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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 08/10/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 227/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RT IO Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. ET NE Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 227/2025 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VASTA VINCENZO, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. CAFA' PAOLO, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso di avere Parte_1 CP_2 contratto matrimonio il 24.6.2022, scegliendo il regime della separazione dei beni, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 2022 Parte II Serie A n. 56, unione dalla
1 quale è nato il figlio il 7.4.2024, chiedevano l'omologa della separazione Persona_1 consensuale alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 7.5.2025 tenutasi con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate e con ordinanza emessa in data 2.7.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia alla regolamentazione dei rapporti reciproci nonché di quelli con il figlio.
Inoltre, il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento del figlio minore non è in contrasto con l'interesse di quest'ultimo e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili né viola norme inderogabili.
Sussistendone i presupposti di legge e rilevato che neppure il Pubblico Ministero si è opposto all'accoglimento delle condizioni divisate dalle parti, può senz'altro procedersi ad omologare la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
16.10.1992, e , nata a [...] il [...] alle condizioni contenute nel ricorso e ciò CP_1
a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 56, P. II
Serie A, anno 2022).
- NULLA sulle spese
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 3.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
ET NE RT IO
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RT IO Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. ET NE Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 227/2025 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VASTA VINCENZO, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. CAFA' PAOLO, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso di avere Parte_1 CP_2 contratto matrimonio il 24.6.2022, scegliendo il regime della separazione dei beni, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 2022 Parte II Serie A n. 56, unione dalla
1 quale è nato il figlio il 7.4.2024, chiedevano l'omologa della separazione Persona_1 consensuale alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 7.5.2025 tenutasi con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate e con ordinanza emessa in data 2.7.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia alla regolamentazione dei rapporti reciproci nonché di quelli con il figlio.
Inoltre, il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento del figlio minore non è in contrasto con l'interesse di quest'ultimo e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili né viola norme inderogabili.
Sussistendone i presupposti di legge e rilevato che neppure il Pubblico Ministero si è opposto all'accoglimento delle condizioni divisate dalle parti, può senz'altro procedersi ad omologare la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
16.10.1992, e , nata a [...] il [...] alle condizioni contenute nel ricorso e ciò CP_1
a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 56, P. II
Serie A, anno 2022).
- NULLA sulle spese
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 3.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
ET NE RT IO
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