Art. 12.
Per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare, istituiti ai sensi del primo comma, lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599 , trasformato in legge 16 aprile 1953, n. 326 , e per l'educazione degli adulti, dei centri di lettura, compresi quelli dei ciechi, e loro dotazione libraria, e' autorizzata, in aggiunta ai normali stanziamenti di bilancio, la spesa, di lire 2.700 milioni, da effettuarsi secondo le modalita' previste dalla legge 15 febbraio 1961, n. 53 , in quanto applicabili.
Per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare, istituiti ai sensi del primo comma, lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599 , trasformato in legge 16 aprile 1953, n. 326 , e per l'educazione degli adulti, dei centri di lettura, compresi quelli dei ciechi, e loro dotazione libraria, e' autorizzata, in aggiunta ai normali stanziamenti di bilancio, la spesa, di lire 2.700 milioni, da effettuarsi secondo le modalita' previste dalla legge 15 febbraio 1961, n. 53 , in quanto applicabili.