Parte_1 presente giudizio che si liquidano in misura pari ad € 4.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Roma, alla Camera di Consiglio del 11 marzo 2025
Il Presidente
Giuseppe Di Salvo
Il Giudice relatore
Enrica Ciocca