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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/02/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 11836/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 14 ottobre 2024 da
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 elettivamente domiciliati in Milano, Via Lario, 26, presso lo studio dell'Avv.
Lorenzo Franceschinis, che li rappresenta e difende, per procure allegate al ricorso introduttivo;
ricorrenti contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 elettivamente domiciliato in Milano, via Durini, 20, presso lo studio dell'Avv. Claudio Morpurgo, che lo rappresenta e difende, unitamente all᾿Avv. Anna Menicatti, per procura in calce alla memoria di costituzione;
convenuto OGGETTO: differenze retributive i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER I RICORRENTI e Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...]
1) premessa ove necessario la declaratoria di nullità di ogni clausola contrattuale collettiva contraria, condannare a corrispondere ai ricorrenti le CP_1 seguenti somme lorde, a titolo di differenze retributive per i giorni di ferie goduti dall'1.1.2019 al 31.12.2023:
euro 4.875,23 Parte_1
euro 5.713,50 Parte_2
euro 1.588,92 Parte_3
1 o quali altre ritenute dovute, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo. 2) con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre al rimborso del Contributo
Unificato per Euro 118,50, rimborso spese forfettario 15% e oneri fiscali, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.
PER IL CONVENUTO CP_1
1) in via preliminare: dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alla posizione del sig. per i Parte_3 motivi esposti nel paragrafo II che precede con conseguenti assoluzione da parte di da qualsivoglia conseguenza per essa pregiudizievole anche in punto di CP_1 spese legali;
2) in via preliminare: anche in ragione di quanto tutto illustrato al par. A che precede, dichiararsi nullo e improcedibile il ricorso avversario;
3) nel merito: respingersi, perché infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande avanzate dai Ricorrenti con l'atto introduttivo del presente giudizio;
4) nella denegata ipotesi di accoglimento – anche parziale – delle domande avversarie, compensare ovvero ridursi la quantificazione della richiesta operata da controparte, con quanto percepito dai Ricorrenti per le suddette voci, come meglio esposto ai paragrafi VII, VIII e IX della parte narrativa che precede, nonché tenendo conto delle risultanze contabili fornite;
in ogni caso:
5) rigettarsi il ricorso avversario;
6) con vittoria di spese, diritti e onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 14 ottobre 2024, Parte_1
, e ricorrevano al Tribunale di
[...] Parte_2 Parte_3
Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di CP_1
Rilevavano i ricorrenti di lavorare alle dipendenze della convenuta con mansioni e qualifica di NI. Il solo era cessato dal rapporto di lavoro il 31 dicembre Parte_3
2021 e pertanto la sua domanda era limitata a tale data. Il macchinista, come prevede la declaratoria del Ccnl delle Attività Ferroviarie, svolgeva in assoluta prevalenza la propria attività lavorativa a bordo dei treni che conduce, sulle linee ferroviarie e relativi impianti, con responsabilità sul convoglio in base ai regolamenti e alle normative vigenti, svolgendo anche operazioni di verifica e accertamento tecnico sui mezzi affidatigli.
2 Il NI svolgeva i suoi turni giornalieri di servizio sempre partendo da e facendo ritorno al suo impianto di appartenenza (sede di servizio), salvo i casi – non particolarmente frequenti – nei quali effettuava un Riposo Fuori Residenza (nel luogo di arrivo dell'ultimo treno e ripartenza da quel luogo al mattino presto). Pertanto, il NI effettuava una prestazione lavorativa che comportava viaggi a bordo di treni e quindi l'assenza per un certo tempo dal suo impianto di appartenenza. I ricorrenti chiedevano il pagamento differenze di retribuzione per i giorni di ferie successivi a quelli oggetto di un precedente accertamento giudiziale e definitivo del diritto. Il Tribunale di Milano aveva infatti già pronunciato la sentenza n. 2333/2020 (doc. 2 fasc. ric.), statuendo la nullità dell'art. 31, comma 6, del C.C.N.L. mobilità e attività ferroviarie del 20.7.2012 e dell'art. 20, comma 3, del Contratto Aziendale Trenord del 22.6.2012, nella parte in cui non includono, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie, le voci “incentivo per attività di condotta” e
“indennità di riserva” di cui all'art. 54 del Contratto Aziendale Trenord e
“indennità di assenza dalla residenza” di cui all'art. 77, punto 2 CCNL;
il Tribunale aveva inoltre accertato il diritto dei ricorrenti a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle suddette voci di retribuzione variabile, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie con condanna di al pagamento dei seguenti importi, oltre CP_1 interessi e rivalutazione monetaria: (…) euro 6.550,00; Parte_1 Pt_2 euro 6.709,00; (…) euro 6.631,00.
[...] Parte_3
Avverso la sentenza aveva proposto ricorso avanti alla Corte di CP_1
Appello di Milano, che si era concluso con sentenza n. 1345/2021 (doc. 3 fasc. ric.) con la conferma della sentenza del Tribunale di Milano. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, era stato proposto ricorso per Cassazione che si era concluso con ordinanza di rigetto del ricorso n. 2674/2024 (doc. 4 fasc. ric.), con conseguente passaggio in giudicato delle sentenze di merito. I ricorrenti avevano inutilmente chiesto a debitrice delle somme CP_1 maturate allo stesso titolo per gli anni successivi, di provvedere al pagamento delle somme dovute, senza ottenere risposta. Per tale ragione si era reso necessario questo successivo ricorso. Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto del ricorso CP_1 nel merito, precedendo le proprie osservazioni un'eccezione di nullità relativa al ricorso introduttivo. La società osservava che il ricorrente Parte_3 aveva formalizzato con un accordo di conciliazione in data 28 CP_1 gennaio 2025 (doc. 16 fasc. conv.), ragione per la quale doveva essere dichiarata, per questo ricorrente, la cessazione della materia del contendere. All'udienza del 20 febbraio 2025, la parte ricorrente prendeva atto della conciliazione e si associava alla domanda di cessata materia del contendere;
omessa
3 ogni ulteriore attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento al ricorrente Parte_3
Come è noto, la cessazione della materia del contendere è istituto di matrice giurisprudenziale, costituente il riflesso processuale del venir meno della ragione sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, così da rendere superflua una decisione sulla domanda originariamente proposta. Essa può essere dichiarata dal giudice, ricorrendone i presupposti, pur in difetto di una istanza o di un accordo delle parti. produce il verbale di conciliazione in sede sindacale del 28 CP_1 gennaio 2025 (doc. 16), che definisce in maniera definitiva ogni pretesa del lavoratore afferente alla retribuzione del periodo feriale relativa all'intercorso rapporto di lavoro tra le parti che è cessato in data 31.12.2020 (e non il 31.12.2021). Ne deriva che, con riferimento a è sopravvenuta un fatto Parte_3 che ha privato le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
2. In via pregiudiziale, chiede dichiararsi nullo e CP_1 improcedibile il ricorso. La società convenuta ritiene che parte ricorrente si limiti a riportare le varie fasi del pregresso giudizio, dal Tribunale alla Cassazione, senza fornire alcuna informazione o dato narrativo sul rapporto di lavoro dei Ricorrenti, se gli stessi siano assunti alle dipendenze di se gli stessi ricoprano ancora le CP_1 mansioni di NI, in che cosa consista la mansione di NI, se il rapporto sia proseguito senza soluzione di continuità con a cui si CP_1 aggiunge tutta la parte sul sistema di retribuzione delle ferie, anch'essa assente, ovvero se, come nel caso di specie, il rapporto dei Ricorrenti sia ancora in essere o cessato. L'eccezione è manifestamente infondata.
“Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, ipotesi in cui il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa, né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio, con conseguente applicazione dell'art. 164, comma 5, c.p.c.” (così Cass. n. 3143/2019; Cass., Sez. Lavoro, ordinanza n. 19009/2018).
4 Detto in altri termini, nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto introduttivo e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti assolutamente incerto. Ma occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (cfr. Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8078). Non pare che il ricorso sia stato in qualche modo di ostacolo a CP_1 nella direzione della piena comprensione della domanda e della causa petendi (con conseguente sviluppo di un'adeguata difesa) anche in considerazione del pregresso giudizio (ben noto a tutte le parti) che forma il necessario corollario in fatto e in diritto a questa causa.
3. Va infatti rilevato innanzitutto che i due ricorrenti Parte_1
dipendenti di con qualifica di macchinisti, Parte_2 CP_1 hanno già avviato presso il locale Tribunale una causa per il riconoscimento dei loro diritti inerenti la retribuzione nel periodo feriale. Infatti, con la sentenza n. 2333/2020 (doc. 2 fasc. ric.), il Tribunale la statuito la nullità dell'art. 31, comma 6, del C.C.N.L. mobilità e attività ferroviarie del 20.7.2012 e dell'art. 20, comma 3, del Contratto Aziendale Trenord del 22.6.2012, nella parte in cui non includono, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie, le voci “incentivo per attività di condotta” e “indennità di riserva” di cui all'art. 54 del Contratto Aziendale Trenord e “indennità di assenza dalla residenza” di cui all'art. 77, punto 2 CCNL;
il Tribunale ha inoltre accertato il diritto dei ricorrenti a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle suddette voci di retribuzione variabile, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, con condanna di
“al pagamento, in favore degli attori, delle seguenti somme lorde, CP_1 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo: (…) euro Parte_1
6.550,00; euro 6.709,00”. Parte_2
5 Avverso la sentenza ha proposto ricorso avanti alla Corte di CP_1
Appello di Milano, che si è concluso con sentenza n. 1345/2021 (doc. 3 fasc. ric.) con la conferma della sentenza del Tribunale di Milano.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, è stato proposto ricorso per Cassazione che si è concluso con ordinanza di rigetto del ricorso n. 2674/2024 (doc. 4 fasc. ric.), con conseguente passaggio in giudicato delle sentenze di merito.
4. Con questo ulteriore giudizio, i ricorrenti agiscono al fine di ottenere il pagamento delle somme dovute (per i medesimi titoli già azionati e oggetto dell'accertamento ormai passato n giudicato di cui al § 3) per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2023. Nel formulare le conclusioni sopra riportate, i ricorrenti danno atto del fatto che, in esecuzione dell'Accordo Sindacale del 23 luglio 2019 (doc. 9 fasc. ric.), opera un parziale riconoscimento dell'incidenza nella retribuzione CP_1 delle ferie delle competenze variabili del personale mobile (€ 20,00 per i macchinisti ed € 10,00 per i Capi Treno, per ciascun giorno di ferie fruito) e rilevano che, per il periodo anteriore a ottobre 2019, è previsto un importo lordo di
€ 15,00 per ogni giorno di ferie goduto dai Macchinisti e di € 8,00 per i Capi Treno. Tali somme (che in teoria sarebbero subordinate ad una conciliazione fra le parti, in concreto non ricorsa), sono state in ogni caso accettate da Parte_1 quale acconto sul maggior credito e sono state portate in Parte_2 detrazione dal totale dovuto. Le somme a credito indicate nel petitum sono quelle calcolate per differentiam (v. pag. 6 del ricorso).
5. La pretesa giuridica oggetto del presente giudizio risulta definita nel precedente procedimento, conclusosi con sentenza passata in giudicato che fa stato tra le parti a parità di presupposti costitutivi del diritto (artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.). Non è contestato che i ricorrenti abbiano continuato a svolgere le medesime mansioni di macchinista, con identica tipologia di retribuzione, immutata la disciplina contrattuale. La forza del giudicato copre quindi anche il periodo successivo a quello già oggetto di pronunzia.
Non è quindi possibile avviare un nuovo accertamento giudiziale, come preteso da nella sua memoria. CP_1
Ciò è stato chiarito dalla S.C., ove non fosse sufficiente l'esame del formante normativo indicato poco più sopra: “in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una
6 sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento” (Cass., Sez. Lav., 17 agosto 2018, n. 20765; Cass., Sez. Lav., 29 novembre 2021, n. 37269).
Da ciò discende che non può più essere nuovamente contestato il diritto dei lavoratori al calcolo della retribuzione da corrispondere durante le ferie secondo i principi fissati con statuizione passata in giudicato.
6. Sul quantum, deve sottolinearsi che Parte_1 Pt_2 hanno elaborato i conteggi posti alla base della domanda con i medesimi
[...] criteri di cui al precedente procedimento, detraendo quanto percepito in virtù dell'Accordo Sindacale del 23 luglio 2019 (pagg. 7 e 8 del ricorso). Peraltro, contesta gli importi in via del tutto generica e per mere CP_1 statuizioni di principio.
7. Quanto all'eccepita prescrizione dei crediti retributivi, essa deve ritenersi infondata. Contrariamente a quanto sostenuto da a seguito del giudicato CP_1 sull'accertamento dell'an della pretesa, il regime della prescrizione non è più quello quinquennale, bensì quello decennale (ordinario: art. 2953 c.c.). In ogni caso (anche ad accedere alla teoria di , si deve asservare CP_1 che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 92/2012, la prescrizione non decorre in corso di rapporto anche quando la tutela applicabile è quella prevista dall'art. 18 S.L, stante il “metus” del lavoratore determinato dalle ipotesi solo residuali di reintegrazione (App. Milano, 25 ottobre 2021, n. 1352). Così ha deciso anche la Cassazione con sentenza n. del 6 settembre 2022, n. 26246:
“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (conformi anche le successive Cass., sez. lav., 20 ottobre 2022, n. 30957; sez. lav., 1° febbraio 2024, n. 2963). In applicazione di questa regola giurisprudenziale, si deve ritenere che la prescrizione non decorra nel corso del rapporto di lavoro. Ciò è sufficiente per concludere per l'accoglimento integrale del ricorso.
8. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 4.200,00, oltre oneri di legge.
7
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda del ricorrente Parte_3
2) condanna a corrispondere ai ricorrenti le seguenti somme CP_1 lorde, a titolo di differenze retributive per i giorni di ferie goduti dall'1.1.2019 al 31.12.2023:
euro 4.875,23 Parte_1 euro 5.713,50 Parte_2 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
3) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese CP_1 processuali a vantaggio dell'Avv. Lorenzo Franceschinis, liquidate in complessivi €
4.200,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 20 febbraio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 14 ottobre 2024 da
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 elettivamente domiciliati in Milano, Via Lario, 26, presso lo studio dell'Avv.
Lorenzo Franceschinis, che li rappresenta e difende, per procure allegate al ricorso introduttivo;
ricorrenti contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 elettivamente domiciliato in Milano, via Durini, 20, presso lo studio dell'Avv. Claudio Morpurgo, che lo rappresenta e difende, unitamente all᾿Avv. Anna Menicatti, per procura in calce alla memoria di costituzione;
convenuto OGGETTO: differenze retributive i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER I RICORRENTI e Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...]
1) premessa ove necessario la declaratoria di nullità di ogni clausola contrattuale collettiva contraria, condannare a corrispondere ai ricorrenti le CP_1 seguenti somme lorde, a titolo di differenze retributive per i giorni di ferie goduti dall'1.1.2019 al 31.12.2023:
euro 4.875,23 Parte_1
euro 5.713,50 Parte_2
euro 1.588,92 Parte_3
1 o quali altre ritenute dovute, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo. 2) con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre al rimborso del Contributo
Unificato per Euro 118,50, rimborso spese forfettario 15% e oneri fiscali, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.
PER IL CONVENUTO CP_1
1) in via preliminare: dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alla posizione del sig. per i Parte_3 motivi esposti nel paragrafo II che precede con conseguenti assoluzione da parte di da qualsivoglia conseguenza per essa pregiudizievole anche in punto di CP_1 spese legali;
2) in via preliminare: anche in ragione di quanto tutto illustrato al par. A che precede, dichiararsi nullo e improcedibile il ricorso avversario;
3) nel merito: respingersi, perché infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande avanzate dai Ricorrenti con l'atto introduttivo del presente giudizio;
4) nella denegata ipotesi di accoglimento – anche parziale – delle domande avversarie, compensare ovvero ridursi la quantificazione della richiesta operata da controparte, con quanto percepito dai Ricorrenti per le suddette voci, come meglio esposto ai paragrafi VII, VIII e IX della parte narrativa che precede, nonché tenendo conto delle risultanze contabili fornite;
in ogni caso:
5) rigettarsi il ricorso avversario;
6) con vittoria di spese, diritti e onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 14 ottobre 2024, Parte_1
, e ricorrevano al Tribunale di
[...] Parte_2 Parte_3
Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di CP_1
Rilevavano i ricorrenti di lavorare alle dipendenze della convenuta con mansioni e qualifica di NI. Il solo era cessato dal rapporto di lavoro il 31 dicembre Parte_3
2021 e pertanto la sua domanda era limitata a tale data. Il macchinista, come prevede la declaratoria del Ccnl delle Attività Ferroviarie, svolgeva in assoluta prevalenza la propria attività lavorativa a bordo dei treni che conduce, sulle linee ferroviarie e relativi impianti, con responsabilità sul convoglio in base ai regolamenti e alle normative vigenti, svolgendo anche operazioni di verifica e accertamento tecnico sui mezzi affidatigli.
2 Il NI svolgeva i suoi turni giornalieri di servizio sempre partendo da e facendo ritorno al suo impianto di appartenenza (sede di servizio), salvo i casi – non particolarmente frequenti – nei quali effettuava un Riposo Fuori Residenza (nel luogo di arrivo dell'ultimo treno e ripartenza da quel luogo al mattino presto). Pertanto, il NI effettuava una prestazione lavorativa che comportava viaggi a bordo di treni e quindi l'assenza per un certo tempo dal suo impianto di appartenenza. I ricorrenti chiedevano il pagamento differenze di retribuzione per i giorni di ferie successivi a quelli oggetto di un precedente accertamento giudiziale e definitivo del diritto. Il Tribunale di Milano aveva infatti già pronunciato la sentenza n. 2333/2020 (doc. 2 fasc. ric.), statuendo la nullità dell'art. 31, comma 6, del C.C.N.L. mobilità e attività ferroviarie del 20.7.2012 e dell'art. 20, comma 3, del Contratto Aziendale Trenord del 22.6.2012, nella parte in cui non includono, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie, le voci “incentivo per attività di condotta” e
“indennità di riserva” di cui all'art. 54 del Contratto Aziendale Trenord e
“indennità di assenza dalla residenza” di cui all'art. 77, punto 2 CCNL;
il Tribunale aveva inoltre accertato il diritto dei ricorrenti a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle suddette voci di retribuzione variabile, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie con condanna di al pagamento dei seguenti importi, oltre CP_1 interessi e rivalutazione monetaria: (…) euro 6.550,00; Parte_1 Pt_2 euro 6.709,00; (…) euro 6.631,00.
[...] Parte_3
Avverso la sentenza aveva proposto ricorso avanti alla Corte di CP_1
Appello di Milano, che si era concluso con sentenza n. 1345/2021 (doc. 3 fasc. ric.) con la conferma della sentenza del Tribunale di Milano. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, era stato proposto ricorso per Cassazione che si era concluso con ordinanza di rigetto del ricorso n. 2674/2024 (doc. 4 fasc. ric.), con conseguente passaggio in giudicato delle sentenze di merito. I ricorrenti avevano inutilmente chiesto a debitrice delle somme CP_1 maturate allo stesso titolo per gli anni successivi, di provvedere al pagamento delle somme dovute, senza ottenere risposta. Per tale ragione si era reso necessario questo successivo ricorso. Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto del ricorso CP_1 nel merito, precedendo le proprie osservazioni un'eccezione di nullità relativa al ricorso introduttivo. La società osservava che il ricorrente Parte_3 aveva formalizzato con un accordo di conciliazione in data 28 CP_1 gennaio 2025 (doc. 16 fasc. conv.), ragione per la quale doveva essere dichiarata, per questo ricorrente, la cessazione della materia del contendere. All'udienza del 20 febbraio 2025, la parte ricorrente prendeva atto della conciliazione e si associava alla domanda di cessata materia del contendere;
omessa
3 ogni ulteriore attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento al ricorrente Parte_3
Come è noto, la cessazione della materia del contendere è istituto di matrice giurisprudenziale, costituente il riflesso processuale del venir meno della ragione sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, così da rendere superflua una decisione sulla domanda originariamente proposta. Essa può essere dichiarata dal giudice, ricorrendone i presupposti, pur in difetto di una istanza o di un accordo delle parti. produce il verbale di conciliazione in sede sindacale del 28 CP_1 gennaio 2025 (doc. 16), che definisce in maniera definitiva ogni pretesa del lavoratore afferente alla retribuzione del periodo feriale relativa all'intercorso rapporto di lavoro tra le parti che è cessato in data 31.12.2020 (e non il 31.12.2021). Ne deriva che, con riferimento a è sopravvenuta un fatto Parte_3 che ha privato le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
2. In via pregiudiziale, chiede dichiararsi nullo e CP_1 improcedibile il ricorso. La società convenuta ritiene che parte ricorrente si limiti a riportare le varie fasi del pregresso giudizio, dal Tribunale alla Cassazione, senza fornire alcuna informazione o dato narrativo sul rapporto di lavoro dei Ricorrenti, se gli stessi siano assunti alle dipendenze di se gli stessi ricoprano ancora le CP_1 mansioni di NI, in che cosa consista la mansione di NI, se il rapporto sia proseguito senza soluzione di continuità con a cui si CP_1 aggiunge tutta la parte sul sistema di retribuzione delle ferie, anch'essa assente, ovvero se, come nel caso di specie, il rapporto dei Ricorrenti sia ancora in essere o cessato. L'eccezione è manifestamente infondata.
“Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, ipotesi in cui il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa, né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio, con conseguente applicazione dell'art. 164, comma 5, c.p.c.” (così Cass. n. 3143/2019; Cass., Sez. Lavoro, ordinanza n. 19009/2018).
4 Detto in altri termini, nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto introduttivo e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti assolutamente incerto. Ma occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (cfr. Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8078). Non pare che il ricorso sia stato in qualche modo di ostacolo a CP_1 nella direzione della piena comprensione della domanda e della causa petendi (con conseguente sviluppo di un'adeguata difesa) anche in considerazione del pregresso giudizio (ben noto a tutte le parti) che forma il necessario corollario in fatto e in diritto a questa causa.
3. Va infatti rilevato innanzitutto che i due ricorrenti Parte_1
dipendenti di con qualifica di macchinisti, Parte_2 CP_1 hanno già avviato presso il locale Tribunale una causa per il riconoscimento dei loro diritti inerenti la retribuzione nel periodo feriale. Infatti, con la sentenza n. 2333/2020 (doc. 2 fasc. ric.), il Tribunale la statuito la nullità dell'art. 31, comma 6, del C.C.N.L. mobilità e attività ferroviarie del 20.7.2012 e dell'art. 20, comma 3, del Contratto Aziendale Trenord del 22.6.2012, nella parte in cui non includono, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie, le voci “incentivo per attività di condotta” e “indennità di riserva” di cui all'art. 54 del Contratto Aziendale Trenord e “indennità di assenza dalla residenza” di cui all'art. 77, punto 2 CCNL;
il Tribunale ha inoltre accertato il diritto dei ricorrenti a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle suddette voci di retribuzione variabile, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, con condanna di
“al pagamento, in favore degli attori, delle seguenti somme lorde, CP_1 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo: (…) euro Parte_1
6.550,00; euro 6.709,00”. Parte_2
5 Avverso la sentenza ha proposto ricorso avanti alla Corte di CP_1
Appello di Milano, che si è concluso con sentenza n. 1345/2021 (doc. 3 fasc. ric.) con la conferma della sentenza del Tribunale di Milano.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, è stato proposto ricorso per Cassazione che si è concluso con ordinanza di rigetto del ricorso n. 2674/2024 (doc. 4 fasc. ric.), con conseguente passaggio in giudicato delle sentenze di merito.
4. Con questo ulteriore giudizio, i ricorrenti agiscono al fine di ottenere il pagamento delle somme dovute (per i medesimi titoli già azionati e oggetto dell'accertamento ormai passato n giudicato di cui al § 3) per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2023. Nel formulare le conclusioni sopra riportate, i ricorrenti danno atto del fatto che, in esecuzione dell'Accordo Sindacale del 23 luglio 2019 (doc. 9 fasc. ric.), opera un parziale riconoscimento dell'incidenza nella retribuzione CP_1 delle ferie delle competenze variabili del personale mobile (€ 20,00 per i macchinisti ed € 10,00 per i Capi Treno, per ciascun giorno di ferie fruito) e rilevano che, per il periodo anteriore a ottobre 2019, è previsto un importo lordo di
€ 15,00 per ogni giorno di ferie goduto dai Macchinisti e di € 8,00 per i Capi Treno. Tali somme (che in teoria sarebbero subordinate ad una conciliazione fra le parti, in concreto non ricorsa), sono state in ogni caso accettate da Parte_1 quale acconto sul maggior credito e sono state portate in Parte_2 detrazione dal totale dovuto. Le somme a credito indicate nel petitum sono quelle calcolate per differentiam (v. pag. 6 del ricorso).
5. La pretesa giuridica oggetto del presente giudizio risulta definita nel precedente procedimento, conclusosi con sentenza passata in giudicato che fa stato tra le parti a parità di presupposti costitutivi del diritto (artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.). Non è contestato che i ricorrenti abbiano continuato a svolgere le medesime mansioni di macchinista, con identica tipologia di retribuzione, immutata la disciplina contrattuale. La forza del giudicato copre quindi anche il periodo successivo a quello già oggetto di pronunzia.
Non è quindi possibile avviare un nuovo accertamento giudiziale, come preteso da nella sua memoria. CP_1
Ciò è stato chiarito dalla S.C., ove non fosse sufficiente l'esame del formante normativo indicato poco più sopra: “in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una
6 sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento” (Cass., Sez. Lav., 17 agosto 2018, n. 20765; Cass., Sez. Lav., 29 novembre 2021, n. 37269).
Da ciò discende che non può più essere nuovamente contestato il diritto dei lavoratori al calcolo della retribuzione da corrispondere durante le ferie secondo i principi fissati con statuizione passata in giudicato.
6. Sul quantum, deve sottolinearsi che Parte_1 Pt_2 hanno elaborato i conteggi posti alla base della domanda con i medesimi
[...] criteri di cui al precedente procedimento, detraendo quanto percepito in virtù dell'Accordo Sindacale del 23 luglio 2019 (pagg. 7 e 8 del ricorso). Peraltro, contesta gli importi in via del tutto generica e per mere CP_1 statuizioni di principio.
7. Quanto all'eccepita prescrizione dei crediti retributivi, essa deve ritenersi infondata. Contrariamente a quanto sostenuto da a seguito del giudicato CP_1 sull'accertamento dell'an della pretesa, il regime della prescrizione non è più quello quinquennale, bensì quello decennale (ordinario: art. 2953 c.c.). In ogni caso (anche ad accedere alla teoria di , si deve asservare CP_1 che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 92/2012, la prescrizione non decorre in corso di rapporto anche quando la tutela applicabile è quella prevista dall'art. 18 S.L, stante il “metus” del lavoratore determinato dalle ipotesi solo residuali di reintegrazione (App. Milano, 25 ottobre 2021, n. 1352). Così ha deciso anche la Cassazione con sentenza n. del 6 settembre 2022, n. 26246:
“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (conformi anche le successive Cass., sez. lav., 20 ottobre 2022, n. 30957; sez. lav., 1° febbraio 2024, n. 2963). In applicazione di questa regola giurisprudenziale, si deve ritenere che la prescrizione non decorra nel corso del rapporto di lavoro. Ciò è sufficiente per concludere per l'accoglimento integrale del ricorso.
8. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 4.200,00, oltre oneri di legge.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda del ricorrente Parte_3
2) condanna a corrispondere ai ricorrenti le seguenti somme CP_1 lorde, a titolo di differenze retributive per i giorni di ferie goduti dall'1.1.2019 al 31.12.2023:
euro 4.875,23 Parte_1 euro 5.713,50 Parte_2 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
3) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese CP_1 processuali a vantaggio dell'Avv. Lorenzo Franceschinis, liquidate in complessivi €
4.200,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 20 febbraio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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