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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 14/11/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n.80/2021 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso la seguente
Sentenza
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 12 novembre 2025, nella causa avente ad oggetto “retribuzione”,
tra
, rappr. e dif. da avv. Nicola Rotolo Appellante Parte_1
Contro
, rappr. e dif. da avv. Stella Cazzolla Appellato Controparte_1
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 13 marzo 2021 impugnava la Parte_1 sentenza resa in data 7 dicembre 2020 con cui il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, accoglieva la domanda di e condannava al pagamento delle Controparte_1 Parte_1 in favore del primo della somma di € 7.988,64 (di cui € 3.289,18 a titolo di TF) oltre rivalutazione ed interessi legali;
condannava inoltre il convenuto al pagamento delle spese Parte_1 processuali, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipante. Si è costituito in questa sede l'appellato, chiedendo il rigetto dell'appello. All'udienza del 12 novembre 2025 la causa è stata discussa e decisa con lettura del dispositivo.
---§§ooo§§---
Brevemente esposti i fatti del giudizio di primo grado:
adìva il Giudice del Lavoro rappresentando di: Controparte_1
- aver lavorato alle dipendenze della convenuta con mansioni di Controparte_2
“assemblatore mobili”, qualifica di operaio livello E CCNL Legno/Arredamento e retribuzione mensile di € 1.275,30 dal 4.3.2015 al 2.12.2017;
- di aver poi rassegnato dimissioni per giusta causa a seguito del mancato pagamento delle retribuzioni di ottobre, novembre e dicembre 2017 e, all'atto della cessazione del rapporto, del TF;
- chiedeva pertanto per tali causali, sulla scorta delle busta-paga e del modello CUD, allegati in atti, la somma complessiva poi liquidata in sentenza, e per le stesse causali;
- costituitosi, parte convenuta contestava le prospettazioni del ricorrente, affermando che il rapporto di lavoro si era interrotto unicamente perché il ricorrente non si era più presentato al lavoro senza giustificazione alcuna e senza alcun preavviso, di talchè non sussisteva alcuna giusta causa di dimissioni, e che le retribuzioni mensili erano state tutte corrisposte, come rilevabile dalle buste-paga in atti;
spiegava poi domanda riconvenzionale con cui chiedeva il risarcimento del danno per le assenze ingiustificate e la mancata comunicazione del recesso che quantificava in € 2.000,00 ed il pagamento di € 1.000,00 per la cessione di un frigorifero non pagato dal ricorrente, giusta fattura del 16.10.2017.
come già detto, il Giudice di primo grado accoglieva la domanda del , rigettava la domanda CP_1 riconvenzionale avanzata dal convenuto che e condannava il convenuto al pagamento delle Pt_1 spese di lite.
---§§ooo§§--- Va innanzi tutto affrontata l'eccezione preliminare in rito di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata secondo cui assertivamente l'atto di appello non conterrebbe tutto quanto richiesto dall'art. 342 c.p.c. La norma di riferimento, che riguarda sia l'appello principale che l'appello incidentale, è l'art. 342 c.p.c., che, per quanto di interesse, nel testo novellato (D.Lgs. 149/2022) prevede:
“ Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico:
1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Il testo antevigente era il seguente:
“Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di 1)l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La novella si applica alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023, quindi ai processi d'appello il cui ricorso introduttivo sia stato depositato a decorrere dal 1°.3.2023 (art. 35, comma 4, d.lgs. n. 149/2022 come modificato dalla L. n. 197/2022).
Poiché nel caso che qui occupa il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato depositato in data 3 luglio 2018, si applica il testo antevigente alla novella legislativa. il testo dell'art. 434 c.p.c. anteriore alla riforma del 2012 si limitava a richiedere: - l'esposizione sommaria dei fatti (prescrizione che la dottrina aveva interpretato come indicazione degli elementi di fatto indispensabili per la cognizione da parte del giudice di appello dei termini della controversia e dei motivi di impugnazione); - i motivi specifici dell'impugnazione, in funzione selettiva dell'effetto devolutivo (individuazione del c.d. quantum appellatum, ossia del perimetro entro il quale deve svolgersi il riesame della sentenza impugnata).
Ancorché la disposizione non prevedesse alcuna sanzione per la violazione del requisito di specificità dei motivi, già sotto la vigenza di tale formulazione si riteneva nullo l'atto di appello che non contenesse la specificazione dei motivi di impugnazione e, in particolare, che non contenesse il
“necessario supporto esplicativo idoneo a confutare le ragioni esposte nella sentenza” impugnata a sostegno delle statuizioni finali emesse” (Cass. n. 10596/20). Ora, osserva questa Corte alla luce della previsione legislativa e della giurisprudenza formatasi in materia che la specificità dei motivi d'appello esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, vòlte ad incrinare il fondamento logico- giuridico delle prime, anche se la specificità dei motivi va correlato al tenore della motivazione della sentenza impugnata (Cass. 932/2018); non occorre tuttavia l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della natura di revisio proris instantiae del giudizio d'appello (Cass. SS.UU.
2017/2017). Nel caso in esame l'atto di appello sfugge a giudizio di questa Corte alle censure di inammissibilità, in quanto in esso vi è la chiara indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
in tal senso l'appellante, lungi dal peccare di genericità, si è abbondantemente diffuso sulle motivazioni sul punto, e ha indicato le circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. L'eccezione va pertanto rigettata.
---§§ooo§§---
1.Lamenta parte appellante , in questa sede di gravame, il vizio in sentenza di errata Parte_1 valutazione delle prove e infondatezza della pretesa del . CP_1 Anche nel presente grado di giudizio tutto l'impianto si basa sulle buste-paga, sottoscritte dal
“ per quietanza” ma contestualmente recanti la dicitura “retribuzione non percepita”. CP_1 Se parte appellante sostiene che quelle diciture furono apposta fraudolentemente, l'avverbio è generico, e non consente di ritenere se l'appellante affermi che quelle annotazioni furono effettuate successivamente o in contestuale alla firma per quietanza: sul punto si vedrà meglio in seguito.
La giurisprudenza della Suprema Corte afferma, con indirizzo consolidato, come correttamente individuato dal Giudice dei 1° grado nella sua motivazione, che “Non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti-paga ed è sempre possibile l'accertamento della insussistenza del carattere di quietanza anche dalle sottoscrizioni eventualmente apposte dal datore di lavoro;
……ove il lavoratore ne contesti la corrispondenza alla retribuzione effettivamente erogata, l'onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria del rilascio di quietanza, spettando in caso diverso al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti (Cass. Sez. Lavoro n. 1150 del
4.2.1994).
Applicando tali principi, e da ciò derivando che i prospetti-paga, anche se sottoscritti dal lavoratore, non costituiscono prova univoca delle corresponsioni della retribuzione corrispondenti a quale indicata, se non contengono espressioni idonee a conferir loro valore univoco di quietanza.
Nel caso di specie ciò non è ravvisabile, in quanto la compresenza della dicitura apposta sulla busta- paga “retribuzione non percepita” unitamente alla firma per quietanza, applicando i principi della S.C., essa, proprio in virtù dell'altra dicitura, non presenta valore univoco a dimostrare il valore uni voco di quietanza. In tal caso, l'onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria del rilascio di quietanza, spettando in caso diverso al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti.
Nel caso in esame , a giudizio di questa Corte, il datore di lavoro non ha fornito tale prova rigorosa,
e non può quindi attribuirsi alla dicitura “per quietanza” valore univoco in tal senso. 2.Che poi parte appellante prospetti, a conforto della fondatezza dell'appello, che:
1) nessuna richiesta di corresponsione di retribuzioni fu avanzata dall'appellato CP_1 all' nel periodo intercorrente fra la cessazione del rapporto di lavoro e il deposito del Pt_1 ricorso giudiziario (otto mesi);
2) i pagamenti erano sempre avvenuti in contanti, alla presenza soltanto del e CP_1 dell' Pt_1 3) il ricorrente aveva chiesto fin dal ricorso di non aver ricevuto la retribuzione a mezzo CP_1 testi, che sebbene indicati non sono stati esaminati per sua rinuncia;
osserva questa Corte che la prima circostanza non è dirimente nel senso voluto dall'appellante ed
è comunque smentita, come di seguito si dirà (verosimilmnte, inaffidabilità della domanda attorea), la seconda e la terza sono fra loro conflittuali, in quanto è contrastante affermare che i pagamenti erano avvenuti soltanto alla presenza del e dell' e provare ciò per testi. CP_1 Pt_1
4. Contesta inoltre parte appellante che il recesso, che doveva decorrere dal 15.12.2017, veniva comunicato all'appellante dopo la data di decorrenza, venendo così meno il lavoratore all'obbligo di preavviso, mentre si era assentato dal posto di lavoro da 4 dicembre 2017 senza rendere edotto il datore di lavoro che l'apposizione in calce delle buste-paga era finalizzato alla domanda d concessione della indennità PI (di cui poi il ha fruito). CP_1
Trattasi evidentemente, a giudizio di questa Corte, di mere ipotesi, che non hanno trovato prova.
Rileva invece testualmente parte appellata, documenti alla mano, che:
* sull'invio della comunicazione del recesso che il Sig. , proprio perché non CP_1 retribuito, in data 14.12.2017 comunicava le dimissioni per giusta causa con decorrenza dal
15.12.2017 per “pagamenti non percepiti”, come da modulo di recesso rapporto di lavoro allegato al ricorso introduttivo di primo grado;
in data 19.12.2017 presentava domanda di indennità di NASpI all regolarmente corrisposta dall'Istituto proprio perché vi era, tra CP_3
i presupposti, la sussistenza dello stato di disoccupazione involontario determinato dalle dimissioni per giusta causa (e giusta causa è appunto il mancato pagamento della retribuzione);
*Prima del deposito del ricorso dinanzi al Giudice del Lavoro di Taranto, suo procuratore ha inviato, in nome e per conto del Sig. , Racc. A.R. del 18.20/12/2017, con la quale CP_1 comunicava le dimissioni per giusta causa dal 15.12.2017 e richiedeva il pagamento delle mensilità di ottobre e novembre 2017 nonché la corresponsione del TF (missiva allegata agli atti del giudizio di primo grado – allegato n.7); pertanto, la richiesta di pagamento delle somme dovute in via stragiudiziale era avvenuta, e ciò a chiara confutazione di quanto affermato dall'appellato, il quale, come sopra detto, che nessuna richiesta di corresponsione di retribuzioni fu avanzata dall'appellato all' nel periodo intercorrente fra la cessazione del rapporto di lavoro e CP_1 Pt_1 il deposito del ricorso giudiziario (otto mesi); e tale prospettazione, evidentemente, allo scopo di rendere fortemente dubbioso il ricorso innanzi al Giudice.
Precisava inoltre che il non aveva acquistato dall' alcun frigorifero, e dunque nulla CP_1 Pt_1 era dovuto a tal titolo.
Ritiene questa Corte, condivisibilmente al Giudice di primo grado, che nessuna prova sul punto è stata fornita, e dunque anche questa parte dell'appello, formulato in primo grado in via riconvenzionale, è da ritenersi infondata.
Inoltre, il Giudice sarebbe incorso nella errata quantificazione dell'importo, comprensiva degli oneri sociali e contributivi, di talchè il Giudice avrebbe dovuto prendere atto che l'appellante aveva fornito la prova di aver versato i contributi, decurtando la somma richiesta e decisa dei contributi di cui era stata fornita la prova dell'avvenuto versamento. Osserva questa Corte che per giurisprudenza consolidata gli importi vanno versati al lordo, e quanto agli oneri sociali e contributivi parte appellante, nel giudizio di primo grado, ha prodotto tre modelli DMAG relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017, ma su tutti e tre con la attestazione in fine “ha trattenuto la quota contributiva a carico dei dipendenti”. Se tanto risulta dagli atti, anche tale censura è infondata.
In conclusione, esaminati tutti i motivi sopra indicati, a giudizio di questa Corte non può che concludersi per la correttezza della sentenza di primo grado, che va confermata, el infondatezza dell'appello che va rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate e distratte come da dispositivo, vanno poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellato. Va dichiarata la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.109,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Stella Cazzolla, dichiaratasi anticipante.
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 12 novembre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso la seguente
Sentenza
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 12 novembre 2025, nella causa avente ad oggetto “retribuzione”,
tra
, rappr. e dif. da avv. Nicola Rotolo Appellante Parte_1
Contro
, rappr. e dif. da avv. Stella Cazzolla Appellato Controparte_1
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 13 marzo 2021 impugnava la Parte_1 sentenza resa in data 7 dicembre 2020 con cui il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, accoglieva la domanda di e condannava al pagamento delle Controparte_1 Parte_1 in favore del primo della somma di € 7.988,64 (di cui € 3.289,18 a titolo di TF) oltre rivalutazione ed interessi legali;
condannava inoltre il convenuto al pagamento delle spese Parte_1 processuali, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipante. Si è costituito in questa sede l'appellato, chiedendo il rigetto dell'appello. All'udienza del 12 novembre 2025 la causa è stata discussa e decisa con lettura del dispositivo.
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Brevemente esposti i fatti del giudizio di primo grado:
adìva il Giudice del Lavoro rappresentando di: Controparte_1
- aver lavorato alle dipendenze della convenuta con mansioni di Controparte_2
“assemblatore mobili”, qualifica di operaio livello E CCNL Legno/Arredamento e retribuzione mensile di € 1.275,30 dal 4.3.2015 al 2.12.2017;
- di aver poi rassegnato dimissioni per giusta causa a seguito del mancato pagamento delle retribuzioni di ottobre, novembre e dicembre 2017 e, all'atto della cessazione del rapporto, del TF;
- chiedeva pertanto per tali causali, sulla scorta delle busta-paga e del modello CUD, allegati in atti, la somma complessiva poi liquidata in sentenza, e per le stesse causali;
- costituitosi, parte convenuta contestava le prospettazioni del ricorrente, affermando che il rapporto di lavoro si era interrotto unicamente perché il ricorrente non si era più presentato al lavoro senza giustificazione alcuna e senza alcun preavviso, di talchè non sussisteva alcuna giusta causa di dimissioni, e che le retribuzioni mensili erano state tutte corrisposte, come rilevabile dalle buste-paga in atti;
spiegava poi domanda riconvenzionale con cui chiedeva il risarcimento del danno per le assenze ingiustificate e la mancata comunicazione del recesso che quantificava in € 2.000,00 ed il pagamento di € 1.000,00 per la cessione di un frigorifero non pagato dal ricorrente, giusta fattura del 16.10.2017.
come già detto, il Giudice di primo grado accoglieva la domanda del , rigettava la domanda CP_1 riconvenzionale avanzata dal convenuto che e condannava il convenuto al pagamento delle Pt_1 spese di lite.
---§§ooo§§--- Va innanzi tutto affrontata l'eccezione preliminare in rito di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata secondo cui assertivamente l'atto di appello non conterrebbe tutto quanto richiesto dall'art. 342 c.p.c. La norma di riferimento, che riguarda sia l'appello principale che l'appello incidentale, è l'art. 342 c.p.c., che, per quanto di interesse, nel testo novellato (D.Lgs. 149/2022) prevede:
“ Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico:
1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Il testo antevigente era il seguente:
“Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di 1)l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La novella si applica alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023, quindi ai processi d'appello il cui ricorso introduttivo sia stato depositato a decorrere dal 1°.3.2023 (art. 35, comma 4, d.lgs. n. 149/2022 come modificato dalla L. n. 197/2022).
Poiché nel caso che qui occupa il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato depositato in data 3 luglio 2018, si applica il testo antevigente alla novella legislativa. il testo dell'art. 434 c.p.c. anteriore alla riforma del 2012 si limitava a richiedere: - l'esposizione sommaria dei fatti (prescrizione che la dottrina aveva interpretato come indicazione degli elementi di fatto indispensabili per la cognizione da parte del giudice di appello dei termini della controversia e dei motivi di impugnazione); - i motivi specifici dell'impugnazione, in funzione selettiva dell'effetto devolutivo (individuazione del c.d. quantum appellatum, ossia del perimetro entro il quale deve svolgersi il riesame della sentenza impugnata).
Ancorché la disposizione non prevedesse alcuna sanzione per la violazione del requisito di specificità dei motivi, già sotto la vigenza di tale formulazione si riteneva nullo l'atto di appello che non contenesse la specificazione dei motivi di impugnazione e, in particolare, che non contenesse il
“necessario supporto esplicativo idoneo a confutare le ragioni esposte nella sentenza” impugnata a sostegno delle statuizioni finali emesse” (Cass. n. 10596/20). Ora, osserva questa Corte alla luce della previsione legislativa e della giurisprudenza formatasi in materia che la specificità dei motivi d'appello esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, vòlte ad incrinare il fondamento logico- giuridico delle prime, anche se la specificità dei motivi va correlato al tenore della motivazione della sentenza impugnata (Cass. 932/2018); non occorre tuttavia l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della natura di revisio proris instantiae del giudizio d'appello (Cass. SS.UU.
2017/2017). Nel caso in esame l'atto di appello sfugge a giudizio di questa Corte alle censure di inammissibilità, in quanto in esso vi è la chiara indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
in tal senso l'appellante, lungi dal peccare di genericità, si è abbondantemente diffuso sulle motivazioni sul punto, e ha indicato le circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. L'eccezione va pertanto rigettata.
---§§ooo§§---
1.Lamenta parte appellante , in questa sede di gravame, il vizio in sentenza di errata Parte_1 valutazione delle prove e infondatezza della pretesa del . CP_1 Anche nel presente grado di giudizio tutto l'impianto si basa sulle buste-paga, sottoscritte dal
“ per quietanza” ma contestualmente recanti la dicitura “retribuzione non percepita”. CP_1 Se parte appellante sostiene che quelle diciture furono apposta fraudolentemente, l'avverbio è generico, e non consente di ritenere se l'appellante affermi che quelle annotazioni furono effettuate successivamente o in contestuale alla firma per quietanza: sul punto si vedrà meglio in seguito.
La giurisprudenza della Suprema Corte afferma, con indirizzo consolidato, come correttamente individuato dal Giudice dei 1° grado nella sua motivazione, che “Non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti-paga ed è sempre possibile l'accertamento della insussistenza del carattere di quietanza anche dalle sottoscrizioni eventualmente apposte dal datore di lavoro;
……ove il lavoratore ne contesti la corrispondenza alla retribuzione effettivamente erogata, l'onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria del rilascio di quietanza, spettando in caso diverso al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti (Cass. Sez. Lavoro n. 1150 del
4.2.1994).
Applicando tali principi, e da ciò derivando che i prospetti-paga, anche se sottoscritti dal lavoratore, non costituiscono prova univoca delle corresponsioni della retribuzione corrispondenti a quale indicata, se non contengono espressioni idonee a conferir loro valore univoco di quietanza.
Nel caso di specie ciò non è ravvisabile, in quanto la compresenza della dicitura apposta sulla busta- paga “retribuzione non percepita” unitamente alla firma per quietanza, applicando i principi della S.C., essa, proprio in virtù dell'altra dicitura, non presenta valore univoco a dimostrare il valore uni voco di quietanza. In tal caso, l'onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria del rilascio di quietanza, spettando in caso diverso al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti.
Nel caso in esame , a giudizio di questa Corte, il datore di lavoro non ha fornito tale prova rigorosa,
e non può quindi attribuirsi alla dicitura “per quietanza” valore univoco in tal senso. 2.Che poi parte appellante prospetti, a conforto della fondatezza dell'appello, che:
1) nessuna richiesta di corresponsione di retribuzioni fu avanzata dall'appellato CP_1 all' nel periodo intercorrente fra la cessazione del rapporto di lavoro e il deposito del Pt_1 ricorso giudiziario (otto mesi);
2) i pagamenti erano sempre avvenuti in contanti, alla presenza soltanto del e CP_1 dell' Pt_1 3) il ricorrente aveva chiesto fin dal ricorso di non aver ricevuto la retribuzione a mezzo CP_1 testi, che sebbene indicati non sono stati esaminati per sua rinuncia;
osserva questa Corte che la prima circostanza non è dirimente nel senso voluto dall'appellante ed
è comunque smentita, come di seguito si dirà (verosimilmnte, inaffidabilità della domanda attorea), la seconda e la terza sono fra loro conflittuali, in quanto è contrastante affermare che i pagamenti erano avvenuti soltanto alla presenza del e dell' e provare ciò per testi. CP_1 Pt_1
4. Contesta inoltre parte appellante che il recesso, che doveva decorrere dal 15.12.2017, veniva comunicato all'appellante dopo la data di decorrenza, venendo così meno il lavoratore all'obbligo di preavviso, mentre si era assentato dal posto di lavoro da 4 dicembre 2017 senza rendere edotto il datore di lavoro che l'apposizione in calce delle buste-paga era finalizzato alla domanda d concessione della indennità PI (di cui poi il ha fruito). CP_1
Trattasi evidentemente, a giudizio di questa Corte, di mere ipotesi, che non hanno trovato prova.
Rileva invece testualmente parte appellata, documenti alla mano, che:
* sull'invio della comunicazione del recesso che il Sig. , proprio perché non CP_1 retribuito, in data 14.12.2017 comunicava le dimissioni per giusta causa con decorrenza dal
15.12.2017 per “pagamenti non percepiti”, come da modulo di recesso rapporto di lavoro allegato al ricorso introduttivo di primo grado;
in data 19.12.2017 presentava domanda di indennità di NASpI all regolarmente corrisposta dall'Istituto proprio perché vi era, tra CP_3
i presupposti, la sussistenza dello stato di disoccupazione involontario determinato dalle dimissioni per giusta causa (e giusta causa è appunto il mancato pagamento della retribuzione);
*Prima del deposito del ricorso dinanzi al Giudice del Lavoro di Taranto, suo procuratore ha inviato, in nome e per conto del Sig. , Racc. A.R. del 18.20/12/2017, con la quale CP_1 comunicava le dimissioni per giusta causa dal 15.12.2017 e richiedeva il pagamento delle mensilità di ottobre e novembre 2017 nonché la corresponsione del TF (missiva allegata agli atti del giudizio di primo grado – allegato n.7); pertanto, la richiesta di pagamento delle somme dovute in via stragiudiziale era avvenuta, e ciò a chiara confutazione di quanto affermato dall'appellato, il quale, come sopra detto, che nessuna richiesta di corresponsione di retribuzioni fu avanzata dall'appellato all' nel periodo intercorrente fra la cessazione del rapporto di lavoro e CP_1 Pt_1 il deposito del ricorso giudiziario (otto mesi); e tale prospettazione, evidentemente, allo scopo di rendere fortemente dubbioso il ricorso innanzi al Giudice.
Precisava inoltre che il non aveva acquistato dall' alcun frigorifero, e dunque nulla CP_1 Pt_1 era dovuto a tal titolo.
Ritiene questa Corte, condivisibilmente al Giudice di primo grado, che nessuna prova sul punto è stata fornita, e dunque anche questa parte dell'appello, formulato in primo grado in via riconvenzionale, è da ritenersi infondata.
Inoltre, il Giudice sarebbe incorso nella errata quantificazione dell'importo, comprensiva degli oneri sociali e contributivi, di talchè il Giudice avrebbe dovuto prendere atto che l'appellante aveva fornito la prova di aver versato i contributi, decurtando la somma richiesta e decisa dei contributi di cui era stata fornita la prova dell'avvenuto versamento. Osserva questa Corte che per giurisprudenza consolidata gli importi vanno versati al lordo, e quanto agli oneri sociali e contributivi parte appellante, nel giudizio di primo grado, ha prodotto tre modelli DMAG relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017, ma su tutti e tre con la attestazione in fine “ha trattenuto la quota contributiva a carico dei dipendenti”. Se tanto risulta dagli atti, anche tale censura è infondata.
In conclusione, esaminati tutti i motivi sopra indicati, a giudizio di questa Corte non può che concludersi per la correttezza della sentenza di primo grado, che va confermata, el infondatezza dell'appello che va rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate e distratte come da dispositivo, vanno poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellato. Va dichiarata la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.109,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Stella Cazzolla, dichiaratasi anticipante.
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 12 novembre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella