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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/07/2025, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Liberato Faccenda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3469 del Ruolo Generale dell'anno 2021 vertente
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via F. Acri n.16 presso lo studio dell'Avv. Gregorio Buccolieri (C.F. ) che lo rappresenta e difende in C.F._2 giudizio giusta procura in calce all'atto di citazione;
attore
E
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_1 in Catanzaro, Via Mario Greco n.78 presso lo studio dell'Avv. Antonio Natali (C.F.
) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di C.F._3 costituzione e di risposta. convenuta
Oggetto: garanzia per i vizi nella vendita di cose mobili.
Conclusioni delle parti: come da verbale redatto all'udienza del 15.7.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione per l'udienza del 30.1.2022, regolarmente notificato, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale per sentire accertare e dichiarare la responsabilità della Controparte_1 in persona del l.r.p.t., in relazione alla mancata riparazione e restituzione della propria autovettura, modello Mini Countryman 2.0 ALL4, (targata ER355XV), con condanna della stessa concessionaria alla riparazione ed alla restituzione del veicolo in questione oltre che al risarcimento di tutti i danni patrimoniali (pari ad € 7.200,00, dovute a titolo di spese affrontate per il noleggio di un'altra auto) e non patrimoniali da liquidarsi in via equitativa;
in subordine, chiedeva la condanna della società
pagina 1 di 8 alla restituzione del prezzo di vendita corrispondente alla somma di € 10.000,00, vinte le CP_1 spese di lite.
A sostegno della propria domanda, l'attore deduceva di aver acquistato in data 20.7.2018 la predetta autovettura usata presso la consegnata in data 9.8.2018, corrispondendo il Controparte_1 prezzo di € 10.000,00.
Sosteneva che in sede di acquisto dell'auto, oltre alla garanzia dovuta per legge, la convenuta forniva una garanzia convenzionale aggiuntiva con la Compagnia Mapfre Warrenty S.p.A. della durata di 12 mesi dalla consegna;
tuttavia, in data 2.8.2019, a seguito di un'avaria al motore che rendeva non più marciante l'auto, l'attore provvedeva a contattare l'assistenza stradale Mapfre, la quale si adoperava per trasportare l'autoveicolo in panne presso l'officina convenzionata “L'Elettromeccanica di Critelli
s.r.l.”.
Ciò malgrado, denunciato il vizio del bene tramite pec del 5.8.2019 alla convenuta, soltanto nel dicembre del 2020 la predetta si rendeva disponibile all'acquisto di un motore ricondizionato, previo accollo dei costi per la riparazione;
nondimeno, la venditrice rimaneva inerte nonostante la disponibilità dei ricambi, omettendo di riconsegnare l'auto riparata all'acquirente.
Esperito inutilmente il tentativo di negoziazione assistita, promuoveva il presente giudizio chiedendo di accertare la responsabilità della convenuta per non aver provveduto alla riparazione del vizio occulto ex art. 132 cod. cons., formulando le conclusioni supra indicate.
Si costitutiva tardivamente in giudizio la con comparsa depositata il Controparte_1
25.1.2022, la quale impugnando e contestando tutte le pretese avversarie, eccepiva, in via preliminare, la carenza di titolarità passiva nel presente giudizio sulla considerazione che la stessa aveva provveduto al pagamento dei costi per la riparazione e sostituzione del motore;
nel merito, chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte dall'attore poiché inammissibili, improponibili, infondate in fatto ed in diritto e peraltro non provate , vinte le spese di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., le parti provvedevano a depositare le rispettive memorie con le quali veniva precisato l'oggetto della causa mediante e prodotta diversa documentazione.
Respinte le richieste di prova orale reciprocamente formulate, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ., all'udienza del 15.7.2025 e, tuttavia, trattenuta in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. in ragione dell'espressa rinuncia delle parti.
***
pagina 2 di 8 La domanda di parte attrice di condanna alla riparazione e restituzione dell'auto acquistata è infondata e, pertanto, deve essere respinta per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente, occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla convenuta circa la dedotta carenza di titolarità passiva del rapporto obbligatorio nel presente giudizio;
vaglio che presuppone, tuttavia, la corretta qualificazione giuridica della domanda.
Parte attrice, infatti, acquirente di un bene di consumo (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 13148 del
30/06/2020), ha chiesto l'esatto adempimento della garanzia legale prevista dal d.lgs. n. 206/2005 all'art. 130 (applicabile ratione temporis), e, in particolare, la riparazione del bene acquistato chiedendo l'accertamento della sussistenza di un vizio occulto o di un difetto di conformità del medesimo.
La suddetta disciplina – che si applica anche ai beni di consumo usati, ex art. 128, comma 3, d.lgs.
n. 206/2005 – individua, infatti, il garante proprio nella figura del venditore, che è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene (art. 130 cod. cons.), fatto salvo il diritto di regresso esercitabile nei confronti del precedente venditore responsabile.
La garanzia legale del venditore disciplinata dal codice del consumo – a cui può essere affiancata una garanzia convenzionale regolata da un apposito contratto – attribuisce al consumatore il diritto a ricevere dal venditore un bene conforme al contratto, nonché alle qualità e ai requisiti promessi;
nel caso di vizio del bene, di produzione o di conformità, che esisteva già al momento della consegna, il consumatore acquirente ha titolo per rivolgersi direttamente al venditore per ottenere uno dei rimedi previsti dalla legge.
Il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante, a sua scelta, riparazione o sostituzione con un bene analogo, ovvero, nel caso in cui non sia possibile, ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto;
a tale disciplina può aggiungersi la garanzia convenzionale, la quale vincola chi la offre secondo le modalità contenute nella garanzia stessa o nella relativa pubblicità.
Ebbene, nel caso in esame, è incontestato che acquistava l'autovettura usata dalla Parte_1 convenuta, peraltro prevedendo anche una garanzia convenzionale ulteriore a quella legale a cui era obbligata altra società, la Mapfre Warranty S.p.A., della quale, tuttavia – pur in assenza di contestazioni – non è stato dimostrato il contenuto.
Deve ritenersi, pertanto, corretta l'individuazione del soggetto passivo da parte dell'attore, quale soggetto obbligato e garante, avendo il agito per l'accertamento e l'esecuzione della garanzia Pt_1 legale prevista dal codice del consumo. pagina 3 di 8 Chiarito tale aspetto, occorre rammentare, in termini generali, che la disciplina prevista dall'art. 129, commi 1 e 2 del D.lgs. 206/2005 prevede, in primo luogo, l'obbligo, in capo al venditore, di consegnare al compratore beni conformi al contratto di vendita, laddove per “conformità” deve intendersi l'idoneità del bene a servire allo scopo cui sono usualmente destinati beni dello stesso tipo.
A fronte di eventuali difetti di conformità del bene acquistato, l'art. 130 stabilisce che “Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene” (comma 1) e che “In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3,4,5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9” (comma 2).
Dai successivi commi 3, 4, 5 e 6 si ricava che il consumatore ha il diritto di richiedere, a sua scelta, la riparazione del bene o la sua sostituzione, purché il rimedio richiesto non sia impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore/garante, prevedendo che tali prestazioni siano effettuate entro un congruo termine dalla richiesta, “senza arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per il quale il bene è stato acquistato”.
I successivi commi attribuiscono, inoltre, al consumatore il diritto di chiedere, a sua scelta, o la congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, qualora “a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; c); la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore”.
Ebbene, alla luce della suddetta disciplina – in disparte l'esistenza o meno del vizio lamentato, di seguito analizzato – appare chiaro che la specifica garanzia prevista nelle compravendite di beni di consumo, con la quale si riconosce all'acquirente il diritto alla riparazione o sostituzione del bene (art. 130, comma 2), non trova applicazione proprio nell'ipotesi in cui - come quella in esame -, a seguito di specifica richiesta, il venditore non abbia provveduto alla riparazione o sostituzione entro un congruo termine, da individuarsi, ai sensi del comma 5, “tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene”, non potendo arrecare notevoli inconvenienti al consumatore.
A fronte di un'avaria verificatasi il 2.8.2019 – più di un anno dopo l'acquisto – e di una comunicazione a mezzo pec del 5.8.2019, l'inottemperanza della convenuta all'adempimento della garanzia risulta essersi protratta per più di due anni (data della citazione 23.9.2021), pur essendo incontestato tra le parti che la riparazione aveva avuto inizio già nel giugno 2020 (cfr. allegati nella memoria II termine di parte convenuta). pagina 4 di 8 Il termine “congruo”, quindi, appare del tutto scaduto, considerato l'utilizzo medio dell'autovettura e la natura dell'attività da svolgere per la riparazione.
Ne consegue, quindi, l'impossibilità dell'attore di agire giudizialmente e chiedere la riparazione del bene, consentendo, in tal caso, la norma esclusivamente l'azione di risoluzione o di riduzione del prezzo.
Domanda, quest'ultima, che non risulta proposta dall'attore, né può essere così riqualificata quella, avanzata in via subordinata, nelle sole conclusioni dell'atto di citazione e volta ad ottenere la restituzione del prezzo versato pari a € 10.000,00, mancando la richiesta di una pronuncia costitutiva di risoluzione contrattuale;
di conseguenza, la stessa deve essere respinta.
Tuttavia, come afferma la giurisprudenza di legittimità, a fronte dell'esistenza di un vizio può, in ogni caso, essere promossa l'azione di condanna al risarcimento del danno.
Invero, si afferma che in tema di vendita di beni di consumo, l'art. 130 del d.lgs. n. 206 del 2005 reca una specifica tutela del consumatore, prevedendo e disciplinando la responsabilità del venditore per qualsiasi difformità esistente al momento della consegna, mentre, come previsto dall'art. 135 del menzionato d.lgs., in tutti gli altri casi d'inadempimento si applicano le regole ordinarie, che richiedono una specifica allegazione (circa la natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità) e prova (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 14775 del 30/05/2019).
Presupposto dell'azione risarcitoria, quindi, resta l'esistenza del vizio del bene al momento della consegna.
Partendo dalla disciplina, l'art. 132 del D.lgs. 206/2005 stabilisce, ai commi 1 e 2, che il venditore
“è responsabile, a norma dell'art. 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene” e che il compratore “decade dai diritti previsti dall'art. 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato”.
Tale disciplina, tuttavia, si completa con la regolamentazione afferente la ripartizione dell'onere probatorio in materia di beni di consumo espressamente prevista dall'art. 132 comma 3 secondo cui
“salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro 6 mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”.
In altri termini, tale disposizione prevede una presunzione in favore del consumatore per i vizi che si presentano entro sei mesi dalla consegna, con la conseguenza che, sotto il profilo probatorio, il consumatore deve limitarsi a dedurre il vizio dimostrando che il difetto di conformità si è manifestato pagina 5 di 8 concretamente entro i sei mesi dalla consegna, venendo così dispensato dall'onere di provare che il difetto esisteva già alla consegna del bene, mentre sul venditore grava l'onere di provare che il difetto non sussisteva al momento della consegna, dovendo essere invece ricondotto a causa successiva (Cass.
Civ., Sez. 2, ord. 3695/2022; Cass. Civ., 13148/2020).
Ebbene, alla luce della predetta normativa, nel caso in esame non può trovare applicazione la presunzione probatoria di cui all'art 132 del codice del consumo, tenuto conto che l'avaria del motore si è manifestata il 2.8.2019 e, quindi, oltre il termine di 6 mesi dalla consegna del bene.
Decorso, dunque, il periodo di sei mesi, sotto il profilo probatorio tornano ad operare i principi generali ai sensi dell'art. 2697 c.c., con la conseguenza che il consumatore che agisce in giudizio è tenuto a fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine nel bene, poiché il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere conseguentemente da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto.
Tuttavia, come predetto, il quadro normativo così delineato non esclude, ai sensi dell'art. 135 D.lgs.
206/2005, i diritti attribuiti al consumatore da altre norme e deve essere integrato, per quanto non espressamente previsto dal codice del consumo, dalle disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita, le quali possono trovare applicazione.
Al riguardo, quindi, si espandono le maglie della portata dell'art. 1494 c.c., il quale prevede che “In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa”.
È vero, infatti, come osservato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che il compratore, che abbia subito un danno a causa dei vizi della cosa, può rinunciare a proporre l'azione per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo ed esercitare la sola azione di risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento del venditore, sempre che in tal caso ricorrano tutti i presupposti dell'azione di garanzia e, quindi, siano dimostrate la sussistenza e la rilevanza dei vizi ed osservati i termini di decadenza e di prescrizione ed, in genere, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione
(Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 1218 del 17/01/2022).
Esclusa l'ipotesi di riconoscimento del vizio da parte della convenuta ex art. 1495, comma 2, c.c. – la quale si è riferita per la verifica dell'avaria all'Officina Elettromeccanica di Critelli S.r.l. – o di suo occultamento, nella specie, pur non essendo contestato che abbia denunciato il vizio Parte_1 entro l'anno della consegna del bene e, in ogni caso, entro otto giorni dalla sua scoperta, non è stata data alcuna prova che il vizio al motore della vettura era già esistente al momento della conclusione del contratto o comunque alla consegna del bene. pagina 6 di 8 È pacifico, infatti, che la garanzia per vizi (e con essa l'azione di risarcimento del danno derivante da bene viziato) si riferisce solo ai difetti del bene che esistevano già prima della conclusione del contratto o, come in questo caso, della consegna, considerato che, specie nei casi di vendita di cose mobili usate, il vizio della cosa, quale vizio occulto preesistente alla conclusione del contratto, deve rimanere ben distinto dal semplice logorio del bene, dovuto al normale uso dello stesso (cfr., Cass. n.
21204/2016).
Nella specie, quindi, se è pacifico che la vettura abbia subito un guasto;
tuttavia, l'attore non ha dimostrato (e la circostanza risulta contestata) che tale avaria origini da un vizio già esistente al motore al momento della consegna e non sia sopravvenuto e/o dipendente dal cattivo utilizzo del bene o, comunque, da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto a quanto oggetto di contratto.
In altri termini, non operando la presunzione di cui all'art. 132, comma 3, codice del consumo,
l'attore avrebbe dovuto allegare circostanze idonee a comprovare che il vizio, seppur manifestatosi successivamente, fosse già presente al momento della consegna sebbene.
Prova che non è stata offerta anche alla luce dei capitoli di prova formulati nella seconda memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
In atti non esiste, difatti, la prova della natura e delle cause dei malfunzionamenti e dei guasti presenti sull'autoveicolo nonché della diligenza nell'attività di manutenzione ordinaria tenuta dall'attore nel corso dell'anno decorrente dalla vendita, come tali volti ad escludere un eventuale difetto sopravvenuto e dipendente da altre cause.
In conclusione, pertanto, non è stato provato dall'attore che i problemi dell'auto, anche ove tempestivamente denunciati, costituissero veri e propri “vizi” preesistenti alla vendita e non dipendenti da un uso improprio o dalla vetustà della cosa.
Ne deriva il rigetto anche della domanda di risarcimento del danno.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, e quindi avviene secondo il D.M. 147/2022, in ragione del valore della causa (compresa nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), secondo i valori medi (v. Cass. n.14198 del 05.05.2022; Cass. n. 19989 del 13.07.21; Cass. n.89 del
07.01.2021), ad eccezione della fase istruttoria e decisionale, da liquidarsi ai minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe:
1) rigetta le domande proposte dall'attore;
pagina 7 di 8 2) condanna l'attore al pagamento, in favore della società convenuta, delle spese di lite, che liquida in
€ 3.387,00 per compensi oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Antonio Natali ex art. 93 cod. proc. civ.
18 luglio 2025
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Liberato Faccenda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3469 del Ruolo Generale dell'anno 2021 vertente
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via F. Acri n.16 presso lo studio dell'Avv. Gregorio Buccolieri (C.F. ) che lo rappresenta e difende in C.F._2 giudizio giusta procura in calce all'atto di citazione;
attore
E
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_1 in Catanzaro, Via Mario Greco n.78 presso lo studio dell'Avv. Antonio Natali (C.F.
) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di C.F._3 costituzione e di risposta. convenuta
Oggetto: garanzia per i vizi nella vendita di cose mobili.
Conclusioni delle parti: come da verbale redatto all'udienza del 15.7.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione per l'udienza del 30.1.2022, regolarmente notificato, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale per sentire accertare e dichiarare la responsabilità della Controparte_1 in persona del l.r.p.t., in relazione alla mancata riparazione e restituzione della propria autovettura, modello Mini Countryman 2.0 ALL4, (targata ER355XV), con condanna della stessa concessionaria alla riparazione ed alla restituzione del veicolo in questione oltre che al risarcimento di tutti i danni patrimoniali (pari ad € 7.200,00, dovute a titolo di spese affrontate per il noleggio di un'altra auto) e non patrimoniali da liquidarsi in via equitativa;
in subordine, chiedeva la condanna della società
pagina 1 di 8 alla restituzione del prezzo di vendita corrispondente alla somma di € 10.000,00, vinte le CP_1 spese di lite.
A sostegno della propria domanda, l'attore deduceva di aver acquistato in data 20.7.2018 la predetta autovettura usata presso la consegnata in data 9.8.2018, corrispondendo il Controparte_1 prezzo di € 10.000,00.
Sosteneva che in sede di acquisto dell'auto, oltre alla garanzia dovuta per legge, la convenuta forniva una garanzia convenzionale aggiuntiva con la Compagnia Mapfre Warrenty S.p.A. della durata di 12 mesi dalla consegna;
tuttavia, in data 2.8.2019, a seguito di un'avaria al motore che rendeva non più marciante l'auto, l'attore provvedeva a contattare l'assistenza stradale Mapfre, la quale si adoperava per trasportare l'autoveicolo in panne presso l'officina convenzionata “L'Elettromeccanica di Critelli
s.r.l.”.
Ciò malgrado, denunciato il vizio del bene tramite pec del 5.8.2019 alla convenuta, soltanto nel dicembre del 2020 la predetta si rendeva disponibile all'acquisto di un motore ricondizionato, previo accollo dei costi per la riparazione;
nondimeno, la venditrice rimaneva inerte nonostante la disponibilità dei ricambi, omettendo di riconsegnare l'auto riparata all'acquirente.
Esperito inutilmente il tentativo di negoziazione assistita, promuoveva il presente giudizio chiedendo di accertare la responsabilità della convenuta per non aver provveduto alla riparazione del vizio occulto ex art. 132 cod. cons., formulando le conclusioni supra indicate.
Si costitutiva tardivamente in giudizio la con comparsa depositata il Controparte_1
25.1.2022, la quale impugnando e contestando tutte le pretese avversarie, eccepiva, in via preliminare, la carenza di titolarità passiva nel presente giudizio sulla considerazione che la stessa aveva provveduto al pagamento dei costi per la riparazione e sostituzione del motore;
nel merito, chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte dall'attore poiché inammissibili, improponibili, infondate in fatto ed in diritto e peraltro non provate , vinte le spese di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., le parti provvedevano a depositare le rispettive memorie con le quali veniva precisato l'oggetto della causa mediante e prodotta diversa documentazione.
Respinte le richieste di prova orale reciprocamente formulate, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ., all'udienza del 15.7.2025 e, tuttavia, trattenuta in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. in ragione dell'espressa rinuncia delle parti.
***
pagina 2 di 8 La domanda di parte attrice di condanna alla riparazione e restituzione dell'auto acquistata è infondata e, pertanto, deve essere respinta per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente, occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla convenuta circa la dedotta carenza di titolarità passiva del rapporto obbligatorio nel presente giudizio;
vaglio che presuppone, tuttavia, la corretta qualificazione giuridica della domanda.
Parte attrice, infatti, acquirente di un bene di consumo (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 13148 del
30/06/2020), ha chiesto l'esatto adempimento della garanzia legale prevista dal d.lgs. n. 206/2005 all'art. 130 (applicabile ratione temporis), e, in particolare, la riparazione del bene acquistato chiedendo l'accertamento della sussistenza di un vizio occulto o di un difetto di conformità del medesimo.
La suddetta disciplina – che si applica anche ai beni di consumo usati, ex art. 128, comma 3, d.lgs.
n. 206/2005 – individua, infatti, il garante proprio nella figura del venditore, che è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene (art. 130 cod. cons.), fatto salvo il diritto di regresso esercitabile nei confronti del precedente venditore responsabile.
La garanzia legale del venditore disciplinata dal codice del consumo – a cui può essere affiancata una garanzia convenzionale regolata da un apposito contratto – attribuisce al consumatore il diritto a ricevere dal venditore un bene conforme al contratto, nonché alle qualità e ai requisiti promessi;
nel caso di vizio del bene, di produzione o di conformità, che esisteva già al momento della consegna, il consumatore acquirente ha titolo per rivolgersi direttamente al venditore per ottenere uno dei rimedi previsti dalla legge.
Il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante, a sua scelta, riparazione o sostituzione con un bene analogo, ovvero, nel caso in cui non sia possibile, ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto;
a tale disciplina può aggiungersi la garanzia convenzionale, la quale vincola chi la offre secondo le modalità contenute nella garanzia stessa o nella relativa pubblicità.
Ebbene, nel caso in esame, è incontestato che acquistava l'autovettura usata dalla Parte_1 convenuta, peraltro prevedendo anche una garanzia convenzionale ulteriore a quella legale a cui era obbligata altra società, la Mapfre Warranty S.p.A., della quale, tuttavia – pur in assenza di contestazioni – non è stato dimostrato il contenuto.
Deve ritenersi, pertanto, corretta l'individuazione del soggetto passivo da parte dell'attore, quale soggetto obbligato e garante, avendo il agito per l'accertamento e l'esecuzione della garanzia Pt_1 legale prevista dal codice del consumo. pagina 3 di 8 Chiarito tale aspetto, occorre rammentare, in termini generali, che la disciplina prevista dall'art. 129, commi 1 e 2 del D.lgs. 206/2005 prevede, in primo luogo, l'obbligo, in capo al venditore, di consegnare al compratore beni conformi al contratto di vendita, laddove per “conformità” deve intendersi l'idoneità del bene a servire allo scopo cui sono usualmente destinati beni dello stesso tipo.
A fronte di eventuali difetti di conformità del bene acquistato, l'art. 130 stabilisce che “Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene” (comma 1) e che “In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3,4,5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9” (comma 2).
Dai successivi commi 3, 4, 5 e 6 si ricava che il consumatore ha il diritto di richiedere, a sua scelta, la riparazione del bene o la sua sostituzione, purché il rimedio richiesto non sia impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore/garante, prevedendo che tali prestazioni siano effettuate entro un congruo termine dalla richiesta, “senza arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per il quale il bene è stato acquistato”.
I successivi commi attribuiscono, inoltre, al consumatore il diritto di chiedere, a sua scelta, o la congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, qualora “a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; c); la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore”.
Ebbene, alla luce della suddetta disciplina – in disparte l'esistenza o meno del vizio lamentato, di seguito analizzato – appare chiaro che la specifica garanzia prevista nelle compravendite di beni di consumo, con la quale si riconosce all'acquirente il diritto alla riparazione o sostituzione del bene (art. 130, comma 2), non trova applicazione proprio nell'ipotesi in cui - come quella in esame -, a seguito di specifica richiesta, il venditore non abbia provveduto alla riparazione o sostituzione entro un congruo termine, da individuarsi, ai sensi del comma 5, “tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene”, non potendo arrecare notevoli inconvenienti al consumatore.
A fronte di un'avaria verificatasi il 2.8.2019 – più di un anno dopo l'acquisto – e di una comunicazione a mezzo pec del 5.8.2019, l'inottemperanza della convenuta all'adempimento della garanzia risulta essersi protratta per più di due anni (data della citazione 23.9.2021), pur essendo incontestato tra le parti che la riparazione aveva avuto inizio già nel giugno 2020 (cfr. allegati nella memoria II termine di parte convenuta). pagina 4 di 8 Il termine “congruo”, quindi, appare del tutto scaduto, considerato l'utilizzo medio dell'autovettura e la natura dell'attività da svolgere per la riparazione.
Ne consegue, quindi, l'impossibilità dell'attore di agire giudizialmente e chiedere la riparazione del bene, consentendo, in tal caso, la norma esclusivamente l'azione di risoluzione o di riduzione del prezzo.
Domanda, quest'ultima, che non risulta proposta dall'attore, né può essere così riqualificata quella, avanzata in via subordinata, nelle sole conclusioni dell'atto di citazione e volta ad ottenere la restituzione del prezzo versato pari a € 10.000,00, mancando la richiesta di una pronuncia costitutiva di risoluzione contrattuale;
di conseguenza, la stessa deve essere respinta.
Tuttavia, come afferma la giurisprudenza di legittimità, a fronte dell'esistenza di un vizio può, in ogni caso, essere promossa l'azione di condanna al risarcimento del danno.
Invero, si afferma che in tema di vendita di beni di consumo, l'art. 130 del d.lgs. n. 206 del 2005 reca una specifica tutela del consumatore, prevedendo e disciplinando la responsabilità del venditore per qualsiasi difformità esistente al momento della consegna, mentre, come previsto dall'art. 135 del menzionato d.lgs., in tutti gli altri casi d'inadempimento si applicano le regole ordinarie, che richiedono una specifica allegazione (circa la natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità) e prova (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 14775 del 30/05/2019).
Presupposto dell'azione risarcitoria, quindi, resta l'esistenza del vizio del bene al momento della consegna.
Partendo dalla disciplina, l'art. 132 del D.lgs. 206/2005 stabilisce, ai commi 1 e 2, che il venditore
“è responsabile, a norma dell'art. 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene” e che il compratore “decade dai diritti previsti dall'art. 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato”.
Tale disciplina, tuttavia, si completa con la regolamentazione afferente la ripartizione dell'onere probatorio in materia di beni di consumo espressamente prevista dall'art. 132 comma 3 secondo cui
“salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro 6 mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”.
In altri termini, tale disposizione prevede una presunzione in favore del consumatore per i vizi che si presentano entro sei mesi dalla consegna, con la conseguenza che, sotto il profilo probatorio, il consumatore deve limitarsi a dedurre il vizio dimostrando che il difetto di conformità si è manifestato pagina 5 di 8 concretamente entro i sei mesi dalla consegna, venendo così dispensato dall'onere di provare che il difetto esisteva già alla consegna del bene, mentre sul venditore grava l'onere di provare che il difetto non sussisteva al momento della consegna, dovendo essere invece ricondotto a causa successiva (Cass.
Civ., Sez. 2, ord. 3695/2022; Cass. Civ., 13148/2020).
Ebbene, alla luce della predetta normativa, nel caso in esame non può trovare applicazione la presunzione probatoria di cui all'art 132 del codice del consumo, tenuto conto che l'avaria del motore si è manifestata il 2.8.2019 e, quindi, oltre il termine di 6 mesi dalla consegna del bene.
Decorso, dunque, il periodo di sei mesi, sotto il profilo probatorio tornano ad operare i principi generali ai sensi dell'art. 2697 c.c., con la conseguenza che il consumatore che agisce in giudizio è tenuto a fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine nel bene, poiché il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere conseguentemente da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto.
Tuttavia, come predetto, il quadro normativo così delineato non esclude, ai sensi dell'art. 135 D.lgs.
206/2005, i diritti attribuiti al consumatore da altre norme e deve essere integrato, per quanto non espressamente previsto dal codice del consumo, dalle disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita, le quali possono trovare applicazione.
Al riguardo, quindi, si espandono le maglie della portata dell'art. 1494 c.c., il quale prevede che “In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa”.
È vero, infatti, come osservato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che il compratore, che abbia subito un danno a causa dei vizi della cosa, può rinunciare a proporre l'azione per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo ed esercitare la sola azione di risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento del venditore, sempre che in tal caso ricorrano tutti i presupposti dell'azione di garanzia e, quindi, siano dimostrate la sussistenza e la rilevanza dei vizi ed osservati i termini di decadenza e di prescrizione ed, in genere, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione
(Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 1218 del 17/01/2022).
Esclusa l'ipotesi di riconoscimento del vizio da parte della convenuta ex art. 1495, comma 2, c.c. – la quale si è riferita per la verifica dell'avaria all'Officina Elettromeccanica di Critelli S.r.l. – o di suo occultamento, nella specie, pur non essendo contestato che abbia denunciato il vizio Parte_1 entro l'anno della consegna del bene e, in ogni caso, entro otto giorni dalla sua scoperta, non è stata data alcuna prova che il vizio al motore della vettura era già esistente al momento della conclusione del contratto o comunque alla consegna del bene. pagina 6 di 8 È pacifico, infatti, che la garanzia per vizi (e con essa l'azione di risarcimento del danno derivante da bene viziato) si riferisce solo ai difetti del bene che esistevano già prima della conclusione del contratto o, come in questo caso, della consegna, considerato che, specie nei casi di vendita di cose mobili usate, il vizio della cosa, quale vizio occulto preesistente alla conclusione del contratto, deve rimanere ben distinto dal semplice logorio del bene, dovuto al normale uso dello stesso (cfr., Cass. n.
21204/2016).
Nella specie, quindi, se è pacifico che la vettura abbia subito un guasto;
tuttavia, l'attore non ha dimostrato (e la circostanza risulta contestata) che tale avaria origini da un vizio già esistente al motore al momento della consegna e non sia sopravvenuto e/o dipendente dal cattivo utilizzo del bene o, comunque, da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto a quanto oggetto di contratto.
In altri termini, non operando la presunzione di cui all'art. 132, comma 3, codice del consumo,
l'attore avrebbe dovuto allegare circostanze idonee a comprovare che il vizio, seppur manifestatosi successivamente, fosse già presente al momento della consegna sebbene.
Prova che non è stata offerta anche alla luce dei capitoli di prova formulati nella seconda memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
In atti non esiste, difatti, la prova della natura e delle cause dei malfunzionamenti e dei guasti presenti sull'autoveicolo nonché della diligenza nell'attività di manutenzione ordinaria tenuta dall'attore nel corso dell'anno decorrente dalla vendita, come tali volti ad escludere un eventuale difetto sopravvenuto e dipendente da altre cause.
In conclusione, pertanto, non è stato provato dall'attore che i problemi dell'auto, anche ove tempestivamente denunciati, costituissero veri e propri “vizi” preesistenti alla vendita e non dipendenti da un uso improprio o dalla vetustà della cosa.
Ne deriva il rigetto anche della domanda di risarcimento del danno.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, e quindi avviene secondo il D.M. 147/2022, in ragione del valore della causa (compresa nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), secondo i valori medi (v. Cass. n.14198 del 05.05.2022; Cass. n. 19989 del 13.07.21; Cass. n.89 del
07.01.2021), ad eccezione della fase istruttoria e decisionale, da liquidarsi ai minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe:
1) rigetta le domande proposte dall'attore;
pagina 7 di 8 2) condanna l'attore al pagamento, in favore della società convenuta, delle spese di lite, che liquida in
€ 3.387,00 per compensi oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Antonio Natali ex art. 93 cod. proc. civ.
18 luglio 2025
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
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