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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/11/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1776 del 2025- Pag. 1 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice relatore ed estensore dott. Eduardo Bucciarelli Giudice
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa n. 1776 del 2025 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...], in data [...], Parte_1 C.F._1 E
, C.F. , parte nata a [...], in data [...], CP_1 CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. FRANCESCO CICCIU', elettivamente domiciliati come in atti RICORRENTI con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI I ricorrenti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e il P.M., ritualmente edotto, non ha formulato parere contrario. FATTO e DIRITTO (art. 132 c.p.c. modificato dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009) Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 03.10.2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia. Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue. La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta. Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa di questo Tribunale n. 13329/2022 del 21.11.2022 (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni di cui al ricorso, di seguito riportate: R.G. n. 1776 del 2025- Pag. 2 di 2
1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio, con obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli sono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso la madre. Le figlie minori e trascorreranno con il padre il weekend a settimane alterne e Per_1 Per_2 l'intero mese d'agosto per quanto riguarda le vacanze estive;
3) Il sig. corrisponderà alla Sig.ra entro il 5 di ogni mese, Parte_1 CP_1 l'importo di euro 300,00, a solo titolo di mantenimento dei figli;
4) Le spese straordinarie, previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%; 6) Le vacanze estive, natalizie, pasquali, compleanni o altre occasioni saranno concordate di volta in volta secondo le esigenze di entrambi i coniugi e dei figli. Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge. Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nulla sulle spese, attesa la natura della procedura attivata da parti aventi lo stesso difensore.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cariati in data 04.08.1997 (atto n. 19 parte II serie A, reg. atti matrimonio anno 1997), tra
[...]
e , come sopra generalizzati, alle condizioni di cui al ricorso;
Pt_1 CP_1 B. Nulla sulle spese del procedimento;
C. MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 28.11.25.
Il Presidente
dott. Beatrice Magaro' Il Giudice rel. ed est. dott. Alessandro Caronia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice relatore ed estensore dott. Eduardo Bucciarelli Giudice
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa n. 1776 del 2025 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...], in data [...], Parte_1 C.F._1 E
, C.F. , parte nata a [...], in data [...], CP_1 CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. FRANCESCO CICCIU', elettivamente domiciliati come in atti RICORRENTI con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI I ricorrenti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e il P.M., ritualmente edotto, non ha formulato parere contrario. FATTO e DIRITTO (art. 132 c.p.c. modificato dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009) Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 03.10.2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia. Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue. La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta. Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa di questo Tribunale n. 13329/2022 del 21.11.2022 (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni di cui al ricorso, di seguito riportate: R.G. n. 1776 del 2025- Pag. 2 di 2
1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio, con obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli sono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso la madre. Le figlie minori e trascorreranno con il padre il weekend a settimane alterne e Per_1 Per_2 l'intero mese d'agosto per quanto riguarda le vacanze estive;
3) Il sig. corrisponderà alla Sig.ra entro il 5 di ogni mese, Parte_1 CP_1 l'importo di euro 300,00, a solo titolo di mantenimento dei figli;
4) Le spese straordinarie, previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%; 6) Le vacanze estive, natalizie, pasquali, compleanni o altre occasioni saranno concordate di volta in volta secondo le esigenze di entrambi i coniugi e dei figli. Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge. Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nulla sulle spese, attesa la natura della procedura attivata da parti aventi lo stesso difensore.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cariati in data 04.08.1997 (atto n. 19 parte II serie A, reg. atti matrimonio anno 1997), tra
[...]
e , come sopra generalizzati, alle condizioni di cui al ricorso;
Pt_1 CP_1 B. Nulla sulle spese del procedimento;
C. MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 28.11.25.
Il Presidente
dott. Beatrice Magaro' Il Giudice rel. ed est. dott. Alessandro Caronia