Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
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n. rg4369 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4369 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. MARCIANO MARIA CAROLINA presso il quale elettivamente domicilia in Sant'AS (NA) alla Via G. Donizetti n.4,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. MARCIANO MARIA CAROLINA presso il quale elettivamente domicilia in Sant'AS (NA) alla Via G. Donizetti n.4,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 07/03/2025 Parte_1
e chiedevano modificarsi il decreto del Controparte_1
Tribunale per i Minorenni di Napoli n.3679/2013 del 03.06.2013 prevedendo
1
la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del sig. in Parte_1
favore della figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis
51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“disporre la revoca dell'assegno di mantenimento previsto dal decreto emesso dal Tribunale dei Minorenni di Napoli il 03.06.2013, posto a carico del Sig. il tutto con effetto Pt_1
immediato.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• omologa le condizioni pattuite dalle parti
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 16/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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