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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 14905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14905 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33573/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice DO IL, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento cautelare promosso da nato in [...] il [...] patrocinio Parte_1 dell'avvocato Federica Mazzeo, nei confronti del (Questura di Frosinone) – Controparte_1 rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato.
In fatto ha domandato al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Accertarsi e Parte_1 dichiararsi il diritto del ricorrente alla formalizzazione della domanda di asilo mediante la stesura del relativo verbale e rilascio di un titolo di soggiorno che consenta al richiedente asilo lo svolgimento dell'attività lavorativa (artt. 4 e 22 del d.lgs. 142/2015) e per l'effetto farsi ordine alla
Questura di Frosinone alla tempestiva fissazione di un appuntamento a tal fine.”
In particolare, premesso di essere giunto a Lampedusa l'11.07.2024 e di aver immediatamente manifestato la volontà di chiedere asilo, ha riferito di essere stato trasferito dalle forze dell'ordine presso un CAS nella provincia di Frosinone;
da allora, nonostante la manifestata e reiterata volontà, non è mai stato convocato dalla Questura per la formalizzazione della domanda di protezione.
Pertanto, tramite l'odierna difesa, in data 20 giugno 2025, la parte ha inoltrato via pec formale richiesta di appuntamento alla Questura di Roma, richiedendo la formalizzazione della domanda di protezione internazionale e il rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo. Ciononostante, la
Questura è rimasta inerte.
Il , ritualmente citato, non si è costituito. CP_1 In diritto
Preliminarmente deve rilevarsi che oggetto del presente giudizio non è la domanda di protezione internazionale e la eventuale sussistenza dei relativi presupposti per il suo riconoscimento, ma unicamente il diritto del ricorrente di proporre la domanda e all'accesso alla relativa procedura.
A tale proposito è opportuno richiamare l'art. 2 del D. Lgs. n. 142/2015 secondo il quale la manifestazione di volontà di richiedere asilo non è subordinata a forme particolari, e il successivo art. 4 che stabilisce l'onere dell'amministrazione di fornire un permesso di soggiorno a tutti i richiedenti asilo. Tutta la procedura è poi scandita da tempi celeri e certi volti a garantire l'effettività di diritti connessi allo status di richiedente asilo: l'art.3 del Dlgs. n.25/2008, in attuazione della direttiva
2005/85/CE, stabilisce che “… L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda, secondo previsto dall'art. 26”. Quest'ultima norma stabilisce che “la questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale” “redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti”. (sul diritto a presentare domanda di protezione internazionale e l'obbligo delle questure di riceverla si vedano Tribunali Palermo 18 giugno 2018, Trieste 21 giugno 2018,
Roma 18 settembre 2018, Trieste 3 ottobre 2018).
La Corte di Giustizia UE (Sentenza Evelyn Danqua, C-429/15) afferma che, in mancanza di norme stabilite dal diritto dell'Unione riguardanti le modalità procedurali relative alla presentazione e all'esame di una domanda di protezione internazionale, spetta all'ordinamento giuridico interno di tale Stato membro disciplinare tali modalità, garantendo nel contempo che dette modalità non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione.
Merita anche di essere valorizzato altresì il disposto dell'art. 6, par. 6 della direttiva 2013/33/UE
(recepita dal D.Lgs. n. 142 del 2015) secondo cui gli Stati membri non esigono documenti inutili o sproporzionati né impongono altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti conferiti dalla presente direttiva, per il solo fatto che chiedono protezione internazionale.
La manifestazione di volontà, non soggetta ad alcun formalismo, è quindi sufficiente a configurare l'obbligo dell'amministrazione alla sua verbalizzazione e al rilascio del permesso di soggiorno nei termini stringenti previsti dalla normativa interna e internazionale. Da tale punto di vista l'Amministrazione, nell'organizzare la registrazione delle domande, non gode di un potere discrezionale pieno, ma è obbligata a predisporre i mezzi necessari per registrare la domanda nei tempi prescritti dalla normativa, essendo peraltro ormai da tempo superata l'emergenza pandemica che aveva portato a prima eliminare e poi calmierare in maniera significativa l'accesso agli uffici.
Infatti, molti dei diritti connessi allo status di richiedente asilo possono essere esercitati solo dopo la formalizzazione della domanda, così come ad esempio previsto per l'accesso al sistema di accoglienza successivamente alla prima accoglienza prevista dall'art. 9 del D. lgs. n. 142 del 2015
(art 14. co. 1 del D. lgs. n. 142/2015), per l'accesso al lavoro e alla formazione professionale (possibile dopo due mesi dal rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo - art 22 D. lgs. n. 142 del
2015), per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale (possibile dopo il rilascio del permesso di soggiorno – art. 21 D. lgs. n. 142/2015 in relazione all'art. 34 del D. lgs. n. 286/98).
Venendo al caso di specie, il ricorrente ha provato di aver tentato, invano, di ottenere un appuntamento presso gli uffici della Questura mediante l'invio, per il tramite dell'odierno difensore, di formale diffida.
Vi sono, pertanto, sufficienti riscontri della sussistenza di una situazione che di fatto concreta un impedimento all'esercizio di un diritto fondamentale della persona, quale quello di richiedere la protezione dello stato ospitante, costituzionalmente tutelato dall'art. 10 comma 3, in condizioni quantomeno dignitose.
Tale situazione di fatto è da ritenere imputabile all'amministrazione convenuta, tenuta ad approntare misure per consentire una rapida formalizzazione della domanda di protezione internazionale ed il rilascio del relativo permesso di soggiorno. L'omissione di misure in tal senso si traduce nell'impedimento all'esercizio di un diritto assoluto, che può trovare dunque rimedio nell'intervento del giudice ordinario, trattandosi di materia nella quale la discrezionalità amministrativa non può spingersi sino a comprimere l'essenza stessa del diritto individuale.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
Nulla sulle spese per essere il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla Questura di Frosinone di formalizzare la ricezione della domanda di protezione internazionale del ricorrente entro giorni 7 dalla pubblicazione del presente provvedimento;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2025
Il giudice
DO IL
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice DO IL, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento cautelare promosso da nato in [...] il [...] patrocinio Parte_1 dell'avvocato Federica Mazzeo, nei confronti del (Questura di Frosinone) – Controparte_1 rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato.
In fatto ha domandato al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Accertarsi e Parte_1 dichiararsi il diritto del ricorrente alla formalizzazione della domanda di asilo mediante la stesura del relativo verbale e rilascio di un titolo di soggiorno che consenta al richiedente asilo lo svolgimento dell'attività lavorativa (artt. 4 e 22 del d.lgs. 142/2015) e per l'effetto farsi ordine alla
Questura di Frosinone alla tempestiva fissazione di un appuntamento a tal fine.”
In particolare, premesso di essere giunto a Lampedusa l'11.07.2024 e di aver immediatamente manifestato la volontà di chiedere asilo, ha riferito di essere stato trasferito dalle forze dell'ordine presso un CAS nella provincia di Frosinone;
da allora, nonostante la manifestata e reiterata volontà, non è mai stato convocato dalla Questura per la formalizzazione della domanda di protezione.
Pertanto, tramite l'odierna difesa, in data 20 giugno 2025, la parte ha inoltrato via pec formale richiesta di appuntamento alla Questura di Roma, richiedendo la formalizzazione della domanda di protezione internazionale e il rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo. Ciononostante, la
Questura è rimasta inerte.
Il , ritualmente citato, non si è costituito. CP_1 In diritto
Preliminarmente deve rilevarsi che oggetto del presente giudizio non è la domanda di protezione internazionale e la eventuale sussistenza dei relativi presupposti per il suo riconoscimento, ma unicamente il diritto del ricorrente di proporre la domanda e all'accesso alla relativa procedura.
A tale proposito è opportuno richiamare l'art. 2 del D. Lgs. n. 142/2015 secondo il quale la manifestazione di volontà di richiedere asilo non è subordinata a forme particolari, e il successivo art. 4 che stabilisce l'onere dell'amministrazione di fornire un permesso di soggiorno a tutti i richiedenti asilo. Tutta la procedura è poi scandita da tempi celeri e certi volti a garantire l'effettività di diritti connessi allo status di richiedente asilo: l'art.3 del Dlgs. n.25/2008, in attuazione della direttiva
2005/85/CE, stabilisce che “… L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda, secondo previsto dall'art. 26”. Quest'ultima norma stabilisce che “la questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale” “redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti”. (sul diritto a presentare domanda di protezione internazionale e l'obbligo delle questure di riceverla si vedano Tribunali Palermo 18 giugno 2018, Trieste 21 giugno 2018,
Roma 18 settembre 2018, Trieste 3 ottobre 2018).
La Corte di Giustizia UE (Sentenza Evelyn Danqua, C-429/15) afferma che, in mancanza di norme stabilite dal diritto dell'Unione riguardanti le modalità procedurali relative alla presentazione e all'esame di una domanda di protezione internazionale, spetta all'ordinamento giuridico interno di tale Stato membro disciplinare tali modalità, garantendo nel contempo che dette modalità non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione.
Merita anche di essere valorizzato altresì il disposto dell'art. 6, par. 6 della direttiva 2013/33/UE
(recepita dal D.Lgs. n. 142 del 2015) secondo cui gli Stati membri non esigono documenti inutili o sproporzionati né impongono altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti conferiti dalla presente direttiva, per il solo fatto che chiedono protezione internazionale.
La manifestazione di volontà, non soggetta ad alcun formalismo, è quindi sufficiente a configurare l'obbligo dell'amministrazione alla sua verbalizzazione e al rilascio del permesso di soggiorno nei termini stringenti previsti dalla normativa interna e internazionale. Da tale punto di vista l'Amministrazione, nell'organizzare la registrazione delle domande, non gode di un potere discrezionale pieno, ma è obbligata a predisporre i mezzi necessari per registrare la domanda nei tempi prescritti dalla normativa, essendo peraltro ormai da tempo superata l'emergenza pandemica che aveva portato a prima eliminare e poi calmierare in maniera significativa l'accesso agli uffici.
Infatti, molti dei diritti connessi allo status di richiedente asilo possono essere esercitati solo dopo la formalizzazione della domanda, così come ad esempio previsto per l'accesso al sistema di accoglienza successivamente alla prima accoglienza prevista dall'art. 9 del D. lgs. n. 142 del 2015
(art 14. co. 1 del D. lgs. n. 142/2015), per l'accesso al lavoro e alla formazione professionale (possibile dopo due mesi dal rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo - art 22 D. lgs. n. 142 del
2015), per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale (possibile dopo il rilascio del permesso di soggiorno – art. 21 D. lgs. n. 142/2015 in relazione all'art. 34 del D. lgs. n. 286/98).
Venendo al caso di specie, il ricorrente ha provato di aver tentato, invano, di ottenere un appuntamento presso gli uffici della Questura mediante l'invio, per il tramite dell'odierno difensore, di formale diffida.
Vi sono, pertanto, sufficienti riscontri della sussistenza di una situazione che di fatto concreta un impedimento all'esercizio di un diritto fondamentale della persona, quale quello di richiedere la protezione dello stato ospitante, costituzionalmente tutelato dall'art. 10 comma 3, in condizioni quantomeno dignitose.
Tale situazione di fatto è da ritenere imputabile all'amministrazione convenuta, tenuta ad approntare misure per consentire una rapida formalizzazione della domanda di protezione internazionale ed il rilascio del relativo permesso di soggiorno. L'omissione di misure in tal senso si traduce nell'impedimento all'esercizio di un diritto assoluto, che può trovare dunque rimedio nell'intervento del giudice ordinario, trattandosi di materia nella quale la discrezionalità amministrativa non può spingersi sino a comprimere l'essenza stessa del diritto individuale.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
Nulla sulle spese per essere il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla Questura di Frosinone di formalizzare la ricezione della domanda di protezione internazionale del ricorrente entro giorni 7 dalla pubblicazione del presente provvedimento;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2025
Il giudice
DO IL